Chi versa in stato di bisogno può chiedere gli alimenti ai propri congiunti e, in via cautelare, l'assegno provvisorio previsto dall'articolo 446 del Codice civile. Ai sensi dell'articolo 433 del Codice civile, chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento può chiedere gli alimenti ai seguenti soggetti, nell'ordine: 1. il coniuge; 2. i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali; 3. i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; 4. i generi e le nuore; 5. il suocero e la suocera; 6. i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. Se questi soggetti non adempiono spontaneamente, l'interessato può citarli in giudizio dinanzi al Tribunale competente. a. L'assegno provvisorio In caso di urgenza, si può chiedere al Giudice di ordinare il pagamento di un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri (articolo 446 del Codice civile). Si tratta di un provvedimento cautelare che mira ad evitare un pregiudizio irreparabile per chi già versa in stato di bisogno. La riconosciuta funzione tipicamente cautelare implica l'applicabilità delle norme sul processo cautelare uniforme previsto dagli articoli 669 bis e seguenti del Codice di procedura civile.