Revisione delle tasse e dei diritti marittimi
Tonnellaggio su cui viene imposta la tassa di ancoraggio
Le tasse di ancoraggio si pagano sul tonnellaggio netto di
registro. Le frazioni di tonnellata di stazza netta maggiori di 50 centesimi sono calcolate per una tonnellata intera; delle frazioni interiori non si tiene conto.
Art. 4.
Navi estere non equiparate alle nazionali
Le navi estere non ammesse ad un trattamento uguale a quello delle
navi nazionali sono soggette al pagamento del doppio della tassa di cui all'articolo 1.
Nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 2 sono soggette al
pagamento del doppio del relativo diritto.
Le suddette navi non hanno diritto all'abbonamento.
Art. 5.
Diritto sostitutivo della tassa d'ancoraggio per navi in crociera turistica.
Le navi nazionali e le estere, equiparate in virtu' di trattati
alle nazionali, le quali compiano crociere turistiche, hanno facolta' di pagare in luogo della tassa di ancoraggio un diritto di lire 300 per ogni passeggero imbarcato o sbarcato.
Il diritto di lire 300 viene pagato una sola volta, qualunque sia
il numero degli sbarchi o imbarchi effettuati dallo stesso passeggero durante la crociera.
L'esercizio della facolta' di cui al primo comma e' indipendente da
quanto dovuto in base all'articolo 2 per le merci imbarcate o sbarcate.
Art. 6.
Misure contro la discriminazioni di bandiera
Se le navi italiane vengono in un Paese straniero assoggettate al
pagamento di tasse o di diritti marittimi non imposti alle navi di quel Paese o imposti in misura, diversa, le navi di detto Paese decadono dai benefici di cui agli articoli 1, 2 e 5, relativi al pagamento della tassa in abbonamento e delle tasse ridotte o diritti assimilati.
La sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente e'
dichiarata con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per il tesoro.
Art. 7.
Tassa di ancoraggio per i rimorchiatori
I rimorchiatori nazionali e quelli esteri, equiparati in virtu' di
trattati ai nazionali, sono soggetti al pagamento di una tassa di ancoraggio, con validita' annuale, di lire 25 per ogni cavallo indicato di potenza delle rispettive macchine motrici.
I rimorchiatori battenti bandiera estera, non equiparata a quella
nazionale, sono soggetti al pagamento del doppio della tassa di cui al comma precedente.
La forza in cavalli delle macchine motrici e' desunta dai documenti
di bordo.
Art. 8.
Termine per il pagamento della tassa di ancoraggio
Le tasse di ancoraggio devono essere pagate prima della partenza
della nave e, comunque, non piu' tardi di 30 giorni dall'approdo.
Art. 9.
Trasformazione della tassa di ancoraggio gia' pagato
Non e' ammessa la trasformazione della tassa di ancoraggio,
valevole per 30 giorni, nella corrispondente tassa annuale, ne' la trasformazione della, stessa tassa, relativa alla, navigazione tra i porti dello stato, in quella per l'estero.
E' ammessa invece la trasformazioni della tassa annuale per lo
Stato in quella annuale per l'estero verso il pagamento della differenza tra, le due tasse.
I divieti di cui al primo comma, non si applicano quando le navi
non abbiano ancora lasciato il porto nel quale hanno pagato la
tassa.
Ove si faccia luogo alla trasformazione della tassa, la differenza
dovuta sara' liquidata con effetto e validita' dalla data di decorrenza della tassa precedentemente pagata.
Art. 10.
Proroga della validita' della tassa di ancoraggio
Il periodo di validita' della tassa di ancoraggio e' prorogato:
1) per il tempo trascorso dalla nave in mi porto dello Stato in
quarantena di osservazione o di rigore;
2) per il tempo di sospensione, per causa di forza maggiore,
accertata dalle autorita' marittime, dei lavori di riparazione nei bacini di carenaggio o sugli scali di alaggio nei quali trovasi la nave;
3) per il tempo di sospensione delle operazioni commerciali a
causa di sciopero delle maestranze portuali e sempreche' la nave si sia trovata nella impossibilita' di condurle a termine prima della scadenza della tassa;
4) per il periodo di iscrizione nel naviglio ausiliario dello
Stato della nave requisita per esigenze della Marina militare limitatamente alla tassa in abbonamento annuale;
5) per il tempo di inoperosita' commerciale della nave,
intercorrente tra la data di arrivo in porto o in rada e la data, in cui la nave stessa sia stata posta in condizione di iniziare le operazioni di commercio.
Art. 11.
Cabotaggio effettuato dalle navi che hanno pagato la tassa di ancoraggio annuale per l'estero
Le navi nazionali che hanno pagato la tassa in abbonamento annuale
per l'estero possono, per tutto il tempo dell'abbonamento, esercitare il cabotaggio fra, i porti, le rade e le spiagge dello Stato senza pagare altra tassa di ancoraggio.
Art. 12.
Navi abbonate alle tasse di ancoraggio annuale per lo Stato che imprendono viaggi per l'estero
Le navi di stazza netta superiore a 350 tonnellate, che hanno
pagato la tassa in abbonamento annuale per la navigazione esclusiva fra i porti, le rade e le spiagge dello Stato, possono essere autorizzate, durante il periodo di validita' e senza il pagamento di altra tassa, ad imprendere viaggi - con o senza operazioni di commercio - per l'estero.
Le navi predette, al loro ritorno nello Stato, e sempre che
sbarchino tutto o parte del carico imbarcato allo estero, sono soggette, nel solo primo porto di approdo, al pagamento della tassa di cui all'art. 1 o, quando ne ricorrano le condizioni previste, di quelle di cui all'articolo 2.
Il tempo impiegato nei suddetti viaggi non sara' dedotto dal
periodo di validita' della tassa annuale.
Art. 13.
Navi esenti dal pagamento della tassa di ancoraggio
Sono esenti dal pagamento della tassa di ancoraggio
a) le navi di stazza netta inferiore a 50 tonnellate
b) le navi da guerra;
c) le navi da diporto di qualunque bandiera riconosciute tali dai
rispettivi governi;
d) le navi in disarmo;
e) le navi in rilascio forzato o volontario quando non facciamo
operazioni di commercio e quelle che approdano in zavorra per passare
in disarmo, esservi riparate o trasformate o per svernare
f) le navi porta-cavi;
g) le navi ospedale;
h) le navi nazionali cime esercitano la pesca e che siano adibite
esclusivamente al trasporto del pescato di altre navi nazionali ad eccezione di quelle di cui al successivo articolo;
i) le navi addette ai servizi marittimi dei porti delle rade e
delle spiagge dello Stato, eccettuate quelle di cui all'articolo 7, ed i galleggianti mobili in genere adibiti ai servizi attinenti alla navigazione ed al traffico marittimo;
l) le navi di proprieta' dello Stato addette ai servizi di
vigilanza costiera.
Art. 14.
Tassa d'ancoraggio per le navi che effettuano la pesca oltre gli stretti
Le navi nazionali che effettuano la pesca oltre gli stretti o che
siano adibite esclusivamente al trasporto del pescato di dette navi, sono soggette al pagamento della tassa di ancoraggio di cui all'articolo 1, o di quella ridotta di cui all'articolo 2, quando, ritornando nello Stato, compiano nel porto di arrivo operazioni di commercio.
Lo sbarco dei prodotti della, pesca, che non abbiano subito
trasformazione non 6 considerato operazione di commercio.
Art. 15.
Operazioni non qualificate commerciali ai fini della tassa di ancoraggio.
Per l'applicazione della tassa di ancoraggio non sono considerate
operazioni di commercio:
a) mandare imbarcazioni a terra;
b) consegnare o ricevere lettere o anche semplici
c) rifornirsi di provviste, di combustibili e di attrezzi di
bordo necessari al compimento del viaggio;
d) lo sbarco di passeggeri per malattia o a causa di rilascio
forzato riconosciuto dall'autorita' marittima;
e) lo sbarco di merci ordinate da sentenza della autorita'
marittima;
f) lo sbarco del rame e del metallo vecchio di foderatura della
carena delle navi, quantunque avvenga in porto diverso da quello in cui detto metallo fu cambiato, purche' lo sbarco si effettui dalla
stessa nave alla
g) l'imbarco, lo sbarco o il trasbordo di fusti, di cassoni o in
genere di recipienti vuoti, quando debbano servire, ed abbiano servito, per prendere o lasciare un carico in un porto dello Stato;
h) l'imbarco e lo sbarco dei proprietari, dell'armatore, delle
loro famiglie, degli operai addetti al cantiere e delle persone invitate, trasportati dalla nave varata dal cantiere al porto di allestimento;
i) l'imbarco e lo sbarco di oggetti trasportati gratuitamente da
una nave, su invito delle autorita' marittime, postali o consolari;
l) l'imbarco e lo sbarco di naufraghi trasportati per rimpatriare
su invito delle autorita' marittime e consolari, a meno che non sia per essi pagato il nolo stabilito per gli altri passeggeri;
m) l'imbarco e lo sbarco, per le navi addette ai salvataggi
marittimi, di uomini pratici per i lavori relativi ai salvataggi
stessi
n) l'imbarco e lo sbarco del personale specializzato addetto al
controllo degli apparecchi tecnici di bordo;
o) lo sbarco dei materiali provenienti dai recuperi assunti
dall'autorita' marittima;
p) lo sbarco temporaneo di tutto o parte del carico a seguito di
avaria della nave:
q) lo sbarco definitivo di un parte del carico ordinato
dall'autorita' marittima per ragioni attinenti alle condizioni di navigabilita' della nave;
r) l'imbarco e lo sbarco di colli del corriere diplomatico
italiano;
s) l'imbarco di oggetti inviati per uso ufficiale dal Ministero
degli affari esteri agli uffici diplomatici e
Art. 16.
Diritto dovuto dalle navi e dai galleggianti esenti dalla tassa di ancoraggio
Le navi del servizio marittimo dei porti, delle rade e delle
spiagge dello Stato ed i galleggianti mobili in genere impiegati nei servizi attinenti alla navigazione ed al traffico marittimo, esenti dalla tassa d'ancoraggio ai termine della lettera i) dell'articolo 1, sono soggette al pagamento di un diritto annuale di lire 500 se hanno una stazza netta non superiore a 25 tonnellate, di lire 1000 se hanno una stazza netta non superiore a 52 tonnellate e di lire 2000 se hanno una stazza netta superiore a 50 tonnellate.
Capo II
SOPRATASSA DI ANCORAGGIO PER LE MERCI IN COPERTA
Art. 17.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2009, N. 107))
Art. 18.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2009, N. 107))
Art. 19.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2009, N. 107))
Art. 20.
Navi esenti del pagamento della sopratassa di ancoraggio
Sono esenti dal pagamento della soprattassa d'ancoraggio le navi
che trasportano le merci di cui alle sottoindicate categorie ed hanno nelle stive uno spazio vuoto corrispondente al volume delle merci collocate in coperta:
a) le materie pericolose, in quei casi in cui, in base utile,
norme sull'imbarco trasporto in mare e sbarco di dette materie, e' fatto divieto di imbarcate sotto coperta;
b) le merci facilmente deperibili;
c) le merci voluminose le quali per le loro dimensioni non
possono essere introdotte nelle stive;
d) le merci emananti cattivi odori;
e) gli animali vivi.
Art. 21.
Esecuzione dal pagamento della soprattassa
di ancoraggio per fusti e recipienti vuoti
Sono esenti dal pagamento della sopratassa di ancoraggio le navi
che trasportano fusti, cassoni e recipienti in genere vuoti, che debbano servire o abbiano servito per prendere o lasciare un carico in un porto dello Stato, quando anche non abbiano nelle stive un corrispondente spazio vuoto.
Art. 22.
Estensione alla soprattassa d'ancoraggio delle norme relative alla tassa d'ancoraggio
Le norme relative alla tassa di ancoraggio si applicano alla
sopratassa di ancoraggio in quanto non siano contrarie i incompatibili con le norme di questo capo.
Capo III
TASSA SUPPLEMENTARE DI ANCORAGGIO
A GENOVA, NAPOLI E VENEZIA
Art. 23.
Tassa supplementare di ancoraggio nei porti di Genova, Venezia e Napoli
Le navi che compiano nei porti di Genova, Venezia e Napoli
operazioni di commercio sono assoggettate al pagamento di una tassa supplementare di ancoraggio di lire 2 per ogni tonnellata di stazza netta.
La tassa e' dovuta ad ogni approdo, salvo quanto disposto
nell'articolo seguente.
Art. 24
Tassa supplementare di ancoraggio per le navi inferiori a 100 tonnellate di stazza netta e per i rimorchiatori
Per le navi di stazza netta non superiore a 100 tonnellate e per
quelle addette ai servizi dei porto la tassa supplementare di lire 2 per ogni tonnellata di stazza netta e' pagata una sola: volta ed ha validita' fino alla scadenza della tassa, di ancoraggio. Essa parimenti e' pagata una sola volta, unitamente alla tassa d'ancoraggio, dai rimorchiatori ed e' liquida a con il criterio indicato nell'articolo 7.
Art. 25.
Tassa supplementare di ancoraggio per le navi in crociera turistica
Le navi di cui all'articolo 5 che approdano nei porti di Genova,
Venezia e Napoli e vi compiono esclusivamente operazioni di imbarco o di sbarco di passeggeri hanno facolta' di pagare in luogo dell'intero ammontare della tassa supplementare di ancoraggio di cui all'articolo 23, determinata in base alla stazza netta, un cinquantesimo del suddetto ammontare per ogni passeggero imbarcato o sbarcato con un minimo globale di lire 1000.
Art. 26
Esenzione da pagamento della tassa supplementare d'ancoraggio
La tassa supplementare di ancoraggio di cui all'articolo 23 non e'
dovuta, salvo per le navi addette ai servizi marittimi del porto, quando, la nave e' esente dal pagamento della tassa di ancoraggio.
TITOLO II
TASSE SULLE MERCI E SUI PASSEGGERI
Capo I
TASSA ERARIALE DI SBARCO SULLE MERCI
PROVENIENTI DALL'ESTERO
Art. 27.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2009, N. 107))
Art. 28.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2009, N. 107))
Art. 29.
Esecuzioni
Sono esenti dalla tassa di cui all'articolo 27:
a) i materiali provenienti dalla demolizione delle navi quando
tale demolizione sia effettuata nello Stato;
b) le merci in reimportazione a scarico di esportazione
temporanea e quelle nazionali ammesse alla reintroduzione in
franchigia
c) i pacchi postali
d) le merci estratte dai depositi e punti franchi situati in
localita' costiere e dichiarate per importazione, per le quali sia data la prova della loro provenienza da altro porto dello Stato o del
loro arrivo per via di terra
e) le inerci provenienti dall'estero per via di terra, le quali,
conservando la condizione doganale di merci estere, vengono imbarcate in un porto dello Stato per raggiungere altro porto nazionale e quivi
siano sbarcate
f) le merci destinate ai rappresentanti dei Governi esteri
ammessi a godere della franchigia doganale purche' risultano giunte con diretta destinazione ai rappresentanti stessi;
g) bagagli a seguito dei viaggiatori salvo che essi contengono
merci, compresi in questi gli oggetti di biancheria e di vestiario nuovi in quantita' non inferiore al quintale; le masserizie e gli arredi casalinghi usati;
h) le merci donate, a scopo di assistenza sociale allo Stato e ad
enti istituiti i ed organismi i quali riconosciuti dallo Stato, perseguono tale finalita'.
CAPO II
TASSA SUI PASSEGGERI A GENOVA, NAPOLI E TRIESTE
Art. 30.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 29 DICEMBRE 2000, N. 422))
Art. 31.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 29 DICEMBRE 2000, N. 422))
Art. 32.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 29 DICEMBRE 2000, N. 422))
Capo III
TASSA SULLE MERCI SBARCATE, IMBARCATE E IN TRANSITO NEI PORTI DI
GENOVA, VENEZIA, NAPOLI, LIVORNO, CIVITAVECCHIA, TRIESTE, SAVONA E
BRINDISI
Art. 33.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2009, N. 107))
Art. 34.
Tassa sulle merci di Livorno,
Civitavecchia e Brindisi
Nei porti di Livorno. Civitavecchia e Brindisi la tassa sulle merci
di cui alle lettore a) e b dell'articolo precedente e' rispettivamente ridotta a lire 4, lire 10, lire 20, lire 60, lire 30 per le merci sbarcate ed a lire 4, lire 6, lire 35, lire 9 per le merci imbarcate.
Nel porto di Livorno si applica altresi' sulle merci in transito
provenienti e dirette all'estero una tassa per ogni tonnellata metrica, nella seguente misura;
lire 4, quando trattasi fosfati e nitrati, escluso il nitrato di
soda;
lire 9, quando trattasi di cereali;
lire 15, quando, trattasi di carbone e olii minerali alla
rinfusa;
lire 30, per tutte le altre merci.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 FEBBRAIO 1974, N. 47, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 16 APRILE 1974, N. 117)).
Art. 35.
Tassa sulle merci nel porto di Trieste
Sulle merci sbarcate o imbarcate nel porto di Trieste si applica
una tassa di lire 0,50 per ogni tonnellata metrica.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 FEBBRAIO 1974, N. 47, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 16 APRILE 1974, N. 117)).
Art. 36.
Addizionale alla tassa sulle merci nel porto di Genova
Il Consorzio autonomo del porto di Genova, allo scopo di far fronte
alle spese necessarie per opere di sistemazione e miglioramento del porto, ha facolta' di applicare, previo assenso dei Ministeri del tesoro, delle finanze e della marina mercantile, una addizionale non superiore al 10 per cento alla tassa sulle merci, Prevista dall'articolo 33.
La suddetta addizionale puo' in ogni tempo essere tolta o ribassata
con provvedimento immediatamente esecutivo del Consorzio, limitatamente alla tassa sulle merci in transito.
Art. 37.
Tassa sulle merci nei porti di Savona e Vado Ligure
L'Ente portuale Savona-Piemonte, per provvedere ai suoi compiti di
istituto, ha facolta' di applicare una tassa, non, superiore a lire 15 per ogni tonnellata medica sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti di Savona e di Vado Ligure.
La tassa suddetta e' applicabile lino al 31 dicembre 1965. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 23 dicembre 1965, n. 1417 ha disposto (con l'art. 1) che "Il
termine del 31 dicembre 1965, stabilito dall'articolo 37 della legge 9 febbraio 1903, n. 82, per l'applicabilita' il favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte della tassa, non superiore a lire 15 per ogni tonnellata metrica, sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti di Savona e Vado Ligure, disposta dalla legge 21 ottobre 1950, n. 943, e' prorogato di un anno".
Art. 38.
Trasbordo
In caso di trasbordo delle merci da una nave all'altra la tassa di
cui ai precedenti articoli 33, 34 e 35 e' dovuta una sola volta e nella misura maggiore.
Art. 39.
Privilegio del pagamento della tassa sulle merci
Il pagamento della tassa sulle merci di cui agli articoli
precedenti e quello della tassa sui carri ferroviari di cui ai successivo articolo 43 hanno privilegio sulle merci stesse.
Art. 40.
Merci esenti dal pagamento della tassa sulle merci
Sono esenti dalle tasse di cui agli articoli precedenti:
a) i pacchi postali, le provviste di bordo, il piccolo bagaglio
personale;
b) i materiali trasportati a bordo di una nave per essere adibiti
come zavorra sempre che non si tratti di merce o per eseguire riparazioni nell'ambito del porto e tutti gli oggetti, qualunque ne sia la specie, che vengano trasferiti a terra per essere riparati e quindi reimbarcati;
c) il carbone, la nafta e gli altri combustibili destinati al
consumo di bordo nei limiti della quantita' occorrente per compiere il viaggio;
d) il carbone fossile proveniente dall'estero e diretto in
transito all'estero, quando la quantita' del carbone raggiunga almeno le 100.000 tonnellate annue;
e) i fusti, cassoni e recipienti vuoti in genere quando debbano
servire o abbiano servito per prendere o lasciare un carico in un porto dello Stato;
f) i materiali relativi al segnalamento marittimo;
g) sotto condizione di reciprocita' le merci destinate ai
rappresentanti di governi esteri, accreditati nello Stato purche' risultino giunte dall'estero con diretta destinazione ai rappresentanti stessi;
h) le merci destinate alla Citta' del Vaticano
i) le merci donate, a scopo di assistenza sociale, allo Stato o
ad enti, istituti ed organismi i quali, riconosciuti dallo Stato, perseguano tale finalita'.
Art. 41.
Particolari esenzioni nel porto di Civitavecchia
((Nel porto di Civitavecchia, oltre alle merci indicate
nell'articolo precedente, sono esenti dalla tassa di cui all'articolo 31 le ceneri di piriti, gli animali vivi ed il pesce fresco in arrivo dalla Sardegna.
Sono esenti altresi' dalla tassa anzidetta tutte le merci caricate
sui carri ferroviari ed autoveicoli che accedono con le proprie ruote sulle navi traghetto adibite al collegamento marittimo con la Sardegna)). ((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 2 aprile 1969, n. 165 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che
l'esenzione per le merci caricate sui carri ferroviari ed autoveicoli che accedono con le proprie ruote sulle navi traghetto adibite al collegamento marittimo con la Sardegna ha decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 9 febbraio 1963, n. 82.
Art. 42.
Particolari esenzioni nel porto di Trieste
Oltre alle merci indicate nell'articolo 40 sono esenti nel porto di
Trieste dalla tassa stabilita dall'articolo 35 i prodotti e i generi di approvvigionamento locale provenienti dai centri agricoli della Venezia Giulia.
CAPO IV
TASSA SUI CARRI FERROVIARI E SUGLI AUTOMEZZI
Art. 43.
Misure della tassa
Per ogni carro ferroviario completo caricato o scaricato
nell'ambito dei porti di Genova e Napoli si applica una tassa di di lire 20.
Rispetto alle partite di colletame si applica per ogni partita una
tassa di lire 2.
La tassa suddetta ha vigore nel porto di Genova fino al 30 giugno
1984.
Art. 44.
Tassa sugli automezzi nel porto di Genova
Gli automezzi e i rimorchi che entrino ed escano dall'ambito del
porto di Genova con carico di merci o materiali oggetto di operazioni di imbarco o sbarco, sono soggetti al pagamento di una tassa non superiore al doppio di quella sui carri ferroviari di cui all'articolo 43.
La misura della tassa, nel limite di cui al precedente comma, e'
determinata dai Consorzio autonomo del porto di Genova previo consenso dei Ministeri del tesoro, delle finanze e della marina mercantile;
Art. 45.
Esenzione dai pagamento della tassa
Sono esenti dall'applicazione della tassa di cui all'articolo 44
gli automezzi che trasportano i pacchi postali, le provviste di bordo, il bagaglio dei passeggeri e del personale di bordo in arrivo ed in partenza, i materiali di riparazione delle navi, quelli per le opere portuali ed in genere gli automezzi che trasportino merci che non formino oggetto di operazioni di imbarco e sbarco.
TITOLO III
DEVOLUZIONE DEL PROVENTO
DI ALCUNE TASSE
Art. 46.
Devoluzione al Consorzio del porto di Genova del provento delle varie tasse applicato in quel porto
La meta' del provento della tassa supplementare di ancoraggio di
cui agli articoli 23 e seguenti e l'intero provento della tassa sui passeggeri, sulle merci e sui carri ferroviari, di cui agli articoli 30, 33 e 43 riscossi nel porto di Genova, sono versati in Tesoreria e devoluti al Consorzio autonomo del porto, ai netto delle annualita' da questo dovute allo Stato, per essere destinati esclusivamente a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto; l'altra meta' del provento della tassa supplementare di ancoraggio ed il provento della tassa sugli automezzi di cui all'articolo 44, sono invece versati al Consorzio suddetto o all'Ufficio incaricato di fare per conto del medesimo il servizio di cassa.
Le spese inerenti alla riscossione delle tasse di cui agli articoli
citati nel comma precedente sono a carico del Consorzio.
Art. 47.
Devoluzione del provento di alcune tasse al Provveditorato al porto di Venezia
Il provento della tassa superiore di ancoraggio di cui articoli 23
e seguenti nel porto di Venezia, e' devoluto al locale Provveditorato al porto.
Il provento della tassa sulle merci di cui all'articolo 23 riscosso
nel suddetto torto e' devoluto come segue:
a) per dure terzi al Comune, e al Provveditorato al porto per
quello riscosso rispettivamente nel porto industriale di Marghera e nel porto marittimo e un terzo allo Stato fino al 31 dicembre 1962;
b) per meta' al Comune e per meta' al Provveditorato al porto per
il provento complessivo dal 1 gennaio 1963 fino al 31 dicembre 1984. ((6))
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla L.
13 maggio 1988, n. 153 ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il provento complessivo della tassa sulle merci di cui all'articolo 47 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e' devoluto per intero al Provveditorato al porto di Venezia".
Art. 48.
Devoluzione della tassa supplementare d'ancoraggio e sui passeggeri all'Ente autonomo del porto di Napoli
Il provento della tassa supplementare di ancoraggio, riscossa nei
porto di Napoli ai sensi dell'articolo 23, e' devoluto al locale Ente autonomo del porto.
Il provento della tassa sui passeggeri di cui all'articolo 30, e'
devoluto in parti uguali allo Stato e all'Ente suddetto. La parte devoluta all'Ente deve essere destinata alle spese, per il funzionamento della stazione marittima; l'eventuale eccedenza sara' accantonata e destinata alla esecuzione di nuove, opere ed
attrezzature
Art. 49.
Devoluzione della tassa passeggeri ai Magazzini generali di Trieste
Il provento delle tasse sui passeggeri riscosso nel porto di
Trieste ai sensi dell'articolo 30 e' devoluto all'Azienda dei magazzini generali di Trieste.
Il provento della tassa sui passeggeri e' destinato dall'Azienda
suddetta alle spese relative al funzionamento della Stazione marittima.
TITOLO IV
TASSE D'AMMISSIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI
PROFESSIONALI MARITTIMI
Art. 50.
Tassa d'ammissione agli esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi.
L'ammissione agli esami per il conseguimento dei titoli
professionali marittimi e' subordinata al pagamento di una tassa nella seguente misura per ciascun titolo professione:
Capitano di lungo corso................................ L. 2.000
Aspirante capitano di lungo corso...................... " 1.500
Padrone marittimo per il traffico...................... " 1.400
Padrone marittimo per la pesca......................... " 1.000
Marinaio autorizzato al piccolo traffico............... " 750
Marinaio autorizzato alla pesca mediterranea........... " 700
Capobarca per il traffico nello Stato.................. " 500
Capobarca per il traffico locale....................... " 500
Capobarca per la pesca costiera........................ " 500
Capitano di macchina................................... " 2.000
Aspirante capitano di. macchina........................ " 1.500
Meccanico navale di la classe.......................... " 750
Meccanico navale di 2ª classe per motonavi............. " 750
Fuochista autorizzato.................................. " 750
Motorista abilitato.................................... " 750
Marinaio motorista..................................... " 500
Maestro d'ascia........................................ " 1.000
Perito stazzatore...................................... " 1.500
Capitano di gran cabotaggio............................ " 1.500
Art. 51.
Tassa d'ammissione sulla utilizzazione commerciale della nave per gli ufficiali di vascello
L'ammissione all'esame sulla utilizzazione commerciale della nave per il conseguimento del titolo di capitano di lungo corso, di aspirante capitano di lungo corso e di allievo capitano di lungo corso da parte degli ufficiali di vascello che provengano dai corsi normali dell'Accademia: navale e siano iscritti nei ruoli della Marina, militare, e' subordinata rispettivamente al pagamento di una tassa superiore di lire 2.000, di lire 1.500 e lire 1.000.
Art. 52.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171))
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 53.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro per la marina mercantile di concerto, con i Ministri per le finanze e per il tesoro, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate; nel termine di un anno di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, le disposizioni necessarie per l'esecuzione della legge stessa.
Fino a quando non saranno emanate le norme di cui al precedente
comma, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni regolamentari vigenti in materia.
Art. 54.
Con l'entrata in vigore della presente legge le tasse, le
sopratasse di ancoraggio ed i diritti equivalenti, pagati sotto l'imperio delle precedenti leggi continueranno ad essere validi fino alla loro scadenza.
Art. 55.
Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti
della legge 23 luglio 1896, n. 318, e successive modificazioni; il regio decreto 6 maggio 1909, n. 305, nonche' tutte le altre disposizioni vigenti in materia incompatibili con la presente legge.
Art. 56.
La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come" legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - MACRELLI - BOSCO
- LA MALFA - TRABUCCHI -
TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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