Alimenti ed assegno provvisorio
articolo 446 del Codice civile
Avv. Antonella Pedone
di Guidonia Montecelio, RM
Letto 1736 volte dal 23/05/2011
Art. 446.
Assegno provvisorio.
Finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, [il pretore o] (1) il presidente del tribunale può, sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri.
(1) Parole abrogate dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
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