Il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti in materia di apprendistato professionalizzante, con riguardo al permanere dell’obbligo formativo in caso di trasformazione anticipata del rapporto    Il Ministero del lavoro ha risposto ad alcuni quesiti concernenti la permanenza o meno degli obblighi formativi, in capo al datore di lavoro, in caso di trasformazione del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato antecedentemente alla scadenza prefissata nel piano formativo individuale. Preliminarmente, il Ministero ha richiamato la circolare n. 27/2008, in cui si afferma la necessita` che il datore di lavoro abbia svolto la formazione prevista per l’apprendista fino al momento della trasformazione del rapporto.   Cio` significa che l’attivita` formativa e` dovuta e giustificata da un sottostante rapporto di apprendistato, di cui costituisce elemento fondante, rientrando nella stessa causa contrattuale.   Tuttavia, una volta trasformato il rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, attraverso il conferimento della qualifica al lavoratore, la formazione non ha piu` lo stesso ruolo fondante. Pertanto, successivamente alla trasformazione del rapporto di apprendistato, l’obbligo formativo non rientra piu` nel sinallagma contrattuale e la formazione non rappresenta piu` un elemento in grado di inficiare la validita` del rapporto di lavoro