indennizzabilità di infortuni in itinere occorsi utilizzando la bicicletta
INAIL, nota 7 novembre 2011, 8476
Avv. Lorenzo Cuomo
di Cava de' Tirreni, SA, Italia
Letto 893 volte dal 15/12/2011
Direzione Centrale Prestazioni
Prot. INAIL 60002.07/11/2011.0008476
Alle Strutture Centrali e Territoriali
Oggetto: Infortunio in itinere - utilizzo del mezzo privato (bicicletta).
Sono pervenuti a questa Direzione numerosi quesiti concernenti l’indennizzabilità di infortuni in itinere
occorsi utilizzando la bicicletta e il servizio di bike-sharing.
Considerata la sempre maggiore attenzione a livello ambientale e sociale orientata a favore di una
mobilità sostenibile che annovera tra le sue forme l’uso della bicicletta, al fine di fornire risposta ai quesiti
in questione e le necessarie istruzioni operative per l’esame delle singole fattispecie, si rappresenta
quanto segue.
Con riferimento all’indennizzabilità di infortuni in itinere occorsi utilizzando la bicicletta, si ritiene che la
valutazione sul carattere “necessitato” dell’uso di tale mezzo di locomozione, per assenza o insufficienza
dei mezzi pubblici di trasporto e per la non percorribilità a piedi del tragitto, considerata la distanza tra
l’abitazione ed il luogo di lavoro, costituisca discrimine ai fini dell’indennizzabilità soltanto quando l’evento
lesivo si verifichi nel percorrere una strada aperta al traffico di veicoli a motore e non invece quando tale
evento si verifichi su pista ciclabile o zona interdetta al traffico.
Nel primo caso, infatti, può ritenersi sussistente la ratio sostanziale dell’esclusione dell’indennizzabilità
dell’evento lesivo conseguente alla libera scelta, da parte del lavoratore, di esporsi ad un rischio
maggiore, rispetto a quello gravante sugli utenti dei mezzi pubblici di trasporto, nell’affrontare il traffico
veicolare a bordo del mezzo di trasporto privato.
La suddetta ratio, invece, non ricorre nel caso di tragitto su pista ciclabile, e cioè su percorso protetto ed
interdetto al traffico dei veicoli a motore, essendo escluso quel rischio che risulta aggravato dalla scelta
del mezzo di trasporto privato.
Con riferimento all’indennizzabilità degli infortuni occorsi utilizzando il servizio di bike-sharing, si precisa
che tale servizio, sebbene promosso e gestito dalle amministrazioni locali ai fini del decongestionamento
del traffico e, quindi dell’inquinamento ambientale, non può, tuttavia, essere assimilato al mezzo pubblico
di servizio.
Al riguardo, infatti, si osserva che ai fini di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 38/2000 non rileva la proprietà
del mezzo di trasporto utilizzato, che può appartenere sia al lavoratore che a terzi, quanto, piuttosto, il
controllo che il lavoratore può esercitare sulla conduzione dello stesso e sulle condizioni di rischio
collegate alle scelte di guida del mezzo.
Infine, per completezza di analisi, si rappresenta che, con riferimento alle ipotesi di percorso effettuato in
parte su pista ciclabile o zona interdetta al traffico e in parte su strada aperta ai veicoli a motore,
l’infortunio che si sia verificato in tale ultimo tratto deve essere indennizzato solo in presenza delle
condizioni che rendano necessitato l’uso della bicicletta.
Dalla sussistenza di dette condizioni, si può invece prescindere qualora l’infortunio si sia verificato in un
tratto di percorso protetto.
A tali conclusioni deve pervenirsi in considerazione del fatto che, con riferimento a fattispecie assimilabili,
relative al c.d. percorso misto (effettuato in parte con mezzo di trasporto privato non necessitato e in
parte a piedi), la Corte di Cassazione1 ha precisato che l’infortunio è indennizzabile quando l’evento lesivo
sia occorso nel tratto percorso a piedi, tra il punto in cui il lavoratore ha parcheggiato il veicolo nei pressi
del luogo di lavoro e quest’ultimo, purché sussista la ragionevole strumentalità del luogo di parcheggio
del veicolo rispetto all’effettuazione, con modalità miste, del percorso casa-lavoro.
Il Direttore Centrale
F.to Dr. Luigi Sorrentini
Note:
1- Cfr. Cass. N. 9982/2006.
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