Istituzione dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza
Disegno di legge n. 2631 approvato dalla Camera dei deputati il 16 marzo 2011
Avv. Laura Galli
di Milano, MI
Letto 921 volte dal 24/06/2011
N. 2631
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro per le pari opportunita`
(CARFAGNA)di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni
(FITTO)con il Ministro dell’economia e delle finanze
(TREMONTI)con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
(SACCONI)e con il Ministro dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca
(V.
(GELMINI)Stampato Camera n. 2008)approvato dalla Camera dei deputati il 16 marzo 2011
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 marzo 2011
Istituzione dell’Autorita` garante per l’infanzia e l’adolescenza
Senato della Repubblica
X V I LEGISLATURATIPOGRAFIA DEL SENATO (900)
Atti parlamentari
– 2 – Senato della Repubblica – N. 2631XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione dell’Autorita` garante
per l’infanzia e l’adolescenza)
1. Al fine di assicurare la piena attuazione
e la tutela dei diritti e degli interessi delle
persone di minore eta`, in conformita` a
quanto previsto dalle convenzioni internazionali,
con particolare riferimento alla Convenzione
sui diritti del fanciullo, fatta a New
York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva
dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito
denominata: «Convenzione di New
York», alla Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle liberta` fondamentali
(CEDU), firmata a Roma il 4 novembre
1950 e resa esecutiva dalla legge 4
agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea
sull’esercizio dei diritti dei fanciulli,
fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e
resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003,
n. 77, nonche´ dal diritto dell’Unione europea
e dalle norme costituzionali e legislative nazionali
vigenti, e` istituita l’Autorita` garante
per l’infanzia e l’adolescenza, di seguito denominata
«Autorita` garante», che esercita le
funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla
presente legge, con poteri autonomi di organizzazione,
con indipendenza amministrativa
e senza vincoli di subordinazione gerarchica.
Art. 2.
(Modalita` di nomina, requisiti, incompatibilita`
e compenso del titolare dell’Autorita`
garante)
1. L’Autorita` garante e` organo monocratico.
Il titolare dell’Autorita` garante e` scelto
Atti parlamentari
– 3 – Senato della Repubblica – N. 2631XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa
moralita` e di specifiche e comprovate
professionalita`, competenza ed esperienza
nel campo dei diritti delle persone di minore
eta` nonche´ delle problematiche familiari ed
educative di promozione e tutela delle persone
di minore eta`, ed e` nominato con determinazione
adottata d’intesa dai Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
2. Il titolare dell’Autorita` garante dura in
carica quattro anni e il suo mandato e` rinnovabile
una sola volta.
3. Per tutta la durata dell’incarico il titolare
dell’Autorita` garante non puo` esercitare,
a pena di decadenza, alcuna attivita` professionale,
imprenditoriale o di consulenza,
non puo` essere amministratore o dipendente
di enti pubblici o privati ne´ ricoprire altri uffici
pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche
elettive o incarichi in associazioni, organizzazioni
non lucrative di utilita` sociale,
ordini professionali o comunque in organismi
che svolgono attivita` nei settori dell’infanzia
e dell’adolescenza. Se dipendente pubblico,
secondo l’ordinamento di appartenenza, e`
collocato fuori ruolo o in aspettativa senza
assegni per tutta la durata del mandato. Il titolare
dell’Autorita` garante non puo` ricoprire
cariche o essere titolare di incarichi all’interno
di partiti politici o di movimenti di
ispirazione politica, per tutto il periodo del
mandato.
4. Al titolare dell’Autorita` garante e` riconosciuta
un’indennita` di carica pari al trattamento
economico annuo spettante a un Capo
di Dipartimento della Presidenza del Consiglio
dei ministri e comunque nei limiti della
spesa autorizzata ai sensi dell’articolo 7,
comma 2.
Atti parlamentari
– 4 – Senato della Repubblica – N. 2631XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
Art. 3.
(Competenze dell’Autorita` garante. Istituzione
e compiti della Conferenza nazionale
per la garanzia dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza)
1. All’Autorita` garante sono attribuite le
seguenti competenze:
a)
di New York e degli altri strumenti internazionali
in materia di promozione e di
tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,
la piena applicazione della normativa
europea e nazionale vigente in materia di
promozione della tutela dell’infanzia e dell’adolescenza,
nonche´ del diritto della persona
di minore eta` ad essere accolta ed educata
prioritariamente nella propria famiglia e,
se necessario, in un altro ambito familiare di
appoggio o sostitutivo;
promuove l’attuazione della Convenzioneb)
12 della Convenzione europea sull’esercizio
dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il
25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge
20 marzo 2003, n. 77;
esercita le funzioni di cui all’articoloc)
dei Garanti delle persone di minore
eta` e all’attivita` di organizzazioni e di istituti
internazionali di tutela e di promozione dei
loro diritti. Collabora, altresi`, con organizzazioni
e istituti di tutela e di promozione dei
diritti delle persone di minore eta` appartenenti
ad altri Paesi;
collabora all’attivita` delle reti internazionalid)
comprese quelle delle persone di minore
eta` e quelle delle associazioni familiari,
con particolare riferimento alle associazioni
operanti nel settore dell’affido e dell’adozione,
nonche´ di collaborazione con tutte le
organizzazioni e le reti internazionali, con
gli organismi e gli istituti per la promozione
e per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza
operanti in Italia e negli altri Paesi,
con le associazioni, con le organizzazioni
non governative, con tutti gli altri soggetti
assicura forme idonee di consultazione,Atti parlamentari
– 5 – Senato della Repubblica – N. 2631XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
privati operanti nell’ambito della tutela e
della promozione dei diritti delle persone di
minore eta` nonche´ con tutti i soggetti comunque
interessati al raggiungimento delle
finalita` di tutela dei diritti e degli interessi
delle persone di minore eta`;
e)
eta` siano garantite pari opportunita` nell’accesso
alle cure e nell’esercizio del loro diritto
alla salute e pari opportunita` nell’accesso
all’istruzione anche durante la degenza
e nei periodi di cura;
verifica che alle persone di minoref)
nazionale di azione di interventi per la tutela
dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta`
evolutiva, previsto dall’articolo 1 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nei termini
e con le modalita` stabiliti dall’articolo
16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, prima della sua trasmissione
alla Commissione parlamentare
per l’infanzia e l’adolescenza ai sensi dell’articolo
1, comma 5, del citato regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 103 del 2007;
esprime il proprio parere sul pianog)
agli enti locali e territoriali interessati, negli
ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative
opportune per assicurare la piena promozione
e tutela dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, con particolare riferimento
al diritto alla famiglia, all’educazione, all’istruzione,
alla salute;
segnala al Governo, alle regioni oh)
autorita` giudiziarie e agli organi competenti
la presenza di persone di minore eta` in stato
di abbandono al fine della loro presa in carico
da parte delle autorita` competenti;
segnala, in casi di emergenza, allei)
che il Governo presenta periodicamente al
Comitato dei diritti del fanciullo ai sensi dell’articolo
44 della Convenzione di New
York, da allegare al rapporto stesso;
esprime il proprio parere sul rapportol)
dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
formula osservazioni e proposte sull’individuazioneAtti parlamentari
– 6 – Senato della Repubblica – N. 2631XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
relativi alle persone di minore eta`, di cui all’articolo
117, secondo comma, lettera
m),della Costituzione, e vigila in merito al rispetto
dei livelli medesimi;
m)
dell’infanzia e dell’adolescenza, promuovendo
a livello nazionale, in collaborazione
con gli enti e con le istituzioni che si occupano
di persone di minore eta`, iniziative
per la sensibilizzazione e la diffusione della
cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, finalizzata
al riconoscimento dei minori come
soggetti titolari di diritti;
diffonde la conoscenza dei dirittin)
elaborati dalle amministrazioni dello Stato,
dagli enti locali e territoriali, dagli ordini
professionali o dalle amministrazioni delegate
allo svolgimento delle attivita` socio-assistenziali,
che abbiano per oggetto i diritti
delle persone di minore eta`, anche tramite
consultazioni periodiche con le autorita` o le
amministrazioni indicate; puo` altresi` diffondere
buone prassi sperimentate all’estero;
diffonde prassi o protocolli di intesao)
della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire
o risolvere con accordi conflitti che
coinvolgano persone di minore eta`, stimolando
la formazione degli operatori del settore;
favorisce lo sviluppo della culturap)
aprile di ogni anno, sentita la Conferenza nazionale
per la garanzia dei diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza di cui al comma 7,
una relazione sull’attivita` svolta con riferimento
all’anno solare precedente.
2. L’Autorita` garante esercita le competenze
indicate nel presente articolo nel rispetto
del principio di sussidiarieta`.
3. L’Autorita` garante puo` esprimere pareri
al Governo sui disegni di legge del Governo
medesimo nonche´ sui progetti di legge all’esame
delle Camere e sugli atti normativi del
Governo in materia di tutela dei diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza.
4. L’Autorita` garante promuove, a livello
nazionale, studi e ricerche sull’attuazione
presenta alle Camere, entro il 30Atti parlamentari
– 7 – Senato della Repubblica – N. 2631XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,
avvalendosi dei dati e delle informazioni dell’Osservatorio
nazionale sulla famiglia, di
cui all’articolo 1, comma 1250, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
dell’Osservatorio nazionale per
l’infanzia e l’adolescenza, previsto dagli articoli
1 e 2 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 103, del Centro nazionale di documentazione
e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza,
previsto dall’articolo 3 del citato
regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 103 del 2007, nonche´
dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia
e della pornografia minorile, di cui all’articolo
17, comma 1-
agosto 1998, n. 269. L’Autorita` garante puo`
altresi` richiedere specifiche ricerche e indagini
agli organismi di cui al presente comma.
5. L’Autorita` garante, nello svolgimento
delle proprie funzioni, promuove le opportune
sinergie con la Commissione parlamentare
per l’infanzia e l’adolescenza di cui all’articolo
1 della legge 23 dicembre 1997,
n. 451, e successive modificazioni, e si avvale
delle relazioni presentate dalla medesima
Commissione.
6. Nel rispetto delle competenze e dell’autonomia
organizzativa delle regioni, delle
province autonome di Trento e di Bolzano
e delle autonomie locali in materia di politiche
attive di sostegno all’infanzia e all’adolescenza,
l’Autorita` garante assicura idonee
forme di collaborazione con i garanti regionali
dell’infanzia e dell’adolescenza o con figure
analoghe, che le regioni possono istituire
con i medesimi requisiti di indipendenza,
autonomia e competenza esclusiva in
materia di infanzia e adolescenza previsti
per l’Autorita` garante.
7. Ai fini di cui al comma 6 e` istituita,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, la Conferenza nazionale per la garanzia
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,
di seguito denominata «Conferenza»,
presieduta dall’Autorita` garante e composta
bis, della legge 3Atti parlamentari
– 8 – Senato della Repubblica – N. 2631XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
dai garanti regionali dell’infanzia e dell’adolescenza,
o da figure analoghe, ove istituiti.
La Conferenza e` convocata su iniziativa dell’Autorita`
garante o su richiesta della maggioranza
dei garanti regionali dell’infanzia
e dell’adolescenza, o di figure analoghe.
8. La Conferenza, nel rispetto delle competenze
dello Stato e delle regioni, svolge i
seguenti compiti:
a)
di azione dei garanti regionali o di figure
analoghe in materia di tutela dei diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza, da attuare sul
piano regionale e nazionale e da promuovere
e sostenere nelle sedi internazionali;
promuove l’adozione di linee comunib)
di dati e di informazioni sulla condizione
delle persone di minore eta` a livello nazionale
e regionale.
9. L’Autorita` garante segnala alla procura
della Repubblica presso il tribunale per i minorenni
situazioni di disagio delle persone di
minore eta`, e alla procura della Repubblica
competente abusi che abbiano rilevanza penale
o per i quali possano essere adottate iniziative
di competenza della procura medesima.
10. L’Autorita` garante prende in esame,
anche d’ufficio, situazioni generali e particolari
delle quali e` venuta a conoscenza in
qualsiasi modo, in cui e` possibile ravvisare
la violazione, o il rischio di violazione, dei
diritti delle persone di minore eta`, ivi comprese
quelle riferibili ai mezzi di informazione,
eventualmente segnalandole agli organismi
cui e` attribuito il potere di controllo o
di sanzione.
11. L’Autorita` garante puo` formulare osservazioni
e proposte per la prevenzione e
il contrasto degli abusi sull’infanzia e sull’adolescenza
in relazione alle disposizioni
della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante
misure contro la tratta delle persone, e della
legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni
in materia di lotta contro lo sfruttamento
sessuale dei bambini e la pedoporno
parlamentari
individua forme di costante scambioAtti– 9 – Senato della Repubblica – N. 2631XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
grafia anche a mezzo
di espianto di organi e di mutilazione
genitale femminile, in conformita` a quanto
previsto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante
disposizioni concernenti la prevenzione
e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale
femminile.
Art. 4.
Internet, nonche´ dei rischi(Informazioni, accertamenti e controlli)
1. L’Autorita` garante puo` richiedere alle
pubbliche amministrazioni, nonche´ a qualsiasi
soggetto pubblico, compresi la Commissione
per le adozioni internazionali di
cui all’articolo 38 della legge 4 maggio
1983, n. 184, e successive modificazioni, e
il Comitato per i minori stranieri previsto
dall’articolo 33 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni, e
a qualsiasi ente privato di fornire informazioni
rilevanti ai fini della tutela delle persone
di minore eta`, nel rispetto delle disposizioni
previste dal codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196.
2. L’Autorita` garante puo` richiedere alle
amministrazioni competenti di accedere a
dati e informazioni, nonche´ di procedere a
visite e ispezioni, nelle forme e con le modalita`
concordate con le medesime amministrazioni,
presso strutture pubbliche o private
ove siano presenti persone di minore eta`.
3. L’Autorita` garante puo` altresi` effettuare
visite nei luoghi di cui alle lettere
b), c), d)ed
norme di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 272, previa autorizzazione del magistrato
di sorveglianza per i minorenni o del
giudice che procede.
4. L’Autorita` garante puo` richiedere ai
soggetti e per le finalita` indicate al comma
e) del comma 1 dell’articolo 8 delleAtti parlamentari
– 10 – Senato della Repubblica – N. 2631XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
1 di accedere a banche di dati o ad archivi,
nel rispetto delle disposizioni previste dal codice
in materia di protezione dei dati personali,
di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
5. I procedimenti di competenza dell’Autorita`
garante si svolgono nel rispetto dei
princi`pi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990,
n. 241, in materia di accesso, partecipazione
e trasparenza.
Art. 5.
(Organizzazione)
1. E`
istituito l’Ufficio dell’Autorita` garante
per l’infanzia e l’adolescenza, di seguito
denominato «Ufficio dell’Autorita` garante
», posto alle dipendenze dell’Autorita`
garante, composto ai sensi dell’articolo 9,
comma 5-
1999, n. 303, da dipendenti del comparto
Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni
pubbliche, in posizione di comando
obbligatorio, nel numero massimo di
dieci unita` e, comunque, nei limiti delle risorse
del fondo di cui al comma 3 del presente
articolo, di cui una di livello dirigenziale
non generale, in possesso delle competenze
e dei requisiti di professionalita` necessari
in relazione alle funzioni e alle caratteristiche
di indipendenza e imparzialita` dell’Autorita`
garante. I funzionari dell’Ufficio
dell’Autorita` garante sono vincolati dal segreto
d’ufficio.
2. Le norme concernenti l’organizzazione
dell’Ufficio dell’Autorita` garante e il luogo
dove ha sede l’Ufficio, nonche´ quelle dirette
a disciplinare la gestione delle spese, sono
adottate, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta dell’Autorita` garante.
Ferme restando l’autonomia organizzativa e
l’indipendenza amministrativa dell’Autorita`
garante, la sede e i locali destinati all’Ufficio
ter, del decreto legislativo 30 luglioAtti parlamentari
– 11 – Senato della Repubblica – N. 2631XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
dell’Autorita` medesima sono messi a disposizione
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
3. Le spese per l’espletamento delle competenze
di cui all’articolo 3 e per le attivita`
connesse e strumentali, nonche´ per il funzionamento
dell’Ufficio dell’Autorita` garante,
sono poste a carico di un fondo stanziato a
tale scopo nel bilancio della Presidenza del
Consiglio dei ministri e iscritto in apposita
unita` previsionale di base dello stesso bilancio
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. L’Autorita` garante dispone del fondo
indicato al comma 3 ed e` soggetta agli ordinari
controlli contabili.
Art. 6.
(Forme di tutela)
1. Chiunque puo` rivolgersi all’Autorita` garante,
anche attraverso numeri telefonici di
pubblica utilita` gratuiti, per la segnalazione
di violazioni ovvero di situazioni di rischio
di violazione dei diritti delle persone di minore
eta`.
2. Le procedure e le modalita` di presentazione
delle segnalazioni di cui al comma 1
sono stabilite con determinazione dell’Autorita`
garante, fatte salve le competenze dei
servizi territoriali, e assicurano la semplicita`
delle forme di accesso all’Ufficio dell’Autorita`
garante, anche mediante strumenti telematici.
Art. 7.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo
5 della presente legge, pari ad
euro 750.000 per l’anno 2011 e ad euro
1.500.000 a decorrere dall’anno 2012, si
provvede, quanto a euro 750.000 per l’anno
Atti parlamentari
– 12 – Senato della Repubblica – N. 2631XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
2011, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo
19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata
dalla Tabella C allegata alla legge
13 dicembre 2010, n. 220, e, quanto a euro
1.500.000 a decorrere dall’anno 2012, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni
per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-
2013, nell’ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per
l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. All’onere derivante dall’attuazione dall’articolo
2, comma 4, della presente legge,
pari ad euro 200.000 annui a decorrere dall’anno
2011, si provvede, per l’anno 2011,
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 19,
comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, e, a decorrere
dall’anno 2012, mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni per gli anni 2012 e
2013 dello stanziamento del fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2011-2013, nell’ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2011, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2,
dall’attuazione della presente legge non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze
e` autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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