Con il nuovo regolamento europeo viene stabilita la possibilità per i coniugi di poter chiedere presso l'Autorità Giudiziaria di uno dei 14 Paesi firmatari del Regolamento, il divorzio, anzichè procedere prima alla separazione personale. Scelta della legge applicabile dalle parti 1. I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo; o b) la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell’accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo; o d) la legge del foro. Il regolamento 1259/2010 art. 1 2°comma non si applica alla capacità giuridica delle persone, all’esistenza, alla validità e al riconoscimento del matrimonio, all’annullamento del matrimonio, al nome dei coniugi, agli effetti patrimoniali del matrimonio, alla responsabilità genitoriale, alle obbligazioni alimentari, ai trust e alle successioni, anche nelle ipotesi che dette questioni siano preliminari nell’ambito di un procedimento di divorzio o separazione personale. Il divorzio ottenuto all'estero potrà essere iscritto presso il Comune Italiano.