Blocco pignoramenti ASSL
Il maxiemendamento alla finanziaria 2011
Avv. Stefania Comini
di Firenze, FI
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GUERRA AL BLOCCO DEI PIGNORAMENTI ASL
La legge n.191/10 entrata in vigore il 01.01.2010, pubblicata in G.U. del 30 dicembre 2009 (legge finanziaria 2010) all’art.2 comma 89 prevedeva che “al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004 n.311, e successive modificazioni, nello loro unitarietà, anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime e i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i tesorieri , i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali degli enti. I relativi debiti insoluti producono, nel suddetto periodo di dodici mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedono tassi di interesse inferiori”.
Allo scopo di garantire la realizzazione degli obiettivi posti dai piani di rientro dai disavanzi sanitari sottoscritti dalle regioni ( ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 legge finanziaria 2005), la norma prevedeva che per dodici mesi , decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge, nei confronti delle ASL delle regioni sottoposte ai Piani di rientro non potessero essere iniziate o proseguite azioni esecutive.
Il blocco era previsto come istituto di natura temporanea e, pertanto, alla scadenza dei dodici mesi, non solo era nuovamente libera la facoltà di pignorare, ma dovevano riprendere vigore, dal medesimo stadio e con gli stessi termini in cui sono state bloccate dalla sospensione, le azioni esecutive già intraprese.
La norma prevedeva che per lo stesso periodo di tempo, i pignoramenti eventualmente eseguiti non avrebbero prodotto effetti, con la con la conseguenza che gli enti debitori ed i tesorieri potranno disporre delle somme pignorate, anche se solo per le finalità istituzionali degli enti.
Per tutta la durata del blocco, i debiti insoluti delle ASL avrebbero prodotto esclusivamente gli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile (salvi eventuali accordi tra le parti che prevedano tassi di interessi inferiori).
Con decreto del 04 dicembre 2009, pubblicato in G.U. n. 291 del 15 dicembre 2009, il ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilio che il saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile era fissato all’1% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2010.
Il blocco delle azioni esecutive OPERAVA solo nei riguardi delle ASL delle regioni che avessero sottoscritto un Piano di rientro ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004 n. 311.
La disposizione è stata interpretata nel senso che non potendo essere proseguite le azioni esecutive già in essere, le stesse somme pignorate presso il terzo debitore, proprio per il divieto di prosecuzione di azioni esecutive, non dovevano essere assegnate al creditore pignorante, ma rimanere bloccate fino al decorso del periodo di dodici mesi.
Viste le gravi censure di incostituzionalità della norma ed il grave contrasto alle norme comunitarie, con il decreto legge 30.12.2009 n. 194 (Decreto mille proroghe) approvato il 25/02/2010 è stata modificata la disposizione dell’art. 2 comma 89, ed il blocco è stato ridotto da dodici mesi a due mesi .
Dal 1 marzo 2010 la disposizione dell’art. 89 2 comma non avrebbe più dovuto essere applicata.
Invece, con decreto- legge 31 maggio n. 78 si è previsto che le Regioni sottoposte al Piano di rientro che non avevano raggiunto gli obbiettivi prefissati per il 31.12.2009 ma avessero garantito l’equilibrio economico nel settore sanitario senza essere state sottoposte a commissariamento, potevano richiedere la prosecuzione del Piano per altri tre anni allo scopo di completare gli obiettivi ed è stato introdotto il blocco dei pignoramenti fino a tutto il 2010 (cosi’ i due mesi previsti dalla finanziaria sono divenuti 9!).
In sostanza nel settore delle pubbliche forniture alle ASL i creditori sono gravemente penalizzati o da pignoramenti NEGATIVI o dal diviero introdotto da leggi ormai pluriennali di DIVIETO DI AGIRE IN GIUDIZIO PER LA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI ED INTERESSI.
Ai creditori è altresi’ inibita la facoltà di eccepire l’inadempimento e di sospendere la fornitura, pena la configurabilità della interruzione di pubblico servizio, perché le forniture assicurano il regolare svolgimento delle ASL e degli ospedali ad esclusive spese dei fornitori stessi, ai quali, contrariamente alle previsioni comunitarie degli interessi di mora sui ritardati pagamenti (8%) le ultime finanziarie riconoscono il solo saggio legale.
In conclusione l’impossibilità di sospendere le forniture ha come conseguenza l’obbligo di eseguire il contratto aggiudicato con gara pubblica, il mancato pagamento pero’ non è assistito ne’ da interessi di mora ne’ dalla possibilità di esperire le opportune azioni giudiziarie ( tale era il sistema a partire dall’introduzione nel 2009 del blocco dei pignoramenti).
La legge di conversione 122/2010 non ha modificato l’art. 11 comma 2 del DL 78/2010 ed il blocco è rimasto per tutto il 2010.
Nel momento in cui l’Europa vara la direttiva “late payement” (20 Ottobre 2010) restringendo la possibilità di deroghe e fissando i tempi di pagamento a 60 giorni, e stabilendo inoltre la sanzione per il ritardato pagamento oltre i 60 gg dell’8%, nel momento in cui il debito dello Stato verso i fornitori è stimato per oltre 4-5 miliardi ( fonte “”Sole 24 ore”), il maxiemendamento alla finanziaria 2011 blocca nuovamente le azioni esecutive per tutto il 2011.
L’art. 1, comma 56-58 prevede il divieto di introdurre o perseguire fino al 31.12.2011 azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie e ospedaliere delle Regioni sottoposte a piani di rientro e commissariate alla data di entrata in vigore del DL 78/2010 (31 maggio 2010).
I pignoramenti anche se effettuati prima del 31 maggio 2010 non producono effetti da tale data e fino al 31.12.2011
Come premesso, il 20 ottobre 2010 è stata approvata dal Parlamento europeo la Direttiva sul ritardo dei pagamenti , che fissa a 60 gg i termini per il pagamento.
La norma contenuta all’art. 1 comma 57, ove prevede che non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle Regioni medesime fino al 31 Dicembre 2011 è da ritenersi incostituzionale sott i i profili degli artt. 3, 24, 41, 97, 111 ed in grave contrasto sia con la precedente Direttiva europea 200/35/CE (dettato con il D.LGS 231/2002 che ha dato attuazione all’art. 26 legge comunitaria n. 39 del 1.03.2002) che con la Direttiva Latepayement approvata il 20.10.2010.
LLa scrivente ha richiesto ai Giudici dell’Esecuzione in tesi l’assegnazione delle somme pignorate per mancata prova da parte del debitore esecutato dei requisiti previsti dalle norme sul divieto di promuovere azioni esecutive; ancora in tesi subordinata la disapplicazione dell’art. 1, comma 57 del maxiemendamento alla finanziaria 2011 per grave contrasto alle norme comunitarie, sia alla precedente Direttiva europea 200/35/CE (la cui disciplina è contenuta nel D.LGS 231/2002 che ha dato attuazione all’art.26 legge comunitaria n. 39 del 1.03.2002) che alla Direttiva Latepayement approvata il 20.10.2010 e la conseguente applicazione delle norme pignorate; in ogni caso ha richiesto la remissione degli atti alla Corte Costituzionale affinché dichiari la illegittimità costituzionale ex artt. 3, 24, 41, 97, 111 della Costituzione dell’art. 1, comma 57 del maxiemendamento alla finanziaria 2011.
Al momento il Tribunale di Siena, presso cui pende un'opposizione agli atti esecutivi, non si è pronunciato fissando l'udienza il 3 agosto 2011.
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