Agenzie per il lavoro: rilascio dell'autorizzazione a tempo indeterminato
Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 14/07/2006 n. 20
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 393 volte dal 14/12/2011
In osservanza delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 276/2003 e dell'art. 6 del D. M. 23/12/2003, decorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, a seguito di richiesta della agenzia per il lavoro provvisoriamente autorizzata, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'attività svolta.
Le agenzie per il lavoro provvisoriamente autorizzate, pertanto, dovranno inoltrare la domanda di autorizzazione a tempo indeterminato al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale del Mercato del Lavoro, Divisione 1°, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di scadenza dell'autorizzazione provvisoria.
In attesa dell'autorizzazione a tempo indeterminato alle agenzie che abbiano presentato richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato è consentito operare ai sensi del D. Lgs. n. 276/2003.
Le domande di autorizzazione a tempo indeterminato dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
La data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Ai sensi del regolamento D. M. 23.05.1991, art. 2, del Ministero Lavoro e Previdenza Sociale il termine di 90 giorni previsti dall'art. 4, comma 2, D. Lgs. N. 276/2003 per la conclusione del procedimento amministrativo inizierà a decorrere dal momento, eventualmente anche successivo alla domanda già presentata, in cui sarà pervenuta tutta la documentazione prevista negli appositi modelli.
Nel caso di mancata presentazione della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di scadenza dell'autorizzazione provvisoria, e, quindi, al termine dell'efficacia dell'autorizzazione provvisoria, le agenzie per il lavoro saranno immediatamente cancellate dall'albo delle agenzie per il lavoro.
L'attività eventualmente svolta successivamente al predetto periodo di trenta giorni, pertanto, dovrà essere considerata illegittima e sarà soggetta alle sanzioni previste dall'art. 18 D. Lgs. n.276/2003.
Le domande di autorizzazione a tempo indeterminato presentate dalle agenzie per il lavoro in possesso di autorizzazione provvisoria dovranno essere redatte secondo i modelli allegati. (Allegato I tutte le attività di somministrazione di lavoro, Allegato II attività di Intermediazione di lavoro,Allegato III attivittà di Ricerca e Selezione del personale e Allegato IVattività di Ricollocazione dei lavoratori).
In particolare alla domanda di autorizzazione a tempo indeterminato dovrà essere allegata una dettagliata relazione nella quale dovrà essere esaurientemente illustrata l'attività svolta nel biennio successivo al rilascio dell'autorizzazione provvisoria.
La relazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dall'Agenzia per il lavoro che assume la responsabilità di quanto in essa contenuto.
Il Ministero del Lavoro si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e di accertare direttamente attraverso le proprie strutture periferiche la sussistenza dei requisiti di cui al D. Lgs. n.276/2003 e di ogni altro adempimento previsto da norme di legge e di regolamento.
FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Lea Battistoni
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