TITOLO I
L'Enasarco
1. Natura giuridica e ordinamento.
L'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ENASARCO, già
riconosciuto con regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305 , è dotato di personalità giuridica di diritto
pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Lo statuto che fissa l'ordinamento dell'Ente può essere modificato con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per
il tesoro a seguito di delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENASARCO ai sensi
dell'art. 6, punto 14, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, n. 756 .
2. Compiti.
L'ENASARCO eroga agli agenti ed ai rappresentanti di commercio di cui agli articoli 1742 e 1752
del codice civile, la pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti integrativa di quella istituita dalla
legge 22 luglio 1966, n. 613 .
L'ENASARCO persegue inoltre con separate gestioni fini di formazione e qualificazione
professionale in favore della categoria, nonché di assistenza sociale in favore degli iscritti e
provvede alla gestione dell'indennità di scioglimento del contratto di agenzia.
3. Finanziamento.
L'ENASARCO realizza i propri compiti mediante le seguenti entrate:
a) contributi dovuti dai preponenti e dagli agenti e dai rappresentanti di commercio accreditati sui
singoli conti personali;
b) interessi attivi e altri redditi patrimoniali;
c) proventi derivanti da lasciti, donazioni e ogni altro atto di liberalità;
d) somme dovute a qualsiasi titolo all'Ente.
4. Modi di investimento.
I fondi disponibili in relazione al versamento dei contributi di cui alla lettera a) dell'art. 3, o che si
rendano disponibili in seguito a disinvestimenti, sono impiegati, secondo un piano determinato anno
per anno e predisposto dal consiglio di amministrazione dell'ENASARCO secondo i criteri di cui
all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , nelle seguenti forme:
a) titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
b) annualità dovute dallo Stato;
c) cartelle o titoli equiparati degli Istituti esercenti il credito fondiario;
d) depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidità;
e) mutui fruttiferi garantiti da ipoteche di primo grado;
f) beni immobili liberamente disponibili;
g) altre forme autorizzate dalla legge o dai Ministeri competenti su proposta del consiglio di
amministrazione dell'ENASARCO.
TITOLO II
Trattamento pensionistico integrativo
Capo I - Iscrizioni e contributi
5. Obbligo di iscrizione.
Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza dell'ENASARCO tutti gli agenti ed i
rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti
italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia; sono altresì
obbligatoriamente iscritti all'ENASARCO gli agenti ed i rappresentanti di commercio italiani che
operano all'estero nell'interesse di preponenti italiani.
È fatta comunque salva l'applicazione delle convenzioni internazionali contro la doppia
contribuzione.
L'obbligo di iscrizione al Fondo di previdenza riguarda gli agenti ed i rappresentanti di commercio
che operano individualmente e quelli che operano in società, anche di fatto, o comunque in
associazione, qualunque sia la forma giuridica assunta, che siano illimitatamente responsabili per le
obbligazioni sociali.
All'iscrizione degli agenti e dei rappresentanti di commercio presso l'ENASARCO provvede il
preponente entro tre mesi dalla data d'inizio del rapporto di agenzia. L'ENASARCO accenderà un
conto personale intestato ad ogni singolo agente o rappresentante di commercio, secondo le
modalità previste dal regolamento di esecuzione.
6. Misura dei contributi.
Il contributo per la erogazione delle pensioni di cui all'articolo 2, fissato nella misura del 3 per cento
a carico del preponente e del 3 per cento a carico dell'agente e del rappresentante di commercio, si
calcola su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all'agente o al rappresentante di commercio in
dipendenza del rapporto di agenzia, nel limite inderogabile del massimale di lire 9.000.000 annue
qualora l'agente o il rappresentante di commercio sia impegnato ad esercitare la sua attività per un
solo preponente e di lire 7.500.000 per ciascun preponente in ogni altro caso. Il contributo non può
comunque essere inferiore alle lire 60.000 annue per ciascun preponente nel primo caso ed alle lire
36.000 annue per ciascun preponente nel secondo caso (2).
In caso di rapporti di agenzia con agenti o rappresentanti di commercio che svolgono la loro attività
in forma societaria, o comunque associata, che implichi la responsabilità illimitata di uno o più soci,
il contributo di cui al comma precedente, ripartito in parti uguali, salvo diversa ripartizione proposta
e documentata dagli agenti e dai rappresentanti di commercio all'atto del versamento dei contributi,
è dovuto per ciascuno degli agenti o dei rappresentanti di commercio illimitatamente responsabile;
il contributo minimo è ridotto alla metà per ciascuno dei soci illimitatamente responsabili nel caso
in cui questi siano due o più.
Il preponente che si avvalga di agenti o di rappresentanti di commercio che svolgono la loro attività
in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, è tenuto al pagamento, ad
esclusivo suo carico, di un contributo pari al 2 per cento di tutte le somme dovute in dipendenza del
rapporto di agenzia. Tale contributo è destinato al Fondo di assistenza sociale dell'ENASARCO.
Le aliquote contributive, il massimale e l'importo minimo dei contributi possono essere variati con
decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'ENASARCO, in relazione al fabbisogno
dell'Ente ed alle risultanze di gestione.
(2) Con D.P.R. 31 marzo 1983, n. 277 (Gazz. Uff. 9 giugno 1983, n. 157), l'aliquota contributiva e i
massimali annui sono stati così variati:
«a) aliquota contributiva: 5% a carico del preponente e 5% a carico dell'agente o rappresentante di
commercio;
b) massimali annui di contribuzione: L. 24.000.000 qualora l'agente o il rappresentante di
commercio sia impegnato ad esercitare la sua attività per un solo preponente e L. 10.000.000 per
ciascun preponente in ogni altro caso».
7. Modalità di pagamento.
Il preponente è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dell'agente e
del rappresentante di commercio. Il diritto a trattenere la parte dei contributi a carico dell'agente e
del rappresentante di commercio deve essere esercitato all'atto del pagamento delle somme a cui si
riferiscono i contributi.
Il contributo deve essere corrisposto con una periodicità massima di tre mesi, in rapporto alle
somme a qualsiasi titolo dovute all'agente ed al rappresentante di commercio anche se non ancora
pagate.
Le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi sono stabilite dal regolamento di
esecuzione.
I contributi dovuti si prescrivono con il decorso di 10 anni.
8. Prosecuzione volontaria.
Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che dichiarino di aver cessato, temporaneamente o
definitivamente, l'attività per qualsiasi causa possono chiedere di essere ammessi alla prosecuzione
volontaria del versamento, ad esclusivo loro carico, dei contributi comprensivi anche della quota
che in costanza del rapporto di agenzia è a carico del preponente. Detta prosecuzione è subordinata
alla sussistenza del requisito di almeno cinque anni, anche non consecutivi, di anzianità contributiva
all'atto della sospensione dell'attività e sempreché la richiesta di ammissione ai versamenti volontari
sia effettuata, entro due anni dalla fine di ciascun anno solare posteriore alla data di cessazione o
sospensione dell'attività.
Gli agenti ed i rappresentanti di commercio non pensionati che abbiano cessato l'attività,
temporaneamente o definitivamente, prima della data di entrata in vigore della presente legge,
possono, entro due anni dalla stessa data, chiedere di essere ammessi all'effettuazione di versamenti
volontari per gli anni non coperti da contributi obbligatori, purché sussista il requisito di cui al
comma precedente.
L'ammontare del contributo volontario annuo può essere determinato dall'iscritto in misura non
superiore al contributo commisurato alla media delle «provvigioni liquidate» negli ultimi cinque
anni anche non consecutivi secondo l'aliquota complessiva in atto alla data di ciascun versamento;
comunque il contributo volontario annuo non può essere inferiore all'ammontare minimo dei
contributi, fissato per il caso di obbligo ad esercitare l'attività per un solo preponente, in atto alla
data del versamento.
Le modalità di versamento dei contributi volontari sono fissate dal regolamento di esecuzione.
Il diritto alla prosecuzione volontaria cessa allorché risulti che gli agenti ed i rappresentanti di
commercio abbiano ripreso la loro attività e, in ogni caso, con il conseguimento dei requisiti per
ottenere le prestazioni previdenziali.
TITOLO II
Trattamento pensionistico integrativo
Capo II - Prestazioni
9. Prestazioni.
Le prestazioni dell'ENASARCO consistono in:
a) pensioni di vecchiaia;
b) pensioni di invalidità;
c) pensioni ai superstiti.
Ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni previdenziali, e della determinazione delle stesse,
si intende:
a) per «anzianità contributiva» il numero degli anni coperti da contributi con riferimento all'anno
per il quale i contributi sono stati versati;
b) per «provvigioni liquidate» l'importo delle somme sul quale sono stati calcolati i contributi
versati ai sensi dell'art. 6, con riferimento all'anno per il quale i contributi stessi sono stati versati; i
contributi relativi a periodi inferiori all'anno si considerano afferenti ad anno intero.
In caso di versamento minimo o volontario il valore delle «provvigioni fiquidate» si determina
moltiplicando il contributo minimo o volontario per l'inverso dell'aliquota contributiva complessiva
in atto alla data del versamento.
È facoltà dell'ENASARCO richiedere, al fine di controllare l'esattezza del periodo denunciato e dei
contributi versati, la presentazione degli originali dei conti-provvigione e dei mandati di agenzia o
rappresentanza.
I versamenti per i quali non sia possibile documentare il periodo di riferimento sono considerati
come afferenti all'anno in cui sono stati versati.
10. Pensioni di vecchiaia.
Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che abbiano compiuto il 60° anno di età se uomini e il
55° anno di età se donne e che abbiano maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva sul
proprio conto personale acquisiscono il diritto ad una pensione annua di vecchiaia reversibile. La
pensione è pari a tanti quarantesimi del 70 per cento della più elevata tra le medie annue delle
«provvigioni liquidate», per le quali siano stati effettivamente versati i contributi obbligatori o
volontari, calcolata per ognuno dei periodi di tre anni consecutivi compresi nel decennio precedente
l'ultimo versamento, per quanti sono gli anni di anzianità contributiva fino ad un massimo di 40
quarantesimi.
Qualora nell'ultimo decennio di cui sopra non sussista alcun periodo di tre anni consecutivi coperti
da contributi obbligatori o volontari, la pensione di vecchiaia è pari al 70 per cento della media
annuale delle «provvigioni liquidate» negli ultimi tre anni, anche non consecutivi, precedenti
l'ultimo versamento.
Qualora la determinazione della media annua delle «provvigioni liquidate» risultante
dall'applicazione dei criteri fissati nel presente articolo sia meno favorevole per l'agente o per il
rappresentante di commercio rispetto a quella determinabile in applicazione delle norme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758 , si provvede alla determinazione
della media annua delle «provvigioni liquidate» secondo quanto previsto da queste ultime norme.
Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che intendano esercitare il diritto di cui ai commi
precedenti devono presentare domanda con le modalità previste dal regolamento di esecuzione, e
devono rimettere all'ENASARCO la documentazione da questo richiesta.
Qualora la domanda venga presentata entro un anno dalla data del conseguimento del diritto, la
pensione decorre, con pagamento degli arretrati, senza interessi, dal primo giorno del mese
successivo a quello del conseguimento del diritto.
Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che presentino domanda di pensione dopo un anno dalla
data di cui al comma precedente hanno diritto alla pensione che sarebbe loro spettata all'atto del
conseguimento del diritto maggiorata, in relazione ad ogni anno compiuto di ritardo, in base ai
coefficienti di cui alla allegata tabella A. In tal caso la pensione decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda (3) (4).
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 11-23 novembre 1999, n. 433 (Gazz. Uff. 1° dicembre
1999, n. 48 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 10 e 37 della presente legge nella
parte in cui non prevedono, nel caso di prosecuzione della contribuzione da parte dell'assicurato che
abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima, che la pensione di vecchiaia non
possa essere liquidata in misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola contribuzione
minima.
(4) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-15 maggio 2001, n. 133 (Gazz. Uff. 23 maggio 2001,
n. 20, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10 sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36 e 38, secondo
comma, della Cost.
11. Revisione delle pensioni liquidate.
In caso di maturazione di contributi afferenti il periodo precedente la data del conseguimento del
diritto a pensione, ma effettivamente versati all'ENASARCO dopo tale data, si procede alla fine di
ciascun biennio alla revisione della pensione già liquidata, imputando ciascun versamento all'anno
di riferimento e ricalcolando le medie triennali. Qualora risulti modificata la media assunta come
base di calcolo, è liquidata una nuova pensione con decorrenza dal primo giorno del mese
successivo a quello del versamento che ha determinato la modificazione.
12. Supplemento di pensione.
Qualora a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio che abbiano conseguito il diritto a
pensione venga istituita una nuova posizione assicurativa sia in dipendenza della prosecuzione di
precedenti rapporti di agenzia sia per l'instaurazione di nuovi rapporti di agenzia, dopo due anni
dalla data di conseguimento di detto diritto a pensione gli agenti ed i rappresentanti di commercio
possono chiedere la liquidazione di un supplemento di pensione; tale supplemento è pari in ogni
caso a due quarantesimi del 70 per cento della metà di tutte le «provvigioni liquidate» nel biennio,
in relazione alle quali siano stati effettivamente versati i contributi nel biennio stesso.
Alla fine di ciascun biennio si provvede alla liquidazione di eventuali ulteriori supplementi di
pensione ed alla revisione dei supplementi precedentemente liquidati qualora vengano accreditati
nuovi contributi per il biennio già liquidato. La decorrenza della pensione revisionata è fissata dal
primo giorno del mese successivo a quello del versamento del contributo.
13. Pensione di invalidità permanente totale.
Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che abbiano subito una invalidità permanente e
assoluta, comportante lo scioglimento di tutti i contratti di agenzia o rappresentanza commerciale, e
che possano far valere almeno cinque anni di anzianità contributiva di cui uno nell'ultimo
quinquennio, acquisiscono il diritto ad una pensione annua di invalidità reversibile pari a tanti
quarantesimi del 70 per cento della più elevata tra le medie annue delle «provvigioni liquidate», per
le quali siano stati effettivamente versati i contributi, calcolate per ognuno dei periodi di tre anni
consecutivi compresi nell'ultimo quinquennio, per quanti sono gli anni di anzianità contributiva fino
ad un massimo di quaranta quarantesimi.
Qualora nell'ultimo quinquennio di cui sopra non sussista alcun periodo di tre anni consecutivi
coperti da contributi, obbligatori o volontari, la pensione di invalidità e pari al 70 per cento della
media annuale delle «provvigioni liquidate» negli ultimi tre anni, anche non consecutivi, precedenti
l'invalidità.
È applicabile per le pensioni di invalidità permanente totale quanto previsto dal terzo comma
dell'articolo 10 della presente legge per le pensioni di vecchiaia.
Per la presentazione della domanda si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10.
La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione
della domanda. Ad essa è applicabile il meccanismo di revisione di cui all'articolo 11.
14. Pensione di invalidità permanente parziale.
Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che abbiano subito una invalidità permanente, in misura
pari almeno al 65 per cento della loro capacità di guadagno in qualità di agenti o rappresentanti e
che possano far valere almeno cinque anni di anzianità contributiva di cui almeno uno nell'ultimo
quinquennio, hanno diritto ad una pensione di invalidità calcolata come nell'articolo precedente,
ridotta in proporzione al grado di riduzione della capacità lavorativa.
Per la presentazione della domanda, la decorrenza e la revisione della pensione valgono le
disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo precedente.
Il pensionato di invalidità permanente parziale ha diritto ai supplementi di pensione secondo i criteri
previsti dall'articolo 12.
15. Revisione della pensione di invalidità.
Qualora lo stato di invalidità pensionabile si modifichi, restando peraltro in grado superiore al 65
per cento, si procede alla proporzionale modificazione della pensione di invalidità.
Il diritto alla pensione di invalidità cessa allorché il grado di invalidità si riduce al di sotto del 65
per cento.
16. L'accertamento dello stato di invalidità è effettuato dall'ENASARCO.
La decisione su ogni contestazione relativa all'accertamento dello stato di invalidità è demandata in
sede amministrativa e sanitaria ad un collegio di tre medici, due dei quali designati rispettivamente
dall'ENASARCO e dall'iscritto ed il terzo nominato dai primi due o, in difetto, dal medico
provinciale della provincia ove l'iscritto ha la sua residenza.
L'accertamento del collegio medico è definitivo.
Qualora, a richiesta dell'agente o del rappresentante di commercio, si proceda alla costituzione del
collegio medico e questo non riconosce l'invalidità, le relative spese, nella misura di un terzo sono a
carico del richiedente.
L'ENASARCO ha la facoltà di sottoporre il pensionato per invalidità a visite periodiche tendenti ad
accertare il permanere dello stato di invalidità. Il rifiuto a sottoporsi a tali visite è motivo sufficiente
per sospendere il pagamento delle rate di pensione.
17. Trasformazione della pensione di invalidità nella pensione di vecchiaia.
All'atto del raggiungimento del 60° anno di età se uomini e del 55° anno di età se donne, e
sempreché sussista nel complesso il requisito di 15 anni di anzianità contributiva, gli agenti ed i
rappresentanti di commercio hanno diritto alla pensione più elevata tra quella di invalidità già in
godimento e quella di vecchiaia calcolata ai sensi dell'articolo 10 con riferimento all'intero periodo
di iscrizione.
18. Pensione indiretta ai superstiti.
In caso di morte dell'agente o del rappresentante di commercio non pensionato nei cui confronti
sussisteva il requisito di almeno 15 anni di anzianità contributiva o, alternativamente, di almeno 5
anni di anzianità contributiva di cui uno nel quinquennio precedente il decesso, spetta ai superstiti
indicati nell'articolo 20 una pensione annua indiretta pari a tanti quarantesimi del 70 per cento della
più elevata tra le medie annue delle «provvigioni liquidate» determinate ai sensi dell'articolo 10,
primo comma, o, in mancanza, per quanti sono gli anni di contribuzione e commisurata alle aliquote
riportate dall'articolo 21.
È applicabile per la pensione indiretta ai superstiti quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 10
della presente legge per le pensioni di vecchiaia.
Fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva minima di cui al primo comma, qualora nel
quinquennio precedente la data della morte dell'agente o del rappresentante di commercio risultino
versati almeno due anni di contribuzione anche non continuativi, spetta cumulativamente ai
superstiti una pensione indiretta che non può essere inferiore ai 15 quarantesimi del 70 per cento
della media di cui all'articolo 10, primo comma o, in mancanza, della media di cui all'articolo 10,
secondo comma; è salva in ogni caso l'applicazione del minimo di pensione di cui all'articolo 26.
19. Pensione di reversibilità ai superstiti.
Ai superstiti, indicati nell'articolo 20, dell'agente o del rappresentante di commercio pensionato per
invalidità o vecchiaia spetta una pensione di reversibilità commisurata alle aliquote riportate nello
stesso articolo 21 della pensione goduta dall'agente o dal rappresentante di commercio.
Qualora successivamente al collocamento in pensione di vecchiaia dell'agente o del rappresentante
di commercio sia stata istituita una nuova posizione assicurativa, la base per il computo della
pensione di reversibilità è determinata dalla pensione in godimento aumentata del supplemento che
sarebbe stato corrisposto all'agente e al rappresentante di commercio stessi ai sensi dell'articolo 12.
La pensione di reversibilità spettante cumulativamente ai superstiti non può essere comunque
inferiore ai 15 quarantesimi del 70 per cento della media di cui al primo comma dello articolo 10, o,
in mancanza, della media di cui al secondo comma dell'articolo 10.
È applicabile per la pensione di reversibilità ai superstiti quanto previsto dal terzo comma
dell'articolo 10 della presente legge per le pensioni di vecchiaia.
20. Superstiti.
Hanno diritto a pensione indiretta o di reversibilità ai sensi degli articoli 18 e 19:
a) il coniuge superstite purché non sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa
dello stesso. Quando il superstite sia il marito, il suo diritto a pensione è subordinato altresì alle
condizioni che egli sia stato convivente a carico della moglie e che, alla data della morte di
quest'ultima, egli risulti inabile al lavoro (5);
b) i figli di età inferiore ai 18 anni ed i figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro ed a
carico dell'agente o del rappresentante di commercio al momento del decesso di questo. Per i figli
superstiti che risultino a carico dell'agente o del rappresentante di commercio al momento del
decesso e non prestino lavoro retribuito, il predetto limite di età è elevato a 21 anni qualora
frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il
26° anno di età, qualora frequentino l'università.
Si intendono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali
legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro
coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge;
c) i genitori di età superiore ai 65 anni, che non siano titolari di pensione e che alla data della morte
dell'agente o del rappresentante di commercio risultino a suo carico, qualora alla data medesima non
vi siano né coniuge, né figli superstiti o, pur esistendo, non abbiano titolo alla pensione. Si
intendono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le
persone alle quali l'agente o il rappresentante di commercio fu affidato;
d) i fratelli celibi e le sorelle nubili, qualora non vi siano genitori superstiti, sempreché gli
interessati non siano titolari di pensione e al momento della morte dell'agente o del rappresentante
di commercio risultino permanentemente inabili al lavoro ed a loro carico.
Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i
figli studenti, i genitori nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro,
si considerano a carico dell'agente o del rappresentante di commercio se questi prima del decesso
provveda al loro sostentamento in modo continuativo (6).
Per l'accertamento dell'inabilità dei superstiti si applicano le norme di cui all'art. 16.
Non ha diritto a pensione il coniuge quando, dopo la decorrenza della pensione, l'agente o il
rappresentante di commercio abbia contratto matrimonio in età superiore a 72 anni e il matrimonio
sia durato meno di due anni (7).
Si prescinde dal requisito di età del pensionato e dalla durata del matrimonio quando sia nata prole
anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale
o per causa di guerra o di servizio.
Perdono il diritto a pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si
verifica l'evento:
1) il coniuge che passi a nuove nozze;
2) il vedovo quando cessi lo stato di inabilità;
3) i figli e le figlie al compimento del 18° anno di età, ovvero al compimento del 21° anno di età,
qualora frequentino una scuola media o professionale, ovvero al compimento del 26° anno di età
qualora siano regolarmente iscritti a corsi universitari; i medesimi, se maggiorenni, quando cessi lo
stato di inabilità o quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio (8);
4) le figlie, quando contraggono matrimonio, prima del 18° anno di età.
(5) La Corte Costituzionale, con sentenza 26 ottobre-3 novembre 1988, n. 1009 (Gazz. Uff. 9
novembre 1988, n. 45), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 20, primo comma, lettera a), nella parte
in cui esclude dal diritto a pensione di reversibilità il coniuge superstite quando «sia stata
pronunciata sentenza di separazione legale per colpa dello stesso».
(6) La Corte costituzionale, con sentenza 10 aprile 1987, n. 145 (Gazz. Uff. 29 aprile 1987, n. 18 -
Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto del terzo e del settimo comma, n.
3, dell'art. 20 della presente legge, in quanto nega il diritto alla pensione di reversibilità ai figli
maggiorenni inabili al lavoro allorché a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio; ha dichiarato,
inoltre, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità del combinato disposto
del terzo e del settimo comma, n. 3, dell'art. 20, in quanto nega il diritto alla pensione indiretta ai
figli maggiorenni inabili al lavoro allorché a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio; in
applicazione ancora dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 20,
settimo comma, n. 3, nella parte in cui prevede la perdita del diritto alla pensione indiretta o di
reversibilità ai figli maggiorenni inabili al lavoro «o quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito
proprio». Con altra sentenza 28 maggio-10 giugno 1993, n. 274 (Gazz. Uff. 16 giugno 1993, n. 25 -
Serie speciale), la stessa Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto dei
commi 3 e 7, n. 3, dell'art. 20 della presente legge, nella parte in cui prevede la perdita del diritto
alla pensione di reversibilità per i figli maggiorenni infraventiseienni che frequentino scuole o
università, quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio, anziché prevedere che dalla
pensione di reversibilità sia decurtata la misura di tale reddito proprio.
(7) La Corte costituzionale, con sentenza 20-22 gennaio 1992, n. 1 (Gazz. Uff. 29 gennaio 1992, n.
5 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, quarto comma, della
presente legge.
(8) Vedi la nota 5/b all'art. 20.
21. Aliquote di riduzione della pensione ai superstiti.
La pensione indiretta e di reversibilità di cui agli articoli 18 e 19 è determinata in base alle seguenti
aliquote:
a) per il coniuge e i figli superstiti:
60 per cento per 1 superstite;
75 per cento per 2 superstiti;
90 per cento per 3 superstiti;
100 per cento per 4 o più superstiti.
b) per i genitori:
30 per cento per ciascuno di essi;
c) per i fratelli e le sorelle:
30 per cento per un fratello o una sorella;
60 per cento per due o più fratelli e sorelle.
Qualora i superstiti siano i genitori, i fratelli e le sorelle, gli stessi non hanno diritto al minimo di
pensione previsto dal comma secondo dell'articolo 18 e dal terzo comma dell'art. 19; è comunque
dovuto il minimo di cui all'articolo 26.
Nei casi in cui cessi il diritto di uno o più superstiti si procede alla revisione della pensione in base
alle aliquote che precedono.
Il coniuge che concorra con i figli superstiti ha diritto all'attribuzione di una quota parte della
pensione pari al doppio di quella spettante a ciascuno degli altri superstiti. In mancanza del coniuge
la pensione è ripartita in parti uguali tra gli aventi diritto.
22. Decorrenza della pensione ai superstiti.
Le pensioni indirette e di reversibilità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in
cui è avvenuta la morte dell'agente o del rappresentante di commercio.
Ad esse è applicabile il meccanismo di revisione di cui all'articolo 11.
23. Termini di pagamento.
La pensione è corrisposta in 13 mensilità a rate bimestrali anticipate entro la prima quindicina dei
mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre.
La tredicesima mensilità è corrisposta entro la prima quindicina di dicembre.
24. Variazione della misura delle pensioni in rapporto al costo della vita.
Gli importi delle pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti erogati dall'ENASARCO, ivi compresi
i trattamenti minimi, sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice
del costo della vita calcolato dallo Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle
retribuzioni per i lavoratori dell'industria, sempreché tale aumento raggiunga la misura del 12%.
Ai fini della determinazione dell'aumento percentuale di cui sopra, si prendono in considerazione le
variazioni intervenute dal 1° gennaio 1972 e l'aumento stesso viene applicato a far data dal 1°
gennaio o dal 1° luglio successivo alla data in cui si è raggiunto l'aumento del 12%. Gli aumenti
successivi sono calcolati a partire da questa ultima data.
Alle pensioni liquidate nel periodo di tempo trascorso per raggiungere l'aumento del 12%, è
applicata una maggiorazione proporzionale ridotta in ragione del numero di semestri interi compresi
fra la data iniziale assunta per la considerazione degli aumenti percentuali e la data di presentazione
della domanda di pensione.
La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma è accertata con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
25. Riduzione dell'importo delle pensioni.
Qualora dalla liquidazione della pensione di vecchiaia risulti un ammontare annuo della pensione in
misura superiore a lire 5.000.000 sono operate le seguenti riduzioni:
10% sulle somme comprese fra L. 5.000.000 e lire 6.000.000;
12% sulle somme comprese fra L. 6.000.001 e lire 7.000.000;
14% sulle somme comprese fra L. 7.000.001 e lire 8.000.000;
16% sulle somme comprese fra L. 8.000.001 e lire 9.000.000;
18% sulle somme comprese fra L. 9.000.001 e lire 10.000.000;
20% sulle somme in eccedenza a L. 10.000.001 (9).
(9) La Corte costituzionale con sentenza 28 giugno-12 luglio 1995, n. 310 (Gazz. Uff. 9 agosto
1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 25, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.
26. Minimi di pensione.
L'ammontare minimo delle pensioni di vecchiaia, invalidità totale e superstiti, salva l'applicazione
del meccanismo di cui all'articolo 24, è fissato in lire 25.000 mensile per tredici mensilità all'anno.
Per le pensioni di invalidità parziale, esso è ridotto in proporzione al grado di invalidità.
27. Destinazione degli utili e bilancio tecnico.
Gli utili della gestione sono accreditati al Fondo di previdenza.
Almeno ogni quattro anni deve essere compilato il bilancio tecnico del Fondo, copia del quale deve
essere inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
28. Disponibilità dei crediti degli iscritti.
I crediti degli iscritti verso l'ENASARCO non sono cedibili, né sequestrabili, né pignorabili.
L'ENASARCO ha tuttavia il diritto di trattenere l'ammontare delle somme ad esso dovute dagli
iscritti a qualsiasi titolo e comunque la trattenuta sulle rate di pensione non può essere superiore al
quinto.
Il debito per maggiori importi di pensioni corrisposte derivante dall'abbassamento della media
annua delle provvigioni di cui all'articolo 11 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1968, n. 758, è estinto.
29. Addebiti e prestiti.
Gli agenti ed i rappresentanti di commercio sul cui conto siano stati annotati addebiti per prestiti
non restituiti all'ENASARCO, hanno la facoltà, da esercitarsi entro un anno dall'entrata in vigore
della presente legge, di versare all'ente l'importo addebitato.
Qualora gli agenti ed i rappresentanti di commercio non si avvalgano della facoltà di cui al comma
precedente, in sede di calcolo della pensione, l'importo addebitato non è portato in detrazione ai fini
della determinazione della provvigione media, ma la somma non restituita è trattenuta sino ad un
massimo di 36 rate uguali sulle mensilità di pensione.
30. Prescrizione.
Le rate di pensione non riscosse si prescrivono entro 5 anni dal giorno della loro scadenza.
31. Riliquidazioni delle pensioni in atto.
Le pensioni in godimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n.
758 , alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidate in base ai criteri stabiliti
dagli articoli precedenti.
Il pensionato conserva il precedente trattamento se più favorevole, salva comunque l'applicazione
degli articoli 11, 12, 24, 25 e 26 della presente legge.
TITOLO II
Trattamento pensionistico integrativo
Capo III - Ricorsi e vigilanza
32. Ricorsi.
Sui ricorsi concernenti la applicazione della presente legge decide, con provvedimento definitivo, il
consiglio di amministrazione dell'ENASARCO sentito un comitato istruttorio, presieduto dal
presidente dell'ente medesimo o da un suo delegato, e composto da quattro membri del consiglio di
amministrazione nominati dal consiglio stesso.
I ricorsi devono essere indirizzati al consiglio di amministrazione dell'ente con plico raccomandato
con ricevuta di ritorno, entro 30 giorni, a pena di decadenza, dalla comunicazione all'interessato del
provvedimento impugnato e devono contenere:
a) le generalità del ricorrente (cognome, nome, luogo e data di nascita ed indirizzo);
b) gli estremi del provvedimento impugnato;
c) i motivi del ricorso e l'eventuale documentazione;
d) la firma del ricorrente.
La decisione del consiglio di amministrazione deve essere comunicata entro i 90 giorni successivi
alla data del ricorso. Trascorso tale termine, senza che la decisione sia stata comunicata,
l'interessato ha facoltà di adire l'autorità giudiziaria.
33. Sanzioni.
Il preponente che non provvede al pagamento dei contributi nel termine stabilito o vi provvede in
misura inferiore a quella dovuta è punito con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 40.000
(10) per ogni agente o rappresentante di commercio per il quale abbia omesso, in tutto o in parte, il
pagamento del contributo. In caso di recidiva la pena è della sanzione amministrativa da lire 4.000 a
lire 80.000 (11).
Nei casi previsti nel comma precedente il preponente è altresì tenuto al pagamento dei contributi
non corrisposti ed al versamento di una somma di importo pari ai contributi medesimi.
Il preponente che effettua, sulle somme dovute all'agente o rappresentante di commercio, trattenute
maggiori di quelle consentite, è punito con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 40.000
(12) per ogni agente o rappresentante di commercio per il quale è stata effettuata la trattenuta
abusiva, salvo che il fatto costituisca reato più grave.
Il preponente, o chi per lui, che si rifiuti di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati
della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari ai fini della applicazione della
presente legge, è punito con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 100.000 (13) salvo che
il fatto costituisca reato più grave.
Il preponente che fornisce ai funzionari ed agli agenti incaricati della sorveglianza sulla
applicazione della presente legge dati o documenti scientemente errati o incompleti, e chiunque
rende dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé o ad
altri le prestazioni contemplate dalla presente legge, è punito con la multa da lire 10.000 a lire
100.000 (14), salvo che il fatto costituisca reato più grave.
I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati alla realizzazione dei fini di assistenza e di
istruzione professionale dell'ENASARCO.
(10) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione
amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così
elevato dagli articoli 114, primo comma, e 115 della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in
relazione all'art. 113, quarto e quinto comma (quest'ultimo con riguardo alla misura minima), della
stessa legge. A norma dell'art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, le pene
proporzionali non hanno limite massimo.
(11) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione
amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così
elevato dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art.
113, quarto comma, della stessa legge.
(12) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione
amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così
elevato dagli articoli 114, primo comma, e 115 della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in
relazione all'art. 113, quarto e quinto comma (quest'ultimo con riguardo alla misura minima), della
stessa legge. A norma dell'art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, le pene
proporzionali non hanno limite massimo.
(13) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione
amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così
elevato dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art.
113, quarto e quinto comma (quest'ultimo con riguardo alla misura minima), della stessa legge.
(14) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n.
689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera m),
della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
34. Oblazione. (15)
Nelle contravvenzioni alle norme della presente legge il contravventore, previo pagamento dei
contributi e delle somme dovute all'ENASARCO ai sensi del precedente articolo 33, è ammesso a
pagare, prima della apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma
corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita per le contravvenzioni commesse,
oltre le spese del procedimento.
Il pagamento estingue il reato.
Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, l'ENASARCO può ridurre la
somma aggiuntiva dovuta a norma del secondo comma dell'articolo precedente.
(15) Vedi, ora, l'art. 16, L. 24 novembre 1981, n. 689.
35. Vigilanza.
La vigilanza sull'applicazione delle norme di questo titolo e relative norme di attuazione, spetta al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.
Ai fini dell'accertamento dei contributi dovuti dai preponenti all'ENASARCO sono conferite
all'Ente stesso ed ai suoi incaricati le facoltà attribuite all'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro ed ai suoi incaricati a norma degli articoli 19, 21 e 24 del testo unico
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 .
A tal fine il preponente è tenuto ad esibire all'Ente ed ai suoi incaricati tutti i documenti
amministrativi e contabili che comunque interessino il rapporto con l'agente, o con il rappresentante
di commercio.
TITOLO II
Trattamento pensionistico integrativo
Capo IV - Norme transitorie e finali
36. Contributi liquidati.
Ai fini della determinazione dell'«anzianità contributiva» di cui all'articolo 9, secondo comma,
lettera a) non sono coperti da contributi gli anni i cui contributi risultano comunque interamente
liquidati.
37. Contributi volontari e per trasferimenti dal fondo indennità per scioglimento del contratto.
I versamenti volontari eseguiti dagli agenti e dai rappresentanti di commercio a norma degli articoli
6, 7 e 24 del regolamento del fondo di previdenza, approvato con decreto ministeriale del 10
settembre 1962 (16), sono computabili ai fini della determinazione delle provvigioni liquidate e
sono considerati come riferiti all'anno in cui è stato effettuato il versamento volontario.
Gli importi derivanti da liquidazioni dell'indennità di risoluzione del rapporto, trasferiti dagli agenti
e dai rappresentanti di commercio sul conto individuale di previdenza fino alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono computabili ai fini della determinazione delle provvigioni
liquidate e sono considerati come riferiti al periodo per il quale l'indennità è stata accantonata dalla
ditta (17).
(16) Abrogato dall'art. 33, D.P.R. 30 aprile 1968, n. 758.
(17) La Corte costituzionale, con sentenza 11-23 novembre 1999, n. 433 (Gazz. Uff. 1° dicembre
1999, n. 48 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 10 e 37 della presente legge nella
parte in cui non prevedono, nel caso di prosecuzione della contribuzione da parte dell'assicurato che
abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima, che la pensione di vecchiaia non
possa essere liquidata in misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola contribuzione
minima.
38. Ricostruzione della posizione previdenziale.
L'importo derivante dalla liquidazione della polizza di assicurazione accesa a copertura dei
contributi pervenuti all'ENASARCO, versato sul conto individuale posteriormente al giugno 1950,
è computabile, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva, con riferimento all'anno in
cui i singoli versamenti sono pervenuti all'ENASARCO.
I contributi per i quali era possibile il trasferimento ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758 , sul conto individuale, e che non siano stati liquidati entro
il 7 luglio 1970, vengono considerati ai fini della determinazione della anzianità contributiva come
riferiti allo anno in cui il versamento dei contributi è pervenuto all'ENASARCO, se precedenti il
giugno 1950, o all'anno per il quale i contributi sono stati versati, se successivi al giugno 1950.
39. Ricostruzione delle posizioni liquidate dall'8 luglio 1970.
Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che hanno richiesto la liquidazione del loro conto dall'8
luglio 1970, per il fatto di non aver raggiunto l'anzianità contributiva minima per il diritto alla
pensione di vecchiaia a causa del mancato esercizio della facoltà di cui all'articolo 5 del D.P.R. 30
aprile 1968, numero 758 , possono, previo rimborso del capitale liquidato, ricostruire la loro
posizione previdenziale esistente alla data della liquidazione.
40. Regolamento di esecuzione.
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge verrà emanato il regolamento di esecuzione
con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione
dell'ENASARCO.
In attesa della emanazione del regolamento di esecuzione, trovano applicazione le norme del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758 , in quanto compatibili con la
presente legge (18).
(18) Per il nuovo regolamento, vedi il D.M. 20 febbraio 1974.
41. La presente legge entra in vigore dal 1° gennaio 1973.
Tabella A
Coefficienti per i quali va moltiplicata la pensione annua in relazione agli anni compiuti di ritardo
del collocamento in pensione per vecchiaia:
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,07
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,15
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,23
4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,32
5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,40
6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,46
7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,53
8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,60
9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,67
10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,74