Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Presupposti e finalità della legge.

Lo Stato considera l'attività lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale.
Per la tutela e lo sviluppo di tali attività lo Stato interviene con idonee provvidenze.

Articolo 2
Fondi per il sovvenzionamento delle attività liriche e musicali.

Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente articolo, sono stanziati annualmente in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, a partire dall'esercizio finanziario 1967:
a) un fondo di lire 12 miliardi da erogare in contributi agli enti ed istituzioni di cui al successivo art. 6;
b) un fondo da erogare in sovvenzioni a favore di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da svolgere in Italia ed all'estero e di altre iniziative intese all'incremento ed alla diffusione delle attività musicali. Tale fondo è costituito:
dal 60% dell'aliquota del 6,17% sui proventi del canone base di lire 420 per abbonamenti alle radioaudizioni circolari prevista dall'art. 4 del R.D.L. 1° aprile 1935, n. 327, convertito nella L. 6 giugno 1935, n. 1142, e dall'art. 2 del R.D.L. 16 giugno 1938, n. 1547, convertito nella L. 18 gennaio 1939, n. 423;
dal 60% dell'aliquota del 2% dei proventi lordi della società RAI-Radiotelevisione italiana, prevista dall'art. 21 della convenzione approvata con D.P.R. 26 gennaio 1952, n. 180, modificato dall'art. 2 della convenzione approvata con D.P.R. 19 luglio 1960, n. 1034;
dai 2/3 dell'aliquota del 6% dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse al netto dell'aggio spettante alla Società italiana autori ed editori, prevista dal decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62.
Il fondo di cui alla lettera a) del presente articolo può essere oggetto di revisione biennale, in relazione alle accertate necessità di sviluppo degli enti e delle istituzioni indicate nel successivo art. 6, nonché alle esigenze di eventuali nuovi enti lirici riconosciuti per legge.
Non meno del 25 per cento del fondo annuale di cui alla lettera b) del presente articolo è assegnato ai teatri di tradizione e alle istituzioni concertistico-orchestrali di cui al successivo articolo 28. Tale percentuale sarà adeguata, con apposito provvedimento, ogni due anni in rapporto all'aumento dei costi e all'eventuale riconoscimento di altri teatri e di istruzioni concertistico-orchestrali ai sensi dell'art. 28.
A partire dall'anno finanziario 1968, l'aliquota del 6 per cento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, prevista dal D.Lgs. 20 febbraio 1948, n. 62, l'aliquota del 6,17 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni, prevista dall'art. 4 del R.D.L. 1° aprile 1935, n. 327 e dall'art. 2 del R.D.L. 16 giugno 1938, n. 1547, da destinare al finanziamento delle manifestazioni teatrali e musicali, verranno ragguagliate al gettito dei rispettivi proventi conseguito nel penultimo esercizio precedente a quello di competenza.

Articolo 3
Commissione centrale per la musica.

Per l'esame dei problemi generali concernenti le attività musicali e per lo svolgimento delle attribuzioni specifiche fissate dalla presente legge, è istituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali la Commissione centrale per la musica.
La Commissione è presieduta dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato del medesimo dicastero ed è composta da:
a) il direttore generale dello spettacolo;
b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
c) un rappresentante del Ministero dell'interno;
d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
e) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
f) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione italiana;
g) sei sovrintendenti di enti autonomi lirici, fra i quali il sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano e il sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma;
h) il presidente dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia;
i) un rappresentante dei teatri di tradizione di cui al successivo art. 28;
l) un rappresentante della Società italiana autori ed editori;
m) un rappresentante degli industriali dello spettacolo;
n) due rappresentanti degli organismi concertistici, di cui uno in rappresentanza delle società ed istituzioni di cui al terzo comma del successivo art. 32;
o) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;
p) due rappresentanti dei musicisti;
q) un direttore di orchestra;
r) un rappresentante degli artisti lirici;
s) un coreografo;
t) due critici musicali;
u) tre esponenti della cultura musicale;
v) un rappresentante dei Comuni d'Italia.
La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo.
I componenti di cui alle lettere da b) ad e) sono prescelti dalle rispettive Amministrazioni tra funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad ispettore generale.
Il componente di cui alla lettera i) è designato dai teatri di tradizione e quelli di cui alla lettera n) sono designati dalle rispettive categorie di istituzioni e società.
I componenti di cui alle lettere m) e da o) a t) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero per i beni e le attività culturali su una terna di nominativi proposta dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. I componenti di cui alla lettera g) sono designati dall'Associazione nazionale enti lirici e sinfonici e quello di cui alla lettera v) dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia. I componenti di cui alla lettera u) sono scelti dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo.
I componenti indicati alle lettere da b) a v) durano in carica tre anni.
I componenti di cui alle lettere i) , m) , n) , o) , p) , q) , r) , s) , t) e v) possono essere sostituiti da supplenti, designati e nominati secondo le modalità di cui ai commi precedenti.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero per i beni e le attività culturali con qualifica di direttore di divisione.
La commissione è convocata dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di sua iniziativa, o quando ne sia fatta richiesta motivata da 1/3 dei componenti.
Le riunioni della Commissione, sono valide quando siano presenti, in prima convocazione, i due terzi dei suoi componenti e, in seconda convocazione, un terzo dei suoi componenti.

Articolo 4
Coordinamento fra le attività liriche e musicali e quelle radiotelevisive.

Al Comitato permanente previsto dall'art. 2 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è demandato il compito di determinare le direttive generali in materia di coordinamento delle attività liriche e musicali con quelle radiofonica e televisiva, assicurando, nel quadro delle predette direttive, l'intervento dei Ministri competenti.
L'attuazione di tali direttive è affidata ad una Commissione esecutiva formata da tre rappresentanti della RAI-Radiotelevisione italiana, da due componenti la Commissione centrale per la musica designati dalla stessa fra quelli di cui alle lettere da g) a v) dell'art. 3 e dal direttore generale dello spettacolo.

Titolo II
ENTI AUTONOMI LIRICI ED ISTITUZIONI CONCERTISTICHE ASSIMILATE

Articolo 5
Natura giuridica e finalità degli enti.

Articolo abrogato.

Articolo 6
Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate.

Il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze, il Teatro Comunale dell'Opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona sono riconosciuti enti autonomi lirici.
Sono riconosciute istituzioni concertistiche assimilate l'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma per la gestione autonoma dei concerti e l'istituzione dei concerti del Conservatorio musicale di Stato Giovanni Pierluigi da Palestina di Cagliari la quale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di "Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina", fermo restando il disposto dell'art. 17 della convenzione approvata con regio decreto-legge 12 gennaio 1941, n. 634.
Al Teatro dell'Opera di Roma è riconosciuta una particolare considerazione per la funzione di rappresentanza svolta nella sede della capitale dello Stato.

Articolo 7
Teatro alla Scala.

Il Teatro alla Scala di Milano è riconosciuto ente di particolare interesse nazionale nel campo musicale.

Articolo 8
Centri di formazione professionale.

Articolo abrogato.

Articolo 9
Organi degli enti.

Articolo abrogato.

Articolo 10
Presidente.

Articolo abrogato.

Articolo 11
Sovrintendente.

Articolo abrogato.

Articolo 12
Direttore artistico.

Articolo abrogato.

Articolo 13
Consiglio di amministrazione e sua composizione.

Articolo abrogato.

Articolo 14
Compiti del Consiglio di amministrazione.

Articolo abrogato.

Articolo 15
Collegio dei revisori.

Articolo abrogato.

Articolo 16
Entrate degli enti.

Le entrate degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate sono costituite da:
a) contributi dello Stato, della Regione e degli enti locali;
b) contributi di enti, associazioni e privati;
c) proventi patrimoniali e di gestione;
d) entrate eventuali.
I contributi assegnati dallo Stato, dagli enti locali e dagli enti pubblici non concorrono a formare il reddito mobiliare degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.

Articolo 17
Bilanci degli enti.

Articolo abrogato.

Articolo 18
Programmi di attività.

Articolo abrogato.

Articolo 19
Rappresentazioni a prezzi ridotti.

Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate devono programmare per gli studenti ed i lavoratori almeno il 20 per cento delle rappresentazioni e delle esecuzioni a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate, o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.

Articolo 20
Coordinamento dell'attività degli enti.

Articolo abrogato.

Articolo 21
Coordinamento in sede regionale.

Articolo abrogato.

Articolo 22
Ripartizione del contributo dello Stato.

Articolo abrogato.

Articolo 23
Teatri e locali.

I Comuni, nei quali ha sede l'ente lirico o l'istituzione concertistica, sono tenuti a mettere a disposizione dell'ente o istituzione medesimi, i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento dell'attività.

Articolo 24
Incentivi a favore della nuova produzione nazionale.

Articolo abrogato.

Articolo 25
Statuto e regolamento organico degli enti.

Articolo abrogato.

Titolo III
ATTIVITA MUSICALI IN ITALIA E ALL'ESTERO

Articolo 26
Disposizioni generali.

Oltre all'attività svolta dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate possono essere sovvenzionate nel territorio della Repubblica manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto.
Le sovvenzioni sono assegnate con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, sul fondo indicato alla lettera b) dell'art. 2, tenendo conto dell'importanza delle località, degli interessi turistici, degli indici di affluenza del pubblico e delle esigenze delle zone depresse.

Articolo 27
Organizzazione delle manifestazioni liriche.

Le manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario dello Stato sono promosse da Amministrazioni comunali e provinciali, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, istituzioni musicali ed enti non aventi scopo di lucro, con personalità giuridica pubblica o privata.
Nelle località in cui operano enti autonomi lirici possono essere sovvenzionate soltanto manifestazioni liriche che rivestano carattere di particolare interesse culturale.
Gli assegnatari delle sovvenzioni devono assumere la diretta responsabilità della gestione delle manifestazioni, avvalendosi, per la loro realizzazione, delle società cooperative e delle imprese liriche iscritte nell'elenco di cui all'art. 42, e delle istituzioni teatrali e concertistico-orchestrali gestite da Enti pubblici.
L'organizzazione delle stagioni tradizionali, di cui al successivo art. 28, può essere curata direttamente dagli enti promotori.

Articolo 28
Teatri di tradizione e istituzioni concertistico-orchestrali.

Sono riconosciuti "teatri di tradizione": Petruzzelli di Bari, Grande di Brescia, Massimo Bellini di Catania, Sociale di Como, Ponchielli di Cremona, Comunale di Ferrara, Sociale di Mantova, Comunale di Modena, Coccia di Novara, Regio di Parma, Municipale di Piacenza, Verdi di Pisa, Municipale di Reggio Emilia, Sociale di Rovigo, Comunale di Treviso, nonché il Comitato Estate Livornese di Livorno e l'Ente Concerti Sassari di Sassari.
Sono riconosciute istituzioni concertistico-orchestrali: Haydn di Bolzano e Trento, AIDEM di Firenze, Angelicum di Milano, Pomeriggio Musicale di Milano, Sinfonica Siciliana di Palermo, Sinfonica di San Remo.
I teatri di tradizione e le istituzioni concertistico-orchestrali hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali che si svolgano nel territorio delle rispettive Province.
Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, può con proprio decreto, riconoscere la qualifica di "teatro di tradizione" a teatri che dimostrino di aver dato particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali e la qualifica di istituzione concertistica-orchestrale alle istituzioni con complessi stabili o semistabili a carattere professionale che svolgono annualmente almeno cinque mesi di attività.

Articolo 29
Programmi delle manifestazioni.

I programmi delle manifestazioni liriche sovvenzionate devono prevedere:
a) l'impiego di artisti lirici di nazionalità italiana in misura prevalente;
b) l'impiego di non meno di 45 professori d'orchestra di nazionalità italiana, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, per i quali è consentito un numero minore.
Comma abrogato.
Le limitazioni previste nei commi precedenti non si applicano agli artisti stranieri che abbiano svolto attività artistiche in Italia per almeno 5 anni.

Articolo 30
Recite a prezzi ridotti.

Nelle manifestazioni liriche sovvenzionate per un numero di recite non inferiore a otto, un quarto delle rappresentazioni deve essere programmato a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate, o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.

Articolo 31
Sovvenzioni e incentivi per le attività liriche.

Articolo abrogato.

Articolo 32
Attività concertistiche e loro sovvenzionamento.

Le manifestazioni concertistiche, corali e di balletto, da attuare con il concorso finanziario dello Stato, sono organizzate da enti, società, istituzioni ed associazioni non aventi scopo di lucro.
L'importo delle sovvenzioni e determinato tenendo presenti:
a) l'importanza culturale, la continuità e la durata di svolgimento dell'insieme della stagione;
b) il numero dei lavori presentati in prima esecuzione assoluta o per l'Italia;
c) il numero dei lavori in prima esecuzione locale, dei lavori di autore italiano vivente e dei lavori di autore italiano non eseguiti localmente da almeno venti anni;
d) il numero e l'importanza delle manifestazioni collaterali all'attività principale
Nell'assegnazione delle sovvenzioni sono tenute in particolare considerazione le esigenze delle società e delle istituzioni concertistiche che svolgono attività stagionale a carattere continuativo, eventualmente con propri complessi.
Nelle manifestazioni concertistiche, corali e di balletto sovvenzionate per un numero non inferiore a sei, almeno il 20 per cento delle manifestazioni deve essere programmato a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.

Articolo 33
Manifestazioni liriche e concertistiche all'estero.

Per la diffusione dell'arte lirica e musicale italiana all'estero, il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentito il Ministero degli affari esteri e la Commissione centrale per la musica, può sovvenzionare con proprio decreto:
a) manifestazioni liriche progettate dagli enti autonomi lirici, dai "teatri di tradizione" previsti dall'articolo 28 e da enti ed istituzioni musicali, non aventi scopo di lucro, con personalità giuridica pubblica o privata;
b) manifestazioni concertistiche, corali e di balletto progettate dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, dalle istituzioni concertistico-orchestrali previste dall'articolo 28, nonché da società, istituzioni, associazioni e complessi che abbiano già svolto, da almeno due anni, attività in Italia o all'estero, o che comunque diano serie garanzie sul piano organizzativo ed artistico;
c) manifestazioni di concertisti solfisti di riconosciuto valore artistico.

Articolo 34
Sovvenzionamento delle manifestazioni all'estero.

Per le manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da effettuare all'estero, l'importo della sovvenzione è determinato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo tenendo presenti:
a) il numero delle rappresentazioni o esecuzioni ed il loro livello artistico;
b) la posizione geografica della località in cui si svolge la manifestazione;
c) l'impiego di masse orchestrali, corali e di balletto italiane;
d) l'inclusione nei programmi di opere liriche di autore italiano, la cui prima rappresentazione in Italia abbia avuto luogo nell'ultimo trentennio o di opere di autore italiano mai rappresentate.
I maestri, i cantanti primari e comprimari, i primi ballerini, i coadiutori artistici, nonché i componenti i complessi concertistici e corali da impiegare nelle manifestazioni all'estero devono essere di nazionalità italiana, salvo eccezionali casi di comprovate esigenze artistiche, nei quali può essere ammessa l'utilizzazione, per i ruoli primari, di elementi stranieri in misura non superiore ad 1/4 dell'organico della compagnia di canto o del complesso concertistico.

Articolo 35
Gestione delle manifestazioni sovvenzionate.

È vietata la cessione, sotto qualsiasi forma, della gestione delle manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto sovvenzionate.

Articolo 36
Festivals nazionali ed internazionali.

Sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b) possono essere sovvenzionati il festival internazionale di musica contemporanea della Biennale di Venezia, con un contributo annuo non inferiore ai 50 milioni, altri festivals lirici, concertistici, corali e di balletto, a carattere nazionale ed internazionale che, sentita la Commissione centrale per la musica, siano ritenuti di particolare importanza sotto l'aspetto artistico o turistico, anche in relazione alla esigenza di una più ampia diffusione della cultura musicale.

Articolo 37
Concorsi, attività sperimentali e rassegne.

Sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b) , sentita la Commissione centrale per la musica, possono essere assegnate sovvenzioni a enti, istituzioni ed associazioni non aventi scopo di lucro che, al fine di promuovere la cultura musicale, di stimolare la nuova produzione lirica, concertistica e di balletto, e di reperire nuovi elementi artistici di nazionalità italiana, effettuino concorsi di composizione ed esecuzione musicale, corsi di avviamento e perfezionamento professionale, stagioni liriche sperimentali e rassegne musicali.

Articolo 38
Produzione nazionale nuova e nuovissima.

Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo di concerto con il Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della presente legge determinerà con proprio decreto l'aliquota dei programmi musicali della RAI-Radiotelevisione italiana da riservare alla nuova e nuovissima produzione lirica e concertistica nazionale.

Articolo 39
Liquidazione sovvenzioni.

La liquidazione delle sovvenzioni e dei contributi è disposta ad attività ultimata, previa presentazione di documentazione attestante l'osservanza degli adempimenti di legge e la regolarità della gestione.
In particolare deve essere esibito il certificato rilasciato dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals), ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al quarto comma aggiunto all'articolo 10, D.Lgs. 16 luglio 1947, n. 708, dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388, attestante che l'assegnatario della sovvenzione o del contributo non ha alcuna pendenza contributiva nei confronti dell'Ente relativamente al personale occupato per lo svolgimento della manifestazione musicale alla quale la sovvenzione od il contributo si riferisce.
Qualora esistano contestazioni o pendenze, l'Enpals rilascia un proprio certificato con l'indicazione dell'ammontare dei contributi assicurativi contestati o comunque pendenti.
Il Ministero per i beni e le attività culturali accantona in tal caso una somma pari a quella contestata o pendente sull'importo della sovvenzione o del contributo assegnato fin tanto che l'Enpals non rilasci un successivo certificato liberatorio; qualora l'assegnatario non provveda a definire entro tre mesi la sua posizione contributiva nei confronti dell'Enpals, il Ministero rimetterà direttamente all'Ente le somme corrispondenti ai contributi dovuti, con effetto liberatorio per l'Amministrazione e per l'assegnatario della sovvenzione o contributo.
È in facoltà del Ministero per i beni e le attività culturali di concedere all'assegnatario acconti sulla sovvenzione, previa dimostrazione di avere svolto almeno il 50 per cento dell'attività.

Articolo 40
Fondo speciale.

Sul fondo di cui all'art. 2, lettera b) , il Ministero per i beni e le attività culturali riserva annualmente un fondo speciale di lire 200 milioni per:
a) favorire e sostenere iniziative intese comunque alla diffusione ed all'incremento della cultura musicale;
b) concessione delle borse di studio previste dall'articolo 8;
c) facilitazioni tariffarie per trasporti di complessi o singoli artisti, tecnici e personale ausiliario, di materiali o attrezzature da impiegare nell'allestimento degli spettacoli, secondo convenzioni da stipulare annualmente col Ministero dei trasporti e della aviazione civile.
Sul fondo speciale di lire 200 milioni, una somma d'importo non superiore a 100 milioni è destinata:
a) alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici promossi da enti locali, istituzioni o comitati cittadini, a titolo di concorso nelle spese di impianto e funzionamento;
b) alla concessione di contributi ai complessi bandistici che svolgono tournées in tutta Italia e anche all'estero, con un minimo di almeno 150 concerti annui.
I contributi sono concessi con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.
Le somme non utilizzate per le finalità di cui sopra sono devolute per sostenere le manifestazioni di cui agli articoli 26, 33, 36 e 37.

Articolo 41
Sezione autonoma per il credito teatrale.

Articolo abrogato.

Articolo 42
Elenco delle imprese liriche.

È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un elenco delle imprese liriche, costituite anche in forma di società cooperativa.
Le imprese sono iscritte nell'elenco in ordine alfabetico, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura giuridica, della persona od organo fornito della legale rappresentanza e della sede legale.

Articolo 43
Art. 43.
1. I provvedimenti di ammissione e cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 42 sono adottati dal capo del Dipartimento dello spettacolo, sentita la commissione consultiva per la musica.

Articolo 44
Documentazione per l'iscrizione nell'elenco.

Le imprese di cui all'art. 42 per ottenere l'iscrizione nell'elenco, debbono produrre domanda corredata dalla seguente documentazione:
a) certificato di cittadinanza italiana del legale rappresentante o titolare;
b) certificato generale del casellario giudiziale e certificato di buona condotta, entrambi in data non anteriore a tre mesi dalla domanda di iscrizione, del legale rappresentante o del titolare;
c) certificato di iscrizione alla Camera di commercio;
d) certificato della cancelleria del tribunale competente, in data non anteriore ad un mese dalla domanda di iscrizione, attestante la mancanza di procedimenti concorsuali in atto;
e) certificato del competente ufficio distrettuale delle imposte dirette dal quale risulti l'ultimo reddito netto di categoria B definitivamente accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile;
f) attestati degli uffici statali competenti o degli istituti di credito sulla consistenza patrimoniale mobiliare ed immobiliare;
g) relazione documentata sull'attività svolta nel settore.
Le imprese costituite in società debbono, inoltre, produrre l'atto costitutivo e lo statuto in copia autentica.
Le società cooperative debbono altresì esibire:
a) certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative;
b) certificato da cui risulti che è stato effettuato a norma di legge, presso la cancelleria del tribunale competente, il deposito dell'ultimo bilancio della cooperativa e delle relative relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci;
c) copia autentica dell'elenco dei soci (maestri, professori d'orchestra, artisti, registi, coristi, tersicorei e tecnici).

Articolo 45
Cancellazione dall'elenco.

La cancellazione delle imprese dall'elenco è deliberata allorché venga accertata la mancanza di uno o più requisiti richiesti per la iscrizione ovvero per gravi deficienze emerse nello svolgimento dell'attività prevista dall'articolo 27.

Articolo 46
Pubblicazione delle sovvenzioni e dei contributi concessi.

I provvedimenti relativi alla concessione delle sovvenzioni e dei contributi previsti dalla presente legge sono pubblicati, al termine di ogni esercizio finanziario, sul Bollettino ufficiale del Ministero per i beni e le attività culturali.

Titolo IV
COLLOCAMENTO DEL PERSONALE ARTISTICO

Articolo 47
Servizio scritture.

Articolo abrogato.

Articolo 48
Impiego del personale artistico.

Articolo abrogato.

Articolo 49
Sanzioni.

Articolo abrogato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

Articolo 50
Norme di attuazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, saranno emanate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione.
Le norme di attuazione degli articoli 47 48 e 49 saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale d'intesa col ministro per il turismo e per lo spettacolo.

Articolo 51
Cessazione e costituzione degli organi degli enti.

I presidenti, i sovrintendenti, i Comitati amministrativi ed i Collegi dei revisori degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate cessano dall'attuale incarico entro due mesi dell'entrata in vigore della presente legge.
Entro lo stesso termine si provvederà alla costituzione degli organi previsti dall'articolo 9.

Articolo 52
Copertura.

Alla spesa per i contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 2, si provvede, quanto a lire 4.000 milioni, con lo stanziamento del capitolo 1023 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 1967 e, quanto a lire 8.000 milioni, mediante riduzione del fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno.
Alla spesa per le sovvenzioni di cui alla lettera b) del predetto articolo 2 si provvede con quote degli stanziamenti già previsti dalle norme citate nello stesso articolo per provvidenze a favore di manifestazioni musicali e teatrali.
Alla spesa di lire 350 milioni per il conferimento statale di cui all'art. 41 si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1967.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 53
Sistemazione dei disavanzi pregressi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate.

Il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero del tesoro accerteranno la situazione economica e patrimoniale dei singoli enti ed istituzioni di cui all'art. 6, determinando i rispettivi disavanzi complessivi alla data del 31 dicembre 1966.
Al risanamento dei disavanzi sarà provveduto mediante mutui che gli enti e le istituzioni saranno autorizzati a contrarre con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.
L'onere di tali mutui per capitale, interessi, imposta generale sull'entrata e spese di contratto e registrazione è a carico dello Stato. L'ammortamento sarà effettuato nel termine di nove anni mediante il versamento di rate annuali posticipate a decorrere dal 1° luglio 1968.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 54
Abrogazioni.

Sono abrogate le norme del regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 438, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1570, e dell'art. 7 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, e successive modifiche di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 898.
Sono inoltre abrogate le norme del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito in legge 6 giugno 1935, n. 142, del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, convertito in legge 18 gennaio 1939, n. 423, dell'art. 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, modificato dall'art. 2 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034, e del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, limitatamente alla destinazione ed alle modalità di erogazione dei fondi da esse previste a sostegno delle manifestazioni musicali.
È abrogata, altresì, ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.