(continua: Art. 3)
151. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2008 e del triennio 2008-2010, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a euro 190 milioni per gli anni 2008 e 2009 e a euro 320 milioni per l'anno 2010.

152. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

153. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

154. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

155. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 154, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2008, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

156. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge.

157. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 487.309.000 euro per l'anno 2008, di 556 milioni di euro per l'anno 2009 e di 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

158. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 150 milioni di euro per l'anno 2008.

159. All'onere derivante dall'articolo 2, comma 550, limitatamente a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di rotazioine per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, come rideterminato dalla tabella D allegata alla presente legge.

160. L'assegnazione in favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di cui alla legge 8 febbraio 1973, n. 17, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2008.

161. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

162. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

163. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione.

164. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2008, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 2 e al comma 36 del presente articolo, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 dicembre 2007

NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Mastella


LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1817):
Disegno di legge risultante dallo stralcio - deliberato dall'Aula nella seduta del 4 ottobre 2007 - dell'art. 4, commi da 23 a 26, che formano l'atto S.1817 bis; dell'art. 5, commi da 27 a 30 che formano l'atto S.1817 ter;
dell'art. 5, comma 33, che forma l'atto S.1817 quater;
dell'art. 10, comma 1, lettera n), capoverso 690 bis che forma l'atto S. 1817 quinquies; dell'art. 17 che forma l'atto S.1817 sexies; dell'art. 19 che forma l'atto S.1817 septies; dell'art. 20, commi 6 e 7, che formano l'atto S.1817 octies; dell'art. 28, comma 2, che forma l'atto S.1817 novies; dell'art. 32, comma 1, lettera b) che forma l'atto S.1817 decies; dell'art. 36, comma 1, che forma l'atto S.1817 terdecies; dell'art. 34, comma 20, che forma l'atto S.1817 duodecies; dell'art. 34, comma 19, che forma l'atto S.1817 undecies; dell'art. 46, comma 6, che forma l'atto S.1817 quaterdecies; dell'art. 48, comma 2, che forma l'atto S.1817 quinquiesdecies; dell'art. 51, comma 1, che forma l'atto S.1817 sexiesdecies; dell'art. 73 che forma l'atto S.1817 septiesdecies; dell'art. 80 che forma l'atto S.1817 duodevicies, presentato dal Ministro dell'economia e finanze (Padoa Schioppa) il 1° ottobre 2007.
Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 4 ottobre 2007 con i pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e delle questioni regionali.
Esaminato dalla 5ª commissione, in sede referente, il 16, 17, 23, 24, 26, 29, 30, 31 ottobre 2007; l'1 e 7 novembre 2007.
Relazione annunciata il 5 novembre 2007 (relatore sen.
Legnini - atto S.1817-A).
Esaminato in aula il 17 ottobre 2007; il 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 novembre 2007 ed approvato il 15 novembre 2007.
Camera dei deputati (atto n. 3256):
Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 19 novembre 2007 con pareri delle commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e questioni regionali.
Esaminato dalla V commissione, in sede referente, il 21, 27 novembre 2007; il 3, 4, 6, 7 dicembre 2007.
Relazione annunciata l'8 dicembre 2007 (relatori on.
Ventura e on. Ricci - atto C.3256-A).
Esaminato in aula il 10, 11, 12, 13, 14 dicembre 2007 ed approvato, con modificazioni, il 15 dicembre 2007.
Senato della Repubblica (atto n. 1817-B):
Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 16 dicembre 2007 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e delle questioni regionali.
Esaminato dalla 5ª commissione, in sede referente, il 17 e 18 dicembre 2007.
Esaminato in aula il 19, 20 dicembre 2007 ed approvato il 21 dicembre 2007.

Avvertenza:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -
serie generale - del 12 gennaio 2008 si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, riguardante il testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, e ai sensi dell'art. 8, comma 3, del relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.