L'articolo 32 del Decreto Legislativo n. 286/1998 prevede il rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età del minore affidato o sottoposto a tutela. Il permesso di soggiorno può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo. Le condizioni richieste dalla norma, al fine della conversione del permessso di soggiorno, sono due: 1. che i minori siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile 2. che non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del Decreto Legislativo n. 286/1998 La Legge 15 luglio 2009, n. 94 ha esteso espressamente la possibilità di conversione anche ai minori sottoposti a tutela (e non "affidati"). Ad ogni modo a tale conclusione si era già arrivati in via interpretativa. In varie occasioni i giudici hanno ritenuto che l’articolo 32 citato, nell’uso della locuzione “e ai minori comunque affidati ai sensi dell’art. 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184” (vigente prima della riforma del 2009) evidenziasse lo scopo proprio di una norma di chiusura di carattere onnicomprensivo, sottolineata dall’uso dell’avverbio “comunque”, coerente con i principi di uguaglianza, di tutela dei minori e di buon andamento fissati dagli articoli 3, 31 e 97 della Costituzione. La detta norma, infatti, intende proteggere in via generale la posizione dei minori comunque privi temporaneamente di un ambiente familiare idoneo. Inoltre, non sussiste alcuna apprezzabile differenza fra la posizione del minore non accompagnato affidato ad un tutore con provvedimento del giudice tutelare (come nel caso di specie) ed il minore destinatario del provvedimento di affidamento emesso dal Tribunale per i minorenni ex articoli 2 e 4, della Legge n. 184/1983. D’altra parte, quanto alle determinazioni di competenza del Comitato per i minori stranieri, la mancata pronuncia di tale organo non può operare a danno della posizione del soggetto in favore del quale l’intervento del medesimo organo è previsto né può legittimare l’autorità di pubblica sicurezza a sostituirsi al Comitato stesso, tanto più quando il Comitato non abbia predisposto ed adottato le misure previste dall’articolo 2, comma 2, lett. g), d.p.c.m. 9 dicembre 1999 n. 535, ai fini del rimpatrio del minore (Consiglio di Stato, sentenza del 26 maggio 2008 n. 2437).