IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 2, 18, 114, 117 e 118 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante la
disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni;
Visto l'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha
introdotto alcune modifiche al decreto legislativo n. 153 del 1999;
Viste le sentenze n. 300 e n. 301 del 29 settembre 2003 della Corte
costituzionale relative all'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, nonche' all'articolo 4 e all'articolo 10 del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
Visto in particolare il comma 14 dell'articolo 11 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, che dispone che l'Autorita' di vigilanza
detta, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle
norme introdotte dall'articolo 11 citato anche al fine di coordinarle
con le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212;
Visto l'articolo 39, comma 14-nonies, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326;
Visto l'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del
22 marzo 2004;
Vista la comunicazione, effettuata, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, in data 23 aprile 2004;
Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
espresso con nota prot. n. 8250 del 27 aprile 2004;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.
Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento
emanato con decreto ministeriale 2 agosto 2002, n. 217.
2. Le definizioni utilizzate nel presente regolamento corrispondono
a quelle dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153.
3. Restano ferme le altre disposizioni contenute nel decreto
legislativo n. 153 del 1999, e successive modificazioni.

Art. 2.
Attivita' istituzionale

1. Lo statuto, in ragione del luogo di insediamento, delle
tradizioni storiche e delle dimensioni della fondazione, puo'
definire specifici ambiti territoriali cui si indirizza l'attivita'
della fondazione.
2. Le fondazioni scelgono, nell'ambito dei settori ammessi, un
massimo di cinque settori (i c.d. settori rilevanti), anche
appartenenti a piu' di una delle categorie di settori ammessi. La
scelta dei settori rilevanti puo' essere effettuata nello statuto o
in altro deliberato dell'organo della fondazione a cio' competente
secondo lo statuto. Della scelta dei settori rilevanti e delle sue
modificazioni e' data comunicazione all'Autorita' di vigilanza. Ove
la scelta comporti una modifica dello statuto si applica l'articolo
10, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153.
3. Le fondazioni operano in via prevalente nei settori rilevanti,
assegnando ad essi il reddito residuo dopo le destinazioni indicate
nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 8, del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153.
4. La restante parte del reddito, dopo le destinazioni di cui al
precedente comma 3, nonche' di quelle relative al reinvestimento del
reddito ed agli accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo
statuto, puo' essere diretta a uno o piu' dei settori ammessi.
5. Restano confermate le destinazioni del reddito delle fondazioni
vincolate dalla legge.


Art. 3.
Organo di indirizzo

1. Gli statuti delle fondazioni prevedono che l'organo di indirizzo
sia composto da una prevalente e qualificata rappresentanza degli
enti, pubblici e privati, espressivi delle realta' locali e, per la
eventuale restante parte, da personalita' che per professionalita',
competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui e' rivolta
l'attivita' della fondazione, possano efficacemente contribuire al
perseguimento dei fini istituzionali. Le personalita' sono designate
o nominate da soggetti, persone fisiche o giuridiche, di riconosciuta
indipendenza e qualificazione, i quali operano nei settori di
intervento della fondazione.
2. Lo statuto identifica gli enti pubblici e privati espressivi
delle realta' locali e regolamenta i poteri di designazione o di
nomina in modo da consentire una equilibrata composizione dell'organo
di indirizzo e da garantire che nessun singolo soggetto possa
designare o nominare la maggioranza dei componenti.
3. Lo statuto regola eventuali ipotesi di nomina per cooptazione,
ammissibile nei soli casi di personalita' di chiara ed indiscussa
fama.
4. Nelle fondazioni di origine associativa lo statuto puo'
attribuire alle assemblee il potere di designare fino alla meta' dei
componenti l'organo di indirizzo. L'organo di indirizzo, per la
restante parte, e' composto secondo quanto previsto dai precedenti
commi.
5. Lo statuto determina, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera
h), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le procedure di
verifica della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilita' e
delle cause di sospensione e di decadenza dei componenti dell'organo
di indirizzo. In assenza di previsione statutaria, l'organo di
indirizzo in carica, ricevuta la designazione, verifica, sotto la
propria responsabilita', la regolarita' della designazione,
l'esistenza dei requisiti e l'assenza di cause di incompatibilita' e
di conflitti di interesse e procede alla nomina entro quindici giorni
dal ricevimento della designazione. In caso di mancanza o
impossibilita' di funzionamento dell'organo di indirizzo provvede
l'organo di controllo.


Art. 4
Incompatibilita'

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o
controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di
amministrazione, direzione o controllo presso la societa' bancaria
conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono
funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire
funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa'
bancaria conferitaria.
2. I componenti degli organi delle fondazioni non possono essere
destinatari di attivita' delle fondazioni stesse a loro diretto
vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi,
generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.


Art. 5.
Il patrimonio

1. Le fondazioni danno separata e specifica evidenza nel bilancio
degli impieghi effettuati e della relativa redditivita'. A fini
informativi indicano nel documento programmatico previsionale gli
impieghi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n.
153 del 1999.


Art. 6.
Partecipazioni bancarie di controllo

1. Una societa' bancaria o capogruppo bancario si considera
sottoposta a controllo congiunto di due o piu' fondazioni, quando
esse, mediante accordi di sindacato, realizzano le ipotesi previste
dall'articolo 6, commi 2 e 3, lettere a) b) e c) del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153. L'esistenza dell'accordo va
provata in forma scritta. Restano ferme le ipotesi di controllo
solitario, contemplate dal menzionato articolo 6.
2. Nel caso venga accertato il controllo di cui al precedente comma
1, le fondazioni devono sciogliere l'accordo di sindacato o recedere
da esso entro il termine di novanta giorni dalla data di
comunicazione da parte dell'autorita' di vigilanza.


Art. 7.
Disposizioni transitorie

1. Le fondazioni per le quali l'organo di indirizzo abbia una
composizione non conforme all'articolo 4, comma 1, lettera c),del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, quale risulta a seguito
della sentenza n. 301 del 2003 della Corte costituzionale, adeguano i
propri statuti entro novanta giorni dall'entrata in vigore del
presente regolamento. Lo statuto determina le modalita' e i tempi di
entrata in carica del nuovo organo di indirizzo.
2. Il mandato degli organi di indirizzo e di amministrazione in
carica all'entrata in vigore del presente regolamento non viene
computato ai fini del limite di mandato di cui all'articolo 4, comma
1, lettera i), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
3. Le disposizioni del presente regolamento relative ai requisiti e
alle incompatibilita' dei componenti gli organi delle fondazioni si
applicano ai componenti degli organi ricostituiti ai sensi del comma
1 del presente articolo.
4. Per le fondazioni di cui al comma 1, ai fini dell'attuazione
dell'articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
terzo periodo, l'esecuzione del documento programmatico previsionale
2004 approvato entro il 2003, e' da considerarsi ricompresa
nell'ordinaria amministrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.