ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo I.
Della emissione e della forma dell'assegno bancario.


Art. 1.

-- L'assegno bancario (chèque) contiene:
1° la denominazione di assegno bancario (chèque)inserita nel
contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
2° l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
3° il nome di chi è designato a pagare (trattario);
4° l'indicazione del luogo di pagamento;
5° l'indicazione della data e del luogo dove l'assegno bancario è
emesso;
6° la sottoscrizione di colui che emette l'assegno bancario
(traente).




ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo I.
Della emissione e della forma dell'assegno bancario.


Art. 2.

-- Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati
nell'articolo precedente non vale come assegno bancario, salvo i casi
previsti nei seguenti commi.
In mancanza di indicazione speciale, il luogo indicato accanto al
nome del trattario si reputa luogo del pagamento. Se più luoghi sono
indicati accanto al nome del trattario, l'assegno bancario è pagabile
nel luogo indicato per primo.
In mancanza di queste o di ogni altra indicazione, l'assegno
bancario è pagabile nel luogo in cui è stato emesso, e, se in esso
non vi è uno stabilimento del trattario, nel luogo dove questi ha lo
stabilimento principale.
L'assegno bancario in cui non è indicato il luogo di emissione si
considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome del
traente.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo I.
Della emissione e della forma dell'assegno bancario.


Art. 3.

-- L'assegno bancario è tratto su un banchiere. Tuttavia il titolo
emesso e pagabile fuori del territorio del regno o di territori
soggetti alla sovranità italiana è valido come assegno bancario anche
se tratto su persona che non sia banchiere.
L'assegno bancario non può essere emesso se il traente non abbia
fondi disponibili presso il trattario, dei quali abbia diritto di
disporre per assegno bancario, e in conformità di una convenzione
espressa o tacita. Il titolo tuttavia vale come assegno bancario
anche se non sia osservata tale prescrizione.

MOD RDL 27.06.1935 n. 1217 ART UNICO
CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2



Art. 4.

-- L'assegno bancario non può essere accettato. Ogni menzione di
accettazione apposta sull'assegno bancario si ha per non scritta.
Ogni menzione di certificazione, conferma, visto e ogni altra
equivalente, scritta sul titolo e firmata dal trattario, ha soltanto
l'effetto di accertare l'esistenza dei fondi ed impedirne il ritiro
da parte del traente prima della scadenza del termine di
presentazione.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo I.
Della emissione e della forma dell'assegno bancario.


Art. 5.

-- L'assegno bancario può essere pagabile:
a una persona determinata con o senza l'espressa clausola
<<all'ordine>>;
a una persona determinata con la clausola <<non all'ordine>> o
altra equivalente;
al portatore.
L'assegno bancario a favore di una persona determinata, con la
clausola <<o al portatore>> ovvero con altra equivalente, vale come
assegno bancario al portatore.
L'assegno bancario senza indicazione del prenditore vale come
assegno bancario al portatore.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo I.
Della emissione e della forma dell'assegno bancario.


Art. 6.

-- L'assegno bancario può essere all'ordine dello stesso traente.
L'assegno bancario può essere tratto per conto di un terzo.
L'assegno bancario non può essere tratto sullo stesso traente,
salvo che il titolo sia tratto fra diversi stabilimenti di uno stesso
traente. In questo caso l'assegno non può essere al portatore.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo I.
Della emissione e della forma dell'assegno bancario.


C}Art. 7.

-- Qualsiasi promessa d'interessi inseriti nell'assegno bancario si
ha per non scritta.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo I.
Della emissione e della forma dell'assegno bancario.


Art. 8.

-- L'assegno bancario può essere pagabile al domicilio di un terzo,
sia nel luogo del domicilio del trattario, sia in altro luogo,
ancorché il terzo non sia banchiere.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo I.
Della emissione e della forma dell'assegno bancario.


Art. 9.

-- L'assegno bancario con la somma da pagarsi scritta in lettere ed
in cifre vale, in caso di differenza, per la somma indicata in
lettere.
Se la somma da pagarsi è scritta più di una volta in lettere o in
cifre, l'assegno bancario, in caso di differenza, vale per la somma
minore.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo I.
Della emissione e della forma dell'assegno bancario.


Art. 10.

-- Se l'assegno bancario contiene firme di persone incapaci di
obbligarsi per assegno, firme false o di persone immaginarie, ovvero
firme che per qualsiasi altra ragione non obbligano le persone che
hanno firmato l'assegno bancario o col nome delle quali esso è stato
firmato, le obbligazioni degli altri firmatari restano tuttavia
valide.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo I.
Della emissione e della forma dell'assegno bancario.


Art. 11.

-- Ogni sottoscrizione deve contenere il nome e cognome o la ditta
di colui che si obbliga. é valida tuttavia la sottoscrizione nella
quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo I.
Della emissione e della forma dell'assegno bancario.


Art. 12.

-- Il minore emancipato non autorizzato all'esercizio del commercio
e l'inabilitato non assumono obbligazione se la loro firma non sia
accompagnata da quella del curatore con la clausola <<per
assistenza>> o altra equivalente. Se sia omessa detta clausola o
altra equivalente il curatore è obbligato personalmente.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo I.
Della emissione e della forma dell'assegno bancario.


Art. 13.

-- Il genitore o il tutore non autorizzato all'esercizio del
commercio per conto del minore o dell'interdetto si può obbligare in
nome di costoro, il primo con l'autorizzazione del tribunale, l'altro
con l'autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela omologata
dal tribunale, l'una e l'altra anche di carattere generale.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo I.
Della emissione e della forma dell'assegno bancario.


Art. 14.

-- Chi appone la firma sull'assegno bancario quale rappresentante
di una persona per la quale non ha il potere di agire, è obbligato
per effetto dell'assegno bancario come se l'avesse firmato in
proprio, e, se ha pagato, ha gli stessi diritti che avrebbe avuto il
preteso rappresentato. La stessa disposizione si applica al
rappresentante che abbia ecceduto i suoi poteri.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo I.
Della emissione e della forma dell'assegno bancario.


Art. 15.

-- La facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto altrui
comprende anche quella di emettere e girare assegni, salvo che l'atto
di rappresentanza disponga diversamente.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo I.
Della emissione e della forma dell'assegno bancario.


Art. 16.

-- Il traente risponde del pagamento. Ogni clausola con la quale si
esoneri da tale responsabilità si ha per non scritta.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo II.
Del trasferimento.


Art. 17.

-- L'assegno bancario pagabile ad una persona determinata con o
senza la clausola espressa <<all'ordine>> è trasferibile mediante
girata.
L'assegno bancario pagabile ad una persona determinata con la
clausola <<non all'ordine>> o altra equivalente, non può essere
trasferito che nella forma e con gli effetti della cessione
ordinaria.
La girata può essere fatta anche a favore del traente o di
qualunque altro obbligato. Essi possono girare di nuovo l'assegno
bancario.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo II.
Del trasferimento.


Art. 18.

-- La girata deve essere incondizionata. Qualsiasi condizione alla
quale sia subordinata si ha per non scritta.
La girata parziale è nulla.
é egualmente nulla la girata del trattario.
La girata al portatore vale come girata in bianco.
La girata al trattario vale come quietanza, salvo il caso che il
trattario abbia diversi stabilimenti e la girata sia fatta ad uno
stabilimento diverso da quello sul quale l'assegno bancario è stato
tratto.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo II.
Del trasferimento.


Art. 19.

-- La girata deve essere scritta sull'assegno bancario o su un
foglio ad esso attaccato (allungamento). Deve essere sottoscritta dal
girante.
La girata è valida ancorché il beneficiario non sia indicato o il
girante abbia apposto soltanto la firma (girata in bianco). In questo
caso la girata per essere valida deve essere scritta a tergo
dell'assegno bancario o sull'allungamento.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo II.
Del trasferimento.


Art. 20.

-- La girata trasferisce tutti i diritti inerenti all'assegno
bancario.
Se la girata è in bianco il portatore può:
1° riempirla col proprio nome o con quello di altra persona;
2° girare l'assegno bancario di nuovo in bianco o a persona
determinata;
3° trasmettere l'assegno bancario a un terzo, senza riempire la
girata in bianco e senza girarlo.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo II.
Del trasferimento.


Art. 21.

-- Il girante, se non vi sia clausola contraria, risponde del
pagamento.
Egli può vietare una nuova girata; in questo caso non è
responsabile verso coloro ai quali l'assegno bancario sia stato
ulteriormente girato.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo II.
Del trasferimento.


Art. 22.

-- Il detentore dell'assegno bancario trasferibile per girata è
considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una
serie continua di girate, anche se l'ultima è in bianco. Le girate
cancellate si hanno, a questo effetto, per non scritte. Se una girata
in bianco è seguita da un'altra girata, si reputa che il
sottoscrittore di quest'ultima abbia acquistato l'assegno bancario
per effetto della girata in bianco.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo II.
Del trasferimento.


Art. 23.

-- Una girata apposta ad un assegno bancario al portatore rende il
girante responsabile secondo le norme sul regresso; ma non trasforma
il titolo in un assegno bancario all'ordine.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo II.
Del trasferimento.


Art. 24.

-- Se una persona ha perduto per qualsiasi ragione il possesso di
un assegno bancario, il nuovo portatore, cui è pervenuto l'assegno
bancario -- sia che si tratti di assegno bancario al portatore, si
che si tratti di assegno bancario trasferibile per girata e rispetto
al quale il portatore giustifichi il suo diritto nella maniera
indicata nell'art. 22 -- non è tenuto a consegnarlo se non quando
l'abbia acquistato in mala fede ovvero abbia commesso colpa grave
acquistandolo.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo II.
Del trasferimento.


Art. 25.

-- La persona contro la quale sia promossa azione in virtù
dell'assegno bancario, non può opporre al portatore le eccezioni
fondate sui suoi rapporti personale col traente o con i portatori
precedenti, a meno che il portatore, acquistando l'assegno bancario,
abbia agito scientemente a danno del debitore.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo II.
Del trasferimento.


Art. 26.

-- Se alla girata è apposta la clausola <<valuta per incasso>>,
<<per incasso>>, <<per procura>> od ogni altra che implichi un
semplice mandato, il portatore può esercitare tutti i diritti
inerenti all'assegno bancario, ma non può girarlo che per procura.
Gli obbligati non possono in questo caso opporre al portatore se
non le eccezioni che avrebbero potuto opporre al girante.
Il mandato contenuto in una girata per procura non si estingue per
la morte del mandante o per la sopravvenuta sua incapacità.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo II.
Del trasferimento.


Art. 27.

-- La girata fatta dopo il protesto o dopo una constatazione
equivalente oppure dopo spirato il termine per la presentazione
produce solo gli effetti di una cessione ordinaria.
La girata senza data si presume, fino a prova contraria, fatta
prima del protesto o della constatazione equivalente, oppure prima
dello spirare del termine indicato nel comma precedente.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo III.
Dell'avallo.


Art. 28.

-- Il pagamento di un assegno bancario può essere garantito con
avallo per tutta o parte della somma.
Questa garanzia può essere prestata da un terzo, escluso il
trattario, o anche da un firmatario dell'assegno bancario.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo III.
Dell'avallo.


Art. 29.

-- L'avallo è apposto sull'assegno bancario o sull'allungamento.
é espresso con le parole <<per avallo>> o con ogni altra formula
equivalente; è sottoscritto dell'avallante.
Si considera dato con la sola firma dell'avallante apposta sulla
faccia anteriore dell'assegno bancario, purché non si tratti della
firma del traente.
L'avallo deve indicare per chi è dato. In mancanza di questa
indicazione si intende dato per il traente.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo III.
Dell'avallo.


Art. 30.

-- L'avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale
l'avallo è stato dato.
La sua obbligazione è valida ancorché l'obbligazione garantita sia
nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma.
L'avallante che paga l'assegno bancario acquista i diritti ad esso
inerenti contro l'avallato e contro coloro che sono obbligati verso
di lui per effetto dell'assegno bancario.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo IV.
Della presentazione e del pagamento.


Art. 31.

-- L'assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria
disposizione si ha per non scritta.
L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno
indicato come data d'emissione è pagabile nel giorno di
presentazione.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo IV.
Della presentazione e del pagamento.


Art. 32.

-- L'assegno bancario deve essere presentato al pagamento nel
termine di otto giorni se è pagabile nello stesso comune in cui fu
emesso; di quindici giorni se pagabile in altro comune del regno; di
trenta giorni se è pagabile nei territori comunque soggetti alla
sovranità italiana compresi nel bacino del Mediterraneo; di sessanta
giorni se è pagabile negli altri territori soggetti alla sovranità
italiana.
L'assegno bancario emesso in un paese diverso da quello nel quale è
pagabile deve essere presentato entro il termine di venti giorni o di
sessanta giorni, a seconda che il luogo di emissione e quello di
pagamento siano nello stesso o in diversi continenti.
A questo effetto gli assegni bancari emessi in un paese d'Europa e
pagabili in un paese litoraneo del Mediterraneo o viceversa sono
considerati come assegni bancari emessi e pagabili nello stesso
continente.
I termini suddetti decorrono dal giorno indicato nell'assegno
bancario come data d'emissione.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo IV.
Della presentazione e del pagamento.


Art. 33.

-- Se un assegno bancario è tratto fra due piazze che hanno
calendari diversi, il giorno dell'emissione è sostituito con quello
corrispondente del calendario del luogo di pagamento.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo IV.
Della presentazione e del pagamento.


Art. 34.

-- La presentazione ad una stanza di compensazione equivale a
presentazione per il pagamento.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo IV.
Della presentazione e del pagamento.


Art. 35.

-- L'ordine di non pagare la somma dell'assegno bancario non ha
effetto che dopo spirato il termine di presentazione.
In mancanza di tale ordine, il trattario può pagare anche dopo
spirato detto termine.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo IV.
Della presentazione e del pagamento.


Art. 36.

-- La morte del traente e la sua incapacità sopravvenuta dopo
l'emissione lasciano inalterati gli effetti dell'assegno bancario.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo IV.
Della presentazione e del pagamento.


Art. 37.

-- Il trattario che paga l'assegno bancario può esigere che esso
gli sia consegnato quietanziato dal portatore.
Il portatore non può rifiutare un pagamento parziale.
In caso di pagamento parziale, il trattario può esigere che ne sia
fatta menzione sull'assegno bancario e gliene sia data quietanza.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo IV.
Della presentazione e del pagamento.


Art. 38.

-- Il trattario che paga un assegno bancario trasferibile per
girata è tenuto ad accertare la regolare continuità delle girate, ma
non a verificare l'autenticità delle firme dei giranti.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo IV.
Della presentazione e del pagamento.


Art. 39.

-- Se l'assegno bancario è pagabile in moneta che non ha corso nel
luogo di pagamento, la somma può essere pagata entro il termine di
presentazione nella moneta del paese secondo il suo valore nel giorno
del pagamento. Se il pagamento non è stato fatto alla presentazione,
il portatore può a sua scelta domandare che la somma sia pagata nella
moneta del paese secondo il valore nel giorno della presentazione o
in quello del pagamento.
Il valore della moneta estera è determinato dagli usi del luogo di
pagamento. Il traente può tuttavia stabilire che la somma da pagare
sia calcolata secondo il corso indicato nell'assegno bancario.
Le disposizioni precedenti non si applicano nel caso in cui il
traente abbia stabilito che il pagamento sia fatto in una moneta
espressamente indicata (clausola di pagamento effettivo in moneta
estera).
Se la somma è indicata in una moneta avente la stessa
denominazione, ma un valore diverso nel paese di emissione e in
quello del pagamento, si presume che l'indicazione si riferisca alla
moneta del luogo di pagamento.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo V.
Dell'assegno bancario sbarrato, dell'assegno bancario da accreditare,
dell'assegno bancario <<non trasferibile>> e dell'assegno turistico.


Art. 40.

-- Il traente o il portatore dell'assegno bancario può sbarrarlo
con gli effetti indicati nell'articolo seguente.
Lo sbarramento è fatto con due sbarre parallele apposte sulla
faccia anteriore. Esso può essere generale o speciale.
Lo sbarramento è generale se tra le due sbarre non vi è alcuna
indicazione o vi è la semplice parola <<banchiere>> o altra
equivalente; è speciale se tra le due sbarre è scritto il nome di un
banchiere.
Lo sbarramento generale può essere trasformato in sbarramento
speciale; ma questo non può essere trasformato in sbarramento
generale.
La cancellazione dello sbarramento o del nome del banchiere si ha
per non fatta.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo V.
Dell'assegno bancario sbarrato, dell'assegno bancario da accreditare,
dell'assegno bancario <<non trasferibile>> e dell'assegno turistico.


Art. 41.

-- L'assegno bancario con sbarramento generale non può essere
pagato dal trattario che a un banchiere o a un cliente del trattario.
Un assegno bancario con sbarramento speciale non può essere pagato
dal trattario che al banchiere designato, o, se questi è il
trattario, a un suo cliente. Tuttavia il banchiere designato può
servirsi per l'incasso di altro banchiere.
Un banchiere non può acquistare un assegno sbarrato che da un suo
cliente o da un altro banchiere. Non può incassarlo per conto di
altre persone tranne le anzidette.
Un assegno bancario con diversi sbarramenti speciali non può essere
pagato dal trattario, salvo il caso che si tratti di due sbarramenti,
di cui uno per l'incasso a mezzo di una stanza di compensazione.
Il trattario o il banchiere che non osservi le precedenti
disposizioni risponde del danno nei limiti dell'importo dell'assegno
bancario.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo V.
Dell'assegno bancario sbarrato, dell'assegno bancario da accreditare,
dell'assegno bancario <<non trasferibile>> e dell'assegno turistico.


Art. 42.

-- Il traente o il portatore di un assegno bancario può vietare che
esso sia pagato in contanti, apponendo sulla faccia anteriore in
senso trasversale le parole <<da accreditare>> o altra espressione
equivalente.
In questo caso l'assegno bancario non può essere regolato dal
trattario che a mezzo di una scritturazione contabile (accreditamento
in conto, giro in conto, compensazione). Il regolamento per
scritturazione contabile equivale a pagamento.
La cancellazione delle parole <<da accreditare>> sia ha per non
fatta.
Il trattario che non osservi le norme sopra indicate risponde del
danno nei limiti dell'importo dell'assegno bancario.
Il trattario non è tenuto ad accreditare l'assegno che ad un
proprio correntista.

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ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo V.
Dell'assegno bancario sbarrato, dell'assegno bancario da accreditare,
dell'assegno bancario <<non trasferibile>> e dell'assegno turistico.


Art. 43.

-- L'assegno bancario emesso con la clausola <<non trasferibile>>
non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui,
accreditato nel suo conto corrente. Questi non può girare l'assegno
se non ad un banchiere per l'incasso, il quale non può ulteriormente
girarlo. Le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non
scritte. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta.
Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal
prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del
pagamento.
La clausola <<non trasferibile>> deve essere apposto anche dal
banchiere su richiesta del cliente.
La stessa clausola può essere apposta da un girante con i medesimi
effetti.
Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto agli
assegni pagabili nel territorio del regno o nei territori soggetti
alla sovranità italiana.

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CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo V.
Dell'assegno bancario sbarrato, dell'assegno bancario da accreditare,
dell'assegno bancario <<non trasferibile>> e dell'assegno turistico.


Art. 44.

-- Il traente dell'assegno bancario può subordinarne il pagamento
all'esistenza sul titolo nel momento della presentazione di una
doppia firma conforme del prenditore (assegno turistico).

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ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
capo VI.
Del regresso per mancato pagamento.


Art. 45.

-- Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il
traente e gli altri obbligati, se l'assegno bancario, presentato in
tempo utile, non è pagato, purché il rifiuto del pagamento sia
constatato:
1° con atto autentico (protesto), oppure
2° con dichiarazione del trattario scritta sull'assegno bancario
con l'indicazione del luogo e del giorno della presentazione, oppure
3° con dichiarazione di una stanza di compensazione datata e
attestante che l'assegno bancario le è stato trasmesso in tempo utile
e non è stato pagato.
Il portatore mantiene i suoi diritti contro il traente, sebbene
l'assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia
stato fatto il protesto o la constatazione equivalente. Se, dopo
decorso il termine di presentazione, la disponibilità della somma sia
venuta a mancare per fatto del trattario, il portatore perde tali
diritti in tutto o limitatamente alla parte della somma che sia
venuta a mancare.

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ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
capo VI.
Del regresso per mancato pagamento.


Art. 46.

-- Il protesto o la constatazione equivalente deve farsi prima che
sia spirato il termine di presentazione.
Se la presentazione è fatta l'ultimo giorno del termine, il
pretesto o la constatazione equivalente può farsi il primo giorno
feriale successivo.

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ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
capo VI.
Del regresso per mancato pagamento.


Art. 47.

-- Il portatore deve dare avviso al proprio girante ed al traente
del mancato pagamento entro i quattro giorni feriali successivi al
giorno del protesto o della dichiarazione equivalente, e, se vi sia
la clausola <<senza spese>>, lo stesso giorno in cui ha ricevuto
l'avviso deve informare il precedente girante dell'avviso ricevuto,
indicando i nomi e gli indirizzi di coloro che hanno dato gli avvisi
precedenti, e così di seguito, risalendo fino al traente. I termini
predetti decorrono dal ricevimento dell'avviso precedente.
Se in conformità del precedente comma l'avviso è dato a un
firmatario dell'assegno bancario, analogo avviso deve essere dato
entro lo stesso termine al suo avallante.
Se un girante non ha indicato il suo indirizzo, o la ha indicato in
maniera illeggibile, basta che l'avviso sia dato al girante che lo
precede.
Chi è tenuto a dare l'avviso può darlo in una forma qualsiasi anche
col semplice rinvio dell'assegno bancario.
Egli deve provare di aver dato l'avviso nel termine stabilito. Il
termine si considera rispettato se una lettera contenente l'avviso
sia stata spedita per posta nel termine predetto.
Chi non dà l'avviso nel termine sopra indicato non decade dal
regresso; tuttavia è responsabile della sua negligenza se abbia
causato danno, senza però che l'ammontare del risarcimento possa
superare quello dell'assegno bancario.

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ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
capo VI.
Del regresso per mancato pagamento.


Art. 48.

-- Il traente, il girante o l'avallante può, con la clausola
<<senza spese>>, <<senza protesto>> od ogni altra equivalente,
apposta sul titolo e firmata, dispensare il portatore dall'obbligo
del protesto o della dichiarazione equivalente per esercitare il
regresso.
Tale clausola, salvo il disposto dell'art. 45, ultimo comma, non
dispensa il portatore della presentazione dell'assegno bancario, nei
termini prescritti, né dagli avvisi. La prova della inosservanza dei
termini incombe a colui che la oppone al portatore.
Se la clausola è apposta dal traente, essa produce i suoi effetti
nei confronti di tutti i firmatari; se è apposta da un girante o da
un avallante, produce i suoi effetti soltanto rispetto a costui. Se
la clausola è apposta dal traente e il portatore fa levare il
protesto o la constatazione equivalente, le spese restano a suo
carico. Se la clausola è apposta da un girante o da un avallante, le
spese del protesto o della constatazione equivalente, qualora uno di
tali atti sia stato fatto, sono ripetibili contro tutti i firmatari.

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ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
capo VI.
Del regresso per mancato pagamento.


Art. 49.

-- Tutte le persone obbligate in virtù dell'assegno bancario
rispondono in solido verso il portatore.
Il portatore ha diritto di agire contro tutti i firmatari
individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad osservare l'ordine
nel quale si sono obbligati.
Lo stesso diritto spetta a ogni firmatario che abbia pagato
l'assegno bancario.
L'azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce di agire
contro gli altri, anche se posteriori a colui contro il quale si sia
prima proceduto.

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ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
capo VI.
Del regresso per mancato pagamento.


Art. 50.

-- Il portatore può chiedere in via di regresso:
1° l'ammontare dell'assegno bancario non pagato;
2° gli interessi al tasso legale dal giorno della presentazione;
3° le spese per il protesto o la constatazione equivalente,
quelle per gli avvisi dati e le altre spese.

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ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
capo VI.
Del regresso per mancato pagamento.


Art. 51.

-- Chi ha pagato l'assegno bancario può ripetere dai suoi garanti:
1° la somma integrale sborsata;
2° gli interessi sulla somma calcolati al tasso legale dal giorno
del disborso;
3° le spese sostenute.

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ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
capo VI.
Del regresso per mancato pagamento.


Art. 52.

-- Qualsiasi obbligato contro il quale sia stato o possa essere
promosso il regresso può esigere, contro pagamento, la consegna
dell'assegno bancario col protesto o la constatazione equivalente e
il conto di ritorno quietanziato.
Qualsiasi girante che ha pagato l'assegno bancario può cancellare
la propria girata e quelle dei giranti susseguenti.

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CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
capo VI.
Del regresso per mancato pagamento.


Art. 53.

-- Se un ostacolo insormontabile (disposizione di legge di uno
Stato o altro caso di forza maggiore) impedisce di presentare
l'assegno bancario, di levare il protesto o di ottenere la
constatazione equivalente nei termini stabiliti, questi sono
prolungati.
Il portatore è tenuto a dare avviso senza indugio del caso di forza
maggiore al girante precedente e a fare, sull'assegno bancario o
sull'allungamento, menzione datata e sottoscritta di questo avviso;
per il resto si applicano le disposizioni dell'art. 47.
Cessata la forza maggiore, il portatore deve presentare senza
indugio l'assegno bancario per il pagamento e, se necessario, levare
protesto od ottenere la constatazione equivalente.
Se la forza maggiore dura oltre quindici giorni dal giorno in cui
il portatore ha dato avviso della forza maggiore al precedente
girante, ancorché detto avviso sia stato dato prima dello spirare del
termine di presentazione, il regresso può essere esercitato senza
bisogno di presentazione, di protesto o della constatazione
equivalente.
Non sono considerati casi di forza maggiore i fatti puramente
personali al portatore o alla persona da lui incaricata di presentare
l'assegno bancario, di levare il protesto o di ottenere la
constatazione equivalente.

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CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
capo VI.
Del regresso per mancato pagamento.


Art. 54.

-- Fra più obbligati che abbiano assunto una posizione di pari
grado nell'assegno bancario non ha luogo l'azione cambiaria e il
rapporto è regolato con le norme relative delle obbligazioni
solidali.

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CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
capo VI.
Del regresso per mancato pagamento.


Art. 55.

-- L'assegno bancario ha gli effetti di titolo esecutivo per il
capitale e per gli accessori a norma degli articoli 50 e 51.
L'assegno emesso all'estero ha gli stessi effetti in quanto questi
siano ammessi dalla legge del luogo in cui l'assegno è stato emesso.
Il precetto deve contenere la trascrizione dell'assegno bancario o
del protesto e degli altri documenti necessari a dimostrare la somma
dovuta.

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CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
capo VI.
Del regresso per mancato pagamento.


Art. 56.

-- L'opposizione al precetto non sospende l'esecuzione, ma il
presidente del tribunale, o il pretore competente per valore, su
ricorso dell'opponente che disconosca la propria firma o la
rappresentanza oppure adduca gravi e fondati motivi, può, con decreto
motivato non soggetto a gravame, esaminati i documenti prodotti,
sospendere in tutto o in parte gli atti esecutivi imponendo idonea
cauzione.

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CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
capo VI.
Del regresso per mancato pagamento.


Art. 57.

-- Nei giudizi, tanto di cognizione quanto di opposizione al
precetto, il debitore può opporre soltanto le eccezioni di nullità
dell'assegno bancario a termini dell'art. 2 e quelle non vietate
dall'art. 25.
Se le eccezioni siano di lunga indagine, il giudice, su istanza del
creditore, deve emettere sentenza provvisoria di condanna, con
cauzione o senza.
Può anche concedere su richiesta del debitore, quando concorrano
gravi ragioni, la sospensione dell'esecuzione, imponendo, se lo
ritenga opportuno, idonea cauzione.
Se la sospensione fosse stata già concessa col decreto indicato
nell'articolo precedente, il giudice in prosieguo di giudizio
deciderà la conferma o la rivocazione del provvedimento.

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CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
capo VI.
Del regresso per mancato pagamento.


Art. 58.

-- Se dal rapporto che diede causa alla emissione o alla
trasmissione dell'assegno bancario derivi un'azione, questa permane
nonostante l'emissione o la trasmissione del titolo, salvo che si
provi che vi fu novazione.
Il possessore non può esercitare l'azione causale se non offrendo
al debitore la restituzione dell'assegno bancario e depositandolo
presso la cancelleria del giudice competente, purché abbia adempiuto
le formalità necessarie per conservare al debitore stesso le azioni
di regresso che possano competergli.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
capo VI.
Del regresso per mancato pagamento.


Art. 59.

-- Qualora il portatore abbia perduto l'azione cambiaria contro
tutti gli obbligati e non abbia contro i medesimi azione causale, può
agire contro il traente che non abbia fatto provvista o si sia
comunque arricchito ingiustamente a suo danno.
Eguale azione può esercitarsi nelle condizioni suddette anche
contro i giranti.

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CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
capo VI.
Del regresso per mancato pagamento.


Art. 60.

-- Il protesto deve essere fatto con un solo atto da un notaro o da
un ufficiale giudiziario.
Nei comuni nei quali non esista notaro o ufficiale giudiziario il
protesto può esser levato dal segretario comunale.
Non è richiesta l'assistenza di testimoni per levare protesto.

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MOD L 12.06.1973 n. 349 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
capo VI.
Del regresso per mancato pagamento.


Art. 61.

-- Il protesto può essere fatto con atto separato, oppure essere
scritto sull'assegno bancario o sul duplicato ovvero sul foglio di
allungamento. Questo foglio può essere aggiunto anche dal notaro o
dall'ufficiale giudiziario o dal segretario comunale, i quali in ogni
caso dovranno apporre il proprio sigillo sulla linea di congiunzione.
Se il protesto è fatto con atto separato chi vi procede deve farne
menzione sull'assegno bancario o sul duplicato o sul foglio di
allungamento, a meno che si sia dovuto procedere al protesto pur non
avendo il possesso del titolo.

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CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
capo VI.
Del regresso per mancato pagamento.


Art. 62.

-- Il protesto si deve fare nel luogo di pagamento e contro il
trattario o il terzo indicati per il pagamento anche se non presenti.
Se il domicilio di dette persone non si può rintracciare, il
protesto può esser fatto in qualsiasi località nel luogo di pagamento
a scelta di chi vi procede.
L'incapacità del trattario o del terzo indicato nell'art. 8 non
dispensa dall'obbligo di levare il protesto contro di esso, salvo che
il trattario sia fallito, nel qual caso la produzione della sentenza
dichiarativa di fallimento basta per agire in regresso.
Se il trattario o il terzo è morto, il protesto si leva egualmente
al suo nome secondo le regole precedenti.

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CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
capo VI.
Del regresso per mancato pagamento.


Art. 63.

-- Il protesto deve contenere:
1° la data;
2° il nome del richiedente;
3° l'indicazione del luogo in cui è fatto e la menzione delle
ricerche eseguite;
4° l'oggetto delle richieste, il nome della persona richiesta, le
risposte avute o i motivi pei quali non se ne ebbe alcuna;
5° la sottoscrizione del notaro o dell'ufficiale giudiziario o
del segretario comunale.
Il protesto per atto separato deve contenere la trascrizione
dell'assegno bancario.
Per più assegni da pagarsi dalla stessa persona nello stesso luogo,
il creditore può levare protesto con unico atto separato.

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CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 4


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
capo VI.
Del regresso per mancato pagamento.


Art. 64.

-- Il protesto, ai sensi dell'art. 45, può essere sostituito, se il
portatore lo consente, da una dichiarazione di rifiuto del pagamento,
scritta e datata sul titolo o sul foglio di allungamento e firmata
dal trattario.
Questa dichiarazione per avere gli effetti del protesto deve essere
sottoposta a registrazione nei termini del protesto.
Nei casi previsti nel primo comma la girata senza data si presume
fatta anteriormente alla dichiarazione.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
capo VI.
Del regresso per mancato pagamento.


Art. 65.

-- I notari, gli ufficiali giudiziari e i segretari comunali
debbono tener nota, nel repertorio, dei protesti, indicando i
requisiti di cui agli articoli precedenti, giorno per giorno e per
ordine di data.
L'originale del protesto fatto per atto separato deve essere
consegnato al portatore dell'assegno bancario.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo VII.
Dei duplicati.


Art. 66.

-- Ad eccezione degli assegni bancari al portatore, qualsiasi
assegno bancario, emesso in un paese e pagabile in un altro paese
oppure in una parte d'oltre mare dello stesso paese o viceversa,
oppure emesso e pagabile nella stessa o in diverse parti d'oltre mare
dello stesso paese, può essere emesso in diversi esemplari
(duplicati). Se un assegno bancario è emesso in diversi duplicati,
questi possono essere numerati nel contesto di ciascun titolo; in
difetto, si considerano come altrettanti assegni bancari distinti.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo VII.
Dei duplicati.


Art. 67.

-- Il pagamento di un duplicato è liberatorio, ancorché non sia
dichiarato che tale pagamento annulli gli effetti degli altri
duplicati.
Il girante che ha trasferito i duplicati a persone diverse ed i
giranti susseguenti sono obbligati per tutti i duplicati che portino
la loro firma e non siano stati restituiti.

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ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo VIII.
Delle alterazioni.


Art. 68.

-- In caso di alterazione del testo di un assegno bancario chi ha
firmato dopo l'alterazione risponde nei termini del testo alterato;
chi ha firmato prima risponde nei termini del testo originario.
Qualora non risulti dal titolo o non si dimostri che la firma sia
stata apposta prima o dopo, si presume che sia stata apposta prima.

Capo IX.

Dell'ammortamento.

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ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo VIII.
Delle alterazioni.


Art. 69.

-- In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'assegno
bancario, se ne può fare denuncia al trattario e chiedere
l'ammortamento con ricorso al presidente del tribunale del luogo in
cui l'assegno bancario è pagabile, o al pretore del luogo in cui il
richiedente ha domicilio.
Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali dell'assegno
bancario.
Il presidente del tribunale o il pretore, premessi gli opportuni
accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del portatore,
emette nel più breve termine possibile un decreto con il quale,
menzionando i dati dell'assegno bancario, ne pronuncia l'ammortamento
e ne autorizza il pagamento dopo quindici giorni dalla data di
pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale del regno, purché
non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore.
Il decreto deve essere, a cura del ricorrente, notificato al
traente e al trattario e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
regno.
Malgrado la denuncia, il pagamento dell'assegno bancario al
detentore prima della notificazione del decreto libera il trattario.

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ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo VIII.
Delle alterazioni.


Art. 70.

-- L'opposizione del detentore deve essere in ogni caso proposta
con citazione, da notificarsi al ricorrente, al trattario e al
traente per comparire davanti al tribunale del luogo di pagamento.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo VIII.
Delle alterazioni.


Art. 71.

-- Durante il termine stabilito nell'art. 69 il ricorrente può
esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti ed
è in facoltà di esigere il pagamento dell'assegno mediante cauzione o
di chiedere il deposito giudiziario della somma.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo VIII.
Delle alterazioni.


Art. 72.

-- Trascorso il termine indicato nell'art. 69 senza opposizione, o
rigettata l'opposizione con sentenza definitiva, l'assegno bancario
smarrito non ha più alcuna efficacia. Colui che ottenne
l'ammortamento può, su presentazione del decreto e di un certificato
del cancelliere del tribunale, comprovante la non interposta
opposizione, o su presentazione della sentenza definitiva che
respinge l'opposizione, esigere il pagamento.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo VIII.
Delle alterazioni.


Art. 73.

-- Nel caso di assegno bancario emesso colla clausola <<non
trasferibile>> non si fa luogo ad ammortamento, ma il prenditore ha
diritto di ottenere a proprie spese un duplicato denunciando lo
smarrimento, la distruzione o la sottrazione al trattario e al
traente.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo VIII.
Delle alterazioni.


Art. 74.

-- L'ammortamento estingue ogni diritto derivante dall'assegno
dichiarato inefficace, ma non pregiudica le eventuali ragioni del
portatore verso chi ottenne l'ammortamento.

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ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo X.
Della prescrizione.


Art. 75.

-- Il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli
altri obbligati si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di
presentazione.
Le azioni di regresso tra i diversi obbligati al pagamento
dell'assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei
mesi a decorrere dal giorno in cui l'obbligato ha pagato l'assegno
bancario o dal giorno in cui l'azione di regresso è stata promossa
contro di lui.
L'azione di arricchimento si prescrive nel termine di un anno dal
giorno della perdita dell'azione nascente dal titolo.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo X.
Della prescrizione.


Art. 76.

-- L'interruzione della prescrizione non vale che contro colui
rispetto al quale è stato compiuto l'atto interruttivo.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo XI.
Disposizioni generali.


Art. 77.

-- Nella presente legge sotto il nome di banchiere si comprendono
anche le persone o le istituzioni assimilate per legge ai banchieri.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo XI.
Disposizioni generali.


Art. 78.

-- La presentazione e il protesto dell'assegno bancario non possono
farsi che in giorno feriale.
Se l'ultimo giorno del termine stabilito dalla legge per compiere
atti relativi all'assegno bancario e in particolare per la
prescrizione, per levare il protesto o per ottenere un atto
equivalente è un giorno festivo legale, il termine è prorogato fino
al primo giorno feriale successivo. I giorni festivi intermedi sono
compresi nel computo del termine.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo XI.
Disposizioni generali.


Art. 79.

-- Nei termini previsti dalla presente legge non si computa il
giorno da cui cominciano a decorrere.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo XI.
Disposizioni generali.


Art. 80.

-- Non sono ammessi giorni di rispetto né legali né giudiziari.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
Capo XI.
Disposizioni generali.


Art. 81.

-- Agli effetti della presente legge col termine domicilio
s'intende il luogo di residenza e col termine di pagamento l'intero
territorio del comune.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO II.
Dell'assegno circolare.


Art. 82.

-- L'assegno circolare è un titolo di credito all'ordine emesso da
un istituto di credito, a ciò autorizzato dall'autorità competente,
per somme che siano presso di esso disponibili al momento
dell'emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque
indicati dall'emittente.
L'istituto autorizzato ad emettere assegni circolari è tenuto a
costituire in conformità delle leggi speciali, a garanzia dei
medesimi, una cauzione sulla quale i portatori dei titoli hanno
privilegio speciale.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO II.
Dell'assegno circolare.


Art. 83.

-- L'assegno circolare contiene:
1° la denominazione di <<assegno circolare>> inserita nel
contesto del titolo;
2° la promessa incondizionata di pagare a vista una somma
determinata;
3° l'indicazione del prenditore;
4° l'indicazione della data e del luogo nel quale l'assegno
circolare è emesso;
5° la sottoscrizione dell'istituto emittente.
Il titolo mancante di alcuno dei suddetti requisiti, non vale come
assegno circolare.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO II.
Dell'assegno circolare.


Art. 84.

-- Il possessore decade dall'azione di regresso, se non presenta il
titolo per il pagamento entro trenta giorni dall'emissione.
L'azione contro l'emittente si prescrive nel termine di tre anni
dalla emissione.
La girata a favore dell'emittente estingue l'assegno.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO II.
Dell'assegno circolare.


Art. 85.

-- L'istituto può affidare l'emissione di assegni circolari muniti
del suo visto ad un banchiere suo corrispondente, il quale deve
firmare l'assegno come rappresentante dell'istituto.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2
CFR DM 11.08.1980 ART UNICO


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO II.
Dell'assegno circolare.


Art. 86.

-- In quanto non siano incompatibili con la natura dell'assegno
circolare o non siano derogate dalle norme della presente legge, sono
applicabili all'assegno circolare le disposizioni della cambiale
relative alla girata, al pagamento, al protesto, al regresso, alla
prescrizione, nonché quelle relative ai titoli con firme false o di
persone incapaci, e alle sottoscrizioni; ed anche quelle dell'assegno
bancario sbarrato, da accreditare, non trasferibile e turistico.
Nella procedura di ammortamento dell'assegno circolare si applicano
le disposizioni degli art. 69 a 74, con le seguenti modificazioni.
Il ricorso deve essere fatto al presidente del tribunale del luogo
in cui sia uno stabilimento dell'istituto emittente o al pretore del
luogo in cui il ricorrente ha domicilio.
La notificazione del decreto deve essere fatta ad uno dei più
vicini stabilimenti dell'istituto, il quale, a spese del ricorrente,
ne darà subito comunicazione a tutti i recapiti presso i quali
l'assegno è pagabile. L'eventuale opposizione deve essere proposta,
con citazione da notificarsi al ricorrente ed al rappresentante
dell'istituto, dinanzi al tribunale che ha emesso il decreto o, nel
caso di decreto emesso dal pretore, dinanzi al tribunale nella cui
giurisdizione è compresa la pretura.
La denuncia di smarrimento non rende responsabile l'istituto che
paga l'assegno circolare al detentore prima della notificazione del
decreto. Parimenti la notificazione del decreto non rende
responsabile l'istituto qualora il pagamento del titolo venga
effettuato presso uno stabilimento o un recapito al quale, per fatto
non imputabile all'istituto, non sia ancora pervenuta la notizia del
decreto.
Nel caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un assegno
circolare emesso con la clausola <<non trasferibile>> non si fa luogo
alla procedura di ammortamento, ma il prenditore ha diritto di
ottenere, dopo venti giorni dalla denuncia, il pagamento dell'assegno
presso la filiale alla quale fu fatta la denuncia.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO III.
Dei titoli speciali dell'istituto di emissione.
capo I.
Del vaglia cambiario.


Art. 87.

-- Il vaglia cambiario emesso dalla banca d'Italia è un titolo di
credito all'ordine, pagabile a vista presso qualsiasi filiale della
banca stessa.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO III.
Dei titoli speciali dell'istituto di emissione.
capo I.
Del vaglia cambiario.


Art. 88.

-- Il vaglia cambiario della banca d'Italia contiene:
1° la denominazione di <<vaglia cambiario>> inserita nel contesto
del titolo;
2° la promessa incondizionata di pagare una somma determinata,
indicata in lettere e in cifre;
3° la indicazione del prenditore;
4° la indicazione della data e del luogo in cui il vaglia è
emesso;
5° la sottoscrizione dell'istituto.
Il vaglia cambiario, steso su carta filigranata, ha un numero
progressivo di emissione e deve essere munito di una tabella numerica
laterale destinata a controllare l'esattezza della cifra di
emissione.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2
CFR L 31.05.1977 n. 247 ART 4


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO III.
Dei titoli speciali dell'istituto di emissione.
capo I.
Del vaglia cambiario.


Art. 89.

-- Il vaglia cambiario non può essere rilasciato se non contro
versamento nelle casse dell'istituto del corrispondente valore in
biglietti di banca o in valuta legale.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO III.
Dei titoli speciali dell'istituto di emissione.
capo I.
Del vaglia cambiario.


Art. 90.

-- Sono applicabili al vaglia cambiario della banca d'Italia le
norme relative al vaglia cambiario ordinario, tranne quelle
concernenti l'avallo, il pagamento per intervento, le copie, la
cambiale pagabile presso un terzo o in luogo diverso da quello del
domicilio del trattario, la promessa di interessi, la cambiale in
bianco e le disposizioni derogate dal presente capo.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO III.
Dei titoli speciali dell'istituto di emissione.
capo I.
Del vaglia cambiario.


Art. 91.

-- A garanzia dei vaglia cambiari, la banca d'Italia è tenuta, a
norma di legge, a costituire apposita riserva in oro o in divisa di
paesi esteri nei quali abbia vigore la controvertibilità dei
biglietti di banca in oro.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO III.
Dei titoli speciali dell'istituto di emissione.
capo I.
Del vaglia cambiario.


Art. 92.

-- Il vaglia cambiario, se l'istituto ne sia richiesto, deve essere
emesso con la clausola <<non trasferibile>> con gli effetti di cui
all'art. 43.
Può essere anche girato con la stessa clausola.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO III.
Dei titoli speciali dell'istituto di emissione.
capo I.
Del vaglia cambiario.


Art. 93.

-- In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un vaglia
cambiario della banca d'Italia, il possessore può farne denuncia e
chiedere, con ricorso al presidente del tribunale del luogo ove sia
una filiale dell'istituto, che si proceda all'ammortamento del
titolo. Il ricorso deve contenere la trascrizione o una esatta
descrizione del vaglia.
Il presidente del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti
sulla verità dei fatti e sul diritto del possessore, emette un
decreto con il quale, menzionando i dati del vaglia, ne pronuncia
l'ammortamento e autorizza l'istituto a pagarlo decorsi quindici
giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta
Ufficiale del regno, purché non venga, nel frattempo, fatta
opposizione dal detentore.
Il decreto deve essere notificato alla filiale dell'istituto
esistente nel luogo in cui trovasi il tribunale che ha emesso il
decreto, affinché, a spese del precedente, ne venga data subito
comunicazione a tutte le filiali.
La denuncia di smarrimento non rende responsabile la banca d'Italia
che paga il vaglia al detentore prima della notificazione del
decreto. Parimenti la notificazione del decreto non rende
responsabile la banca qualora il pagamento del titolo venga
effettuato da una filiale alla quale, per fatto non imputabile
all'istituto, non sia ancora pervenuta notizia del decreto.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO III.
Dei titoli speciali dell'istituto di emissione.
capo I.
Del vaglia cambiario.


Art. 94.

-- L'opposizione del detentore deve essere proposta con citazione
del ricorrente e della banca d'Italia in persona del locale
direttore, per comparire dinanzi al tribunale che ha pronunciato
l'ammortamento.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO III.
Dei titoli speciali dell'istituto di emissione.
capo I.
Del vaglia cambiario.


Art. 95.

-- Durante il termine stabilito dall'art. 93 il ricorrente può
esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti ed
ha facoltà di esigere il pagamento mediante cauzione o di chiedere il
deposito giudiziario della somma.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO III.
Dei titoli speciali dell'istituto di emissione.
capo I.
Del vaglia cambiario.


Art. 96.

-- Trascorso il termine indicato nell'art. 93 senza opposizione, o
rigettata l'opposizione con sentenza definitiva, il vaglia smarrito,
non ha più alcuna efficacia. Colui che ottenne l'ammortamento può, su
presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del
tribunale comprovante la non interposta opposizione, o su
presentazione della sentenza definitiva che respinge quest'ultima,
esigere il pagamento.
Sui vaglia dichiarati inefficaci non sono dovuti interessi
dall'istituto.
Si applica inoltre la disposizione dell'art. 74.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO III.
Dei titoli speciali dell'istituto di emissione.
capo I.
Del vaglia cambiario.


Art. 97.

-- Nel caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un vaglia
cambiario emesso con la clausola <<non trasferibile>>, non si fa
luogo alla procedura di ammortamento, ma il prenditore ha diritto di
ottenere, dopo quindici giorni dalla denuncia fattane, il pagamento
del titolo presso la filiale alla quale fu fatta la denuncia.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO III.
Dei titoli speciali dell'istituto di emissione.
Capo II.
Dell'assegno bancario libero.


Art. 98.

-- L'assegno bancario libero della banca d'Italia è un titolo di
credito all'ordine emesso, per conto dell'istituto, e contro
versamento del corrispondente valore in biglietti di banca o in
valuta legale, a mezzo di corrispondenti all'uopo autorizzati a
seguito di versamento di idonea cauzione.
Esso è pagabile a vista presso qualsiasi filiale dell'istituto.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO III.
Dei titoli speciali dell'istituto di emissione.
Capo II.
Dell'assegno bancario libero.


Art. 99.

-- L'assegno bancario libero contiene:
1° la denominazione di <<assegno bancario libero>> inserita nel
contesto del titolo;
2° l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata,
indicata in lettere e in cifre;
3° l'indicazione della banca d'Italia quale trattaria;
4° l'indicazione del prenditore;
5° l'indicazione della data e del luogo di emissione;
6° la sottoscrizione del traente.
L'assegno bancario libero, redatto su carta filigranata, ha un
numero progressivo di emissione tanto dell'istituto trattario quanto
del corrispondente traente. Esso deve essere munito di una tabella
numerica laterale destinata a controllare la esattezza della cifra di
emissione. Deve contenere inoltre la indicazione, a timbro, del
corrispondente che ha emesso.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO III.
Dei titoli speciali dell'istituto di emissione.
Capo II.
Dell'assegno bancario libero.


Art. 100.

-- Le disposizioni sull'assegno bancario relative al trasferimento,
alla presentazione, al pagamento, alla clausola di non
trasferibilità, al protesto, al regresso, alla prescrizione, nonché
quelle relative ai titoli con firme false o di persone incapaci e
alle sottoscrizioni, sono applicabili all'assegno bancario libero in
quanto non siano derogate dalle disposizioni del presente capo.
La disposizione sul vaglia cambiario della banca d'Italia, relativa
alla speciale garanzia, è applicabile all'assegno bancario libero. Ad
esso sono pure applicabili le disposizioni relative all'ammortamento,
con le sole varianti che il decreto e l'eventuale citazione per
l'opposizione debbono essere notificate tanto al traente quanto alla
banca d'Italia.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO III.
Dei titoli speciali dell'istituto di emissione.
Capo III.
Dell'assegno bancario piazzato.


Art. 101.

-- La banca d'Italia può consentire ai propri corrispondenti di
emettere assegni bancari piazzati, cioè pagabili presso una sola
filiale dell'istituto, nei limiti della cauzione che i corrispondenti
stessi hanno presso di esso.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO III.
Dei titoli speciali dell'istituto di emissione.
Capo III.
Dell'assegno bancario piazzato.


Art. 102.

-- L'assegno bancario piazzato è un titolo di credito all'ordine a
doppia matrice, una delle quali deve essere inviata, dal
corrispondente che emette l'assegno, alla filiale dell'istituto cui
esso è aggregato, perchè questa, dopo di aver munita la matrice del
visto, la faccia pervenire, ove non sia essa medesima la filiale
trattaria, alla filiale sulla quale l'assegno è tratto.
L'assegno è pagabile a vista presso la filiale sulla quale è
tratto, non appena a quest'ultima sia pervenuta la relativa matrice
debitamente vistata.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO III.
Dei titoli speciali dell'istituto di emissione.
Capo III.
Dell'assegno bancario piazzato.


Art. 103.

-- L'assegno bancario piazzato contiene:
1° la denominazione di <<assegno bancario piazzato>> inserito nel
contesto del titolo;
2° l'ordine di pagare una somma determinata, indicata in lettere
e in cifre;
3° l'indicazione della banca d'Italia quale trattaria;
4° l'indicazione del prenditore;
5° l'indicazione della data e del luogo di emissione, nonché di
quello di pagamento;
6° la clausola che l'assegno sarà pagato soltanto dopo che la
filiale, sulla quale è tratto abbia ricevuto la relativa matrice;
7° la sottoscrizione del traente.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO III.
Dei titoli speciali dell'istituto di emissione.
Capo III.
Dell'assegno bancario piazzato.


Art. 104.

-- Le disposizioni sull'assegno bancario relative al trasferimento
al pagamento, alla clausola di non trasferibilità, al protesto, al
regresso alla prescrizione, nonché quelle relative ai titoli con
firme false o di persone incapaci e alle sottoscrizioni, sono
applicabili all'assegno bancario piazzato, in quanto non siano
derogate dalle disposizioni del presente capo.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO III.
Dei titoli speciali dell'istituto di emissione.
Capo III.
Dell'assegno bancario piazzato.


Art. 105.

-- Salvo applicabili all'assegno bancario piazzato le disposizioni
relative all'ammortamento dell'assegno bancario libero della banca
d'Italia, salvo che la competenza per tale dichiarazione spetta al
tribunale del luogo ove l'assegno è pagabile.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO IV.
Dei titoli speciali del banco di Napoli e del banco di Sicilia.
Capo I.
Del vaglia cambiario.


Art. 106.

-- Al vaglia cambiario del banco di Napoli e del banco di Sicilia
si applicano le disposizioni per l'analogo titolo dell'istituto di
emissione, ad eccezione di quelle degli art. 89 e 91.
Per quanto concerne la procedura di ammortamento sono applicabili
le disposizioni dell'art. 86.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO IV.
Dei titoli speciali del banco di Napoli e del banco di Sicilia.
Capo II.
Dell'assegno di corrispondenti.


Art. 107.

-- All'assegno di corrispondenti del banco di Napoli e del banco di
Sicilia si applicano le disposizioni per l'assegno bancario libero
dell'istituto di emissione, eccetto quella dell'art. 91.
Per quanto concerne la procedura di ammortamento sono applicabili
le disposizioni dell'art. 86.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO IV.
Dei titoli speciali del banco di Napoli e del banco di Sicilia.
Capo III.
Della fede di credito.


Art. 108.

-- La fede di credito o polizzino del banco di Napoli e del banco
di Sicilia è un titolo di credito all'ordine, pagabile a vista presso
qualunque filiale del banco, emesso a madre e figlia.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO IV.
Dei titoli speciali del banco di Napoli e del banco di Sicilia.
Capo III.
Della fede di credito.


Art. 109.

-- La fede di credito contiene:
1° la denominazione di <<fede di credito>> inserita nel contesto
del titolo;
2° la promessa di pagare una somma determinata;
3° l'indicazione del prenditore;
4° l'indicazione della data e del luogo di emissione;
5° la sottoscrizione del banco come emittente.
Gli altri requisiti di forma della fede di credito sono determinati
dal regolamento del banco da approvarsi con Regio Decreto.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO IV.
Dei titoli speciali del banco di Napoli e del banco di Sicilia.
Capo III.
Della fede di credito.


Art. 110.

-- La girata può contenere l'indicazione della causale del
pagamento che viene disposto dal prenditore o girante e le condizioni
alle quali il pagamento è subordinato. In tal caso l'intera girata
deve essere scritta a mano e sottoscritta dal girante.
La condizione sospende il pagamento da parte del banco, finché non
sia dimostrato il suo adempimento.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO IV.
Dei titoli speciali del banco di Napoli e del banco di Sicilia.
Capo III.
Della fede di credito.


Art. 111.

-- La firma del girante, quando sia stata apposta una condizione
nella girata, deve essere autenticata da notaro.
Deve essere egualmente autenticata da notaro la firma di quietanza
del portatore per pagamenti fatti in dipendenza di contratti o per
pagamenti accettati a saldo finale.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO IV.
Dei titoli speciali del banco di Napoli e del banco di Sicilia.
Capo III.
Della fede di credito.


Art. 112.

-- Il girante può annullare la girata con una formula di
annullamento <<cassa per me>>, <<annullo la girata>>, o altra
equivalente, da lui scritta e firmata; ma non può apportare sulla
girata cancellazioni o abrasioni.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO IV.
Dei titoli speciali del banco di Napoli e del banco di Sicilia.
Capo III.
Della fede di credito.


Art. 113.

-- Nel caso di smarrimento o di distruzione di una fede di credito,
il banco, su domanda dell'interessato, dopo quindici giorni dalla
presentazione della domanda, può rimborsare la somma al denunciante
previa stipulazione di una obbligazione garantita da fideiussore di
gradimento del banco e solidalmente responsabile col denunciante, o
con la costituzione di una garanzia reale a scelta del banco stesso.
Se il titolo sia intestato a persona diversa dal denunciante, il
banco può esigere il consenso dell'intestatario, con firma
autenticata.
La presentazione della domanda e il pagamento della somma non
impediscono che il titolo sia pagato a chi se ne dimostri
proprietario in base a una serie continua di girate.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO IV.
Dei titoli speciali del banco di Napoli e del banco di Sicilia.
Capo III.
Della fede di credito.


Art. 114.

-- Le azioni risultanti dalla fede di credito si prescrivono in tre
anni a decorrere dalla data dell'emissione. Nondimeno se la fede di
credito sia stata girata con clausole o condizioni speciali, si
applicano i termini di prescrizione previsti dal codice di commercio
o dal codice civile, secondo la natura del negozio giuridico.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO IV.
Dei titoli speciali del banco di Napoli e del banco di Sicilia.
Capo IV.
Della polizza notata del banco di Napoli.


Art. 115.

-- Resta salva la facoltà per il banco di Napoli di emettere, in
conformità del proprio statuto, polizze notate.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO V.
Disposizioni penali.


Art. 116.

-- é punito con la multa da lire 50 a lire 5000 e nei casi più
gravi anche con la reclusione sino a sei mesi, salvo che il fatto
costituisca reato punibile con pena maggiore:
1° chiunque emette un assegno bancario senza averne avuto dal
trattario l'autorizzazione;
2° chiunque emette un assegno bancario senza che presso il
trattario esista la somma sufficiente, ovvero, dopo averlo emesso e
prima della scadenza dei termini fissati per la sua presentazione,
dispone altrimenti in tutto o in parte della somma;
3° chiunque emette un assegno bancario con data falsa o mancante
di uno dei requisiti indicati ai numeri 1°, 2°, 3° e 5° dell'art. 1 e
all'art. 11;
4° chiunque emette un assegno bancario contro le disposizioni
dell'ultimo capoverso dell'art. 6.
Se il colpevole, nei casi preveduti nei numeri 2 e 3 fornisce al
trattario la somma prima della presentazione dell'assegno, la pena è
ridotta alla metà e, qualora l'emissione sia stata compiuta per un
fatto scusabile, va esente da pena.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2
MOD L 24.11.1981 n. 689 ART 139
MOD L 24.11.1981 n. 689 ART 140
ABR L 15.12.1990 n. 386 ART 12


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO V.
Disposizioni penali.


Art. 117.

-- L'istituto non autorizzato o al quale sia stata revocata
l'autorizzazione, che emetta assegni circolari, è colpito da una pena
pecuniaria da 10.000 a 100.000 lire, salvo le altre sanzioni previste
da altre disposizioni di legge.
La mancanza di autorizzazione non pregiudica i diritti del
portatore di buona fede di ottenere dall'istituto emittente il
pagamento della somma e di esercitare le eventuali azioni di
regresso.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO VI.
Disposizioni tributarie.


Art. 118.

-- La validità dell'assegno bancario non è subordinata alla
osservanza delle disposizioni della legge sul bollo. Esso tuttavia se
non è stato regolarmente bollato originariamente, o nel tempo
prescritto dalla legge, non ha la qualità di titolo esecutivo.
Il possessore non può esercitare i diritti cambiari inerenti al
titolo se non abbia corrisposto la tassa di bollo dovuta e pagata la
relativa penalità.
La inefficacia come titolo esecutivo dev'essere rilevata e
pronunciata dai giudici anche d'ufficio.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO VI.
Disposizioni tributarie.


Art. 119.

-- Il possessore di un assegno bancario, nel caso del n. 2
dell'art. 116, per esercitare i suoi diritti di regresso, deve
esibire l'assegno, irregolare nei rapporti del bollo, all'ufficio del
registro per la regolarizzazione col pagamento della sola tassa
graduale di bollo ricevuta, nel termine di quindici giorni dalla data
della presentazione dell'assegno per il pagamento.
In tal caso l'ufficio del registro accerta la contravvenzione al
bollo soltanto in confronto dell'emittente.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
MOD L 18.07.1949 n. 530 ART UNICO
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO VI.
Disposizioni tributarie.


Art. 120.

-- Per ogni menzione scritta sull'assegno ai sensi del capoverso
dell'art. 4, efficace unicamente ad accertare l'esistenza di fondi è
dovuta, indipendentemente dalla tassa di bollo sull'assegno, altra
tassa di bollo di lire 1 per ogni 20.000 lire o frazione di 20.000
lire dell'importo dell'assegno, col massimo di lire 20 di tassa.
Questa ultima tassa sarà riscossa mediante applicazione di marche a
tassa fissa, da annullarsi con la firma e la data del trattario.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO VI.
Disposizioni tributarie.


Art. 121.

-- Qualora nell'assegno venga indicata una data di emissione
posteriore a quella dell'effettiva emissione dell'assegno non
giustificata dal periodo di tempo necessario per far pervenire il
titolo al destinatario o da altra materiale impossibilità di
presentazione e sempreché la data non differisca di oltre quattro
giorni da quella dell'emissione, si rende applicabile la tassa
graduale delle cambiali, salvo le sanzioni di cui all'art. 66, n. 5,
della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO VI.
Disposizioni tributarie.


Art. 122.

-- Sono soggette a bollo e registro le girate e le dichiarazioni
apposte sulle fedi di credito (titoli apodissari )dei banchi di
Napoli e di Sicilia a seconda del rapporto giuridico che contengono.

CFR DLTLGT 11.01.1945 n. 17 ART 1
CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2


ASSEGNI E CAMBIALI
TITOLO VII.
Disposizioni finali e transitorie.


Art. 123.

-- Gli assegni bancari emessi prima della entrata in vigore della
presente legge sono regolati a tutti gli effetti, anche nei riguardi
del bollo, della legge anteriore, ancorché alcune delle obbligazioni
in essi contenute siano state assunte successivamente.
Ad essi sono invece applicabili le disposizioni della presente
legge che riguardano la forma e i termini del protesto e le
disposizioni sull'ammortamento. Sono applicabili inoltre le
disposizioni dell'art. 53.
Gli effetti degli atti, che valgano ad evitare la decadenza o ad
interrompere la prescrizione dell'azione, e che siano stati compiuti
prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono regolati
dalla legge anteriore; se gli atti stessi sono invece compiuti dopo
l'entrata in vigore della presente legge, gli effetti sono regolati
dall'art. 75 per ciò che concerne la prescrizione, salvo l'osservanza
della legge anteriore per quanto riguarda la decadenza.