FINALITA’ DELLA DIRETTIVA

1.Dare una risposta alla diffusa preoccupazione nella Comunità per l’aumento dei reati ambientali e per le loro conseguenze, che sempre più frequentemente si estendono al di là delle frontiere degli Stati in cui i reati vengono commessi.

2.Integrare e superare i limiti dei sistemi sanzionatori non penali , visto che le sanzioni penali, che sono indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori di diritto civile.

3.Consentire, attraverso la introduzione di regole comuni sui reati, l’uso di efficaci metodi d’indagine e di assistenza, all’interno di uno Stato membro o tra diversi Stati membri.

SETTORI DI LEGISLAZIONE AMBIENTALE COMUNITARIA A CUI APPLICARE LE SANZIONI PENALI

L’allegato A alla presente Direttiva contiene l’elenco delle norme comunitarie ( praticamente tutte le più rilevanti ) in materia ambientale , la cui violazione costituisce illecito ai fini della Direttiva stessa.

CATEGORIE DI REATI

Ciascuno Stato membro si adopera affinché le seguenti attività, qualora siano illecite e poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza, costituiscano reati:

a)lo scarico, l’emissione o l’immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

b)la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l’attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

c)la spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri nell’ambito dell’articolo 2, paragrafo 335, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti , e sia effettuata in quantità non trascurabile in un’unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;

d)l’esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all’esterno dell’impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

e)la produzione, la lavorazione, il trattamento, l’uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l’importazione, l’esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

f)l’uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;

g)il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;

h)qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto;

i)la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato o l’uso di sostanze che riducono lo strato di ozono.

Il suddetto elenco riprende , ampliandolo in alcune fattispecie, l’elenco dei comportamenti da sanzionare penalmente della Decisione quadro 2003/80 relativa alla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale , Decisione peraltro annullata dalla sentenza della Corte di Giustizia 13/9/2005 causa C 176/03 (http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=275&categoria=Giurisprudenza).

Ai fini della presente direttiva, tutte le future modificazioni delle direttive elencate all'allegato saranno automaticamente coperte dalla presente direttiva. Per quanto riguarda la legislazione comunitaria futura, ogni testo stabilirà autonomamente in che misura sarà necessario prevedere sanzioni penali.

FAVOREGGIAMENTO E ISTIGAZIONE AD UN REATO

Gli Stati membri provvedono affinché siano punibili penalmente il favoreggiamento e l’istigazione a commettere intenzionalmente le attività in precedenza elencate.

RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE

Sul punto la Direttiva riprende quanto già previsto dalla Decisione 2003/80 alla quale si rinvia ( vedi commento già citato in questa voce) . La presente Direttiva non prevede invece l’elenco, indicato dalla Decisione , delle tipologie di sanzioni da applicare alle persone giuridiche responsabili delle violazioni rientranti nelle fattispecie sopra elencate. L’articolo 7 della presente Direttiva si limita a prevedere che le persone giuridiche responsabili siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

ATTUAZIONE

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 26 dicembre 2010.

COORDINAMENTO CON LA DECISIONE UE SUL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO

La presente Direttiva va letta insieme con la decisione in materia di mandato di arresto europeo e la normativa nazionale che ha cercato di recepirla.