Entrata in vigore:
19 febbraio 2002
Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 76, commi 7-bis e 7-ter del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come sostituiti dall'art. 1, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342;
Visto l'art. 9, comma 16, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 (legge finanziaria 2002), il quale ha modificato l'art. 76, comma 7-ter, del testo unico delle imposte sui redditi;
Visto il decreto 21 novembre 2001 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, con il quale sono stati individuati gli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi;
Considerato che il citato comma 7-bis dell'art. 76, così come sostituito, prevede che, per le finalità previste dalla norma stessa, si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori, non appartenenti all'Unione europea, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti;
Ritenuto che, ai fini della predetta normativa, è presa in considerazione la categoria dei redditi da impresa e che, ai fini medesimi, la misura dell'imposizione applicata in Italia include l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta regionale sulle attività produttive;
Considerato, altresì, che la lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato ai fini dell'art. 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi è comunque suscettibile di modifiche e integrazioni sulla base della eventuale acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi sulla legislazione fiscale degli Stati esteri;
Considerato, infine, che il comma 7-quater, dell'art. 76, stabilisce che le disposizioni del comma 7-bis non si applicano alle operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'art. 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi;
Art. 1.


1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, quale risulta modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato:
Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, [Singapore] (1), Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.
Art. 2.

1. Sono altresì inclusi tra gli Stati e i territori di cui all'art. 1:
1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
[3) Kuwait, con esclusione delle società con partecipazione straniera superiore al 47% se soggette ad imposizione con le aliquote previste dall'Amiri Decree n. 3 del 1955 o superiore al 45% se soggette ad imposizione con le aliquote previste dalla locale legge n. 23 del 1961, sempre che tali società non usufruiscano dei regimi agevolati previsti dalle locali leggi n. 12 del 1998 e n. 8 del 2001;] (1)
4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato;
4-bis) Singapore, con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. (2)
Art. 3.

1. Le disposizioni indicate nell'art. 1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:
1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;
2) Antigua, con riferimento alle international buniness companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonchè con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975, e successive modifiche e integrazioni;
3) Corea del Sud con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law;
4) Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;
5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero;
6) Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;
7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;
8) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;
9) Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act;
10) Mauritius, con riferimento alle società «certificate» che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;
11) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zone;
12) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;
13) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e «di domicilio»;
14) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, altresì, ai soggetti ed alle attività insediati negli Stati di cui al medesimo comma che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtù di accordi o provvedimenti dell'Amministrazione finanziaria dei medesimi Stati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.