L'esercizio dell'interpello in materia di lavoro
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23/12/2004 n. 49
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 903 volte dal 13/12/2011
All'INPS
Direzione Centrale Ispettorato
All'INAIL
Direzione Centrale Ispettorato
All'ENPALS
Direzione Generale – Servizio contributi e vigilanza
All'INPGI
Direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza
All'IPSEMA
Direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza
All'ENASARCO
Unità Organizzativa Vigilanza e Coordinamento Sedi
All'Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Al Comando Carabinieri Ispettorato del Lavoro
Al Comando Generale della Guardia di Finanza
Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Alla Provincia Autonoma di Trento
Alla Regione Siciliana
Assessorato Lavoro e Previdenza sociale
Ispettorato Regionale del Lavoro
LORO SEDI Oggetto: Attività informativa del Ministero del Lavoro – Art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004: esercizio dell'interpello.
A seguito dell'approvazione del D. Lgs. 124/2004, l'attività informativa istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha acquisito un ruolo di rilievo nell'ambito delle competenze istituzionali oggi riassunte nel citato decreto. Tale attività si può esercitare attraverso risposte a quesiti proposti: a) al Centro di contatto istituito presso il Ministero del lavoro; b) alle Direzioni Provinciali e Regionali del lavoro; c) alla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, attraverso l'interpello; a) CENTRO DI CONTATTO DEL MINISTERO DEL LAVORO Il Centro di contatto del Ministero del lavoro è un servizio che su tematiche relative alle politiche sociali e del lavoro contribuisce alla diffusione delle indicazioni ministeriali, mediante raccordo con le Direzioni Generali interessate, con particolare riferimento ai seguenti argomenti: congedi parentali, disabilità, tossicodipendenze, immigrazione, sostegno alle famiglie, volontariato, infanzia ed adolescenza, tipologie contrattuali di lavoro, ammortizzatori sociali, condizioni di lavoro, attività di comitati e commissioni del Ministero. Gli utenti possono contattare il servizio attraverso la chiamata telefonica o tramite l'invio di e-mail. b) QUESITI ALLE DIREZIONI REGIONALI E PROVINCIALI I quesiti rivolti alle Direzioni Regionali e Provinciali del lavoro, anche da parte di singoli lavoratori o imprese, sono riconducibili alle attività di cui all'art. 7, lett. c), e art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 124/2004. Tali articoli stabiliscono che il personale ispettivo fornisce chiarimenti in relazione alle leggi sulla cui applicazione deve vigilare e fornire indicazioni operative sulle modalità per la corretta attuazione della predetta normativa. Si ricorda, ancora, che in tali ipotesi, il personale ispettivo può fornire chiarimenti e indicazioni operative che devono fondarsi esclusivamente su circolari e su posizioni ufficiali del Ministero del lavoro e degli Enti di previdenza per i profili di competenza.
c) INTERPELLO In riferimento all'interpello va precisato che lo stesso può esercitarsi su tutta la normativastatale, ivi compresa quella di natura regolamentare, di competenza del Ministero del Lavoro. Va chiarito, inoltre, che il diritto di interpello si esplica esclusivamente su attivazione dei soggetti collettivi o rappresentativi individuati specificatamente dalla norma (associazioni di categoria, ordini professionali ed enti pubblici) i quali rivolgono a questo Ministero, per il tramite delle Direzioni Provinciali del Lavoro, ovvero degli Istituti Previdenziali in sede provinciale per le materie di competenza quesiti di ordine generale. L'elemento che differenzia l'interpello rispetto all'attività informativa svolta a livello territoriale è dato dall'attualità delle problematiche rappresentate, sulle quali, cioè, non sia ancora intervenuto alcun chiarimento o presa di posizione ufficiale dell'Amministrazione, né in sede di circolare né in sede di risposta ad un precedente interpello. Pertanto, le Direzioni Provinciali del lavoro e gli Istituti Previdenziali in sede provinciale, provvederanno ad inoltrare alla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva i quesiti che, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 124/2004, siano pervenuti esclusivamente in via telematica solo dopo aver verificato attentamente l'effettiva sussistenza dei presupposti sopra indicati. Per quanto attiene alle modalità operative dell'istituto, nonostante la norma non contenga alcun termine, va comunque evidenziata l'esigenza di fornire risposte il più possibile tempestive, sia pure in relazione alla complessità e alla molteplicità degli argomenti oggetto di quesito. Ciò premesso, ragioni di opportunità richiedono, dunque, l'individuazione di termini, sia pure indicativi, per assicurare l'efficacia dell'istituto in esame. Le Direzioni Provinciali del Lavoro e gli Istituti Previdenziali, pertanto, provvederanno a trasmettere, entro 15 gg.,alla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva il quesito corredandolo di una, anche sintetica, relazione avente carattere istruttorio. Tale Direzione, ove il quesito riguardi problematiche che esulano dai profili di diretta competenza, provvede ad inoltrarlo alle Direzioni Generali competentiratione materiae, od a convocare, qualora il quesito sia ascrivibile alla competenza di più Direzioni generali, le Direzioni interessate per la valutazione congiunta del medesimo entro 20 gg. Le Direzioni Generali coinvolteredigono il proprio parere motivato o la soluzione condivisae la trasmettono alla Direzione generale per l'attività ispettiva entro 20 gg. La soluzione prospettata, ove condivisa, ovvero le diverse risposte formulate dalla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva e dalle altre Direzioni Generali interessate, saranno trasmesse, entro i successivi 10 gg., all'Ufficio Legislativo per il parere giuridico di competenza. Allo scopo di dare massima diffusione alle soluzioni proposte ai quesiti ad interpello, appare utile che le stesse siano pubblicate sul sito Internet del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali in un'area appositamente dedicata. Da ultimo, con riferimento agli effetti dell'interpello, si ribadisce che fermi restando gli effetti civili fra le parti e le eventuali conseguenze sul piano previdenziale, nel caso in cui il datore di lavoro provveda ad adeguarsi a quanto forma oggetto della risposta all'interpello, tale comportamento adesivo va valutato ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo (colpa o dolo) nella commissione degli illeciti amministrativi (art. 3 della legge n. 689/1981) nonché dell'applicazione delle sanzioni civili.
FIRMATO IL MINISTRO Roberto Maroni
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