1. INTRODUZIONE


Com'è noto, l'art. 9 del D.L. 7/2007, convertito, con modificazioni nella legge n. 40/2007, ha introdotto la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, da presentarsi all'ufficio del Registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico.

Con la comunicazione unica si espletano tutte le formalità relative alla fase costitutiva, modificativa ed estintiva dell'impresa e vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge (compresi quelli necessari per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IV A) , anche ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali.

Già precedentemente, la legge di semplificazione per il 1999 (legge 340/2000, modificata dalle leggi 147/2003 e 350/2003) aveva reso obbligatorio l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici per le domande, le denunce e gli atti presentati all'ufficio del Registro delle imprese da parte di imprese aventi forma giuridica societaria, con esclusione, quindi, delle imprese individuali.

Con la nuova disciplina la modalità telematica o su supporto informatico diventa, pertanto, l'unica modalità di trasmissione possibile per tutte le imprese, comprese le ditte individuali. Il 21 dicembre 2007 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale (D.M. 2 novembre 2007) che approva la modulistica per la comunicazione unica, ai sensi dell'art. 9, comma 7, primo periodo, della legge 40/2007. Dal prossimo 19 febbraio 2008 decorrono i sei mesi di sperimentazione della nuova procedura che gli aspiranti imprenditori potranno volontariamente attivare e che, alla scadenza di tale periodo, diventerà obbligatoria per tutte le imprese.

2. PROFILI OPERATIVI

In vista dell'entrata in vigore della comunicazione unica, sono emerse questioni operative di varia natura in relazione alle modalità di adozione della procedura telematica da parte dell'utenza meno informatizzata, soprattutto in merito alla sottoscrizione del plico informatico con la firma digitale. In particolare, l'estensione della firma digitale agli imprenditori individuali, di regola meno organizzati nell'utilizzo delle nuove tecnologie, fa prefigurare una consistente difficoltà operativa che potrebbe compromettere il buon esito dell'operazione.

Al fine di agevolare l'utilizzo della nuova procedura e di semplificare effettivamente gli adempimenti per le imprese, si rende necessario adottare strumenti operativi che consentano agli imprenditori di conferire, a professionisti o altri intermediari, l'incarico di svolgere le attività correlate alla presentazione della comunicazione unica. I soggetti delegati dall'imprenditore devono essere pienamente responsabilizzati, in modo da mantenere inalterate, comunque, le garanzie di certezza richieste dalle amministrazioni mediante l'utilizzo della firma digitale. La presente circolare, pertanto, è diretta a chiarire le modalità di conferimento del potere di rappresentanza tramite procura speciale e di presentazione della comunicazione unica con l'utilizzo della sola firma digitale del soggetto incaricato.

3. MODALITA' DI CONFERIMENTO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA

Con la procura, il titolare dell'impresa attribuisce al soggetto designato il potere di sottoscrizione digitale e presentazione telematica della comunicazione unica all'ufficio del registro delle imprese competente per territorio, sulla base del codice univoco di identificazione della pratica. Il documento ha quindi il valore di procura speciale (limitata all'espletamento della formalità identificata dal codice univoco della pratica), in forma scritta non autenticata. Le modalità di conferimento del potere di rappresentanza tramite procura sono un importante completamento per l'efficace attuazione della comunicazione unica. Nella fattispecie in esame si riscontrano esigenze di standardizzazione delle informazioni, correlate all'utilizzo obbligatorio dello strumento informatico e telematico. A tal fine, anche in ottemperanza a quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione digitale (art. 57, d.lgs. n. 82/2005), è stato predisposto un formulario "tipo" di procura speciale allegato sotto la lettera A, univoco a livello nazionale, affinché possa essere progressivamente integrato nel software di gestione della comunicazione unica.

3.1. Il conferimento della procura si evince dal Riquadro numero 4 del modello di comunicazione, relativo agli estremi del dichiarante. Il documento contenente la procura speciale viene acquisito tramite scansione in formato pdf ed allegato, con firma digitale, alla modulistica elettronica nel Riquadro 6 della comunicazione unica insieme ad una copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato.

3.2. Per il conferimento della procura speciale con le modalità sopra esposte, è sufficiente la forma scritta semplice con sottoscrizione non autenticata. Ciò anche ai sensi dell'art. 1392 del codice civile, secondo il quale la procura deve essere conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.

3.3. Con la procedura in oggetto si garantisce il rispetto della regola di cui all'articolo 1393 del codice civile, che prevede la possibilità di richiedere in modo sistematico la giustificazione dei poteri di rappresentanza del soggetto che agisce e l'eventuale copia della procura rilasciata in forma scritta. L'ufficio del Registro delle imprese, dopo aver acquisito il documento allegato al plico informatico, potrà eventualmente effettuare i controlli opportuni senza arrestare o rallentare la procedura.

3.4. Va ricordato che la procura speciale in esame potrebbe anche essere contenuta nella delega generale conferita a institori o procuratori, preposti a compiere atti pertinenti all'esercizio dell'impresa ai sensi degli articoli 2203 e seguenti del codice civile. Questi soggetti sono legittimati ad agire in forza di procura con sottoscrizione dell'imprenditore autenticata, depositata ed iscritta presso l'ufficio del Registro delle imprese.

E' prevedibile, però, che gli aspiranti imprenditori preferiranno ricorrere alla procura speciale di cui sopra, in considerazione del notevole snellimento procedurale e dell'ipotizzabile risparmio economico - finanziario che ne consegue.

3.5. Resta ferma la disciplina di cui al D.P.R. 445/2000, articolo 46, lettera u),che consente di comprovare lo status di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni, anche contestuale all'istanza. Ne consegue che la domanda dovrà essere accettata dall'ufficio anche qualora sia proveniente da un procuratore speciale, che attesti contestualmente tale natura secondo le modalità di cui al suddetto decreto e sotto la propria personale responsabilità.

IL VICEMINISTRO
Sergio D'Antoni