SOMMARIO
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI....................................................................... 4
ART. 1 (Natura giuridica e compiti) .................................................................. 4
TITOLO II TRATTAMENTO PENSIONISTICO INTEGRATIVO ......................................... 5
CAPO I Iscrizione e contributi ............................................................................ 5
ART. 2 (Obbligo di iscrizione al Fondo di previdenza)........................................... 5
ART. 3 (Modalità di iscrizione e cessazione) ....................................................... 5
ART. 4 (Aliquote contributive) ......................................................................... 6
ART. 5 (Disciplina dei massimali provvigionali) ................................................... 8
ART. 6 (Disciplina dei minimali di contribuzione) ................................................ 8
ART. 7 (Modalità di pagamento ) ..................................................................... 8
ART. 8 (Gestione altre provvidenze) ................................................................. 9
ART. 9 (Prosecuzione volontaria ) .................................................................... 9
ART. 10 (Modalità di ammissione alla contribuzione volontaria) ........................... 10
ART. 11 (Copertura di omissioni contributive di imprese preponenti sottoposte a
procedura concorsuale).................................................................................11
CAPO II Prestazioni ........................................................................................ 11
ART. 12 (Prestazioni) .................................................................................. 11
ART. 13 (Requisiti per la pensione di vecchiaia)................................................ 12
ART. 14 (Calcolo della pensione di vecchiaia) .................................................. 12
ART. 15 (Agenti iscritti alla Fondazione antecedentemente all’1/1/2004) .............. 13
ART. 16 (Norma transitoria per l’elevazione dei requisiti pensionistici) .................. 13
ART. 17 (Pensione di vecchiaia anticipata) ...................................................... 13
ART. 18 (Domanda di pensione di vecchiaia e decorrenza) ................................. 14
ART. 19 (Supplemento di pensione) ............................................................... 15
ART. 20 (Pensione di inabilità permanente) ..................................................... 15
ART. 21 (Pensione di invalidità permanente parziale) ........................................ 15
ART. 22 (Domanda di pensione di inabilità e di invalidità permanente) ................. 16
ART. 23 (Accertamenti sanitari) .................................................................... 16
ART. 24 (Verifica dello stato di inabilità e di invalidità permanente) ..................... 16
ART. 25 (Trasformazione delle pensioni di invalidità permanente in pensioni di
vecchiaia) ................................................................................................. 17
ART. 26 (Pensione ai superstiti di reversibilità ed indiretta) ................................ 17
ART. 27 (Commisurazione della pensione di reversibilità ed indiretta) ................ 17
ART. 28 (Superstiti) .................................................................................... 18
ART. 29 (Trattamenti pensionistici indiretti e di reversibilità - cumulo ) ............... 18
ART. 30 (Domanda e decorrenza della pensione ai superstiti) ............................. 19
CAPO III Norme comuni.................................................................................. 19
ART. 31 (Termini di pagamento).................................................................... 19
ART. 32 (Perequazione automatica delle pensioni) ........................................... 19
ART. 33 (Minimi di pensione) ....................................................................... 20
ART. 34 (Destinazione degli utili di gestione) ................................................... 20
ART. 35 (Debiti degli iscritti) ........................................................................ 20
ART. 36 (Trasferimento dei contributi) ............................................................ 20
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- 3 - Regol. approv. CdA 30/12/2003, modificato CdA del 19/02/04. Doc pdf del 1/7/2004
CAPO IV Ricorsi e Vigilanza ............................................................................. 20
ART. 37 (Ricorsi) ....................................................................................... 20
ART. 38 (Sanzioni) ..................................................................................... 21
ART. 39 (Rendita vitalizia) ........................................................................... 23
ART. 40 (Vigilanza) .................................................................................... 23
TITOLO III PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA ........................................ 25
ART. 41 (Prestazioni integrative di previdenza) ............................................... 25
ART. 42 (Finanziamento)............................................................................. 25
ART. 43 (Forme di prestazioni integrative di previdenza) .................................. 25
TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ................................................. 27
ART. 44 (Monitoraggio della gestione previdenziale) ......................................... 27
ART. 45 (Decorrenza) .................................................................................. 27
TABELLA COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE ...................................................... 28
REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
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Regol. approv. CdA 30/12/2003, modificato CdA del 19/02/04. Doc pdf del 1/7/2004
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
(Natura giuridica e compiti)
1. L’Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio – ENASARCO –
Fondazione costituita ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legislativo 30.6.1994, n.509,
eroga ai soggetti riconducibili alle fattispecie di cui agli artt. 1742 e 1752 del codice
civile, appresso denominati agenti, la pensione di vecchiaia, inabilità, invalidità e
superstiti integrativa di quella prevista dalla legge 22.7.1966, n.613, e successive
modific he e integrazioni.
2. La Fondazione ENASARCO - appresso denominata Fondazione - persegue, inoltre,
fini di formazione e qualificazione professionale in favore della categoria, nonché di
solidarietà in favore degli iscritti e provvede alla gestione di altre provvidenze
individuate dalla contrattazione collettiva.
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TITOLO II
TRATTAMENTO PENSIONISTICO INTEGRATIVO
CAPO I
Iscrizione e contributi
ART. 2
(Obbligo di iscrizione al Fondo di previdenza)
1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza della Fondazione tutti i
soggetti di cui al precedente ART. 1 che operino sul territorio nazionale in nome e per
conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una
qualsiasi dipendenza in Italia.
2. I preponenti stranieri che non abbiano alcuna sede o dipendenza in Italia devono
iscrivere alla Fondazione i propri agenti operanti in Italia impegnandosi al rispetto delle
norme contenute nel presente Regolamento, mediante atto d’obbligo, redatto in lingua
italiana, sul modello della Fondazione e con firma autenticata.
3. E’ fatta salva l’applicazione delle convenzioni internazionali contro la doppia
contribuzione.
4. L’obbligo di iscrizione al Fondo di previdenza riguarda gli agenti che operino
individualmente e quelli che operino in società o comunque in associazione, qualunque
sia la forma giuridica assunta, che siano illimitatamente responsabili per le
obbligazioni sociali e non si trovino in condizioni di incompatibilità per
immedesimazione organica.
5. La Fondazione accende un conto personale intestato ad ogni singolo agente sul
quale annota i versamenti effettuati dai preponenti.
ART. 3
(Modalità di iscrizione e cessazione)
1. Il preponente, entro 30 giorni deve comunicare l’inizio o la cessazione del rapporto
di agenzia con le forme e i modi stabiliti dalla Fondazione.
In entrambi i casi il preponente deve indicare per ciascun agente:
a) la data di inizio o cessazione;
b) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, l’indirizzo e il codice fiscale;
c) l’impegno dell’agente ad esercitare l’attività per un solo preponente
(monomandatario) ovvero più preponenti (plurimandatario);
d) il numero della preesistente posizione assicurativa presso la Fondazione;
e) ogni altra informazione ritenuta necessaria dalla Fondazione.
2. Il preponente straniero non avente la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia, che
intenda iscrivere gli agenti cittadini italiani, in aggiunta ai dati di cui al precedente
comma, deve inviare alla Fondazione l’esemplare originale o copia autentica dell’atto
di assunzione di obbligo di cui al comma 2 del precedente art. 2, redatto in conformità
del modello fornito dalla Fondazione.
REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
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Regol. approv. CdA 30/12/2003, modificato CdA del 19/02/04. Doc pdf del 1/7/2004
3. Qualora venga conferito l’incarico di cui agli articoli 1742 e 1752 del codice civile ad
agenti operanti in forma associativa, il preponente, utilizzando i moduli e i sistemi
informatici indicati dalla Fondazione, deve precisare per ciascuna società o
associazione di agenti, oltre ai dati di cui al primo comma, la denominazione o ragione
sociale, la data di costituzione, il numero di iscrizione al registro delle imprese, il
numero di iscrizione alla Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato, la
sede sociale ed ogni altro elemento ritenuto necessario dalla Fondazione.
4. Qualora nella società o associazione di agenti, tutti i soci o parte di essi abbiano
responsabilità illimitata, il preponente deve fornire per ciascuno dei soci
illimitatamente responsabili tutti i dati di cui al precedente comma 1, allegando una
dichiarazione sottoscritta dagli stessi, relativa alle quote di ripartizione dei contributi.
5. Nel quadrimestre successivo all’approvazione del bilancio consuntivo la Fondazione
trasmette a ciascun agente un riepilogo dei contributi contabilizzati nell’esercizio
precedente.
Entro la stessa data la Fondazione provvede, altresì, ad inviare a ciascun preponente
un riepilogo dei contributi contabilizzati.
6. Qualora non pervengano contestazioni entro sei mesi dall’invio, il riepilogo
contributi accreditati s’intende approvato dall’agente. Resta salvo il potere della
Fondazione di procedere, in qualunque momento, alla verifica della legittimità dei
contributi accreditati, anche mediante richiesta di presentazione degli originali dei
conti provvigioni e dei contratti di agenzia e di assumere i provvedimenti
consequenziali.
7. La Fondazione provvede, con cadenza biennale, alla verifica dell’anagrafe degli
iscritti e dei contribuenti.
ART. 4
(Aliquote contributive)
1. Per tutte le somme spettanti all’agente in dipendenza del rapporto di agenzia, a
qualsiasi titolo ed anche se non ancora pagate, è dovuto un contributo previdenziale
complessivo, fissato nella misura e con le decorrenze di cui alla tabella che segue:
DECORRENZA ALIQUOTA PERCENTUALE
DA A
1/1/2004 31/12/2004 12,50 di cui 11,50% destinato al calcolo per
l’erogazione delle prestazioni di cui al Capo II
del presente Titolo e il rimanente 1% destinato
al Fondo di previdenza a titolo di solidarietà;
1/1/2005 31/12/2005 13,00 di cui 12,00% destinato al calcolo per
l’erogazione delle prestazioni di cui al Capo II
del presente Titolo e il rimanente 1% destinato
al Fondo di previdenza a titolo di solidarietà;
1/1/2006 13,50 di cui 12,50% destinato al calcolo per
l’erogazione delle prestazioni di cui al Capo II
del presente Titolo e il rimanente 1% destinato
al Fondo di previdenza a titolo di solidarietà.
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- 7 - Regol. approv. CdA 30/12/2003, modificato CdA del 19/02/04. Doc pdf del 1/7/2004
2. I contributi di cui al comma precedente sono a carico dell’agente e del preponente
per la metà ciascuno, nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo di
Euro 24.548,00 per l’agente monomandatario e nel limite inderogabile del massimale
provvigionale annuo di Euro 14.027,00 per ciascun preponente dell’agente
plurimandatario.
3. A partire dal 1/1/2004, i contributi relativi all’aliquota contributiva dell’1% sono
permanentemente destinati al Fondo di previdenza a titolo di solidarietà.
4. A decorrere dal 1/1/2005 i contributi annui non possono comunque essere inferiori
a Euro 700,00 per il preponente dell’agente monomandario ed a Euro 350,00 per il
preponente dell’agente plurimandatario.
Per il periodo antecedente vale la previgente normativa.
5. I massimali provvigionali ed i minimali contributivi, a decorrere dal 1/1/2004
saranno rivalutati ogni biennio, secondo l’indice generale ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati, con arrotondamento all’Euro superiore.
6. In caso di rapporti di agenzia con agenti che svolgono la loro attività in forma
societaria, o comunque associata, che implichi la responsabilità illimitata di uno o più
soci, il contributo di cui al primo comma del presente articolo sarà suddiviso, tra i soci
illimitatamente responsabili, in misura uguale alle quote sociali, o, se diverse, in
misura uguale alle quote di ripartizione degli utili previste dal contratto soc iale; in
difetto i contributi verranno ripartiti in misura paritetica.
Eventuali modifiche del contratto sociale avranno efficacia, ai fini contributivi, dal
primo gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione e dovranno essere
certificate mediante atto notarile.
7. In caso di inizio o cessazione del rapporto in corso d’anno, l’anzianità contributiva
valida ai fini pensionistici è rapportata ai trimestri di effettiva durata del rapporto.
8. Il preponente che si avvalga di agenti che svolgono la loro attività in forma di
società per azioni o di società a responsabilità limitata, è tenuto al pagamento, ad
esclusivo suo carico, di un contributo determinato come segue:
IMPORTI PROVVIGIONALI ANNUI ALIQUOTA CONTRIBUTIVA
Fino ad Euro 13.000.000,00 2%
Da Euro 13.000.000,01 a 20.000.000,00 1%
Da Euro 20.000.000,01 a 26.000.000,00 0,50%
Oltre Euro 26.000.000,01 0,10%
Il contributo predetto, a carattere regressivo, dovrà essere calcolato in base agli
scaglioni di importi provvigionali annui, su tutte le somme dovute in dipendenza del
rapporto di agenzia. Tale contributo è destinato al Fondo delle prestazioni integrative
di previdenza.
9. Le aliquote contributive, il massimale provvigionale e l’importo minimo dei
contributi possono essere variati, con decorrenza dal primo gennaio dell’anno
successivo, con atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
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Regol. approv. CdA 30/12/2003, modificato CdA del 19/02/04. Doc pdf del 1/7/2004
ART. 5
(Disciplina dei massimali provvigionali)
1. Qualora un rapporto di agenzia abbia inizio o termine in corso di anno, il massimale
provvigionale non è frazionabile.
2. All’atto del versamento dei contributi con il quale si raggiunge il massimale annuo, il
preponente ne deve fornire espressa indicazione nella distinta di accompagnamento o
nelle successive distinte relative allo stesso anno.
ART. 6
(Disciplina dei minimali di contribuzione)
1. Il contributo minimale annuo è frazionabile per quote trimestrali cumulate per i
singoli trimestri, sempre che in almeno uno di essi siano maturate provvigioni, ed è
versato nei termini di cui all'art. 7, commi 1 e 2.
2. In caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno, l'importo
del minimale di contribuzione è frazionato in quote per trimestri ed è versato per tutti i
trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno considerato.
3. La differenza tra il minimale e l'entità dei contributi maturati è a totale carico del
preponente.
ART. 7
(Modalità di pagamento )
1. I contributi di cui all’art. 4 del presente Regola mento devono essere versati alla
Fondazione dal preponente, per ognuno dei seguenti trimestri:
1 gennaio – 31 marzo
1 aprile – 30 giugno
1 luglio – 30 settembre
1 ottobre – 31 dicembre
2. Il versamento dei contributi deve essere effettuato entro il giorno 20 del secondo
mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre.
Il preponente è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico
dell’agente.
In nessun caso la Fondazione è responsabile per il ritardato, omesso o incompleto
versamento dei contributi.
3. Il versamento dei contributi, a partire dal primo gennaio 2004, dovrà essere
preceduto da una distinta compilata e trasmessa alla Fondazione per via telematica o
attraverso altro strumento informatico entro il termine, con le forme e nei modi
stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Tuttavia per l’anno 2004, in via transitoria,
sarà ancora consentito il versamento dei contributi secondo le modalità indicate nella
previgente normativa.
La distinta di versamento dovrà riportare:
a) la ragione sociale o la denominazione sociale del preponente, il codice fiscale ed il
numero di posizione assegnato dalla Fondazione allo stesso;
b) il periodo al quale si riferiscono i contributi versati;
c) il fondo al quale si riferiscono i contributi versati;
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d) i dati anagrafici e il numero di codice fiscale di ciascun agente; nel caso di
mandato conferito ad agenti operanti in forma associativa, oltre alla ragione o alla
denominazione sociale, devono essere indicati i dati anagrafici e il numero di
codice fiscale di ciascuno dei soci illimitatamente responsabili, nonché la
ripartizione delle quote contributive in conformità a quanto previsto dall’art. 3
commi 1 e 4;
e) l’ammontare delle provvigioni e l’importo contributivo per ciascun agente. Nel caso
di mandato conferito ad agenti operanti in forma associata, devono essere indicati
l’ammontare delle provvigioni della società e l’importo contributivo ripartito per
ciascun socio illimitatamente responsabile, secondo le quote risultanti nella
dichiarazione di cui all’art. 3 comma 4 del presente Regolamento;
f) le modalità di effettuazione del versamento;
g) la firma del preponente, anche elettronica, ove consentita dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione;
h) ogni altra informazione necessaria, stabilita dal Consiglio di Amministrazione della
Fondazione.
4. Il versamento è effettuato mediante addebito automatico sul conto corrente
bancario del preponente o secondo le altre modalità stabilite dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione.
5. Gli obblighi derivanti alla Fondazione nei confronti degli agenti sorgono dalla data di
ricezione dei versamenti, purché non inferiori al minimale.
In caso di versamenti inferiori al totale indicato nella distinta, relativa a più agenti, gli
obblighi di cui sopra sorgono limitatamente alle somme versate.
6. Dell’avvenuto versamento il preponente darà comunicazione all’agente interessato.
7. Il preponente straniero non avente la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia che,
ai sensi del precedente art. 3 abbia iscritto alla Fondazione i propri agenti operanti sul
territorio nazionale, all’atto del versamento dei contributi deve inviare la distinta
redatta in lingua italiana completa dei dati di cui al precedente comma 3.
8. I contributi prescritti non possono essere regolarizzati.
ART. 8
(Gestione altre provvidenze)
1. Alla gestione del Fondo delle Indennità Risoluzione Rapporto si provvede sulla base
di Convenzioni stipulate dalla Fondazione con le Organizzazioni Sindacali delle case
mandanti e degli agenti che hanno sottoscritto gli Accordi Economici Collettivi.
2. All’accantonamento delle somme da effettuare in attuazione delle convenzioni di
cui al comma precedente si provvede annualmente, entro i termini stabiliti dalle
convenzioni stesse; il versamento deve essere accompagnato da una distinta
compilata in conformità a quanto stabilito per i contributi previdenziali.
ART. 9
(Prosecuzione volontaria )
1. Gli agenti che abbiano cessato, temporaneamente o definitivamente, l’attività per
qualsiasi causa possono chiedere di essere ammessi alla prosecuzione volontaria del
versamento, ad esclusivo loro carico, dei contributi comprensivi anche della quota che
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in costanza del rapporto di agenzia è a carico del preponente. Detta prosecuzione è
subordinata alla sussistenza del requisito di almeno 7 anni anche non consecutivi, di
anzianità contributiva all’atto della sospensione dell’attività, di cui almeno 3 anni nel
quinquennio precedente la sospensione o la cessazione dell’attività stessa e sempre
che la richiesta di ammissione ai versamenti volontari sia effettuata, a pena di
decadenza, entro 2 anni dal 1° gennaio successivo alla data di cessazione o
sospensione dell’attività.
2. L’ammontare del contributo volontario annuo è determinato in misura
corrispondente alla contribuzione media complessiva degli ultimi tre anni anche non
consecutivi. Il contributo volontario non può essere inferiore all’ammontare minimo del
contributo previsto per il monomandatario, in atto alla data del versamento.
3. Gli agenti ammessi alla prosecuzione volontaria prima dell’entrata in vigore del
presente Regolamento continuano a versare, tempo per tempo, il contributo volontario
nella misura già autorizzata che non potrà comunque essere inferiore alla misura
minimale vigente per il monomandatario.
4. Gli agenti che abbiano ripreso l’attività cessano dal diritto alla prosecuzione
volontaria. Per esservi riammessi, devono inoltrare nuova domanda, sussistendo i
requisiti di cui al comma 1. In tale ipotesi concorrono a costituire il requisito
contributivo anche i contributi volontari già versati. In questo caso, per la
determinazione dell’importo dovuto, vengono presi in considerazione i contributi
obbligatori versati negli ultimi tre anni anche non consecutivi.
5. Il diritto alla prosecuzione volontaria cessa in ogni caso con il conseguimento
dell’anzianità contributiva minima prevista dal presente regolamento per la pensione di
vecchiaia.
6. Non è ammessa la contribuzione per i periodi durante i quali si abbia il godimento
della pensione di inabilità o invalidità permanente.
ART. 10
(Modalità di ammissione alla contribuzione volontaria)
1. Nella richiesta di ammissione alla contribuzione volontaria occorre specificare il
cognome e nome, la data e il luogo di nascita, l’indirizzo, il numero di ma tricola, il
numero di codice fiscale, la data di cessazione temporanea o definitiva dell’attività, i
periodi già trascorsi per i quali si chiede di effettuare il versamento.
2. La Fondazione, in caso di accoglimento della domanda, comunica la misura del
contributo dovuto e le modalità del pagamento.
3. L’agente, entro il termine di decadenza di 90 giorni dalla ricezione dell’accettazione
di cui al precedente comma 2, deve sottoscrivere l’apposito modulo predisposto dalla
Fondazione da cui risulti:
- l’impegno a versare le annualità future in un'unica soluzione entro il 30
novembre di ogni anno oppure in un massimo di quattro rate trimestrali uguali
con scadenza al 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ogni
anno;
- l’impegno a dare immediata comunicazione alla Fondazione dell’eventuale
ripresa dell’attività;
- di essere a conoscenza che, se per i periodi coperti da contribuzione volontaria
sono stati versati o verranno versati contributi obbligatori, i contributi volontari
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versati, anche se già registrati sul conto individuale, verranno dalla Fondazione
considerati come mai versati e restituiti, salvo il diritto della Fondazione al
recupero di quanto comunque corrisposto in dipendenza dei versamenti stessi;
- l’impegno a corrispondere, nel termine di 90 giorni, le annualità pregresse,
specificatamente indicate, che intende coprire con i contributi volontari.
4. Contestualmente all’invio del modulo di cui sopra, l’agente dovrà, a pena di
decadenza, corrispondere in un’unica soluzione i contributi volontari relativi all’anno in
corso anche se non interamente trascorso.
5. Non è ammessa la regolarizzazione tardiva dei contributi da versare in regime di
prosecuzione volontaria.
ART. 11
(Copertura di omissioni contributive di imprese preponenti
sottoposte a procedura concorsuale)
1. L’agente può chiedere di versare volontariamente i contributi omessi da imprese
preponenti dichiarate fallite o sottoposte ad altra procedura concorsuale.
2. Nel caso di cui al comma precedente, l’ammissione alla contribuzione volontaria è
consentita per tutti gli anni privi di contribuzione e in misura pari all’entità dei
contributi dovuti in relazione alle somme spettanti all’agente e debitamente
documentate. La contribuzione volontaria non può essere autorizzata per coprire
periodi contributivi per i quali è già intervenuta la prescrizione.
3. La richiesta di ammissione alla contribuzione volontaria deve essere effettuata entro
2 anni dalla data di dichiarazione di fallimento o di inizio di altra procedura
concorsuale.
CAPO II
Prestazioni
ART. 12
(Prestazioni)
1. Le prestazioni della Fondazione consistono in:
pensioni di vecchiaia;
pensioni di inabilità permanente;
pensioni di invalidità permanente parziale;
pensioni ai superstiti.
2. Ai fini dell’acquisizione del diritto alle prestazioni previdenziali e della
determinazione delle stesse, si intende:
per “anzianità contributiva”, il numero degli anni o frazioni trimestrali di anno coperti
da contributi, non inferiori al minimale, con riferimento all’anno o al trimestre per il
quale i contributi sono stati versati;
per "provvigione liquidata", l'importo delle somme sulle quali sono stati calcolati i
contributi versati e pervenuti.
REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
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Regol. approv. CdA 30/12/2003, modificato CdA del 19/02/04. Doc pdf del 1/7/2004
3. Ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva, i contributi dovuti per somme
relative ad affari andati a buon fine dopo la cessazione del rapporto di agenzia
vengono acquisiti, nei limiti del massimale, come riferiti all’anno in cui il rapporto è
cessato, salvo quanto previsto dal successivo ART. 19.
4. E’ facoltà della Fondazione richiedere, al fine di controllare l’esattezza del periodo
denunciato e dei contributi versati, la presentazione degli originali dei contiprovvigione
e dei contratti di agenzia o rappresentanza.
ART. 13
(Requisiti per la pensione di vecchiaia)
1. Gli agenti che abbiano compiuto il 65° anno di età se uomini e il 60° anno di età se
donne ed abbiano maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva sul proprio conto
personale, acquisiscono il diritto ad una pensione annua di vecchiaia reversibile.
ART. 14
(Calcolo della pensione di vecchiaia)
1. Per i contributi dovuti a partire dal 1/1/2004, per tutti gli agenti iscritti alla
Fondazione, l’importo della pensione annua di vecchiaia è determinato, in applicazione
del sistema contributivo, moltiplicando il montante contributivo individuale per il
coefficiente di trasformazione di cui all’allegata tabella, relativo all’età dell’iscritto al
momento del pensionamento.
2. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all’età del pensionando in riferimento
al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con
un incremento pari al prodotto di 1/12 della differenza tra il coefficiente di
trasformazione dell’età immediatamente superiore ed il coefficiente di trasformazione
dell’età inferiore a quella del pensionando, ed il numero dei mesi costituenti la frazione
d’anno.
3. Il Consiglio di Amministrazione, con cadenza biennale, può modificare i coefficienti
di cui alla tabella allegata, previa consultazione con le Parti Sociali e tenuto conto delle
verifiche di cui all’art. 44 del presente Regolamento.
4. Il montante contributivo individuale si ottiene, alla fine di ciascun anno, sommando
all’ammontare dei contributi versati durante l’anno, l’importo accantonato all’inizio
dell’anno capitalizzato, fino alla fine di ciascun anno, in base al tasso previsto dall’art.
1 comma 9 della Legge 335/95. Tale tasso di capitalizzazione verrà applicato per il
triennio 2004-2006.
5. Entro il 31/12/2006 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, di concerto
con le Parti Sociali, determinerà il tasso di capitalizzazione del montante contributivo,
che verrà applicato con decorrenza 1/1/2007, tenendo conto anche del rendimento
netto del patrimonio della Fondazione. Conseguentemente verranno riv isti i coefficienti
di trasformazione di cui all’allegata tabella considerando, altresì, l’aumento della
speranza media di vita degli iscritti alla Fondazione rispetto alle previsioni di cui alla
legge 335/95.
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- 13 - Regol. approv. CdA 30/12/2003, modificato CdA del 19/02/04. Doc pdf del 1/7/2004
ART. 15
(Agenti iscritti alla Fondazione antecedentemente all’1/1/2004)
1. Fermi restando i requisiti di età pensionabile ed anzianità contributiva sopra
previsti, per gli agenti già iscritti alla Fondazione alla data di entrata in vigore del
presente Regolamento la pensione di vecchiaia è determinata, in applicazione del
criterio del pro-rata, dalla somma:
della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente
all'1/10/98, calcolata, con riferimento alla data di pensionamento, secondo il sistema
all’epoca vigente;
della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle
anzianità contributive maturate dall’1/10/98 al 31/12/2003, calcolata in base agli
elementi di cui al previgente Regolamento;
della quota di pensione calcolata ai sensi dell’art. 14 del presente Regolamento, per le
anzianità contributive maturate dal 1/1/2004.
2. Gli agenti che, alla data del pensionamento, risulteranno in possesso di un’anzianità
contributiva superiore a 40 anni, per la determinazione delle quote di pensione di cui
sopra alle lettere a) e b), avranno diritto ad un incremento del 2% del trattamento
pensionistico complessivo per ogni anno di anzianità contributiva eccedente il
quarantesimo.
ART. 16
(Norma transitoria per l’elevazione dei requisiti pensionistici)
1. Alla disciplina di regime di cui al precedente ART. 13, si perviene aumentando l’età
pensionabile e l’anzianità contributiva nella misura e con le decorrenze precisate nella
seguente tabella:
Decorrenza Età pensionabile Anzianità
1/1/2004 Uomini 64 Donne 59 19
1/1/2006 Uomini 65 Donne 60 20
2. Entro il 31/12/2005, a pena di decadenza, gli agenti con anzianità contributiva di
almeno 15 anni alla data dell’1/10/1998 o di almeno 18 anni alla data del 31/12/2003
e che abbiano già cessato l’attività di agenzia a tali date senza esercitare il diritto alla
prosecuzione volontaria, potranno chiedere di versare volontariamente i contributi
necessari fino al raggiungimento del requisito di anzianità contributiva minima di 20
anni, con decorrenza dall’anno in corso alla data di presentazione della domanda.
ART. 17
(Pensione di vecchiaia anticipata)
1. Sino al 31/12/2005, all’agente che abbia compiuto almeno il 60° anno di età se
uomo, o il 55° anno di età se donna, e sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 16,
può essere concessa, ove richiesta, una pensione di vecchiaia anticipata determinata
ai sensi dell’art. 15.
REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
- 14 -
Regol. approv. CdA 30/12/2003, modificato CdA del 19/02/04. Doc pdf del 1/7/2004
2. L’importo della pensione di cui al comma precedente, tenuto conto di quanto
previsto dall’art. 15, sarà permanentemente ridotto, per coloro che, alla data di inoltro
della domanda di pensione di vecchiaia anticipata, hanno cessato definitivamente tutti
i rapporti di agenzia, sulla base delle seguenti aliquote in relazione agli anni di
anticipazione dell’età pensionistica:
Anni anticipazione Aliquota di riduzione
1 3,33%
2 6,45%
3 9,37%
4 12,12%
2.bis In deroga a quanto previsto al comma 2, per coloro che non abbiano cessato
tutti i rapporti di agenzia, l’importo della pensione sarà permanentemente ridotto sulla
base delle seguenti aliquote in relazione agli anni di anticipazione dell’età
pensionistic a:
Anni anticipazione Aliquota di riduzione
1 9,00%
2 18,00%
3 27,00%
4 36,00%
3. Si intende per cessazione definitiva dell’attività l’atto formale e sostanziale della
rinuncia a tutti i mandati da parte dell’agente, il quale dovrà documentare l’avvenuta
cessazione o rinuncia ad essi.
La Fondazione si riserva di verificare l’effettiva cessazione dell’attività; si riserva altresì
il diritto a revocare il beneficio del trattamento pensionistico alle condizioni agevolate e
a recuperare l’indebito, nel caso in cui non vi sia stata cessazione dell’attività ovvero vi
sia stata ripresa della stessa anche con nuovi mandati.
ART. 18
(Domanda di pensione di vecchiaia e decorrenza)
1. La domanda di pensione di vecchiaia, redatta su apposito modulo predisposto dalla
Fondazione e compilata in ogni sua parte, deve essere inoltrata alla sede della
Fondazione in Roma, a mezzo plico raccomandato con ricevuta di ritorno, o con altro
mezzo stabilito dalla Fondazione stessa.
2. Ai fini amministrativi, fa fede la data di inoltro della raccomandata all’ufficio postale
o quella altrimenti attestata dalla Fondazione.
3. Qualora la domanda venga presentata entro un anno dalla data del conseguimento
del diritto, la pensione decorre, con pagamento degli arretrati senza interessi, dal
primo giorno del mese successivo a quello del conseguimento del diritto.
4. Qualora la domanda pervenga in epoca posteriore a quanto previsto dal comma
precedente, la pensione sarà liquidata con decorrenza dal mese successivo alla data di
presentazione della stessa e nella misura dovuta all’atto della maturazione del diritto,
maggiorata del 3% per ogni anno compiuto di ritardo.
FONDAZIONE l ENASARCO
- 15 - Regol. approv. CdA 30/12/2003, modificato CdA del 19/02/04. Doc pdf del 1/7/2004
ART. 19
(Supplemento di pensione)
1. Per i contributi pervenuti successivamente alla data di acquisizione del diritto alla
pensione, prescindendo dal periodo cui gli stessi si riferiscono, gli agenti possono
chiedere la liquidazione di un supplemento della pensione, distinto dal trattamento
pensionistico in essere.
Detto supplemento di pensione potrà essere liquidato, al compimento del 70° anno di
età, e comunque non prima del trascorrere di un quinquennio dalla data del
pensionamento, previa cessazione di tutti i rapporti di agenzia.
2. Il supplemento si determina in applicazione del metodo contributivo di cui all’ART.
14.
ART. 20
(Pensione di inabilità permanente)
1. Si considera inabile l’agente che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si
trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
2. Gli agenti che abbiano riportato l’inabilità permanente ed assoluta di cui al comma
precedente, comportante lo scioglimento di tutti i contratti di agenzia, e che abbiano
almeno 5 anni di anzianità contributiva obbligatoria di cui uno nell’ultimo quinquennio,
acquisiscono il diritto a una pensione annua di inabilità reversibile calcolata secondo i
criteri di cui agli artt. 14 e 15, in base agli anni per i quali siano stati effettivamente
versati i contributi.
3. La pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda. La decorrenza della pensione sarà posticipata al primo
giorno del mese successivo a quello nel quale si è verificato lo scioglimento dell’ultimo
rapporto di agenzia qualora la cessazione dell’attività avvenga in un momento
successivo a quello di proposizione della domanda ma, comunque non oltre l’adozione
del provvedimento di accoglimento.
4. Il diritto alla pensione di inabilità si estingue in caso di ripresa dell’attività
lavorativa, che deve essere tempestivamente comunicata alla Fondazione ovverosia da
quest’ultima accertata. Le somme indebitamente percepite saranno recuperate dalla
Fondazione, anche mediante compensazione su eventuali ratei maturati in relazione ad
un nuovo trattamento pensionistico.
ART. 21
(Pensione di invalidità permanente parziale)
1. Si considera invalido parziale l’assicurato che, a causa di infermità o difetto fisico o
mentale, insorto od aggravatosi dopo l’inizio del rapporto assicurativo, abbia subito
una riduzione della propria capacità lavorativa nella attività di agente effettivamente
esercitata.
2. Gli agenti che abbiano riportato l’invalidità permanente di cui al comma precedente,
in misura pari almeno a due terzi della capacità di lavoro e che abbiano almeno 5 anni
coperti da contributi obbligatori di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio, hanno diritto
REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
- 16 -
Regol. approv. CdA 30/12/2003, modificato CdA del 19/02/04. Doc pdf del 1/7/2004
ad una pensione di invalidità calcolata come indicato nell’articolo precedente, ridotta in
proporzione al grado di riduzione della capacità lavorativa.
3. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della
domanda, salvo diverso accertamento medico in relazione alla data di insorgenza della
invalidità pensionabile.
ART. 22
(Domanda di pensione di inabilità e di invalidità permanente)
1. La domanda di pensione di inabilità o di invalidità permanente parziale deve essere
redatta su modulistica della Fondazione e corredata dal certificato del medico di fiducia
dell’agente su modulo appositamente predisposto dalla Fondazione stessa.
2. Qualora la domanda non sia corredata dal certificato medico o non comprenda tutti
i dati indicati nella modulistica della Fondazione, quest’ultima invita l’interessato a
regolarizzare la stessa assegnando un termine di giorni 30. Se entro tale termine
l’interessato non provvede al perfezionamento della domanda secondo la richiesta
avanzata dalla Fondazione, la domanda stessa si considera priva di ogni effetto.
ART. 23
(Accertamenti sanitari)
1. La Fondazione accerta lo stato di inabilità o di invalidità valutando la residua
capacità di lavoro.
2. Qualora dagli accertamenti sanitari il grado di invalidità permanente risulti inferiore
a quello indicato nel certificato medico prodotto dall’agente, la pensione di invalidità
viene accordata nella minor misura, purché il grado di invalidità permanente accertato
risulti almeno pari a due terzi.
3. In caso di mancato accoglimento o di accoglimento parziale della domanda,
l’interessato può chiedere la costituzione di un collegio medico entro 30 giorni dalla
comunicazione del provvedimento adottato dalla Fondazione. Detto collegio è
composto da 3 medici, 2 dei quali designati rispettivamente dalla Fondazione e
dall’iscritto ed il terzo dal Presidente dell’ordine dei medici competente per territorio. Il
collegio medico esercita la sua funzione presso le sedi indicate dalla Fondazione.
4. L’accertamento del collegio medico è definitivo.
5. Il compenso spettante al terzo componente del collegio medico è a carico della
parte soccombente.
ART. 24
(Verifica dello stato di inabilità e di invalidità permanente)
1. La Fondazione ha la facoltà di sottoporre il pensionato per inabilità o per invalidità a
visite mediche di controllo. Il rifiuto a sottoporsi a tali visite comporterà la sospensione
del trattamento pensionistico in essere.
FONDAZIONE l ENASARCO
- 17 - Regol. approv. CdA 30/12/2003, modificato CdA del 19/02/04. Doc pdf del 1/7/2004
2. Qualora, a seguito di controllo medico disposto dalla Fondazione, risulti modificato
lo stato di inabilità o di invalidità del pensionato, la pensione è revocata o ridotta in
misura corrispondente alla variazione
3. L’interessato può richiedere la verifica del trattamento pensionistico, per
sopravvenuto mutamento dello stato fisico.
4. I pensionati di inabilità o di invalidità ai quali, a seguito della procedura di verifica,
sia stato riconosciuto un grado di inabilità od invalidità pensionabile inferiore a quello
in precedenza loro attribuito o sia stata revocata la pensione, possono richiedere la
costituzione di un collegio medico arbitrale con le forme e le procedure di cui all’art. 23
del presente Regolamento.
ART. 25
(Trasformazione delle pensioni di invalidità permanente in pensioni di vecchiaia)
1. La pensione di invalidità è, a richiesta, trasformata in pensione di vecchiaia all’atto
del raggiungimento dei corrispondenti requisiti di età e di anzianità contributiva.
2. La pensione così trasformata viene corrisposta con la garanzia, in ogni caso, del
trattamento più favorevole tra quello della pensione di invalidità permanente già in
godimento e quello della pensione di vecchiaia.
ART. 26
(Pensione ai superstiti di reversibilità ed indiretta)
1. Tutti i trattamenti pensionistici diretti erogati dalla Fondazione sono reversibili.
2. In caso di morte dell'agente non pensionato nei cui confronti sussisteva il requisito
contributivo per il pensionamento di vecchiaia o, alternativamente, di almeno 5 anni di
anzianità contributiva di cui uno nel quinquennio precedente il decesso, spetta ai
superstiti indicati nel successivo articolo 28, una pensione annua indiretta.
ART. 27
(Commisurazione della pensione di reversibilità ed indiretta)
1. La pensione di reversibilità e la pensione indiretta sono commisurate in relazione
alle seguenti aliquote.
a) Coniugi e figli
- 60% al solo coniuge superstite;
- 80% al coniuge con 1 figlio minorenne;
- 100% al coniuge con 2 o più figli minorenni;
In mancanza del coniuge o alla sua morte:
- 70% ad un solo figlio minorenne;
- 80% a due figli minorenni;
- 100% a 3 o più figli minorenni;
b) per i genitori ultrasessantacinquenni già a carico dell’agente:
- 15% per 1 genitore
- 30% per 2 genitori
REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
- 18 -
Regol. approv. CdA 30/12/2003, modificato CdA del 19/02/04. Doc pdf del 1/7/2004
c) per i fratelli inabili già a carico dell’agente:
- 15% per 1 fratello o sorella
- 30% per 2 o più fratelli/ sorelle
2. Nei casi in cui cessi il diritto di uno o più superstiti, si procede alla rideterminazione
della pensione in base alle aliquote che precedono.
ART. 28
(Superstiti)
1. Hanno diritto a pensione indiretta o di reversibilità:
a) il coniuge superstite, anche se separato con addebito purché goda di assegno
alimentare ovvero divorziato, purché ricorrano le condizioni di cui all’art. 9 della
legge n. 898/70;
b) i figli di età inferiore ai 18 anni ;
c) i figli maggiorenni permanentemente inabili a proficuo lavoro, e i figli maggiorenni
che seguono corsi di studi, purché in entrambi i casi a carico dell’agente deceduto,
sino al compimento della durata minima legale del corso di studi e, comunque, nel
caso di studi universitari, non oltre il compimento del 26esimo anno di età. Si
intendono equiparati ai figli legittimi, i figli adottivi, quelli naturali legalmente
riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nonché i minori regolarmente affidati dagli
organi competenti a norma di legge;
d) in mancanza dei superstiti di cui ai punti precedenti (a, b, c), i genitori di età
superiore a 65 anni, non titolari di pensione e che alla data della morte dell’agente
risultavano a totale suo carico;
e) in mancanza dei superstiti di cui ai punti precedenti, i fratelli celibi e le sorelle
nubili non titolari di pensione e che al momento del decesso dell’agente erano
permanentemente inabili ed a carico di quest’ultimo.
2. Sono considerati a carico dell’agente, coloro per i quali l’agente deceduto
provvedeva totalmente al loro sostentamento.
3. Perdono il diritto a pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a
quello in cui si verifica l’evento:
-) il coniuge che passi a nuove nozze o i figli che contraggano matrimonio prima del
18° anno di età;
-) i figli maggiorenni già riconosciuti inabili, quando cessi lo stato di inabilità o quando
possiedano un reddito proprio in misura annua superiore al limite stabilito dalla legge
n. 743/69, e successive modifiche e integrazioni;
-) tutti gli interessati, quando vengano comunque a mancare gli altri requisiti di cui al
comma1.
ART. 29
(Trattamenti pensionistici indiretti e di reversibilità - cumulo )
1. I trattamenti pensionistici spettanti ai superstiti ai sensi dell’art. 26 comma 1, sono
cumulabili con i redditi del beneficiario nei limiti seguenti:
FONDAZIONE l ENASARCO
- 19 - Regol. approv. CdA 30/12/2003, modificato CdA del 19/02/04. Doc pdf del 1/7/2004
Redditi superiori al trattamento minimo
annuo di pensione previsto per il Fondo
pensione lavoratori dipendenti gestito
dall’INPS
Percentuale di riduzione della pensione
erogata dalla Fondazione
di 3 volte 25%
di 4 volte 40%
di 5 volte e oltre 50%
ART. 30
(Domanda e decorrenza della pensione ai superstiti)
1. La domanda per la pensione ai superstiti deve essere redatta nelle forme e con le
certificazioni richieste dalla Fondazione.
2. Le pensioni indirette e di reversibilità decorrono dal primo giorno del mese
successivo a quello della morte dell’agente. Le pensioni indirette, per le quali il
requisito dell’anzianità contributiva si perfezioni posteriormente all’evento per effetto
di versamenti successivi, decorrono dal primo giorno del mese successivo al
perfezionamento stesso.
3. I superstiti titolari di pensione devono immediatamente comunicare alla Fondazione
eventuali variazioni nella sussistenza dei requisiti, fissati dal presente Regolamento,
per il diritto a pensione.
4. A richiesta della Fondazione i superstiti devono presentare la documentazione
attestante la permanenza dei requisiti per il diritto a pensione.
CAPO III
Norme comuni
ART. 31
(Termini di pagamento)
1. La pensione è corrisposta in 13 mensilità a rate bimestrali erogate entro la fine del
primo mese del bimestre. La tredicesima mensilità è corrisposta nel mese di dicembre
di ciascun anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione determina le forme e le periodicità dei pagamenti
stessi.
ART. 32
(Perequazione automatica delle pensioni)
1. Alle pensioni di vecchiaia, inabilità, invalidità e superstiti erogate dalla Fondazione si
applica la disciplina della perequazione automatica prevista dal decreto legge
23.12.1977, n 942, convertito con la legge 27.2.1978, n 41, e successive modifiche e
integrazioni.
REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
- 20 -
Regol. approv. CdA 30/12/2003, modificato CdA del 19/02/04. Doc pdf del 1/7/2004
ART. 33
(Minimi di pensione)
1. I pensionati che alla data dell’1/10/98 godevano di trattamento minimo conservano
il trattamento stesso. Eventuali maggiorazioni spettanti ai soggetti di cui sopra, a titolo
di supplementi di pensione o perequazione automatica, sono assorbite sino al
raggiungimento del trattamento minimo di pensione loro conservato.
ART. 34
(Destinazione degli utili di gestione)
1. Gli utili netti della gestione sono accreditati al Fondo di previdenza.
2. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle risultanze del bilancio tecnico,
adotta i provvedimenti di sua competenza per il mantenimento dell'equilibrio
finanziario della Fondazione.
ART. 35
(Debiti degli iscritti)
1. La Fondazio ne può recuperare eventuali crediti nei confronti degli iscritti anche
mediante trattenute sulle pensioni erogate, non superiori ad un quinto.
2. Le somme dovute alla Fondazione per prestazioni indebitamente percepite sono
gravate da interessi legali.
ART. 36
(Trasferimento dei contributi)
1. Gli agenti che, per effetto di mutamento dell’attività professionale, siano obbligati
ad iscriversi presso altro fondo di previdenza integrativa obbligatoria per legge,
possono chiedere il trasferimento a favore di quest’ultimo dei contributi versati, in
misura non superiore al 30%, qualora non possano in alcun modo acquisire il diritto
alle prestazioni pensionistiche erogate dalla Fondazione.
CAPO IV
Ricorsi e Vigilanza
ART. 37
(Ricorsi)
1. Sui ricorsi concernenti l’applicazione del presente Regolamento decide, con
provvedimento definitivo, il Comitato Esecutivo della Fondazione od altro Organo
Collegiale dal medesimo indicato, sentito un Comitato Istruttorio all’uopo nominato dal
Consiglio di Amministrazione.
2. I ricorsi devono essere inviati alla Segreteria degli Organi Collegiali, con plico
raccomandato con ricevuta di ritorno, nel termine di 30 giorni, a pena di decadenza,
dalla comunicazione all’interessato del provvedimento impugnato e devono contenere:
FONDAZIONE l ENASARCO
- 21 - Regol. approv. CdA 30/12/2003, modificato CdA del 19/02/04. Doc pdf del 1/7/2004
a) le generalità del ricorrente (cognome e nome o ragione sociale, codice fiscale ed
indirizzo);
b) gli estremi del provvedimento impugnato;
c) i motivi del ricorso e l’eventuale documentazione;
d) la firma del ricorrente.
3. La decisione sul ricorso deve essere comunicata al ricorrente entro i 90 giorni
successivi alla data in cui la Fondazione ha ricevuto il ricorso. Trascorso tale termine,
senza che la decisione gli sia stata comunicata, l’interessato ha facoltà di adire
l’Autorità giudiziaria.
ART. 38
(Sanzioni)
1.I preponenti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a
quella dovuta, sono tenuti:
a) al pagamento di una sanzione, in ragione d'anno, pari al Tasso Ufficiale di
Riferimento maggiorato di 5,5 punti, nel caso di mancato o ritardato
pagamento di contributi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o
registrazioni obbligatorie; la sanzione non può essere superiore al 40 per cento
dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge. La stessa
sanzione si applica nel caso di evasione connessa a registrazioni o denunce
obbligatorie omesse o non conformi al vero, quando la denuncia della
situazione debitoria sia effettuata spontaneamente dal preponente prima di
contestazioni o richieste da parte della Fondazione e comunque entro dodici
mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e sempre che il
versamento dei contributi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia
stessa;
b) al pagamento di una sanzione in ragione d’anno pari al TUR maggiorato di 8
punti nel caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie
omesse o non conformi al vero, accertate dalla Fondazione, alle quali faccia
seguito il pagamento integrale dei contributi e della sanzione entro trenta giorni
dal ricevimento della richiesta della Fondazione; la sanzione non può essere
superiore al 50 per cento dell’importo non corrisposto;
c) al pagamento di una sanzione, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, in caso
di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non
conformi al vero, ossia nel caso in cui il preponente occulti rapporti di agenzia
in essere o le provvigioni erogate; la sanzione non può essere superiore al 60
per cento dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge.
2. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni nelle misure previste alle
lettere a), b) e c) del comma 1 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del
dovuto, sul debito contributivo maturano gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito
all'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
3. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi derivanti da oggettive
incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla
ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o
amministrativa, sempre che il versamento dei contributi sia effettuato entro il termine
REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
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Regol. approv. CdA 30/12/2003, modificato CdA del 19/02/04. Doc pdf del 1/7/2004
fissato dall’Enasarco, si applica una sanzione, in ragione d'anno, pari al Tasso Ufficiale
di Riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione non può essere superio re al 40 per
cento dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge.
4. Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi dovuti alla Fondazione, le
sanzioni civili di cui al precedente comma 1 sono ridotte nei seguenti casi:
a) nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi derivanti da oggettive
incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti
giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo
contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o
amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze
interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o
ritardato pagamento di contributi, derivanti da fatto doloso del terzo
denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice
penale, all'autorità giudiziaria, la sanzione è pari al tasso legale in ragione
d’anno;
b) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti
dalla legge 12 agosto 1977, n.675, dalla legge 5 dicembre 1978, n.787, dal
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n.223, e comunque in
tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino
particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione
occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore, comprovati dalla
Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro territorialmente
competente, e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti
dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n.223 del 1991, con riferimento
alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione
o conversione aziendale, la sanzione è pari al tasso legale in ragione d’anno.
5. Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi
e spese, e nei casi di omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi da parte di
enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro, la
sanzione è pari al tasso legale in ragione d’anno.
6. Nei casi previsti al comma 4, lett. a), il pagamento rateale di cui all'articolo 2,
comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a sessanta mesi.
7. Il presente articolo non si applica per le posizioni creditorie della Fondazione già
definite prima della sua entrata in vigore con il pagamento di quanto dovuto ai sensi
della previgente normativa.
8. I preponenti o i loro rappresentanti che impediscano ai funzionari di vigilanza lo
svolgimento dell’attività di accertamento o che si rifiutino di fornire dati o documenti
necessari ai fini dell’applicazione del presente Regolamento saranno tenuti al
pagamento di una sanzione da Euro 250,00 a Euro 2500,00, ancorché il fatto
costituisca reato. La medesima sanzione si applica nell’ipotesi di omissione o rifiuto a
fornire dati o documenti richiesti dalla Fondazione.
9. Il preponente che non provveda all’iscrizione o alla cancellazione dell’agente nel
termine e con le forme stabilite dall’art. 3 è tenuto al pagamento di una sanzione di
Euro 250,00 per ciascun agente.
FONDAZIONE l ENASARCO
- 23 - Regol. approv. CdA 30/12/2003, modificato CdA del 19/02/04. Doc pdf del 1/7/2004
10. Il preponente che non provveda all’invio della distinta, nel rispetto di quanto
stabilito ai sensi dell’art. 7 nel presente Regolamento, è tenuto al pagamento di una
sanzione pecuniaria di Euro 250,00 per ciascun agente o rappresentante di
commercio, aumentabile fino al triplo in caso di recidiva.
11. Qualora i soggetti di cui al precedente comma forniscano scientemente dati errati
od incompleti che comportino evasione contributiva, sono tenuti a versare la sanzione
di Euro 25,00 per ogni agente cui si riferisce l’inadempienza, ancorché il fatto
costituisca reato.
12. I proventi delle sanzioni sono destinati al Fondo di previdenza a titolo di
solidarietà.
ART. 39
(Rendita vitalizia)
1. La ditta preponente che abbia omesso di versare i contributi di cui al presente
Regolamento e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione può chiedere
alla Fondazione di costituire a favore dell’agente una rendita vitalizia reversibile pari
alla pensione o quota di pensione che spetterebbe all’agente in relazione ai contributi
omessi.La corrispondente riserva matematica è devoluta alla Fondazione, dando luogo
all’attribuzione a favore dell’interessato di contributi corrispondenti, per valore e
numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.
2. I contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini della
pensione per l’inabilità, l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
3. L’agente, quando non possa ottenere dalla ditta preponente la costituzione della
rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi alla ditta preponente,
a condizione che fornisca alla Fondazione le prove del rapporto di agenzia e delle
provvigioni spettanti.
ART. 40
(Vigilanza)
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 3 del decreto legge 12.9.1983, n. 463,
convertito con la legge n.638/83, la vigilanza sull’applicazione del presente
regolamento è esercitata dalla Fondazione o dai suoi incaricati, all’uopo muniti di
documento di riconoscimento.
2 Il preponente è tenuto ad esibire alla Fondazione ed ai suoi incaricati tutti i
documenti amministrativi e contabili che comunque interessino il rapporto con
l’agente, nonché a fornire ogni altra notizia necessaria a dimostrare l’esattezza dei
versamenti effettuati.
3. Gli incaricati della Fondazione hanno diritto di trarre copia conforme dei documenti
comunque interessanti il rapporto di agenzia.
4. Gli incaricati della Fondazione redigono verbale degli accertamenti effettuati che
deve essere controfirmato dal preponente. Il preponente ha diritto di far inserire in
detto verbale le dichiarazioni che ritiene opportune. In caso di rifiuto da parte del
preponente, l’incaricato della Fondazione ne fa menzione nello stesso, precisandone il
motivo.
REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
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Regol. approv. CdA 30/12/2003, modificato CdA del 19/02/04. Doc pdf del 1/7/2004
5. Alle procedure di accertamento, si applica quanto disposto dall’ART. 3, comma 20,
della legge n. 335/95, e successive modifiche ed integrazioni.
6. Qualora la Fondazione richieda la presentazione degli originali dei conti provvigioni,
questi possono essere sostituiti da copie fotostatiche autenticate.
FONDAZIONE l ENASARCO
- 25 - Regol. approv. CdA 30/12/2003, modificato CdA del 19/02/04. Doc pdf del 1/7/2004
TITOLO III
PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA
ART. 41
(Prestazioni integrative di previdenza)
1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibera forme di prestazioni
integrative di previdenza ed eventuali programmi di attività di formazione
professionale, fissandone i requisiti per l’accesso.
2. Il Presidente della Fondazione attua i programmi delle prestazioni integrative di
previdenza deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
ART. 42
(Finanziamento)
1. I programmi delle prestazioni integrative di previdenza nonché di formazione
professionale sono finanziati dalle entrate di cui all’art. 4 comma 8 del presente
Regolamento.
2. Le disponibilità eventualmente residuate dopo l’attuazione dei programmi di cui al
precedente comma vengono destinate, con delibera del Consiglio di Amministrazione,
al Fondo di previdenza.
ART. 43
(Forme di prestazioni integrative di previdenza)
1. Le prestazioni integrative di previdenza sulle quali il Consiglio di Amministrazione
può annualmente deliberare sono le seguenti:
- soggiorni in località termali per agenti in attività o pensionati per prestazioni di
cura di cui la Fondazione abbia riconosciuta la necessità;
- soggiorni climatici;
- colonie estive per i figli e gli orfani degli iscritti;
- borse di studio per i figli e gli orfani degli iscritti;
- assegni per nascita o adozione;
- assegni funerari;
- erogazioni straordinarie;
- sussidi di beneficenza a favore oltre che degli iscritti anche delle vedove e degli
orfani degli iscritti;
- contributi per il mantenimento dei pensionati della Fondazione in case di
riposo;
- assistenza infortunistica da praticarsi anche attraverso la stipula di apposite
polizze d’assicurazione;
- speciali erogazioni da corrispondere agli iscritti in attività attraverso la stipula
di apposite polizze di assicurazione, nei casi di degenza ospedaliera per
malattia o di degenza per accertamenti diagnostici e di degenza domiciliare
conseguente ad intervento chirurgico o ad infortunio;
- premi per tesi di laurea in materia di contratto di agenzia o previdenza
integrativa della Fondazione, discusse da agenti o figli dei medesimi;
- ogni altra prestazione individuata dal Consiglio di Amministrazione.
REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
- 26 -
Regol. approv. CdA 30/12/2003, modificato CdA del 19/02/04. Doc pdf del 1/7/2004
2. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può disporre particolari forme di prestazioni
integrative di previdenza al verificarsi di eventi di carattere eccezionale.
3. Possono accedere alle prestazioni integrative di previdenza e solidarietà gli iscritti
che abbiano almeno due anni di anzianità contributiva obbligatoria e siano in possesso
degli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
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TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 44
(Monitoraggio della gestione previdenziale)
1. Il Presidente della Fondazione sottoporrà a verifica semestrale, in appositi incontri
organizzati con le Parti Sociali, l’andamento della gestione previdenziale con
riferimento all’applicazione del presente Regolamento, ivi compreso il rendimento del
patrimonio.
2. Al fine di poter disporre di tutti gli elementi tecnico-attuariali utili alle verifiche di cui
sopra nonché ad esprimere valutazioni e scelte gestionali, verrà redatto un bilancio
tecnico attuariale, con cadenza annuale per i tre anni successivi alla data di entrata in
vigore del presente Regolamento. Successivamente il bilancio tecnico sarà predisposto
con cadenza biennale.
ART. 45
(Decorrenza)
1. Il Presente Regolamento entrerà in vigore dal 1 Gennaio 2004 e ne sarà dato avviso
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
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ALLEGATI
TABELLA COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE
Età
Coefficienti
trasformazione capitale
in rendita
40 3,246
41 3,302
42 3,361
43 3,422
44 3,487
45 3,554
46 3,626
47 3,700
48 3,779
49 3,862
50 3,949
51 4,041
52 4,139
53 4,242
54 4,352
55 4,468
56 4,591
57 4,720
58 4,860
59 5,006
60 5,163
61 5,334
62 5,514
63 5,706
64 5,911
65 6,136
66 6,379
67 6,640
68 6,927
69 7,232
70 7,563
71 7,924
72 8,319
73 8,750
74 9,227
75 9,751
76 10,335
77 10,983
78 11,701
79 12,499
80 13,378