Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art.25 del DPR n.600 del 1973, è stato esposto il seguente

QUESITO

La società Alfa S.p.a., in un giudizio civile, è stata riconosciuta responsabile dei danni cagionati al Sig. Beta nell'ambito di un rapporto contrattuale di fornitura di un servizio telefonico. Il Giudice, nell'emettere la sentenza, ha condannato l'istante a pagare le spese di giudizio e gli onorari legali.

Il Sig. Beta, avendo la qualità di avvocato, ha partecipato al processo avvalendosi della facoltà di difendersi personalmente. La Società istante ha provveduto, quindi, a versare al Sig. Beta, non solo il quantum previsto a titolo di risarcimento dei danni, ma anche l'importo delle spese processuali, operando su queste ultime la ritenuta d'acconto prevista dall'art. 25 del D.P.R. 600 del 1973. Il Sig. Beta ha contestato tale comportamento sostenendo che la ritenuta sia stata illegittimamente applicata, in quanto egli non avrebbe preso parte algiudizio come "avvocato Beta difensore di sé medesimo" ex art. 86 c.p.c., bensì come membro dell'associazione professionale "Studio Legale Beta".

Secondo il Sig. Beta, quindi, la Alfa avrebbe dovuto corrispondergli l'intero importo liquidato in sentenza senza operare alcuna ritenuta, come se fosse stato assistito da un altro avvocato (che non avesse chiesto, peraltro, la distrazione delle spese a suo favore); il Sig. Beta avrebbe successivamente corrisposto i compensi professionali allo "Studio legale Beta" e quest'ultimo avrebbe emesso, nei suoi confronti, regolare fattura per la prestazione resagli.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Premesso che non vi è l'obbligo di assoggettare alla ritenuta d'acconto l'onorario corrisposto direttamente alla controparte vittoriosa in giudizio, l'istante ritiene che, nel caso di specie, non avrebbe dovuto operare la ritenuta. Infatti, l'avvocato che ha patrocinato la causa, pur identificandosi con la persona fisica danneggiata, non avrebbe agito in qualità di "difensore di sé medesimo" ma in veste di "avvocato membro dello studio legale associato". In sostanza, le somme liquidate in sentenza per le spese processuali non avrebbero dovuto costituire per l'avvocato Beta reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art.53 del Tuir, in quanto tali somme non sarebbero entrate "immediatamente" a far parte del suo patrimonio incrementandolo, se non per il tramite del "filtro" costituito dall'associazione professionale.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Si fa preliminarmente presente che l'istanza di interpello in esame non ha carattere preventivo rispetto all'attuazione del comportamento rilevante ai fini tributari. Risulta, infatti, dalla parte narrativa dell'interpello che sia già avvenuto il pagamento delle spese giudiziali liquidate in sentenza e che la Alfa s.p.a. ha già effettuato la relativa ritenuta.

Pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del 26 aprile 2001, n. 209, e secondo quanto precisato al paragrafo 2.2 della circolare n. 50/E del 31 maggio 2001, l'istanza in esame non può essere trattata come "interpello del contribuente" sul piano degli effetti.

Ciò nondimeno, si reputa opportuno esaminare nel merito la questione prospettata, rappresentando qui di seguito un parere che non è produttivo degli effetti tipici dell'interpello di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

A parere della scrivente, la tesi argomentata dalla Alfa S.p.a. non può essere condivisa dato che, dalla sentenza allegata all'istanza di interpello, non risulta in alcun modo che il Sig. Beta si sia avvalso del patrocinio di un difensore terzo.

Anzi, in più punti della stessa sentenza emerge chiaramente che il Sig. Beta si sia presentato in causa nella sua veste e qualità di legale abilitato, esercitando, quindi, la facoltà prevista espressamente dall'art. 86 del c.p.c. E' tecnicamente impossibile che la stessa persona possa assumere la veste di parte del giudizio e di avvocato fuori dall'ipotesi contemplata dall'art.86 del c.p.c. L'avvocato/parte processuale qualora non volesse difendersi personalmente, dovrebbe chiedere l' assistenza legale di un altro avvocato.

Diverso dal caso sopra descritto è l'ipotesi contemplata nell'art. 82, comma 1 del c.p.c. che si riferisce alla possibilità per un cittadino (a prescindere dalla sua qualità) di stare personalmente in giudizio nelle cause il cui valore non ecceda gli euro 516,46.

Le due fattispecie previste rispettivamente dagli articoli 86 e 82, comma 1 del c.p.c. si differenziano notevolmente quanto a presupposti e ad effetti. Sotto quest'ultimo punto di vista la Corte di Cassazione con la sentenza n.12680 del 9 luglio 2004 ha statuito che "la parte che sta in giudizio di persona può chiedere solo il rimborso delle spese vive sopportate, il legale, ove manifesti la sua intenzione di operare come difensore di sé medesimo ha diritto alla liquidazione delle spese secondo tariffa professionale".

Dal punto di vista fiscale le conseguenze delle due fattispecie sono notevolmente diverse; infatti, le spese rimborsate alla parte vittoriosa che ha agito come privato cittadino (ai sensi dell'art. 82, comma 1 del c.p.c.) non rivestono alcuna rilevanza reddituale data la loro natura risarcitoria; invece, le somme liquidate a titolo di rifusione delle spese di giudizio (comprensive degli onorari professionali) all'avvocato che ha agito in base all'art. 86 del c.p.c., mantengono la stessa qualificazione e lo stesso trattamento fiscale propri delle somme corrisposte normalmente dalla parte soccombente direttamente all'avvocato della parte vittoriosa che ha ottenuto dal giudice la distrazione delle spese processuali a suo diretto favore.

A tal proposito si richiama la Circolare di questa Agenzia delle Entrate n. 203 del 1994. La parte soccombente che paga i suddetti compensi professionali, nella sua qualità di sostituto d'imposta, deve applicare la ritenuta a titolo d'acconto del 20%, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 600 del 1973. Infine si precisa che, nel caso in cui l'avvocato esercita la professione come membro di uno studio professionale, le somme liquidate in sentenza per l'attività professionale resa e le relative ritenute, dovranno essere imputate all'associazione professionale.