IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE


Visto l'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente il danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;


Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 133 del 23 marzo 2000, concernente l'adozione della "tabella delle menomazioni", della "tabella indennizzo danno biologico" e della "tabella dei coefficienti" e i relativi criteri applicativi;


Viste, inoltre, le delibere del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 188 del 19 aprile 2000 e n. 297 del 15 giugno 2000, concernenti rispettivamente la ratifica del provvedimento n. 8 del 12 aprile 2000, del presidente dell'INAIL, in merito alla modifica della "tabella delle menomazioni", e le variazioni alla "tabella dei coefficienti", tabelle adottate con la delibera n. 133 del 23 marzo 2000 citata;


Vista la nota dell'INAIL del 12 maggio 2000, con la quale, tra l'altro, l'Istituto dichiara, di non poter, allo stato degli atti, determinare l'addizionale sui premi necessaria a finanziare i maggiori oneri derivanti dalla disciplina del danno biologico, non essendo ancora dato di valutare esattamente il gettito dei premi, determinato dalle nuove tariffe dci premi previste dall'art. 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;


Ritenuta l'opportunita' di procedere all'approvazione della "tabella delle menomazioni", della "tabella indennizzo danno biologico" e della "tabella dei coefficienti", con i relativi criteri applicativi, e di rinviare la determinazione della misura e delle modalita' dell'addizionale sui premi e contributi, necessarie ai fini della copertura dell'onere finanziario, ad un successivo decreto ministeriale su delibera del consiglio di amministrazione delI'INAIL;


Sentito il parere del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica reso con la nota del 13 giugno 2000;


Decreta:


Art. 1.


Sono approvate la "tabella delle menomazioni", la "tabella indennizzo danno biologico" e la "tabella dei coefficienti" e i relativi criteri applicativi nel testo annesso al presente decreto, di cui formano parte integrante.


Art. 2.


La misura e le modalita' dell'addizionale sui premi e contributi, di cui al comma 12 dell'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, saranno determinate con successivo decreto ministeriale.


Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, 12 luglio 2000


Il Ministro: Salvi