Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili1/a1/circ.
1. Chiunque intenda vendere con riserva di proprietà o con pagamento rateale o differito, oppure
locare con diritto di opzione o con patto di trasferimento della proprietà al conduttore per effetto
del pagamento dei canoni, macchine utensili o di produzione, nuove, di prezzo unitario non
inferiore a lire 500.000, sempre che intenda godere dei benefici della presente legge, deve
applicare, con le modalità che saranno determinate ai sensi del successivo articolo 4, in una parte
essenziale e ben visibile della macchina, un contrassegno recante l'indicazione del nome del
venditore o locatore, del tipo di macchina, del numero di matricola della stessa, dell'anno di
fabbricazione e del tribunale nella cui circoscrizione viene stipulato il contratto a norma del
successivo articolo 3.
2. Le macchine contrassegnate sono vendute o locate ai sensi dell'articolo 1 con atto pubblico o
con scrittura privata autenticata.
Il venditore o il locatore devono consegnare alla controparte un certificato di origine dal quale
risultino i nomi dei contraenti, le condizioni di vendita e le clausole contrattuali.
3. I contratti stipulati a norma e per gli effetti di cui agli articoli precedenti, nonché gli atti
costitutivi di privilegio, devono, a richiesta di parte, essere trascritti su apposito registro dal
cancelliere del tribunale indicato nell'articolo 1.
Sono del pari soggetti a trascrizione i contratti previsti dal successivo articolo 7.
Nel registro della cancelleria dovranno essere indicati la data e gli estremi dei contratti di cui agli
articoli 1 e 7 con l'indicazione delle generalità dei contraenti, nonché quella della località in cui
sarà installata o utilizzata la macchina.
La trascrizione effettuata ai sensi della presente legge rende opponibile la riserva della proprietà,
o dei diritti del locatore, nonché il privilegio legale, ai terzi acquirenti che hanno trascritto o
iscritto l'acquisto del loro diritto posteriormente alla trascrizione stessa.
4. Le caratteristiche, il prezzo di vendita, le modalità per l'applicazione ed il distacco del
contrassegno, i modelli del certificato di origine e dei registri speciali da tenersi dalle cancellerie
dei tribunali, verranno determinati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di
concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale2.
5. Le macchine contrassegnate, anche se materialmente connesse, incorporate o congiunte ad un
immobile, sono sottoposte al regime giuridico dei beni mobili, ai fini della procedura di
esecuzione forzata, restando autorizzato il creditore a farle separare dall'immobile al quale
fossero connesse, incorporate o congiunte.
1 Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1965, n. 311.
1/a Vedi, anche, l'art. 12, L. 7 agosto 1997, n. 266, riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).
1/circ Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 16 ottobre 1998, n. 900355;
- Ministero delle finanze: Circ. 3 maggio 1996, n. 108/E.
2 Per le norme di attuazione, vedi il D.M. 21 febbraio 1973, riportato al n. XXVIII.
6. Il privilegio previsto dall'articolo 2762 del Codice civile ha, per le macchine contrassegnate,
una durata non superiore ai sei anni e non è soggetto alle condizioni previste dal terzo comma
dell'articolo stesso.
Il privilegio stesso spetta anche, osservate le formalità indicate dal quarto comma dell'articolo
2762 del Codice civile, a chi, nell'interesse del compratore, abbia corrisposto la totalità o parte
del prezzo per l'acquisto delle macchine di cui all'articolo 1.
7. I contratti di vendita con riserva di proprietà e quelli di locazione previsti dalla presente legge
possono essere ceduti con le forme e con gli effetti di cui agli articoli 1406 e seguenti del Codice
civile.
8. Nei registri di cui al precedente articolo 3 devono essere trascritti, a richiesta di parte, gli atti
pubblici o le scritture private autenticate con cui sia data quietanza del pagamento dell'ultima rata
o sia stato esercitato dal locatario il diritto di opzione.
9. A richiesta delle parti, il cancelliere del tribunale ove la macchina è registrata, annota sul
certificato di origine, di cui al secondo comma dell'articolo 2, gli estremi delle trascrizioni e delle
cancellazioni di cui alla presente legge.
A richiesta del compratore o del locatario, il venditore o il locatore sono tenuti a dare atto sugli
stessi certificati di origine delle rate e dei canoni pagati.
10. Possono essere emesse, in favore del venditore o del sovventore delle macchine
contrassegnate, cambiali garantite dal privilegio previsto dagli articoli 2762 del Codice civile e 6
della presente legge sulle macchine contrassegnate di cui all'articolo 1.
Le cambiali così garantite devono portare la trascrizione del contrassegno, del prezzo della
macchina, degli estremi del contratto di vendita o di locazione, o dell'atto costitutivo di
privilegio.
Le cambiali di cui al presente articolo devono, a richiesta di parte, essere trascritte sul registro di
cui al precedente articolo 3 a cura del cancelliere, che annota sulle stesse l'avvenuta trascrizione.
Le cambiali possono essere emesse con scadenza fino a cinque anni2/a.
11. Qualora più cambiali siano garantite sulla stessa macchina o sulle stesse macchine, devono
essere emesse contemporaneamente e recare una numerazione progressiva con l'indicazione,
sull'ultima di esse, che si tratta dell'ultima della serie.
12. Le cambiali garantite da privilegio sulle macchine contrassegnate possono, fin dal primo
giorno di emissione, essere scontate anche in deroga ai vigenti statuti:
a) presso le aziende di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e
successive modificazioni e integrazioni, se di scadenza non superiore ai dodici mesi;
b) presso gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949,
e successive modificazioni e integrazioni, se di scadenza non inferiore ai dodici mesi e non
superiore ai sessanta.
Dette cambiali possono essere accettate a garanzia di ogni operazione bancaria e finanziaria,
anche in deroga agli statuti e alle leggi vigenti.
Le cambiali di cui al punto a) possono essere riscontate presso l'istituto di emissione; quelle di
cui al punto b) possono essere riscontate anche in deroga al vigente statuto, presso l'istituto
centrale per il credito a medio termine.
2/a Vedi, anche, l'art. 5, D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173, riportato alla voce Sviluppo dell'agricoltura.
13. Gli atti previsti dalla presente legge si rilasciano in originale. Essi, inoltre, per un triennio
dalla data in cui ha effetto la presente legge, sono esenti da registrazione e dall'imposta di bollo.
Le cambiali emesse ai sensi della presente legge sono soggette alla tassa di bollo di lire 1000
quale che sia il loro importo e la loro scadenza.
14. Chiunque acquisti entro tre anni dalla data in cui ha effetto la presente legge macchine
contrassegnate ha diritto di calcolare l'ammortamento delle stesse ai fini dell'accertamento del
reddito per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, dell'imposta sulle società e di ogni
altro tributo in modo che l'ammortamento si compia entro tre esercizi annuali.
Il contribuente è libero di fissare le percentuali di ammortamento di ciascun esercizio anche in
misura diversa da anno ad anno, purché nei tre esercizi non superi il cento per cento.
15. Chiunque alteri, cancelli o renda irriconoscibile il contrassegno apposto su di una macchina
ai sensi della presente legge ovvero alteri il contenuto del certificato di origine della macchina, è
punito ai sensi dell'art. 469 del Codice penale. Alla stessa pena soggiace chiunque, non essendo
concorso nel fatto, fa uso del certificato alterato o della macchina di cui sia stato alterato,
cancellato o reso irriconoscibile il contrassegno.
Chiunque ometta di far ripristinare il contrassegno alterato, cancellato, o reso irriconoscibile da
altri, apposto su macchina di cui egli abbia il possesso o la detenzione, ovvero ometta di
comunicare al cancelliere del tribunale indicato nel contrassegno, l'alterazione, la cancellazione,
o la intervenuta irriconoscibilità, è punito con la pena dell'ammenda da lire 150.000 a lire
600.0003 o con l'arresto fino a tre mesi4.
16. La presente legge ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto
previsto dall'art. 4.
3 La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, terzo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla
voce Ordinamento giudiziario. La sanzione in rassegna è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo
comma, della stessa legge.
4 La competenza in riferimento alle fattispecie punite a norma del presente comma è stata attribuita al giudice di
pace, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, con la decorrenza indicata nell'art. 65
dello stesso decreto. Per la misura delle sanzioni vedi l'art. 52 del suddetto D.Lgs. n. 274/2000