IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall’articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” ed in particolare l’articolo 117, comma 2, lettera m);

Visto il Regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale, modificato da ultimo con il decreto del Ministro della salute 18 aprile 2007, n. 82;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 luglio 1979, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale;

Visto il decreto 7 agosto 1987, n. 395, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale;

Visto il decreto 18 gennaio 1991, n. 90, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale. Recepimento delle direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE, 90/128/CEE e 92/39/CEE;

Visto il decreto 15 luglio 1993, n. 322, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale;

Visto il decreto 24 febbraio 1995, n. 156, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE ed in particolare l’allegato III;

Visto il decreto 1° dicembre 2000, n. 411, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale;

Visto il decreto 30 maggio 2001, n. 267, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale;

Ritenuto di dover provvedere all’aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973;

Ritenuto di dover procedere per ragioni di chiarezza all’elaborazione di un articolato coordinato del citato decreto 21 marzo 1973, limitatamente alle carte e cartoni destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari;

Visto l’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nelle sedute dell’11 gennaio e 1° marzo 2007;

Vista la comunicazione alla Commissione dell’Unione europea effettuata in data 9 febbraio 2007 ai sensi della direttiva 98/34/CE;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 9 luglio 2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 2 agosto 2007;

Adotta il seguente regolamento:

Articolo 1.
1. L’articolo 27 del decreto ministeriale 21 marzo 1973, come modificato dall’articolo 5, comma 1 del decreto 26 aprile 1993, n. 220, è sostituito dal seguente:
“Articolo 27. - 1. Le carte e i cartoni disciplinati dal presente decreto possono da soli o accoppiati tra di loro o con altri materiali, o trasformati in imballaggi, essere adoperati a contatto diretto degli alimenti quando, fabbricati secondo buona tecnica industriale, rispondano alle seguenti caratteristiche:
a) nel caso di imballaggi per alimenti per i quali sono previste prove di migrazione: siano costituiti da almeno il 75 per cento di materie fibrose, al massimo il 10 per cento di sostanze di carica, al massimo il 15 per cento di sostanze ausiliarie;
b) nel caso di imballaggi per alimenti per i quali non sono previste prove di migrazione: siano costituiti da almeno il 60 per cento di materie fibrose, al massimo il 25 per cento di sostanze di carica, al massimo il 15 per cento di sostanze ausiliarie.
(Tutte le percentuali suddette, si intendono riferite alla sostanza secca).
2. È ammessa la presenza, in quantità di tracce, secondo buona tecnica industriale, di coadiuvanti tecnologici di lavorazione con funzione di reattivi, agenti di dispersione, flottazione e drenaggio, agenti antischiuma e antilimo.
3. Le materie fibrose, le sostanze di carica, le sostanze ausiliarie, i coadiuvanti tecnologici di lavorazione e gli imbiancanti ottici che possono essere impiegati ai sensi dei commi precedenti del presente articolo sono indicati nella sezione 4 dell’Allegato II”.

Articolo 2.
1. L’articolo 27-bis del decreto ministeriale 21 marzo 1973, inserito con l’articolo 1 del decreto 18 gennaio 1991, n. 90 e come modificato dall’articolo 1, comma 1 del decreto 15 luglio 1993, n. 322 e dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto 24 febbraio 1995, n. 156, è sostituito dal seguente articolo:
“Articolo 27-bis. - 1. I contenitori formati da cartoni multistrati a grammatura minima di 200 g/m2 e costituiti da almeno tre strati di cui:
uno strato detto “copertura”, che può essere patinato e stampato;
uno strato intermedio detto “centro”;
uno strato detto “retro”; destinato al contatto diretto con l’alimento,
possono essere utilizzati per l’imballaggio a livello industriale delle seguenti categorie di alimenti:
camomilla, tè ed erbe infusionali;
cereali secchi allo stato originario e sotto forma di farine e semole;
cereali tostati;
frutta fresca fornita di tegumento esterno protettivo;
frutta secca con guscio;
legumi freschi con baccello;
legumi secchi o disidrati, interi o sotto forma di farina o di polvere;
paste alimentari non fresche;
prodotti della panetteria secca non aventi sostanze grasse in superficie;
sale da cucina o da tavola; zuccheri sotto forma solida.
2. Le norme del decreto ministeriale 21 marzo 1973, e successive modifiche, si applicano, per quanto riguarda il piombo, soltanto allo strato destinato al contatto diretto con l’alimento, sopra definito “retro”.
3. Lo strato a contatto deve avere una grammatura minima di 35 g/m2.
4. La determinazione della grammatura di cui al precedente comma 3, deve essere effettuata con il metodo di analisi allegato che viene inserito come punto 6, nell’Allegato IV, sezione 6 - Controllo analitico della composizione delle carte e dei cartoni, del decreto ministeriale 21 marzo 1973”.

Articolo 3.
1. L’articolo 28 del decreto 21 marzo 1973, è sostituito dal seguente:
“Articolo 28. - 1. Il controllo analitico dell’idoneità all’impiego delle carte e dei cartoni di cui ai precedenti articoli viene effettuato secondo le modalità indicate nella sezione 6 dell’Allegato IV”.

Articolo 4.
1. L’articolo 29 del decreto 21 marzo 1973, è di seguito riportato:
“Articolo 29. - 1. Chi effettui l’accoppiamento di carte e cartoni con altre carte e cartoni o con altri materiali per la preparazione di materiali di imballaggio disciplinati dal presente decreto, è tenuto ad accertarsi che le carte e i cartoni usati a diretto contatto con gli alimenti rispondano alle condizioni e caratteristiche per essi previste dal presente decreto e ad impiegare gli adesivi indicati nella parte D della sezione 3 dell’Allegato II”.

Articolo 5.
1. L’articolo 30 del decreto 21 marzo 1973, è di seguito riportato:
“Articolo 30. - 1. Al fine di assicurare l’adesione dei bordi delle carte e dei cartoni, in sede di produzione di imballaggi finiti, è consentito l’impiego di collanti composti anche di sostanze diverse da quelle previste dal presente decreto a condizione che non si abbia alcuna fuoriuscita di essi dai bordi sul lato destinato a venire in contatto con alimenti”.

Articolo 6.
1. L’articolo 31 del decreto 21 marzo 1973, come modificato dall’articolo 1, commi 1 e 2 del decreto 30 maggio 2001, n. 267, è sostituito dal seguente:
“Articolo 31. - 1. Per la colorazione delle carte e dei cartoni e degli imballaggi con essi fabbricati, sono confermate le disposizioni di cui alla sezione C del decreto ministeriale 22 dicembre 1967 sulla “Disciplina dell’impiego e approvazione dell’elenco delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari, delle carte e degli imballaggi delle sostanze alimentari, degli oggetti di uso personale e domestico”.
2. Il riferimento ai coloranti di cui alla sezione A/I citato nella sezione C del decreto 22 dicembre 1967 deve ora intendersi 1’allegato III del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209.
3. Ove la colorazione sia attuata a mezzo stampa, questa non può essere effettuata sul lato a contatto con l’alimento.
4. È consentita l’aggiunta degli imbiancanti ottici riportati nell’allegato I al presente decreto, che viene inserito come punto “4 Imbiancanti ottici” all’allegato II - Sezione 4: CARTE E CARTONI, Parte A del decreto 21 marzo 1973 e successive modifiche, in quantità non superiore allo 0,3% p/p, calcolato sul secco, singolarmente o in combinazione”.

Articolo 7.
1. L’articolo 32 del decreto 21 marzo 1973, è di seguito riportato:
“Articolo 32. - 1. Con le modalità precisate dall’articolo 8, per le carte e i cartoni disciplinati dal presente decreto deve essere indicato anche il lato destinato a venire in contatto con gli alimenti; ove tale indicazione manchi, ambedue le facce devono rispondere alle disposizioni vigenti.
2. Ai fini dell’indicazione di cui sopra, nel caso di stampa, si presume come lato destinato a venire a contatto con gli alimenti quello che non permette una corretta lettura della stampa stessa”.

Articolo 8.
1. L’articolo 33 del decreto 21 marzo 1973, come modificato dall’articolo 2 del decreto ministeriale 18 giugno 1979, è sostituito dal seguente:
“Articolo 33. - 1. Le carte e i cartoni comunque non rispondenti alle norme specifiche precisate nel presente capo IV sono ammesse all’impiego in contatto con alimenti subordinatamente all’osservanza delle norme previste nel capo I del presente titolo.
2. Le carte e cartoni, nonchè gli oggetti con essi formati, paraffinati sul lato in contatto diretto con gli alimenti, con un contenuto di paraffina maggiore di quello previsto dall’allegato II, sezione 4, del decreto ministeriale 21 marzo 1973, possono essere utilizzati esclusivamente come carte da banco e come contenitori di alimenti refrigerati, congelati o surgelati.
3. Le carte, i cartoni e gli oggetti suddetti non vengono sottoposti a prove di migrazione, a condizione che la carta e cartone
e la paraffina o cera microcristallina rispondano alle
caratteristiche indicate dal decreto ministeriale 21 marzo 1973 e
successive modifiche”.

Articolo 9.
1. Nell’allegato II, Sezione 4: CARTE E CARTONI, Parte B:
Coadiuvanti tecnologici di lavorazione, sono aggiunte le seguenti voci con le relative condizioni e limitazioni di impiego:
“Ammonio bromuro, soluzione acquosa al 35%. Dose massima di impiego: 0,63 g/kg di fibra secca. Come componente in prodotti biocidi in combinazione con sodio ipoclorito, a condizione che sulla carta e cartone il prodotto di reazione attivo, misurato come Cl2, non sia rivelabile al limite di 0,250 mg/kg di carta;
Sale acetico del copolimero di perfluoroalchiletilacrilato, vinilacetato e dimetilamminoetilmetacrilato. Come agente idro e liporepellente nel trattamento di carte e cartoni; in quantità non superiore allo 0,5% di prodotto secco sulle fibre secche, se applicato in superficie; in quantità non superiore all’1,25% di prodotto secco sulle fibre secche, se applicato in pasta”.

Articolo 10.
1. Dopo l’articolo 38 del decreto 21 marzo 1973 citato in premessa, è inserito il seguente:
“Articolo 38-bis. - 1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti non si applicano alle carte e cartoni legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell’Unione europea e a quelli legalmente prodotti nei Paesi contraenti l’accordo sullo spazio economico europeo, nonchè nella Turchia”.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 settembre 2007

Il Ministro: Turco

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2007

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 377