CAPO I - DEL GIUDICE
SEZIONE I - DELLA GIURISDIZIONE E DELLA COMPETENZA IN GENERALE
Art. 1. Giurisdizione dei giudici ordinari
La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, e' esercitata dai giudici ordinari secondo le norme
del presente codice.
Art. 2. Abrogato
Art. 3. Abrogato
Art. 4. Abrogato
Art. 5. Momento determinante della giurisdizione e della competenza
La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto
esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi
mutamenti della legge o dello stato medesimo.
Art. 6. Inderogabilita' convenzionale della competenza
La competenza non puo' essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge.
SEZIONE II - DELLA COMPETENZA PER MATERIA E VALORE
Art. 7. Competenza del giudice di pace
Il giudice di pace e' competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a € 5.000,00,
quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
Il giudice di pace e' altresi' competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di
veicoli e di natanti, purche' il valore della controversia non superi € 20.000,00.
E' competente qualunque ne sia il valore:
1 per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai
regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
2 per le cause relative alla misura ed alle modalita' d'uso dei servizi di condominio di case;
3 per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia
di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la
normale tollerabilita';
3 bis - per le cause relative agli interessi o accessori da ridardato pagamento di prestazioni previdenziali o
assistenziali.
Art. 8. Abrogato
Art. 9. Competenza del tribunale
Il tribunale e' competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.
Il tribunale e' altresi' esclusivamente competente per tutte le cause in materia di imposte e tasse, per
quelle relative allo stato e alla capacita' delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per
l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.
Art. 10. Determinazione del valore
Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni
seguenti.
A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro,
e gli interessi scaduti, le spese e i danni, anteriori alla proposizione si sommano col capitale.
Art. 11. Cause relative a quote di obbligazione tra piu' parti
Se e' chiesto da piu' persone o contro piu' persone l'adempimento per quote di un'obbligazione, il valore
della causa si determina dall'intera obbligazione.
Art. 12. Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni
Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validita' o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio
si determina in base a quella parte del rapporto che e' in contestazione.
Il valore delle cause per divisione si determina da quello della massa attiva da dividersi.
Art. 13. Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite
Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo e' controverso, il valore si determina in base
all'ammontare delle somme dovute per due anni.
Nelle cause relative a rendite perpetue, se il titolo e' controverso, il valore si determina cumulando venti
annualita'; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie, cumulando le annualita' domandate fino a
un massimo di dieci.
Le regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore delle cause relative al diritto
del concedente.
Art. 14. Cause relative a somme di danaro e a beni mobili
Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o
al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di
competenza del giudice adito.
Il convenuto puo' contestare, ma soltanto nella prima difesa, il valore come sopra dichiarato o presunto; in
tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita
istruzione.
Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del
merito, nei limiti della competenza del giudice adito.
Art. 15. Cause relative a beni immobili
Il valore delle cause relative a beni immobili e' determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno
e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda: per duecento per le cause
relative alla proprieta'; per cento per le cause relative all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda
proprieta' e al diritto dell'enfiteuta; per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative
alle servitu'.
Il valore delle cause per il regolamento di confini si desume dal valore della parte di proprieta' controversa,
se questa e' determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente.
Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita
catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti, se questi non offrono
elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile.
Art. 16. Abrogato
Art. 17. Cause relative all'esecuzione forzata
Il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede: quello
delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell'articolo 619, dal valore dei beni
controversi; quello delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione, dal valore del maggiore
dei crediti contestati.
SEZIONE III - DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO
Art. 18. Foro generale delle persone fisiche
Salvo che la legge disponga altrimenti, e' competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza
o il domicilio, e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora.
Se il convenuto non ha residenza, ne' domicilio, ne' dimora nello Stato o se la dimora e' sconosciuta, e'
competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore.
Art. 19. Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute
Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, e' competente il
giudice del luogo dove essa ha sede. E' competente altresi' il giudice del luogo dove la persona giuridica ha
uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda.
Ai fini della competenza, le societa' non aventi personalita' giuridica, le associazioni non riconosciute e i
comitati di cui agli articoli 36 ss. del codice civile hanno sede dove svolgono attivita' in modo continuativo.
Art. 20. Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione
Per le cause relative a diritti di obbligazione e' anche competente il giudice del luogo in cui e' sorta o deve
eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.
Art. 21. Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie
Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di
immobili e di affitto di aziende, nonche` per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle
distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, e`
competente il giudice del luogo dove e` posto l'immobile o l'azienda. Qualora l'immobile sia compreso in
piu` circoscrizioni giudiziarie, e` competente il giudice della circoscrizione nella quale e` compresa la parte
soggetta a maggior tributo verso lo Stato; quando non e` sottoposto a tributo, e` competente ogni giudice
nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile.
Per le azioni possessorie e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto e' competente il giudice del
luogo nel quale e' avvenuto il fatto denunciato.
Art. 22. Foro per le cause ereditarie
E' competente il giudice del luogo dell'aperta successione per le cause:
1 relative a petizione o divisione di eredita' e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione;
2 relative alla rescissione della divisione e alla garanzia delle quote, purche' proposte entro un biennio dalla
divisione;
3 relative a crediti verso il defunto o a legati dovuti dall'erede, purche' proposte prima della divisione e in
ogni caso entro un biennio dall'apertura della successione;
4 contro l'esecutore testamentario, purche' proposte entro i termini indicati nel numero precedente.
Se la successione si e' aperta fuori della Repubblica, le cause suindicate sono di competenza del giudice del
luogo in cui e' posta la maggior parte dei beni situati nella Repubblica, o, in mancanza di questi, del luogo di
residenza del convenuto o di alcuno dei convenuti.
Art. 23. Foro per le cause tra soci e tra condomini
Per le cause tra soci e' competente il giudice del luogo dove ha sede la societa'; per le cause tra condomini,
il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.
Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della societa' o del condominio, purche' la domanda sia
proposta entro un biennio dalla divisione.
Art. 24. Foro per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali
Per le cause relative alla gestione di una tutela o di un'amministrazione patrimoniale conferita per legge o
per provvedimento dell'autorita' e' competente il giudice del luogo d'esercizio della tutela o
dell'amministrazione.
Art. 25. Foro della pubblica amministrazione
Per le cause nelle quali e' parte un'amministrazione dello Stato e' competente, a norma delle leggi speciali
sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede
l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le
norme ordinarie. Quando l'amministrazione e' convenuta, tale distretto si determina con riguardo al
giudice del luogo in cui e' sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile
oggetto della domanda.
Art. 26. Foro dell'esecuzione forzata
Per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili e' competente il giudice del luogo in cui le cose si
trovano. Se le cose immobili soggette all'esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di
un solo tribunale, si applica l'art. 21.
Per l'espropriazione forzata di crediti e' competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore.
Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare e' competente il giudice del luogo dove l'obbligo
deve essere adempiuto.
Art. 27. Foro relativo alle opposizioni all'esecuzione
Per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli artt. 615 e 619 e' competente il giudice del
luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'art. 480 terzo comma.
Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi e' competente il giudice davanti al quale si svolge
l'esecuzione.
Art. 28. Foro stabilito per accordo delle parti
La competenza per territorio puo' essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste
nei nn. 1, 2, 3 e 5 dell'art. 70, per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti
cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l'inderogabilita' sia
disposta espressamente dalla legge.
Art. 29. Forma ed effetti dell'accordo delle parti
L'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o piu' affari
determinati e risultare da atto scritto.
L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando cio' non e' espressamente
stabilito.
Art. 30. Foro del domicilio eletto
Chi ha eletto domicilio a norma dell'art. 47 c.c. puo' essere convenuto davanti al giudice del domicilio
stesso.
Art. 30-bis. 1 Foro per le cause in cui sono parti i magistrati
Le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero
attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il
magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per
materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del
codice di procedura penale. 2
Se nel distretto determinato ai sensi del primo comma il magistrato e' venuto ad esercitare le proprie
funzioni successivamente alla sua chiamata in giudizio, e' competente il giudice che ha sede nel capoluogo
del diverso distretto di corte d'appello individuato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale
con riferimento alla nuova destinazione.
N.B.: Questo articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 444/02, nella parte in
cui "si applica ai processi di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati in servizio nel distretto di
corte d'appello comprendente l'ufficio giudiziario competente ai sensi dell'art. 26 del codice di procedura
civile".
Inoltre il primo comma di tale articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo (sentenza 147/2004)
ad eccezione della parte relativa alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da
reato, di cui sia parte un magistrato nei termini di cui all'art. 11 del codice di procedura penale.
SEZIONE IV - DELLE MODIFICAZIONI DELLA COMPETENZA PER RAGIONE DI CONNESSIONE
Art. 31 Cause accessorie
La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda
principale affinché sia decisa nello stesso processo [40], osservata, quanto alla competenza per valore, la
disposizione dell'articolo 10, secondo comma.
Art. 32. 1 Cause di garanzia
La domanda di garanzia puo' essere proposta al giudice competente per la causa principale affinche' sia
decisa nello stesso processo. Qualora essa ecceda la competenza per valore del giudice adito, questi
rimette entrambe le cause al giudice superiore assegnando alle parti un termine perentorio per la
riassunzione.
Art. 33 Cumulo soggettivo
Le cause contro piu' persone che a norma degli artt. 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici
diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di
residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo.
Art. 34 Accertamenti incidentali
Il giudice, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti e' necessario decidere con efficacia di
giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice
superiore, rimette tutta la causa a quest'ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la
riassunzione della causa davanti a lui.
Art. 35 Eccezione di compensazione
Quando e' opposto in compensazione un credito che e' contestato ed eccede la competenza per valore del
giudice adito, questi, se la domanda e' fondata su titolo non controverso o facilmente accertabile, puo'
decidere su di essa e rimettere le parti al giudice competente per la decisione relativa all'eccezione di
compensazione, subordinando, quando occorre, l'esecuzione della sentenza alla prestazione di una
cauzione; altrimenti provvede a norma dell'articolo precedente.
Art. 36 Cause riconvenzionali
Il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono
dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che gia' appartiene alla causa come mezzo di eccezione,
purche' non eccedano la sua competenza per materia o valore; altrimenti applica le disposizioni dei due
articoli precedenti.
SEZIONE V - DEL DIFETTO DI GIURISDIZIONE, DELLA INCOMPETENZA E DELLA LITISPENDENZA
Art. 37 Difetto di giurisdizione
Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici
speciali e' rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo.
Art. 38. Incompetenza
L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza,
nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L’eccezione di incompetenza per territorio si ha
per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
Fuori dei casi previsti dall’articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all’indicazione del giudice
competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro
tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.
L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 sono
rilevate d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’articolo 183.
Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che
risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall’eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte
sommarie informazioni
NB: La corte Cosittuzionale in relazione all'articolo nel testo anteriore alla riforma del processo civile 2009,
con sentenza 41/2006 ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto degli artt. 38 e 102 nella parte in
cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di
incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti.
Art. 39 Litispendenza e continenza di cause
Se una stessa causa e' proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e
grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone con ordinanza la
cancellazione della causa dal ruolo.
Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito e' competente anche per la causa
proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con sentenza la continenza e fissa un termine
perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non e'
competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione
del termine sono da lui pronunciate.
La prevenzione e' determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso.
Art. 40 Connessione
Se sono proposte davanti a giudici diversi piu' cause le quali, per ragione di connessione possono essere
decise in un solo processo, il giudice fissa con ordinanza alle parti un termine perentorio per la riassunzione
della causa accessoria davanti al giudice della causa principale, e negli altri casi davanti a quello
preventivamente adito.
La connessione non puo' essere eccepita dalle parti ne' rilevata d'ufficio dopo la prima udienza, e la
rimessione non puo' essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta
non consente l'esauriente trattazione e decisione delle cause connesse.
Nei casi previsti negli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente
riunite, debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale quando
una di tali cause rientri fra quelle indicate negli artt. 409 e 442. 1
Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali debbono essere trattate e decise col
rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la competenza o, in subordine, col
rito previsto per la causa di maggior valore. 1
Se la causa e' stata trattata con un rito diverso da quello divenuto applicabile ai sensi del terzo comma, il
giudice provvede a norma degli artt. 426, 427 e 439. 1
Se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e
36 con altra causa di competenza [del pretore o] 2 del tribunale, le relative domande possono essere
proposte innanzi al tribunale affinche' siano decise nello stesso processo. 3
Se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al giudice di pace e [al pretore o] 2 al
tribunale, il giudice di pace deve pronunziare anche d'ufficio la connessione a favore del tribunale.
SEZIONE VI - DEL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA
Art. 41 Regolamento di giurisdizione
Finche' la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte puo' chiedere alle Sezioni unite
della Corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all'art. 37. L'istanza si propone con
ricorso a norma degli artt. 364 ss., e produce gli effetti di cui all'art. 367.
La pubblica amministrazione che non e' parte in causa puo' chiedere in ogni stato e grado del processo che
sia dichiarato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a
causa dei poteri attribuiti dalla legge all'amministrazione stessa, finche' la giurisdizione non sia stata
affermata con sentenza passata in giudicato.
Art. 42. Regolamento necessario di competenza
L'ordinanza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli artt. 39 e 40, non decide il merito
della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 possono
essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza.
Art. 43. Regolamento facoltativo di competenza
Il provvedimento che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito puo' essere impugnato con
l'istanza di regolamento di competenza, oppure nei modi ordinari quando insieme con la pronuncia sulla
competenza si impugna quella sul merito.
La proposizione dell'impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la facolta' di proporre l'istanza di
regolamento.
Se l'istanza di regolamento e' proposta prima dell'impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione di
questa riprendono a decorrere dalla comunicazione della ordinanza che regola la competenza; se e'
proposta dopo, si applica la disposizione dell'art. 48.
Art. 44 Efficacia della ordinanza che pronuncia sulla competenza
L'L'ordinanza che, anche a norma degli artt. 39 e 40, dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha
pronunciata, se non e' impugnata con l'istanza di regolamento, rende incontestabile l'incompetenza
dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa e' riassunta nei termini di cui all'art. 50,
salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell'art. 28.
Art. 45 Conflitto di competenza
Quando, in seguito alla ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o
per territorio nei casi di cui all'art. 28, la causa nei termini di cui all'art. 50 e' riassunta davanti ad altro
giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di
competenza.
Art. 46 Casi di inapplicabilita' del regolamento di competenza
Le disposizioni degli artt. 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti ai giudici di pace.
Art. 47 Procedimento del regolamento di competenza
L'istanza di regolamento di competenza si propone alla Corte di cassazione con ricorso sottoscritto dal
procuratore o dalla parte, se questa si e' costituita personalmente.
Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla comunicazione della ordinanza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione
dell'impugnazione ordinaria nel caso previsto nell'art. 43 secondo comma. L'adesione delle parti puo'
risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso.
La parte che propone l'istanza, nei cinque giorni successivi all'ultima notificazione del ricorso alle parti, deve
chiedere ai cancellieri degli uffici davanti ai quali pendono i processi che i relativi fascicoli siano rimessi alla
cancelleria della Corte di cassazione. Nel termine perentorio di venti giorni dalla stessa notificazione deve
depositare nella cancelleria il ricorso con i documenti necessari.
Il regolamento d'ufficio e' richiesto con ordinanza dal giudice, il quale dispone la rimessione del fascicolo
d'ufficio alla cancelleria della Corte di cassazione.
Le parti, alle quali e' notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni
successivi, depositare nella cancelleria della Corte di cassazione scritture difensive e documenti.
Art. 48 Sospensione dei processi
I processi relativamente ai quali e' chiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal giorno in cui e'
presentata l'istanza al cancelliere a norma dell'articolo precedente o dalla pronuncia dell'ordinanza che
richiede il regolamento.
Il giudice puo' autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti.
Art. 49 Ordinanza di regolamento di competenza
Il regolamento e' pronunciato con ordinanza in camera di consiglio entro i venti giorni successivi alla
scadenza del termine previsto nell'art. 47 ultimo comma.
Con l'ordinanza la Corte di cassazione statuisce sulla competenza, da' i provvedimenti necessari per la
prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara competente e rimette, quando occorre, le parti in
termini affinche' provvedano alla loro difesa.
Art. 50 Riassunzione della causa
Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella
ordinanza dal giudice e, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di
regolamento o dell'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al
nuovo giudice.
Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue.
SEZIONE VI-bis - DELLA COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE
Art. 50-bis Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale
Il tribunale giudica in composizione collegiale:
1 nelle cause nelle quali e` obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti
disposto;
2 nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di
crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione
coatta amministrativa;
3 nelle cause devolute alle sezioni specializzate;
4 nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;
5 nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione,
nonche` nelle cause di responsabilita` da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo,
i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari 2 e i liquidatori delle
società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;
6 nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;
7 nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117.
7-bis nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206 3
Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati
dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.
Art. 50-ter Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica
Fuori dei casi previsti dall'articolo 50-bis, il tribunale giudica in composizione monocratica.
Art. 50-quater Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale
Le disposizioni di cui agli articoli 50 bis e 50 ter non si considerano attinenti alla costituzione del giudice.
Alla nullità derivante dalla loro inosservanza si applica l'articolo 161, primo comma.
SEZIONE VII - DELL'ASTENSIONE, DELLA RICUSAZIONE E DELLA RESPONSABILITA' DEI GIUDICI
Art. 51 Astensione del giudice
Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
1 se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2 se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente
o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3 se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inamicizia o rapporti di credito o debito con una delle
parti o alcuno dei suoi difensori;
4 se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha
conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come
consulente tecnico;
5 se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno 2, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle
parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un
comitato, di una societa' o stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice puo' richiedere al capo dell'ufficio
l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al
capo dell'ufficio superiore.
Art. 52 Ricusazione del giudice
Nei casi in cui e' fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti puo' proporne la ricusazione
mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.
Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima
dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e
prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.
La ricusazione sospende il processo.
Art. 53 Giudice competente
Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se e' ricusato un giudice di pace; il collegio se e' ricusato
uno dei componenti del tribunale o della corte.
La decisione e' pronunciata con ordinanza non impugnabile, udito il giudice ricusato e assunte, quando
occorre, le prove offerte.
Art. 54 Ordinanza sulla ricusazione
L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.
La ricusazione e' dichiarata inammissibile, se non e' stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'art.
52.
Il giudice, con l’ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e
può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250.
Dell'ordinanza e' data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla
riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi.
NB: Il terzo comma è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale Sentenza 78/2002, nella parte in
cui prevede che l'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, "condanna" la parte o il
difensore che l'ha proposta ad una pena pecuniaria, anziché prevedere che "può condannare" la parte o il
difensore medesimi ad una pena pecuniaria.
Art. 55. Abrogato
Art. 56. Abrogato
CAPO II - DEL CANCELLIERE E DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO
Art. 57 Attivita' del cancelliere
Il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attivita' proprie e quelle
degli organi giudiziari e delle parti.
Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale.
Quando il giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti, il cancelliere stende la
scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice.
Art. 58 Altre attivita' del cancelliere
Il cancelliere attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti, all'iscrizione delle
cause a ruolo, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle
comunicazioni e alle notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, nonche' alle altre incombenze che la
legge gli attribuisce.
Art. 59 Attivita' dell'ufficiale giudiziario
L'ufficiale giudiziario assiste il giudice in udienza, provvede all'esecuzione dei suoi ordini, esegue la
notificazione degli atti e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.
Art. 60 Responsabilita' del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario
Il cancelliere e l'ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili:
1 quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure
omettono di compierli nel termine che, su istanza di parte, e' fissato dal giudice dal quale dipendono o dal
quale sono stati delegati;
2 quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave.
CAPO III - DEL CONSULENTE TECNICO, DEL CUSTODE E DEGLI ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE
Art. 61 Consulente tecnico
Quando e' necessario, il giudice puo' farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo,
da uno o piu' consulenti di particolare competenza tecnica.
La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati
a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice.
Art. 62. Attivita' del consulente
Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di
consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli artt. 194 ss. e degli artt. 441 e 463.
Art. 63 Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente
Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice
riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.
Il consulente puo' essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'art. 51.
Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato.
Art. 64 Responsabilita' del consulente
Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.
In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti,
e' punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a € 10.329. Si applica l'art. 35 del codice penale.
In ogni caso e' dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.
Art. 65 Custode
La conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate a un custode, quando la
legge non dispone altrimenti.
Il compenso al custode e' stabilito, con decreto, dal giudice dell'esecuzione nel caso di nomina fatta
dall'ufficiale giudiziario e in ogni altro caso dal giudice che l'ha nominato.
Art. 66 Sostituzione del custode
Il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, puo' disporre in ogni tempo la sostituzione del custode.
Il custode che non ha diritto a compenso puo' chiedere in ogni tempo di essere sostituito; altrimenti puo'
chiederlo soltanto per giusti motivi.
Il provvedimento di sostituzione e' dato, con ordinanza non impugnabile, dal giudice di cui all'art. 65,
secondo comma.
Art. 67 Responsabilita' del custode
Ferme le disposizioni del codice penale, il custode che non esegue l'incarico assunto puo' essere
condannato dal giudice a una pena pecuniaria da euro 10 a euro 500.
Egli e' tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di
famiglia.
Art. 68 Altri ausiliari
Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorga necessita', il giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario si
puo' fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al
compimento di atti che non e' in grado di compiere da se' solo.
Il giudice puo' commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge.
Il giudice puo' sempre richiedere l'assistenza della forza pubblica.
Titolo II: DEL PUBBLICO MINISTERO
Art. 69. Azione del pubblico ministero
Il pubblico ministero esercita l'azione civile nei casi stabiliti dalla legge.
Art. 70. Intervento in causa del pubblico ministero
Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullita' rilevabile d'ufficio:
1 nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;
2 nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;
3 nelle cause riguardanti lo stato e la capacita' delle persone;
4 Abrogato
5 negli altri casi previsti dalla legge.
Deve intervenire in ogni causa davanti alla Corte di cassazione.
Puo' infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.
NB: Articolo dichiarato illegittimo dalla Corte Cosituzionale con sentenza 214/1996 nella parte in cui non
prescrive l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino
provvedimenti relativi ai figli, nei sensi di cui agli artt. 9 l. 1° dicembre 1970, n. 898 e 710 c.p.c. come risulta
a seguito della C. cost. n. 416 del 1992.
Art. 71. Comunicazione degli atti processuali al pubblico ministero
Il giudice, davanti al quale e' proposta una delle cause indicate nel primo comma dell'articolo precedente,
ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero affinche' possa intervenire.
Lo stesso ordine il giudice puo' dare ogni volta che ravvisi uno dei casi previsti nell'ultimo comma
dell'articolo precedente.
Art. 72. Poteri del pubblico ministero
Il pubblico ministero, che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha gli stessi poteri che
competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime.
Negli altri casi di intervento previsti nell'art. 70, tranne che nelle cause davanti alla Corte di cassazione, il
pubblico ministero puo' produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande
proposte dalle parti.
Il pubblico ministero puo' proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali, salvo
che per quelle di separazione personale dei coniugi.
Lo stesso potere spetta al pubblico ministero contro le sentenze che dichiarino l'efficacia o l'inefficacia di
sentenze straniere relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.
Nelle ipotesi prevedute nei commi terzo e quarto, la facolta' di impugnazione spetta tanto al pubblico
ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza quanto a quello presso il giudice competente a
decidere sull'impugnazione.
Il termine decorre dalla comunicazione della sentenza a norma dell'art. 133.
Restano salve le disposizioni dell'art. 397.
Art. 73. Astensione del pubblico ministero
Ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile si applicano le disposizioni del
presente codice relative all'astensione dei giudici, ma non quelle relative alla ricusazione.
Art. 74. Abrogato
Titolo III: DELLE PARTI E DEI DIFENSORI
Capo I: DELLE PARTI
Art. 75. Capacita' processuale
Sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere.
Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate,
assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacita'.
Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto.
Le associazioni e i comitati, che non sono persone giuridiche, stanno in giudizio per mezzo delle persone
indicate negli artt. 36 e seguenti del codice civile.
NB: questo articolo (insieme all'art. 300) è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza
220/86 nella parte in cui non prevede, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la
interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al pubblico ministero perché
promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l'attore riassumere il giudizio.
Art. 76. Abrogato
Art. 77. Rappresentanza del procuratore e dell'institore
Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il
preponente, quando questo potere non e' stato loro conferito espressamente per iscritto, tranne che per
gli atti urgenti e per le misure cautelari.
Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nello Stato e
all'institore.
Art. 78. Curatore speciale
Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, o vi sono ragioni di urgenza, puo' essere
nominato all'incapace, alla persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che li
rappresenti o assista finche' subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza.
Si procede altresi' alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi e' conflitto d'interessi col
rappresentante.
Art. 79. Istanza di nomina del curatore speciale
La nomina del curatore speciale di cui all'articolo precedente puo' essere in ogni caso chiesta dal pubblico
ministero. Puo' essere chiesta anche dalla persona che deve essere rappresentata o assistita, sebbene
incapace, nonche' dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.
Puo' essere inoltre chiesta da qualunque altra parte in causa che vi abbia interesse.
Art. 80. Provvedimento di nomina del curatore speciale
L'istanza per la nomina del curatore speciale si propone al giudice di pace [, al pretore] o al presidente
dell'ufficio giudiziario davanti al quale s'intende proporre la causa.
Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede con
decreto. Questo e' comunicato al pubblico ministero affinche' provochi, quando occorre, i provvedimenti
per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace, della persona giuridica o
dell'associazione non riconosciuta.
Art. 81. Sostituzione processuale
Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno puo' far valere nel processo in nome proprio un
diritto altrui.
Capo II: DEI DIFENSORI
Art. 82. Patrocinio
Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non
eccede € 516,46.
Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore.
Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entita' della causa, con decreto emesso anche
su istanza verbale della parte, puo' autorizzarla a stare in giudizio di persona.
Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare
in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col
ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo.
Art. 83. Procura alle liti
Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.
La procura alle liti puo' essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura
privata autenticata.
La procura speciale puo' essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del
controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto, o della domanda d'intervento
nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del
difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere
certificata dal difensore.
La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia pero' congiunto
materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale
e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del
Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si
costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma
digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.
La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell'atto
non e' espressa volonta' diversa.
Art. 84. Poteri del difensore
Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi puo' compiere e ricevere, nell'interesse
della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.
In ogni caso non puo' compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto
espressamente il potere.
Art. 85. Revoca e rinuncia alla procura
La procura puo' essere sempre revocata e il difensore puo' sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia
non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finche' non sia avvenuta la sostituzione del difensore.
Art. 86. Difesa personale della parte
La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualita' necessaria per esercitare l'ufficio di
difensore con procura presso il giudice adito, puo' stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.
Art. 87. Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico
La parte puo' farsi assistere da uno o piu' avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi
stabiliti nel presente codice.
Capo III: DEI DOVERI DELLE PARTI E DEI DIFENSORI
Art. 88. Dovere di lealta' e di probita'
Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealta' e probita'.
In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorita' che esercitano il
potere disciplinare su di essi.
Art. 89. Espressioni sconvenienti od offensive
Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono
usare espressioni sconvenienti od offensive.
Il giudice, in ogni stato dell'istruzione, puo' disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni
sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, puo' inoltre assegnare alla persona offesa
una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni
offensive non riguardano l'oggetto della causa.
Capo IV: DELLE RESPONSABILITA' DELLE PARTI PER LE SPESE E PER I DANNI PROCESSUALI
Art. 90. Abrogato
Art. 91. Condanna alle spese
Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso
delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la
domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato
senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la
formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92.
Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della
notificazione della sentenza del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall’ufficiale giudiziario con
nota in margine all’originale e alla copia notificata.
I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli
287 e 288 dal capo dell’ufficio a cui appartiene il cancelliere o l’ufficiale giudiziario.
Art. 92
Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese
Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, puo' escludere la ripetizione delle
spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e puo', indipendentemente dalla
soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al
dovere di cui all'art. 88, essa ha causato all'altra parte.
Se vi e' soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicati nella
motivazione, il giudice puo' compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.
Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano
diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.
Art. 93. Distrazione delle spese
Il difensore con procura puo' chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese,
distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere
anticipate. Finche' il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli e' stato attribuito, la parte puo'
chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento,
qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese.
Art. 94. Condanna di rappresentanti o curatori
Gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e in generale coloro che rappresentano o assistono la parte in
giudizio possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella
sentenza, alle spese dell'intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata o
assistita.
Art. 95. Spese del processo di esecuzione
Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla
distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile.
Art. 96. Responsabilita' aggravata
Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su
istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche
d'ufficio, nella sentenza.
Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui e' stato eseguito un provvedimento cautelare, o
trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata,
su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che
ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni e' fatta a norma del comma precedente.
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì
condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma
equitativamente determinata.
Art. 97. Responsabilita' di piu' soccombenti
Se le parti soccombenti sono piu', il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione
del rispettivo interesse nella causa. Puo' anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse,
quando hanno interesse comune.
Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali.
Art. 98. Cauzione per le spese
NB: Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo (sentenza 67/1960) per contrasto con gli artt. 3 e 24
Cost.
Titolo IV: DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE
Art. 99. Principio della domanda
Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.
Art. 100. Interesse ad agire
Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa e' necessario avervi interesse.
Art. 101. Principio del contraddittorio
Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non puo' statuire sopra alcuna domanda, se la parte
contro la quale e' proposta non e' stata regolarmente citata e non e' comparsa.
Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la
decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a
quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni
sulla medesima questione.
Art. 102. Litisconsorzio necessario
Se la decisione non puo' pronunciarsi che in confronto di piu' parti, queste debbono agire o essere
convenute nello stesso processo.
Se questo e' promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del
contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito.
NB: la Corte Costituzionale, con sentenza 41/2006, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 38 e 102 nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere
improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti
convenuti.
Art. 103. Litisconsorzio facoltativo
Piu' parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono
esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende,
totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni.
Il giudice puo' disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la separazione delle cause, se vi e'
istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe piu'
gravoso il processo, e puo' rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza.
Art. 104. Pluralita' di domande contro la stessa parte
Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo piu' domande anche non altrimenti
connesse, purche' sia osservata la norma dell'articolo 10 secondo comma.
E' applicabile la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
Art. 105. Intervento volontario
Ciascuno puo' intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di
alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.
Puo' altresi' intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse.
Art. 106. Intervento su istanza di parte
Ciascuna parte puo' chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende
essere garantita.
Art. 107. Intervento per ordine del giudice
Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa e'
comune, ne ordina l'intervento.
Art. 108. Estromissione del garantito
Se il garante comparisce e accetta di assumere la causa in luogo del garantito, questi puo' chiedere, qualora
le altre parti non si oppongano, la propria estromissione. Questa e' disposta dal giudice con ordinanza; ma
la sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro l'estromesso.
Art. 109. Estromissione dell'obbligato
Se si contende a quale di piu' parti spetta una prestazione e l'obbligato si dichiara pronto a eseguirla a
favore di chi ne ha diritto, il giudice puo' ordinare il deposito della cosa o della somma dovuta e, dopo il
deposito, puo' estromettere l'obbligato dal processo.
Art. 110. Successione nel processo
Quando la parte vien meno per morte o per altra causa, il processo e' proseguito dal successore universale
o in suo confronto.
Art. 111. Successione a titolo particolare nel diritto controverso
Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo
prosegue tra le parti originarie.
Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte il processo e' proseguito dal successore
universale o in suo confronto.
In ogni caso il successore a titolo particolare puo' intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre
parti vi consentono, l'alienante o il successore universale puo' esserne estromesso.
La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo
particolare ed e' impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla
trascrizione.
Titolo V: DEI POTERI DEL GIUDICE
Art. 112. Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non puo' pronunciare d'ufficio
su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.
Art. 113. Pronuncia secondo diritto
Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il
potere di decidere secondo equita'.
Il giudice di pace decide secondo equita' le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle
derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del
codice civile.
NB: il secondo comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo (sentenza 206/2004, "nella parte in
cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia.
Art. 114. Pronuncia secondo equita' a richiesta di parte
Il giudice, sia in primo grado che in appello, decide il merito della causa secondo equita' quando esso
riguarda diritti disponibili delle parti e queste gliene fanno concorde richiesta.
Art. 115. Disponibilita' delle prove
Salvi i casi previsti dalla legge il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle
parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
Il Giudice puo' tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che
rientrano nella comune esperienza.
Art. 116. Valutazione delle prove
Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga
altrimenti.
Il giudice puo' desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo
seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal
contegno delle parti stesse nel processo.
Art. 117. Interrogatorio non formale delle parti
Il giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha facolta' di ordinare la comparizione personale delle
parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa. Le parti possono farsi
assistere dai difensori.
Art. 118. Ordine d'ispezione di persone e di cose
Il giudice puo' ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le
ispezioni che appaiano indispensabili per conoscere i fatti della causa, purche' cio' possa compiersi senza
grave danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli artt. 351 e
352 c.p.p..
Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice puo' da questo rifiuto desumere
argomenti di prova a norma dell'art. 116 secondo comma.
Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro 250 ad euro 1.500.
Art. 119. Imposizione di cauzione
Il giudice, nel provvedimento col quale impone una cauzione, deve indicare l'oggetto di essa, il modo di
prestarla, e il termine entro il quale la prestazione deve avvenire.
Art. 120. Pubblicita' della sentenza
Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello
derivante per effetto di quanto previsto all’articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e
spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme
specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da
lui designati.
Se l’inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è
stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall’obbligato.
Titolo VI: DEGLI ATTI PROCESSUALI
Capo I: DELLE FORME DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI
Sezione I: DEGLI ATTI IN GENERALE
Art. 121. Liberta' di forme
Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella
forma piu' idonea al raggiungimento del loro scopo.
Art. 122. Uso della lingua italiana - Nomina dell'interprete
In tutto il processo e' prescritto l'uso della lingua italiana.
Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice puo' nominare un interprete.
Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il
suo ufficio.
NB: Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo, in combinato disposto con gli artt. 22 e 23 l.
689/1981, n. 689, con sentenza della Corte Costituzionale 24 febbraio 1992, n. 62 nella parte in cui non
consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione
ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un
territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri
atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonché di ricevere tradotti nella propria
lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte.
Art. 123. Nomina del traduttore
Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice puo'
nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell'articolo precedente.
Art. 124. Interrogazione del sordo e del muto
Se nel procedimento deve essere sentito un sordo, un muto o un sordomuto, le interrogazioni e le risposte
possono essere fatte per iscritto.
Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell'art. 122 ultimo
comma.
Art. 125. Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte
Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto
debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la
istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se
essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore.
La procura al difensore dell'attore puo' essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto,
purche' anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.
La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia
sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale.
Art. 126. Contenuto del processo verbale
Il processo verbale deve contenere l'indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di
tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attivita'
svolte e delle rilevazioni fatte, nonche' le dichiarazioni ricevute.
Il processo verbale e' sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge
non dispone altrimenti, da' loro lettura del processo verbale e li invita a sottoscriverlo. Se alcuno di essi non
puo' o non vuole sottoscrivere, ne e' fatta espressa menzione.
Sezione II: DELLE UDIENZE
Art. 127. Direzione dell'udienza
L'udienza e' diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio.
Il giudice che la dirige puo' fare o prescrivere quanto occorre affinche' la trattazione delle cause avvenga in
modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara
chiusa quando la ritiene sufficiente.
Art. 128. Udienza pubblica
L'udienza in cui si discute la causa e' pubblica a pena di nullita', ma il giudice che la dirige puo' disporre che
si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume.
Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del decoro e puo' allontanare chi
contravviene alle sue prescrizioni.
Art. 129. Doveri di chi interviene o assiste all'udienza
Chi interviene o assiste all'udienza non puo' portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in
silenzio.
E' vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo.
Art. 130. Redazione del processo verbale
Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice.
Il processo verbale e' sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal cancelliere; di esso non si da' lettura, salvo
espressa istanza di parte.
Sezione III: DEI PROVVEDIMENTI
Art. 131. Forma dei provvedimenti in generale
La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto.
In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del
loro scopo.
Dei provvedimenti collegiali e' compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione
della unanimita' della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del
collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il
verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti
del collegio stesso, e' conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio.
NB: Comma inserito dall'art. 16 l. 13 aprile 1988, n. 117. L'articolo 16 è stato dichiarato costituzionalmente
illegittimo con C. cost. 19 gennaio 1989, n. 18, nella parte in cui dispone che "è compilato sommario
processo verbale" anziché "può, se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato
sommario processo verbale".
Art. 132. Contenuto della sentenza
La sentenza e' pronunciata in nome del popolo italiano e reca l'intestazione: "Repubblica italiana", ed è
pronunciata "In nome del popolo italiano".
Essa deve contenere:
1 l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata;
2 l'indicazione delle parti e dei loro difensori;
3 le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;
4 la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
5 il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.
La sentenza emessa dal giudice collegiale e' sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il
presidente non puo' sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal
componente piu' anziano del collegio, purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se
l'estensore non puo' sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento e' sufficiente la
sottoscrizione del solo presidente, purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.
Art. 133. Pubblicazione e comunicazione della sentenza
La sentenza e' resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.
Il cancelliere da' atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque
giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne da' notizia alle parti che si sono costituite.
L'avviso di cui al secondo comma puo' essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione
dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il
numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l'avviso.
Art. 134. Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza
L'ordinanza e' succintamente motivata. Se e' pronunciata in udienza, e' inserita nel processo verbale; se e'
pronunciata fuori dell'udienza, e' scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della
data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo e' collegiale, del presidente.
Il cancelliere comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne prescriva
la notificazione.
L'avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione
dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il
numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l'avviso.
Art. 135. Forma e contenuto del decreto
Il decreto e' pronunciato d'ufficio o su istanza anche verbale della parte.
Se e' pronunciato su ricorso, e' scritto in calce al medesimo.
Quando l'istanza e' proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto e' inserito nello
stesso.
Il decreto non e' motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge; e' datato ed e'
sottoscritto dal giudice o, quando questo e' collegiale, dal presidente.
Sezione IV: DELLE COMUNICAZIONI E DELLE NOTIFICAZIONI
Art. 136. Comunicazioni
Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla
legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai
testimoni, e da' notizia di quei provvedimenti per i quali e' disposta dalla legge tale forma abbreviata di
comunicazione.
Il biglietto e' consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o e' rimesso all'ufficiale
giudiziario per la notifica.
Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici e teletrasmessi.
Art. 137. Notificazioni
Le notificazioni, quando non e' disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di
parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.
L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme
all'originale dell'atto da notificarsi.
Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non
possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante
consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva
il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto
notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal
destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei
relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.
Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto
dal secondo comma dell’articolo 143, l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da
notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione,
dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti
segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di
cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.
Art. 138. Notificazione in mani proprie
L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del
destinatario, presso la csa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della
circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale e' addetto.
Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne da' atto nella relazione, e la
notificazione si considera fatta in mani proprie.
Art. 139. Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio
Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di
residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il
commercio.
Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una
persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purche' non minore di quattordici anni o non
palesemente incapace.
In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia e' consegnata al portiere dello stabile
dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di
riceverla.
Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l'ufficiale giudiziario da' notizia al destinatario
dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.
Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto puo' essere consegnato al
capitano o a chi ne fa le veci.
Quando non e' noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa
e' ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto e' possibile le disposizioni precedenti.
Art. 140. Irreperibilita' o rifiuto di ricevere la copia
Se non e' possibile eseguire la consegna per irreperibilita' o per incapacita' o rifiuto delle persone indicate
nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione
deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o
dell'azienda del destinatario, e gliene da' notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 141. Notificazione presso il domiciliatario
La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio puo' essere fatta
mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualita' di domiciliatario, nel luogo indicato
nell'elezione.
Quando l'elezione di domicilio e' stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario e'
obbligatoria, se cosi' e' stato espressamente dichiarato.
La consegna, a norma dell'art. 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i quali
si e' eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani del destinatario.
La notificazione non puo' essere fatta nel domicilio eletto se e' chiesta dal domiciliatario o questi e' morto o
si e' trasferito fuori della sede indicata nell'elezione di domicilio o e' cessato l'ufficio.
Art. 142. Notificazione a persona non residente, ne' dimorante, ne' domiciliata nella Repubblica
Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello
Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'art. 77, l'atto e' notificato
mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra
copia al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale e' diretta.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la
notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5
gennaio 1967, n. 200.
NB: Il secondo comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 69/1994, unitamente
agli artt. 143 comma 3 e 680 comma 1, nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del
sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle
formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 d.P.R. 5 gennaio 1967,
n. 200".
Art. 143. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi e' il procuratore
previsto nell'art. 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella
casa comunale dell'ultima residenza o, se questa e' ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.
Se non sono noti ne' il luogo dell'ultima residenza ne' quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una
copia dell'atto al pubblico ministero.
Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha
per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalita' prescritte.
NB: il terzo comma di questo articolo + stato dichiarato costituzionalmente illegittimo (sentenza 69/1994)
unitamente agli artt. 142 comma 3 e 680 comma 1, nella parte in cui non prevedono che la notificazione
all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo
compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75
d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.
Art. 144. Notificazione alle amministrazioni dello Stato
Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la
notificazione presso uffici dell'Avvocatura dello Stato.
Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno direttamente, presso
l'amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si
procede. Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell'ufficio al titolare o alle persone
indicate nell'articolo seguente.
Art. 145. Notificazione alle persone giuridiche
La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al
rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona
addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui e' la sede. La notificazione puo' anche essere
eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto
da notificare ne sia indicata la qualita' e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
La notificazione alle societa' non aventi personalita' giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati
di cui agli artt. 36 ss. c.c. si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'art. 19, secondo
comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la
qualita' e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
Se la notificazione non puo' essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona
fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, puo' essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143.
Art. 146. Notificazione a militari in attivita' di servizio
Se il destinatario e' militare in attivita' di servizio e la notificazione non e' eseguita in mani proprie,
osservate le disposizioni di cui agli artt. 139 ss., si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura
l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene.
Art. 147. Tempo delle notificazioni
Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.
Art. 148. Relazione di notificazione
L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta,
apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto.
La relazione indica la persona alla quale e' consegnata la copia e le sue qualita', nonche' il luogo della
consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata
consegna e le notizie raccolte sulla reperibilita' del destinatario.
Art. 149. Notificazione a mezzo del servizio postale
Se non ne e' fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione puo' eseguirsi anche a mezzo del servizio
postale.
In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto,
facendovi menzione dell'Ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego
raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo e` allegato all'originale.
La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale
giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto.
NB: L'ultimo comma è stato aggiunto dall'art. 21 lett. e) l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dalla data
indicata sub art. 92. Per la disciplina transitoria v. art. 24 l. n. 263, cit., sub art. 92. Precedentemente la
Corte Costituzionale con sentenza 26 novembre 2002, n. 477 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale
del combinato disposto del presente articolo e dell'art. 43 l. 20 novembre 1982, n. 890, "nella parte in cui
prevedeva che la notificazione si perfezionasse, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del
destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario".
Art. 150. Notificazione per pubblici proclami
Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o
per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può
autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici
proclami [50 att.].
L'autorizzazione è data con decreto steso in calce all'atto da notificarsi; in esso sono designati, quando
occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che
appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.
In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario
davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e nel foglio degli annunzi legali delle province dove risiedono i destinatari o si presume che
risieda la maggior parte di essi.
La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l'ufficiale
giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella
cancelleria del giudice davanti al quale si procede [51 att.].
Questa forma di notificazione non è ammessa nei procedimenti davanti al giudice di pace.
NB I fogli degli annunzi legali delle province sono stati aboliti dall'art. 311 l. 24 novembre 2000, n. 340, con
la decorrenza ivi indicata. Al successivo comma 3 lo stesso articolo ha inoltre stabilito che, quando
disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio annunzi legali come unica forma di pubblicità, la
pubblicazione venga effettuata nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 151. Forme di notificazione ordinate dal giudice
Il giudice puo' prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia
eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con
avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerita', di
riservatezza o di tutela della dignita'.
Capo II: DEI TERMINI
Art. 152. Termini legali e termini giudiziari
I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal
giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.
I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.
Art. 153. Improrogabilita' dei termini perentori
I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti.
La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al
giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo
comma.
Art. 154. Prorogabilita' del termine ordinatorio
Il giudice, prima della scadenza, puo' abbreviare, o prorogare anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito
a pena di decadenza. La proroga non puo' avere una durata superiore al termine originario. Non puo'
essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento
motivato.
Art. 155. Computo dei termini
Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.
Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.
I giorni festivi si computano nel termine.
Se il giorno di scadenza e' festivo la scadenza e' prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
La proroga prevista dal quarto comma si applica altresi' ai termini per il compimento degli atti processuali
svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.
Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attivita' giudiziaria, anche svolta da
ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto e' considerata lavorativa.
Capo III: DELLA NULLITA' DEGLI ATTI
Art. 156. Rilevanza della nullita'
Non puo' essere pronunciata la nullita' per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullita'
non e' comminata dalla legge.
Puo' tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il
raggiungimento dello scopo.
La nullita' non puo' mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui e' destinato.
Art. 157. Rilevabilita' e sanatoria della nullita'
Non puo' pronunciarsi la nullita' senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata d'ufficio.
Soltanto la parte nel cui interesse e' stabilito un requisito puo' opporre la nullita' dell'atto per la mancanza
del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.
La nullita' non puo' essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, ne' da quella che vi ha rinunciato anche
tacitamente.
Art. 158. Nullita' derivante dalla costituzione del giudice
La nullita' derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del pubblico ministero e'
insanabile e deve essere rilevata d'ufficio, salva la disposizione dell'art. 161.
Art. 159. Estensione della nullita'
La nullita' di un atto non importa quella degli atti precedenti, ne' di quelli successivi che ne sono
indipendenti.
La nullita' di una parte dell'atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.
Se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto puo' tuttavia produrre gli altri effetti ai quali e' idoneo.
Art. 160. Nullita' della notificazione
La notificazione e' nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere
consegnata la copia, o se vi e' incertezza assoluta sulla persona a cui e' fatta o sulla data, salva
l'applicazione degli artt. 156 e 157.
Art. 161. Nullita' della sentenza
La nullita' delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione puo' essere fatta valere soltanto nei
limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione.
Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.
Art. 162. Pronuncia sulla nullita'
Il giudice che pronuncia la nullita' deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la
nullita' si estende.
Se la nullita' degli atti del processo e' imputabile al cancelliere, all'ufficiale giudiziario o al difensore, il
giudice, col provvedimento col quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico del
responsabile e, su istanza di parte, con la sentenza che decide la causa puo' condannare quest'ultimo al
risarcimento dei danni causati dalla nullita' a norma dell'art. 60, n. 2.
Titolo I: DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE
Capo I: DELL'INTRODUZIONE DELLA CAUSA
Sezione I: DELLA CITAZIONE E DELLA COSTITUZIONE DELLE PARTI
Art. 163. Contenuto della citazione
La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.
Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo
presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente
alla prima comparizione delle parti.
L'atto di citazione deve contenere:
1 l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
2 il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora
del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è
una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la
denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
3 la determinazione della cosa oggetto della domanda;
4 l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative
conclusioni;
5 l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti
che offre in comunicazione;
6 il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;
7 l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti
giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166, ovvero di dieci giorni prima in
caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi
dell'art. 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui
agli artt. 38 e 167.
L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art. 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale
giudiziario, il quale lo notifica a norma degli artt. 137 ss.
Numero così sostituito dall'art. 7, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 163-bis. Termini per comparire
Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere
termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta
giorni se si trova all'estero.
Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto
motivato in calce all'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati
dal primo comma.
Se il termine assegnato dall'attore eccede il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi
prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la
misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su
quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere
all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente.
Art. 164. Nullità della citazione
La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1 e 2
dell'articolo 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato un
termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal
numero 7 dell'articolo 163.
Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo
comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti
sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la
rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si
estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.
La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di
cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la
mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7 dell'articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel
rispetto dei termini.
La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3
dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4 dello stesso articolo.
Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per
rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le
decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.
Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l'udienza ai sensi del secondo comma dell'art. 183 e
si applica l'articolo 167.
Art. 165. Costituzione dell'attore
L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel
caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, deve costituirsi in
giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in
cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura
e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o
eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale.
Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro
dieci giorni dall'ultima notificazione.
Art. 166. Costituzione del convenuto
Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge,
almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni
prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, ovvero almeno
venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 168-bis, quinto comma, depositando in
cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione
notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.
Art. 167. Comparsa di risposta
Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti
posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti
che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.
A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di
merito che non siano rilevabili d'ufficio. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo
della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per
integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione.
Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai
sensi dell'articolo 269.
Art. 168. Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio
All'atto della costituzione dell'attore, o, se questi non si è costituito, all'atto della costituzione del
convenuto, su presentazione della nota d'iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale.
Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio, nel quale inserisce la nota d'iscrizione a
ruolo, copia dell'atto di citazione, delle comparse e delle memorie in carta non bollata e, successivamente, i
processi verbali di udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e la copia del dispositivo delle
sentenze.
Art. 168-bis. Designazione del giudice istruttore
Formato un fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al
presidente del tribunale, il quale, con decreto scritto in calce della nota d'iscrizione al ruolo, designa il
giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non creda di procedere egli stesso
all'istruzione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente
di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore.
La designazione del giudice istruttore deve in ogni caso avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla
costituzione della parte più diligente.
Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, su
quello del giudice istruttore e gli trasmette il fascicolo.
Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione
delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato.
Il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del
fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere
comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza.
Art. 169. Ritiro dei fascicoli di parte
Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla
cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga.
Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma
dell'articolo 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale.
Art. 170. Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento
Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito,
salvo che la legge disponga altrimenti.
E' sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore è costituito per più parti.
Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che sia costituita personalmente si fanno nella residenza
dichiarata o nel domicilio eletto.
Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure
mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in
margine, del visto della parte o del procuratore. Il giudice puo' autorizzare per singoli atti, in qualunque
stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire
anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente
la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi
procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che
ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di
telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni.
Art. 171. Ritardata costituzione delle parti
Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si applicano le disposizioni dell'articolo 307, primo e
secondo comma.
Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi
successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo
167.
La parte che non si costituisce neppure in tale udienza è dichiarata contumace con ordinanza del giudice
istruttore, salva la disposizione dell'articolo 291.
Sezione II: DELLA DESIGNAZIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE
Art. 172. Abrogato
Art. 173. Abrogato
Art. 174. Immutabilità del giudice istruttore
Il giudice designato è investito di tutta l'istruzione della causa e della relazione al collegio.
Soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio può essere sostituito con decreto
del presidente. La sostituzione può essere disposta, quando è indispensabile, anche per il compimento di
singoli atti.
Capo II: DELL'ISTRUZIONE DELLA CAUSA
Sezione I: DEI POTERI DEL GIUDICE ISTRUTTORE IN GENERALE
Art. 175. Direzione del procedimento
Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento.
Egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali.
Quando il giudice ha omesso di provvedere a norma del comma precedente, si applica la disposizione
dell'articolo 289.
Art. 176. Forma dei provvedimenti
Tutti i provvedimenti del giudice istruttore salvo che la legge disponga altrimenti hanno la forma
dell'ordinanza.
Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano
comparirvi; quelle pronunciate fuori dell'udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni
successivi anche a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e
teletrasmessi. Al fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta
elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione.
Art. 177. Effetti e revoca delle ordinanze
Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa.
Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal
giudice che le ha pronunciate.
Non sono modificabili nè revocabili dal giudice che le ha pronunciate:
1 le ordinanze pronunciate sull'accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre; esse
sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l'accordo di tutte le parti;
2 le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge;
3 le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo;
Art. 178. Controllo del collegio sulle ordinanze
Le parti, senza bisogno di mezzi di impugnazione, possono proporre al collegio, quando la causa è rimessa a
questo a norma dell'art. 189, tutte le questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza revocabile.
L'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l'estinzione
del processo è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio.
Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni decorrente dalla pronuncia della
ordinanza se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza medesima.
Il reclamo è presentato con semplice dichiarazione nel verbale d'udienza, o con ricorso al giudice istruttore.
Se il reclamo è presentato in udienza, il giudice assegna nella stessa udienza, ove le parti lo richiedono, il
termine per la comunicazione di una memoria, e quello successivo per la comunicazione di una replica. Se il
reclamo è proposto con ricorso, questo è comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme con
decreto, in calce, del giudice istruttore, che assegna un termine per la comunicazione dell'eventuale
memoria di risposta. Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici giorni successivi.
Art. 179. Ordinanze di condanna a pene pecuniarie
Se la legge non dispone altrimenti, le condanne a pene pecuniarie previste nel presente codice sono
pronunciate con ordinanza del giudice istruttore.
L'ordinanza pronunciata in udienza in presenza dell'interessato e previa contestazione dell'addebito non è
impugnabile; altrimenti il cancelliere la notifica al condannato, il quale, nel termine perentorio di tre giorni,
può proporre reclamo con ricorso allo stesso giudice che l'ha pronunciata.
Questi, valutate le giustificazioni addotte, pronuncia sul reclamo con ordinanza non impugnabile.
Le ordinanze di condanna previste nel presente articolo costituiscono titolo esecutivo.
Sezione II: DELLA TRATTAZIONE DELLA CAUSA
Art. 180. Forma di trattazione
La trattazione della causa e' orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale.
Art. 181. Mancata comparizione delle parti
Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere
da' comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina
che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Se l'attore costituito non comparisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in
assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'attore. Se
questi non comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di
lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Art. 182. Difetto di rappresentanza o di autorizzazione
Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a
completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.
Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che
determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la
costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle
necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.
L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin
dal momento della prima notificazione.
Art. 183. Prima comparizione delle parti e trattazione della causa
All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d'ufficio
la regolarita' del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia. i provvedimenti previsti dall'articolo 102,
secondo comma, dall'articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall'articolo 167, secondo e terzo
comma, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma.
Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.
Il giudice istruttore fissa altresi' una nuova udienza se deve Procedere a norma dell'art. 185.
Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice
richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio
delle quali ritiene opportuna la trattazione.
Nella stessa udienza l'attore puo' proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda
riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Puo' altresi' chiedere di essere autorizzato a
chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza e' sorta dalle difese del
convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni gia' formulate.
Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:
1 un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o
modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni gia' proposte;
2 un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra
parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per
l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3 un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.
Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui
all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante
ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni. Nel caso in cui
vengano disposti d'ufficio mezzi di prova con l'ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte puo'
dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova
che si rendono necessari in relazione ai primi nonche' depositare memoria di replica nell'ulteriore termine
perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma. Con
l'ordinanza che ammette le prove il giudice puo' in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero
interrogatorio delle parti; all'interrogatorio disposto dal giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui
al terzo comma.
L'ordinanza di cui al settimo comma e' comunicata a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi al
deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi,
nonche' a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel
primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler
ricevere gli atti.
Art. 184. Udienza di assunzione dei mezzi di prova
Nell'udienza fissata con l'ordinanza prevista dal settimo comma dell'articolo 183, il giudice istruttore
procede all'assunzione dei mezzi di prova ammessi.
Art. 184-bis. Rimessione in termini
Questa norma è stata abrogata. si fa ora riferimento all'art. 153 c.p.c.)
Art. 185. Tentativo di conciliazione
Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di
interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Ilgiudice istruttore ha altresi' facolta' di fissare la
predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117. Quando e' disposta la comparizione
personale, le parti hanno facolta' di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve
essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura
privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la
procura e' conferita con scrittura privata, questa puo' essere autenticata anche dal difensore della parte. La
mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore e' valutata ai
sensi del secondo comma dell'articolo 116.
Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione.
Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale
costituisce titolo esecutivo.
Art. 186. Pronuncia dei provvedimenti
Sulle domande e sulle eccezioni delle parti, il giudice istruttore, sentite le loro ragioni, dà in udienza i
provvedimenti opportuni; ma può anche riservarsi di pronunciarli entro i cinque giorni successivi.
Art. 186-bis. Ordinanza per il pagamento di somme non contestate
Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il
pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite. Se l'istanza e' proposta fuori dall'udienza il
giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione.
L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo.
L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo
comma, e 178, primo comma.
Art. 186-ter. Istanza di ingiunzione
Fino al momento della precisazione delle conclusioni, quando ricorrano i presupposti di cui all'art. 633,
primo comma, n. 1, e secondo comma, e di cui all'art. 634, la parte può chiedere al giudice istruttore, in
ogni stato del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna. Se l'istanza
e' proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la
notificazione.
L'ordinanza deve contenere i provvedimenti previsti dall'art. 641, ultimo comma, ed è dichiarata
provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 642, nonchè, ove la controparte non
sia rimasta contumace, quelli di cui all'art. 648, primo comma. La provvisoria esecutorietà non può essere
mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei o abbia
proposto querela di falso contro l'atto pubblico.
L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo comma.
Se il processo si estingue l'ordinanza che non ne sia già munita acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'art.
653, primo comma.
Se la parte contro cui è pronunciata l'ingiunzione è contumace, l'ordinanza deve essere notificata ai sensi e
per gli effetti dell'art. 644. In tal caso l'ordinanza deve altresì contenere l'espresso avvertimento che, ove la
parte non si costituisca entro il termine di venti giorni dalla notifica, diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 647.
L'ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
Art. 186-quater. Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione
Esaurita l'istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al
pagamento di somme ovvero alla consegna, o al rilascio di beni, può disporre con ordinanza il pagamento,
ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova. Con l'ordinanza il giudice
provvede sulle spese processuali.
L'ordinanza è titolo esecutivo. Essa è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.
Se, dopo la pronuncia dell'ordinanza, il processo si estingue, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza
impugnabile sull'oggetto dell'istanza.
L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non
manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato
all'altra parte e depositato in cancelleria, la volonta' che sia pronunciata la sentenza.
Art. 187. Provvedimenti del giudice istruttore
Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione
di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio.
Può rimettere le parti al collegio affinchè sia decisa separatamente una questione di merito avente
carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio.
Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad
altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito.
Qualora il collegio provveda a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 4, i termini di cui
all'articolo 183, ottavo comma, non concessi prima della rimessione al collegio, sono assegnati dal giudice
istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi a lui.
Il giudice dà ogni altra disposizione relativa al processo.
Art. 188. Attività del giudice
Il giudice istruttore provvede all'assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l'istruzione, rimette le parti al
collegio per la decisione a norma dell'articolo seguente.
Art. 189. Rimessione al collegio
Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o
dell'articolo 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio
stesso, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183. Le conclusioni di merito
debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dall'articolo 187, secondo e terzo comma.
La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'articolo 187, secondo
e terzo comma.
Art. 190. Comparse conclusionali e memorie
Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla
rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi.
Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, può
fissare un termine più breve, comunque non inferiore a venti giorni.
Art. 190-bis. Abrogato
Sezione III: DELL'ISTRUZIONE PROBATORIA
Paragrafo 1: DELLA NOMINA E DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE TECNICO
Art. 191. Nomina del consulente tecnico
Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell’articolo 183,
settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa
l’udienza nella quale il consulente deve comparire.
Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge
espressamente lo dispone.
Art. 192. Astensione e ricusazione del consulente
L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza
fissata dal giudice.
Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende
astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza
di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando
nella cancelleria ricorso al giudice istruttore.
Questi provvede con ordinanza non impugnabile.
Art. 193. Giuramento del consulente
All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è
chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al
solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità.
Art. 194. Attività del consulente
Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della
circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sè solo o insieme col giudice secondo che
questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da
terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.
Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sè solo, le parti possono intervenire
alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al
consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.
Art. 195. Processo verbale e relazione
Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice
istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.
La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice
con ordinanza resa all’udienza di cui all’articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine
entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il
termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la
relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.
Art. 196. Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente
Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione
del consulente tecnico.
Art. 197. Assistenza all'udienza e audizione in camera di consiglio
Quando lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al
collegio e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire
e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori.
Art. 198. Esame contabile
Quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice istruttore può darne incarico al
consulente tecnico, affidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti.
Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non
prodotti in causa. Di essi tuttavia senza il consenso di tutte le parti non può fare menzione nei processi
verbali o nella relazione di cui all'articolo 195.
Art. 199. Processo verbale di conciliazione
Se le parti si conciliano, si redige processo verbale della conciliazione, che è sottoscritto dalle parti e dal
consulente tecnico e inserito nel fascicolo d'ufficio.
Il giudice istruttore attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale.
Art. 200. Mancata conciliazione
Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo
parere in una relazione, che deposita in cancelleria nel termine fissato dal giudice istruttore.
Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono essere valutate dal giudice a
norma dell'articolo 116 secondo comma.
Art. 201. Consulente tecnico di parte
Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale
possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.
Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del
giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice,
per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini
tecniche.
Paragrafo 2: DELL'ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERALE
Art. 202. Tempo, luogo e modo dell'assunzione
Quando dispone mezzi di prova, il giudice istruttore, se non può assumerli nella stessa udienza, stabilisce il
tempo, il luogo e il modo dell'assunzione.
Se questa non si esaurisce nell'udienza fissata, il giudice ne differisce la prosecuzione ad un giorno
prossimo.
Art. 203. Assunzione fuori della circoscrizione del tribunale
Se i mezzi di prova debbono assumersi fuori della circoscrizione del tribunale, il giudice istruttore delega a
procedervi il giudice istruttore del luogo, salvo che le parti richiedano concordemente e il presidente del
tribunale consente che vi si trasferisca il giudice stesso.
Nell'ordinanza di delega, il giudice delegante fissa il termine entro il quale la prova deve assumersi e
l'udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio.
Il giudice delegato, su istanza della parte interessata, procede all'assunzione del mezzo di prova e d'ufficio
ne rimette il processo verbale al giudice delegante prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del
giudizio, anche se l'assunzione non è esaurita.
Le parti possono rivolgere al giudice delegante, direttamente o a mezzo del giudice delegato, istanza per la
proroga del termine.
Art. 204. Rogatorie alle autorità estere e ai consoli italiani
Le rogatorie dei giudici italiani alle autorità estere per l'esecuzione di provvedimenti istruttori sono
trasmesse per via diplomatica.
Quando la rogatoria riguarda cittadini italiani residenti all'estero, il giudice istruttore delega il console
competente, che provvede a norma della legge consolare.
Per l'assunzione dei mezzi di prova e la prosecuzione del giudizio il giudice pronuncia i provvedimenti
previsti negli ultimi tre commi dell'articolo precedente.
Art. 205. Risoluzione degli incidenti relativi alla prova
Il giudice che procede all'assunzione dei mezzi di prova, anche se delegato a norma dell'articolo 203,
pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che sorgono nel corso della stessa.
Art. 206. Assistenza delle parti all'assunzione
Le parti possono assistere personalmente all'assunzione dei mezzi di prova.
Art. 207. Processo verbale dell'assunzione
Dell'assunzione dei mezzi di prova si redige processo verbale sotto la direzione del giudice.
Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono riportate in prima persona e sono lette al dichiarante che le
sottoscrive.
Il giudice, quando lo ritiene opportuno, nel riportare le dichiarazioni descrive il contegno della parte e del
testimone.
Art. 208. Decadenza dall'assunzione
Se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova, il giudice istruttore la
dichiara decaduta dal diritto di farla assumere, salvo che l'altra parte presente non ne chieda l'assunzione.
La parte interessata può chiedere nell'udienza successiva al giudice la revoca dell'ordinanza che ha
pronunciato la sua decadenza dal diritto di assumere la prova. Il giudice dispone la revoca con ordinanza,
quando riconosce che la mancata comparizione è stata cagionata da causa non imputabile alla stessa parte.
Art. 209. Chiusura dell'assunzione
Il giudice istruttore dichiara chiusa l'assunzione quando sono eseguiti i mezzi ammessi o quando, dichiarata
la decadenza di cui all'articolo precedente, non vi sono altri mezzi da assumere, oppure quando egli ravvisa
superflua, per i risultati già raggiunti, la ulteriore assunzione.
Paragrafo 3: DELL'ESIBIZIONE DELLE PROVE
Art. 210. Ordine di esibizione alla parte o al terzo
Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell'articolo 118 l'ispezione di cose in possesso
di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte, può ordinare all'altra parte o a un terzo di
esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo.
Nell'ordinare l'esibizione, il giudice dà i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo
dell'esibizione.
Se l'esibizione importa una spesa, questa deve essere in ogni caso anticipata dalla parte che ha proposta
l'istanza di esibizione.
Art. 211. Tutela dei diritti del terzo
Quando l'esibizione è ordinata ad un terzo, il giudice istruttore deve cercare di conciliare nel miglior modo
possibile l'interesse della giustizia col riguardo dovuto ai diritti del terzo, e prima di ordinare l'esibizione
può disporre che il terzo sia citato in giudizio, assegnando alla parte istante un termine per provvedervi.
Il terzo può sempre fare opposizione contro l'ordinanza di esibizione, intervenendo nel giudizio prima della
scadenza del termine assegnatogli.
Art. 212. Esibizione di copia del documento e dei libri di commercio
Il giudice istruttore può disporre che, in sostituzione dell'originale, si esibisca una copia anche fotografica o
un estratto autentico del documento.
Nell'ordinare l'esibizione di libri di commercio o di registri al fine di estrarne determinate partite, il giudice,
su istanza dell'interessato, può disporre che siano prodotti estratti, per la formazione dei quali nomina un
notaio e, quando occorre, un esperto affinchè lo assista.
Art. 213. Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione
Fuori dei casi previsti negli articoli 210 e 211, il giudice può richiedere d'ufficio alla pubblica
amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che è
necessario acquisire al processo.
Paragrafo 4: DEL RICONOSCIMENTO E DELLA VERIFICAZIONE DELLA SCRITTURA PRIVATA
Art. 214. Disconoscimento della scrittura privata
Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare
formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione.
Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del
loro autore.
Art. 215. Riconoscimento tacito della scrittura privata
La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta:
1 se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, salva la
disposizione dell'articolo 293 terzo comma;
2 se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima
risposta successiva alla produzione.
Quando nei casi ammessi dalla legge la scrittura è prodotta in copia autentica, il giudice istruttore può
concedere un termine per deliberare alla parte che ne fa istanza nei modi di cui al numero 2.
Art. 216. Istanza di verificazione
La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i
mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione.
L'istanza per la verificazione può anche proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di
avervi interesse; ma se il convenuto riconosce la scrittura, le spese sono poste a carico dell'attore.
Art. 217. Custodia della scrittura e provvedimenti istruttori
Quando è chiesta la verificazione, il giudice istruttore dispone le cautele opportune per la custodia del
documento, stabilisce il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione, nomina,
quando occorre, un consulente tecnico e provvede all'ammissione delle altre prove.
Nel determinare le scritture che debbono servire di comparazione, il giudice ammette, in mancanza di
accordo delle parti, quella la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della scrittura è
riconosciuta oppure accertata per sentenza di giudice o per atto pubblico.
Art. 218. Scritture di comparazione presso depositari
Se le scritture di comparazione si trovano presso depositari pubblici o privati e l'asportazione non ne è
vietata, il giudice istruttore può disporne il deposito in cancelleria in un termine da lui fissato.
Se la comparazione deve eseguirsi nel luogo dove si trovano le scritture, il giudice dà le disposizioni
necessarie per le operazioni, che debbono compiersi in presenza del depositario.
Art. 219. Redazione di scritture di comparazione
Il giudice istruttore può ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura, anche alla presenza del consulente
tecnico.
Se la parte invitata a comparire personalmente non si presenta o rifiuta di scrivere senza giustificato
motivo, la scrittura si può ritenere riconosciuta.
Art. 220. Pronuncia del collegio
Sull'istanza di verificazione pronuncia sempre il collegio.
Il collegio, nella sentenza che dichiara la scrittura o la sottoscrizione di mano della parte che l'ha negata,
può condannare quest'ultima a una pena pecuniaria non inferiore a € 2 e non superiore a € 20.
Paragrafo 5: DELLA QUERELA DI FALSO
Art. 221. Modo di proposizione e contenuto della querela
La querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado
di giudizio, finchè la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.
La querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità e deve
essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o
con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza.
È obbligatorio l'intervento nel processo del pubblico ministero.
Art. 222. Interpello della parte che ha prodotto la scrittura
Quando è proposta querela di falso in corso di causa, il giudice istruttore interpella la parte che ha prodotto
il documento se intende valersene in giudizio. Se la risposta è negativa, il documento non è utilizzabile in
causa; se è affermativa, il giudice, che ritiene il documento rilevante, autorizza la presentazione della
querela nella stessa udienza o in una successiva; ammette i mezzi istruttori che ritiene idonei, e dispone i
modi e i termini della loro assunzione.
Art. 223. Processo verbale di deposito del documento
Nell'udienza in cui è presentata la querela, si forma processo verbale di deposito nelle mani del cancelliere
del documento impugnato.
Il processo verbale è redatto in presenza del pubblico ministero e delle parti, e deve contenere la
descrizione dello stato in cui il documento si trova, con indicazione delle cancellature, abrasioni, aggiunte,
scritture interlineari e di ogni altra particolarità che vi si riscontra.
Il giudice istruttore, il pubblico ministero e il cancelliere appongono la firma sul documento. Il giudice può
anche ordinare che di esso sia fatta copia fotografica.
Art. 224. Sequestro del documento
Se il documento impugnato di falso si trova presso un depositario, il giudice istruttore può ordinarne il
sequestro con le forme previste nel codice di procedura penale, dopo di che si redige il processo verbale di
cui all'articolo precedente.
Se non è possibile il deposito del documento in cancelleria, il giudice dispone le necessarie cautele per la
conservazione di esso e redige il processo verbale alla presenza del depositario, nel luogo dove il
documento si trova.
Art. 225. Decisione sulla querela
Sulla querela di falso pronuncia sempre il collegio.
Il giudice istruttore può rimettere le parti al collegio per la decisione sulla querela indipendentemente dal
merito. In tal caso, su istanza di parte, può disporre che la trattazione della causa continui davanti a sè
relativamente a quelle domande che possono essere decise indipendentemente dal documento impugnato.
Art. 226. Contenuto della sentenza
Il collegio, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone
che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo;
condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a € 2 e non superiore a € 20.
Con la sentenza che accerta la falsità il collegio, anche d'ufficio, dà le disposizioni di cui all'articolo 480 del
codice di procedura penale.
Art. 227. Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela
L'esecuzione delle sentenze previste nell'articolo precedente non può aver luogo prima che siano passate in
giudicato.
Se non è richiesta dalle parti, l'esecuzione è promossa dal pubblico ministero a spese del soccombente con
l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme dell'articolo 481 del codice di procedura penale.
Paragrafo 6: DELLA CONFESSIONE GIUDIZIALE E DELL'INTERROGATORIO FORMALE
Art. 228. Confessione giudiziale
La confessione giudiziale è spontanea o provocata mediante interrogatorio formale.
Art. 229. Confessione spontanea
La confessione spontanea può essere contenuta in qualsiasi atto processuale firmato dalla parte
personalmente, salvo il caso dell'articolo 117.
Art. 230. Modo dell'interrogatorio
L'interrogatorio deve essere dedotto per articoli separati e specifici.
Il giudice istruttore procede all'assunzione dell'interrogatorio nei modi e termini stabiliti nell'ordinanza che
lo ammette.
Non possono farsi domande su fatti diversi da quelli formulati nei capitoli, a eccezione delle domande su cui
le parti concordano e che il giudice ritiene utili; ma il giudice può sempre chiedere i chiarimenti opportuni
sulle risposte date.
Art. 231. Risposta
La parte interrogata deve rispondere personalmente. Essa non può servirsi di scritti preparati, ma il giudice
istruttore può consentirle di valersi di note o appunti, quando deve fare riferimento a nomi o a cifre, o
quando particolari circostanze lo consigliano.
Art. 232. Mancata risposta
Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro
elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
Il giudice istruttore, che riconosce giustificata la mancata presentazione della parte per rispondere
all'interrogatorio, dispone per l'assunzione di esso anche fuori della sede giudiziaria.
Paragrafo 7: DEL GIURAMENTO
Art. 233. Deferimento del giuramento decisorio
Il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore, con
dichiarazione fatta all'udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto
sottoscritto dalla parte.
Esso deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico.
Art. 234. Riferimento
Finchè non abbia dichiarato di essere pronta a giurare, la parte, alla quale il giuramento decisorio è stato
deferito, può riferirlo all'avversario nei limiti fissati dal codice civile.
Art. 235. Irrevocabilità
La parte, che ha deferito o riferito il giuramento decisorio, non può più revocarlo quando l'avversario ha
dichiarato di essere pronto a prestarlo.
Art. 236. Caso di revocabilità
Se nell'ammettere il giuramento decisorio il giudice modifica la formula proposta dalla parte, questa può
revocarlo.
Art. 237. Risoluzione delle contestazioni
Le contestazioni sorte tra le parti circa l'ammissione del giuramento decisorio sono decise dal collegio.
L'ordinanza del collegio che ammette il giuramento deve essere notificata personalmente alla parte.
Art. 238. Prestazione
Il giuramento decisorio è prestato personalmente dalla parte ed è ricevuto dal giudice istruttore. Questi
ammonisce il giurante sull'importanza religiosa e morale dell'atto e sulle conseguenze penali delle
dichiarazioni false, e quindi lo invita a giurare.
Il giurante, in piedi, pronuncia a chiara voce le parole: "consapevole della responsabilità che col giuramento
assumo davanti a Dio e agli uomini , giuro...", e continua ripetendo le parole della formula su cui giura.
La Corte costituzionale con sentenza 8 ottobre 1996, n. 334 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
primo comma limitatamente alle parole "religiosa e" e del secondo comma limitatamente alle parole
"davanti a Dio e agli uomini".
Art. 239. Mancata prestazione
La parte alla quale il giuramento decisorio è deferito, se non si presenta senza giustificato motivo
all'udienza all'uopo fissata, o, comparendo, rifiuta di prestarlo o non lo riferisce all'avversario, soccombe
rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento è stato ammesso; e del pari
soccombe la parte avversaria, se rifiuta di prestare il giuramento che le è riferito.
Il giudice istruttore, se ritiene giustificata la mancata comparizione della parte che deve prestare il
giuramento, provvede a norma dell'articolo 232 secondo comma.
Art. 240. Deferimento del giuramento suppletorio
Nelle cause riservate alla decisione collegiale, il giuramento suppletorio può essere deferito esclusivamente
dal collegio.
Art. 241. Ammissibilità e contenuto del giuramento d'estimazione
Il giuramento sul valore della cosa domandata può essere deferito dal collegio a una delle parti, soltanto se
non è possibile accertare altrimenti il valore della cosa stessa. In questo caso il collegio deve anche
determinare la somma fino a concorrenza della quale il giuramento avrà efficacia.
Art. 242. Divieto di riferire il giuramento suppletorio
Il giuramento deferito d'ufficio a una delle parti non può da questa essere riferito all'altra.
Art. 243. Rinvio alle norme sul giuramento decisorio
Per la prestazione del giuramento deferito d'ufficio si applicano le disposizioni relative al giuramento
decisorio.
Paragrafo 8: DELLA PROVA PER TESTIMONI
Art. 244. Modo di deduzione
La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e
dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata.
Art. 245. Ordinanza di ammissione
Con l'ordinanza che ammette la prova il giudice istruttore riduce le liste dei testimoni sovrabbondanti ed
elimina i testimoni che non possono essere sentiti per legge.
La rinuncia fatta da una parte all'audizione dei testimoni da essa indicati non ha effetto se le altre non vi
aderiscono e se il giudice non vi consente.
Art. 246. Incapacità a testimoniare
Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe
legittimare la loro partecipazione al giudizio.
Art. 247. Divieto di testimoniare
Non possono deporre il coniuge ancorchè separato, i parenti, o affini in linea retta e coloro che sono legati
a una delle parti da vincoli di affiliazione, salvo che la causa verta su questioni di stato, di separazione
personale o relative a rapporti di famiglia.
Art. 248. Audizione dei minori degli anni quattordici
I minori degli anni quattordici possono essere sentiti solo quando la loro audizione è resa necessaria da
particolari circostanze. Essi non prestano giuramento.
Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 139/1975
Art. 249. Facoltà d'astensione
Si applicano all'audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura
penale relative alla facoltà d'astensione dei testimoni.
Art. 250. Intimazione ai testimoni
L'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore
di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella
quale debbono essere sentiti.
L'intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio
postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata.
L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza puo' essere
effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o a mezzo di telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.
Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del
giudice copia dell'atto inviato, attestandone la conformita all'originale, e l'avviso di ricevimento.
Art. 251.
Giuramento dei testimoni
I testimoni sono esaminati separatamente.
Il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa e morale del giuramento e sulle
conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, e legge la formula: "consapevole della
responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire la verità, null'altro
che la verità. Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: "lo giuro".
NB: il secondo comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo (sentenza 117/1979) nella parte in
cui dopo le parole "il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa" e dopo le parole
"consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio" non è contenuto l'inciso
"se credente". Lo stesso comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza (149/1995
nella parte in cui prevede che il giudice istruttore "ammonisce il testimone sull'importanza religiosa, se
credente, e morale del giuramento e sulle", anziché stabilire che il giudice istruttore "avverte il testimone
dell'obbligo di dire la verità e delle"; nonchè nella parte in cui prevede che il giudice istruttore "legge la
formula: Consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e agli
uomini, giurate di dire la verità, null'altro che la verità", anziché stabilire che il giudice istruttore "lo invita a
rendere la seguente dichiarazione: Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la
mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza";
Lo stesso comma è stato dichiatato illegittimo nella parte in cui prevede: "Quindi il testimone, in piedi,
presta il giuramento pronunciando le parole: lo giuro". In conseguenza di quanto sopra il comma 2 va letto
come segue: "Il giudice istruttore avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali
delle dichiarazioni false e reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: Consapevole della
responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a
non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza".
Art. 252. Identificazione dei testimoni
Il giudice istruttore richiede al testimone il nome, il cognome, la peternità, l'età e la professione, e lo invita
a dichiarare se ha rapporti di parentela, affinità, affiliazione o dipendenza con alcuna delle parti, oppure
interesse nella causa.
Le parti possono fare osservazioni sull'attendibilità del testimone, e questi deve fornire in proposito i
chiarimenti necessari. Delle osservazioni e dei chiarimenti si fa menzione nel processo verbale prima
dell'audizione del testimone.
Art. 253. Interrogazioni e risposte
Il giudice istruttore interroga il testimone sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre. Può altresì
rivolgergli, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti medesimi.
È vietato alle parti e al pubblico ministero di interrogare direttamente i testimoni.
Alle risposte dei testimoni si applica la disposizione dell'articolo 231.
Art. 254. Confronto dei testimoni
Se vi sono divergenze tra le deposizioni di due o più testimoni, il giudice istruttore, su istanza di parte o
d'ufficio, può disporre che essi siano messi a confronto.
Art. 255. Mancata comparizione dei testimoni
Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore puo' ordinare una nuova
intimazione oppure disporne l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva.
Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, puo'
condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro. In caso di
ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l’accompagnamento del
testimone all’udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a
200 euro e non superiore a 1.000 euro.
Se il testimone si trova nell'impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla legge o dalle convenzioni
internazionali, il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori della
circoscrizione del tribunale, delega all'esame il giudice istruttore del luogo.
Art. 255-bis - Testimonianza scritta
Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può
disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 203, di
fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.
Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l’assunzione
predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al
testimone.
Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta
separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone
la ragione.
Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate
del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla
cancelleria del giudice.
Quando il testimone si avvale della facoltà d’astensione di cui all’articolo 249, ha l’obbligo di compilare il
modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.
Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può
condannarlo alla pena pecuniaria di cui all’articolo 255, primo comma.
Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere
resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui
interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.
Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a
deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.
Art. 256. Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza
Se il testimone, presentandosi, rifiuta di giurare o di deporre senza giustificato motivo, o se vi è fondato
sospetto che egli non abbia detto la verità o sia stato reticente, il giudice istruttore lo denuncia al pubblico
ministero, al quale trasmette copia del processo verbale.
Art. 257. Assunzione di nuovi testimoni e rinnovazione dell'esame
Se alcuno dei testimoni si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice istruttore può
disporre d'ufficio che esse siano chiamate a deporre.
Il giudice può anche disporre che siano sentiti i testimoni dei quali ha ritenuto l'audizione superflua a
norma dell'articolo 245 o dei quali ha consentito la rinuncia; e del pari può disporre che siano nuovamente
esaminati i testimoni già interrogati, al fine di chiarire la loro deposizione o di correggere irregolarità
avveratesi nel precedente esame.
Paragrafo 9: DELLE ISPEZIONI, DELLE RIPRODUZIONI MECCANICHE E DEGLI ESPERIMENTI
Art. 258. Ordinanza d'ispezione
L'ispezione di luoghi, di cose mobili e immobili, o delle persone è disposta dal giudice istruttore, il quale
fissa il tempo, il luogo e il modo dell'ispezione.
Art. 259. Modo dell'ispezione
All'ispezione procede personalmente il giudice istruttore, assistito, quando occorre, da un consulente
tecnico, anche se l'ispezione deve eseguirsi fuori della circoscrizione del tribunale, tranne che esigenze di
servizio gli impediscano di allontanarsi dalla sede. In tal caso delega il giudice istruttore a norma
dell'articolo 203.
Art. 260. Ispezione corporale
Il giudice istruttore può astenersi dal partecipare all'ispezione corporale e disporre che vi proceda il solo
consulente tecnico.
All'ispezione corporale deve procedersi con ogni cautela diretta a garantire il rispetto della persona.
Art. 261. Riproduzioni, copie ed esperimenti
Il giudice istruttore può disporre che siano eseguiti rilievi, calchi e riproduzioni anche fotografiche di
oggetti, documenti e luoghi, e, quando occorre, rilevazioni cinematografiche o altre che richiedono
l'impiego di mezzi, strumenti o procedimenti meccanici.
Egualmente, per accertare se un fatto sia o possa essersi verificato in un dato modo, il giudice può ordinare
di procedere alla riproduzione del fatto stesso, facendone eventualmente eseguire la rilevazione fotografica
o cinematografica.
Il giudice presiede all'esperimento e, quando occorre, ne affida l'esecuzione a un esperto che presta
giuramento a norma dell'articolo 193.
Art. 262. Poteri del giudice istruttore
Nel corso dell'ispezione o dell'esperimento il giudice istruttore può sentire testimoni per informazioni e
dare i provvedimenti necessari per l'esibizione della cosa o per accedere alla località.
Può anche disporre l'accesso in luoghi appartenenti a persone estranee al processo, sentite se è possibile
queste ultime, e prendendo in ogni caso le cautele necessarie alla tutela dei loro interessi.
Paragrafo 10: DEL RENDIMENTO DEI CONTI
Art. 263. Presentazione e accettazione del conto
Se il giudice ordina la presentazione di un conto, questo deve essere depositato in cancelleria con i
documenti giustificativi, almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata per la discussione di esso.
Se il conto viene accettato, il giudice istruttore ne dà atto nel processo verbale e ordina il pagamento delle
somme che risultano dovute. L'ordinanza non è impugnabile e costituisce titolo esecutivo.
Art. 264. Impugnazione e discussione
La parte che impugna il conto deve specificare le partite che intende contestare. Se chiede un termine per
la specificazione, il giudice istruttore fissa un'udienza per tale scopo.
Se le parti, in seguito alla discussione, concordano nel risultato del conto, il giudice provvede a norma del
secondo comma dell'articolo precedente.
In ogni caso il giudice può disporre, con ordinanza non impugnabile, il pagamento del sopravanzo che
risulta dal conto o dalla discussione dello stesso.
Art. 265. Giuramento
Il collegio può ammettere il creditore a determinare con giuramento le somme a lui dovute, se la parte
tenuta al rendiconto non lo presenta o rimane contumace. Si applica in tal caso la disposizione dell'articolo
241.
Il collegio può altresì ordinare a chi rende il conto di asseverare con giuramento le partite per le quali non si
può o non si suole richiedere ricevuta; ma può anche ammetterle senza giuramento, quando sono
verosimili e ragionevoli.
Art. 266. Revisione del conto approvato
La revisione del conto che la parte ha approvato può essere chiesta, anche in separato processo, soltanto in
caso di errore materiale, omissione, falsità o duplicazione di partite.
Sezione IV: DELL'INTERVENTO DI TERZI E DELLA RIUNIONE DI PROCEDIMENTI
Paragrafo 1: DELL'INTERVENTO DI TERZI
Art. 267. Costituzione del terzo interveniente
Per intervenire nel processo a norma dell'articolo 105, il terzo deve costituirsi presentando in udienza o
depositando in cancelleria una comparsa formata a norma dell'articolo 167 con le copie per le altre parti, i
documenti e la procura.
Il cancelliere dà notizia dell'intervento alle altre parti, se la costituzione del terzo non è avvenuta in udienza.
Art. 268. Termine per l'intervento
L'intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni.
Il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte,
salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio.
Art. 269. Chiamata di un terzo in causa
Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'articolo 106, la parte provvede mediante citazione a
comparire nell'udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini
dell'articolo 163-bis.
Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella
comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza
allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis. Il giudice
istruttore, entro cinque giorni dalla richiesta, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il
decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura del
convenuto.
Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a
chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice
istruttore nella prima udienza. Il giudice istruttore, se concede l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo
scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis. La citazione è
notificata al terzo a cura dell'attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice.
La parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto
dall'articolo 165, e il terzo deve costituirsi a norma dell'articolo 166.
Nell'ipotesi prevista dal terzo comma restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza
di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma dell'articolo 183 sono fissati dal giudice
istruttore nella udienza di comparizione del terzo.
Art. 270. Chiamata di un terzo per ordine del giudice
La chiamata di un terzo nel processo a norma dell'articolo 107 può essere ordinata in ogni momento dal
giudice istruttore per una udienza che all'uopo egli fissa.
Se nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo, il giudice istruttore dispone con ordinanza non
impugnabile la cancellazione della causa dal ruolo.
Art. 271. Costituzione del terzo chiamato
Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli 166 e 167,
primo comma. Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di
decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma
dell'articolo 269.
NB: La Corte Costituzionale con sentenza 260/1997 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
articolo "nella parte in cui non prevede per il terzo chiamato in causa l'applicazione dell'art. 167, secondo
comma, c.p.c.".
Art. 272. Decisione delle questioni relative all'intervento
Le questioni relative all'intervento sono decise dal collegio insieme col merito, salvo che il giudice istruttore
disponga a norma dell'articolo 187 secondo comma.
Paragrafo 2: DELLA RIUNIONE DEI PROCEDIMENTI
Art. 273. Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa
Se più procedimenti relativi alla stessa causa pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio, ne
ordina la riunione.
Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per la stessa causa pende procedimento
davanti ad altro giudice o ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al presidente, il quale, sentite
le parti, ordina con decreto la riunione, determinando la sezione o designando il giudice davanti al quale il
procedimento deve proseguire.
Art. 274. Riunione di procedimenti relativi a cause connesse
Se più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio,
può disporne la riunione.
Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per una causa connessa pende
procedimento davanti ad altro giudice o davanti ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al
presidente, il quale, sentite le parti, ordina con decreto che le cause siano chiamate alla medesima udienza
davanti allo stesso giudice o alla stessa sezione per i provvedimenti opportuni.
Art. 274-bis. Abrogato
Capo III: DELLA DECISIONE DELLA CAUSA
Art. 275. Decisione del collegio
Rimessa la causa al collegio, la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del
termine per il deposito delle memorie di replica di cui all'articolo 190.
Ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al
collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle
difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente del tribunale alla scadenza del termine per il
deposito delle memorie di replica.
Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione, da tenersi
entro sessanta giorni.
Nell'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa. Dopo la relazione, il presidente ammette
le parti alla discussione; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.
Art. 276. Deliberazione
La decisione è deliberata in segreto nella camera di consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto i giudici
che hanno assistito alla discussione.
Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle
parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa.
La decisione è presa a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatore, quindi l'altro giudice e infine il
presidente.
Se intorno a una questione si prospettano più soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione,
il presidente mette ai voti due delle soluzioni per escluderne una, quindi mette ai voti la non esclusa e
quella eventualmente restante, e così successivamente finchè le soluzioni siano ridotte a due, sulle quali
avviene la votazione definitiva.
Chiusa la votazione, il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo. La motivazione è quindi stesa dal
relatore, a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla all'altro giudice.
Art. 277. Pronuncia sul merito
Il collegio nel deliberare sul merito deve decidere tutte le domande proposte e le relative eccezioni,
definendo il giudizio.
Tuttavia il collegio, anche quando il giudice istruttore gli ha rimesso la causa a norma dell'articolo 187
primo comma, può limitare la decisione ad alcune domande, se riconosce che per esse soltanto non sia
necessaria un'ulteriore istruzione, e se la loro sollecita definizione è di interesse apprezzabile per la parte
che ne ha fatto istanza.
Art. 278. Condanna generica. Provvisionale
Quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione
dovuta, il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla
prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione.
In tal caso il collegio, con la stessa sentenza e sempre su istanza di parte, può altresì condannare il debitore
al pagamento di una provvisionale, nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.
Art. 279. Forma dei provvedimenti del collegio
Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all’istruzione della causa,
senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non
definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l’ulteriore istruzione della
causa.
Il collegio pronuncia sentenza:
1 quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione;
2 quando definisce il giudizio, decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari
di merito;
3 quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito;
4 quando, decidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 1, 2 e 3, non definisce il giudizio e impartisce
distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa;
5 quando, valendosi della facoltà di cui agli articoli 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide
solo alcune delle cause fino a quel momento riunite, e con distinti provvedimenti dispone la separazione
delle altre cause e l'ulteriore istruzione riguardo alle medesime, ovvero la rimessione al giudice inferiore
delle cause di sua competenza.
I provvedimenti per l'ulteriore istruzione, previsti dai numeri 4 e 5, sono dati con separata ordinanza.
I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque motivati, non possono mai
pregiudicare la decisione della causa; salvo che la legge disponga altrimenti, essi sono modificabili e
revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze. Le
ordinanze del collegio sono sempre immediatamente esecutive. Tuttavia, quando sia stato proposto
appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma, il giudice istruttore, su
istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dell'ordinanza collegiale siano dipendenti
da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che
l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruttoria sia sospesa sino alla definizione del giudizio di
appello.
L'ordinanza è depositata in cancelleria insieme con la sentenza.
Art. 280. Contenuto e disciplina dell'ordinanza del collegio
Con la sua ordinanza il collegio fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore o
davanti a sè nel caso previsto nell'articolo seguente.
Il cancelliere inserisce l'ordinanza nel fascicolo di ufficio e ne dà tempestiva comunicazione alle parti a
norma dell'articolo 176 secondo comma.
Per effetto dell'ordinanza il giudice istruttore è investito di tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della
causa.
Art. 281. Rinnovazione di prove davanti al collegio
Quando ne ravvisa la necessità, il collegio, anche d'ufficio, può disporre la riassunzione davanti a sè di uno o
più mezzi di prova.
CAPO III-bis: DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Art. 281-bis. Norme applicabili
Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.
Art. 281-ter. Poteri istruttori del giudice
Il giudice puo` disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella
esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verita`.
Art. 281-quater. Decisione del tribunale in composizione monocratica
Le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica sono decise, con tutti i poteri del
collegio, dal giudice designato a norma dell'articolo 168-bis o dell'articolo 484, secondo comma.
Art. 281-quinquies. Decisione a seguito di trattazione scritta o mista
Il giudice, fatte precisare le conclusioni a norma dell'articolo 189, dispone lo scambio delle comparse
conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza in
cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
Se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma
dell'articolo 190, fissa l'udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il
deposito delle comparse medesime; la sentenza e` depositata entro i trenta giorni successivi all'udienza di
discussione.
Art. 281-sexties. Decisione a seguito di trattazione orale
Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, puo` ordinare
la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e
pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione
delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la
contiene ed e` immediatamente depositata in cancelleria.
CAPO III-ter: DEI RAPPORTI TRA COLLEGIO E GIUDICE MONOCRATICO
Art. 281-septies. Rimessione della causa al giudice monocratico
Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa davanti a lui per la decisione, deve essere decisa dal
tribunale in composizione monocratica, rimette la causa davanti al giudice istruttore con ordinanza non
impugnabile perche` provveda, quale giudice monocratico, a norma degli articoli 281-quater, 281-quinquies
e 281-sexies.
Art. 281-octies. Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale
Il giudice, quando rileva che una causa, riservata per la decisione davanti a se` in funzione di giudice
monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, provvede a norma degli articoli
187, 188 e 189.
Art. 281-nonies. Connessione
In caso di connessione tra cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione collegiale e cause
che debbono essere decise dal tribunale in composizione monocratica, il giudice istruttore ne ordina la
riunione e, all'esito dell'istruttoria, le rimette, a norma dell'articolo 189, al collegio, il quale pronuncia su
tutte le domande, a meno che disponga la separazione a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero
5.
Capo IV: DELL'ESECUTORIETÀ E DELLA NOTIFICAZIONE DELLE SENTENZE
Art. 282. Esecuzione provvisoria
La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Art. 283. Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello
Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale,
quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilita' di insolvenza di una delle parti,
sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza
cauzione.
Art. 284. Abrogato
Art. 285. Modo di notificazione della sentenza
La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di
parte, a norma dell'articolo 170.
Art. 286. Notificazione nel caso d'interruzione
Se dopo la chiusura della discussione si è avverato uno dei casi previsti nell'articolo 299, la notificazione
della sentenza si può fare, anche a norma dell'articolo 303, secondo comma, a coloro ai quali spetta stare in
giudizio.
Se si è avverato uno dei casi previsti nell'articolo 301, la notificazione si fa alla parte personalmente.
Capo V: DELLA CORREZIONE DELLE SENTENZE E DELLE ORDINANZE
Art. 287. Casi di correzione
Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili possono essere
corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni
o in errori materiali o di calcolo.
NB: Questo articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 335/2004 limitatamente
alle parole "contro le quali non sia proposto appello"
Art. 288. Procedimento di correzione
Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto.
Se è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi insieme col ricorso a norma dell'articolo
170 primo e terzo comma, fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui. Sull'istanza il
giudice provvede con ordinanza, che deve essere annotata sull'originale del provvedimento.
Se è chiesta la correzione di una sentenza dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono
essere notificati alle altre parti personalmente.
Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente
dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione.
Art. 289. Integrazione dei provvedimenti istruttori
I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell'udienza successiva o del termine entro il
quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte o d'ufficio,
entro il termine perentorio di sei mesi dall'udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla
loro notificazione o comunicazione se prescritte.
L'integrazione è disposta dal presidente del collegio nel caso di provvedimento collegiale e dal giudice
istruttore negli altri casi, con decreto che è comunicato a tutte le parti a cura del cancelliere.
Capo VI: DEL PROCEDIMENTO IN CONTUMACIA
Art. 290. Contumacia dell'attore
Nel dichiarare la contumacia dell'attore a norma dell'articolo 171 ultimo comma, il giudice istruttore, se il
convenuto ne fa richiesta, ordina che sia proseguito il giudizio e dà le disposizioni previste nell'articolo 187,
altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal ruolo, e il processo si estingue.
Art. 291. Contumacia del convenuto
Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione
della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni
decadenza.
Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice
provvede a norma dell'articolo 171 ultimo comma.
Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la
cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307 comma terzo.
Art. 292. Notificazione e comunicazione di atti al contumace
L'ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramento, e le comparse contenenti domande nuove o
riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il
giudice istruttore fissa con ordinanza.
Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito in cancelleria e con l'apposizione del visto del
cancelliere sull'originale.
Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.
Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.
NB: questo articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo (sentenza 250/1986)nella parte in cui
non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura
privata nei procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore e al giudice di pace.
Il primo comma dello stesso articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza
317/1989 in relazione all'art. 215 n. 1, dello stesso codice nella parte in cui non prevede la notificazione al
contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati
in precedenza.
Art. 293. Costituzione del contumace
La parte che e' stata dichiarata contumace puo' costituirsi in ogni momento del procedimento fino
all'udienza di precisazione delle conclusioni.
La costituzione può avvenire mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti in
cancelleria o mediante comparizione all'udienza.
In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, nella prima udienza o nel termine
assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte.
Art. 294. Rimessione in termini
Il contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che
gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di
avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile.
Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento, e quindi
provvede sulla rimessione in termini delle parti.
I provvedimenti previsti nel comma precedente sono pronunciati con ordinanza.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche se il contumace che si costituisce intende svolgere,
senza il consenso delle altre parti, attività difensive che producono ritardo nella rimessione al collegio della
causa che sia già matura per la decisione rispetto alle parti già costituite.
Capo VII: DELLA SOSPENSIONE, INTERRUZIONE ED ESTINZIONE DEL PROCESSO
Sezione I: DELLA SOSPENSIONE DEL PROCESSO
Art. 295. Sospensione necessaria
Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una
controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
Art. 296. Sospensione su istanza delle parti
Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una
sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l’udienza
per la prosecuzione del processo medesimo.
Art. 297. Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione
Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti
debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di
sospensione di cui all'art. 3 del codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che
definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'articolo 295.
Nell'ipotesi dell'articolo precedente l'istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del
termine di sospensione.
L'istanza si propone con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale.
Il ricorso, col decreto che fissa l'udienza, è notificato a cura dell'istante alle altre parti nel termine stabilito
dal giudice.
La Corte costituzionale con sentenza 4 marzo 1970, n. 34 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
presente comma nella parte in cui dispone la decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione della
nuova udienza dalla cessazione della causa di sospensione anzichè dalla conoscenza che ne abbiano le parti
del processo sospeso.
Art. 298. Effetti della sospensione
Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.
La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova
udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all'articolo precedente.
Sezione II: DELL'INTERRUZIONE DEL PROCESSO
Art. 299. Morte o perdita della capacità prima della costituzione
Se prima della costituzione in cancelleria o all'udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte
oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la
cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si
costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di
cui all'articolo 163-bis.
Art. 300. Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace
Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a
mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.
Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione
volontaria o la riassunzione a norma dell'articolo precedente.
Se la parte è costituita personalmente, il processo è interrotto al momento dell'evento.
Se l’evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto
interruttivo è documentato dall’altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall’ufficiale giudiziario
nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all’articolo 292.
NB: in relazione al testo anteriore alla rifroma del 2009 gli artt. 75 e 300 c.p.c. sono stati dichiarati
costituzionalmente illegittimi con sentenza 220/1986 nella parte in cui non prevedono, ove emerga una
situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice,
del caso al pubblico ministero perché promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l'attore
riassumere il giudizio.
Art. 301. Morte o impedimento del procuratore
Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o
sospensione del procuratore stesso.
In tal caso si applica la disposizione dell'articolo 299.
Non sono cause d'interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa.
Art. 302. Prosecuzione del processo
Nei casi previsti negli articoli precedenti la costituzione per proseguire il processo può avvenire all'udienza
o a norma dell'articolo 166. Se non è fissata alcuna udienza, la parte può chiedere con ricorso al giudice
istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale la fissazione dell'udienza. Il ricorso e il decreto sono
notificati alle altre parti a cura dell'istante.
Art. 303. Riassunzione del processo
Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dell'articolo precedente, l'altra parte può chiedere la
fissazione dell'udienza, notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per
proseguirlo. In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda, e la
notificazione entro un anno dalla morte può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi,
nell'ultimo domicilio del defunto.
Se vi sono altre parti in causa, il decreto è notificato anche ad esse.
Se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisce all'udienza fissata, si procede in sua contumacia.
Art. 304. Effetti dell'interruzione
In caso d'interruzione del processo si applica la disposizione dell'articolo 298.
Art. 305. Mancata prosecuzione o riassunzione
Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione,
altrimenti si estingue.
NB: Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 139/1967 nella parte in cui fa decorrere
dalla data dell'interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione o la sua riassunzione, anche nei
casi regolati dal precedente art. 301 in riferimento all'art. 24 Cost. Successivamente l'articolo è stato
dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 159/1971 nella parte in cui dispone che il termine
utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi dell'art. 299 dello stesso
codice, decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza, nonché
nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto
ai sensi del precedente art. 300 decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto
conoscenza.
Sezione III: DELL'ESTINZIONE DEL PROCESSO
Art. 306. Rinuncia agli atti del giudizio
Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che
potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.
Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali,
verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.
Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.
Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle
spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile.
Art. 307. Estinzione del processo per inattività delle parti
Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito
dall'articolo 166, ovvero, se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia
ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto dell'art. 181 e dell'articolo 290,
deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di tre mesi, che decorre
rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell'articolo 166, o
dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue.
Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti siasi
costituita, ovvero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo.
Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue
altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il
giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla
legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può
essere inferiore ad un mese nè superiore a tre.
L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero
con sentenza del collegio.
Art. 308. Comunicazione e impugnabilità dell'ordinanza
L'ordinanza che dichiara l'estinzione è comunicata a cura del cancelliere se è pronunciata fuori della
udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all'articolo 178 commi terzo, quarto e quinto.
Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non
impugnabile, se l'accoglie.
Art. 309. Mancata comparizione all'udienza
Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo
comma dell'articolo 181.
Art. 310. Effetti dell'estinzione del processo
L'estinzione del processo non estingue l'azione.
L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del
processo e le pronunce che regolano la competenza.
Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma.
Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
Titolo II - DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE
Art. 311. Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale
Il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto cio' che non e' regolato nel presente titolo o in altre
espresse disposizioni, e' retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione
monocratica, in quanto applicabili.
Art. 312. Abrogato
Art. 313. Querela di falso
Se e' proposta querela di falso, il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la
decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Puo'
anche disporre a norma dell'articolo 225 secondo comma.
Art. 314. Abrogato
Art. 315. Abrogato
Art. 316. Forma della domanda
Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.
La domanda si puo' anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che,
a cura dell'attore, e' notificato con citazione a comparire a udienza fissa.
Art. 317. Rappresentanza davanti al giudice di pace
Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in
calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale.
Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare.
Art. 318. Contenuto della domanda
La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione
dei fatti e l'indicazione dell'oggetto.
Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo 316 e quello della comparizione devono intercorrere
termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis, ridotti alla meta'.
Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione e' d'ufficio
rimandata all'udienza immediatamente successiva.
NB: Il primo comma di questo articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo (sentenza 110/1997)
nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice di pace debba contenere
l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione.
Art. 319. Costituzione delle parti
Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316
con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al
giudice in udienza.
Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha
sede l'ufficio del giudice di pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento
della costituzione.
Art. 320. Trattazione della causa
Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.
Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'articolo 185, ultimo comma.
Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna
pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di
prova da assumere.
Quando sia reso necessario dalle attivita' svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una
sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.
I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla
definizione del giudizio.
Art. 321. Decisione
Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e
a discutere la causa.
La sentenza e' depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione.
Art. 322. Conciliazione in sede non contenziosa
L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa e' proposta anche verbalmente al giudice di pace
competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo.
Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo
185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace.
Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio.
Titolo III: DELLE IMPUGNAZIONI
Capo I: DELLE IMPUGNAZIONI IN GENERALE
Art. 323. Mezzi di impugnazione
I mezzi per impugnare le sentenze, oltre al regolamento di competenza nei casi previsti dalla legge, sono:
l'appello, il ricorso per cassazione, la revocazione e l'opposizione di terzo.
Art. 324. Cosa giudicata formale
Si intende passata in giudicato la sentenza che non e' piu' soggetta ne' a regolamento di competenza, ne' ad
appello, ne' a ricorso per cassazione, ne' a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395.
Art. 325. Termini per le impugnazioni
Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'art. 404, secondo comma,
e' di trenta giorni. E' anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo
sopra menzionata contro le sentenze delle corti di appello.
Il termine per proporre il ricorso per cassazione e' di giorni sessanta.
Art. 326. Decorrenza dei termini
I termini stabiliti nell'articolo precedente sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza,
tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 e negli articoli 397 e 404 secondo comma,
riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui e' stato scoperto il dolo o la falsita' o la collusione o e'
stato recuperato il documento o e' passata in giudicato la sentenza di cui al n. 6 dell'art. 395, o il pubblico
ministero ha avuto conoscenza della sentenza.
Nel caso previsto nell'art. 332, l'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello
stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti.
Art. 327. Decadenza dall'impugnazione
Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi
indicati nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della
sentenza.
Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del
processo per nullita' della citazione o della notificazione di essa, e per nullita' della notificazione degli atti di
cui all'art. 292.
Art. 328. Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta
Se, durante la decorrenza del termine di cui all'art. 325, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell'art.
299, il termine stesso e' interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza e'
rinnovata.
Tale rinnovazione puo' essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del
defunto.
Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli eventi previsti nell'art. 299, il
termine di cui all'articolo precedente e' prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell'evento.
NB: Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo (Sentenza 41/1986) nella parte in cui non prevede tra i
motivi di interruzione del termine di cui all'art. 325 c.p.c., la morte, la radiazione e la sospensione dall'albo
del procuratore costituito, sopravvenute nel corso del termine stesso.
Art. 329. Acquiescenza totale o parziale
Salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395, l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da
atti incompatibili con la volonta' di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la
proponibilita'.
L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate.
Art. 330. Luogo di notificazione della impugnazione
Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella
circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato;
altrimenti si notifica i sensi dell’art. 170 presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel
domicilio eletto per il giudizio.
L'impugnazione puo' essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli
eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza.
Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla
pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se e' ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a
norma degli articoli 137 e seguenti.
Art. 331. Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili
Se la sentenza pronunciata tra piu' parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non e' stata
impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio fissando il termine nel
quale la notificazione deve essere fatta e, se e' necessario, l'udienza di comparizione.
L'impugnazione e' dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine
fissato.
Art. 332. Notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili
Se l'impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili e' stata proposta soltanto da alcuna delle
parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali
l'impugnazione non e' preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e,
se e' necessario, l'udienza di comparizione.
Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso fino a che non siano decorsi
i termini previsti negli articoli 325 e 327 primo comma.
Art. 333. Impugnazioni incidentali
Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti debbono proporre, a
pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo.
Art. 334. Impugnazioni incidentali tardive
Le parti, contro le quali e' stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a
norma dell'articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse e' decorso il
termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza.
In tal caso, se l'impugnazione principale e' dichiarata inammissibile, la impugnazione incidentale perde ogni
efficacia.
Art. 335. Riunione delle impugnazioni separate
Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche
d'ufficio, in un solo processo.
Art. 336. Effetti della riforma o della cassazione
La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte
riformata o cassata.
La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza
riformata o cassata.
Art. 337. Sospensione dell'esecuzione e dei processi
L'esecuzione della sentenza non e' sospesa per effetto dell'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli
articoli 283, 373, 401 e 407.
Quando l'autorita' di una sentenza e' invocata in un diverso processo, questo puo' essere sospeso se tale
sentenza e' impugnata.
Art. 338. Effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione
L'estinzione del procedimento di appello o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 fa
passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti
pronunciati nel procedimento estinto.
Capo II: DELL'APPELLO
Art. 339. Appellabilita' delle sentenze
Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purche' l'appello non sia
escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'articolo 360, secondo comma.
E' inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equita' a norma dell'articolo 114.
Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equita' a norma dell'articolo 113, secondo comma,
sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme
costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Art. 340. Riserva facoltativa d'appello contro sentenze non definitive
Contro le sentenze previste dall'articolo 278 e dal n. 4 del secondo comma dell'articolo 279, l'appello puo'
essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per
appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla
comunicazione della sentenza stessa.
Quando sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, l'appello deve essere proposto unitamente a
quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra
parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.
La riserva non puo' piu' farsi, e se gia' fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da
alcuna delle parti sia proposto immediatamente appello.
Art. 341. Giudice dell'appello
L'appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale e alla
corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.
Art. 342. Forma dell'appello
L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici
dell'impugnazione nonche' le indicazioni prescritte nell'articolo 163.
Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi
non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis.
Art. 343. Modo e termine dell'appello incidentale
L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione
in cancelleria ai sensi dell'articolo 166.
Se l'interesse a proporre l'appello incidentale sorge dall'impugnazione proposta da altra parte che non sia
l'appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione
dell'impugnazione stessa.
Art. 344. Intervento in appello
Nel giudizio d'appello e' ammesso soltanto l'intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione a
norma dell'articolo 404.
Art. 345. Domande ed eccezioni nuove
Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate
inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la
sentenza impugnata, nonche' il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.
Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.
Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il
collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non
aver potuto proporli o produrlinel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Puo' sempre
deferirsi il giuramento decisorio.
Art. 346. Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte
Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente
riproposte in appello, si intendono rinunciate.
Art. 347. Forme e termini della costituzione in appello
La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale.
L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata.
Il cancelliere provvede a norma dell'art. 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere
del giudice di primo grado.
Art. 348. Improcedibilita' dell'appello
L'appello e' dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini.
Se l'appellante non compare alla prima udienza, benche' si sia anteriormente costituito, il collegio, con
ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere da'
comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello e' dichiarato
improcedibile anche d'ufficio.
Art. 349. Abrogato
Art. 350. Trattazione
Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello e` collegiale; davanti al tribunale l'appello e` trattato
e deciso dal giudice monocratico.
Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre,
ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'art. 332, oppure dispone che si rinnovi la
notificazione dell'atto di appello.
Nella stessa udienza il giudice dichiara la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli
proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la
comparizione personale delle parti.
Art. 351. Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria
Sull'istanza prevista dall'articolo 283 il giudice provvede con ordinanza nella prima udienza.
La parte puo`, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima
dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello il ricorso e` presentato al presidente del collegio.
Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in
camera di consiglio, rispettivamente, davanti al collegio o davanti a se`. Con lo stesso decreto, se ricorrono
giusti motivi di urgenza, puo` disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o
dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, all'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale
conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.
Art. 352. Decisione
Esaurita l'attivita' prevista negli articoli 350 e 351, il giudice, ove non provveda ai sensi dell'articolo 356,
invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie
di replica a norma dell'articolo 190; la sentenza e' depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla
scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
Se l'appello e` proposto alla corte di appello, ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, puo` chiedere
che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini
indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente
della corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione da tenersi
entro sessanta giorni; con lo stesso decreto designa il relatore.
La discussione e` preceduta dalla relazione della causa; la sentenza e` depositata in cancelleria entro i
sessanta giorni successivi.
Se l'appello e` proposto al tribunale, il giudice, quando una delle parti lo richiede, dispone lo scambio delle
sole comparse conclusionali a norma dell'articolo 190 e fissa l'udienza di discussione non oltre sessanta
giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza e` depositata in
cancelleria entro i sessanta giorni successivi.
Art. 353. Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione
Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa
la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo
giudice.
Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della
sentenza.
Se contro la sentenza d'appello e' proposto ricorso per cassazione, il termine e' interrotto.
Art. 354. Rimessione al primo giudice per altri motivi
Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, il giudice d'appello non puo' rimettere la causa al primo
giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel
giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una
parte, ovvero dichiari la nullita' della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma.
Il giudice d'appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha
pronunciato sull'estinzione del processo a norma e nelle forme dell'articolo 308.
Nei casi di rimessione al primo giudice previsti nei commi precedenti, si applicano le disposizioni
dell'articolo 353.
Se il giudice d'appello dichiara la nullita' di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile,
la rinnovazione a norma dell'articolo 356.
Art. 355. Provvedimenti sulla querela di falso
Se nel giudizio d'appello e' proposta querela di falso, il giudice, quando ritiene il documento impugnato
rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio e fissa alle parti un termine
perentorio entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale.
Art. 356. Ammissione e assunzione di prove
Ferma l'applicabilita' della norma di cui al numero 4 del secondo comma dell'articolo 279, il giudice
d'appello, se dispone l'assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione gia'
avvenuta in primo grado o comunque da' disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve
continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma degli articoli 191 e seguenti.
Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo
comma dell'articolo 279, il giudice d'appello non puo' disporre nuove prove riguardo alle domande e alle
questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con
separata ordinanza, la prosecuzione dell'istruzione.
Art. 357. Abrogato
Art. 358. Non riproponibilita' di appello dichiarato inammissibile o improcedibile
L'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non puo' essere riproposto, anche se non e' decorso il
termine fissato dalla legge.
Art. 359. Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale
Nei procedimenti d'appello davanti alla Corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme
dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le
disposizioni del presente capo.
Capo III: DEL RICORSO PER CASSAZIONE
Sezione I: DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI E DEI RICORSI
Art. 360. Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per
cassazione:
1 per motivi attinenti alla giurisdizione;
2 per violazione delle norme sulla competenza, quando non e' prescritto il regolamento di competenza;
3 per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
4 per nullita' della sentenza o del procedimento;
5 per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio.
Puo' inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti
sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tale caso l'impugnazione puo' proporsi soltanto a norma del
primo comma, n. 3.
Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni
insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze puo'
essere proposto, senza necessita' di riserva, allorche' sia impugnata la sentenza che definisce, anche
parzialmente, il giudizio.
Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi
dalla sentenza contro i quali e' ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.
Art. 36o.bis Inammissibilità del ricorso
Il ricorso è inammissibile:
1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla
giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare
l’orientamento della stessa;
2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei princìpi regolatori del giusto
processo.
Art. 361. Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive
Contro le sentenze previste dall'articolo 278 e contro quelle che decidono una o alcune delle domande
senza definire l'intero giudizio, il ricorso per cassazione puo' essere differito, qualora la parte soccombente
ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non
oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa.
Qualora sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, il ricorso deve essere proposto unitamente a
quello contro la sentenza che definisce il giudizio, o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra
parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.
La riserva non puo' farsi, e se gia' fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna
delle parti sia proposto immediatamente ricorso.
Art. 362. Altri casi di ricorso
Possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all'articolo 325 secondo comma, le
decisioni in grado d'appello o in unico grado di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del
giudice stesso.
Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione:
1 i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra questi e i giudici ordinari;
2 i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario.
Art. 363. Principio di diritto nell'interesse della legge
Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il
provvedimento non e' ricorribile in cassazione e non e' altrimenti impugnabile, il Procuratore generale
presso la Corte di cassazione puo' chiedere che la Corte enunci nell'interesse della legge il principio di
diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi.
La richiesta del procuratore generale, contenente una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di
diritto poste a fondamento dell'istanza, e' rivolta al primo presidente, il quale puo' disporre che la Corte si
pronunci a sezioni unite se ritiene che la questione e' di particolare importanza.
Il principio di diritto puo' essere pronunciato dalla Corte anche d'ufficio, quando il ricorso proposto dalle
parti e' dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa e' di particolare importanza.
La pronuncia della Corte non ha effetto sul provvedimento del giudice di merito.
Art. 364. Abrogato
Art. 365. Sottoscrizione del ricorso
Il ricorso e' diretto alla corte e sottoscritto, a pena d'inammissibilita', da un avvocato iscritto nell'apposito
albo, munito di procura speciale.
Art. 366. Contenuto del ricorso
Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilita':
1 l'indicazione delle parti;
2 l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;
3 l'esposizione sommaria dei fatti della causa;
4 i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano,
secondo quanto previsto dall'articolo 366-bis;
5 l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio,
del relativo decreto.
6 la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il
ricorso si fonda.
Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della
Corte di cassazione.
Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto
apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto
separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.
Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 possono
essere fatte al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica indicato in ricorso dal difensore che cosi'
dichiara di volerle ricevere, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. Si applicano le
disposizioni richiamate dal secondo comma dell'articolo 176.
Art. 366-bis. Formulazione dei motivi
Abrogato
Art. 367. Sospensione del processo di merito
Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'articolo 41, primo comma, e' depositata, dopo
la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il
processo se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione
manifestamente infondata. Il giudice istruttore o il collegio provvede con ordinanza.
Se la Corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le parti debbono riassumere il
processo entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza.
Art. 368. Questione di giurisdizione sollevata dal prefetto
Nel caso previsto nell'art. 41 secondo comma, la richiesta per la decisione della Corte di cassazione e' fatta
dal prefetto con decreto motivato.
Il decreto e' notificato, su richiesta del prefetto, alle parti e al procuratore della Repubblica presso il
tribunale, se la causa pende davanti a questo, oppure al procuratore generale presso la Corte di appello, se
pende davanti alla Corte.
Il pubblico ministero comunica il decreto del prefetto al capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale pende
la causa. Questi sospende il procedimento con decreto che e' notificato alle parti a cura del pubblico
ministero entro dieci giorni dalla sua pronuncia, sotto pena di decadenza della richiesta.
La Corte di cassazione e' investita della questione di giurisdizione con ricorso a cura della parte piu'
diligente, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto.
Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
Art. 369. Deposito del ricorso
Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena d'improcedibilita', nel termine di
giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali e' proposto.
Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena d'improcedibilita':
1 il decreto di concessione del gratuito patrocinio;
2 copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa e'
avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai
quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 362;
3 la procura speciale, se questa e' conferita con atto separato;
4 gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.
Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale
si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della Corte di Cassazione del fascicolo d'ufficio;
tale richiesta e` restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme
col ricorso.
Art. 370. Controricorso
La parte contro la quale il ricorso e' diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da
notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il
deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non puo' presentare memorie, ma soltanto
partecipare alla discussione orale.
Al controricorso si applicano le norme degli articoli 365 e 366, in quanto e' possibile.
Il controricorso e' depositato nella cancelleria della Corte entro venti giorni dalla notificazione, insieme con
gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato.
Art. 371. Ricorso incidentale
La parte di cui all'articolo precedente deve proporre con l'atto contenente il controricorso l'eventuale
ricorso incidentale contro la stessa sentenza.
La parte alla quale e' stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve
proporre l'eventuale ricorso incidentale nel termine di quaranta giorni dalla notificazione, con atto
notificato al ricorrente principale e alle altre parti nello stesso modo del ricorso principale.
Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e 369.
Per resistere al ricorso incidentale puo' essere notificato un controricorso a norma dell'articolo precedente.
Se il ricorrente principale deposita la copia della sentenza o della decisione impugnata, non e' necessario
che la depositi anche il ricorrente per incidente.
Art. 371-bis. Deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio
Qualora la Corte abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio, assegnando alle parti un termine
perentorio per provvedervi, il ricorso notificato, contenente nell'intestazione le parole "atto di integrazione
del contraddittorio", deve essere depositato nella cancelleria della Corte stessa, a pena di improcedibilita',
entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato.
Art. 372. Produzione di altri documenti
Non e' ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di
quelli che riguardano la nullita' della sentenza impugnata e l'ammissibilita' del ricorso e del controricorso.
Il deposito dei documenti relativi all'ammissibilita' puo' avvenire indipendentemente da quello del ricorso e
del controricorso, ma deve essere notificato, mediante elenco, alle altre parti.
Art. 373. Sospensione dell'esecuzione
Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la
sentenza impugnata puo', su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile
danno, disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua
cauzione.
L'istanza si propone con ricorso al giudice di pace, al tribunale in composizione monocratica o al presidente
del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente
d'innanzi a se' o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al
procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di
difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in
caso di eccezionale urgenza puo' essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione
dell'esecuzione.
Sezione II: DEL PROCEDIMENTO E DEI PROVVEDIMENTI
Art. 374. Pronuncia a sezioni unite
La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel n. 1 dell'articolo 360 e nell'articolo 362. Tuttavia,
tranne che nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso
puo' essere assegnato alle sezioni semplici, se sulla questione di giurisdizione proposta si sono gia'
pronunciate le sezioni unite.
Inoltre il primo presidente puo' disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una
questione di diritto gia' decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una
questione di massima di particolare importanza.
Se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette
a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.
In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezione semplice.
Art. 375. Pronuncia in camera di consiglio
La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando
riconosce di dovere:
1) dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto,
anche per mancanza dei motivi previsti dall’articolo 360;
2 ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a
norma dell'articolo 332 ovvero che sia rinnovata;
3 provvedere in ordine all'estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia;
4 pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione;
5 accogliere o rigettare il ricorso principale e l’eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o
infondatezza.
Art. 376. Assegnazione dei ricorsi alle sezioni
Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall’articolo 374, assegna i ricorsi ad
apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi
dell’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se la sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi
al primo presidente, che procede all’assegnazione alle sezioni semplici.
La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, puo'
proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a dieci giorni prima dell'udienza di
discussione del ricorso.
All'udienza della sezione semplice, la rimessione puo' essere disposta soltanto su richiesta del pubblico
ministero o d'ufficio, con ordinanza inserita nel processo verbale.
Art. 377. Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio
Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l'udienza o l'adunanza della
camera di consiglio e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle
sezioni semplici provvede allo stesso modo il presidente della sezione.
Dell'udienza e' data comunicazione dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima.
Art. 378. Deposito di memorie di parte
Le parti possono presentare le loro memorie in cancelleria non oltre cinque giorni prima della udienza.
Art. 379. Discussione
All'udienza il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento
impugnato e, in riassunto, se non vi e' discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso.
Dopo la relazione il presidente invita gli avvocati delle parti a svolgere le loro difese.
Quindi il pubblico ministero espone oralmente le sue conclusioni motivate.
Non sono ammesse repliche, ma gli avvocati delle parti possono nella stessa udienza presentare alla Corte
brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero.
Art. 380. Deliberazione della sentenza
La Corte, dopo la discussione della causa, delibera, nella stessa seduta, la sentenza in camera di consiglio.
Si applica alla deliberazione della Corte la disposizione dell'articolo 276.
380-bis. Procedimento per la decisione sull’inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di
consiglio
Il relatore della sezione di cui all’articolo 376, primo comma, primo periodo, se appare possibile definire
il giudizio ai sensi dell’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), deposita in cancelleria una relazione
con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia.
Il presidente fissa con decreto l’adunanza della Corte. Almeno venti giorni prima della data stabilita per
l’adunanza, il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle
parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo conclusioni scritte, e i secondi memorie, non oltre
cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.
Se il ricorso non è dichiarato inammissibile, il relatore nominato ai sensi dell’articolo 377, primo comma,
ultimo periodo, quando appaiono ricorrere le ipotesi previste dall’articolo 375, primo comma, numeri 2)
e 3), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che
il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio e si applica il secondo comma.
Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall’articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), la Corte
rinvia la causa alla pubblica udienza.
Art. 380-ter. Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza
Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numero 4, il presidente, se non provvede ai sensi
dell'articolo 380-bis, primo comma, richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.
Le conclusioni ed il decreto del presidente che fissa l'adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima,
agli avvocati delle parti, che hanno facolta' di presentare memorie non oltre cinque giorni prima e di
chiedere di essere sentiti, se compaiono, limitatamente al regolamento di giurisdizione.
Non si applica la disposizione del quinto comma dell'articolo 380-bis.
Art. 381. Abrogato
Art. 382. Decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza
La Corte, quando decide una questione di giurisdizione, statuisce su questa, determinando, quando
occorre, il giudice competente.
Quando cassa per violazione delle norme sulla competenza, statuisce su questa.
Se riconosce che il giudice del quale si impugna il provvedimento e ogni altro giudice difettano di
giurisdizione, cassa senza rinvio. Egualmente provvede in ogni altro caso in cui ritiene che la causa non
poteva essere proposta o il processo proseguito.
Art. 383. Cassazione con rinvio
La Corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati nell'articolo precedente, rinvia la
causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata.
Nel caso previsto nell'articolo 360 secondo comma, la causa puo' essere rinviata al giudice che avrebbe
dovuto pronunciare sull'appello al quale le parti hanno rinunciato.
La Corte, se riscontra una nullita' del giudizio di primo grado per la quale il giudice d'appello avrebbe
dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest'ultimo.
Art. 384. Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito
La Corte enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso proposto anorma dell'articolo 360, primo
comma, n. 3, e in ogni altro caso in cui, decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di diritto
di particolare importanza.
La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve
uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel
merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, la Corte riserva la
decisione, assegnando con ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore a venti e
non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla
medesima questione.
Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia
conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione.
Art. 385. Provvedimenti sulle spese
La Corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese.
Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza, provvede sulle spese di tutti i
precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la
sentenza cassata.
Se rinvia la causa ad altro giudice, puo' provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la
pronuncia al giudice di rinvio.
Art. 386. Effetti della decisione sulla giurisdizione
La decisione sulla giurisdizione e' determinata dall'oggetto della domanda e, quando prosegue il giudizio,
non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilita' della domanda.
Art. 387. Non riproponibilita' del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile
Il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile, non puo' essere riproposto, anche se non e' scaduto il
termine fissato dalla legge.
Art. 388.
Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito
Copia della sentenza e' trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la
sentenza impugnata, affinche' ne sia presa nota in margine all'originale di quest'ultima.
La trasmissione puo' avvenire anche in via telematica.
Art. 389. Domande conseguenti alla cassazione
Le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si
propongono al giudice di rinvio e, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la
sentenza cassata.
Art. 390. Rinuncia
La parte puo' rinunciare al ricorso principale o incidentale finche' non sia cominciata la relazione
all'udienza, o sia notificata la richiesta del pubblico ministero di cui all'art. 375.
La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se e'
munito di mandato speciale a tale effetto.
L'atto di rinuncia e' notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono
il visto.
Art. 391. Pronuncia sulla rinuncia
Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge, la Corte provvede con sentenza
quando deve decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento, altrimenti provvede il presidente con
decreto.
Il decreto o la sentenza che dichiara l'estinzione puo' condannare la parte che vi ha dato causa alle spese.
Il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell'udienza nel termine
di dieci giorni dalla comunicazione.
La condanna non e` pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati
autorizzati con mandato speciale.
Art. 391-bis. Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione
Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 4 e 5, pronunciata
dalla Corte di Cassazione e` affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'art. 287 ovvero da errore di
fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, la parte interessata puo` chiederne la correzione o la revocazione con
ricorso ai sensi degli artt. 365 ss. da notificare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla
notificazione della sentenza, ovvero di un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa.
La Corte decide sul ricorso in camera di consiglio nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis.
Sul ricorso per correzione dell'errore materiale pronuncia con ordinanza. Sul ricorso per revocazione
pronuncia con ordinanza se lo dichiara inammissibile, altrimenti rinvia alla pubblica udienza.
La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione non impedisce il
passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto.
In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di Cassazione non e` ammessa la
sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, ne` e` sospeso il giudizio di rinvio o il
termine per riassumerlo.
NB: Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo (Sentenza 119/1996) nella parte in cui prevede un
termine per la proposizione dell'istanza di correzione degli errori materiali delle sentenze della Corte di
Cassazione.
Art. 391-ter. Altri casi di revocazione ed opposizione di terzo
Il provvedimento con il quale la Corte ha deciso la causa nel merito e', altresi', impugnabile per revocazione
per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell'articolo 395 e per opposizione di terzo. I
relativi ricorsi si propongono alla stessa Corte e debbono contenere gli elementi, rispettivamente, degli
articoli 398, commi secondo e terzo, e 405, comma secondo.
Quando pronuncia la revocazione o accoglie l'opposizione di terzo, la Corte decide la causa nel merito
qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; altrimenti, pronunciata la revocazione ovvero
dichiarata ammissibile l'opposizione di terzo, rinvia la causa al giudice che ha pronunciato la sentenza
cassata.
Sezione III: DEL GIUDIZIO DI RINVIO
Art. 392. Riassunzione della causa
La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio puo' essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre
mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione.
La riassunzione si fa con citazione, la quale e' notificata personalmente a norma degli articoli 137 e
seguenti.
Art. 393. Estinzione del processo
Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all'articolo precedente, o si avvera successivamente a
essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue; ma la sentenza della Corte di
cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la
riproposizione della domanda.
Art. 394. Procedimento in sede di rinvio
In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Corte ha
rinviato la causa. In ogni caso deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione.
Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la
sentenza cassata.
Nel giudizio di rinvio puo' deferirsi il giuramento decisorio, ma le parti non possono prendere conclusioni
diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessita'
delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione.
Capo IV: DELLA REVOCAZIONE
Art. 395. Casi di revocazione
Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione:
1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
2) se si e' giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che
la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o piu' documenti decisivi che la parte non aveva potuto
produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
4) se la sentenza e' l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi e' questo
errore quando la decisione e' fondata sulla supposizione di un fatto la cui verita' e' incontrastabilmente
esclusa, oppure quando e' supposta l'inesistenza di un fatto la cui verita' e' positivamente stabilita, e tanto
nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costitui' un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a
pronunciare;
5) se la sentenza e' contraria ad altra precedente avente fra le parti autorita' di cosa giudicata, purche' non
abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
6) se la sentenza e' effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.
Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella prima parte e nel n. 4, (Sentenza 17/1986) nella
parte in cui non prevede la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione rese su ricorsi basati sull'art.
360 n. 4 c.p.c. ed affette dall'errore di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c. La prima parte e il n. 4 dell'articolo sono stati
successivamente dichiarati costituzionalmente illegittimi (sentenza 558/1989) nella parte in cui non
prevedono la revocazione per errore di fatto avverso i provvedimenti di convalida di sfratto e licenza per
finita locazione e di convalida di sfratto per morosità emessi in assenza o per mancata opposizione
dell'intimato. Il n. 4 dell'articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo (sentenza 36/1991) nella
parte in cui non prevede la revocazione di sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto nella lettura
degli atti interni al suo stesso giudizio. Infine, lo stesso articolo, prima parte e n. 1 è stato dichiarato
costituzionalmente illegittimo (sentenza 51/1995) nella parte in cui non prevede la revocazione avverso i
provvedimenti di convalida di sfratto per morosità che siano l'effetto del dolo di una delle parti in danno
dell'altra.
Art. 396. Revocazione delle sentenze per le quali e' scaduto il termine per l'appello
Le sentenze per le quali e' scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei
casi dei nn. 1, 2, 3 e 6 dell'articolo precedente, purche' la scoperta del dolo o della falsita' o il recupero dei
documenti o la pronuncia della sentenza di cui al n. 6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine
suddetto.
Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il corso del termine per l'appello, il termine
stesso e' prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i trenta giorni da esso.
Art. 397. Revocazione proponibile dal pubblico ministero
Nelle cause in cui l'intervento del pubblico ministero e' obbligatorio a norma dell'articolo 70 primo comma,
le sentenze previste nei due articoli precedenti possono essere impugnate per revocazione dal pubblico
ministero:
1 quando la sentenza e' stata pronunciata senza che egli sia stato sentito;
2 quando la sentenza e' l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.
Art. 398. Proposizione della domanda
La revocazione si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza
impugnata.
La citazione deve indicare, a pena d'inammissibilita', il motivo della revocazione e le prove relative alla
dimostrazione dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, del giorno della scoperta o
dell'accertamento del dolo o della falsita' o del recupero dei documenti.
La citazione deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale.
La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il
procedimento relativo. Tuttavia il giudice davanti a cui e' proposta la revocazione, su istanza di parte, puo'
sospendere l'uno o l'altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione,
qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta.
Art. 399. Deposito della citazione e della risposta
Se la revocazione e' proposta davanti al tribunale o alla corte d'appello, la citazione deve essere depositata,
a pena di improcedibilita', entro venti giorni dalla notificazione, nella cancelleria del giudice adito insieme
con la copia autentica della sentenza impugnata.
Le altre parti debbono costituirsi nello stesso termine mediante deposito in cancelleria di una comparsa
contenente le loro conclusioni.
Se la revocazione e' proposta davanti al giudice di pace il deposito e la costituzione di cui ai due commi
precedenti debbono farsi a norma dell'articolo 319.
Art. 400. Procedimento
Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui in quanto non
derogate da quelle del presente capo.
Art. 401. Sospensione dell'esecuzione
Il giudice della revocazione puo' pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza
prevista nell'articolo 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito.
Art. 402. Decisione
Con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice decide il merito della causa e dispone l'eventuale
restituzione di cio' che siasi conseguito con la sentenza revocata.
Il giudice, se per la decisione del merito della causa ritiene di dover disporre nuovi mezzi istruttori,
pronuncia, con sentenza, la revocazione della sentenza impugnata e rimette con ordinanza le parti davanti
all'istruttore.
Art. 403. Impugnazione della sentenza di revocazione
Non puo' essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione.
Contro di essa sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza
impugnata per revocazione.
Capo V: DELL'OPPOSIZIONE DI TERZO
Art. 404. Casi di opposizione di terzo
Un terzo puo' fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata
tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti.
Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando e' l'effetto di
dolo o collusione a loro danno.
Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo (sentenza 167/1984) nella parte in cui non ammette
l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione, emanata per la
mancata comparizione dell'intimato o per la mancata opposizione dell'intimato pur comparso.
Successivamente l'articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo (sentenza con 237/1985) nella
parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di sfratto per morosità. Infine l'articolo è
stato dichiarato costituzionalmente illegittimo (sentenza 1105/1988) nella parte in cui non ammette
l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza con la quale il pretore dispone l'affrancazione del fondo ex art. 4 l.
22 luglio 1966, n. 607. Anche il primo comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo (sentenza
192/1995) nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di convalida di licenza
per finita locazione.
Art. 405. Domanda di opposizione
L'opposizione e' proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, secondo le forme
prescritte per il procedimento davanti a lui.
La citazione deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 163, anche l'indicazione della sentenza
impugnata e, nel caso del secondo comma dell'articolo precedente, l'indicazione del giorno in cui il terzo e'
venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova.
Art. 406. Procedimento
Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non
derogate da quelle del presente capo.
Art. 407. Sospensione dell'esecuzione
Il giudice dell'opposizione puo' pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza
prevista nell'art. 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito.
Art. 408. Decisione
Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi,
condanna l'opponente al pagamento di una pena pecuniaria di € 2 se la sentenza impugnata e' del giudice
di pace, di € 2 se e' del tribunale e di € 2 in ogni altro caso.
Titolo IV: NORME PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO
Capo I: DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO
Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 409. Controversie individuali di lavoro
Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:
1 rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa;
2 rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto,
nonche' rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;
3 rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in
una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere
subordinato;
4 rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attivita'
economica;
5 rapporti di lavori dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreche' non siano
devoluti dalla legge ad altro giudice.
Art. 410. Tentativo obbligatorio di conciliazione
Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409, e non ritiene di
avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche
tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso
la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413.
La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e
sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il
decorso di ogni termine di decadenza.
La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, per una
riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e' istituita
in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione
provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualita' di
presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro
rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalita' e con la medesima
composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e
della massima occupazione.
Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessita', affidano il tentativo di conciliazione a proprie
sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o
da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma.
In ogni caso per la validita' della riunione e' necessaria la presenza del presidente e di almeno un
rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.
Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti
di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilita' di
procedere al tentativo di conciliazione.
Art. 410-bis. Termine per l'espletamento del tentativo di conciliazione
Il tentativo di conciliazione, anche se nelle forme previste dai contratti e accordi collettivi, deve essere
espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.
Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini
dell'articolo 412-bis.
Art. 411. Processo verbale di conciliazione
Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente
del collegio che ha esperito il tentativo, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro
impossibilita' di sottoscrivere.
Il processo verbale e' depositato a cura delle parti o dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione e' stato formato. Il giudice , su istanza
della parte interessata, accertata la regolarita' formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con
decreto.
Se il tentativo di conciliazione si e' svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione e'
depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti o per
il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane la autenticita', provvede
a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione e' stato redatto. Il giudice , su istanza
della parte interessata, accertata la regolarita' formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con
decreto.
Art. 412. Verbale di mancata conciliazione
Se la conciliazione non riesce, si forma il processo verbale con l'indicazione delle ragioni del mancato
accordo; in esso le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando,
quando e` possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso il processo
verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'articolo 411.
L'Ufficio provinciale del lavoro rilascia alla parte copia del verbale entro cinque giorni dalla richiesta.
Le disposizioni del primo comma si applicano anche al tentativo di conciliazione in sede sindacale.
Delle risultanza del verbale di cui al primo comma il giudice tiene conto in sede di decisione sulle spese del
successivo giudizio.
Art. 412-bis. Procedibilità della domanda
L'espletamento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilita` della domanda.
L'improcedibilita` deve essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 e puo`
essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420.
Il giudice ove rilevi che non è stato promosso il tentativo di conciliazione ovvero che la domanda giudiziale
è stata presentata prima dei sessanta giorni dalla promozione del tentativo stesso, sospende il giudizio e
fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione.
Trascorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 410-bis, il processo puo` essere riassunto entro il
termine perentorio di centottanta giorni.
Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del
processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308.
Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti
speciali d'urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III del titolo I del libro IV.
Art. 412-ter. Arbitrato irrituale previsto dai contratti collettivi
Se il tentativo di conciliazione non riesce o comunque e` decorso il termine previsto per l'espletamento, le
parti possono concordare di deferire ad arbitri la risoluzione della controversia, anche tramite
l'organizzazione sindacale alla quale aderiscono o abbiano conferito mandato, se i contratti o accordi
collettivi nazionali di lavoro prevedono tale facolta` e stabiliscono:
a le modalita` della richiesta di devoluzione della controversia al collegio arbitrale e il termine entro il quale
l'altra parte puo` aderirvi;
b la composizione del collegio arbitrale e la procedura per la nomina del presidente e dei componenti;
c le forme e i modi di espletamento dell'eventuale istruttoria;
d il termine entro il quale il collegio deve emettere il lodo, dandone comunicazione alle parti interessate;
e i criteri per la liquidazione dei compensi agli arbitri.
I contratti e accordi collettivi possono, altresi`, prevedere l'istituzione di collegi o camere arbitrali stabili,
composti e distribuiti sul territorio secondo criteri stabiliti in sede di contrattazione nazionale.
Nella pronuncia del lodo arbitrale si applica l'articolo 429, terzo comma, del codice di procedura civile.
Salva diversa previsione della contrattazione collettiva, per la liquidazione delle spese della procedura
arbitrale si applicano altresi` gli articoli 91, primo comma, e 92 del codice di procedura civile.
Art. 412-quater. Impugnazione ed esecutività del lodo arbitrale
Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale decide in unico grado il Tribunale, in
funzione del giudice del lavoro, della circoscrizione in cui e` la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo.
Trascorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione
arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo e` depositato nella cancelleria del
Tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitratro. Il giudice, su istanza della parte interessata,
accertata la regolarita` formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.
Sezione II: DEL PROCEDIMENTO
Paragrafo 1: DEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO
Art. 413. Giudice competente
Le controversie previste dall'articolo 409 sono in primo grado di competenza del tribunale in funzione di
giudice del lavoro.
Competente per territorio e' il giudice nella cui circoscrizione e' sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o
una sua dipendenza alla quale e' addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al
momento della fine del rapporto.
Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza,
purche' la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.
Competente per territorio per le controversie previste dal numero 3 dell'articolo 409 e' il giudice nella cui
circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli
altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3 dell'articolo 409.
Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era
addetto al momento della cessazione del rapporto.
Nelle controversie nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato non si applicano le disposizioni
dell'articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell'articolo 18.
Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio.
Art. 414. Forma della domanda
La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:
1 l'indicazione del giudice;
2 il nome, il cognome, nonche' la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nel comune in cui ha sede il
giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o
convenuto e' una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare
la denominazione o ditta nonche' la sede del ricorrente o del convenuto;
3 la determinazione dell'oggetto della domanda;
4 l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;
5 l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei
documenti che si offrono in comunicazione.
Art. 415. Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza
Il ricorso e' depositato nella cancelleria del giudice competente insieme con i documenti in esso indicati.
Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza di discussione, alla quale
le parti sono tenute a comparire personalmente.
Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere piu' di sessanta giorni.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura
dell'attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 417.
Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine
non minore di trenta giorni.
Il termine di cui al comma precedente e' elevato a quaranta giorni e quello di cui al terzo comma e' elevato
a ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal quarto comma debba effettuarsi all'estero.
Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al
quinto comma dell'articolo 413, il ricorso e` notificato direttamente presso l'amministrazione destinataria
ai sensi dell'articolo 144, secondo comma. Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della
rappresentanza e difesa in giudizio, si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la
notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio.
Art. 416. Costituzione del convenuto
Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, dichiarando la residenza o eleggendo
domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito.
La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella
quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le
eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.
Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una
generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue
difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali
intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.
Art. 417. Costituzione e difesa personali delle parti
In primo grado la parte puo' stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede gli €
129,11.
La parte che sta in giudizio personalmente propone la domanda nelle forme di cui all'articolo 414 o si
costituisce nelle forme di cui all'articolo 416 con elezione di domicilio nell'ambito del territorio della
Repubblica.
Puo' proporre la domanda anche verbalmente davanti al giudice che ne fa redigere processo verbale.
Il ricorso o il processo verbale con il decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati al convenuto
e allo stesso attore a cura della cancelleria entro i termini di cui all'articolo 415.
Alle parti che stanno in giudizio personalmente ogni ulteriore atto o memoria deve essere notificato dalla
cancelleria.
Art. 418. Notificazione della domanda riconvenzionale
Il convenuto che abbia proposta domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell'articolo
416 deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale
medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 415,
pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza.
Tra la proposizione della domanda riconvenzionale e l'udienza di discussione non devono decorrere piu' di
cinquanta giorni.
Il decreto che fissa l'udienza deve essere notificato all'attore a cura dell'ufficio, unitamente alla memoria
difensiva, entro dieci giorni dalla data in cui e' stato pronunciato.
Tra la data di notificazione all'attore del decreto pronunciato a norma del primo comma e quella
dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.
Nel caso in cui la notificazione del decreto debba farsi all'estero il termine di cui al secondo comma e'
elevato a settanta giorni, e quello di cui al comma precedente e' elevato a trentacinque giorni.
Art. 419. Intervento volontario
Salvo che sia effettuato per l'integrazione necessaria del contraddittorio, l'intervento del terzo ai sensi
dell'articolo 105 non puo' aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, con le
modalita' previste dagli articoli 414 e 416 in quanto applicabili.
NB: Questo articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 193/1983 nella parte in
cui, ove un terzo spieghi intervento volontario, non attribuisce al giudice il potere-dovere di fissare - con il
rispetto del termine di cui all'art. 415 (elevabile a quaranta giorni allorquando la notificazione ad alcune
delle parti originarie contumaci debba effettuarsi all'estero) - una nuova udienza, non meno di dieci giorni
prima della quale potranno le parti originarie depositare memorie, e di disporre che, entro cinque giorni,
siano notificati alle parti originarie il provvedimento di fissazione e la memoria dell'interveniente, e che sia
notificato a quest'ultimo il provvedimento di fissazione della nuova udienza.
Art. 420. Udienza di discussione della causa
Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti e tenta la
conciliazione della lite. La mancata comparizione personale delle parti, senza giustificato motivo, costituisce
comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi,
modificare le domande, eccezioni e conclusioni gia' formulate, previa autorizzazione del giudice.
Le parti hanno facolta' di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a
conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata
autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata
conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore e' valutata dal giudice ai fini
della decisione.
Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.
Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni
attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione puo' definire il giudizio,
il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del
dispositivo.
Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova gia' proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano
potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la
loro immediata assunzione.
Qualora cio' non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti,
ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio
per il deposito in cancelleria di note difensive.
Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del quinto comma, la controparte puo'
dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un
termine perentorio di cinque giorni. Nell'udienza fissata a norma del precedente comma il giudice
ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione.
L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessita', in udienza da
tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.
Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107 il giudice fissa una
nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonche' il
ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e
sesto dell'articolo 415. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla
pronuncia del provvedimento di fissazione.
Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria
memoria a norma dell'articolo 416.
A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l'ufficio.
Le udienze di mero rinvio sono vietate.
Art. 420-bis. Accertamento pregiudiziale sull'efficacia,
validita' ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi
Quando per la definizione di una controversia di cui all'articolo 409 e' necessario risolvere in via
pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validita' o l'interpretazione delle clausole di un
contratto o accordo collettivo nazionale, il giudice decide con sentenza tale questione, impartendo distinti
provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa fissando una
successiva udienza in data non anteriore a novanta giorni.
La sentenza e' impugnabile soltanto con ricorso immediato per cassazione da proporsi entro sessanta giorni
dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza.
Copia del ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilita' del ricorso, essere depositata presso la
cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata entro venti giorni dalla notificazione del
ricorso alle altre parti; il processo e' sospeso dalla data del deposito.
Art. 421. Poteri istruttori del giudice
Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarita' degli atti e dei documenti che possono essere
sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti.
Puo' altresi' disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei
limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonche' la richiesta di informazioni e
osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti. Si osserva la disposizione del
comma sesto dell'articolo 420.
Dispone, su istanza di parte, l'accesso sul luogo di lavoro, purche' necessario al fine dell'accertamento dei
fatti, e dispone altresi', se ne ravvisa l'utilita', l'esame dei testimoni sul luogo stesso.
Il giudice, ove lo ritenga necessario, puo' ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti
della causa, anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell'articolo 246 o a cui sia
vietato a norma dell'articolo 247.
Art. 422. Registrazione su nastro
Il giudice puo' autorizzare la sostituzione della verbalizzazione da parte del cancelliere con la registrazione
su nastro delle deposizioni di testi e delle audizioni delle parti o di consulenti.
Art. 423. Ordinanze per il pagamento di somme
Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme
non contestate.
Egualmente, in ogni stato del giudizio, il giudice puo', su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza il
pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantita'
per cui ritiene gia' raggiunta la prova.
Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo esecutivo.
L'ordinanza di cui al secondo comma e' revocabile con la sentenza che decide la causa.
Art. 424. Assistenza del consulente tecnico
Se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi momento, nomina uno o piu' consulenti
tecnici, scelti in albi speciali, a norma dell'articolo 61. A tal fine il giudice puo' disporre ai sensi del sesto
comma dell'articolo 420.
Il consulente puo' essere autorizzato a riferire verbalmente ed in tal caso le sue dichiarazioni sono
integralmente raccolte a verbale, salvo quanto previsto dal precedente articolo 422.
Se il consulente chiede di presentare relazione scritta, il giudice fissa un termine non superiore a venti
giorni, non prorogabile, rinviando la trattazione ad altra udienza.
Art. 425. Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali
Su istanza di parte, l'associazione sindacale indicata dalla stessa ha facolta' di rendere in giudizio, tramite un
suo rappresentante, informazioni e osservazioni orali o scritte.
Tali informazioni e osservazioni possono essere rese anche nel luogo di lavoro ove sia stato disposto
l'accesso ai sensi del terzo comma dell'articolo 421.
A tal fine, il giudice puo' disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 420.
Il giudice puo' richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche
aziendali, da applicare nella causa.
Art. 426. Passaggio dal rito ordinario al rito speciale
Il giudice , quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti
dall'articolo 409, fissa con ordinanza l'udienza di cui all'articolo 420 e il termine perentorio entro il quale le
parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e
documenti in cancelleria.
Nell'udienza come sopra fissata provvede a norma degli articoli che precedono.
NB: La Corte Costituzionale con sentenza 14/1977 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato
disposto dell'art. 426 c.p.c., come modificato dall'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533 e dell'art. 20 della legge
medesima, nella parte in cui, con riguardo alle cause pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge,
non è prevista la comunicazione anche alla parte contumace dell'ordinanza che fissa l'udienza di discussione
e il termine perentorio per l'integrazione degli atti.
Art. 427. Passaggio dal rito speciale al rito ordinario
Il giudice , quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un
rapporto diverso da quelli previsti dall'articolo 409, se la causa stessa rientra nella sua competenza dispone
che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributarie, altrimenti la rimette con ordinanza al giudice
competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con il rito
ordinario.
In tal caso le prove acquisite durante lo stato di rito speciale avranno l'efficacia consentita dalle norme
ordinarie.
Art. 428. Incompetenza del giudice
Quando una causa relativa ai rapporti di cui all'articolo 409 sia stata proposta a giudice incompetente,
l'incompetenza puo' essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416
ovvero rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420.
Quando l'incompetenza sia stata eccepita o rilevata ai sensi del comma precedente, il giudice rimette la
causa al tribunale in funzione di giudice del lavoro, fissando un termine perentorio non superiore a trenta
giorni per la riassunzione con rito speciale.
Art. 429. Pronuncia della sentenza
Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza
con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione. In caso di particolare complessita' della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un
termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza.
Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a
dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla
scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.
Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro,
deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal
lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa
con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.
Art. 430. Deposito della sentenza
La sentenza deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne da'
immediata comunicazione alle parti.
Art. 431. Esecutorieta' della sentenza
Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui
all'articolo 409 sono provvisoriamente esecutive.
All'esecuzione si puo' procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito
della sentenza.
Il giudice di appello puo' disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando dalla
stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno.
La sospensione disposta a norma del comma precedente puo' essere anche parziale e, in ogni caso,
l'esecuzione provvisoria resta autorizzata fino alla somma di € 258,23.
Le sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro sono provvisoriamente esecutive e
sono soggette alla disciplina degli articoli 282 e 283.
Il giudice di appello puo' disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa in tutto o in
parte quando ricorrono gravi motivi.
Art. 432. Valutazione equitativa delle prestazioni
Quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con
valutazione equitativa.
Paragrafo 2: DELLE IMPUGNAZIONI
Art. 433. Giudice d'appello
L'appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi alle controversie previste nell'articolo 409
deve essere proposto con ricorso davanti alla corte di appello territorialmente competente in funzione di
giudice del lavoro.
Ove l'esecuzione sia iniziata, prima della notificazione della sentenza, l'appello puo' essere proposto con
riserva dei motivi che dovranno essere presentati nel termine di cui all'articolo 434.
Art. 434. Deposito del ricorso in appello
Il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione, nonche' le
indicazioni prescritte dall'articolo 414.
Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla
notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto
effettuarsi all'estero.
Art. 435. Decreto del presidente
Il presidente della corte di appello entro cinque giorni dalla data di deposito del ricorso nomina il giudice
relatore e fissa, non oltre sessanta giorni dalla data medesima, l'udienza di discussione dinanzi al collegio.
L'appellante, nei dieci giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla notifica del ricorso e del
decreto all'appellato.
Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine
non minore di venticinque giorni.
Nel caso in cui la notificazione prevista dal secondo comma deve effettuarsi all'estero, i termini di cui al
primo e terzo comma sono elevati, rispettivamente, a ottanta e sessanta giorni.
NB: Il secondo Comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 15/1977 nella parte in
cui non dispone che l'avvenuto deposito del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione sia
comunicato all'appellante e che da tale comunicazione decorra il termine per la notificazione dell'appellato.
Art. 436. Costituzione dell'appellato e appello incidentale
L'appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza.
La costituzione dell'appellato si effettua mediante deposito in cancelleria del fascicolo e di una memoria
difensiva, nella quale deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese.
Se propone appello incidentale, l'appellato deve esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui fonda
l'impugnazione. L'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di
costituzione, da notificarsi, a cura dell'appellato, alla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza
fissata a norma dell'articolo precedente.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 416.
Art. 437. Udienza di discussione
Nell'udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa. Il collegio, sentiti i difensori delle parti,
pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo nella stessa udienza.
Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il
giuramento estimatorio, salvo che il collegio anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione
della causa.
E' salva la facolta' delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa.
Qualora ammetta le nuove prove, il collegio fissa, entro venti giorni, l'udienza nella quale esse debbono
essere assunte e deve essere pronunciata la sentenza. In tal caso il collegio con la stessa ordinanza puo'
adottare i provvedimenti di cui all'articolo 423.
Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 429.
Art. 438. Deposito della sentenza di appello
Il deposito della sentenza di appello e' effettuato con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 430.
Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 431.
Art. 439. Cambiamento del rito in appello
La corte di appello , se ritiene che il provvedimento in primo grado non si sia svolto secondo il rito
prescritto, procede a norma degli articoli 426 e 427.
Art. 440. Appellabilita' delle sentenze
Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a € 25,82.
Art. 441. Consulente tecnico in appello
Il collegio, nell'udienza di cui al primo comma dell'articolo 437, puo' nominare un consulente tecnico
rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre trenta giorni. In tal caso con la stessa ordinanza puo'
adottare i provvedimenti di cui all'articolo 423.
Il consulente deve depositare il proprio parere almeno dieci giorni prima della nuova udienza.
Capo II: DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE
Art. 442. Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie
Nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni
sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonche' ogni altra forma di
previdenza e di assistenza obbligatorie, si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.
Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da
contratti e accordi collettivi si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.
Per le controversie di cui all’articolo 7, terzo comma, numero 3-bis), non si osservano le disposizioni di
questo capo, né quelle di cui al capo primo di questo titolo.
NB: in relazione alla precedente stesura 'articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con
sentenza 156/1991 nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al
pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale deve determinare,
oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione
del suo credito, applicando l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile nel settore
dell'industria e condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si sono
verificate le condizioni legali di responsabilità dell'istituto o ente debitore per il ritardo nell'adempimento. Lo
stesso articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 196/1993 nella parte in cui
non prevede, quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per
crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale obbligatoria, il medesimo trattamento dei crediti relativi a
prestazioni di previdenza sociale in ordine agli interessi legali e al risarcimento del maggior danno sofferto
dal titolare per la diminuzione di valore del suo credito.
Art. 443. Rilevanza del procedimento amministrativo
La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo
comma dell'articolo 442 non e' procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi
speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei
procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta giorni dalla data in cui e' stato proposto il
ricorso amministrativo.
Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l'improcedibilita' della domanda a norma del comma
precedente, sospende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per la
presentazione del ricorso in sede amministrativa.
Il processo deve essere riassunto, a cura dell'attore, nel termine perentorio di centottanta giorni che
decorre dalla cessazione della causa della sospensione.
Art. 444. Giudice competente
Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di
competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore.
Se l’attore è residente all’estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui
circoscrizione l’attore aveva l’ultima residenza prima del trasferimento all’estero ovvero, quando la
prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza.
Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla
navigazione marittima o alla pesca marittima, e' competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro,
del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave.
Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per
l'inadempimento di tali obblighi, e' competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in
cui ha sede l'ufficio dell'ente.
Art. 445. Consulente tecnico
Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali che
richiedano accertamenti tecnici, il giudice nomina uno o piu' consulenti tecnici scelti in appositi albi, ai sensi
dell'articolo 424.
Nei casi di particolare complessita' il termine di cui all'articolo 424 puo' essere prorogato fino a sessanta
giorni.
Art. 446. Istituti di patronato e di assistenza sociale
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti, possono, su istanza dell'assistito, in
ogni grado del giudizio, rendere informazioni e osservazioni orali o scritte nella forma di cui all'articolo 425.
Art. 447. Esecuzione provvisoria
Le sentenze pronunciate nei giudizi relativi alle controversie di cui all'articolo 442 sono provvisoriamente
esecutive.
Si applica il disposto dell'articolo 431.
Art. 447-bis. Norme applicabili alle controversie in materia di locazione,
di comodato e di affitto
Le controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto di aziende sono
disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo
comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440,
441, in quanto applicabili.
Sono nulle le clausole di deroga alla competenza.
Il giudice puo' disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ispezione della cosa e l'ammissione di ogni mezzo
di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, nonche' la richiesta di informazioni, sia scritte che orali,
alle associazioni di categoria indicate dalle parti.
Le sentenze di condanna di primo grado sono provvisoriamente esecutive. All'esecuzione si puo' procedere
con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza. Il giudice d'appello
puo' disporre con ordinanza non impugnabile che l'efficacia esecutiva o l'esecuzione siano sospese quando
dalle stesse possa derivare all'altra parte gravissimo danno.
Artt. 448 - 473 Abrogati
Titolo I: DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO
Art. 474. Titolo esecutivo
L'esecuzione forzata non puo' avere luogo che in virtu' di un titolo esecutivo per un diritto certo,
liquido ed esigibile.
Sono titoli esecutivi:
1 le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia
esecutiva;
2 le scritture private autenticate,relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse
contenute, le cambiali, nonche' gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la
sua stessa efficacia;
3 gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non puo' aver luogo che in virtu' dei titoli esecutivi di
cui ai numeri 1 e 3 del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi
dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2 del secondo
comma.
Art. 475. Spedizione in forma esecutiva
Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorita' giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro
pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della
formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti.
La spedizione del titolo in forma esecutiva puo' farsi soltanto alla parte a favore della quale fu
pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in
calce della persona alla quale e' spedita.
La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione "Repubblica italiana - In nome della
legge" e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o
sulla copia, della seguente formula:
"Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a
esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della
forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti".
Art. 476. Altre copie in forma esecutiva
Non puo' spedirsi senza giusto motivo piu' di una copia in forma esecutiva alla stessa parte.
Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo
dell'ufficio che l'ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione
l'atto fu formato.
Sull'istanza si provvede con decreto.
Il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente
articolo e' condannato a una pena pecuniaria da euro 1.000 a 5.000, con decreto del capo dell'ufficio
o del presidente del tribunale competente a norma del secondo comma.
Art. 477. Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi
Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si puo' loro notificare il precetto
soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo.
Entro un anno dalla morte, la notificazione puo' farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente,
nell'ultimo domicilio del defunto.
Art. 478. Prestazione della cauzione
Se l'efficacia del titolo esecutivo e' subordinata a cauzione, non si puo' iniziare l'esecuzione forzata
finche' quella non sia stata prestata. Della prestazione si fa constare con annotazione in calce o in
margine al titolo spedito in forma esecutiva, o con atto separato che deve essere unito al titolo.
Art. 479. Notificazione del titolo esecutivo e del precetto
Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del
titolo in forma esecutiva e del precetto.
La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli artt.
137 e seguenti.
Il precetto puo' essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo,
purche' la notificazione sia fatta alla parte personalmente.
Art. 480. Forma del precetto
Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un
termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'articolo 482, con l'avvertimento
che, in mancanza, si procedera' a esecuzione forzata.
Il precetto deve contenere a pena di nullita' l'indicazione delle parti, della data di notificazione del
titolo esecutivo, se questa e' fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando
e' richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di
notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al
titolo originale.
Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte
istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. In mancanza le
opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui e' stato notificato, e le
notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.
Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'articolo 125 e notificato alla parte personalmente a
norma degli articoli 137 e seguenti.
Art. 481. Cessazione dell'efficacia del precetto
Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non e' iniziata
l'esecuzione.
Se contro il precetto e' proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a
norma dell'articolo 627.
Art. 482. Termine ad adempiere
Non si può iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in
ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso; ma il presidente del
tribunale competente per l'esecuzione o un giudice da lui delegato, se vi è pericolo nel ritardo, può
autorizzare l'esecuzione immediata, con cauzione o senza. L'autorizzazione è data con decreto
scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell'ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi.
Titolo II - DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA
Capo I - DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERALE
Sezione I - DEI MODI E DELLE FORME DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERALE
Art. 483. Cumulo dei mezzi di espropriazione
Il creditore puo' valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma,
su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare
l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina.
Se è iniziata anche l'esecuzione immobiliare, l'ordinanza è pronunciata dal giudice di quest'ultima.
Art. 484. Giudice dell'esecuzione
L'espropriazione e' diretta da un giudice.
Nei tribunali la nomina del giudice dell'esecuzione e' fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a
cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione.
Si applicano al giudice della esecuzione le disposizioni degli articoli 174 e 175.
Art. 485. Audizione degli interessati
Quando la legge richiede o il giudice ritiene necessario che le parti ed eventualmente altri interessati siano
sentiti, il giudice stesso fissa con decreto l'udienza alla quale il creditore pignorante, i creditori intervenuti,
il debitore ed eventualmente gli altri interessati debbono comparire davanti a lui.
Il decreto e' comunicato dal cancelliere.
Se risulta o appare probabile che alcuna delle parti non sia comparsa per cause indipendenti dalla sua
volonta', il giudice dell'esecuzione fissa una nuova udienza della quale il cancelliere da' comunicazione alla
parte non comparsa.
Art. 486. Forma delle domande e delle istanze
Le domande e le istanze che si propongono al giudice dell'esecuzione, se la legge non dispone altrimenti,
sono proposte oralmente quando avvengono all'udienza, e con ricorso da depositarsi in cancelleria negli
altri casi.
Art. 487. Forma dei provvedimenti del giudice
Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati con ordinanza,
che puo' essere dal giudice stesso modificata o revocata finche' non abbia avuto esecuzione.
Per le ordinanze del giudice dell'esecuzione si osservano le disposizioni degli articoli 176 e seguenti in
quanto applicabili e quella dell'articolo 186.
Art. 488. Fascicolo dell'esecuzione
Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo, nel quale sono inseriti tutti gli atti
compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e
dagli eventuali interessati.
Il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o il giudice dell'esecuzione stessa puo' autorizzare il
creditore a depositare, in luogo dell'originale, una copia autentica del titolo esecutivo, con obbligo di
presentare l'originale a ogni richiesta del giudice.
Art. 489. Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni
Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio
eletto nell'atto di precetto; quelle ai creditori intervenuti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto
nella domanda d'intervento.
In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio le notificazioni possono farsi presso la
cancelleria del giudice competente per l'esecuzione.
Art. 490. Pubblicita' degli avvisi
Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati,
che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio
giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo.
In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili,
lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi
dell'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, e' altresi' inserito in appositi siti
internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data
dell'incanto.
Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la
presentazione delle offerte o della data dell'incanto una o piu' volte sui quotidiani di informazione locali
aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione
nazionale e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicita' commerciale. La divulgazione
degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non
alternativa.
Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da
soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione ROC e aventi caratteristiche editoriali analoghe a
quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell'avviso e' omessa
l'indicazione del debitore.
Sezione II: DEL PIGNORAMENTO
Art. 491. Inizio dell'espropriazione
Salva l'ipotesi prevista nell'art. 502, l'espropriazione forzata si inizia col pignoramento.
Art. 492.
Forma del pignoramento
Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in una ingiunzione che
l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito
esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi.
Il pignoramento deve altresi' contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del
giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del
circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza
ovvero in caso di irreperibilita' presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o
comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.
Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, puo'
chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al
creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre
che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilita', sia da lui depositata in cancelleria,
prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza
unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui e' stato eseguito il
pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i
versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.
Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono
insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il
debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalita' dei
terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.
Della dichiarazione del debitore e' redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose
mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo
388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano
per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo e' compreso in altro circondario,
trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o
cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del
debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi e' costituito custode della somma o della cosa
anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia
notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento restituisce il bene. Se sono indicati beni
immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.
Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il
creditore procedente puo' richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai
fini dell'esercizio delle facolta' di cui all'articolo 499, quarto comma.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione,
quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore
appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore
procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La
richiesta, eventualmente riguardante piu' soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve
indicare distintamente le complete generalita' di ciascuno, nonche' quelle dei creditori istanti. L'ufficiale
giudiziario ha altresi' facolta' di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.
Se il debitore e' un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, negli stessi casi di cui al settimo comma
e previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo
ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto
nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame
al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato puo' richiedere
informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonche' sulle modalita' di conservazione, anche
informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi
accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente
competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e
all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se
dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso
alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo
contro il debitore.
Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo
esecutivo, il pretore o il presidente del tribunale competente per l'esecuzione puo' concedere al creditore
l'autorizzazione prevista nell'articolo 488, secondo comma.
Art. 493. Pignoramenti su istanza di piu' creditori
Piu' creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene.
Il bene sul quale e' stato compiuto un pignoramento puo' essere pignorato successivamente su istanza di
uno o piu' creditori.
Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se e' unito ad altri in unico processo.
Art. 494. Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario
Il debitore puo' evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si
procede e l'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore.
All'atto del versamento si puo' fare riserva di ripetere la somma versata.
Puo' altresi' evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario, in luogo di
esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro eguale all'importo del credito o dei crediti per
cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi.
Art. 495. Conversione del pignoramento
Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore puo'
chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di
esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale,
degli interessi e delle spese.
Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilita', una somma non
inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui e' stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei
creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve
essere data prova documentale. La somma e' depositata dal cancelliere presso un istituto di credito
indicato dal giudice.
La somma da sostituire al bene pignorato e' determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite
le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione.
Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza puo' disporre,
se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di
diciotto mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso
convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale.
Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma,
ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto
comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzione, su richiesta del
creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di
questi ultimi.
Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal
pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece. I beni immobili sono liberati dal
pignoramento con il versamento dell'intera somma.
L'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità
Art. 496. Riduzione del pignoramento
Su istanza del debitore o anche d'ufficio, quando il valore dei beni pignorati e' superiore all'importo delle
spese e dei crediti di cui all'articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori
intervenuti, puo' disporre la riduzione del pignoramento.
Art. 497. Cessazione dell'efficacia del pignoramento
Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi novanta giorni senza che sia
stata richiesta l'assegnazione o la vendita.
Sezione III - DELL'INTERVENTO DEI CREDITORI
Art. 498. Avviso ai creditori iscritti
Debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione
risultante da pubblici registri.
A tal fine e' notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal
pignoramento, un avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si
procede, del titolo e delle cose pignorate.
In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non puo' provvedere sull'istanza di assegnazione o
di vendita.
Art. 499. Intervento
Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su
titolo esecutivo, nonche' i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro. sui
beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri
ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo
2214 del codice civile.
Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in cui e' disposta la vendita o l'assegnazione
ai sensi degli articoli 530, 552 e 569, deve contenere l'indicazione del credito e quella del titolo di esso, la
domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o la
elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. Se l'intervento ha
luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso deve
essere allegato, a pena di inammissibilita', l'estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a
norma delle vigenti disposizioni.
Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci
giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonche' copia dell'estratto autentico notarile attestante il
credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa.
Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facolta' di indicare, con
atto notificato o all'udienza in cui e' disposta la vendita o l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del
debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo
o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto
motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta
giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione.
Con l'ordinanza con cui e' disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569 il giudice
fissa, altresi', udienza di comparizione davanti a se' del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo
esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell'ordinanza e la data fissata per
l'udienza non possono decorrere piu' di sessanta giorni.
All'udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli
interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest'ultimo caso la relativa misura.
Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi
in assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento rileva comunque ai soli effetti dell'esecuzione. I
creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore partecipano alla distribuzione
della somma ricavata per l'intero ovvero limitatamente alla parte del credito per la quale vi sia stato
riconoscimento parziale. 1 creditori intervenuti i cui crediti siano stati viceversa disconosciuti dal debitore
hanno diritto, ai sensi dell'articolo 510, terzo comma, all'accantonamento delle somme che ad essi
spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi
all'udienza di cui al presente comma, l'azione necessaria affinche' essi possano munirsi del titolo esecutivo.
Art. 500. Effetti dell'intervento
L'intervento, secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti e nei casi ivi previsti, da' diritto a
partecipare alla distribuzione della somma ricavata, a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a
provocarne i singoli atti.
Sezione IV - DELLA VENDITA E DELLA ASSEGNAZIONE
Art. 501. Termine dilatorio del pignoramento
L'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non puo' essere proposta se non decorsi dieci giorni
dal pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali puo' essere disposta l'assegnazione o la
vendita immediata.
Art. 502. Termine per l'assegnazione o la vendita del pegno
Salve le disposizioni speciali del codice civile, per l'espropriazione delle cose date in pegno e dei mobili
soggetti ad ipoteca si seguono le norme del presente codice, ma l'assegnazione o la vendita puo' essere
chiesta senza che sia stata preceduta da pignoramento.
In tal caso il termine per la istanza di assegnazione o di vendita decorre dalla notificazione del precetto.
Art. 503. Modi della vendita forzata
La vendita forzata puo' farsi con incanto o senza, secondo le forme previste nei capi seguenti.
Art. 504. Cessazione della vendita forzata
Se la vendita e' fatta in piu' volte o in piu' lotti, deve cessare quando il prezzo gia' ottenuto raggiunge
l'importo delle spese e dei crediti menzionati nell'articolo 495 comma primo.
Art. 505. Assegnazione
Il creditore pignorante puo' chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, nei limiti e secondo le regole
contenute nei capi seguenti.
Se sono intervenuti altri creditori, l'assegnazione puo' essere chiesta a vantaggio di uno solo o di piu',
d'accordo fra tutti.
Art. 506. Valore minimo per l'assegnazione
L'assegnazione puo' essere fatta soltanto per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti
aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell'offerente.
Se il valore eccede quello indicato nel comma precedente, sull'eccedenza concorrono l'offerente e gli altri
creditori, osservate le cause di prelazione che li assistono.
Art. 507. Forma dell'assegnazione
L'assegnazione si fa mediante ordinanza del giudice dell'esecuzione contente l'indicazione dell'assegnatario,
del creditore pignorante, di quelli intervenuti, del debitore, ed eventualmente del terzo proprietario, del
bene assegnato e del prezzo di assegnazione.
Art. 508. Assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario
Nel caso di vendita o di assegnazione di un bene gravato da pegno o da ipoteca, l'aggiudicatario o
assegnatario, con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, puo' concordare col creditore pignoratizio o
ipotecario l'assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore.
In tal caso nel provvedimento di vendita o di assegnazione si deve menzionare l'assunzione del debito.
Sezione V - DELLA DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA
Art. 509. Composizione della somma ricavata
La somma da distribuire e' formata da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio delle cose vendute o
assegnate, di rendita o provento delle cose pignorate, di multa e risarcimento di danno da parte
dell'aggiudicatario.
Art. 510
Distribuzione della somma ricavata
Se vi e' un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, sentito il
debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi
e spese.
In caso diverso la somma ricavata e' dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni
contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione e previo accantonamento delle
somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto
o in parte riconosciuti dal debitore.
L'accantonamento e' disposto dal giudice dell'esecuzione per il tempo ritenuto necessario affinche' i
predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore
a tre anni. Decorso il termine fissato, su istanza di una delle parti o anche d'ufficio, il giudice dispone la
comparizione davanti a se' del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti, con
l'eccezione di coloro che siano gia' stati integralmente soddisfatti, e da' luogo alla distribuzione della
somma accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano nel frattempo muniti di titolo
esecutivo. La comparizione delle parti per la distribuzione della somma accantonata e' disposta anche
prima che sia decorso il termine fissato se vi e' istanza di uno dei predetti creditori e non ve ne siano altri
che ancora debbano munirsi di titolo esecutivo.
Il residuo della somma ricavata, dopo l'ulteriore distribuzione di cui al terzo comma ovvero dopo che sia
decorso il termine nello stesso previsto, e' consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione.
Art. 511. Domanda di sostituzione
I creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono chiedere di essere a lui sostituiti,
proponendo domanda a norma dell'articolo 499 secondo comma.
Il giudice dell'esecuzione provvede alla distribuzione anche nei loro confronti, ma le contestazioni relative
alle loro domande non possono ritardare la distribuzione tra gli altri creditori concorrenti.
Art. 512. Risoluzione delle controversie
Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo
assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o piu' crediti o circa la sussistenza
di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti,
provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma.
Il giudice puo', anche con l'ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione
della somma ricavata.
Capo II - DELL'ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE
Sezione I
DEL PIGNORAMENTO
Art. 513. Ricerca delle cose da pignorare
L'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, puo' ricercare le cose da pignorare nella
casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Puo' anche ricercarle sulla persona del debitore,
osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.
Quando e' necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da
terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario
provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l'assistenza della forza pubblica.
Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, su ricorso del creditore, puo' autorizzare con
decreto l'ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al
debitore, ma delle quali egli puo' direttamente disporre.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario puo' sottoporre a pignoramento, secondo le norme della presente sezione,
le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli.
Art. 514. Cose mobili assolutamente impignorabili
Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:
1 le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
2 l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli
armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la
lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto
indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili,
meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;
3 i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone
indicate nel numero precedente;
4 Abrogato
5 le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;
6 le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonche' i manoscritti, salvo
che formino parte di una collezione.
Art. 515. Cose mobili relativamente impignorabili
Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo, possono
essere pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il giudice
dell'esecuzione, su istanza del debitore e sentito il creditore, puo' escludere dal pignoramento, con
ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate che sono di uso necessario per la coltura del
fondo, o puo' anche permetterne l'uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro
conservazione e ricostituzione.
Le stesse disposizioni il giudice dell'esecuzione puo' dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al
servizio o alla coltivazione del fondo.
Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del
debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri
beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del
credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle
attivita' del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro.
Art. 516. Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo
I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall'immobile a
cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne
che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia.
I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il
bozzolo.
Art. 517. Scelta delle cose da pignorare
Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di piu' facile e pronta
liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato
aumentato della meta'.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e
ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione.
Art. 518. Forma del pignoramento
L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale da' atto dell'ingiunzione di cui
all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonche' il loro stato, mediante rappresentazione fotografica
ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di
realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto. Se il
pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l'ufficiale giudiziario ne descrive la
natura, la qualita' e l'ubicazione.
Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l'ufficiale giudiziario redige un primo verbale di
pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla
definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall'esperto,
al quale e' consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano.
Il giudice dell'esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori di
effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.
Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose
pignorate.
Se il debitore non e' presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo
139, secondo comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di
dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento.
Il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto devono essere depositati in cancelleria entro le
ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo
dell'esecuzione. L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo
richiedono a mezzo posta ordinaria, telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e
teletrasmessi.
Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell'istanza di vendita, il giudice,
nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il
presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso
l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni.
Art. 519. Tempo del pignoramento
Il pignoramento non puo' essere eseguito nei giorni festivi, ne' fuori delle ore indicate nell'articolo 147,
salvo che ne sia data autorizzazione dal presidente del tribunale o un giudice da lui delegato.
Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte puo' essere proseguito fino al suo compimento.
Art. 520. Custodia dei mobili pignorati
L'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi
colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari,
mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell'esecuzione
determina.
Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta,
trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure affidandole a un custode diverso dal debitore;
nei casi di urgenza l'ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati di cui all'articolo 159 delle
disposizioni per l'attuazione del presente codice.
Art. 521. Nomina e obblighi del custode
Non possono essere nominati custode il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore, ne' il
debitore o le persone della sua famiglia che convivono con lui senza il consenso del creditore.
Il custode sottoscrive il processo verbale dal quale risulta la sua nomina.
Al fine della conservazione delle cose pignorate, l'ufficiale giudiziario autorizza il custode a lasciarle
nell'immobile appartenente al debitore o a trasportarle altrove.
Il custode non puo' usare delle cose pignorate senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione e deve
rendere il conto a norma dell'art. 593.
Quando e' depositata l'istanza di vendita il giudice dispone la sostituzione del custode nominando l'istituto
di cui al primo comma dell'articolo 534 che entro trenta giorni, previo invio di comunicazione contenente la
data e l'orario approssimativo dell'accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o
altri locali nella propria disponibilita'. Le persone incaricate dall'istituto, quando risulta necessario per
apprendere i beni, possono aprire porte, ripostigli e recipienti e richiedere l'assistenza della forza pubblica.
Per i beni che risultato difficilmente trasportabili con l'impiego dei mezzi usualmente utilizzati l'istituto puo'
chiedere di essere autorizzato a provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano.
Art. 522. Compenso del custode
Il custode non ha diritto a compenso se non l'ha chiesto e se non gli e' stato riconosciuto dall'ufficiale
giudiziario all'atto della nomina.
Nessun compenso puo' attribuirsi alle persone indicate nel primo comma dell'articolo precedente.
Art. 523. Unione di pignoramenti
L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento gia' iniziato da altro ufficiale giudiziario, continua le
operazioni insieme con lui. Essi redigono unico processo verbale.
Art. 524. Pignoramento successivo
L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento gia' compiuto, ne da' atto nel processo verbale
descrivendo i mobili precedentemente pignorati, e quindi procede al pignoramento degli altri beni o fa
constare nel processo verbale che non ve ne sono.
Il processo verbale e' depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo
pignoramento, se quello successivo e' compiuto anteriormente alla udienza prevista nell'articolo 525 primo
comma, ovvero alla presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nella ipotesi
prevista nel secondo comma dell'articolo 525 . In tal caso il cancelliere ne da' notizia al creditore primo
pignorante e l'esecuzione si svolge in unico processo.
Il pignoramento successivo, se e' compiuto dopo l'udienza di cui sopra ovvero dopo la presentazione del
ricorso predetto, ha gli effetti di un intervento tardivo rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento. Se
colpisce altri beni, per questi ha luogo separato processo.
Sezione II - DELL'INTERVENTO DEI CREDITORI
Art. 525. Condizione e tempo dell'intervento
[Possono intervenire a norma dell'articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito
certo, liquido ed esigibile.]
Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per
l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione. Di tale intervento il cancelliere da' notizia al creditore
pignorante.
Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi ventimila euro,
l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso,
prevista dall'articolo 529.
Art. 526. Facolta' dei creditori intervenuti
I creditori intervenuti a norma dell'articolo 525 partecipano all'espropriazione dei mobili pignorati e, se
muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.
Art. 527. Abrogato
Art. 528. Intervento tardivo
I creditori chirografari che intervengono successivamente ai termini di cui all'articolo 525, ma prima del
provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che
sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti
in precedenza.
I creditori che hanno un diritto di prelazione sulle cose pignorate, anche se intervengono a norma del
comma precedente, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di
prelazione.
Sezione III - DELL'ASSEGNAZIONE E DELLA VENDITA
Art. 529. Istanza di assegnazione o di vendita
Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di
titolo esecutivo possono chiedere la distribuzione del danaro e la vendita di tutti gli altri beni.
Dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato possono chiedere
anche l'assegnazione.
Al ricorso si deve unire il certificato d'iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati.
Art. 530. Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita
Sull'istanza di cui all'articolo precedente il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione delle parti.
All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalita' della
vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono gia'
decadute dal diritto di proporle.
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice
dell'esecuzione dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.
Se vi sono opposizioni il giudice dell'esecuzione le decide con sentenza e dispone con ordinanza
l'assegnazione o la vendita.
Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 525, e non siano intervenuti creditori fino
alla presentazione del ricorso, il giudice dell'esecuzione provvedera' con decreto per l'assegnazione o la
vendita; altrimenti provvedera' a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori
intervenuti nel termine previsto dal secondo comma dell'articolo 525.
Art. 531. Vendita di frutti pendenti o di speciali beni mobili
La vendita di frutti pendenti non puo' essere disposta se non per il tempo della loro maturazione, salvo
diverse consuetudini locali.
La vendita dei bachi da seta non puo' essere fatta prima che siano in bozzoli.
Delle cose indicate nell'articolo 515 il giudice dell'esecuzione puo' differire la vendita per il periodo che
ritiene necessario a soddisfare le esigenze dell'azienda agraria.
Art. 532. Vendita a mezzo di commissionario
Il giudice dell'esecuzione puo' disporre la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni
pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con
provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinche' proceda alla
vendita in qualita' di commissionario.
Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno
stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarita' del bene
stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita
deve essere eseguita, e puo' imporre al commissionario una cauzione.
Se il valore delle cose risulta dal listino di borsa o di mercato, la vendita non puo' essere fatta a prezzo
inferiore al minimo ivi segnato.
Art. 533. Obblighi del commissionario
Il commissionario non puo' vendere se non per contanti. Egli e' tenuto in ogni caso a documentare le
operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve
essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito dal giudice
dell'esecuzione nel suo provvedimento.
Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine di un mese dal provvedimento di autorizzazione,
il commissionario, salvo che il termine sia prorogato su istanza di tutti i creditori intervenuti, deve
riconsegnare i beni, affinche' siano venduti all'incanto.
Il compenso al commissionario e' stabilito dal giudice dell'esecuzione con decreto.
Art. 534. Vendita all'incanto
Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il giudice dell'esecuzione, col provvedimento di cui
all'articolo 530, stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l'esecuzione al
cancelliere o all'ufficiale giudiziario o a un istituto all'uopo autorizzato.
Nello stesso provvedimento il giudice dell'esecuzione puo' disporre che, oltre alla pubblicita' prevista dal
primo comma dell'articolo 490, sia data anche una pubblicita' straordinaria a norma del comma terzo dello
stesso articolo.
Art. 534-bis. Delega delle operazioni di vendita
Il giudice, con il provvedimento di cui all'articolo 530, puo', sentiti gli interessati, delegare all'istituto di cui
al primo comma dell'articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel
circondano o a un avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle
disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero
senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle
disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione.
Art. 534-ter. Ricorso al giudice dell'esecuzione
Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficolta il professionista delegato puo' rivolgersi
al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo
avverso il predetto decreto ed avverso gli atti del professionista con ricorso allo stesso giudice, il quale
provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo
gravi motivi, disponga la sospensione.
Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617.
Art. 535. Prezzo base dell'incanto
Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base e' determinato dal minimo del
giorno precedente alla vendita.
In ogni altro caso il giudice dell'esecuzione, nel provvedimento di cui all'articolo 530, sentito quando
occorre uno stimatore, fissa il prezzo di apertura dell'incanto o autorizza, se le circostanze lo consigliano, la
vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo.
Art. 536. Trasporto e ricognizione delle cose da vendere
Chi e' incaricato della vendita fa trasportare, quando occorre, le cose pignorate nel luogo stabilito per
l'incanto, e puo' richiedere l'intervento della forza pubblica.
In ogni caso, prima di addivenire agli incanti deve fare, in concorso col custode, la ricognizione degli oggetti
da vendersi, confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento.
Art. 537. Modo dell'incanto
Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza, per il prezzo base di cui
all'articolo 535. L'aggiudicazione al maggiore offerente segue quando, dopo una duplice pubblica
enunciazione del prezzo raggiunto, non e' fatta una maggiore offerta.
Se la vendita non puo' compiersi nel giorno stabilito, e' continuata nel primo giorno seguente non festivo.
Dell'incanto si redige processo verbale, che si deposita immediatamente nella cancelleria.
Art. 538. Nuovo incanto
Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui e' stata affidata l'esecuzione della
vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente.
Art. 539. Vendita o assegnazione degli oggetti d'oro e d'argento
Gli oggetti d'oro e d'argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore
intrinseco.
Se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori.
Art. 540. Pagamento del prezzo e rivendita
La vendita all'incanto si fa per contanti.
Se il prezzo non e' pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilita'
dell'aggiudicatario inadempiente.
La somma ricavata dalla vendita e' immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata con le
forme dei depositi giudiziari.
Art. 540-bis. Integrazione del pignoramento
Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero
quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni
dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell’ultimo comma dell’articolo
518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova
istanza. In caso contrario, dichiara l’estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le
operazioni di vendita.
Sezione IV: DELLA DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA
Art. 541. Distribuzione amichevole
Se i creditori concorrenti chiedono la distribuzione della somma ricavata secondo un piano concordato, il
giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, provvede in conformita'.
Art. 542. Distribuzione giudiziale
Se i creditori non raggiungono l'accordo di cui all'articolo precedente o dell'esecuzione non l'approva,
ognuno di essi puo' chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata.
Il dell'esecuzione, sentite le parti, distribuisce la somma ricavata, a norma degli articoli 510 e seguenti e
ordina il pagamento delle singole quote.
Capo III - DELL'ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI
Sezione I - DEL PIGNORAMENTO E DELL'INTERVENTO
Art. 543. Forma del pignoramento
Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si
esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.
L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492:
1 l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
2 l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne
senza ordine di giudice;
3 la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente;
4 la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo,
affinche' questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e
agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo
545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore
procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata.
Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'articolo 501.
L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, e' tenuto a depositare immediatamente
l'originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488. In tale
fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare
in cancelleria al momento della costituzione prevista nell'articolo 314.
Art. 544. Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato
Se il credito pignorato e' garantito da pegno, s'intima a chi detiene la cosa data in pegno di non eseguirne la
riconsegna senza ordine di giudice.
Se il credito pignorato e' garantito da ipoteca, l'atto di pignoramento deve essere annotato nei libri
fondiari.
Art. 545.
Crediti impignorabili
Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per causa di alimenti, e sempre con
l'autorizzazione del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata
mediante decreto.
Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone
comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternita', malattie o funerali da casse di
assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altra indennita' relative al rapporto di lavoro
o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti
alimentari nella misura autorizzata dal tribunale o da un giudice da lui delegato.
Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e
ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.
Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non puo' estendersi oltre
la meta' dell'ammontare delle somme predette.
Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.
Art. 546. Obblighi del terzo
Dal giorno in cui gli e` notificato l'atto previsto nell'art. 543, il terzo e` soggetto, relativamente alle cose e
alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della meta', agli
obblighi che la legge impone al custode.
Nel caso di pignoramento eseguito presso piu' terzi, il debitore puo' chiedere la riduzione proporzionale dei
singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il
giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza.
Art. 547. Dichiarazione del terzo
Con dichiarazione all'udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente, il
terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve
specificare di quali cose o di quali somme e' debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il
pagamento o la consegna.
Deve altresi' specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state
notificate o che ha accettato.
Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal
giudice.
Art. 548. Mancata o contestata dichiarazione del terzo
Se il terzo non compare all'udienza stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a
questa sorgono contestazioni, il giudice, su istanza di parte, provvede all'istruzione della causa a norma del
libro secondo.
Se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo grado, puo' essere applicata nei
suoi confronti la disposizione dell'articolo 232 primo comma.
Art. 549. Accertamento dell'obbligo del terzo
Con la sentenza che definisce il giudizio di cui all'articolo precedente, il giudice, se accerta l'esistenza del
diritto del debitore nei confronti del terzo, fissa alle parti un termine perentorio per la prosecuzione del
processo esecutivo.
Art. 550. Pluralita' di pignoramenti
Il terzo deve indicare i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui.
Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua dichiarazione, egli puo' limitarsi a
richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 524 secondo e terzo comma.
Art. 551. Intervento
L'intervento di altri creditori e' regolato a norma degli articoli 525 e seguenti.
Agli effetti di cui all'articolo 526 l'intervento non deve avere luogo oltre la prima udienza di comparizione
delle parti.
Sezione II: DELL'ASSEGNAZIONE E DELLA VENDITA
Art. 552. Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo
Se il terzo si dichiara o e' dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore, il giudice dell'esecuzione,
sentite le parti, provvede per l'assegnazione o la vendita delle cose mobili a norma degli articoli 529 e
seguenti, o per l'assegnazione dei crediti a norma dell'articolo seguente.
Art. 553. Assegnazione e vendita di crediti
Se il terzo si dichiara o e' dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termini non maggiori
di novanta giorni, il giudice dell'esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori
concorrenti.
Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite perpetue o
temporanee, e i creditori non ne chiedano d'accordo l'assegnazione, si applicano le regole richiamate
nell'articolo precedente per la vendita di cose mobili.
Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in
ragione di € 0,052 di capitale per € 0,00258 di rendita.
Art. 554. Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato
Se il credito assegnato o venduto e' garantito da pegno, il giudice dell'esecuzione dispone che la cosa data
in pegno sia affidata all'assegnatario o aggiudicatario del credito oppure ad un terzo che designa, sentite le
parti.
Se il credito assegnato o venduto e' garantito da ipoteca, il provvedimento di assegnazione o l'atto di
vendita va annotato nei libri fondiari.
Capo IV: DELL'ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE
Sezione I: DEL PIGNORAMENTO
Art. 555. Forma del pignoramento
Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un
atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l'individuazione
dell'immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa
l'ingiunzione prevista nell'articolo 492.
Immediatamente dopo la notificazione l'ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell'atto con le note
di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari, che trascrive l'atto e gli restituisce una
delle note.
Le attivita' previste nel comma precedente possono essere compiute anche dal creditore pignorante, al
quale l'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli atti di cui sopra.
Art. 556. Espropriazione di mobili insieme con immobili
Il creditore puo' fare pignorare insieme coll'immobile anche i mobili che lo arredano, quando appare
opportuno che l'espropriazione avvenga unitamente.
In tal caso l'ufficiale giudiziario forma atti separati per l'immobile e per i mobili, ma li deposita insieme nella
cancelleria del tribunale.
Art. 557. Deposito dell'atto di pignoramento
L'ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento deve depositare immediatamente nella cancelleria
del tribunale competente per l'esecuzione l'atto di pignoramento e, appena possibile, la nota di trascrizione
restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
Il creditore pignorante deve depositare il titolo esecutivo e il precetto entro dieci giorni dal pignoramento
e, nell'ipotesi di cui all'articolo 555 ultimo comma, la nota di trascrizione appena restituitagli dal
conservatore dei registri immobiliari.
Il cancelliere al momento del deposito dell'atto di pignoramento forma il fascicolo dell'esecuzione.
Art. 558. Limitazione dell'espropriazione
Se un creditore ipotecario estende il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favore, il giudice
dell'esecuzione puo' applicare il disposto dell'articolo 496, oppure puo' sospenderne la vendita fino al
compimento di quella relativa agli immobili ipotecati.
Art. 559. Custodia dei beni pignorati
Col pignoramento il debitore e' costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le
pertinenze, e i frutti senza diritto a compenso.
Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell'esecuzione, sentito il
debitore, puo' nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore. Il giudice provvede a nominare
una persona diversa quando l'immobile non sia occupato dal debitore.
Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.
Il giudice, se custode dei beni pignorati e' il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga
che la sostituzione non abbia utilita', dispone, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui e'
autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la
persona incaricata delle dette operazioni o l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534.
Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito, e' nominato custode altro soggetto.
I provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati con ordinanza non impugnabile.
Art. 560. Modalita' di nomina e revoca del custode. Modo della custodia
Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593.
Ad essi e' fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice
dell'esecuzione.
Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile
pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello
stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede
all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile.
Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed e' eseguito a cura del custode anche
successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o
dell'assegnatario se questi non lo esentano.
Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569, stabilisce le modalita' con cui il custode
deve adoperarsi affinche' gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il
custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla
gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la
disponibilita'.
Art. 561. Pignoramento successivo
Il conservatore dei registri immobiliari, se nel trascrivere un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni
e' stato eseguito un altro pignoramento, ne fa menzione nella nota di trascrizione che restituisce.
L'atto di pignoramento con gli altri documenti indicati nell'articolo 557 e' depositato in cancelleria e inserito
nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo e' compiuto anteriormente
all'udienza prevista nell'articolo 564 . In tal caso l'esecuzione si svolge in unico processo.
Se il pignoramento successivo e' compiuto dopo l'udienza di cui sopra, si applica l'articolo 524 ultimo
comma.
Art. 562. Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione
Se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto nell'articolo 497, il giudice
dell'esecuzione con l'ordinanza di cui all'articolo 630 dispone che sia cancellata la trascrizione.
Il conservatore dei registri immobiliari provvede alla cancellazione su presentazione dell'ordinanza.
Sezione II - DELL'INTERVENTO DEI CREDITORI
Art. 563. Abrogato
Art. 564. Facolta' dei creditori intervenuti
I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita partecipano
all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.
Art. 565. Intervento tardivo
I creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 564, ma prima di quella
prevista nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che
sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza e a norma
dell'articolo seguente.
Art. 566. Intervento dei creditori iscritti e privilegiati
I creditori iscritti e i privilegiati che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 564, ma prima di
quella prevista nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro
diritti di prelazione, e, quando sono muniti di titolo esecutivo, possono provocare atti dell'espropriazione.
Sezione III - DELLA VENDITA E DELLA ASSEGNAZIONE
Paragrafo 1: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 567. Istanza di vendita
Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di
titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.
Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad
allegare allo stesso l'estratto del catasto, nonche' i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative
all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale
documentazione puo' essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure
catastali e dei registri immobiliari.
Il termine di cui al secondo comma puo' essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o
dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori centoventi giorni. Un termine di
centoventi giorni e' inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la
documentazione da questi depositata debba essere completata. Se la proroga non e' richiesta o non e'
concessa, oppure se la documentazione non e' integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto
nel periodo precedente, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento
relativamente all'immobile per il quale non e' stata depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia e'
dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone la cancellazione della
trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresi'
l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.
Art. 568. Determinazione del valore dell'immobile
Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile si determina a norma dell'articolo 15 primo comma.
Per il diritto del direttario, il valore, agli effetti indicati, si determina in base agli otto decimi di quello
calcolato a norma dell'articolo 13 ultimo comma.
Se il bene non e' soggetto a tributo diretto verso lo Stato o se per qualsiasi ragione il giudice ritiene che il
valore determinato a norma delle disposizioni precedenti sia manifestamente inadeguato, il valore e'
determinato dal giudice stesso sulla base degli elementi forniti dalle parti e di quelli che gli puo' fornire un
esperto da lui nominato.
Art. 569. Provvedimento per l'autorizzazione della vendita
A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della
documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567, nomina l'esperto convocandolo davanti a se'
per prestare il giuramento e fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo
498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono
decorrere piu' di centoventi giorni.
All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalita' della vendita, e debbono
proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono gia' decadute dal diritto di
proporle.
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con
ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi,
entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la
medesima ordinanza stabilisce le modalita' con cui deve essere prestata la cauzione, fissa, al giorno
successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti
di cui all'articolo 573 e provvede ai sensi dell'articolo 576, per il caso in cui non siano proposte offerte
d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'articolo
571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma,
ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione.
Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la
vendita con ordinanza.
Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del
creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498 che non sono
comparsi.
Paragrafo 2: VENDITA SENZA INCANTO
Art. 570. Avviso della vendita
Dell'ordine di vendita e' dato dal cancelliere, a norma dell'articolo 490, pubblico avviso contenente
l'indicazione, degli estremi previsti nell'articolo 555, del valore dell'immobile determinato a norma
dell'articolo 568, del sito Internet sul quale e' pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del
recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con l'avvertimento che maggiori
informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del
tribunale a chiunque vi abbia interesse.
Art. 571. Offerte d'acquisto
Ognuno, tranne il debitore, e' ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a
mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579, ultimo comma. L'offerente deve presentare
nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni
altro elemento utile alla valutazione dell'offerta.
L'offerta non e' efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, se e'
inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 o se l'offerente non presta cauzione, con le
modalita' stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.
L'offerta e' irrevocabile, salvo che:
1 Abrogato
2 il giudice ordini l'incanto;
3 siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta.
L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere
ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice
dell'esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-bis e la data dell'udienza fissata per
l'esame delle offerte. Se e' stabilito che la cauzione e' da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve
essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza
degli offerenti.
Art. 572. Deliberazione sull'offerta
Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.
Se l'offerta e' superiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, aumentato di un
quinto, la stessa e' senz'altro accolta.
Se l'offerta e' inferiore a tale valore, il giudice non puo' far luogo alla vendita se vi e' il dissenso del creditore
procedente, ovvero se il giudice ritiene che vi e' seria possibilita' di migliore vendita con il sistema
dell'incanto. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza
pronunciata ai sensi dell'articolo 569.
Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.
Art. 573. Gara tra gli offerenti
Se vi sono piu' offerte, il giudice dell'esecuzione invita gli offerenti a una gara sull'offerta piu' alta.
Se la gara non puo' aver luogo per mancanza di adesione degli offerenti, il giudice puo' disporre la vendita a
favore del maggiore offerente oppure ordinare l'incanto.
Art. 574. Provvedimenti relativi alla vendita
Il giudice dell'esecuzione, quando fa luogo alla vendita, dispone con decreto il modo del versamento del
prezzo e il termine, dalla comunicazione del decreto, entro il quale il versamento deve farsi, e, quando
questo e' avvenuto, pronuncia il decreto previsto nell'articolo 586.
Si applica anche a questa forma di vendita la disposizione dell'articolo 583.
Se il prezzo non e' depositato a norma del decreto di cui al primo comma, il giudice provvede a norma
dell'articolo 587.
Art. 575. Abrogato
Paragrafo 3: VENDITA CON INCANTO
Art. 576. Contenuto del provvedimento che dispone la vendita
Il giudice dell'esecuzione, quando ordina l'incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto:
1 se la vendita si deve fare in uno o piu' lotti;
2 il prezzo base dell'incanto determinato a norma dell'articolo 568;
3 il giorno e l'ora dell'incanto;
4 il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicita' e l'incanto, nonche' le eventuali
forme di pubblicita' straordinaria a norma dell'articolo 490 ultimo comma;
5 l'ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d'asta e il termine entro il
quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti;
6 la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte;
7 il termine, non superiore a sessanta giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere
depositato e le modalita' del deposito.
L'ordinanza e' pubblicata a cura del cancelliere.
Art. 577. Indivisibilita' dei fondi
La divisione in lotti non puo' essere disposta se l'immobile costituisce un'unita' colturale o se il
frazionamento ne potrebbe impedire la razionale coltivazione.
Art. 578. Delega a compiere la vendita
Se una parte dei beni pignorati e' situata nella circoscrizione di altro tribunale, con l'ordinanza che dispone
la vendita il giudice dell'esecuzione puo' stabilire che l'incanto avvenga, per quella parte, davanti al
tribunale del luogo in cui e' situata.
In tal caso, copia dell'ordinanza e' trasmessa dal cancelliere al presidente del tribunale delegato, il quale
nomina un giudice per l'esecuzione della vendita.
Art. 579. Persone ammesse agli incanti
Salvo quanto e' disposto nell'articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, e' ammesso a fare offerte
all'incanto.
Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.
I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare.
Art. 580. Prestazione della cauzione
Per offrire all'incanto e' necessario avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza di cui all'articolo 576.
Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione e' immediatamente restituita dopo la chiusura
dell'incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione e' restituita solo
nella misura dei nove decimi dell'intero e la restante parte e' trattenuta come somma rinveniente a tutti gli
effetti dall'esecuzione.
Art. 581. Modalita' dell'incanto
L'incanto ha luogo davanti al giudice dell'esecuzione, nella sala delle udienze pubbliche.
Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l'offerta precedente nella misura indicata nelle
condizioni di vendita.
Allorché siano trascorsi tre minuti dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore, l'immobile e'
aggiudicato all'ultimo offerente.
Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa e' superata da un'altra, anche se poi
questa e' dichiarata nulla.
Art. 582. Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio dell'aggiudicatario
L'aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il
giudice che ha proceduto alla vendita. In mancanza le notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte
presso la cancelleria del giudice stesso.
Art. 583. Aggiudicazione per persona da nominare
Il procuratore legale, che e' rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve dichiarare in cancelleria
nei tre giorni dall'incanto il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando il mandato.
In mancanza, l'aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore.
Art. 584. Offerte dopo l'incanto
Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci
giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto.
Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all'articolo
571, prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell'articolo 580.
Il giudice, verificata la regolarita' delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere da' pubblico avviso a
norma dell'articolo 570 e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale
possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.
Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario,
anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la
cauzione nella misura di cui al secondo comma.
Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma del terzo comma,
l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma,
salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui importo e'
trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.
Art. 585. Versamento del prezzo
L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a
norma dell'articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento.
Se l'immobile e' stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l'aggiudicatario e' stato autorizzato ad
assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell'esecuzione puo' limitare, con suo decreto, il
versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che
potranno risultare capienti.
Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il
versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado
sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed il
conservatore dei registri immobiliari non puo' eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente
all`iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata.
Art. 586. Trasferimento del bene espropriato
Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione puo' sospendere la vendita quando ritiene che
il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale
trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che
dispone la vendita, e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se
queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508. Il
giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni
ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento.
Il decreto contiene altresi' l'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto.
Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio.
Art. 587. Inadempienza dell'aggiudicatario
Se il prezzo non e' depositato nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la
decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un
nuovo incanto.
Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla
cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente e'
tenuto al pagamento della differenza.
Art. 588. Termine per l'istanza di assegnazione
Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'incanto, puo' presentare istanza di
assegnazione a norma dell'articolo 589 per il caso in cui la vendita all'incanto non abbia luogo per
mancanza di offerte.
Art. 589. Istanza di assegnazione
L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella
prevista nell'articolo 506 ed al prezzo determinato a norma dell'articolo 568.
Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui
all'articolo 498 e se non sono intervenuti altri creditori oltre al procedente, questi puo' presentare offerta
di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende
offrire, oltre le spese.
Art. 590. Provvedimento di assegnazione
Se la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice
provvede su di esse fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio.
Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'articolo 586.
Art. 591. Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto
Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone
l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai
sensi dell'articolo 576 perche' si proceda a nuovo incanto.
In quest'ultimo caso il giudice puo' altresi' stabilire diverse Condizioni di vendita e diverse forme di
pubblicita', fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce
nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresi' un nuovo termine non inferiore a
sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai
sensi dell'articolo 571.
Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 569.
Paragrafo 3-bis: DELEGA DELLE OPERAZIONI DI VENDITA
Art. 591-bis. Delega delle operazioni di vendita
Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo
569, terzo comma, puo', sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel
circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter
delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le
modalita' indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice
stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalita' della pubblicita', il luogo di
presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte, alla
gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto.
Il professionista delegato provvede:
1 alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, tenendo anche
conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e
delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di
attuazione del presente codice;
2 agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma;
3 alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573
e 574;
4 alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581;
5 a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;
6 sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui
all'articolo 585, secondo comma;
7 sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590;
8 alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi
dell'articolo 591;
9 alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'articolo 587;
10 ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma
dell'articolo 508;
11 alla esecuzione delle formalita' di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di
trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le
comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonche' all'espletamento delle formalita' di cancellazione
delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento
pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;
12 alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che,
dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596;
13 ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma
direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati
aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi
conti da cui sono pervenute le somme accreditate.
Nell'avviso di cui all'articolo 570 e' specificato che tutte le attivita', che, a norma degli articoli 571 e
seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal
giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo
indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica l'articolo 173-quater delle disposizioni di
attuazione del presente codice.
Il professionista delegato provvede altresi' alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve
contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalita' delle persone
presenti, la descrizione delle attivita' svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con
l'identificazione dell'aggiudicatario.
Il verbale e' sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso nondeve essere allegata
la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.
Se il prezzo non e' stato versato nel termine, il professionista delegato ne da' tempestivo avviso al giudice,
trasmettendogli il fascicolo.
Avvenuto il versamento del prezzo con le modalita' stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo
comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al
giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di
destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato
provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo
all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente
comma e' proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.
Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal
giudice.
I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega al
professionista delle operazioni di vendita.
Art. 591-ter. Ricorso al giudice dell'esecuzione
Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficolta', il professionista delegato puo' rivolgersi
al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo
avverso il predetto decreto nonche' avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso
giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il
giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo
617.
Sezione IV: DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA
Art. 592. Nomina dell'amministratore giudiziario
L'amministrazione giudiziaria dell'immobile e' disposta per un tempo non superiore a tre anni e affidata a
uno o piu' creditori o a un istituto all'uopo autorizzato, oppure allo stesso debitore se tutti i creditori vi
consentono.
All'amministratore si applica il disposto degli articoli 65 e seguenti.
Art. 593. Rendiconto
L'amministratore, nel termine fissato dal giudice dell'esecuzione, e in ogni caso alla fine di ciascun
trimestre, deve presentare in cancelleria il conto della sua gestione e depositare le rendite disponibili nei
modi stabiliti dal giudice.
Al termine della gestione l'amministratore deve presentare il rendiconto finale.
I conti parziali e quello finale debbono essere approvati dal giudice. Questi, con ordinanza non impugnabile,
risolve le contestazioni che sorgono in merito ad essi, applicando le disposizioni degli articoli 263 e
seguenti.
Art. 594. Assegnazione delle rendite
Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria, il giudice dell'esecuzione puo' disporre che le rendite
riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti.
Art. 595. Cessazione dell'amministrazione giudiziaria
In ogni momento il creditore pignorante o uno dei creditori intervenuti puo' chiedere che il giudice
dell'esecuzione, sentite le altre parti, proceda a nuovo incanto o all'assegnazione dell'immobile. Durante
l'amministrazione giudiziaria ognuno puo' fare offerta di acquisto a norma degli articoli 571 e seguenti.
L'amministrazione cessa, e deve essere ordinato un nuovo incanto, quando viene a scadere il termine
previsto nell'ordinanza di cui all'articolo 592, tranne che il giudice, su richiesta di tutte le parti, non ritenga
di poter concedere una o piu' proroghe che non prolunghino complessivamente l'amministrazione oltre i
tre anni.
Sezione V - DELLA DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA
Art. 596. Formazione del progetto di distribuzione
Se non si puo' provvedere a norma dell'articolo 510 primo comma, il giudice dell'esecuzione o il
professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis, non piu' tardi di trenta giorni dal versamento del
prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi
partecipano, e lo deposita in cancelleria affinche' possa essere consultato dai creditori e dal debitore,
fissando l'udienza per la loro audizione.
Tra la comunicazione dell'invito e l'udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni.
Art. 597. Mancata comparizione
La mancata comparizione alla prima udienza e in quella fissata a norma dell'articolo 485 ultimo comma
importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all'articolo seguente.
Art. 598. Approvazione del progetto
Se il progetto e' approvato o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti, se ne da' atto nel processo verbale e il
giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis ordina il pagamento delle
singole quote, altrimenti si applica la disposizione dell'articolo 512.
Capo V: DELL'ESPROPRIAZIONE DI BENI INDIVISI
Art. 599. Pignoramento
Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il
creditore.
In tal caso del pignoramento e' notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri
comproprietari, ai quali e' fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni
senza ordine di giudice.
Art. 600. Convocazione dei comproprietari
Il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli
interessati, provvede, quando e' possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore.
Se la separazione in natura non e' chiesta o non e' possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a
norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o
superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'articolo 568.
Art. 601. Divisione
Se si deve procedere alla divisione, l'esecuzione e' sospesa finche' sulla divisione stessa non sia intervenuto
un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all'articolo 627.
Avvenuta la divisione, la vendita o l'assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme
contenute nei capi precedenti.
Capo VI: DELL'ESPROPRIAZIONE CONTRO IL TERZO PROPRIETARIO
Art. 602. Modo dell'espropriazione
Quando oggetto dell'espropriazione e' un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui, oppure
un bene la cui alienazione da parte del debitore e' stata revocata per frode, si applicano le disposizioni
contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono.
Art. 603. Notificazione del titolo esecutivo e del precetto
Il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati anche al terzo.
Nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare.
Art. 604. Disposizioni particolari
Il pignoramento e in generale gli atti d'espropriazione si compiono nei confronti del terzo, al quale si
applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di cui all'articolo 579 primo comma.
Ogni volta che a norma dei capi precedenti deve essere sentito il debitore, e' sentito anche il terzo.
Titolo III: DELL'ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO
Art. 605. Precetto per consegna o rilascio
Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui
all'articolo 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi.
Se il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l'intimazione va fatta con
riferimento a tale termine.
Art. 606. Modo della consegna
Decorso il termine indicato nel precetto, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si
reca sul luogo in cui le cose si trovano e le ricerca a norma dell'articolo 513; quindi ne fa consegna alla parte
istante o a persona da lei designata.
Art. 607. Cose pignorate
Se le cose da consegnare sono pignorate, la consegna non puo' avere luogo, e la parte istante deve fare
valere le sue ragioni mediante opposizione a norma degli articoli 619 e seguenti.
Art. 608. Modo del rilascio
L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni
prima alla parte, che e' tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procedera'.
Nel giorno e nell'ora stabiliti, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul
luogo dell'esecuzione e, facendo uso, quando occorre, dei poteri a lui consentiti dall'articolo 513, immette
la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell'immobile, del quale le consegna le chiavi,
ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore.
Art. 608-bis. Estinzione dell'esecuzione per rinuncia della parte istante
L'esecuzione di cui all'articolo 605 si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio,
rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario procedente.
Art. 609. Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione
Se nell'immobile si trovano cose mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio e che non debbono essere
consegnate, l'ufficiale giudiziario, se la stessa parte non le asporta immediatamente, puo' disporne la
custodia sul posto anche a cura della parte istante, se consente di custodirle, o il trasporto in altro luogo.
Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario da' immediatamente notizia dell'avvenuto
rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice
dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode.
Art. 610. Provvedimenti temporanei
Se nel corso dell'esecuzione sorgono difficolta' che non ammettono dilazione, ciascuna parte puo' chiedere
al giudice dell'esecuzione , anche verbalmente, i provvedimenti temporanei occorrenti.
Art. 611. Spese dell'esecuzione
Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante.
La liquidazione delle spese e` fatta dal giudice dell'esecuzione a norma degli articoli 91 e seguenti con
decreto che costituisce titolo esecutivo.
Titolo IV: DELL'ESECUZIONE FORZATA DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE
Art. 612. Provvedimento
Chi intende ottenere l'esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o
di non fare, dopo la notificazione del precetto, deve chiedere con ricorso al giudice dell'esecuzione che
siano determinate le modalita' dell'esecuzione.
Il giudice dell'esecuzione provvede sentita la parte obbligata. Nella sua ordinanza designa l'ufficiale
giudiziario che deve procedere all'esecuzione e le persone che debbono provvedere al compimento
dell'opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta.
Art. 613. Difficolta' sorte nel corso dell'esecuzione
L'ufficiale giudiziario puo' farsi assistere dalla forza pubblica e deve chiedere al giudice dell'esecuzione le
opportune disposizioni per eliminare le difficolta' che sorgono nel corso dell'esecuzione. Il giudice
dell'esecuzione provvede con decreto.
Art. 614. Rimborso delle spese
Al termine dell'esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al giudice dell'esecuzione la nota
delle spese anticipate vistata dall'ufficiale giudiziario, con domanda di decreto d'ingiunzione.
Il giudice dell'esecuzione , quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con decreto a
norma dell'articolo 642.
Art. 614-bis. Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare
Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di
parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero
per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo
esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui
al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409.
Il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della
controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra
circostanza utile.
Titolo V: DELLE OPPOSIZIONI
Capo I: DELLE OPPOSIZIONI DEL DEBITORE E DEL TERZO ASSOGGETTATO ALL'ESECUZIONE
Sezione I: DELLE OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE
Art. 615. Forma dell'opposizione
Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non e' ancora
iniziata, si puo' proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o
valore e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di
parte l'efficacia esecutiva del titolo.
Quando e' iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la
pignorabilita' dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto
l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e
del decreto.
Art. 616. Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione
Se competente per la causa e' l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa
un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalita' previste in ragione
della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a
comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della meta'; altrimenti rimette la causa dinanzi
all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa.
Sezione II: DELLE OPPOSIZIONI AGLI ATTI ESECUTIVI
Art. 617. Forma dell'opposizione
Le opposizioni relative alla regolarita' formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che
sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da
notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio
dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di
esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal
primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti
furono compiuti.
Art. 618. Provvedimenti del giudice dell'esecuzione
Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' e il termine
perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e da', nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.
All'udienza da' con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In
ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a
cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti,
ridotti della meta'. La causa e' decisa con sentenza non impugnabile.
Sono altresi' non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma.
Sezione III: OPPOSIZIONE IN MATERIA DI LAVORO, DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA
Art. 618-bis. Procedimento
Per le materie trattate nei Capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all'esecuzione e agli atti
esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto
applicabili.
Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 615 e
dal secondo comma dell'art. 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.
Capo II: DELLE OPPOSIZIONI DI TERZI
Art. 619. Forma dell'opposizione
Il terzo che pretende avere la proprieta' o altro diritto reale sui beni pignorati puo' proporre opposizione
con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni.
Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' e il termine perentorio per la
notificazione del ricorso e del decreto.
Se all'udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne da' atto con ordinanza, adottando ogni altra
decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il
processo, statuendo altresi' in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ai sensi
dell'articolo 616 tenuto conto della competenza per valore.
Art. 620. Opposizione tardiva
Se in seguito alla opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l'opposizione e'
proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata.
Art. 621. Limiti della prova testimoniale
Il terzo opponente non puo' provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o
nell'azienda del debitore, tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal
commercio esercitati dal terzo o dal debitore.
Art. 622. Opposizione della moglie del debitore
L'opposizione non puo' essere proposta dalla moglie convivente col debitore, relativamente ai beni mobili
pignorati nella casa di lui, tranne che per i beni dotali o per i beni che essa provi, con atto di data certa,
esserle appartenuti prima del matrimonio o esserle pervenuti per donazione o successione a causa di
morte.
Nb: Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale Sentenza 143/67
Titolo VI: DELLA SOSPENSIONE E DELL'ESTINZIONE DEL PROCESSO
Capo I: DELLA SOSPENSIONE DEL PROCESSO
Art. 623. Limiti della sospensione
Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale e' impugnato il titolo
esecutivo, l'esecuzione forzata non puo' essere sospesa che con provvedimento del giudice dell'esecuzione.
Art. 624. Sospensione per opposizione all'esecuzione
Se e' proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione,
concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.
Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione e' ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-
terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo
512, secondo comma.
Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l’ordinanza non viene
reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel
termine perentorio assegnato ai sensi dell’articolo 616, il giudice dell’esecuzione dichiara, anche d’ufficio,
con ordinanza, l’estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento,
provvedendo anche sulle spese. L’ordinanza è reclamabile ai sensi dell’articolo 630, terzo comma.
La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del
processo disposta ai sensi dell’articolo 618.
Art. 624-bis. Sospensione su istanza delle parti
Il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, puo', sentito il debitore,
sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. L'istanza puo' essere proposta fino a venti giorni prima
della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto
non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto. Sull'istanza, il giudice provvede nei dieci giorni
successivi al deposito e, se l'accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 490, che, nei
cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e
pubblicato sul sito Internet sul quale e' pubblicata la relazione di stima. La sospensione e' disposta per una
sola volta L'ordinanza e' revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito
comunque il debitore.
Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione
dell'udienza in cui il processo deve proseguire.
Nelle espropriazioni mobiliari l'istanza per la sospensione puo' essere presentata non oltre la fissazione
della data di asporto dei beni ovvero fino a dieci giorni prima della data della vendita se questa deve essere
espletata nei luoghi in cui essi sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della pubblicita'
commerciale ove disposta. Nelle espropriazioni presso terzi l'istanza di sospensione non puo' piu' essere
proposta dopo la dichiarazione del terzo.
Art. 625. Procedimento
Sull'istanza per la sospensione del processo di cui all'articolo precedente, il giudice dell'esecuzione
provvede con ordinanza, sentite le parti.
Nei casi urgenti, il giudice puo' disporre la sospensione con decreto, nel quale fissa l'udienza di
comparizione delle parti. Alla udienza provvede con ordinanza.
Art. 626. Effetti della sospensione
Quando il processo e' sospeso, nessun atto esecutivo puo' essere compiuto, salvo diversa disposizione del
giudice dell'esecuzione.
Art. 627. Riassunzione
Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice
dell'esecuzione e, in ogni caso, non piu' tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo
grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione.
Art. 628. Sospensione del termine d'efficacia del pignoramento
La opposizione ai singoli atti esecutivi sospende il decorso del termine previsto nell'articolo 497.
Capo II: DELL'ESTINZIONE DEL PROCESSO
Art. 629. Rinuncia
Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli
intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti.
Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.
In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306.
Art. 630. Inattivita' delle parti
Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non
lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice.
L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice dell’esecuzione,
non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L’ordinanza è comunicata a cura del
cancelliere, se è pronunciata fuori dall’udienza.
Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa e' ammesso reclamo da parte
del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di
venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e con l'osservanza delle forme di cui
all'articolo 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza.
NB: Articolo dichiarato costituzionalmente ilegittimo 195/81 nella parte in cui in relazione all'art. 629 non
estende il reclamo previsto nell'art. 630 all'ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'estinzione
del processo esecutivo per rinuncia agli atti.
Art. 631. Mancata comparizione all'udienza
Se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all'udienza, fatta eccezione per quella in
cui ha luogo la vendita, il giudice dell'esecuzione fissa una udienza successiva di cui il cancelliere da'
comunicazione alle parti.
Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del
processo esecutivo.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.
Art. 632. Effetti dell'estinzione del processo
Con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del
pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell'esecuzione provvede alla liquidazione delle spese
sostenute dalle parti, se richiesto e alla liquidazione dei compensi spettanti all'eventuale delegato ai sensi
dell'articolo 591-bis.
Se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, essa rende
inefficaci gli atti compiuti; se avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata e'
consegnata al debitore.
Avvenuta l'estinzione del processo, il custode rende al debitore il conto, che e' discusso e chiuso davanti al
giudice della esecuzione.
Si applica la disposizione dell'articolo 310 ultimo comma.
Titolo I: DEI PROCEDIMENTI SOMMARI
Capo I: DEL PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE
Art. 633. Condizioni di ammissibilita'
Su domanda di chi e' creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantita' di cose
fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia
ingiunzione di pagamento o di consegna:
1 se del diritto fatto valere si da' prova scritta;
2 se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da
avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione
di un processo;
3 se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale,
oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
L'ingiunzione puo' essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una
condizione, purche' il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione
o l'avveramento della condizione.
Art. 634. Prova scritta
Sono prove scritte idonee a norma del numero 1 dell'articolo precedente le polizze e promesse unilaterali
per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile.
Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonche' per prestazioni di servizi, fatte da
imprenditori che esercitano un'attivita' commerciale, anche a persone che non esercitano tale attivita',
sono altresi' prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli art. 2214 e seguenti
del codice civile, purche' bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonche' gli estratti
autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle
norme stabilite per tali scritture.
Art. 635. Prova scritta per i crediti dello Stato e degli enti pubblici
Per i crediti dello Stato, o di enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato, sono prove idonee anche i
libri o registri della pubblica amministrazione, quando un funzionario all'uopo autorizzato o un notaio ne
attesta la regolare tenuta a norma delle leggi e dei regolamenti. Restano salve le disposizioni delle leggi
sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti o istituti sopra indicati.
Per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai
rapporti indicati nell'art. 459 Articolo agrogato, sono altresi' prove idonee gli accertamenti eseguiti
dall'ispettorato corporativo e dai funzionari degli enti.
Art. 636. Parcella delle spese e prestazioni
Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell'art. 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle
spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente
associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni e'
determinato in base a tariffe obbligatorie.
Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'art. 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma
domandata, salva la correzione degli errori materiali.
Art. 637. Giudice competente
Per l'ingiunzione e' competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe
competente per la domanda proposta in via ordinaria.
Per i crediti previsti nel numero 2 dell'art. 633 e' competente anche l'ufficio giudiziario che ha deciso la
causa alla quale il credito si riferisce.
Gli avvocati o i notai possono altresi' proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice
competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio
notarile dal quale dipendono.
Art. 638. Forma della domanda e deposito
La domanda di ingiunzione si propone con ricorso contenente, oltre i requisiti indicati nell'art. 125,
l'indicazione delle prove che si producono. Il ricorso deve contenere altresi' l'indicazione del procuratore
del ricorrente oppure, quando e' ammessa la costituzione di persona, la dichiarazione di residenza o
l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.
Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, le
notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria.
Il ricorso e' depositato in cancelleria insieme con i documenti che si allegano; questi non possono essere
ritirati fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto d'ingiunzione a norma dell'art. 641.
Art. 639. Ricorso per consegna di cose fungibili
Quando la domanda riguarda la consegna di una determinata quantita' di cose fungibili, il ricorrente deve
dichiarare la somma di danaro che e' disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura, a
definitiva liberazione dell'altra parte. Il giudice, se ritiene la somma dichiarata non proporzionata, prima di
pronunciare sulla domanda puo' invitare il ricorrente a produrre un certificato della Camera di commercio,
industria e agricoltura.
Art. 640. Rigetto della domanda
Il giudice se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al
ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova.
Se il ricorrente non risponde all'invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non e' accoglibile, il
giudice la rigetta con decreto motivato.
Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria.
Art. 641. Accoglimento della domanda
Se esistono le condizioni previste nell'art. 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta
giorni dal deposito del ricorso , ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la
quantita` di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'art. 639 nel termine di quaranta giorni , con
l'espresso avvertimento che nello stesso termine puo` essere fatta opposizione a norma degli articoli
seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procedera` a esecuzione forzata.
Quando concorrono giusti motivi, il termine puo` essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a
sessanta. Se l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il termine e' di cinquanta giorni e
puo' essere ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri Stati, il termine e' di sessanta giorni e,
comunque, non puo' essere inferiore a trenta ne' superiore a centoventi.
Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno gia` efficacia esecutiva secondo le
vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento.
Art. 642
Esecuzione provvisoria
Se il credito e' fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa,
o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente,
ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione
provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione.
L'esecuzione provvisoria puo` essere concessa anche se vi e`pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero
se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere; il
giudice puo` imporre al ricorrente una cauzione.
In tali casi il giudice puo' anche autorizzare l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'art. 482.
Art. 643. Notificazione del decreto
L'originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria.
Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli art. 137 e seguenti.
La notificazione determina la pendenza della lite.
Art. 644. Mancata notificazione del decreto
Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta
giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica escluse le province libiche, e di
novanta giorni negli altri casi; ma la domanda puo' essere riproposta.
Art. 645. Opposizione
L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il
decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'art. 638. Contemporaneamente
l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinche' ne prenda nota
sull'originale del decreto.
In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al
giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a meta'.
Art. 646. Opposizione ai decreti riguardanti crediti di lavoro
Quando il decreto e' stato pronunciato per crediti dipendenti da rapporti individuali di lavoro, entro cinque
giorni dalla notificazione l'atto di opposizione deve essere denunciato a norma dell'articolo 430
all'associazione sindacale legalmente riconosciuta alla quale appartiene l'opponente.
In tale caso il termine per la comparizione in giudizio decorre dalla scadenza del ventesimo giorno
successivo a quello della notificazione dell'opposizione.
Durante il corso del termine stabilito per il tentativo di conciliazione, l'opponente puo' chiedere con ricorso
al giudice la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto. Il giudice provvede con decreto, che, in
caso di accoglimento dell'istanza, deve essere notificato alla controparte.
Art. 647. Esecutorieta' per mancata opposizione o per mancata attivita' dell'opponente
Se non e' stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si e' costituito, il
conciliatore, il pretore o il presidente, su istanza anche verbale del ricorrente, dichiara esecutivo il decreto.
Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile
che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.
Quando il decreto e' stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non puo' essere
piu' proposta ne' proseguita, salvo il disposto dell'art. 650, e la cauzione eventualmente prestata e' liberata.
Art. 648. Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione
Il giudice istruttore, se l'opposizione non e' fondata su prova scritta o di pronta soluzione, puo' concedere,
con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a
norma dell'art. 642. Il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto
limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali.
Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali
restituzioni, spese e danni.
NB: Il secondo comma dell'articolo è stato dichiarato illegittimo (sentenza 137/1984) nella parte in cui
dispone che nel giudizio di opposizione il giudice istruttore, se la parte che ha chiesto l'esecuzione
provvisoria del decreto d'ingiunzione offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e
danni, debba e non già possa concederla solo dopo aver deliberato gli elementi probatori di cui all'art. 648
comma 1 , e la corrispondenza della offerta cauzione all'entità degli oggetti indicati nel comma 2 dello
stesso art. 648.
Art. 649. Sospensione dell'esecuzione provvisoria
Il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, puo', con ordinanza non
impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'art. 642.
Art. 650. Opposizione tardiva
L'intimato puo' fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne
avuta tempestiva conoscenza per irregolarita' della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
In questo caso l'esecutorieta' puo' essere sospesa a norma dell'articolo precedente.
L'opposizione non e' piu' ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.
NB: l'ultimo comma diquesto articolo è stato dichiarato illegittimo (sentenza 120/76) nella parte in cui non
consente l'opposizione tardiva dell'intimato che pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non
abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto.
Art. 651. Abrogato
Art. 652. Conciliazione
Se nel giudizio di opposizione, le parti si conciliano, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dichiara o
conferma l'esecutorieta' del decreto, oppure riduce la somma o la quantita' a quella stabilita dalle parti. In
quest'ultimo caso, rimane ferma la validita' degli atti esecutivi compiuti e dell'ipoteca iscritta, fino a
concorrenza della somma o quantita' ridotta. Della riduzione deve effettuarsi apposita annotazione nei
registri immobiliari.
Art. 653. Rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione
Se l'opposizione e' rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure e'
dichiarata con ordinanza l'estinzione del processo, il decreto, che non ne sia gia' munito, acquista efficacia
esecutiva.
Se l'opposizione e' accolta solo in parte, il titolo esecutivo e' costituito esclusivamente dalla sentenza, ma
gli atti di esecuzione gia' compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della
quantita' ridotta.
Con la sentenza che rigetta totalmente o in parte l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso sulla
base dei titoli aventi efficacia esecutiva in base alle vigenti disposizioni, il giudice liquida anche le spese e gli
onorari del decreto ingiuntivo.
NB: l'ultimo comma di questo articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo (sentenza 303/1976)
nella parte in cui non consente la liquidazione delle spese e competenze all'istante che abbia già a proprio
favore un titolo esecutivo.
Art. 654. Dichiarazione di esecutorieta' ed esecuzione
L'esecutorieta' non disposta con la sentenza o con l'ordinanza di cui all'articolo precedente e' conferita con
decreto del giudice che ha pronunciato l'ingiunzione scritto in calce all'originale del decreto d'ingiunzione.
Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve
farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorieta' e dell'apposizione della formula.
Art. 655. Iscrizione d'ipoteca
I decreti dichiarati esecutivi a norma degli artt. 642, 647 e 648, e quelli rispetto ai quali e' rigettata
l'opposizione costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
Art. 656. Impugnazione
Il decreto d'ingiunzione, divenuto esecutivo a norma dell'art. 647, puo' impugnarsi per revocazione nei casi
indicati nei numeri 1, 2, 5 e 6 dell'art. 395 e con opposizione di terzo nei casi previsti nell'art. 404 secondo
comma.
Capo II: DEL PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO
Art. 657. Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione
Il locatore o il concedente puo' intimare al conduttore, all'affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al
colono licenza per finita locazione, prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la
convalida, rispettando i termini prescritti dal contratto, dalla legge o dagli usi locali.
Puo' altresi' intimare lo sfratto, con la contestuale citazione per la convalida, dopo la scadenza del
contratto, se, in virtu' del contratto stesso o per effetto di atti o intimazioni precedenti, e' esclusa la tacita
riconduzione.
Art. 658. Intimazione di sfratto per morosita'
Il locatore puo' intimare al conduttore lo sfratto con le modalita' stabilite nell'articolo precedente anche in
caso di mancato pagamento del canone di affitto alle scadenze, e chiedere nello stesso atto l'ingiunzione di
pagamento per i canoni scaduti.
Se il canone consiste in derrate, il locatore deve dichiarare a norma dell'articolo 639 la somma che e'
disposto ad accettare in sostituzione.
Art. 659. Rapporto di locazione d'opera
Se il godimento di un immobile e' il corrispettivo anche parziale di una prestazione d'opera, l'intimazione di
licenza o di sfratto con la contestuale citazione per la convalida, a norma degli articoli precedenti, puo'
essere fatta quando il contratto viene a cessare per qualsiasi causa.
Art. 660. Forma dell'intimazione
Le intimazioni di licenza o di sfratto indicate negli articoli precedenti debbono essere notificate a norma
degli articoli 137 e seguenti, esclusa la notificazione al domicilio eletto.
Il locatore deve dichiarare nell'atto la propria residenza o eleggere domicilio nel comune dove ha sede il
giudice adito, altrimenti l'opposizione prevista nell'articolo 668 e qualsiasi altro atto del giudizio possono
essergli notificati presso la cancelleria.
La citazione per la convalida, redatta a norma dell'articolo 125, in luogo dell'invito e dell'avvertimento al
convenuto previsti dall'articolo 163, terzo comma, numero 7, deve contenere, con l'invito a comparire
nell'udienza indicata, l'avvertimento che se non comparisce o, comparendo, non si oppone, il giudice
convalida la licenza o lo sfratto ai sensi dell'articolo 663.
Tra il giorno della notificazione dell'intimazione e quello dell'udienza debbono intercorrere termini liberi
non minori di venti giorni. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il giudice puo', su istanza
dell'intimante, con decreto motivato, scritto in calce all'originale e alle copie dell'intimazione, abreviare fino
alla meta' i termini di comparizione.
Le parti si costituiscono depositando in cancelleria l'intimazione con la relazione di notificazione o la
comparsa di risposta, oppure presentando tali atti al giudice in udienza.
Ai fini dell'opposizione e del compimento delle attivita' previste negli articoli da 663 a 666, e' sufficiente la
comparizione personale dell'intimato.
Se l'intimazione non e' stata notificata in mani proprie, l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato
dell'effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata, e allegare all'originale dell'atto la ricevuta di
spedizione.
Art. 661. Giudice competente
Quando si intima la licenza o lo sfratto, la citazione a comparire deve farsi inderogabilmente davanti al
tribunale del luogo in cui si trova la cosa locata.
Art. 662. Mancata comparizione del locatore
Gli effetti dell'intimazione cessano, se il locatore non comparisce all'udienza fissata nell'atto di citazione.
Art. 663. Mancata comparizione o mancata opposizione dell'intimato
Se l'intimato non comparisce o comparendo non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto e
dispone con ordinanza in calce alla citazione l'apposizione su di essa della formula esecutiva; ma il giudice
deve ordinare che sia rinnovata la citazione, se risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto
conoscenza della citazione stessa o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore.
Nel caso che l'intimato non sia comparso, la formula esecutiva ha effetto dopo trenta giorni dalla data
dell'apposizione.
Se lo sfratto e' stato intimato per mancato pagamento del canone, la convalida e' subordinata
all'attestazione in giudizio del locatore o del suo procuratore che la morosita' persiste. In tale caso il giudice
puo' ordinare al locatore di prestare una cauzione.
Art. 664. Pagamento dei canoni
Nel caso previsto nell'articolo 658, il giudice adito pronuncia separato decreto d'ingiunzione per
l'ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all'esecuzione dello sfratto, e per le spese relative
all'intimazione.
Il decreto e' teso in calce ad una copia dell'atto di intimazione presentata dall'istante, da conservarsi in
cancelleria.
Il decreto e' immediatamente esecutivo, ma contro di esso puo' essere proposta opposizione a norma del
capo precedente. L'opposizione non toglie efficacia all'avvenuta risoluzione del contratto.
Art. 665. Opposizione, provvedimenti del giudice
Se l'intimato comparisce e oppone eccezioni non fondate su prova scritta, il giudice, su istanza del locatore,
se non sussistano gravi motivi in contrario, pronuncia ordinanza non impugnabile di rilascio, con riserva
delle eccezioni del convenuto.
L'ordinanza e' immediatamente esecutiva, ma puo' essere subordinata alla prestazione di una cauzione per
i danni e le spese.
Art. 666. Contestazione sull'ammontare dei canoni
Se e' intimato lo sfratto per mancato pagamento del canone, e il convenuto nega la propria morosita'
contestando l'ammontare della somma pretesa, il giudice puo' disporre con ordinanza il pagamento della
somma non controversa e concedere all'uopo al convenuto un termine non superiore a venti giorni.
Se il conduttore non ottempera all'ordine di pagamento, il giudice convalida l'intimazione di sfratto e, nel
caso previsto nell'articolo 658, pronuncia decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni.
Art. 667. Mutamento del rito
Pronunciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666, il giudizio prosegue nelle forme del rito
speciale, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426.
Art. 668. Opposizione dopo la convalida
Se l'intimazione di licenza o di sfratto e' stata convalidata in assenza dell'intimato, questi puo' farvi
opposizione provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarita' della notificazione o per
caso fortuito o forza maggiore.
Se sono decorsi dieci giorni dall'esecuzione, l'opposizione non e' piu' ammessa, e la cauzione, prestata a
norma dell'articolo 663 secondo [ora terzo] comma, e' liberata.
L'opposizione si propone davanti al tribunale nelle forme prescritte per l'opposizione al decreto di
ingiunzione in quanto applicabili.
L'opposizione non sospende il processo esecutivo, ma il giudice, con ordinanza non impugnabile, puo'
disporne la sospensione per gravi motivi, imponendo, quando lo ritiene opportuno, una cauzione
all'opponente.
NB: Il primo comma di questo articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo (sentenza 89/1972)
nella parte in cui non consente la tardiva opposizione all'intimato che, pur avendo avuto conoscenza della
citazione, non sia potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore.
Art. 669. Giudizio separato per il pagamento di canoni
Se nel caso previsto nell'articolo 658 il locatore non chiede il pagamento dei canoni, la pronuncia sullo
sfratto risolve la locazione, ma lascia impregiudicata ogni questione sui canoni stessi.
Capo III: DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI
Sezione I: DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI IN GENERALE
Art. 669-bis. Forma della domanda
La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente.
Art. 669-ter. Competenza anteriore alla causa
Prima dell'inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito.
Se competente per la causa di merito e' il giudice di pace, la domanda si propone al tribunale.
Se il giudice italiano non e' competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice,
che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento
cautelare.
A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo
al presidente del Tribunale [o al pretore dirigente] il quale designa il magistrato cui e' affidata la trattazione
del procedimento.
Art. 669-quater. Competenza in corso di causa
Quando vi e' causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa.
Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all'istruttore oppure, se questi non e' ancora
designato o il giudizio e' sospeso o interrotto, al presidente, il quale provvede ai sensi dell'ultimo comma
dell'articolo 669-ter.
Se la causa pende davanti al giudice di pace, la domanda si propone al tribunale.
In pendenza dei termini per proporre l'impugnazione, la domanda si propone al giudice che ha pronunziato
la sentenza.
Se la causa pende davanti al giudice straniero, e il giudice italiano non e' competente a conoscere la causa
di merito, si applica il terzo comma dell'articolo 669-ter.
Il terzo comma dell'articolo 669-ter si applica altresi' nel caso in cui l'azione civile e' stata esercitata o
trasferita nel processo penale, salva l'applicazione del comma secondo dell'articolo 316 del codice di
procedura penale.
Art. 669-quinquies. Competenza in caso di clausola compromissoria,
di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale
Se la controversia e' oggetto di clausola compromissoria o e' compromessa in arbitri anche non rituali o se
e' pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a
conoscere del merito.
Art. 669-sexies. Procedimento
Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che
ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del
provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda.
Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento,
provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso
decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' entro un termine non superiore a quindici giorni
assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e
del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati
con decreto.
Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma precedente sono
triplicati.
Art. 669-septies. Provvedimento negativo
L'ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda. L'ordinanza di rigetto non
preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle
circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.
Se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto e' pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il
giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare.
La condanna alle spese e' immediatamente esecutiva.
Art. 669-octies. Provvedimento di accoglimento
L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve
fissare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per l'inizio del giudizio di merito, salva
l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 669-novies.
In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il
termine perentorio di sessanta giorni .
Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua
comunicazione.
Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni,
escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in cui
la domanda giudiziale è divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione della richiesta di
espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni.
Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei
termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all'altra un'atto nel quale dichiara la propria intenzione
di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina
degli arbitri.
Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell'articolo 669-novies non si applicano ai
provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad
anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonche' ai
provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo 688, ma
ciascuna parte puo' iniziare il giudizio di merito.
Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell’inizio della causa di
merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare.
L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti di cui al sesto comma,
anche quando la relativa domanda e' stata proposta in corso di causa.
L'autorita' del provvedimento cautelare non e' invocabile in un diverso processo.
Art. 669-novies. Inefficacia del provvedimento cautelare
Se il procedimento di merito non e' iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 669-octies, ovvero se
successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.
In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata, convocate le
parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c'e' contestazione, con ordinanza avente efficacia
esecutiva, che il provvedimento e' divenuto inefficace e da' le disposizioni necessarie per ripristinare la
situazione precedente. In caso di contestazione l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha
emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la possibilita' di
emanare in corso di causa i provvedimenti di cui all'articolo 669-decies.
Il provvedimento cautelare perde altresi' efficacia se non e' stata versata la cauzione di cui all'articolo 669-
undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata in giudicato, e' dichiarato inesistente il diritto a
cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono
pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha
emesso il provvedimento.
Se la causa di merito e' devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato italiano o estero, il
provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel primo e nel terzo comma, perde altresi' efficacia:
1 se la parte che l'aveva richiesto non presenta domanda di esecutorieta' in Italia della sentenza straniera o
del lodo arbitrale entro i termini eventualmente previsti a pena di decadenza dalla legge o dalle
convenzioni internazionali;
2 se sono pronunciati sentenza straniera, anche non passata in giudicato, o lodo arbitrale che dichiarino
inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del
provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino si applica il secondo comma del presente
articolo.
Art. 669-decies. Revoca e modifica
Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies, nel corso dell'istruzione il giudice
istruttore della causa di merito puo', su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il
provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verficano mutamenti nelle
circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si e' acquisita conoscenza successivamente al
provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne e' venuto a
conoscenza.
Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica
dell'ordinanza di accoglimento, esaurita l'eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell'articolo 669-
terdecies, possono essere richieste al giudice che ha provveduto sull'istanza cautelare se si verificano
mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si e' acquisita conoscenza successivamente
al provvedimento cautelare. In tale caso l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne e' venuto a
conoscenza.
Se la causa di merito e' devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato, ovvero se l'azione
civile e' stata esercitata o trasferita nel processo penale, i provvedimenti previsti dal presente articolo
devono essere richiesti al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare.
Art. 669-undecies. Cauzione
Con il provvedimento di accoglimento o di conferma ovvero con il provvedimento di modifica il giudice puo'
imporre all'istante, valutata ogni circostanza, una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni.
Art. 669-duodecies. Attuazione
Salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l'attuazione delle misure cautelari
aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibili,
mentre l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare
avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina
anche le modalita' di attuazione e, ove sorgano difficolta' o contestazioni, da' con ordinanza i
provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito.
Art. 669-terdecies. Reclamo contro i provvedimenti cautelari
Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo
nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla
notificazione se anteriore.
Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può
far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato
emesso dalla corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla
corte d'appello più vicina.
Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738.
Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti,
nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere
informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice.
Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non
impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca [669-decies] il provvedimento cautelare.
Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della corte
investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre
con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua
cauzione.
Art. 669-quaterdecies. Ambito di applicazione
Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo
capo, nonche', in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi
speciali. L'articolo 669-septies si applica altresi' ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla
sezione IV di questo capo.
Sezione II: DEL SEQUESTRO
Art. 670. Sequestro giudiziario
Il giudice puo' autorizzare il sequestro giudiziario:
1 di beni mobili o immobili, aziende o altre universalita' di beni, quando ne e' controversa la proprieta' o il
possesso, ed e' opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea;
2 di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di
prova, quando e' controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione; ed e' opportuno provvedere alla
loro custodia temporanea.
Art. 671. Sequestro conservativo
Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, puo'
autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui
dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.
Art. 672 - 674 Avrogati.
Art. 675. Termine d'efficacia del provvedimento
Il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non e' eseguito entro il termine di trenta
giorni dalla pronuncia.
Art. 676. Custodia nel caso di sequestro giudiziario
Nel disporre il sequestro giudiziario, il giudice nomina il custode, stabilisce i criteri e i limiti
dell'amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a render piu' sicura la custodia e
a impedire la divulgazione dei segreti.
Il giudice puo' nominare custode quello dei contendenti che offre maggiori garanzie e da' cauzione.
Il custode della cosa sequestrata ha gli obblighi e i diritti previsti negli articoli 521, 522 e 560.
Art. 677. Esecuzione del sequestro giudiziario
Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguenti, in quanto applicabili, omessa la
notificazione del precetto per consegna o rilascio nonche' la comunicazione di cui all'articolo 608, primo
comma.
L'articolo 608, primo comma, e' applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore.
Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, puo' ordinare al terzo
detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l'immediata immissione in possesso del custode.
Al terzo si applica la disposizione dell'articolo 211.
Art. 678. Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili
Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento
presso il debitore o presso terzi. In questo ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il
terzo a comparire davanti al tribunale del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di
cui all'articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo e' sospeso
fino all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri
obblighi.
Se il credito e' munito di privilegio sugli oggetti da sequestrare, il giudice puo' provvedere nei confronti del
terzo detentore, a norma del secondo comma dell'articolo precedente.
Si applica l'articolo 610 se nel corso della esecuzione del sequestro sorgono difficolta' che non ammettono
dilazione.
Art. 679. Esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili
Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione del provvedimento presso l'ufficio del
conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati.
Per la custodia dell'immobile si applica la disposizione dell'articolo 559.
Artt. 680 - 683 Abrogati
Art. 684. Revoca del sequestro
Il debitore puo' ottenere dal giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, la revoca del sequestro
conservativo, prestando idonea cauzione per l'ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e per
le spese, in ragione del valore delle cose sequestrate.
Art. 685. Vendita delle cose deteriorabili
In caso di pericolo di deteriorazione delle cose che formano oggetto del sequestro, il giudice, con lo stesso
provvedimento di concessione o con altro successivo, puo' ordinarne la vendita nei modi stabiliti per le cose
pignorate.
Il prezzo ricavato dalla vendita rimane sequestrato in luogo delle cose vendute.
Art. 686. Conversione del sequestro conservativo in pignoramento
Il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene
sentenza di condanna esecutiva.
Se i beni sequestrati sono stati oggetto di esecuzione da parte di altri creditori, il sequestrante partecipa
con essi alla distribuzione della somma ricavata.
Art. 687. Casi speciali di sequestro
Il giudice puo' ordinare il sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque
a disposizione del creditore per la sua liberazione, quando e' controverso l'obbligo o il modo del pagamento
o della consegna, o l'idoneita' della cosa offerta.
Sezione III: DEI PROCEDIMENTI DI DENUNCIA DI NUOVA OPERA E DI DANNO TEMUTO
Art. 688. Forma dell'istanza
La denuncia di nuova opera o di danno tenuto si propone con ricorso al giudice competente a norma
dell'articolo 21.
Quando vi e' causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell'articolo 669-quater.
Art. 689. abrogato
Art. 690. Abrogato
Art. 691. Contravvenzione al divieto del giudice
Se la parte alla quale e' fatto divieto di compiere l'atto dannoso o di mutare lo stato di fatto contravviene
all'ordine, il giudice, su ricorso della parte interessata, puo' disporre con ordinanza che le cose siano
rimesse al pristino stato a spese del contravventore.
Sezione IV: DEI PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA
Art. 692. Assunzione di testimoni
Chi ha fondato motivo di temere che siano per mancare uno o piu' testimoni le cui deposizioni possono
essere necessarie in una causa da proporre, puo' chiedere che ne sia ordinata l'audizione a futura memoria.
Art. 693. Istanza
L'istanza si propone con ricorso al giudice che sarebbe competente per la causa di merito.
In caso d'eccezionale urgenza, l'istanza puo' anche proporsi al tribunale del luogo in cui la prova deve
essere assunta.
Il ricorso deve contenere l'indicazione dei motivi dell'urgenza e dei fatti sui quali debbono essere interrogati
i testimoni, e l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova e' preordinata.
Art. 694. Ordine di comparizione
Il presidente del tribunale o il giudice di pace fissa, con decreto, l'udienza di comparizione e stabilisce il
termine perentorio per la notificazione del decreto.
Art. 695. Ammissione del mezzo di prova
Il presidente del tribunale o il giudice di pace, assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede
con ordinanza non impugnabile e, se ammette l'esame testimoniale, fissa l'udienza per l'assunzione e
designa il giudice che deve procedervi.
Art. 696. Accertamento tecnico e ispezione giudiziale.
Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose, può
chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico [191 ss.] o
un'ispezione giudiziale [118, 258 ss.]. L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza,
possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui
confronti l'istanza è proposta.
L'accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai
danni relativi all'oggetto della verifica.
Il presidente del tribunale o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in
quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni.
Art. 696-bis. Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite
L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle
condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione
dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il
giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al
deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.
Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.
Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e
dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.
Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia
acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.
Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.
Art. 697. Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza
In caso di eccezionale urgenza, il presidente del tribunale o il giudice di pace puo' pronunciare i
provvedimenti indicati negli articoli 694 e 695 con decreto, dispensando il ricorrente dalla notificazione alle
altri parti; in tal caso puo' nominare un procuratore, che intervenga per le parti non presenti all'assunzione
della prova.
Non oltre il giorno successivo, a cura del cancelliere, deve essere fatta notificazione immediata del decreto
alle parti non presenti all'assunzione.
Art. 698. Assunzione ed efficacia delle prove preventive
Nell'assunzione preventiva dei mezzi di prova si applicano, in quanto possibile, gli articoli 191 e seguenti.
L'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilita' e
rilevanza, ne' impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.
I processi verbali delle prove non possono essere prodotti, ne' richiamati, ne' riprodotti in copia nel giudizio
di merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso.
Art. 699. Istruzione preventiva in corso di causa
L'istanza di istruzione preventiva puo' anche essere proposta in corso di causa e durante l'interruzione o la
sospensione del giudizio.
Il giudice provvede con ordinanza.
Sezione V: DEI PROVVEDIMENTI D'URGENZA
Art. 700. Condizioni per la concessione
Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante
il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio
imminente e irreparabile, puo' chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono,
secondo le circostanze, piu' idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.
Art. 701 - 702. Abrogati
Art. 702-bis. – Forma della domanda. Costituzione delle parti
Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con
ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, deve contenere le
indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma
dell’articolo 163.
A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta senza
ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del
procedimento.
Il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la
costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza; il ricorso,
unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta
giorni prima della data fissata per la sua costituzione.
Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale
deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della
domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione,
nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande
riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio.
Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione
nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza. Il giudice, con
decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza
assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene
a norma del quarto comma.
Art. 702-ter. – Procedimento
Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.
Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell’articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non
impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.
Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un’istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza
non impugnabile, fissa l’udienza di cui all’articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.
Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un’istruzione non sommaria, il giudice ne
dispone la separazione.
Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni
formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di
istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza
all’accoglimento o al rigetto delle domande.
L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la
trascrizione.
Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.
Art. 702-quater. Appello
L’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell’articolo 702-ter produce gli effetti di cui all’articolo
2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono
ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della
decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario
per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori
ad uno dei componenti del collegio.
Capo IV: DEI PROCEDIMENTI POSSESSORI
Art. 703. Domanda di reintegrazione e di manutenzione nel possesso
Le domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso si propongono con ricorso al giudice
competente a norma dell'articolo 21.
Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in quanto compatibili.
L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda e' reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies.
Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla
comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al
terzo comma, il giudice fissa dinanzi a se' l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica
l'articolo 669-novies, terzo comma.
Art. 704. Domande di provvedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio
Ogni domanda relativa al possesso [1140 ss. c.c.], per fatti che avvengono durante la pendenza del giudizio
petitorio, deve essere proposta davanti al giudice di quest'ultimo.
La reintegrazione nel possesso può essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell'articolo
703, il quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili; ciascuna delle parti può proseguire il giudizio
dinanzi al giudice del petitorio, ai sensi dell'articolo 703.
Art. 705. Divieto di proporre giudizio petitorio
Il convenuto nel giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio, finché il primo giudizio non sia
definito e la decisione non sia stata eseguita.
Il convenuto può tuttavia proporre il giudizio petitorio quando dimostra che l'esecuzione del
provvedimento possessorio non può compiersi per fatto dell'attore.
NB: questo articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo (Sentenza 25/1992) nella parte in cui
subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria e
all'esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o possa derivarne un pregiudizio irreparabile al
convenuto.
Titolo II: DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE
Capo I: DELLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
Art. 706. Forma della domanda
La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei
coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che
deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda e' fondata.
Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al
tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi e' residente all'estero, a
qualunque tribunale della Repubblica.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di
comparizione dei coniugi davanti a se', che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del
ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto
puo' depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime
dichiarazioni dei redditi presentate.
Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi
durante il matrimonio.
Art. 707. Comparizione personale delle parti
I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore.
Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.
Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente puo' fissare un nuovo giorno per la comparizione,
ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.
Art. 708. Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente
All'udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente,
tentandone la conciliazione.
Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.
Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, da' con
ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei
coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello
stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo
difensore.
Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello che si
pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni
dalla notificazione del provvedimento.
Art. 709. Notificazione dell'ordinanza e fissazione dell'udienza
L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore e'
notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza
stessa, ed e' comunicata al pubblico ministero.
Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non
comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui
all'articolo 163-bis ridotti a meta'.
Con l'ordinanza il presidente assegna altresi' termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria
integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2, 3, 4, 5 e 6, e termine
al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma,
nonche' per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.
L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine
implica le decadenze di cui all'articolo 167 e che oltre il termine stesso non potranno piu' essere proposte le
eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l'ordinanza di cui al terzo comma
dell'articolo 708 possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore.
Art. 709-bis. Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore
All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi
primo, secondo, e dal quarto al decimo. Si applica altresi l'articolo 184. Nel caso in cui il processo debba
continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale
emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza e' ammesso soltanto
appello immediato che e' deciso in camera di consiglio.
Art. 709-ter. Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni
Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o
delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui
all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.
A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi
inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento
delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
1 ammonire il genitore inadempiente;
2 disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3 disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
4 condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un
minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.
Art. 710.
Modificabilita' dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi
Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione
dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.
Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e puo' delegare per
l'assunzione uno dei suoi componenti.
Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale puo' adottare provvedimenti
provvisori e puo' ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento.
NB: Articolo dichiarato incostituzinale sentenza 416/92 nella parte in cui non prevede la partecipazione del
pubblico ministero per la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole.
Art. 711. Separazione consensuale
Nel caso di separazione consensuale previsto nell'articolo 158 del codice civile, il presidente, su ricorso di
entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e curare di conciliarli nel modo indicato
nell'articolo 708.
Se il ricorso e' presentato da uno solo dei coniugi, si applica l'articolo 706 ultimo comma.
Se la conciliazione non riesce, si da' atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e
delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole.
La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, il quale provvede in
camera di consiglio su relazione del presidente.
Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell'articolo precedente.
Capo II: DELL'INTERDIZIONE, DELL'INABILITAZIONE E DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Art. 712. Forma della domanda
La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo dove la
persona nei confronti della quale e' proposta ha residenza o domicilio.
Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda e' fondata e debbono essere indicati il nome
e il cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado
e, se vi sono, del tutore o curatore dell'interdicendo o dell'inabilitando.
Art. 713. Provvedimenti del presidente
Il presidente ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero. Quando questi gliene fa richiesta,
puo' con decreto rigettare senz'altro la domanda; altrimenti nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di
comparizione davanti a lui del ricorrente, dell'interdicendo o dell'inabilitando e delle altre persone indicate
nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili.
Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle
persone indicate nel comma precedente; il decreto e' comunicato al pubblico ministero.
NB: il primo comma di questo articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo (sentenza 87/1968)
nella parte in cui permette al tribunale di rigettare senz'altro, e cioè senza istituire contraddittorio con la
parte istante, la domanda d'interdizione o d'inabilitazione, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta.
Art. 714. Istruzione preliminare
All'udienza, il giudice istruttore, con l'intervento del pubblico ministero, procede all'esame dell'interdicendo
o dell'inabilitando, sente il parere delle altre persone citate, interrogandole sulle circostanze che ritiene
rilevanti ai fini della decisione e puo' disporre anche d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni,
esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell'articolo 419 del codice civile.
Art. 715. Impedimento a comparire dell'interdicendo o dell'inabilitando
Se per legittimo impedimento l'interdicendo o l'inabilitando non puo' presentarsi davanti al giudice
istruttore, questi, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova.
Art. 716. Capacita' processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando
L'interdicendo e l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento,
comprese le impugnazioni, anche quando e' stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli
articoli 419 e 420 del codice civile.
Art. 717. Nomina del tutore e del curatore provvisorio
Il tutore o il curatore provvisorio di cui all'articolo precedente e' nominato, anche d'ufficio, con decreto del
giudice istruttore.
Finche' non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione, lo stesso giudice
istruttore puo' revocare la nomina, anche d'ufficio.
Art. 718. Legittimazione all'impugnazione
La sentenza che provvede sulla domanda d'interdizione o di inabilitazione puo' essere impugnata da tutti
coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda, anche se non parteciparono al giudizio, e dal
tutore o curatore nominato con la stessa sentenza.
Art. 719. Termine per l'impugnazione
Il termine per la impugnazione decorre per tutte le persone indicate nell'articolo precedente dalla
notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che parteciparono al giudizio.
Se e' stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a
lui.
Art. 720. Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione
Per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse.
Coloro che avevano diritto di promuovere l'interdizione e l'inabilitazione possono intervenire nel giudizio di
revoca per opporsi alla domanda, e possono altresi' impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di
revoca, anche se non parteciparono al giudizio.
Art. 720-bis. Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno
Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.
Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739.
Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso
per cassazione.
Capo III: DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ASSENZA E ALLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA
Art. 721. Provvedimenti conservativi nell'interesse dello scomparso
I provvedimenti indicati nell'articolo 48 del codice civile sono pronunciati dal tribunale in camera di
consiglio, su ricorso degli interessati, sentito il pubblico ministero.
Art. 722. Domanda per dichiarazione d'assenza
La domanda per dichiarazione d'assenza si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome e
cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore
o rappresentante legale.
Art. 723. Fissazione dell'udienza di comparizione
Il presidente del tribunale fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a se' o ad un giudice da
lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso a norma dell'articolo precedente, e
stabilisce il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta a cura del ricorrente. Puo' anche
ordinare che il decreto sia pubblicato in uno o piu' giornali.
Il decreto e' comunicato al pubblico ministero.
Art. 724. Procedimento
Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti, assume, quando occorre,
ulteriori informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale, che questo
pronuncia con sentenza.
Art. 725. Immissione in possesso temporaneo
Il tribunale provvede in camera di consiglio sulle domande per apertura di atti di ultima volonta' e per
immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, quando sono proposte da coloro che sarebbero
eredi legittimi.
Se la domanda e' proposta da altri interessati, il giudizio si svolge nelle forme ordinarie in contraddittorio di
coloro che sarebbero eredi legittimi.
Con lo stesso provvedimento col quale viene ordinata l'immissione nel possesso temporaneo, sono
determinate la cauzione o le altre cautele previste nell'articolo 50 ultimo comma del codice civile, e sono
date le disposizioni opportune per la conservazione delle rendite riservate all'assente a norma dell'articolo
53 dello stesso codice.
Art. 726. Domanda per dichiarazione di morte presunta
La domanda per dichiarazione di morte presunta si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati
il nome, cognome e domicilio dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo
procuratore o rappresentante legale e di tutte le altre persone, che, a notizia del ricorrente, perderebbero
diritti o sarebbero gravate da obbligazioni, per effetto della morte dello scomparso.
Art. 727. Pubblicazione della domanda
Il presidente del tribunale nomina un giudice a norma dell'articolo 723 e ordina che a cura del ricorrente la
domanda, entro il termine che egli stesso fissa, sia inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di
dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e in due giornali, con invito a chiunque abbia notizie
dello scomparso di farle pervenire al tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.
Se tutte le inserzioni non vengono eseguite entro il termine fissato, la domanda si intende abbandonata.
Il presidente del tribunale puo' anche disporre altri mezzi di pubblicita'.
Art. 728. Comparizione
Decorsi sei mesi dalla data dell'ultima pubblicazione il giudice, su istanza del ricorrente, fissa con decreto
l'udienza di comparizione davanti a se' del ricorrente e delle persone indicate nel ricorso a norma
dell'articolo 726 e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto a cura del ricorrente.
Il decreto e' comunicato al pubblico ministero.
Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti; puo' disporre che siano
assunte ulteriori informazioni, e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale, che
questo pronuncia con sentenza.
Art. 729. Pubblicazione della sentenza
La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta deve essere inserita per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e in due giornali indicati nella sentenza stessa. Il tribunale può anche disporre altri
mezzi di pubblicità.
Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia
della sentenza e dei giornali nei quali è stato pubblicato l'estratto deve essere depositata nella cancelleria
del giudice che ha pronunciato la sentenza, per l'annotazione sull'originale.
NB: il riferimento a "copia della sentenza e dei giornali..." contenuto nell'ultima parte dell'articolo è frutto di
un errore del legislatore e in luogo di "sentenza" si deve intendere "Gazzetta Ufficiale"
Art. 730. Esecuzione
La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta non puo' essere eseguita prima che sia passata in
giudicato e che sia compiuta l'annotazione di cui all'articolo precedente.
Art. 731. Comunicazione all'ufficio di stato civile
Il cancelliere da' notizia, a norma dell'articolo 133 secondo comma, all'ufficio dello stato civile competente
della sentenza di dichiarazione di morte presunta.
Capo IV: DISPOSIZIONI RELATIVE AI MINORI, AGLI INTERDETTI E AGLI INABILITATI
Art. 732. Provvedimenti su parere del giudice tutelare
I provvedimenti relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati sono pronunciati dal tribunale in camera di
consiglio, salvo che la legge disponga altrimenti.
Quando il tribunale deve pronunciare un provvedimento nell'interesse di minori, interdetti o inabilitati
sentito il parere del giudice tutelare, il parere stesso deve essere prodotto dal ricorrente insieme col
ricorso.
Qualora non sia prodotto, il presidente provvede a richiederlo d'ufficio.
Art. 733. Vendita di beni
Se, nell'autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tribunale stabilisce che essa deve
farsi ai pubblici incanti, designa per procedervi un ufficiale giudiziario del tribunale del luogo in cui si
trovano i beni mobili oppure un cancelliere dello stesso tribunale o un notaio del luogo in cui si trovano i
beni immobili.
L'ufficiale designato per la vendita procede all'incanto con l'osservanza delle norme degli artt. 534 e ss., in
quanto applicabili, e premesse le forme di pubblicita' ordinate dal tribunale.
Art. 734. Esito negativo dell'incanto
Se al primo incanto non e' fatta offerta superiore o uguale al prezzo fissato dal tribunale a norma dell'art.
376 primo comma del codice civile, l'ufficiale designato ne da' atto nel processo verbale e trasmette copia
di questo al tribunale che ha autorizzato la vendita.
Il tribunale, se non crede di revocare l'autorizzazione o disporre una nuova vendita su prezzo base inferiore,
autorizza la vendita a trattative private.
Capo V: DEI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
Art. 735. Sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare
La sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare puo' essere chiesta, nel caso previsto nell'art.
174 del codice civile, dall'altro coniuge o da uno dei prossimi congiunti, o dal pubblico ministero, e, nel caso
previsto nell'art. 176, da uno dei figli maggiorenni o emancipati, da un prossimo congiunto o dal pubblico
ministero.
Art. 736. Procedimento
La domanda per i provvedimenti previsti nell'art. precedente si propone con ricorso.
Il presidente del tribunale fissa con decreto un giorno per la comparizione degli interessati davanti a se' o a
un giudice da lui designato e stabilisce il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.
Dopo l'audizione delle parti, il presidente o il giudice designato assume le informazioni che crede
opportune e quindi riferisce sulla domanda al tribunale, che decide in camera di consiglio con ordinanza
non impugnabile.
Capo V-bis: DEGLI ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI
Art. 736-bis. Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari
Nei casi di cui all'articolo 342-bis del codice civile, l'istanza si propone, anche dalla parte personalmente,
con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio
in composizione monocratica.
Il presidente del tribunale designa il giudice a cui e' affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le
parti, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove
occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita, e sul patrimonio
personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.
Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, puo' adottare immediatamente
l'ordine di protezione fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' entro un termine non
superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la
notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di
protezione.
Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo
comma, ovvero conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di
cui al terzo comma, e' ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma
dell'articolo 739. Il reclamo non sospende l'esecutivita' dell'ordine di protezione. Il tribunale provvede in
camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del
collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli
articoli 737 e seguenti.
Capo VI: DISPOSIZIONI COMUNI AI PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO
Art. 737. Forma della domanda e del provvedimento
I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice
competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti.
Art. 738. Procedimento
Il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore, che riferisce in camera di consiglio.
Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli stende le sue
conclusioni in calce al provvedimento del presidente.
Il giudice puo' assumere informazioni.
Art. 739. Reclami delle parti
Contro i decreti del giudice tutelare si puo' proporre reclamo con ricorso al tribunale, che pronuncia in
camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si puo'
proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.
Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto se e'
dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se e' dato in confronto di piu' parti.
Salvo che la legge disponga altrimenti, non e' ammesso reclamo contro i decreti della Corte d'appello e
contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo.
Art. 740. Reclami del pubblico ministero
Il pubblico ministero, entro dieci giorni dalla comunicazione, puo' proporre reclamo contro i decreti del
giudice tutelare e contro quelli del tribunale per i quali e' necessario il suo parere.
Art. 741. Efficacia dei provvedimenti
I decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che sia stato
proposto reclamo.
Se vi sono ragioni d'urgenza, il giudice puo' tuttavia disporre che il decreto abbia efficacia immediata.
Art. 742. Revocabilita' dei provvedimenti
I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona
fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.
Art. 742-bis. Ambito di applicazione degli articoli precedenti
Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorche' non
regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone.
Titolo III: DELLA COPIA E DELLA COLLAZIONE DI ATTI PUBBLICI
Art. 743. Copia degli atti
Qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia
autentica, ancorche' l'istante o i suoi autori non siano stati parte nell'atto, sotto pena dei danni e delle
spese, salve le disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e bollo.
La copia d'un testamento pubblico non puo' essere spedita durante la vita del testatore, tranne che a sua
istanza, della quale si fa menzione nella copia.
Art. 744. Copie o estratti da pubblici registri
I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a
chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziari da essi detenuti, sotto pena dei danni e
delle spese.
Art. 745. Rifiuto o ritardo nel rilascio
Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri o dei depositari di cui all'articolo precedente, l'istante
puo' ricorrere al giudice di pace [, al pretore] o al presidente del tribunale o della corte presso cui il
cancelliere o depositario esercita le sue funzioni.
Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici depositari di cui all'articolo 743, l'istante puo' ricorrere
al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni.
Il presidente o il giudice di pace provvede con decreto, sentito il pubblico ufficiale.
Art. 746. Collazione di copie
Chi ha ottenuto la copia di un atto pubblico a norma dell'articolo 743 ha diritto di collazionarla con
l'originale in presenza del depositario. Se questi si rifiuta, puo' ricorrere al tribunale nella cui circoscrizione il
depositario esercita le sue funzioni. Il giudice, sentito il depositario, da' con decreto le disposizioni
opportune per la collazione e puo' eseguirla egli stesso recandosi nell'ufficio del depositario.
Titolo IV: DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'APERTURA DELLE SUCCESSIONI
Capo I: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 747. Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari
L'autorizzazione a vendere beni ereditari si chiede con ricorso diretto al tribunale del luogo in cui si e'
aperta la successione.
Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare.
Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 739.
Se l'istanza di autorizzazione a vendere riguarda l'oggetto d'un legato di specie, il ricorso deve essere
notificato al legatario.
Art. 748. Forma della vendita
La vendita dei beni ereditari deve compiersi nelle forme previste per la vendita dei beni dei minori.
Il giudice, quando occorre, fissa le modalita' per la conservazione e il reimpiego del prezzo ricavato.
Art. 749. Procedimento per la fissazione dei termini
L'istanza per fissazione di un termine entro il quale una persona deve emettere una dichiarazione o
compiere un determinato atto, se non e' proposta nel corso di un giudizio, si propone con ricorso al
tribunale del luogo in cui si e' aperta la successione.
Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione del ricorrente e della persona alla quale il termine
deve essere imposto e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati, a
cura del ricorrente, alla persona stessa.
Il giudice provvede con ordinanza, contro la quale e' ammesso reclamo al tribunale a norma dell'articolo
739. Il collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, provvede
con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del
comma precedente.
Le stesse forme si osservano per chiedere la proroga di un termine stabilito dalla legge. La proroga del
termine stabilito dal giudice si chiede al giudice stesso.
Art. 750. Provvedimenti del presidente del tribunale relativi alle cauzioni e agli esecutori testamentari
L'istanza per l'imposizione di una cauzione a carico dell'erede o del legatario, nei casi previsti dalla legge, e'
proposta, quando non vi e' giudizio pendente, con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui si e'
aperta la successione.
Il presidente fissa con decreto l'udienza di comparizione del ricorrente e dell'erede o legatario davanti a se'
e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere loro notificati.
Il presidente stabilisce le modalita' e l'ammontare della cauzione con ordinanza, contro la quale e'
ammesso reclamo al presidente della Corte d'appello a norma dell'articolo 739. Il presidente della Corte
d'appello provvede con ordinanza non impugnabile, previa audizione degli interessati a norma del comma
precedente.
Le stesse forme si osservano nei casi previsti negli articoli 708 e 710 del codice civile relativamente agli
esecutori testamentari.
Art. 751. Scelta dell'onerato
L'istanza per la scelta prevista nell'articolo 631 ultimo comma del codice civile e' proposta con ricorso, che
deve essere notificato a colui al quale spettava il diritto di scelta e all'onerato.
La scelta e' fatta dal presidente del tribunale con decreto.
Capo II: DELL'APPOSIZIONE E DELLA RIMOZIONE DEI SIGILLI
Sezione I: DELL'APPOSIZIONE DEI SIGILLI
Art. 752. Giudice competente
All'apposizione dei sigilli procede il tribunale .
Nei comuni in cui non ha sede il tribunale , i sigilli possono essere apposti, in caso di urgenza, dal giudice di
pace. Il processo verbale e' trasmesso immediatamente al tribunale .
Art. 753. Persone che possono chiedere l'apposizione
Possono chiedere l'apposizione dei sigilli:
1 l'esecutore testamentario;
2 coloro che possono avere diritto alla successione;
3 le persone che coabitavano col defunto, o che al momento della morte erano addette al suo servizio, se il
coniuge, gli eredi o alcuno di essi sono assenti dal luogo;
4 i creditori.
L'istanza si propone mediante ricorso, nel quale il proponente deve dichiarare la residenza o eleggere
domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale .
Art. 754. Apposizione d'ufficio
L'apposizione dei sigilli e' disposta d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero nei casi seguenti:
1 se il coniuge o alcuno degli eredi e' assente dal luogo;
2 se tra gli eredi vi sono minori o interdetti e manca il tutore o il curatore;
3 se il defunto e' stato depositario pubblico, oppure ha rivestito cariche o funzioni per effetto delle quali si
ritiene che possano trovarsi presso di lui atti della pubblica amministrazione o comunque di carattere
riservato. La disposizione di questo articolo non si applica nei casi indicati nei numeri 1 e 2, se il defunto ha
disposto altrimenti con testamento.
Nel caso indicato nel numero 3 i sigilli si appongono soltanto sugli oggetti depositati, o ai locali o mobili nei
quali possono trovarsi gli atti ivi enunciati.
Art. 755. Poteri del giudice
Se le porte sono chiuse, o si incontrano ostacoli all'apposizione dei sigilli, o sorgono altre difficolta', tanto
prima quanto durante l'apposizione, il giudice puo' ordinare l'apertura delle porte e dare gli altri
provvedimenti opportuni.
\Art. 756. Custodia delle chiavi
Le chiavi delle serrature, sulle quali sono stati apposti i sigilli, finche' non sia ordinata la rimozione di questi
debbono essere custodite dal cancelliere.
Art. 757. Conservazione di testamenti e di carte
Se nel procedere all'apposizione dei sigilli si trovano testamenti o altre carte importanti, il giudice provvede
alla conservazione di essi.
Se non puo' provvedervi nello stesso giorno, nel processo verbale descrive la forma esterna delle carte, e le
chiude in un involto da lui sigillato e sottoscritto, in presenza delle parti, fissando il giorno e l'ora in cui
emettera' i provvedimenti ulteriori.
Art. 758. Cose su cui non si possono apporre sigilli e cose deteriorabili
Se vi sono oggetti sui quali non e' possibile apporre i sigilli, o che sono necessari all'uso personale di coloro
che abitano nella casa, se ne fa descrizione nel processo verbale.
Delle cose che possono deteriorarsi, il giudice puo' ordinare con decreto la vendita immediata, incaricando
un commissionario a norma degli articoli 532 e seguenti.
Art. 759. Informazioni e nomina del custode
Durante le operazioni di apposizione dei sigilli, il giudice assume le informazioni che ritiene opportune allo
scopo di accertare che nessuna cosa sia stata asportata.
Per la conservazione delle cose sigillate nomina un custode.
Art. 760. Apposizione di sigilli durante e dopo l'inventario
L'apposizione dei sigilli che viene chiesta durante l'inventario puo' aver luogo soltanto per gli oggetti non
inventariati.
Esaurito l'inventario, non si fa luogo all'apposizione dei sigilli, salvo che l'inventario sia impugnato.
Art. 761. Accesso nei luoghi sigillati
Il giudice o il cancelliere non possono entrare nei luoghi chiusi con l'apposizione dei sigilli, finche' non ne sia
stata ordinata la rimozione a norma dell'articolo 762, salvo che il giudice disponga con decreto motivato
l'accesso per urgenti motivi.
Sezione II: DELLA RIMOZIONE DEI SIGILLI
Art. 762. Termine
I sigilli non possono essere rimossi e l'inventario non puo' essere eseguito se non dopo tre giorni
dall'apposizione, salvo che il giudice per cause urgenti stabilisca altrimenti con decreto motivato.
Se alcuno degli eredi e' minore non emancipato, non si puo' procedere alla rimozione dei sigilli finche' non
gli sia stato nominato un tutore o un curatore speciale.
Art. 763. Provvedimento di rimozione
La rimozione dei sigilli e' ordinata con decreto dal giudice su istanza di alcuna delle persone indicate
nell'articolo 753 numeri 1, 2 e 4.
Nei casi previsti nell'articolo 754 puo' essere ordinata anche d'ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai
numeri 2 e 3, la rimozione deve essere seguita dall'inventario.
L'istanza e il decreto sono stesi di seguito al processo verbale di apposizione.
Art. 764. Opposizione
Chiunque vi ha interesse puo' fare opposizione alla rimozione dei sigilli con dichiarazione inserita nel
processo verbale di apposizione o con ricorso al giudice .
Il giudice fissa con decreto una udienza per la comparizione delle parti e stabilisce il termine perentorio
entro il quale il decreto stesso deve essere notificato a cura dell'opponente.
Il giudice provvede con ordinanza non impugnabile e, se ordina la rimozione, puo' disporre che essa sia
seguita dall'inventario e puo' dare le opportune cautele per la conservazione delle cose che sono oggetto di
contestazione.
Art. 765. Ufficiale procedente
La rimozione dei sigilli e' eseguita dall'ufficiale che puo' procedere all'inventario a norma dell'articolo 769.
Se non occorre l'inventario, la rimozione e' eseguita dal cancelliere del tribunale . Nei comuni in cui non ha
sede il tribunale la rimozione puo' essere eseguita dal cancelliere del giudice di pace.
Art. 766. Avviso alle persone interessate
Non si puo' procedere alla rimozione dei sigilli senza che ne sia stato dato avviso, nelle forme stabilite
nell'articolo 772, alle persone indicate nell'articolo 771.
Art. 767. Alterazioni nello stato dei sigilli
L'ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli deve innanzitutto riconoscerne lo stato.
Se trova in essi qualche alterazione, deve sospendere ogni operazione ulteriore, facendone
immediatamente rapporto al giudice , il quale si trasferisce sul luogo per le verificazioni occorrenti e per i
provvedimenti necessari anche per la prosecuzione dell'inventario.
Art. 768. Disposizione generale
Le disposizioni di questo capo si osservano in ogni altro caso in cui si debba procedere ad apposizione o
rimozione di sigilli, salvo che la legge stabilisca altrimenti.
Capo III: DELL'INVENTARIO
Art. 769. Istanza
L'inventario puo' essere chiesto al tribunale dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei
sigilli ed e' eseguito dal cancelliere del tribunale o da un notaio designato dal defunto con testamento o
nominato dal tribunale .
L'istanza si propone con ricorso, nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio
nel comune in cui ha sede il tribunale .
Il tribunale provvede con decreto.
Art. 770. Inventario da eseguirsi dal notaio
Quando all'inventario deve procedere un notaio, il cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta:
1 le chiavi da lui custodite a norma dell'articolo 756;
2 copia del processo verbale di apposizione dei sigilli, dell'istanza e del decreto di rimozione;
3 una nota delle opposizioni che sono state proposte con indicazione del nome, cognome degli opponenti e
della loro residenza o del domicilio da essi eletto.
La copia indicata nel numero 2 e la nota indicata nel numero 3 sono unite all'inventario.
Art. 771. Persone che hanno diritto ad assistere all'inventario
Hanno diritto ad assistere alla formazione dell'inventario:
1 il coniuge superstite;
2 gli eredi legittimi presunti;
3 l'esecutore testamentario, gli eredi istituiti e i legatari;
4 i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli.
Art. 772. Avviso dell'inizio dell'inventario
L'ufficiale che procede all'inventario deve dare avviso, almeno tre giorni prima, alle persone indicate
nell'articolo precedente del luogo, giorno e ora in cui dara' inizio alle operazioni.
L'avviso non e' necessario per le persone che non hanno residenza o non hanno eletto domicilio nella
circoscrizione del tribunale, nella quale si procede all'inventario; ma in loro vece deve essere avvertito il
notaio che, su istanza di chi ha chiesto l'inventario, e' nominato con decreto dal giudice per rappresentarli.
Art. 773. Nomina di stimatore
L'ufficiale che procede all'inventario nomina, quando occorre, uno o piu' stimatori per la valutazione degli
oggetti mobili.
Art. 774. Rinvio delle operazioni
Quando l'inventario non puo' essere ultimato nel giorno del suo inizio, l'ufficiale che vi procede ne rinvia la
continuazione a un giorno prossimo, avvertendone verbalmente le parti presenti.
Art. 775. Processo verbale d'inventario
Il processo verbale d'inventario contiene:
1 la descrizione degli immobili, mediante l'indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro
confini e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie;
2 la descrizione e la stima dei mobili, con la specificazione del peso o del marchio per gli oggetti d'oro e
d'argento;
3 l'indicazione della quantita' e specie delle monete per il danaro contante;
4 l'indicazione delle altre attivita' e passivita';
5 la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali debbono essere
firmate in principio e in fine dall'ufficiale procedente. Lo stesso ufficiale deve accertare sommariamente lo
stato dei libri e dei registri di commercio, firmarne i fogli, e lineare gli intervalli.
Se alcuno degli interessati contesta l'opportunita' d'inventariare qualche oggetto, l'ufficiale lo descrive nel
processo verbale, facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti.
Art. 776. Consegna delle cose mobili inventariate
Le cose mobili e le carte inventariate sono consegnate alla persona indicata dalle parti interessate, o, in
mancanza, nominata con decreto del giudice , su istanza di una delle parti, sentite le altre.
Art. 777. Applicabilita' delle norme agli altri casi d'inventario
Le disposizioni contenute in questo sezione si applicano a ogni inventario ordinato dalla legge, salve le
formalita' speciali stabilite dal codice civile per l'inventario dei beni dei minori.
Capo IV: DEL BENEFICIO DI INVENTARIO
Art. 778. Reclami contro lo stato di graduazione
I reclami contro lo stato di graduazione previsti nell'articolo 501 del codice civile sono proposti al giudice
competente per valore del luogo dell'aperta successione.
Il valore della causa e' determinato da quello dell'attivo ereditario calcolato sulla stima di inventario dei
mobili e a norma dell'articolo 15 per gli immobili.
I reclami si propongono con citazione da notificarsi all'erede e a coloro i cui diritti sono contestati, e sono
decisi in unico giudizio.
Art. 779. Istanza di liquidazione proposta dai creditori e legatari
L'istanza dei creditori e legatari prevista nell'articolo 509 del codice civile si propone con ricorso.
Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione dell'erede e di coloro che hanno presentato le
dichiarazioni di credito. Il decreto e' comunicato alle parti dal cancelliere.
Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli
interessati a norma del comma precedente.
L'istanza di nomina non puo' essere accolta e la nomina avvenuta deve essere revocata in sede di reclamo,
se alcuno dei creditori si oppone e dichiara di voler far valere la decadenza dell'erede dal beneficio
d'inventario.
Se l'erede contesta l'esistenza delle condizioni previste nell'articolo 509 del codice civile il giudice provvede
all'istruzione della causa, a norma del libro econdo, disponendo gli opportuni mezzi conservativi, compresa
eventualmente la nomina del curatore.
Art. 780. Domanda dell'erede contro l'eredita'
Le domande dell'erede con beneficio d'inventario contro l'eredita' sono proposte contro gli altri eredi. Se
non vi sono eredi o se tutti propongono la stessa domanda, il giudice nomina un curatore in rappresentanza
dell'eredita'.
Capo V: DEL CURATORE DELL'EREDITA' GIACENTE
Art. 781. Notificazione del decreto di nomina
Il decreto di nomina del curatore dell'eredita' giacente e' notificato alla persona nominata a cura del
cancelliere, nel termine stabilito nello stesso decreto.
Art. 782. Vigilanza del giudice
L'amministrazione del curatore si svolge sotto la vigilanza del giudice . Questi, quando lo crede opportuno,
puo' prefiggere, con decreto, termini per la presentazione dei conti della gestione, e puo' in ogni tempo
revocare o sostituire il curatore.
Gli atti del curatore che eccedono l'ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal giudice .
Art. 783. Vendita di beni ereditari
La vendita di beni mobili deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione
dell'inventario salvo che il giudice , con decreto motivato, non disponga altrimenti.
La vendita dei beni immobili puo' essere autorizzata dal tribunale con decreto in camera di consiglio
soltanto nei casi di necessita' o utilita' evidente.
Titolo V: DELLO SCIOGLIMENTO DI COMUNIONI
Art. 784. Litisconsorzio necessario
Le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in
confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono.
Art. 785. Pronuncia sulla domanda di divisione
Se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, essa e' disposta con ordinanza dal giudice istruttore;
altrimenti questi provvede a norma dell'articolo 187.
Art. 786. Direzione delle operazioni
Le operazioni di divisione sono dirette dal giudice istruttore il quale, anche nel corso di esse, puo' delegarne
la direzione a un notaio.
Art. 787. Vendita di mobili
Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite, il giudice istruttore o il professionista
delegato procede a norma degli articoli 534 e seguenti, se non sorge controversia sulla necessita' della
vendita.
Se sorge controversia, la vendita non puo' essere disposta se non con sentenza del collegio.
Art. 788. Vendita di immobili
Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma
dell'articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessita' della vendita.
Se sorge controversia, la vendita non puo' essere disposta se non con sentenza del collegio.
La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli articoli 570 e seguenti.
Quando le operazioni sono affidate a un professionista , questi provvede direttamente alla vendita, a
norma delle disposizioni del presente articolo.
Art. 789. Progetto di divisione e contestazioni su di esso
Il giudice istruttore predispone un progetto di divisione che deposita in cancelleria e fissa con decreto
l'udienza di discussione del progetto, ordinando la comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti.
Il decreto e' comunicato alle parti.
Se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, dichiara esecutivo il
progetto, altrimenti provvede a norma dell'articolo 187.
In ogni caso il giudice istruttore da' con ordinanza le disposizioni necessarie per l'estrazione a sorte dei lotti.
Art. 790. Operazioni davanti al notaio
Se a dirigere le operazioni di divisione e' stato delegato un notaio, questi da' avviso, almeno cinque giorni
prima, ai condividenti e ai creditori intervenuti del luogo, giorno e ora in cui le operazioni avranno inizio.
Le operazioni si svolgono alla presenza delle parti, assistite, se lo richiedono e a loro spese, dai propri
procuratori.
Se nel corso delle operazioni sorgono contestazioni in ordine alle stesse, il notaio redige apposito processo
verbale che trasmette al giudice istruttore.
Questi fissa con decreto un'udienza per la comparizione delle parti, alle quali il decreto stesso e'
comunicato dal cancelliere.
Sulle contestazioni il giudice provvede con ordinanza.
Art. 791. Progetto di divisione formato dal notaio
Il notaio redige unico processo verbale delle operazioni effettuate.
Formato il progetto delle quote e dei lotti, se le parti non si accordano su di esso, il notaio trasmette il
processo verbale al giudice istruttore, entro cinque giorni dalla sottoscrizione.
Il giudice provvede come al penultimo comma dell'articolo precedente per la fissazione dell'udienza di
comparizione delle parti e quindi emette i provvedimenti di sua competenza a norma dell'articolo 187.
L'estrazione dei lotti non puo' avvenire se non in base a ordinanza del giudice, emessa a norma dell'articolo
789 ultimo comma o a sentenza passata in giudicato.
Titolo VI: DEL PROCESSO DI LIBERAZIONE DEGLI IMMOBILI DALLE IPOTECHE
Art. 792. Deposito del prezzo
L'acquirente che ha dichiarato al precedente proprietario e ai creditori iscritti di volere liberare l'immobile
acquistato dalle ipoteche deve chiedere, con ricorso al presidente del tribunale competente per la
espropriazione, la determinazione dei modi per il deposito del prezzo offerto. Il presidente provvede con
decreto.
Se non sono state fatte richieste di espropriazione nei quaranta giorni successivi alla notificazione della
dichiarazione al precedente proprietario e ai creditori iscritti, l'acquirente, nel termine perentorio di
sessanta giorni dalla notificazione, deve depositare nei modi prescritti dal presidente del tribunale il prezzo
offerto e presentare nella cancelleria il certificato del deposito, il titolo d'acquisto col certificato di
trascrizione, un estratto autentico dello stato ipotecario e l'originale dell'atto notificato al precedente
proprietario e ai creditori iscritti.
Art. 793. Convocazione dei creditori
Su presentazione da parte del cancelliere dei documenti indicati nell'articolo precedente, il presidente
designa con decreto un giudice per il procedimento e fissa l'udienza di comparizione dell'acquirente, del
precedente proprietario e dei creditori iscritti, e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto
deve essere notificato alle altre parti, a cura dell'acquirente.
Art. 794. Provvedimenti del giudice
All'udienza il giudice, accertata la regolarita' del deposito e degli atti del procedimento, dispone con
ordinanza la cancellazione delle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del titolo dell'acquirente
che ha chiesto la liberazione, e quindi provvede alla distribuzione del prezzo a norma degli articoli 596 e
seguenti.
Art. 795. Espropriazione
Se e' fatta istanza di espropriazione, il giudice, verificate le condizioni stabilite dalla legge per
l'ammissibilita' di essa, dispone con decreto che si proceda a norma degli articoli 567 e seguenti.
La vendita non puo' essere fatta che all'incanto a norma degli articoli 576 e seguenti.
L'incanto si apre sul prezzo offerto dal creditore istante.
Alla distribuzione della somma ricavata partecipano, oltre ai creditori privilegiati e ipotecari, i creditori
dell'acquirente.
Quest'ultimo ha diritto di essere collocato nella graduazione con privilegio per le spese sopportate per la
dichiarazione di liberazione.
Titolo VIII: DELL'ARBITRATO
Capo I: DELLA CONVENZIONE D'ARBITRATO
Art. 806. Controversie arbitrabili
Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto
diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge.
Le controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei
contratti o accordi collettivi di lavoro.
Art. 807. Compromesso
Il compromesso deve, a pena di nullita', essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia.
La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volonta' delle parti e' espressa per telegrafo,
telescrivente, telefacsimile o messaggio telematico nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi.
Art. 808. Clausola compromissoria
Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal
contratto medesimo siano decise da arbitri, purche' si tratti di controversie che possono formare oggetto di
convenzione d'arbitrato La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il
compromesso dall'articolo 807.
La validita' della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al
quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola
compromissoria.
808-bis. Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale
Le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future
relative a uno o piu rapporti non contrattuali determinati La convenzione deve risultare da atto avente la
forma richiesta per il compromesso dall'articolo 807.
808-ter. Arbitrato irrituale
Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto
dall'articolo 824-bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale.
Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo.
Il lodo contrattuale e' annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I:
1 se la convenzione dell'arbitrato e' invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano
dai suoi limiti e la relativa eccezione e' stata sollevata nel procedimento arbitrale;
2 se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale;
3 se il lodo e' stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
4 se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validita' del lodo;
5 se non e' stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio. Al lodo contrattuale
non si applica l'articolo 825.
808-quater. Interpretazione della convenzione d'arbitrato
Nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte
le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.
808-quinquies. Efficacia della convenzione d'arbitrato
La conclusione del procedimento arbitrale senza pronuncia sul merito, non toglie efficacia alla convenzione
d'arbitrato.
Capo II: DEGLI ARBITRI
Art. 809. Numero degli arbitri
Gli arbitri possono essere uno o piu', purche' in numero dispari.
La convenzione d'arbitrato deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di essi e il
modo di nominarli.
In caso d'indicazione di un numero pari di arbitri, un ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente
convenuto, e' nominato dal presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810. Se manca
l'indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordano al riguardo, gli arbitri sono tre e, in
mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale
nei modi previsti dall'articolo 810.
Art. 810. Nomina degli arbitri
Quando a norma della convenzione d'arbitrato gli arbitri devono essere nominati dalle parti, ciascuna, di
esse, con atto notificato per iscritto, rende noto all'altra l'arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a
procedere alla designazione dei propri. La parte, alla quale e' rivolto l'invito, deve notificare per iscritto, nei
venti giorni successivi, le generalita' dell'arbitro o degli arbitri da essa nominati.
In mancanza, la parte che ha fatto l'invito puo' chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal
presidente del tribunale nel cui circondario e' la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora
determinato la sede, il ricorso e' presentato al presidente del tribunale del luogo in cui e' stata stipulata la
convenzione di arbitrato oppure, se tale luogo e' all'estero, al presidente del tribunale di Roma.
Il presidente del tribunale competente provvede alla nomina richiestagli, se la convenzione d'arbitrato non
e' manifestamente inesistente o non prevede manifestamente un arbitrato estero.
Le stesse disposizioni si applicano se la nomina di uno o piu' arbitri e' demandata dalla convenzione
d'arbitrato all'autorita' giudiziaria o se, essendo demandata a un terzo, questi non vi ha provveduto.
Art. 811. Sostituzione di arbitri
Quando per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, si provvede alla loro
sostituzione secondo quanto e' stabilito per la loro nomina nella convenzione d'arbitrato. Se la parte a cui
spetta o il terzo non vi provvede, o se la convenzione d'arbitrato nulla dispone al riguardo, si applicano le
disposizioni dell'articolo precedente.
Art. 812. Incapacita' di essere arbitro
Non puo' essere arbitro chi e' privo, in tutto o in parte, della capacita' legale di agire.
Art. 813. Accettazione degli arbitri
L'accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e puo' risultare dalla sottoscrizione del
compromesso o del verbale della prima riunione.
Agli arbitri non compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
813-bis. Decadenza degli arbitri
Se le parti non hanno diversamente convenuto, l'arbitro che omette, o ritarda di compiere un atto relativo
alle sue funzioni, puo' essere sostituito d'accordo tra le parti o dal terzo a cio' incaricato dalla convenzione
d'arbitrato. In mancanza, decorso il termine di quindici giorni da apposita diffida comunicata per mezzo di
lettera raccomandata all'arbitro per ottenere l'atto, ciascuna delle parti puo' proporre ricorso al presidente
del tribunale a norma dell'articolo 810, secondo comma. Il presidente, sentiti gli arbitri e le parti, provvede
con ordinanza non impugnabile e, se accerta l'omissione o il ritardo, dichiara la decadenza dell'arbitro e
provvede alla sua sostituzione.
813-ter. Responsabilita' degli arbitri
Risponde dei danni cagionati alle parti l'arbitro che:
1 con dolo o colpa grave ha omesso o ritardato atti dovuti ed e' stato percio' dichiarato decaduto, ovvero
ha rinunciato all'incarico senza giustificato motivo;
2 con dolo o colpa grave ha omesso o impedito la pronuncia del lodo entro il termine fissato a norma degli
articoli 820 o 826.
Fuori dai precedenti casi, gli arbitri rispondono esclusivamente per dolo o colpa grave entro i limiti previsti
dall'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 13 aprile 1988, n. 117.
L'azione di responsabilita' puo' essere proposta in pendenza del giudizio arbitrale soltanto nel caso previsto
dal primo comma, n. 1.
Se e' stato pronunciato il lodo, l'azione di responsabilita' puo' essere proposta soltanto dopo l'accoglimento
dell'impugnazione con sentenza. passata in giudicato e per i motivi per cui l'impugnazione e' stata accolta.
Se la responsabilita non dipende da dolo dell'arbitro, la misura del risarcimento non puo' superare una
somma pari al triplo del compenso' convenuto o, in mancanza di determinazione convenzionale, pari al
triplo del compenso previsto dalla tariffa applicabile.
Nei casi di responsabilita' dell'arbitro il corrispettivo e il rimborso delle spese non gli sono dovuti o, nel caso
di nullita' parziale del lodo, sono soggetti a riduzione.
Ciascun arbitro risponde solo del fatto proprio.
Art. 814. Diritti degli arbitri
Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata, se non vi hanno
rinunciato al momento dell'accettazione o con atto scritto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al
pagamento, salvo rivalsa tra loro.
Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario, tale liquidazione
non e' vincolante per le parti se esse non l'accettano. In tal caso l'ammontare delle spese e dell'onorario e'
determinato con ordinanza dal presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, su
ricorso degli arbitri e sentite le parti.
L'ordinanza e' titolo esecutivo contro le parti ed e' soggetta a reclamo a norma dell'articolo 825, quarto
comma. Si applica l'articolo 830, quarto comma.
Art. 815. Ricusazione degli arbitri
Un arbitro puo' essere ricusato:
1 se non ha le qualifiche espressamente convenute dalle parti;
2 se egli stesso, o un ente, associazione o societa' di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;
3 se egli stesso o il coniuge e' parente fino al quarto grado o e' convivente o commensale abituale di una
delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori;
4 se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo
rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;
5 se e' legato ad una delle parti, a una societa' da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a
societa' sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo
di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o
associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se e' tutore o curatore di una delle parti;
6 se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi
ha deposto come testimone.
Una parte non puo' ricusare l'arbitro che essa ha nominato o contribuito a nominare se non per motivi
conosciuti dopo la nomina.
La ricusazione e' proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo
comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta
conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronuncia con ordinanza non impugnabile, sentito
l'arbitro ricusato e le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni.
Con ordinanza il presidente provvede sulle spese. Nel caso di manifesta inammissibilita' o manifesta
infondatezza dell'istanza di ricusazione condanna la parte che l'ha proposta al pagamento, in favore
dell'altra parte, di una somma equitativamente determinata non superiore al triplo del massimo del
compenso spettante all'arbitro singolo in base alla tariffa forense.
La proposizione dell'istanza di ricusazione non sospende il procedimento arbitrale, salvo diversa
determinazione degli arbitri. Tuttavia, se l'istanza e' accolta, l'attivita' compiuta dall'arbitro ricusato o con il
suo concorso e' inefficace.
Capo III: DEL PROCEDIMENTO
Art. 816. Sede dell'arbitrato
Le parti determinano la sede dell'arbitrato nel territorio della Repubblica; altrimenti provvedono gli arbitri.
Se le parti e gli arbitri non hanno determinato la sede dell'arbitrato, questa e' nel luogo in cui e' stata
stipulata la convenzione di arbitrato. Se tale luogo non si trova nel territorio nazionale, la sede e' a Roma.
Se la convenzione d'arbitrato non dispone diversamente, gli arbitri possono tenere udienza, compiere atti
istruttori, deliberare ed apporre le loro sottoscrizioni al lodo anche in luoghi diversi dalla sede dell'arbitrato
ed anche all'estero.
816-bis. Svolgimento del procedimento
Le parti possono stabilire nella convenzione d'arbitrato, o con atto scritto separato, purche' anteriore
all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento e la lingua
dell'arbitrato. In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facolta' di regolare lo svolgimento del giudizio e
determinare la lingua dell'arbitrato nel modo che ritengono piu' opportuno. Essi debbono in ogni caso
attuare il principio del contraddittorio, concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilita' di
difesa. Le parti possono stare in arbitrato per mezzo di difensori. In mancanza di espressa limitazione, la
procura al difensore si estende a qualsiasi atto processuale, ivi compresa la rinuncia agli atti e la
determinazione o proroga del termine per la pronuncia del lodo. In ogni caso, il difensore puo' essere
destinatario della comunicazione della notificazione del lodo e della notificazione della sua impugnazione.
Le parti o gli altri arbitri possono autorizzare il presidente del collegio arbitrale a deliberare le ordinanze
circa lo svolgimento del procedimento.
Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri, se non ritengono di
provvedere con lodo non definitivo, provvedono con ordinanza revocabile non soggetta a deposito.
816-ter. Istruzione probatoria
L'istruttoria o singoli atti di istruzione possono essere delegati dagli arbitri ad uno di essi.
Gli arbitri possono assumere direttamente presso di se' la testimonianza, ovvero deliberare di assumere la
deposizione del testimone, ove questi vi consenta, nella sua abitazione o nel suo ufficio. Possono altresi'
deliberare di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti nel
termine che essi stessi stabiliscono.
Se un testimone rifiuta di comparire davanti agli arbitri, questi, quando lo ritengono opportuno secondo le
circostanze, possono richiedere al presidente del tribunale della sede dell'arbitrato, che ne ordini la
comparizione davanti a loro.
Nell'ipotesi prevista dal precedente comma il termine per la pronuncia del lodo e' sospeso dalla data
dell'ordinanza alla data dell'udienza fissata per l'assunzione della testimonianza.
Gli arbitri possono farsi assistere da uno o piu' consulenti tecnici. Possono essere nominati consulenti
tecnici sia persone fisiche, sia enti.
Gli arbitri possono chiedere alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e
documenti dell'amministrazione stessa, che e' necessario acquisire al giudizio.
816-quater. Pluralita' di parti
Qualora piu' di due parti siano vincolate dalla stessa convenzione d'arbitrato, ciascuna parte puo' convenire
tutte o alcune delle altre nel medesimo procedimento arbitrale se la convenzione d'arbitrato devolve a un
terzo la nomina degli arbitri, se gli arbitri sono nominati con l'accordo di tutte le parti, ovvero se le altre
parti, dopo che la prima ha nominato l'arbitro o gli arbitri, nominano d'accordo un ugual numero di arbitri o
ne affidano a un terzo la nomina.
Fuori dei casi previsti nel precedente comma il procedimento iniziato da una parte nei confronti di altre si
scinde in tanti procedimenti quante sono queste ultime.
Se non si verifica l'ipotesi prevista nel primo comma e si versa in caso di litisconsorzio necessario, l'arbitrato
e' improcedibile.
816-quinquies. Intervento di terzi e successione nel diritto controverso
L'intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l'accordo del terzo e
delle parti e con il consenso degli arbitri.
Sono sempre ammessi l'intervento previsto dal secondo comma dell'articolo 105 e l'intervento del
litisconsorte necessario.
Si applica l'articolo 111.
816-sexies. Morte, estinzione o perdita di capacita' della parte
Se la parte viene meno per morte o altra causa, ovvero perde la capacita' legale, gli arbitri assumono le
misure idonee a garantire l'applicazione del contraddittorio ai fini della prosecuzione del giudizio. Essi
possono sospendere il procedimento.
Se nessuna delle parti ottempera alle disposizioni degli arbitri per la prosecuzione del giudizio, gli arbitri
possono rinunciare all'incarico.
816-septies. Anticipazione delle spese
Gli arbitri possono subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese
prevedibili. Salvo diverso accordo delle parti, gli arbitri determinano la misura dell'anticipazione a carico di
ciascuna parte.
Se una delle parti non presta l'anticipazione richiestale, l'altra puo' anticipare la totalita' delle spese. Se le
parti non provvedono all'anticipazione nel termine fissato dagli arbitri, non sono piu' vincolate alla
convenzione di arbitrato con riguardo alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale.
Art. 817. Eccezione d'incompetenza
Se la validita', il contenuto o l'ampiezza della convenzione d'arbitrato o la regolare costituzione degli arbitri
sono contestate nel corso dell'arbitrato, gli arbitri decidono sulla propria competenza.
Questa disposizione si applica anche se i poteri degli arbitri sono contestati in qualsiasi sede per qualsiasi
ragione sopravvenuta nel corso del procedimento. La parte che non eccepisce nella prima difesa successiva
all'accettazione degli arbitri l'incompetenza di questi per inesistenza, invalidita' o inefficacia della
convenzione d'arbitrato, non puo' per questo motivo impugnare il lodo, salvo il caso di controversia non
arbitrabile.
La parte, che non eccepisce nel corso dell'arbitrato che le conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti
della convenzione arbitrale, non puo', per questo motivo, impugnare il lodo.
817-bis. Compensazione
Gli arbitri sono competenti a conoscere dell'eccezione di compensazione, nei limiti del valore della
domanda, anche se il controcredito non e' compreso nell'ambito della convenzione di arbitrato.
Art. 818. Provvedimenti cautelari
Gli arbitri non possono concedere sequestri, ne' altri provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di
legge.
Art. 819. Questioni pregiudiziali di merito
Gli arbitri risolvono senza autorita' di giudicato tutte le questioni rilevanti per la decisione della
controversia, anche se vertono su materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato,
salvo che debbano essere decise con efficacia di giudicato per legge.
Su domanda di parte, le questioni pregiudiziali sono decise con efficacia di giudicato se vertono su materie
che possono essere oggetto di convenzione di arbitrato. Se tali questioni non sono comprese nella
convenzione di arbitrato, la decisione con efficacia di giudicato e' subordinata alla richiesta di tutte le parti.
Art. 819-bis. Sospensione del procedimento arbitrale
Ferma l'applicazione dell'articolo 816-sexies, gli arbitri sospendono il procedimento arbitrale con ordinanza
motivata nei seguenti casi:
1 quando il processo dovrebbe essere sospeso a norma del comma terzo dell'articolo 75 del codice di
procedura penale, se la controversia fosse pendente davanti all'autorita' giudiziaria;
2 se sorge questione pregiudiziale su materia che non puo essere oggetto di convenzione d'arbitrato e per
legge deve essere decisa con autorita' di giudicato;
3 quando rimettono alla Corte costituzionale una questione di legittimita' costituzionale ai sensi
dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Se nel procedimento arbitrale e' invocata l'autorita' di una sentenza e questa e' impugnata, si applica il
secondo comma dell'articolo 337.
Una volta disposta la sospensione, il procedimento si estingue se nessuna parte deposita presso gli arbitri
istanza di prosecuzione entro il termine fissato dagli arbitri stessi o, in difetto, entro un anno dalla
cessazione della causa di sospensione. Nel caso previsto dal primo comma, numero 2, il procedimento si
estingue altresi' se entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione nessuna parte deposita presso gli
arbitri copia autentica dell'atto con il quale la controversia sulla questione pregiudiziale e' proposta davanti
all'autorita' giudiziaria.
Art. 819-ter. Rapporti tra arbitri e autorita' giudiziaria
La competenza degli arbitri non e' esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, ne' dalla
connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice. La sentenza, con
la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato, e'
impugnabile a norma degli articoli 42 e 43. L'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della
convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La
mancata proposizione dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia
decisa in quel giudizio.
Nei rapporti tra arbitrato e processo non si applicano regole corrispondenti agli articoli 44, 45, 48, 50 e 295.
In pendenza del procedimento arbitrale non possono essere proposte domande giudiziali aventi ad oggetto
l'invalidita' o inefficacia della convenzione d'arbitrato.
Capo IV: DEL LODO
Art. 820. Termine per la decisione
Le parti possono, con la convenzione di arbitrato o con accordo anteriore all'accettazione degli arbitri,
fissare un termine per la pronuncia del lodo.
Se non e' stato fissato un termine per la pronuncia del lodo, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel
termine di duecentoquaranta giorni dall'accettazione della nomina.
In ogni caso il termine puo' essere prorogato:
a mediante dichiarazioni scritte di tutte le parti indirizzate agli arbitri;
b dal presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, su istanza motivata di una delle
parti o degli arbitri; l'istanza puo' essere proposta fino alla scadenza del termine. In ogni caso il termine può
essere prorogato solo prima della scadenza.
Se le parti non hanno disposto diversamente, il termine e' prorogato di centottanta giorni nei casi seguenti
e per non piu' di una volta nell'ambito di ciascuno di essi:
a se debbono essere assunti mezzi di prova;
b se e' disposta consulenza tecnica d'ufficio;
c se e' pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale;
d se e' modificata la composizione del collegio arbitrale o e' sostituito l'arbitro unico. Il termine per la
pronuncia del lodo e' sospeso durante la sospensione del procedimento. In ogni caso, dopo la ripresa del
procedimento, il termine residuo, se inferiore, e' esteso a novanta giorni.
Art. 821. Rilevanza del decorso del termine
Il decorso del termine indicato nell'articolo precedente non puo' essere fatto valere come causa di nullita'
del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla
maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro
decadenza.
Se la parte fa valere la decadenza degli arbitri, questi, verificato il decorso del termine, dichiarano estinto il
procedimento.
Art. 822. Norme per la deliberazione
Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti abbiano disposto con qualsiasi
espressione che gli arbitri pronunciano secondo equita'.
Art. 823. Deliberazione e requisiti del lodo
Il lodo e' deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri ed e' quindi redatto per
iscritto. Ciascun arbitro puo' chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli arbitri riuniti in
conferenza personale.
Il lodo deve contenere:
1 il nome degli arbitri;
2 l'indicazione della sede dell'arbitrato;
3 l'indicazione delle parti;
4 l'indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti;
5 l'esposizione sommaria dei motivi;
6 il dispositivo;
7 la sottoscrizione degli arbitri. La sottoscrizione della maggioranza degli arbitri e' sufficiente, se
accompagnata dalla dichiarazione che esso e' stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri
non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo;
8 la data delle sottoscrizioni.
Art. 824. Originali e copie del lodo
Gli arbitri redigono il lodo in uno o piu' originali. Gli arbitri danno comunicazione del lodo a ciascuna parte
mediante consegna di un originale, o di una copia attestata conforme dagli stessi arbitri, anche con
spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del lodo.
824-bis. Efficacia del lodo
Salvo quanto disposto dall'articolo 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della
sentenza pronunciata dall'autorita' giudiziaria.
Art. 825. Deposito del lodo
La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone istanza depositando il
lodo in originale, o in copia conforme, insieme con l'atto contenente la convenzione di arbitrato, in
originale o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nel cui circondario e' la sede dell'arbitrato. Il
tribunale, accertata la regolarita' formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo
e' soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o
annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto.
Del deposito e del provvedimento del tribunale e' data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti
dell'articolo 133, secondo comma.
Contro il decreto che nega o concede l'esecutorieta' del lodo, e' ammesso reclamo mediante ricorso alla
corte d'appello, entro trenta giorni dalla comunicazione; la corte, sentite le parti, provvede in camera di
consiglio con ordinanza.
Art. 826. Correzione del lodo
Ciascuna parte puo' chiedere agli arbitri entro un anno dalla comunicazione del lodo:
a di correggere nel testo del lodo omissioni o errori materiali o di calcolo, anche se hanno determinato una
divergenza fra i diversi originali del lodo pure se relativa alla sottoscrizione degli arbitri;
b di integrare il lodo con uno degli elementi indicati nell'articolo 823, numeri 1, 2, 3, 4.
Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro il termine di sessanta giorni. Della correzione e' data
comunicazione alle parti a norma dell'articolo 824.
Se gli arbitri non provvedono, l'istanza di correzione e' proposta al tribunale nel cui circondario ha sede
l'arbitrato.
Se il lodo e' stato depositato, la correzione e' richiesta al tribunale del luogo in cui e' stato depositato. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 288, in quanto compatibili. Alla correzione puo' provvedere anche il
giudice di fronte al quale il lodo e' stato impugnato o fatto valere.
Capo V: DELLE IMPUGNAZIONI
Art. 827. Mezzi di impugnazione
Il lodo e' soggetto all'impugnazione per nullita', per revocazione e per opposizione di terzo.
I mezzi d'impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo.
Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia e' immediatamente impugnabile, ma il lodo che
risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale e' impugnabile solo unitamente al
lodo definitivo.
Art. 828. Impugnazione per nullità
L'impugnazione per nullita' si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti
alla corte d'appello nel cui distretto e' la sede dell'arbitrato.
L'impugnazione non e' piu' proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione.
L'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo puo' essere
impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla comunicazione dell'atto
di correzione.
Art. 829. Casi di nullità
L'impugnazione per nullita' e' ammessa, nonostante qualunque preventiva rinuncia, nei casi seguenti:
1 se la convenzione d'arbitrato e' invalida, ferma la disposizione dell'articolo 817, terzo comma;
2 se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi II e VI del presente titolo,
purche' la nullita' sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
3 se il lodo e' stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
4 se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato, ferma la disposizione dell'articolo
817, quarto comma, o ha deciso il merito della controversia in ogni altro caso in cui il merito non poteva
essere deciso;
5 se il lodo non ha i requisiti indicati nei numeri 5, 6, 7 dell'articolo 823;
6 se il lodo e' stato pronunciato dopo la scadenza del termine stabilito, salvo il disposto dell'articolo 821;
7 se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di
nullita' e la nullita' non e' stata sanata;
8 se il lodo e' contrario ad altro precedente lodo non piu' impugnabile o a precedente sentenza passata in
giudicato tra le parti purche' tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento;
9 se non e' stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio;
10 se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia e il merito della
controversia doveva essere deciso dagli arbitri;
11 se il lodo contiene disposizioni contraddittorie;
12 se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformita'
alla convenzione di arbitrato.
La parte che ha dato causa a un motivo di nullita', o vi ha rinunciato, o che non ha eccepito nella prima
istanza o difesa successiva la violazione di una regola che disciplina lo svolgimento del procedimento
arbitrale, non puo' per questo motivo impugnare il lodo.
L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia e' ammessa se
espressamente disposta dalle parti o dalla legge. E' ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per
contrarieta' all'ordine pubblico.
L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia e' sempre
ammessa:
1 nelle controversie previste dall'articolo 409;
2 se la violazione delle regole di diritto concerne la soluzione di questione pregiudiziale su materia che non
puo' essere oggetto di convenzione di arbitrato.
Nelle controversie previste dall'articolo 409, il lodo e' soggetto ad impugnazione anche per violazione dei
contratti e accordi collettivi.
Art. 830. Decisione sull'impugnazione per nullità
La corte d'appello decide sull'impugnazione per nullita' e, se l'accoglie, dichiara con sentenza la nullita' del
lodo. Se il vizio incide su una parte del lodo che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullita' parziale del lodo.
Se il lodo e' annullato per i motivi di cui all'articolo 829, commi primo, numeri 5, 6, 7, 8, 9, 11 o 12, terzo,
quarto o quinto, la corte d'appello decide la controversia nel merito salvo che le parti non abbiano stabilito
diversamente nella convenzione di arbitrato o con accordo successivo. Tuttavia, se una delle parti, alla data
della sottoscrizione della convenzione di arbitrato, risiede o ha la propria sede effettiva all'estero, la corte
d'appello decide la controversia nel merito solo se le parti hanno cosi' stabilito nella convenzione di
arbitrato o ne fanno concorde richiesta.
Quando la corte d'appello non decide nel merito, alla controversia si applica la convenzione di arbitrato,
salvo che la nullita' dipenda dalla sua invalidita' o inefficacia.
Su istanza di parte anche successiva alla proposizione dell'impugnazione, la corte d'appello puo'
sospendere con ordinanza l'efficacia del lodo, quando ricorrono gravi motivi.
Art. 831. Revocazione ed opposizione di terzo
Il lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, e' soggetto a revocazione nei casi indicati nei numeri 1, 2, 3 e 6
dell'articolo 395, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo.
Se i casi di cui al primo comma si verificano durante il corso del processo di impugnazione per nullita', il
termine per la proposizione della domanda di revocazione e' sospeso fino alla comunicazione della
sentenza che abbia pronunciato sulla nullita'.
Il lodo e' soggetto ad opposizione di terzo nei casi indicati nell'articolo 404. Le impugnazioni per
revocazione e per opposizione di terzo si propongono davanti alla corte d'appello nel cui distretto e' la sede
dell'arbitrato, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo.
La corte d'appello puo' riunire le impugnazioni per nullita', per revocazione e per opposizione di terzo nello
stesso processo, se lo stato della causa preventivamente proposta consente l'esauriente trattazione e
decisione delle altre cause.
Capo VI: DELL'ARBITRATO SECONDO REGOLAMENTI PRECOSTITUITI
Art. 832. Rinvio a regolamenti arbitrali
La convenzione d'arbitrato puo' fare rinvio a un regolamento arbitrale precostituito.
Nel caso di contrasto tra quanto previsto nella convenzione di arbitrato e quanto previsto dal regolamento,
prevale la convenzione di arbitrato.
Se le parti non hanno diversamente convenuto, si applica il regolamento in vigore al momento in cui il
procedimento arbitrale ha inizio.
Le istituzioni di carattere associativo e quelle costituite per la rappresentanza degli interessi di categorie
professionali non possono nominare arbitri nelle controversie che contrappongono i propri associati o
appartenenti alla categoria professionale a terzi.
Il regolamento puo' prevedere ulteriori casi di sostituzione e ricusazione degli arbitri in aggiunta a quelli
previsti dalla legge.
Se l'istituzione arbitrale rifiuta di amministrare l'arbitrato, la convenzione d'arbitrato mantiene efficacia e si
applicano i precedenti capi di questo titolo.
Artt. 833 - 838 Abrogati
Capo VII: DEI LODI STRANIERI
Art. 839. Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri
Chi vuol far valere nella Repubblica un lodo straniero deve proporre ricorso al presidente della corte
d'appello nella cui circoscrizione risiede l'altra parte; se tale parte non risiede in Italia e' competente la
corte d'appello di Roma.
Il ricorrente deve produrre il lodo in originale o in copia conforme insieme con l'atto di compromesso, o
documento equipollente, in originale o in copia conforme.
Qualora i documenti di cui al secondo comma non siano redatti in lingua italiana la parte istante deve
altresi' produrne una traduzione certificata conforme.
Il presidente della corte d'appello, accertata la regolarita' formale del lodo, dichiara con decreto l'efficacia
del lodo straniero nella Repubblica, salvoche':
1 la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;
2 il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.
Art. 840. Opposizione
Contro il decreto che accorda o nega l'efficacia del lodo straniero e' ammessa opposizione da proporsi con
citazione dinanzi alla corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione, nel caso di decreto che nega
l'efficacia, ovvero dalla notificazione nel caso di decreto che l'accorda.
In seguito all'opposizione il giudizio si svolge a norma degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili. La
corte d'appello pronuncia con sentenza impugnabile per cassazione.
Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono rifiutati dalla corte d'appello se nel giudizio di
opposizione la parte contro la quale il lodo è invocato prova l'esistenza di una delle seguenti circostanze:
1 le parti della convenzione arbitrale erano incapaci in base alla legge ad esse applicabile oppure la
convenzione arbitrale non era valida secondo la legge alla quale le parti l'hanno sottoposta o, in mancanza
di indicazione a tale proposito, secondo la legge dello Stato in cui il lodo e' stato pronunciato;
2 la parte nei cui confronti il lodo è invocato non e' stata informata della designazione dell'arbitro o del
procedimento arbitrale o comunque e' stata nell'impossibilita' di far valere la propria difesa nel
procedimento stesso;
3 il lodo ha pronunciato su una controversia non contemplata nel compromesso o nella clausola
compromissoria, oppure fuori dei limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, se le
statuizioni del lodo che concernono questioni sottoposte ad arbitrato possono essere separate da quelle
che riguardano questioni non sottoposte ad arbitrato, le prime possono essere riconosciute e dichiarate
esecutive; 4 la costituzione del collegio arbitrale o il procedimento arbitrale non sono stati conformi
all'accordo delle parti o, in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo di svolgimento dell'arbitrato;
5 il lodo non e' ancora divenuto vincolante per le parti o e' stato annullato o sospeso da un'autorita'
competente dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, e' stato reso.
Allorche' l'annullamento o la sospensione dell'efficacia del lodo straniero siano stati richiesti all'autorita'
competente indicata nel numero 5 del terzo comma, la corte d'appello puo' sospendere il procedimento
per il riconoscimento o l'esecuzione del lodo; su istanza della parte che ha richiesto l'esecuzione puo', in
caso di sospensione, ordinare che l'altra parte presti idonea garanzia.
Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono altresi' rifiutati allorche' la corte d'appello accerta
che: 1 la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;
2 il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.
Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali.
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
Titolo I - Del pubblico ministero
Art. 1. Richiesta di comunicazione degli atti
In ogni stato e grado del processo il pubblico ministero può richiedere al giudice la comunicazione degli atti
per l'esercizio dei poteri a lui attributi dalla legge.
Art. 2. Intervento davanti all'istruttore
L'intervento del pubblico ministero davanti all'istruttore avviene nei modi previsti nell'articolo 267 del
codice.
Art. 3. Intervento davanti al collegio
Il pubblico ministero può spiegare il suo intervento anche quando la causa si trova davanti al collegio,
mediante comparsa da depositarsi in cancelleria o all'udienza.
Il pubblico ministero che interviene all'udienza prende oralmente le sue conclusioni, che sono inserite nel
ruolo di udienza.
Se il pubblico ministero che interviene davanti al collegio non si limita ad aderire alle conclusioni di una
delle parti, ma prende proprie conclusioni, produce documenti o deduce prove, il presidente, d'ufficio o su
istanza di parte, può rimettere con ordinanza la causa al giudice istruttore per l'integrazione della
istruzione.
Titolo II - Degli esperti e degli ausiliari del giudice
Capo I - Degli esperti della magistratura del lavoro
Artt. 4 - Art. 12. Omissis
nb: Il capo i (comprendente gli artt. 4-12) deve ritenersi inoperante a seguito della soppressione
dell'ordinamento corporativo
Capo II - Dei consulenti tecnici del giudice
Sezione I - Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari
Art. 13. Albo dei consulenti tecnici
Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.
L'albo è diviso in categorie.
Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1. medico-chirurgica; 2. industriale; 3.
commerciale; 4. agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa.
Art. 14. Formazione dell'albo
L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal
procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio
dell'ordine, o dal collegio della categoria, cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'albo dei consulenti
tecnici.
Il consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto
nell'albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il
professionista stesso.
Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla camera di
commercio, industria e agricoltura.
Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.
Art. 15. Iscrizione nell'albo
Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una
determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni
professionali.
Nessuno può essere iscritto in più di un albo.
Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente.
Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al
comitato previsto nell'articolo.
Art. 16. Domande d'iscrizione
Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo debbono farne domanda al presidente del tribunale.
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
1. estratto dell'atto di nascita;
2. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
3. certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
4. certificato di iscrizione all'associazione professionale;
5. i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica.
Art. 17. Informazioni
A cura del presidente del tribunale debbono essere assunte presso le autorità di polizia specifiche
informazioni sulla condotta pubblica e privata dell'aspirante.
Art. 18. Revisione dell'albo
L'albo è permanente. Ogni quattro anni il comitato di cui all'articolo deve provvedere alla revisione
dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo o è
sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.
Art. 19. Disciplina
La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del
procuratore della Repubblica o del presidente dell'associazione professionale, può promuovere
procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non
hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.
Per il giudizio disciplinare è competente il comitato indicato nell'articolo.
Art. 20. Sanzioni disciplinari
Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo precedente possono essere inflitte le
seguenti sanzioni disciplinari:
1. l'avvertimento;
2. la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno;
3. la cancellazione dall'albo.
Art. 21. Procedimento disciplinare
Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale contesta l'addebito al
consulente e ne raccoglie la risposta scritta.
Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dovere continuare il procedimento, fa invitare il
consulente, con biglietto di cancelleria, davanti al comitato disciplinare.
Il comitato decide sentito il consulente. Contro il provvedimento è ammesso reclamo a norma dell'articolo
ultimo comma.
Art. 22. Distribuzione degli incarichi
Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di
consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo.
Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona
non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta.
Le funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei
tribunali del distretto. Se l'incarico è conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo,
deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.
Art. 23. Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi
Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi
siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti
possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall’ufficio, e
garantisce che sia assicurata l’adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di
strumenti informatici.
Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere
annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.
Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il
quale il consulente è iscritto.
Il primo presidente della corte di appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che
vengono affidati dalla corte.
Art. 24. Abrogato
Sezione II - Dei consulenti tecnici nei procedimenti corporativi
Art. 25 - 27 Omissis
Sezione implicitamente abrogata a seguito della regolamentazione introdotta dall'art. 9 l. 11 agosto
1973, n. 533
Capo III - Dei registri di cancelleria e degli atti del cancelliere
Art. 28. Registri di cancelleria
1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di
sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabiliti i registri che devono essere
tenuti, a cura delle cancellerie, presso gli uffici giudiziari.
Art. 29 - 32 Abrogati
Art. 33. Divisione dei registri in più volumi
Negli uffici giudiziari aventi un numero rilevante di affari, ogni capo d'ufficio, su proposta del dirigente la
cancelleria, può autorizzare la divisione per materia del ruolo generale e della rubrica alfabetica generale
corrispondente.
Il capo dell'ufficio può autorizzare inoltre la divisione del registro cronologico in due volumi contenenti uno
i numeri pari e l'altro i numeri dispari, o anche in volumi distinti per materia.
Art. 34. Abrogato
Art. 35. Volumi dei provvedimenti originali
Il cancelliere deve riunire annualmente in volumi separati gli originali delle sentenze, dei decreti
d'ingiunzione e dei processi verbali di conciliazione, nonché le copie dei verbali contenenti le sentenze
pronunciate a norma dell'articolo 281-sexies.
Art. 36. Fascicoli di cancelleria
Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni affare del proprio ufficio, anche quando la formazione di
esso non è prevista espressamente dalla legge.
Ogni fascicolo riceve la numerazione del ruolo generale sotto la quale è iscritto l'affare.
Sulla copertina di ogni fascicolo sono indicati l'ufficio, la sezione alla quale appartiene il giudice incaricato
dell'affare e il giudice stesso, le parti, i rispettivi difensori muniti di procura e l'oggetto.
Nella facciata interna della copertina è contenuto l'indice degli atti inseriti nel fascicolo con l'indicazione
della natura e della data di ciascuno di essi.
Gli atti sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico e muniti di un numero progressivo corrispondente a
quello risultante dall'indice.
Art. 37. - Art. 43. Abrogati
Art 44. Compilazione dei processi verbali
Oltre che nei casi specificamente indicati dalla legge, il cancelliere deve compilare processo verbale di tutti
gli atti che compie con l'intervento di terzi interessati. Nel processo verbale fa risultare le attività da lui
compiute, quelle delle persone intervenute nell'atto e le dichiarazioni da esse rese.
Art. 45. Forma delle comunicazioni del cancelliere
Il biglietto, col quale il cancelliere esegue le comunicazioni a norma dell'articolo 136 del codice, si compone
di due parti uguali una delle quali deve essere consegnata al destinatario e l'altra deve essere conservata
nel fascicolo d'ufficio.
Esse contengono in ogni caso l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è
assegnata, dell'istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l'affare è iscritto e del
ruolo dell'istruttore e il nome delle parti.
Nella parte che viene inserita nel fascicolo d'ufficio deve essere stesa la relazione di notificazione
dell'ufficiale giudiziario o scritta la ricevuta del destinatario. Se l'ufficiale giudiziario si avvale del servizio
postale, il cancelliere conserva nel fascicolo d'ufficio anche la ricevuta della raccomandata.
Art. 46. Forma degli atti giudiziari
I processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile, in
continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni.
Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all'atto, con nota di
richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata.
Capo IV - Dagli atti dell'ufficiale giudiziario
Art. 47. Ora della notificazione
Nella relazione di notificazione di cui all'articolo 148 del Codice, se la parte interessata lo chiede, deve
essere inserita l'indicazione dell'ora nella quale la notificazione è stata eseguita.
Art. 48. Avviso al destinatario della notificazione
L'avviso prescritto nell'articolo 140 del Codice deve contenere:
1. il nome della persona che ha chiesto la notificazione e del destinatario;
2. l'indicazione della natura dell'atto notificato;
3. l'indicazione del giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve
comparire con la data o il termine di comparizione;
4. la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.
Art. 49. Nota da consegnarsi al pubblico ministero
L'ufficiale, che esegue la notificazione a norma degli articoli 142, 143 e 146 del Codice, deve consegnare al
pubblico ministero, insieme con la copia dell'atto, una nota contenente:
1. l'indicazione del nome e della qualità della persona che ha chiesto la notificazione;
2. il nome, la residenza o la dimora del destinatario;
3. la natura dell'atto notificato;
4. il giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire;
5. la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.
La nota è trasmessa dal pubblico ministero insieme con l'atto al ministero degli affari esteri o al comando
militare posto nella circoscrizione del tribunale, i quali provvedono d'urgenza alla consegna.
Art. 50. Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami
L'istanza di autorizzazione a procedere alla notificazione per pubblici proclami a norma dell'articolo 150 del
codice è fatta con ricorso steso in calce all'atto.
Il pubblico ministero stende il suo parere di seguito al ricorso.
Art. 51. Destinazione della copia dell'atto notificato depositata in cancelleria
La copia che l'ufficiale giudiziario deposita in cancelleria a norma dell'articolo 150 quarto comma del codice
è custodita dal cancelliere per essere inserita nel fascicolo d'ufficio.
Nella copia depositata e in quella da consegnare alla parte che ha chiesto la notificazione, l'ufficiale
giudiziario deve certificare la data dell'avvenuto deposito in cancelleria.
Capo V - Delle persone che possono assistere il giudice
Art. 52. Liquidazione del compenso
Il compenso agli ausiliari di cui all'articolo 68 del codice è liquidato con decreto dal giudice che li ha
nominati o dal capo dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario che li ha
chiamati, tenuto conto dell'attività svolta.
Art. 53. Contenuto ed efficacia dei provvedimenti che liquidano compensi
I decreti con i quali il giudice liquida a favore del custode e degli altri ausiliari i compensi loro dovuti
debbono indicare la parte che è tenuta a corrisponderli. Tali decreti costituiscono titolo esecutivo contro la
parte stessa.
Titolo III - Del processo di cognizione
Capo I - Del procedimento davanti al giudice di pace
Sezione I - Disposizioni comuni
Art. 54. Determinazione dei giorni d'udienza
Le udienze di istruzione e di discussione delle cause sono tenute nei giorni e nelle ore che il capo dell'ufficio
del giudice di pace stabilisce annualmente con decreto approvato dal presidente del tribunale d'intesa col
procuratore della Repubblica. Il decreto deve rimanere affisso per tutto l'anno in ciascuna sala di udienza
dell'ufficio del giudice di pace.
Art. 55. Distribuzione delle udienze tra i magistrati
Il capo dell'ufficio del giudice di pace distribuisce con decreto al principio di ogni trimestre le udienze di
istruzione o di discussione tra i magistrati addetti all'ufficio.
Art. 56. Designazione del giudice per ciascuna causa
Dopo il deposito in cancelleria dell'atto introduttivo del giudizio a norma dell'articolo 319 del codice o, in
mancanza, il giorno stesso dell'udienza fissata a norma dell'articolo 316 del codice, su presentazione da
parte del cancelliere dell'atto, il capo dell'ufficio del giudice di pace designa il magistrato che viene
incaricato dell'istruzione della causa.
Se nel giorno fissato per la comparizione l'udienza è tenuta da un magistrato diverso da quello designato, la
causa, dopo la costituzione delle parti, è rinviata d'ufficio alla prima udienza del magistrato designato.
Art. 57. Rinvio dell'udienza di comparizione
Se non vi è udienza nel giorno fissato nell'atto di citazione o nel processo verbale indicato nell'articolo 316
secondo comma del codice, la comparizione s'intende rimandata all'udienza immediatamente successiva
tenuta dal giudice designato.
Se nell'udienza di comparizione non possono essere sentite le parti, il giudice di pace dà atto nel processo
verbale della loro comparizione e rimanda la causa all'udienza immediatamente successiva.
Art. 58. Mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio
Alla parte, che non ha fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio a norma dell'articolo 319 del
codice, le notificazioni e le comunicazioni durante il procedimento possono essere fatte presso la
cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge.
Art. 59. Dichiarazione di contumacia
La dichiarazione di contumacia della parte non costituita è fatta dal giudice di pace a norma dell'articolo
171 ultimo comma del codice, quando è decorsa almeno un'ora dall'apertura dell'udienza.
Art. 60. Tempo degli atti di istruzione
Gli atti di istruzione debbono essere assunti dal giudice di pace non oltre la terza udienza successiva a
quella in cui sono stati ammessi o alla comunicazione dell'ordinanza di ammissione, se questa non è stata
pronunziata in udienza.
Art. 61. Ordine di trattazione e discussione delle cause
Nella trattazione e nella discussione il giudice di pace deve dare la precedenza alle cause per le quali sono
stati abbreviati i termini a norma dell'articolo 163-bis del codice.
Art. 62. Udienza di discussione
Il [pretore o il] giudice di pace, quando dichiara chiusa l'istruzione, invita le parti a formulare nella stessa
udienza o in una udienza successiva le conclusioni che, a norma dell'articolo 189 del codice, intendono
sottoporre alla sua decisione e a procedere alla discussione della causa.
L'udienza di discussione può essere rinviata soltanto una volta, per grave impedimento dell'ufficio o delle
parti da specificarsi nel provvedimento di rinvio.
Art. 63. Giudice decidente
La causa deve essere decisa dal giudice di pace che ha proceduto all'istruzione, salvo che sia stato sostituito
a norma dell'articolo 174 del codice.
Art. 64. Abrogato
Art. 65. Querela di falso
Il [pretore o il] giudice di pace, quando rimette le parti davanti al tribunale per il processo di falso, stabilisce
un termine perentorio entro il quale le parti stesse debbono riassumere la causa davanti al tribunale.
Sezione II - Disposizioni speciali per il procedimento davanti al giudice di pace
Artr. 66 - 67 Abrogati
Art. 68. Istanza di conciliazione
L'istanza di conciliazione in sede non contenziosa può essere proposta al giudice di pace con ricorso o
verbalmente.
Se l'istanza è proposta con ricorso, il giudice di pace fa invitare dal cancelliere le parti a comparire davanti a
lui in un giorno e in un'ora determinati per cercare di conciliarle.
Se è proposta verbalmente, il giudice di pace redige di essa processo verbale e dà la disposizione di cui al
comma precedente.
Art. 69. Mancata comparizione della parte invitata
Se la parte invitata non si presenta, il giudice di pace ne dà atto nel processo verbale; di questo la parte
istante può ottenere copia.
Capo II - Del procedimento davanti al tribunale
Sezione I - Dell'introduzione della causa
Art. 69-bis. Determinazione delle udienze di prima comparizione
Il decreto del presidente del tribunale, che stabilisce, a norma del secondo comma dell'art. 163 del codice, i
giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti,
deve essere affisso in tutte le sale d'udienza del tribunale entro il 30 novembre di ogni anno e rimanervi
durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce.
Art. 70. Istanza di abbreviazione dei termini di comparizione
L'istanza di abbreviazione dei termini di comparizione, prevista nell'articolo 163-bis ultimo comma del
codice, è proposta con ricorso diretto al presidente del tribunale, ovvero, se la causa è stata già assegnata
ad una sezione, al presidente di questa.
Il decreto del presidente, scritto in calce al ricorso, fissa l'udienza di prima comparizione e deve essere
comunicato, insieme col ricorso stesso, ai procuratori delle parti costituite almeno cinque giorni liberi prima
dell'udienza fissata dal presidente. Alle parti non costituite il decreto e il ricorso devono essere notificati
personalmente in un congruo termine stabilito dal presidente.
Se all'udienza fissata dal presidente non compariscono tutte le parti alle quali deve essere fatta la
comunicazione o la notificazione, il giudice istruttore verifica la regolarità della comunicazione o della
notificazione, e ne ordina, quando occorre, la rinnovazione, fissando una nuova udienza di prima
comparizione. In tal caso deve essere osservato per la comunicazione lo stesso termine stabilito nel comma
precedente; per la notificazione alle parti non costituite il giudice istruttore stabilisce un nuovo termine
congruo.
Art. 70-bis. Computo dei termini di comparizione
I termini di comparizione, stabiliti nell'articolo 163-bis del codice, debbono essere osservati in relazione
all'udienza fissata nell'atto di citazione, anche se la causa è rinviata ad altra udienza a norma dell'articolo
168-bis quarto comma dello stesso codice.
Art. 70-ter. Notificazione della comparsa di risposta
La citazione può anche contenere, oltre a quanto previsto dall'articolo 163, terzo comma, numero 7, del
codice, l'invito al convenuto o ai convenuti, in caso di pluralità degli stessi, a notificare al difensore
dell'attore la comparsa di risposta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, entro
un termine non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della citazione, ma inferiore di almeno dieci
giorni al termine indicato ai sensi del primo comma dell'articolo 163-bis del codice.
Se tutti i convenuti notificano la comparsa di risposta ai sensi del precedente comma, il processo prosegue
nelle forme e secondo le modalità previste dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
Art. 71.
Nota d'iscrizione a ruolo.
La nota d'iscrizione della causa nel ruolo generale deve contenere l'indicazione delle parti, nonché le
generalità ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo, del procuratore che si
costituisce, dell'oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione, e dell'udienza fissata per
la prima comparizione delle parti.
Art. 72. Deposito del fascicolo di parte e iscrizione a ruolo
Insieme con la nota d'iscrizione a ruolo la parte deve consegnare al cancelliere il proprio fascicolo. Esso è
custodito in unica cartella col fascicolo d'ufficio che il cancelliere forma a norma dell'articolo 168 secondo
comma del codice.
Nella stessa cartella sono custoditi i fascicoli delle parti che si costituiscono successivamente.
Art. 73. Copia degli atti di parte
Le parti debbono consegnare al cancelliere insieme col proprio fascicolo le copie degli atti di parte, che a
norma dell'articolo 168 secondo comma del codice debbono essere inserite nel fascicolo d'ufficio.
Il cancelliere deve rifiutare di ricevere il fascicolo di parte che non contenga le copie degli atti indicati nel
comma precedente.
Art. 74. Contenuto del fascicolo di parte
Gli atti e i documenti di causa sono inseriti in sezioni separate del fascicolo di parte.
Gli atti sono costituiti dagli originali o dalle copie notificate della citazione, della comparsa di risposta o
d'intervento, delle memorie, delle comparse conclusionali e delle sentenze.
Sulla copertina del fascicolo debbono essere iscritte le indicazioni richieste per il fascicolo d'ufficio.
Il cancelliere, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti, sottoscrive l'indice
del fascicolo ogni volta che viene inserito in esso un atto o documento.
Art. 75. Nota delle spese
Il difensore al momento del passaggio in decisione della causa deve unire al fascicolo di parte la nota delle
spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento all'articolo della tariffa
dal quale si desume ciascuna partita.
Art. 76. Potere delle parti sui fascicoli
Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo
d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sul bollo.
Art. 77. Ritiro del fascicolo di parte
Per ritirare il proprio fascicolo a norma dell'articolo 169 del Codice, la parte deve fare istanza con ricorso al
giudice istruttore. Il ricorso e il decreto di autorizzazione sono inseriti dal cancelliere nel fascicolo d'ufficio.
In calce al decreto il cancelliere fa scrivere la dichiarazione di ritiro del fascicolo e annota la restituzione di
esso.
Sezione II - Dell'istruzione della causa
Art. 78. Astensione del giudice istruttore
Il giudice istruttore, che riconosce l'esistenza di un motivo di astensione a norma dell'articolo 51 del Codice,
deve farne espressa dichiarazione oppure istanza scritta al presidente del tribunale appena ricevuto il
decreto di nomina.
Se il motivo d'astensione sorge dopo che l'istruzione è iniziata, il giudice istruttore ne dà subito notizia al
capo dell'ufficio giudiziario competente e dichiara o chiede di astenersi.
Art. 79. Sostituzione del giudice istruttore
La sostituzione del giudice istruttore nei casi previsti nell'articolo 174 del Codice è disposta d'ufficio o su
istanza di parte.
L'istanza è proposta con ricorso al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto designando altro
giudice della stessa sezione.
L'istanza e il decreto sono inseriti nel fascicolo d'ufficio.
Art. 80. Determinazione delle udienze dei giudici istruttori
Il presidente del tribunale stabilisce con decreto, al principio ed alla metà dell'anno giudiziario, i giorni della
settimana e le ore in cui egli stesso, i presidenti di sezione e ciascun giudice istruttore debbono tenere le
udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, e le udienze d'istruzione. Il decreto
deve rimanere affisso in tutte le sale d'udienza del tribunale durante il periodo al quale si riferisce. Se nel
corso dell'anno uno o più giudici istruttori cessano di far parte del tribunale, o della sezione, debbono di
volta in volta essere apportate al decreto le necessarie modificazioni.
Art. 80-bis. Rinvio al collegio nell'udienza di prima comparizione
La rimessione al collegio, a norma dell'articolo 187 del Codice può essere disposta dal giudice istruttore
anche nell'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti.
Art. 81. Fissazione delle udienze d'istruzione
Le udienze d'istruzione per ogni causa sono fissate di volta in volta dal giudice istruttore.
Nello stesso processo l'intervallo tra l'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti
e la prima udienza d'istruzione, e quello tra le successive udienze d'istruzione, non può essere superiore a
quindici giorni, salvo che, per speciali circostanze, delle quali dovrà farsi menzione nel provvedimento, sia
necessario un intervallo maggiore.
Art. 81-bis Calendario del processo
Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura,
dell’urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo con l’indicazione delle
udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono
essere prorogati, anche d’ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere
richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini.
Art. 82. Rinvio delle udienze di prima comparizione e d'istruzione
Qualora il giudice istruttore designato non tenga udienza nel giorno fissato per la prima comparizione delle
parti, questa si intende rinviata d'ufficio alla udienza di prima comparizione immediatamente successiva,
assegnata allo stesso giudice.
La stessa disposizione si applica anche nel caso che il presidente abbia designato un giudice diverso da
quelli che tengono udienze di prima comparizione nel giorno fissato dall'attore.
Se nel giorno fissato non si tiene udienza d'istruzione per festività sopravvenuta o impedimento del giudice
istruttore, ovvero per qualsiasi altro motivo, la causa s'intende rinviata d'ufficio alla prima udienza
d'istruzione immediatamente successiva.
Il giudice istruttore può, su istanza di parte o d'ufficio, fissare altra udienza di istruzione, ferme le
disposizioni dell'articolo precedente. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti non presenti alla
pronuncia del provvedimento.
Se le parti alle quali deve essere fatta la comunicazione prevista nel primo e nel terzo comma precedenti, o
alcuna di esse, non compariscono nella nuova udienza, il giudice istruttore verifica la regolarità della
comunicazione e ne ordina, quando occorre, la rinnovazione, rinviando la causa, secondo i casi, all'udienza
di prima comparizione immediatamente successiva, ovvero ad altra udienza d'istruzione.
Art. 83. Ordine di trattazione delle cause
Il giudice istruttore fissa l'ordine di trattazione delle cause, dando la precedenza a quelle per le quali sono
stati abbreviati i termini e a quelle rinviate a norma degli articoli precedenti.
Art. 83-bis. Trattazione scritta della causa
Il giudice istruttore quando autorizza la trattazione scritta della causa, a norma dell'articolo 180 primo
comma del Codice, può stabilire quale delle parti deve comunicare per prima la propria comparsa, ed il
termine entro il quale l'altra parte deve rispondere.
Art. 83-ter. Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale
L'inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e
sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, delle cause nelle quali il tribunale giudica in
composizione monocratica è rilevata non oltre l'udienza di prima comparizione.
Il giudice, se ravvisa l'inosservanza o ritiene comunque non manifestamente infondata la relativa questione,
dispone la trasmissione del fascicolo d'ufficio al presidente del tribunale, che provvede con decreto non
impugnabile.
Art. 84. Svolgimento delle udienze
Le udienze del giudice istruttore non sono pubbliche.
Per ciascuna causa sono ammessi davanti al giudice i difensori delle parti e le parti stesse. Queste debbono
assistere alla udienza in silenzio, salvo che non ottengano dal giudice, a mezzo del proprio difensore,
l'autorizzazione ad interloquire.
Le parti e i loro difensori non possono dettare le loro deduzioni nel processo verbale se non ne sono
autorizzati dal giudice.
Art. 85. Istanza per imposizione di cauzione
L'istanza del convenuto per l'imposizione di una cauzione all'attore, a norma dell'articolo 98 del Codice,
deve essere proposta nella prima udienza di trattazione della causa.
L'istanza può essere proposta successivamente quando è giustificata da fatti sopravvenuti o non conosciuti
al tempo della prima udienza.
Art. 86. Forma della cauzione
Salvo che sia diversamente disposto dal giudice a norma dell'articolo 119 del Codice, la cauzione deve
essere prestata in danaro o in titoli del debito pubblico nei modi stabiliti per i depositi giudiziari.
Il documento contenente la prova del versamento è inserito nel fascicolo d'ufficio.
Art. 87. Produzione dei documenti
I documenti offerti in comunicazione delle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante deposito in
cancelleria, ed il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall'articolo
170 ultimo comma del codice. Possono anche essere prodotti all'udienza; in questo caso dei documenti
prodotti si fa menzione nel verbale.
Art. 88. Processo verbale di avvenuta conciliazione
La convenzione conclusa tra le parti per effetto della conciliazione davanti al giudice istruttore è raccolta in
separato processo verbale, sottoscritto dalle parti stesse, dal giudice e dal cancelliere.
Se la conciliazione avviene tra i procuratori non autorizzati a conciliare, il giudice ne prende atto nel
processo verbale di udienza e fissa un'udienza per la comparizione delle parti e per la formazione del
processo verbale indicato nel comma precedente.
Se le parti non risiedono nella circoscrizione del giudice, questi può autorizzarle a ratificare la convenzione
conclusa dai procuratori con dichiarazione ricevuta dal cancelliere della pretura della loro residenza o, se il
luogo di residenza non è sede di pretura, da notaio, fissando all'uopo un termine. La dichiarazione di ratifica
è unita al processo verbale di udienza contenente la convenzione.
Art. 89. Ordinanza sull'astensione o ricusazione del consulente tecnico
L'ordinanza sull'astensione o sulla ricusazione del consulente tecnico prevista nell'articolo 192 del Codice è
scritta in calce al ricorso del consulente o della parte.
Il ricorso e l'ordinanza sono inseriti nel fascicolo d'ufficio.
Art. 90. Indagini del consulente senza la presenza del giudice
Il consulente tecnico che, a norma dell'articolo 194 del Codice, è autorizzato a compiere indagini senza che
sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni,
con dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere.
Il consulente non può ricevere altri scritti defensionali oltre quelli contenenti le osservazioni e le istanze di
parte consentite dall'articolo 194 del Codice.
In ogni caso deve essere comunicata alle parti avverse copia degli scritti defensionali.
Art. 91. Comunicazioni a consulenti di parte
Nella dichiarazione di cui all'articolo 201 primo comma del Codice deve essere indicato il domicilio o il
recapito del consulente della parte.
Il cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle
indagini predisposte dal consulente d'ufficio, perché vi possa assistere a norma degli articoli 194 e 201 del
Codice.
Art. 92. Questioni sorte durante le indagini del consulente
Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo, sorgono questioni sui suoi poteri o sui
limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi
provveda con ricorso.
Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente.
Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.
Art. 93. Assistenza alla persona sottoposta all'ispezione
Chi è sottoposto ad ispezione corporale può farsi assistere da persona di sua fiducia che sia riconosciuta
idonea dal giudice.
Art. 94. Istanza di esibizione
L'istanza di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte o di un terzo deve contenere
la specifica indicazione del documento o della cosa e, quando è necessario, l'offerta della prova che la parte
o il terzo li possiede.
Art. 95. Notificazione dell'ordinanza di esibizione
Il giudice, nell'ordinanza con la quale dispone l'esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una
parte contumace o di un terzo, fissa il termine entro il quale l'ordinanza deve essere notificata e indica la
parte che deve provvedere alla notificazione.
Art. 96. Informazioni della pubblica amministrazione
La nota contenente le informazioni, che la pubblica amministrazione fornisce su richiesta del giudice a
norma dell'articolo 213 del Codice, è inserita nel fascicolo d'ufficio.
Art. 97. Divieto di private informazioni
Il giudice non può ricevere private informazioni sulle cause pendenti davanti a sé, né può ricevere memorie
se non per mezzo della cancelleria.
Art. 98. Deposito di documenti fatto da pubblico depositario
Il pubblico depositario, al quale è stato ordinato dal giudice istruttore il deposito in cancelleria delle
scritture di comparazione a norma dell'articolo 218 del Codice, deve farne copia.
Le copie sono verificate dal cancelliere che della verificazione redige processo verbale. Questo è conservato
in cancelleria unitamente alle scritture originali e una copia di esso è consegnata al depositario.
Il pubblico depositario può rilasciare copia delle scritture in base a quella da lui fatta, facendo menzione del
processo verbale di verificazione di cui al comma precedente.
Art. 99. Proposizione della querela di falso
La querela di falso proposta con atto di citazione deve essere confermata nella prima udienza davanti al
giudice istruttore dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura speciale.
Se la parte che propone personalmente in udienza la querela di falso è analfabeta, la dichiarazione è
raccolta dal cancelliere in apposito processo verbale che tiene luogo della dichiarazione scritta.
Art. 100. Copie del documento impugnato
Il cancelliere non può rilasciare copia del documento impugnato di falso che si trova depositato in
cancelleria senza l'autorizzazione del giudice istruttore.
L'autorizzazione è data con decreto.
Art. 101. Rinvio
Nel procedimento di falso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice relative alla
verificazione di scrittura privata
Art. 102. Ammissione d'interrogatorio o di prova testimoniale
Nell'ordinanza che ammette l'interrogatorio o la prova testimoniale non è necessario che siano ripetuti i
capitoli relativi, se il giudice fa richiamo a quelli contenuti nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta
o nei processi verbali di causa.
Art. 103. Termine per l'intimazione al testimone
L'intimazione di cui all'articolo 250 del codice deve essere fatta ai testimoni almeno sette giorni prima
dell'udienza in cui sono chiamati a comparire.
Con l'autorizzazione del giudice il termine può essere ridotto nei casi d'urgenza.
L'intimazione a cura del difensore contiene:
1 l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell'ordinanza con la quale è
stata ammessa la prova testimoniale;
2 il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;
3 il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve
presentarsi;
4 l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà
essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000
euro.
Art. 103-bis. Modello di testimonianza
La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro
della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al
modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve
contenere, oltre all’indicazione del procedimento e dell’ordinanza di ammissione da parte del giudice
procedente, idonei spazi per l’inserimento delle complete generalità del testimone, dell’indicazione della
sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere
l’ammonimento del testimone ai sensi dell’articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al
medesimo articolo, oltre all’avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 200, 201 e 202
del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le
richieste di cui all’articolo 252, primo comma, del codice, ivi compresa l’indicazione di eventuali rapporti
personali con le parti, e la trascrizione dei quesiti ammessi, con l’avvertenza che il testimone deve
rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto
conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto.
Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del
testimone.
Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio
giudiziario. L’autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall’imposta di bollo e da
ogni diritto.
Art. 104. Mancata intimazione ai testimoni
Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche
d’ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l’altra parte dichiari di avere interesse all’audizione.
Se il giudice riconosce giustificata l'omissione, fissa una nuova udienza per l'assunzione della prova.
Art. 105.
Forma speciale di esame testimoniale
La disposizione dell'articolo 255 secondo comma del Codice, relativa all'esenzione della comparizione dei
testimoni davanti al giudice, si applica in ogni caso, ai Cardinali e ai Grandi Ufficiali dello Stato.
Art. 106.
Disposizioni relative al testimone non comparso
Il giudice istruttore può pronunciare i provvedimenti di cui all'articolo 255 primo comma del Codice contro
il testimone non comparso dopo che è decorsa un'ora da quella indicata per la comparizione.
Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo contro il testimone.
Art. 107. Abrogato
Art. 108. Procuratore autorizzato ad assistere alle prove delegate
Il difensore munito di mandato alla lite può assistere all'assunzione delle prove che si eseguono fuori della
circoscrizione del tribunale a norma dell'articolo 203 del Codice.
Il difensore stesso può anche incaricare un procuratore del luogo mediante delega scritta, che deve essere
unita al processo verbale di assunzione della prova.
Art. 109. Ordinanza di pagamento durante il rendiconto
L'ordinanza prevista nell'articolo 264 ultimo comma del Codice costituisce titolo esecutivo.
Art. 110. Abrogato
Art. 111. Produzione delle comparse
Le comparse debbono essere inserite nel fascicolo di parte quattro giorni prima dell'udienza che il giudice
istruttore ha fissato per la discussione.
Il cancelliere non deve consentire che s'inseriscano nei fascicoli di parte comparse che non risultano
comunicate alle altre parti e di cui non gli sono contemporaneamente consegnate le copie in carta libera
per il fascicolo d'ufficio e per gli altri componenti il collegio.
L'inserzione tardiva delle comparse può essere autorizzata dal presidente del tribunale per gravi ragioni
fino a due giorni prima dell'udienza.
Le comparse debbono essere scritte in carattere chiaro e facilmente leggibile, altrimenti la parte può
rifiutarsi di riceverle e il cancelliere può non consentire che s'inseriscano nel fascicolo.
Art. 112. Istanza di decisione secondo equità
L'istanza per il giudizio di equità, consentita alle parti dall'articolo 114 del codice, deve essere espressa in
ogni caso nelle conclusioni prese a norma dell'articolo 189 del codice.
Art. 112-bis. abrogato
Sezione III - Della decisione della causa
Art. 113. Determinazione dei giorni delle camere di consiglio e composizione dei collegi
Al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale o della sezione determina con decreto i giorni in cui
si tengono le camere di consiglio e la composizione dei relativi collegi giudicanti.
Se alla camera di consiglio sono chiamati giudici in numero superiore a quello stabilito, il collegio, per
ciascuna causa, è formato dal presidente, dal relatore e dal giudice più anziano.
Art. 114. Determinazione dei giorni d'udienza e composizione dei collegi
All'inizio di ciascun anno giudiziario, il presidente del tribunale stabilisce, con decreto approvato dal primo
presidente della Corte d'appello, i giorni della settimana e le ore in cui il tribunale o le sezioni tengono le
udienze di discussione di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 275 del codice.
Il decreto del presidente deve restare affisso per tutto l'anno in ciascuna sala di udienza del tribunale.
Al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale determina con decreto la composizione del collegio
giudicante per ogni udienza di discussione di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 275 del codice.
Se all'udienza sono chiamati giudici in numero superiore a quello stabilito, il collegio, per ciascuna causa, è
formato dal presidente, dal relatore e dal giudice più anziano.
Art. 115. Rinvio della discussione
Si applica alle udienze del collegio la disposizione dell'articolo 82.
Il collegio può inoltre rinviare la discussione della causa per non più di una volta soltanto per grave
impedimento del tribunale o delle parti e non oltre la seconda udienza successiva a quella fissata dal
giudice istruttore a norma dell'articolo 190 del codice.
Art. 116. Ordine di discussione delle cause
L'ordine di discussione delle cause per ciascuna udienza è fissato dal presidente ed è affisso il giorno
precedente l'udienza alla porta della sala a questa destinata.
Le cause sono chiamate dall'ufficiale giudiziario di servizio secondo l'ordine stabilito, salvo che il presidente
disponga altrimenti per ragioni di opportunità.
Art. 117. Svolgimento della discussione
I difensori debbono leggere davanti al collegio le loro conclusioni e possono svolgere sobriamente le ragioni
che le sorreggono.
Essi debbono chiedere al presidente la facoltà di parlare e debbono dirigere la parola soltanto al tribunale.
Il pubblico ministero ha la parola per ultimo.
Il presidente può consentire una sola replica. Non sono ammesse note d'udienza dopo la discussione; ma il
presidente può consentirle quando il pubblico ministero prende proprie conclusioni, produce documenti e
deduce prove a norma dell'articolo 3 ultimo comma e la causa non è rimessa al giudice istruttore.
Art. 118. Motivazione della sentenza
La motivazione della sentenza di cui all’articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste
nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche
con riferimento a precedenti conformi.
Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le
norme di legge e i principi di diritto applicati. Nel caso previsto nell'articolo 114 del codice debbono essere
esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione.
In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici.
La scelta dell'estensore della sentenza prevista nell'articolo 276 ultimo comma del codice è fatta dal
presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.
Art. 119. Redazione della sentenza
L'estensore deve consegnare la minuta della sentenza da lui redatta al presidente del tribunale o della
sezione. Il presidente, datane lettura, quando lo ritiene opportuno, al collegio, la sottoscrive insieme con
l'estensore e la consegna al cancelliere, il quale scrive il testo originale, o ne affida la scritturazione al
dattilografo di ruolo, sotto la sua direzione, a norma dell'art. 132 del codice.
Il presidente e il relatore, verificata la corrispondenza dell'originale alla minuta consegnata al cancelliere,
sottoscrivono la sentenza e la fanno sottoscrivere all'altro giudice.
Il giudice che ha steso la motivazione aggiunge la qualifica di estensore alla sua sottoscrizione.
Quando la sentenza è pronunziata secondo equità se ne deve dare atto nel dispositivo.
Art. 120. Abrogato
Art. 121. Ordinanza di correzione delle sentenze
L'ordinanza di correzione delle sentenze è notificata alle parti a cura del cancelliere.
Art. 122. Forma dell'istanza per integrazione dei provvedimenti istruttori
L'istanza per l'integrazione di un provvedimento istruttorio a norma dell'articolo 289 del Codice è fatta con
ricorso diretto al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del collegio.
Art. 123. Avviso d'impugnazione alla cancelleria
L'ufficiale giudiziario che ha notificato un atto d'impugnazione deve darne immediatamente avviso scritto al
cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Il cancelliere deve fare annotazione dell'impugnazione sull'originale della sentenza.
Art. 123-bis. Trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice superiore
Se l'impugnazione è proposta contro una sentenza non definitiva, non si applicano le disposizioni degli
articoli 347 ultimo comma e 369 ultimo comma del Codice. Tuttavia il giudice dell'impugnazione può, se lo
ritiene necessario, richiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio, ovvero ordinare alla parte interessata di
produrre copia di determinati atti.
Art. 124. Certificato di passaggio in giudicato della sentenza
A prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la
relazione di notificazione, che non è stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per Cassazione, né
istanza di revocazione per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'articolo 395 del codice.
Ugualmente il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza che non è stata proposta impugnazione
nel termine previsto dall'articolo 327 del codice.
Art. 125. Riassunzione della causa
Salvo che dalla legge sia disposto altrimenti, la riassunzione della causa è fatta con comparsa, che deve
contenere:
1. l'indicazione del giudice davanti al quale si deve comparire;
2. il nome delle parti e dei loro difensori con procura;
3. il richiamo dell'atto introduttivo del giudizio;
4. l'indicazione dell'udienza in cui le parti debbono comparire, osservati i termini stabiliti dall'articolo 163-
bis del codice;
5. l'invito a costituirsi nei termini stabiliti dall'articolo 166 del codice;
6. l'indicazione del provvedimento del giudice in base al quale è fatta la riassunzione, e, nel caso
dell'articolo 307 primo comma del codice, l'indicazione della data della notificazione della citazione non
seguita dalla costituzione delle parti, ovvero del provvedimento che ha ordinato la cancellazione della causa
dal ruolo.
Se, prima della riassunzione, il giudice istruttore abbia tenuto l'udienza di prima comparizione, e la causa
debba essere riassunta davanti allo stesso giudice, le parti debbono essere citate a comparire in un'udienza
di istruzione. Se il giudice istruttore già designato non fa più parte del tribunale o della sezione, la parte che
provvede alla riassunzione deve preliminarmente chiedere la sostituzione con ricorso al presidente del
tribunale o della sezione.
La comparsa è notificata a norma dell'articolo 170 del codice, ed alle parti non costituite deve essere
notificata personalmente.
Art. 125-bis. Riassunzione delle cause sospese durante l'istruzione
Se il giudice istruttore ha sospeso l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruzione a norma
dell'articolo 279 quarto comma del Codice, le parti debbono riassumere la causa davanti a lui nelle forme
stabilite dall'articolo che precede, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della
sentenza che definisce il giudizio sull'appello immediato che ha dato luogo alla sospensione.
Art. 126. Fascicolo della causa riassunta
Il cancelliere del giudice davanti al quale la causa è riassunta deve immediatamente richiedere il fascicolo
d'ufficio al cancelliere del giudice che ha precedentemente conosciuto della causa.
Art. 127. Riscossione della pena pecuniaria a carico dell'opponente
La riscossione della pena pecuniaria, alla quale sia stato condannato il terzo opponente a norma
dell'articolo 408 del codice, è fatta dal cancelliere.
Capo III - Del procedimento d'appello
Art. 128. Determinazione dei giorni d'udienza
Il decreto del primo presidente della corte d'appello, che stabilisce, a norma dell'articolo 163 secondo
comma del Codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima
comparizione delle parti, deve essere affisso in tutte le sale d'udienza della corte d'appello entro il 30
novembre di ogni anno, e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce.
Il primo presidente della Corte d'appello stabilisce con decreto, al principio e alla metà dell'anno giudiziario,
i giorni della settimana e le ore in cui debbono tenersi le udienze destinate esclusivamente alla prima
comparizione delle parti, e le udienze d'istruzione. Il decreto deve rimanere affisso in tutte le sale di
udienza della Corte d'appello durante il periodo al quale si riferisce.
Art. 129. Riserva d'appello. Estinzione del processo
La riserva d'appello contro le sentenze previste nell'articolo 278 e nel n. 4 del secondo comma dell'articolo
279 del codice, può essere fatta nell'udienza del giudice istruttore con dichiarazione orale da inserirsi nel
processo verbale, o con dichiarazione scritta su foglio a parte da allegarsi ad esso.
La riserva può essere fatta anche con atto notificato ai procuratori delle altre parti costituite, a norma
dell'articolo 170 primo e terzo comma del codice, o personalmente alla parte, se questa non è costituita.
Se il processo si estingue in primo grado, la sentenza di merito contro la quale fu fatta la riserva acquista
efficacia di sentenza definitiva dal giorno in cui diventa irrevocabile l'ordinanza, o passa in giudicato la
sentenza, che pronuncia l'estinzione del processo. Da questa data decorrono i termini stabiliti dall'articolo
325 del codice per impugnare la sentenza già notificata, e, se questa non è stata notificata, decorre il
termine di decadenza stabilito dall'articolo 327 del codice stesso.
Art. 129-bis. Sospensione dell'istruzione nel caso di riforma di sentenza non definitiva
Se sia stato proposto ricorso per cassazione contro sentenza di appello che abbia riformato alcuna delle
sentenze previste nel n. 4 del secondo comma dell'articolo 279 del codice, il giudice istruttore, su istanza
della parte interessata, qualora ritenga che i provvedimenti dati con l'ordinanza collegiale per l'ulteriore
istruzione della causa siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza riformata, può disporre con
ordinanza non impugnabile che l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruzione rimanga sospesa fino
alla definizione del giudizio di cassazione.
Se la sentenza è cassata, la causa deve essere riassunta davanti al giudice istruttore nelle forme stabilite
dall'articolo 125, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che accoglie il
ricorso.
Art. 130. Appello contro la sentenza di estinzione del processo
Nel giudizio d'appello contro la sentenza che ha dichiarato l'estinzione del processo a norma dell'art. 308
del codice o che ha provveduto sul reclamo previsto nell'art. 630 del codice stesso, il collegio, quando è
necessario, autorizza le parti a presentare memorie, fissando i rispettivi termini, e provvede in camera di
consiglio con sentenza.
Art. 131. Deliberazione dei provvedimenti
Nel deliberare i provvedimenti la corte d'appello applica le disposizioni dell'articolo 276 del Codice.
Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianità e per ultimo il presidente.
La scelta dell'estensore della sentenza è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso
voto conforme alla decisione.
Art. 131-bis. Sospensione dell'esecuzione delle sentenze impugnate per cassazione
Sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza prevista dall'articolo 373 del Codice, il giudice non
può decidere se la parte istante non ha dimostrato di avere depositato il ricorso per cassazione contro la
sentenza medesima.
Art. 132. Rinvio
Nei procedimenti d'appello si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate nel capo secondo, se non
sono incompatibili con quelle contenute nel presente capo.
Capo IV - Del procedimento davanti alla Corte suprema di Cassazione
Art. 133. Riserva di ricorso. Estinzione del processo
La riserva di ricorso per cassazione prevista nell'articolo 361 del codice deve essere fatta nei modi stabiliti
dall'articolo 129 primo e secondo comma.
Si applicano al ricorso per cassazione le disposizioni dell'articolo 129 terzo comma.
L' articolo 129, terzo comma, si applica altresì se il processo si estingue dopo la pronuncia delle sentenze
previste dall'articolo 360, terzo comma, del codice.
Art. 133-bis. Sospensione dell'istruzione in pendenza di ricorso per Cassazione
Se sia stato proposto ricorso immediato per Cassazione contro alcuna delle sentenze previste nel n. 4 del
secondo comma dell'articolo 279 del Codice, l'istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga
che i provvedimenti dati con l'ordinanza collegiale per l'ulteriore istruzione della causa siano dipendenti da
quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione o
la prosecuzione dell'ulteriore istruzione rimanga sospesa fino alla definizione del giudizio di Cassazione.
Se il ricorso è rigettato o dichiarato inammissibile la causa deve essere riassunta davanti all'istruttore nelle
forme stabilite dall'articolo 125, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza
di rigetto.
Art. 134. Deposito del ricorso e del controricorso a mezzo della posta
Gli avvocati che hanno sottoscritto il ricorso o il controricorso possono provvedere al deposito degli stessi e
degli atti indicati negli articoli 369 e 370 del codice mediante l'invio per posta, in plico raccomandato, al
cancelliere della Corte di cassazione.
Agli atti devono essere uniti:
1. le marche per diritti, indennità di trasferta e spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e
degli altri atti del procedimento eseguita su richiesta del cancelliere;
2. le marche a favore della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli avvocati e procuratori,
applicate sul ricorso o sul controricorso;
3. le copie in carta semplice del ricorso o del controricorso e della sentenza o della decisione impugnata di
cui all'articolo 137;
4. un doppio elenco in carta semplice di tutte le carte e marche inviate, sottoscritto dall'avvocato.
All'atto del ricevimento del plico, il cancelliere controlla l'esattezza dell'elenco e ne restituisce, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento e con tassa a carico del destinatario, una copia al mittente nella
quale attesta la data di arrivo del piego in cancelleria e gli eventuali inadempimenti degli oneri di cui ai
numeri 1, 2 e 3 del secondo comma.
Nel termine per la presentazione del ricorso o del controricorso, ovvero, successivamente, fino al
trentesimo giorno dal ricevimento della raccomandata con la quale l'elenco è stato restituito, il difensore
può provvedere all'invio in cancelleria delle marche e delle copie mancanti.
Il deposito e le varie integrazioni di cui al comma precedente si hanno per avvenuti, a tutti gli effetti, alla
data di spedizione dei plichi con la posta raccomandata.
Nel fascicolo di ufficio il cancelliere allega la busta utilizzata per l'invio del ricorso o del controricorso ed,
eventualmente, quella utilizzata per l'invio delle suddette marche o ricevute di versamenti su conti correnti
postali e copie.
Art. 134-bis. Residenza o sede delle parti
All'atto del deposito di ricorso, controricorso o memoria, i difensori dichiarano il luogo di residenza o la
sede della parte.
Art. 135. Invio di copie alle parti
Agli avvocati non residenti in Roma, i quali ne abbiano fatto richiesta all'atto del deposito del ricorso o del
controricorso, sono inviati in copia, mediante lettera raccomandata con tassa a carico del destinatario,
l'avviso dell'udienza di discussione e il dispositivo della sentenza della Corte.
Art. 136. Abrogato
Art. 137. Copie del ricorso e del controricorso
Le parti debbono depositare insieme col ricorso o col controricorso almeno tre copie in carta libera di
questi atti e della sentenza o decisione impugnata.
Se non sono depositate le copie di cui al comma precedente, il cancelliere della Corte provvede a farle fare
a spese della parte.
Una copia del ricorso o del controricorso e della sentenza impugnata deve essere subito trasmessa dal
cancelliere al pubblico ministero.
Art. 138. Abrogato
Art. 139. Istanza di rimessione alle sezioni unite
L'istanza prevista nell'articolo 376 del Codice si propone con ricorso diretto al primo presidente,
contenente l'indicazione del ricorso di cui si chiede la rimessione alle sezioni unite e le ragioni per le quali si
ritiene che sia di competenza di queste.
Il ricorso è depositato in cancelleria nel termine previsto nell'articolo 376 secondo comma del Codice ed è
inserito nel fascicolo d'ufficio.
Art. 140. Deposito delle memorie di parte
Le parti che depositano memorie a norma dell'articolo 378 del Codice debbono unire almeno tre copie in
carta libera oltre le copie per ciascuna delle altre parti.
Il cancelliere non può ricevere le memorie che non siano accompagnate dalle tre copie in carta libera.
Art. 141. Deliberazione dei provvedimenti
Nel deliberare i provvedimenti la corte applica le disposizioni dell'articolo 276 del Codice.
Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianità e per ultimo il presidente.
La scelta dell'estensore della sentenza è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso
voto conforme alla decisione.
Art. 142. Ricorso di competenza delle sezioni unite e delle sezioni semplici
Se nel ricorso sono contenuti motivi di competenza delle sezioni semplici insieme con motivi di competenza
delle sezioni unite, queste, se non ritengono opportuno decidere l'intero ricorso, dopo aver deciso i motivi
di propria competenza, rimettono, con ordinanza, alla sezione semplice la causa per la decisione, con
separata sentenza, degli ulteriori motivi.
Le sezioni unite possono disporre ai sensi del primo comma anche nel caso di rimessione ai sensi
dell'articolo 374, terzo comma, del codice.
Art. 143. Formulazione del principio di diritto affermato dalla corte
La corte enuncia specificamente nella sentenza di accoglimento, pronunciata a norma dell'articolo 384 del
Codice, il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.
Art. 144. Forma della domanda di restituzione o di riduzione in pristino
Le domande conseguenti alla cassazione della sentenza previste nell'articolo 389 del Codice debbono
essere proposte con citazione da notificarsi personalmente alla parte a norma degli articoli 137 e seguenti
del Codice.
Art. 144-bis. Attestazione del cancelliere in caso di mancata integrazione del contraddittorio
Qualora non sia stato osservato il disposto di cui all'articolo 371-bis del codice, il cancelliere lo attesta con
apposita dichiarazione, da allegare al fascicolo d'ufficio, per gli adempimenti di cui all'articolo 138.
Capo V - Disposizioni relative alle controversie di lavoro ed a quelle di previdenza e di assistenza
Art. 144-ter. Controversie individuali di lavoro
Tra le controversie previste dall'articolo 409 del codice non si considerano in ogni caso comprese quelle di
cui all'articolo 50-bis, primo comma, n. 5, seconda parte, del codice.
Art. 144-quater. Restituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte
Dopo la definizione del giudizio, il fascicolo d'ufficio trasmesso ai sensi dell'articolo 369 del codice e gli atti
ed i documenti depositati dalle parti e già prodotti nei precedenti gradi del processo sono restituiti, decorsi
novanta giorni dal deposito della decisione, alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza
impugnata.
Art. 145. Termine per la nomina del consulente tecnico
Per le controversie di lavoro e per quelle in materia di previdenza e di assistenza il termine previsto
dall'articolo 201 del codice non deve superare i giorni sei.
Art. 146. Albo dei consulenti tecnici
Nell'albo dei consulenti tecnici istituiti presso ogni tribunale debbono essere inclusi, per i processi relativi a
domande di prestazioni previdenziali e assistenziali, i medici legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro.
Art. 146-bis. Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi
collettivi
Nel caso di cui all'articolo 420-bis del codice si applica, in quanto compatibile, l'articolo 64, commi 4, 6, 7 e
8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 147. Conciliazione, arbitrati e collegiali mediche nelle controversie in materia di previdenza e di
assistenza obbligatorie
Nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie sono privi di qualsiasi efficacia
vincolante, sostanziale e processuale, gli arbitrati rituali, gli arbitrati irrituali, le collegiali mediche, quale ne
sia la natura giuridica, e le conciliazioni stragiudiziali intervenute anteriormente o posteriormente alla
proposizione dell'azione giudiziaria.
Nelle controversie di cui al comma precedente i ricorsi amministrativi hanno effetto sospensivo di ogni
provvedimento che implichi l'annullamento del rapporto assicurativo.
Art. 148. Abrogazione delle disposizioni di leggi speciali circa la proponibilità della domanda in materia di
previdenza e di assistenza obbligatorie
Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi speciali in materia di previdenza e di assistenza
obbligatorie che, in difformità da quanto stabilito dall'articolo 443 del codice, condizionano la proponibilità
della domanda giudiziaria al preventivo esperimento dei procedimenti amministrativi contenziosi.
Art. 149. Controversie in materia di invalidità pensionabile
Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche
l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che
si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario.
Art. 150. Calcolo della svalutazione monetaria
Ai fini del calcolo di cui all'articolo 429, ultimo comma, del codice, il giudice applicherà l'indice dei prezzi
calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria.
Art. 151. Riunione di procedimenti
La riunione, ai sensi dell'articolo 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro
e di previdenza e di assistenza e a controversie dinanzi al giudice di pace, connesse anche soltanto per
identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, deve
essere sempre disposta dal giudice, tranne nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi
eccessivamente il processo. In queste ipotesi la riunione, salvo gravi e motivate ragioni, è, comunque,
disposta tra le controversie che si trovano nella stessa fase processuale. Analogamente si provvede nel
giudizio di appello.
Le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie
riunite.
Art. 152. Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni
previdenziali
Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo
comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere
condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente
a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o
inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del
Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente
a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula
apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a
comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi
nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e dell'articolo 88 del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002. Le spese, competenze ed onorari liquidati
dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione
dedotta in giudizio.
Titolo IV - Del processo di esecuzione
Capo I - Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale
Art. 153. Rilascio del titolo esecutivo
Il cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del Codice quando la sentenza o il
provvedimento del giudice è formalmente perfetto. La copia deve essere munita del sigillo della cancelleria.
La copia in forma esecutiva degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del
sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico.
Art. 154. Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive
Il capo dell'ufficio giudiziario competente, a norma dell'articolo 476 del Codice, a conoscere delle
contravvenzioni per rilascio indebito di copie in forma esecutiva, contesta all'incolpato l'addebito, a mezzo
di atto notificato a cura del cancelliere, e lo invita a presentare per iscritto le sue difese nel termine di
cinque giorni. Negli uffici in cui vi è un solo cancelliere l'atto contenente l'addebito è comunicato a lui
direttamente dal capo dell'ufficio.
Il decreto di condanna di cui all'articolo 476 ultimo comma del Codice costituisce titolo esecutivo per la
riscossione della pena pecuniaria a cura del cancelliere.
Art. 155. Certificato di prestata cauzione
Il certificato di prestata cauzione indicato nell'articolo 478 del Codice è rilasciato dal cancelliere del giudice
che ha pronunciato il provvedimento costituente titolo esecutivo.
Art. 156. Esecuzione sui beni sequestrati
Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell'articolo 686 del codice deve
depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio di
sessanta giorni dalla comunicazione, e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell'articolo 498 del
codice.
Se oggetto del sequestro sono beni immobili, il sequestrante deve inoltre chiedere, nel termine perentorio
di cui al comma precedente, l'annotazione della sentenza di condanna esecutiva in margine alla trascrizione
prevista nell'articolo 679 del Codice.
Art. 156-bis. Esecuzione sui beni sequestrati in forza di sentenza straniera o di lodo arbitrale
Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o è compromessa in arbitri, il
sequestrante deve, a pena di perdita di efficacia del sequestro conservativo ottenuto, proporre domanda di
esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo entro il termine perentorio di sessanta giorni,
decorrente dal momento in cui la domanda di esecutorietà è proponibile.
La dichiarazione di esecutorietà produce gli effetti di cui all'articolo 686 del codice e diventa applicabile il
precedente articolo 156.
Art. 157. Processo verbale di pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario
L'ufficiale giudiziario redige processo verbale del versamento eseguito dal debitore delle somme che
debbono essere consegnate al creditore a norma dell'articolo 494 primo comma del Codice. Nello stesso
processo verbale inserisce l'eventuale riserva di ripetizione della somma versata, prevista nel secondo
comma dello stesso articolo.
Il processo verbale è depositato immediatamente in cancelleria insieme con la prova del versamento al
creditore della somma consegnata dal debitore. Del processo verbale si prende nota nel ruolo generale
delle esecuzioni.
Alla registrazione del processo verbale provvede il cancelliere.
Art. 158. Avviso al sequestrante
Quando dall'atto di pignoramento o dai pubblici registri risulta l'esistenza di un sequestro conservativo sui
beni pignorati, il creditore pignorante deve fare notificare al sequestrante avviso del pignoramento a norma
dell'articolo 498 del Codice.
Art. 159. Istituti autorizzati all'incanto e alla amministrazione dei beni
Gli istituti ai quali possono essere affidate la vendita all'incanto dei beni mobili a norma dell'articolo 534 del
Codice o l'amministrazione giudiziaria dei beni immobili a norma dell'articolo 592 del Codice sono
autorizzati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
Agli istituti autorizzati alle vendite all'incanto dei mobili pignorati può essere affidata anche la custodia e la
vendita dei mobili stessi previste negli articoli 520 secondo comma e 532 del Codice; ad essi può essere
inoltre affidata qualsiasi altra vendita mobiliare disposta dall'autorità giudiziaria.
Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalità e i controlli per l'esecuzione degli incarichi indicati nei
commi precedenti, nonché la misura dei compensi dovuti agli istituti.
Art. 160. Forma degli avvisi
Gli avvisi che la legge prescrive siano fatti ai creditori e agli altri intervenuti nel procedimento esecutivo
debbono essere sottoscritti dal creditore procedente o dal cancelliere a cura del quale sono notificati.
Art. 161. Giuramento dell'esperto e dello stimatore
L'esperto nominato dal giudice a norma dell'articolo 568 ultimo comma del Codice presta giuramento di
bene e fedelmente procedere alle operazioni affidategli.
L'ufficiale giudiziario che per la stima delle cose da pignorare si avvale dell'opera di uno stimatore, prima
che questi incominci le sue operazioni, deve raccoglierne il giuramento di bene e fedelmente procedere alla
stima.
Art. 161-bis. Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione
Il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano
prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 del codice.
Art. 162. Deposito del prezzo di assegnazione
La parte del valore della cosa assegnata che eccede il credito dell'assegnatario deve essere depositata nelle
forme dei depositi giudiziari.
Art. 163. Ordine di cessazione della vendita forzata
La cessazione della vendita forzata prevista dall'articolo 504 del Codice è disposta dal giudice
dell'esecuzione se questi presiede alla vendita, o altrimenti dall'ufficiale incaricato della stessa, che ne
riferisce immediatamente al giudice che lo ha nominato. In questo caso il giudice, sentite le parti, pronuncia
definitivamente sulla cessazione.
Art. 164. Atti di trasferimento del bene espropriato
Il giudice dell'esecuzione, in seguito all'alienazione del bene espropriato, compie in luogo del debitore tutti
gli atti necessari al trasferimento del bene all'acquirente.
Capo II - Dell'espropriazione mobiliare
Art. 165. Partecipazione del creditore al pignoramento
All'atto della richiesta del pignoramento il creditore può dichiarare che intende partecipare personalmente
alle operazioni.
Nel caso di cui al primo comma l'ufficiale giudiziario deve comunicare la data e l'ora dell'accesso, da
effettuare entro quindici giorni, con un preavviso di tre giorni, riducibile nei casi di urgenza.
Il creditore, a sue spese, può partecipare alle operazioni di pignoramento eseguite a norma degli articoli
513 e 518 del codice, con l'assistenza o a mezzo di difensore e di esperto o di uno di essi.
Art. 166. Modalità della custodia
Il giudice dell'esecuzione dà con decreto le disposizioni circa i modi di custodire i titoli di credito e gli oggetti
preziosi pignorati.
Art. 167. Processo verbale di consegna al commissionario
Il cancelliere redige processo verbale della consegna delle cose pignorate al commissionario per la vendita.
In esso debbono essere descritte le cose consegnate. La descrizione può farsi con riferimento a quella
contenuta nell'atto di pignoramento, del quale il commissionario deve dichiarare di avere presa esatta
cognizione.
Art. 168. Reclamo contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita
I reclami contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita sono proposti dagli interessati con ricorso al
giudice dell'esecuzione.
Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell'esecuzione con decreto disponga la
sospensione.
Sul ricorso il giudice dell'esecuzione pronuncia senza indugio con ordinanza non impugnabile, sentiti il
ricorrente e le parti.
Art. 169. Registrazione del processo verbale di vendita
Il cancelliere del tribunale presso il quale è depositato il processo verbale di vendita, a norma dell'articolo
537 ultimo comma del Codice, cura la registrazione di esso.
Art. 169-bis. Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione
Con il decreto di cui all'articolo 179-bis è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai, agli avvocati e ai
commercialisti per le operazioni di vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri.
Art. 169-ter. Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita
Nelle comunicazioni previste dall'articolo 179-ter sono indicati anche gli elenchi dei notai, degli avvocati e
dei commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di beni mobili iscritti nei pubblici
registri.
Capo III - Dell'espropriazione immobiliare
Art. 170. Atto di pignoramento immobiliare
L'atto di pignoramento di beni immobili previsto nell'articolo 555 del Codice deve essere sottoscritto, prima
della relazione di notificazione, dal creditore pignorante a norma dell'articolo 125 del Codice.
Art. 171. Procedimento per le autorizzazioni al debitore e al custode
Le autorizzazioni al debitore e al custode previste nell'articolo 560 del Codice sono date dal giudice
dell'esecuzione, sentite le parti e gli altri interessati.
Art. 172. Cancellazione della trascrizione del pignoramento
Il giudice dell'esecuzione deve sentire le parti prima di disporre la cancellazione della trascrizione del
pignoramento a norma dell'articolo 562 del Codice e in ogni altro caso in cui deve dichiarare l'inefficacia del
pignoramento per estinzione del processo.
Art. 173. Abrogato
Art. 173-bis. Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto
L'esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:
1 l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;
2 una sommaria descrizione del bene;
3 lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è
occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al
pignoramento;
4 l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a
carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello
stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;
5 l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che
comunque risulteranno non opponibili all'acquirente;
6 la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità
dello stesso previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla
vigente normativa.
L'esperto, prima di ogni attività, controlla la completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo
comma, del codice, segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei.
L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se
non costituito, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice,
a mezzo di posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.
Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici
giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso
l'esperto interviene all'udienza per rendere i chiarimenti.
Art. 173-ter. Pubblicità degli avvisi tramite internet
Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di
cui all'articolo 490 del codice e i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili.
Art. 173-quater. Avviso delle operazioni di vendita da parte del professionista delegato
L'avviso di cui al terzo comma dell'articolo 591-bis del codice deve contenere l'indicazione della
destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le notizie di
cui all'articolo 46 del citato testo unico e di cui all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
successive modificazioni; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui
all'articolo 46, comma 1, del citato testo unico, ovvero di cui all'articolo 40, secondo comma, della citata
legge 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potrà,
ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 46, comma 5, del citato testo unico
e di cui all'articolo 40, sesto comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Art. 173-quinquies. Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto
Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la
presentazione delle offerte di acquisto ai sensi dell'articolo 571 del medesimo codice possa avvenire anche
mediante l'accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto bancario o postale intestato alla procedura
esecutiva, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a
mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione
contenente le indicazioni di cui allo stesso articolo 571.
L'accredito di cui al primo comma deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del
termine entro il quale possono essere proposte le offerte d'acquisto.
Quando l'offerta presentata con le modalità di cui al primo comma è accolta, il termine per il versamento
del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni.
Art. 174. Dichiarazione di residenza dell'offerente
Chi offre un prezzo per l'acquisto senza incanto dell'immobile pignorato deve dichiarare la residenza o
eleggere il domicilio nel comune nel quale ha sede il tribunale. In mancanza le comunicazioni gli sono fatte
presso la cancelleria.
Art. 175. Convocazione delle parti per l'incanto
Il giudice dell'esecuzione, prima di ordinare l'incanto a norma dell'articolo 575 del Codice, dispone
l'audizione delle parti e dei creditori a norma dell'articolo 569 del Codice.
Art. 176. Comunicazione del decreto di decadenza
Il decreto col quale il giudice dell'esecuzione dichiara la decadenza dell'aggiudicatario a norma dell'articolo
587 del Codice è comunicato dal cancelliere al creditore che ha chiesto la vendita e all'aggiudicatario.
Con lo stesso decreto il giudice dell'esecuzione fissa una udienza per l'audizione delle parti a norma
dell'articolo 569 del Codice.
Art. 177. Dichiarazione di responsabilità dell'aggiudicatario
L'aggiudicatario inadempiente è condannato, con decreto del giudice dell'esecuzione, al pagamento della
differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita.
Il decreto del giudice costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori ai quali nella distribuzione della
somma ricavata è stato attribuito il credito da esso portato.
Art. 178. Procedimento di rendiconto
Quando l'amministratore dell'immobile pignorato ha depositato il conto a norma dell'articolo 593 del
Codice, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, provvede all'approvazione del conto.
Le disposizioni per l'assegnazione delle rendite riscosse a norma dell'articolo 594 del Codice sono date dal
giudice dell'esecuzione con ordinanza non impugnabile.
Art. 179. Graduazione e liquidazione
Quando lo ritiene opportuno, il giudice dell'esecuzione può limitare il progetto di distribuzione della somma
ricavata di cui all'articolo 596 del Codice alla sola graduazione dei creditori partecipanti all'esecuzione, salva
la liquidazione delle quote spettanti a ciascuno di essi dopo che sia approvata la graduazione.
Il giudice che ha disposto a norma del comma precedente forma il progetto di liquidazione delle quote
entro trenta giorni dall'approvazione della graduazione.
Al progetto di liquidazione si applicano le disposizioni degli articoli 596 e seguenti del Codice.
Art. 179-bis. Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice
dell'esecuzione
Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell'ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale
dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, è stabilita ogni triennio la misura dei
compensi dovuti a notai, avvocati e commercialisti per le operazioni di vendita di beni immobili.
Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione
della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il
provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo.
Art. 179-ter. Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita
Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell'ordine degli avvocati e il Consiglio dell'ordine dei dottori
commercialisti e esperti contabili comunicano ogni triennio ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per
ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a provvedere
alle operazioni di vendita dei beni immobili. Agli elenchi contenenti l'indicazione degli avvocati e dei
commercialisti sono allegate le schede formate e sottoscritte da ciascuno dei predetti professionisti, con cui
sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o
concorsuali.
Il presidente del tribunale forma quindi l'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di
vendita e lo trasmette ai giudici dell'esecuzione unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da
ciascuno di essi.
Al termine di ciascun semestre, il presidente del tribunale dispone la cancellazione dei professionisti ai quali
in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto del
termine e delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione a norma dell'articolo 591-bis, primo comma,
del codice.
I professionisti cancellati dall'elenco a seguito di revoca di delega non possono essere reinseriti nel triennio
in corso e nel triennio successivo.
Art. 179-quater. Distribuzione degli incarichi
Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano
equamente distribuite tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter.
Per l'attuazione di tale vigilanza debbono essere annotate dal cancelliere in apposito registro tutte le
deleghe che gli iscritti ricevono e i relativi compensi liquidati.
Il registro è pubblico e liberamente consultabile e dello stesso possono essere rilasciate copie o estratti.
Capo IV - Disposizioni comuni
Art. 180. Avviso di pignoramento ai comproprietari del bene pignorato
L'avviso ai comproprietari dei beni indivisi nel caso previsto dall'articolo 599 secondo comma del Codice
deve contenere l'indicazione del creditore pignorante, del bene pignorato, della data dell'atto di
pignoramento e della trascrizione di esso. L'avviso è sottoscritto dal creditore pignorante.
Con lo stesso avviso o con altro separato gli interessati debbono essere invitati a comparire davanti al
giudice dell'esecuzione per sentire dare i provvedimenti indicati nell'articolo 600 del Codice.
Art. 181. Disposizioni sulla divisione
Il giudice dell'esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene indiviso, provvede
all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice, se gli interessati sono tutti
presenti.
Se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di cui all'articolo 600,
secondo comma, del codice, fissa l'udienza davanti a sè per la comparizione delle parti, concedendo
termine alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante
la notifica dell'ordinanza.
Art. 182. Intimazione al detentore del pegno
Il creditore pignorante deve fare l'intimazione di cui all'articolo 544 del Codice con l'atto di pignoramento,
se il pegno è detenuto dal debitore, o con atto separato, notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del
Codice, se il pegno è detenuto da altri.
Art. 183. Provvedimenti temporanei nell'esecuzione per consegna o rilascio
I provvedimenti temporanei di cui all'articolo 610 del Codice sono dati dal giudice dell'esecuzione con
decreto.
Art. 184. Contenuto dei ricorsi d'opposizione all'esecuzione
I ricorsi previsti negli articoli 615 secondo comma e 619 del Codice, oltre le indicazioni volute dall'articolo
125 del Codice, debbono contenere quelle di cui ai nn. 4 e 5 dell'articolo 163 del Codice.
Art. 185. Udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione
Art. 186. Fascicolo della causa di opposizione all'esecuzione
Se per la causa di opposizione all'esecuzione è competente un giudice diverso da quello dell'esecuzione, il
cancelliere del giudice davanti al quale la causa è riassunta deve immediatamente richiedere al cancelliere
del giudice dell'esecuzione la trasmissione del ricorso di opposizione, di copia del processo verbale
dell'udienza di comparizione di cui agli articoli 615 e 619 del Codice e dei documenti allegati relativi alla
causa di opposizione.
Art. 186-bs TRattazione delle opposizioni in materia esecutiva
I giudizi di merito di cui all’articolo 618, secondo comma, del codice sono trattati da un magistrato
diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione.
Art. 187. Regolamento di competenza delle sentenze in materia esecutiva
Le sentenze dichiarate non impugnabili che il giudice pronuncia sulle opposizioni agli atti esecutivi sono
sempre soggette a regolamento di competenza a norma degli articoli 42 e seguenti del Codice.
Art. 187-bis. Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti
In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione,
anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in
forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti. Dopo il compimento degli stessi
atti, l'istanza di cui all'articolo 495 del codice non è più procedibile.
Titolo V - Dei procedimenti speciali
Art. 188. Dichiarazione di inefficacia del decreto d'ingiunzione
La parte alla quale non è stato notificato il decreto d'ingiunzione nei termini di cui all'articolo 644 del
Codice può chiedere con ricorso al giudice che ha pronunciato il decreto che ne dichiari l'inefficacia.
Il giudice fissa con decreto un'udienza per la comparizione delle parti davanti a sé e il termine entro il quale
il ricorso e il decreto debbono essere notificati alla controparte. La notificazione è fatta nel domicilio di cui
all'articolo 638 del Codice se avviene entro l'anno dalla pronuncia e personalmente alla parte a norma degli
articoli 137 e seguenti del Codice se è fatta posteriormente.
Il giudice, sentite le parti, dichiara con ordinanza non impugnabile l'inefficacia del decreto ingiuntivo a tutti
gli effetti.
Il rigetto dell'istanza non impedisce alla parte di proporre domanda di dichiarazione d'inefficacia nei modi
ordinari.
Art. 189. Provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi
L'ordinanza con la quale il presidente del tribunale o il giudice istruttore dà i provvedimenti di cui
all'articolo 708 del Codice costituisce titolo esecutivo.
Essa conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo finché non sia sostituita con altro
provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione del ricorso
per separazione personale dei coniugi.
Art. 190. Documentazione dell'istanza di dichiarazione di assenza o di morte presunta
Ai ricorsi indicati negli articoli 722 e 726 del Codice debbono essere allegati i documenti comprovanti lo
stato di famiglia, il fatto e il tempo della scomparsa.
Art. 191. Efficacia del processo verbale di vendita di beni immobili appartenenti a minori
Il processo verbale di vendita dei beni immobili appartenenti a minori costituisce titolo esecutivo per il
rilascio.
Art. 192. Modalità di chiusura dell'inventario
L'ufficiale che procede all'inventario deve, prima di chiuderlo, interrogare coloro che avevano la custodia
dei mobili o abitavano la casa in cui questi erano posti, se siano a conoscenza che esistano altri oggetti da
comprendere nell'inventario.
Art. 193. Giuramento del curatore dell'eredità giacente
Il curatore dell'eredità giacente, prima d'iniziare l'esercizio delle sue funzioni, deve prestare giuramento
davanti al pretore di custodire e amministrare fedelmente i beni dell'eredità.
Art. 194. Nomina dell'esperto nel giudizio di divisione
Quando per la formazione della massa da dividersi e delle quote è necessaria l'opera di un esperto, questi è
nominato, d'ufficio o su istanza del notaio o di uno degli interessati, dal giudice istruttore, che ne riceve il
giuramento a norma dell'articolo 193 del Codice.
Art. 195. Decreto di approvazione dell'attribuzione delle quote nel giudizio di divisione
Il processo verbale dal quale risulta l'attribuzione delle quote nelle operazioni di divisione è approvato con
decreto del giudice istruttore se non sorgono contestazioni o con la sentenza che decide sulle contestazioni
sorte.
Il decreto del giudice istruttore costituisce titolo esecutivo.
Art. 196. Abrogato
Titolo VI - Disposizioni transitorie
Artt. 197 - 231. Omissis