Pubblicata nella G.U. n. 66 del 22 marzo 1955) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonchè delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento fatte in conformità della legge cambiaria, provvedono soltanto le Camere di commercio, industria e agricoltura. [1] Chiunque intende pubblicare notizia dei protesti cambiari deve fare riferimento alla pubblicazione ufficiale di cui al primo comma, indicando gli estremi di tale pubblicazione [2]. Chiunque contravviene alla disposizione di cui al precedente comma è punito con l'ammenda da lire ventimila a lire centomila [3]. (1) Comma abrogato dall'art. 3-bis, comma3, D.L. 18 settembre 1995, n. 381. (2) Comma sostituito dall'art. unico, L. 29 dicembre 1956, n. 1559. (3) Comma aggiunto dall'art. unico, L. 29 dicembre 1956, n. 1559. Art. 2 [1] (1) Articolo abrogato dall'art. 3-bis, comma3, D.L. 18 settembre 1995, n. 381. Art. 3 [1] I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari devono trasmettere al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, il giorno successivo alla fine di ogni mese, l'elenco dei protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari nonché l'elenco dei protesti per mancata accettazione di cambiali, con l'eventuale motivazione del rifiuto. Uguale obbligo hanno gli uffici del registro per le dichiarazioni di rifiuto di accettazione delle cambiali. Nell'atto di protesto di cambiali accettate e di vaglia cambiari il debitore contro il quale il protesto è levato deve essere identificato con l'indicazione del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita. Tali dati devono essere integralmente riportati nell'elenco dei protesti trasmessi al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e trascritti a fianco del nome del debitore protestato nel registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzate ad elaborare le statistiche relative ai protesti per mancata accettazione. (1) Articolo modificato dall'art. 12, L. 12 giugno 1973, n. 349, dall'art. 3-bis, comma4, D.L. 18 settembre 1995, n. 381 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, comma1, L. 18 agosto 2000, n. 235 a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella G.U. Art. 4 [1] Il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480 [2]. Il debitore che provveda al pagamento oltre il predetto termine, può chiederne l'annotazione sul citato registro informatico. A tale fine l'interessato presenta al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio la relativa formale istanza, compilata secondo il modello allegato alla presente legge, corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento, nonché della quietanza relativa al versamento del diritto di cui al comma 5. Istanza analoga a quella di cui al comma 1 può essere presentata da chiunque dimostri di aver subito levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente od erroneamente, nonché dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si è proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto. Il responsabile dirigente dell'ufficio protesti provvede sull'istanza non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulla base dell'accertamento della regolarità dell'adempimento o della sussistenza della illegittimità o dell'errore del protesto, il responsabile dirigente dell'ufficio protesti accoglie l'istanza e, conseguentemente, dispone la cancellazione richiesta, curando sotto la sua personale responsabilità l'esecuzione del provvedimento, da effettuare non oltre cinque giorni dalla pronuncia dello stesso, mediante la cancellazione definitiva dal registro dei dati relativi al protesto, che si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. In caso contrario, decreta la reiezione dell'istanza. [3] In caso di reiezione dell'istanza o di mancata decisione sulla stessa, da parte del responsabile dirigente dell'ufficio protesti, entro il termine di cui al comma 3, l'interessato può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Il giudice competente è il giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato. Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile. [4] Per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 è dovuto alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura un diritto pari, per ogni protesto, a L. 15.000 per il primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rivalutato annualmente, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. (1) Articolo sostituito dall'art. 2, comma1, L. 18 agosto 2000, n. 235 a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella G.U. (2) Per la disciplina transitoria della cancellazione, in attesa dell'operatività del presente registro, vedil'art. 5, comma1, L. 18 agosto 2000, n. 235. (3) Comma modificato dall'art. 45, comma2, lett. a), L. 12 dicembre 2002, n. 273 (4) Comma modificato dall'art. 45, comma2, lett. b), L. 12 dicembre 2002, n. 273 Art. 5 Il Ministro per l'industria e commercio è autorizzato ad emanare norme per l'uniforme pubblicazione degli elenchi ufficiali di cui all'art. 1. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.