Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri ed, in particolare, l'articolo 99-bis del suddetto decreto, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, sull'accesso alla carriera diplomatica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 aprile 2003, n. 109, recante modifiche ed integrazioni al succitato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed in particolare l'articolo 30, concernente la rideterminazione dei titoli a cui viene attribuita particolare rilevanza ai fini del superamento del concorso di ammissione alla carriera diplomatica;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante la determinazione delle classi delle lauree specialistiche;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al sopra citato decreto 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, n. 285, recante il regolamento del concorso diplomatico in applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 18 febbraio 2003, n. 376, recante norme di attuazione dell'articolo 9, comma 3, del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, n. 285;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, con il quale è stata affidata la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione al Ministro senza portafogli;

Sentito il Ministro dell'università e della ricerca per la parte relativa ai requisiti per la partecipazione al concorso connessi agli studi universitari;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1252 espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi in data 25 febbraio 2008;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 134/08/UL/P del 19 marzo 2008, alla quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito riscontro con nota 1327/DAGL/3.1.6/2008/S del 20 marzo 2008;

Su proposta del Ministro degli affari esteri;

Adotta

il seguente regolamento:

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, definisce i requisiti per la partecipazione al concorso di ammissione alla carriera diplomatica, nonché i criteri di composizione della commissione giudicatrice, le modalità di svolgimento del concorso e di valutazione dei titoli.


Articolo 2 - Accesso alla carriera diplomatica


1. Alla carriera diplomatica si accede al grado iniziale esclusivamente mediante concorso, per titoli ed esami.

2. Il bando di concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla carriera diplomatica viene emanato con decreto del direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione del Ministero degli affari esteri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Il bando di concorso contiene il termine, le modalità di presentazione delle domande, le cause di esclusione dalla procedura derivanti dalla non corretta od incompleta compilazione delle domande, nonché l'avviso per la determinazione del diario e la sede della prova attitudinale, delle prove d'esame scritte e orali, delle eventuali prove integrative per conseguire le specializzazioni previste dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e delle eventuali prove facoltative di lingua. Il bando indica inoltre, in conformità al presente regolamento, l'oggetto della prova attitudinale, delle prove d'esame scritte ed orali, e delle eventuali prove integrative e facoltative, nonché le modalità per il superamento della prova attitudinale e la votazione minima per il superamento delle prove d'esame scritte ed orali e per il superamento delle eventuali prove integrative e facoltative. Il bando indica altresì i requisiti richiesti per l'ammissione alla carriera diplomatica, i titoli che danno luogo a punteggio aggiuntivo ovvero a precedenza o a preferenza in caso di parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione e le percentuali dei posti riservati al personale della terza area del Ministero degli affari esteri. Il bando contiene infine la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.

Articolo 3 - Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso di cui all'articolo 2 sono necessari i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;

b) età non superiore ai trentacinque anni. Il limite di età può essere innalzato per un massimo complessivo di tre anni ed è elevato:

di un anno per i candidati coniugati;

di un anno per ogni figlio vivente;

di tre anni per coloro che sono compresi fra le categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore di cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, oppure in qualità di volontari in ferma prefissata per un anno o quadriennale, o servizio civile nazionale;

di tre anni a favore dei candidati che siano dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati d'autorità o a domanda; ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nonché delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di Polizia;

di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei candidati che prestano o che hanno prestato servizio anche non continuativo per almeno due anni presso le organizzazioni internazionali. Sono considerati funzionari internazionali i cittadini italiani che siano stati assunti presso un'organizzazione internazionale a titolo permanente o a contratto a tempo indeterminato o determinato per posti per i quali è richiesto il possesso di titoli di studio di livello universitario;

c) una delle lauree magistrali afferenti alle seguenti classi, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000: finanza (classe n. 19/S), giurisprudenza (classe n. 22/S), relazioni internazionali (classe n. 60/S), scienze dell'economia (classe n. 64/S), scienze della politica (classe n. 70/S), scienze delle pubbliche amministrazioni (classe n. 71/S), scienze economiche per l'ambiente e la cultura (classe n. 83/S), scienze economico- aziendali (classe n. 84/S), scienze per la cooperazione allo sviluppo (classe n. 88/S), studi europei (classe n. 99/S), nonché la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (classe n. LMG/01) ed ogni altra equiparata a norma di legge; oppure un diploma di laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, scienze internazionali e diplomatiche, economia e commercio, di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ed ogni altro equiparato a norma di legge, conseguito presso università o istituti di istruzione universitaria. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione Europea sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato equiparato ad uno di quelli sopra indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso nelle more dell'emanazione di tale decreto. L'avvenuta attivazione della procedura di equiparazione è comunque comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento delle prove orali;

d) idoneità psico-fisica tale da permettere di svolgere l'attività diplomatica sia presso l'Amministrazione centrale che in
sedi estere, ed in particolare in quelle con caratteristiche di disagio. L'Amministrazione si riserva di accertare l'idoneità psico-fisica in qualsiasi momento anche nei riguardi dei vincitori del concorso;

e) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti.

2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alle prove concorsuali.

3. Non sono ammessi alle prove concorsuali i candidati che, nei concorsi banditi dopo il 1° gennaio 2003, abbiano già portato a termine per tre volte, senza superarle, le prove scritte d'esame di cui all'articolo 10, comma 2.

4. L'amministrazione dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dalle prove concorsuali per difetto dei requisiti di cui al presente articolo.

Articolo 4 - Riserve di posti


1. Il quindici per cento dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati nella terza area, in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla carriera diplomatica e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta area.

2. I posti riservati ai sensi del presente articolo, se non utilizzati, sono conferiti agli idonei.

Articolo 5 - Domanda di ammissione al concorso

1. Le domande di ammissione al concorso, redatte su modulo conforme a quello predisposto dal Ministero degli affari esteri, devono essere spedite secondo le modalità indicate nel bando di concorso ed entro il termine indicato dal bando, il quale non può essere comunque inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso nella Gazzetta Ufficiale. I candidati che si trovano all'estero possono consegnare o spedire la domanda di ammissione alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari d'Italia.

2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità ed ai sensi delle norme vigenti in materia di autocertificazione:

a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e, se nato all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l'atto di nascita. Il candidato che ha compiuto i trentacinque anni deve dichiarare in base a quale titolo, di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera b), ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali, incluse quelle riportate all'estero, ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

e) il titolo di studio di cui è in possesso, indicando presso quale università o istituto equiparato è stato conseguito, e precisando altresì la data del conseguimento e la votazione riportata;

f) i servizi eventualmente prestati come dipendente di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali procedimenti disciplinari subiti o in corso;

g) se si trova nelle condizioni previste per l'applicazione della riserva di posti di cui all'articolo 4 del presente regolamento. I dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati nella terza area devono specificare il periodo di servizio nell'area;

h) la non sussistenza della condizione di esclusione dalla partecipazione al concorso per la carriera diplomatica prevista dall'articolo 3, comma 3, del presente regolamento;

i) in quale lingua, da scegliersi tra francese, spagnolo e tedesco, intende sostenere la prova scritta di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), del presente regolamento;

l) quali prove integrative, di cui all'articolo 11 del presente regolamento, intende eventualmente sostenere ai fini della specializzazione;

m) quali prove linguistiche facoltative, di cui all'articolo 12 del presente regolamento, intende eventualmente sostenere;

n) i titoli, dei quali è eventualmente in possesso, che possono dare punteggio aggiuntivo, ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento;

o) i titoli, previsti dalle vigenti disposizioni, dei quali è eventualmente in possesso, che danno luogo, a parità di punteggio, a preferenza. Tali titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali non sono presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria.

3. L'Amministrazione si riserva di accertare la sussistenza dei titoli di cui al comma 2.

4. Il candidato deve inoltre specificare l'indirizzo - comprensivo di codice di avviamento postale, di numero telefonico ed eventualmente, ove ritenuto opportuno dal candidato, del numero di fax e del recapito di posta elettronica - presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni.

5. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 23 giugno 2004, n. 225, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di ammissione al concorso sono trattati per le finalità di gestione del concorso medesimo. Il Ministero degli affari esteri può comunicare i predetti dati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003 nei confronti dell'ufficio titolare del trattamento dei dati personali, il quale garantisce anche il rispetto delle norme in materia di sicurezza.

6. Il candidato portatore di handicap deve indicare nella domanda la propria condizione e specificare l'ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove. E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneità psico-fisica tale da permettere di svolgere l'attività diplomatica sia presso l'amministrazione centrale che in sedi estere, ed in particolare in quelle con caratteristiche di disagio.

7. Il Ministero degli affari esteri non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 6 - Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione del Ministero degli affari esteri ed è composta da sette membri effettivi, incluso il presidente.

2. La commissione è composta da un ambasciatore o ministro plenipotenziario, in servizio o a riposo, che la presiede, da un consigliere di Stato o avvocato dello Stato o magistrato della Corte dei conti, da due funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata e da tre professori di prima fascia di università pubbliche o private per le materie che formano oggetto delle prove scritte di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b) e c) del presente regolamento.

3. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per la prova attitudinale e per la prova d'esame orale, nonché per le prove integrative ai fini delle specializzazioni e per le prove di lingua obbligatorie e facoltative. I predetti partecipano ai lavori della commissione unicamente per quanto attiene alle rispettive materie.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione, al quale può essere aggiunto un vice segretario, anche di grado inferiore, appartenente alla stessa carriera.

5. In caso di impedimento temporaneo del presidente, tranne che per la scelta, la correzione e la valutazione delle prove scritte, nonché durante lo svolgimento e la valutazione delle prove orali, le sue funzioni sono svolte dal consigliere di Stato o avvocato dello Stato o magistrato della Corte dei conti.

6. Non possono far parte della commissione il direttore ed i membri del comitato direttivo dell'istituto diplomatico, nonché i docenti dei corsi di preparazione al concorso che insegnino o abbiano insegnato, nell'anno accademico precedente al concorso stesso, presso gli istituti che ricevono finanziamenti dall'istituto diplomatico. Sono altresì esclusi, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, coloro che sono componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che ricoprono cariche politiche o che sono rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

7. Non si può far parte della commissione più di una volta nel corso dello stesso triennio.

Articolo 7 - Procedura di concorso


1. Il concorso, per titoli ed esami, di ammissione alla carriera diplomatica si articola in:

a) prova attitudinale;

b) valutazione dei titoli;

c) prove d'esame scritte ed orali, nonché eventuali prove integrative per conseguire le specializzazioni previste dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed eventuali prove facoltative di lingua.

2. Il punteggio per ogni prova scritta ed orale, ivi incluse le eventuali prove integrative e facoltative, è espresso in centesimi, ad eccezione di quanto previsto nel successivo articolo 8, comma 2, per la prova attitudinale.

Articolo 8 - Prova attitudinale

1. La prova attitudinale è volta ad accertare la capacità del candidato di svolgere l'attività diplomatica, con particolare riferimento alle capacità di analisi, di sintesi, di logicità del ragionamento e di orientamento alla soluzione di problemi. La prova attitudinale non concorre alla formazione del voto finale di merito.

2. La prova attitudinale si articola in un questionario psico-attitudinale a risposta multipla, nonché in una relazione sintetica su un caso concreto di carattere internazionale, da redigersi in lingua italiana, eventualmente con l'ausilio di documentazione, anche in lingua inglese, fornita al riguardo.

3. Sono ammessi alle prove d'esame scritte di cui al successivo articolo 10, comma 2, i candidati che nella prova attitudinale, di cui al precedente comma 2, abbiano risposto correttamente ad almeno due terzi delle domande incluse nel questionario a risposta multipla ed abbiano riportato l'idoneità nella relazione sintetica.

Articolo 9 - Titoli


Testo in vigore dal 29 aprile 2008
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1. Il punteggio per i titoli viene assegnato dalla commissione esaminatrice dopo le prove d'esame scritte, di cui al successivo articolo 10, comma 2, e prima dell'inizio della correzione dei relativi elaborati, sulla base della documentazione presentata dal candidato.

2. La commissione può assegnare complessivamente fino a 6 centesimi per i seguenti titoli:

a) conseguimento di titoli universitari anche stranieri post-laurea e di master universitari di primo e di secondo livello di cui al successivo comma 3: fino a 3 centesimi;

b) attività lavorativa a livello di funzionario svolta presso le organizzazioni internazionali secondo le modalità di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera b): fino a 3 centesimi.

3. Ai fini dell'applicazione della lettera a) del precedente comma 2, si prendono in considerazione i seguenti titoli, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitario di primo e di secondo livello, nonché equivalenti titoli stranieri.

4. La commissione esaminatrice valuta la coerenza dei titoli di cui sopra con la professionalità specifica della carriera diplomatica e/o con le materie oggetto delle prove d'esame.

5. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio complessivo finale conseguito dai candidati che abbiano superato le prove d'esame.

Articolo 9 - Titoli

1. Il punteggio per i titoli viene assegnato dalla commissione esaminatrice dopo le prove d'esame scritte, di cui al successivo articolo 10, comma 2, e prima dell'inizio della correzione dei relativi elaborati, sulla base della documentazione presentata dal candidato.

2. La commissione può assegnare complessivamente fino a 6 centesimi per i seguenti titoli:

a) conseguimento di titoli universitari anche stranieri post-laurea e di master universitari di primo e di secondo livello di cui al successivo comma 3: fino a 3 centesimi;

b) attività lavorativa a livello di funzionario svolta presso le organizzazioni internazionali secondo le modalità di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera b): fino a 3 centesimi.

3. Ai fini dell'applicazione della lettera a) del precedente comma 2, si prendono in considerazione i seguenti titoli, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitario di primo e di secondo livello, nonché equivalenti titoli stranieri.

4. La commissione esaminatrice valuta la coerenza dei titoli di cui sopra con la professionalità specifica della carriera diplomatica e/o con le materie oggetto delle prove d'esame.

5. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio complessivo finale conseguito dai candidati che abbiano superato le prove d'esame.

Articolo 10 - Prove d'esame

1. Le prove d'esame, scritte ed orali, sono dirette ad accertare la cultura, le conoscenze accademiche e la preparazione linguistica dei candidati. Le prove d'esame orali sono seguite da eventuali prove integrative orali al fine di conseguire le specializzazioni di cui all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché da eventuali prove facoltative orali di lingua.

2. I candidati che hanno superato la prova attitudinale di cui al precedente articolo 8, comma 2, sono ammessi a sostenere le prove d'esame scritte, che vertono sulle seguenti materie:

a) storia delle relazioni internazionali a partire dal congresso di Vienna;

b) diritto internazionale pubblico e dell'Unione europea;

c) politica economica e cooperazione economica, commerciale e finanziaria multilaterale;

d) lingua inglese (composizione senza l'uso del dizionario su tematiche di attualità internazionale);

e) altra lingua straniera scelta dal candidato tra le seguenti: francese, spagnolo e tedesco (composizione senza l'uso del dizionario su tematiche di attualità internazionale).

3. Sono ammessi alla prova d'esame orale di cui al successivo comma 4 i candidati che abbiano riportato una media di almeno 70 centesimi nelle cinque prove scritte di cui al precedente comma 2, non meno di 70 centesimi nella composizione in lingua inglese e non meno di 60 centesimi nelle restanti prove.

4. La prova d'esame orale verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte nonché sulle seguenti materie:

a) diritto pubblico italiano (costituzionale ed amministrativo);

b) contabilità di Stato;

c) nozioni istituzionali di diritto civile e di diritto internazionale privato;

d) geografia politica ed economica.

Nell'ambito della prova d'esame orale, il candidato è chiamato ad esprimere le proprie valutazioni su di un tema dell'attualità internazionale, indicato dal presidente della commissione, al fine di accertare le sue attitudini ad esprimersi in maniera chiara e sintetica, ad argomentare in modo persuasivo il proprio punto di vista ed a parlare in pubblico. La suddetta prova è valutata insieme con le altre materie su cui verte la prova orale. La prova orale, comprensiva altresì di una prova pratica di informatica, è oggetto di una valutazione unica.

5. Per superare la prova d'esame orale, di cui al precedente comma 4, il candidato deve riportare un punteggio di almeno 60 centesimi.

Articolo 11 - Prove integrative ai fini delle specializzazioni

1. Al fine di conseguire le specializzazioni previste dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i candidati possono chiedere, nella domanda di ammissione al concorso, di sostenere prove integrative orali. Il bando stabilisce le eventuali specializzazioni ammesse al concorso.
2. Le eventuali prove integrative sono sostenute dai candidati al termine della propria prova d'esame orale di cui all'articolo 10, comma 4, e prima delle eventuali prove facoltative di lingua straniera.

3. Le prove integrative orali vertono sulle seguenti materie:

a) scambi internazionali e rapporti finanziari con l'estero, per conseguire la specializzazione commerciale;

b) circolazione internazionale dei lavoratori e loro tutela, per conseguire la specializzazione in materia sociale;

c) lingua araba (conversazione su tematiche di attualità e cultura del vicino Oriente), per conseguire la specializzazione per il vicino Oriente;

d) lingua cinese, giapponese o persiana (conversazione su tematiche di attualità e cultura del medio ed estremo Oriente), per conseguire la specializzazione per il medio ed estremo Oriente.

4. Per le prove integrative di lingua araba, cinese, giapponese o persiana il candidato può conseguire fino a un massimo di 5 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 2 centesimi.

5. Per le prove integrative di scambi internazionali e rapporti finanziari con l'estero e di circolazione internazionale dei lavoratori e loro tutela il candidato può conseguire fino a un massimo di 1,5 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 0,9 centesimi.

6. Il punteggio attribuito per le prove integrative si aggiunge alla votazione riportata nella prova d'esame orale, sempre che essa sia stata superata dal candidato secondo le modalità di cui al precedente articolo 10, comma 5.

Articolo 12 - Prove facoltative di lingua straniera

1. I candidati possono chiedere, nella domanda di ammissione al concorso, di sostenere prove facoltative orali in una o più lingue ufficiali dei Paesi europei, fatta eccezione per la lingua inglese e per la lingua prescelta per la prova scritta di cui al precedente articolo 10, comma 2, lettera e), nonché in una o più lingue ufficiali di Paesi extraeuropei che non formano oggetto di prove integrative ai sensi del precedente articolo 11.

2. L'eventuale prova facoltativa di lingua straniera è sostenuta dai candidati al termine della prova d'esame orale di cui al precedente articolo 10, comma 4, e successivamente alle eventuali prove integrative di cui all'articolo 11, comma 3.

3. Le prove facoltative di lingua straniera consistono in una conversazione su tematiche di attualità internazionale.

4. Il candidato può conseguire fino a un massimo di 5 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 2 centesimi, per la sola lingua tedesca o russa, e fino ad un massimo di 8 centesimi, purché raggiunga la sufficienza in ciascuna lingua di almeno 1,8 centesimi, per le due lingue tedesca e russa.

5. Per le prove facoltative in una lingua europea o extraeuropea di cui al comma 1 del presente articolo, diverse dalle lingue tedesca e russa, il candidato può conseguire fino a un massimo di 4 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 2,5 centesimi, per una sola lingua, e fino a un massimo di 6 centesimi, purché raggiunga la sufficienza in ciascuna lingua di almeno 1,5 centesimi, per due o più lingue.

6. Il punteggio attribuito per le prove facoltative di lingua si aggiunge alla votazione riportata nella prova d'esame orale, sempre che essa sia stata superata dal candidato secondo le modalità di cui al precedente articolo 10, comma 5.

Articolo 13 - Voto finale delle prove d'esame e graduatoria di merito



1. Il voto finale delle prove d'esame è determinato sommando la media dei voti riportati nelle prove d'esame scritte di cui al precedente articolo 10, comma 2, con il voto riportato nella prova d'esame orale di cui all'articolo 10, comma 4. Al voto della prova d'esame orale sono aggiunti i centesimi conseguiti nelle eventuali prove integrative di specializzazione o facoltative di lingua.

2. La graduatoria di merito del concorso è formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal voto finale conseguito da ciascun candidato, a cui si aggiungono i centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento.

3. Il direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti che hanno superato le prove d'esame e dichiara vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti e dei titoli di preferenza, a parità di merito, previsti dalle vigenti disposizioni.

4. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è pubblicata nel foglio di comunicazione del Ministero degli affari esteri. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


Articolo 14 - Modalità e calendario delle prove

1. I programmi d'esame sono stabiliti nel bando di concorso.

2. Le prove di concorso hanno luogo a Roma, ovvero, per esigenze di servizio, in comuni della provincia di Roma.

3. La sede, il giorno e l'orario della prova attitudinale, di cui al precedente articolo 8, comma 2, sono resi noti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - indicata nel bando di concorso. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto, coloro che non hanno avuto comunicazione dell'esclusione dalla procedura concorsuale sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell'ora resi noti nella Gazzetta Ufficiale per tale tipo di prova.

4. Per la prova attitudinale i candidati dispongono di un'ora per il questionario a risposta multipla e di un'ora per la relazione sintetica di cui al precedente articolo 8, comma 2.

5. La commissione esaminatrice stabilisce l'ordine delle successive prove d'esame scritte, sulla base del calendario fissato dalla Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione del Ministero degli affari esteri.

6. Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove d'esame scritte, di cui al precedente articolo 10, comma 2, l'avviso di presentazione alle prove stesse è dato almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerle. Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

7. Per le prove d'esame scritte i candidati dispongono di cinque ore per le materie di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 10, comma 2, e di tre ore per le prove di lingua di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 10, comma 2.

8. La commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle successive prove d'esame orali di cui all'articolo 10, comma 4.

9. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova d'esame orale di cui all'articolo 10, comma 4, l'avviso di presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerla.

Articolo 15 - Norma di salvaguardia

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni generali sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni sul reclutamento del personale contenute nell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 16 - Abrogazioni


Testo in vigore dal 29 aprile 2008


1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, n. 285, così come integrato dal decreto ministeriale 18 febbraio 2003, n. 376, è abrogato dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.