IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

DISPONE

1. Misura del credito d’imposta

1.1. Il credito d’imposta di cui all’articolo 83-bis, comma 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 [1], convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è riconosciuto in misura corrispondente ad una quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2008 per ciascun veicolo di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate posseduto e utilizzato per l’esercizio dell’attività di autotrasporto di merci dalle imprese autorizzate.

1.2. Per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate il credito d’imposta è stabilito nella misura del 35 per cento dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2008 per ciascun veicolo.

1.3. Per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate il credito d’imposta è stabilito nella misura del 70 per cento dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2008 per ciascun veicolo.

2. Limite di fruizione del credito d’imposta

2.1. Il credito d’imposta indicato al punto 1 compete nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 [2] della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis») e del limite complessivo di euro 100.000, per il settore del trasporto su strada, ivi previsto per gli aiuti di importanza minore a favore della medesima impresa nell’arco di tre esercizi finanziari.

3. Adempimenti

3.1. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione deiredditi [3] relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta nei quali lo stesso è utilizzato.

Motivazioni


Nel limite di spesa di 40 milioni di euro, l’articolo 83-bis, comma 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, riconosce alle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci un credito d’imposta corrispondente a quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2008 per ciascun veicolo, posseduto e utilizzato per la predetta attività, di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate; la misura del credito di imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate.

Il comma 27 dell’articolo 83-bis citato demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la determinazione della misura del credito d’imposta, tenendo conto del numero degli aventi diritto, nonché l’emanazione di eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa.

Il comma 31 stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, tra le misure previste nell’articolo 83-bis citato, quelle relativamente alle quali occorre la previa verifica della compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

Al riguardo, con nota del 19 settembre 2008 prot. n. 0074036, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha comunicato, con riferimento agli adempimenti di cui al citato comma 31 dell’articolo 83-bis - sentito il competente Dipartimento per le politiche europee, ed avuto riguardo al regolamento comunitario sugli aiuti di stato d’importanza minore ("de minimis")

n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 che ha esteso il campo di applicazione della relativa disciplina anche al settore dei trasporti ed ha stabilito, per tale settore, in 100.000 euro per impresa nell’arco di un triennio, la soglia minima al di sotto della quale gli aiuti di Stato sono consentiti, senza necessità di notifica alle autorità comunitarie - che le agevolazioni fiscali e contributive accordate al settore dell’autotrasporto dai commi 24, 25 e 26, rappresentando aiuti di Stato di tipo selettivo, non appaiono compatibili con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. Pertanto, nell’adozione dei relativi provvedimenti, occorre tener conto che le agevolazioni complessivamente fruite da ciascuna impresa non potranno superare la soglia fissata dal citato regolamento "de minimis".

Con nota dell’8 ottobre 2008 prot. n. 0080177 il suddetto Ministero ha comunicato che la dichiarazione delle imprese relativa al rispetto di tale soglia può essere resa anche in sede di dichiarazione dei redditi, atteso che nella medesima sede si concluderà l’iter procedurale per la concessione dell’agevolazione.

La misura del credito d’imposta spettante è stata determinata sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione studi e ricerche economico fiscali con nota del 6 ottobre 2008 prot. n. 3624, ripartendo lo stanziamento di 40 milioni di euro in base alle stime riguardanti gli importi pagati a titolo di tasse automobilistiche per l’anno 2007 relativi ai veicoli aventi massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate e massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, posseduti e utilizzati per l’attività di autotrasporto di merci.

Infine è stata prevista, con finalità di monitoraggio della spesa, l’indicazione del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi dell’impresa di autotrasporto che ne fruisce.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni delDirettore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Articolo 83-bis, commi da 23 a 27, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 [4] e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto.

Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore ( de minimis ).

Legge 6 giugno 1974, n. 298 [5], "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada".

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 [6] recante "Nuovo codice della strada".

Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 1953, n. 59 [7] (Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche).

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate in luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 8 ottobre 2008

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

F.to Attilio BEFERA