Ecco il testo del decreto sulle liberalizzazioni ! Nel Consiglio dei Ministri di ieri, 20 gennaio, il Governo Monti ha approvato il testo del decreto sulle liberalizzazioni, cui è stato dato il nome di "Decreto cresci Italia". Il provvedimento, emanato sotto forma di decreto legge, contiene un pacchetto di riforme strutturali per la crescita. Le riforme, si legge nel comunicato stampa del Governo, rientrano nel processo di rimozione di due grandi vincoli che hanno compresso per decenni il potenziale di crescita dell’Italia: l’insufficiente concorrenza dei mercati e l’inadeguatezza delle infrastrutture. Di seguito si riporta il testo per esteso del Decreto cresci Italia. TITOLO I CONCORRENZA CAPO I NORME GENERALI SULLE LIBERALIZZAZIONI Art. 1 (Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese) 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di libertà dì iniziativa economica sancito dall’articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato del l’Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo, secondo le previsioni del presente articolo: a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti, di assenso dell’amministrazione comunque denominati per l’avvio di un’attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità; b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l’avvio di nuove attività economiche o l’ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l’offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro, confronti. 2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso e all’esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate e applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l’iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, e ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari a evitare possibili danni alla salute, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari e internazionali della Repubblica. 3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri e i principi direttivi di cui all’articolo 34 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attività per le quali permane l’atto preventivo di assenso del l’amministrazione, e disciplinare i requisiti per l’esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l’esercizio dei poteri di controllo dell’amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità. In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente. 4. Le Regioni, le Province e i Comuni si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2.e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostituitivi dello Stato ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione. A tal fine la presidenza del Consiglio dei ministri, nell’ambito dei compiti di cui al l’articolo 5, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al ministero del l’Economia e delle finanze gli Enti che hanno provveduto all’applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità. A decorrere dall’anno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi Enti ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le Regioni a autonomia speciale e le Province di Trento e Bolzano procedono all’adeguamento secondo le previsioni dei rispettivi statuti. 5. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea, i servizi finanziari come definiti dall’articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall’articolo 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno, e le attività specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente. Art. 2 (Tribunale delle imprese) 1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 sono apportate le seguenti modificazioni: a) agli articoli 1 e 2 le parole: «sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale» sono sostituite, ovunque compaiano, dalle seguenti: «sezioni specializzate in materia di impresa»; b) all’articolo 2, le parole: «in materia di proprietà industriale e intellettuale» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di impresa»; c) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 - (Competenza per materia delle sezioni specializzate) - 1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di: a) controversie di cui all’articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni; b) controversie in materia di diritto d’autore; c) azioni di classe di cui all’articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. 2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del Codice civile ovvero alle società da queste controllate o che le controllano, per le cause: a) tra soci delle società, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia; b) relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o a ogni altro negozio avente a oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti; c) di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali; d) tra soci e società; e) in materia di patti parasociali; f) contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; g) aventi a oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano; h) relative a rapporti di cui all’articolo 2359, primo comma, n. 3, all’articolo 2497-septies e all’articolo 2545-septies, Codice civile; i) relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del Codice civile, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario». 2. Dopo il comma 1-bis dell’articolo 13 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è quadruplicato. Si applica il comma 1-bis». 3. Il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo istituito ai sensi dell’articolo 37, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 4. Il comma 4 dell’articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 è sostituito dal seguente: «4. La domanda è proposta al tribunale presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni». 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall’entrata in vigore del presente decreto. Art. 3 (Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata) 1. Dopo l’articolo 2463 del Codice civile, è inserito il seguente articolo: «Articolo 2463-bis - (Società semplificata a responsabilità limitata) - 1. La società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione. L’atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve indicare: 1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 2) la denominazione sociale contenente l’indicazione di società semplificata a responsabilità limitata e il Comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 3) l’ammontare del capitale sociale non inferiore a un euro sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro; 4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell’articolo 2463; 5) luogo e data di sottoscrizione. L’atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro quindici giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 2329. L’iscrizione è - effettuata con unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo. L’ufficiale del registro deve accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e procedere all’iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni. Si applica l’articolo 2189. Decorso inutilmente il termine indicato per l’iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli amministratori, verificata la sussistenza dei presupposti, ordina l’iscrizione con decreto. II verbale recante modificazioni dell’atto costitutivo deliberate dall’assemblea dei soci è redatto per scrittura privata e si applicano i commi terzo e quarto. L’atto di trasferimento delle partecipazioni è redatto per scrittura privata ed è depositato entro quindici giorni a cura degli amministratori presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Quando il singolo socio perde il requisito d’età di cui al primo comma, se l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non delibera la trasformazione della società, è escluso di diritto e si applica in quanto compatibile l’articolo 2473-bis. Se viene meno il requisito di età in capo a tutti i soci gli amministratori devono, senza indugio, convocare l’assemblea per deliberare la trasformazione della società, in mancanza si applica l’articolo 2484. La denominazione dì società semplificata a responsabilità limitata, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società semplificata a responsabilità limitata, le disposizioni di questo capo in quanto compatibili.». Dopo il primo comma dell’articolo 2484 del Codice civile, è inserito il seguente: «La società semplificata a responsabilità limitata si scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma, per il venir meno del requisito di età di cui all’articolo 2463-bis, in capo a tutti i soci.». Art. 4 (Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli Enti locali) 1. La presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione dell’articolo 120, comma 2, della Costituzione, assicura il rispetto delle normative dell’Unione europea e la tutela dell’unità giuridica e dell’unità economica, svolgendo le seguenti funzioni: a) monitora la normativa regionale e locale e individua, anche su segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, le disposizioni contrastanti con la tutela o la promozione della concorrenza; b) assegna all’ente interessato un congruo termine per rimuovere i limiti alla concorrenza; c) decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b), propone al Consiglio dei ministri l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131; d) supporta gli enti locali nel monitoraggio e nelle procedure di dismissione delle loro partecipazioni societarie nei servizi pubblici locali. 2. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, la presidenza del Consiglio può formulare richieste di informazioni a privati e Enti pubblici. 3. Le attività dì cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. CAPO II TUTELA DEI CONSUMATORI Art. 5 (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie) 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 dopo l’articolo 37 è aggiunto il seguente «Articolo 37-bis - (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie) - 1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, d’ufficio o su denuncia dei consumatori interessati, ai soli fini di cui ai commi successivi, la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. 2. Il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola è diffuso mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell’Autorità, sul sito dell’operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all’esigenza di informare compiutamente i consumatori. 3. Le imprese interessate hanno facoltà di interpellare preventivamente l’Autorità in merito alle vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello, non possono essere successivamente valutate dall’Autorità per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dei professionisti nei confronti dei consumatori. 4. In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dell’Autorità, adottati in applicazione del presente articolo, è competente il giudice amministrativo. È fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno.». Art. 6 (Norme per rendere efficace l’azione di classe) 1. All’articolo 140-bis del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: alla lettera a), la parola: «identica» è sostituita dalle seguenti: «del tutto omogenea»; la lettera b), la parola: «identici» è sostituita dalle seguenti: «del tutto omogenei»; alla lettera c) la parola: «identici» è sostituita dalle seguenti: «del tutto omogenei»; b) al comma 6: al secondo periodo, la parola: «identità» è sostituita dalle seguenti: «l’evidente omogeneità». Art. 7 (Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive) 1. All’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-bis) “microimprese”: entità, società di persone o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica esercitano un’attività economica artigianale e altre attività a titolo individuale o familiare.». 2. All’articolo 19, comma 1, dopo le parole: «relativa a un prodotto» sono aggiunte, infine, le seguenti: «, nonché alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Per le microimprese la tutela in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità, comparativa illecita è assicurata in via esclusiva dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145.». Art. 8 (Contenuto delle carte di servizio) 1. Le carte di servizio, nel definire gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di un’infrastruttura necessaria per l’esercizio di attività di impresa o per l’esercizio di un diritto della persona costituzionalmente garantito, indicano in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell’infrastruttura. 2. Le Autorità indipendenti di regolazione e ogni altro ente pubblico, anche territoriale, dotato di competenze di regolazione sui servizi pubblici, anche locali, definiscono gli specifici diritti di cui al comma 1. Sono fatte salve ulteriori garanzie che le imprese che gestiscono il servizio o l’infrastruttura definiscono autonomamente. CAPO III SERVIZI PROFESSIONALI Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate) 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. 2. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nei caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso di professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. 3. Il Compenso per le prestazioni professionali è pattuito per iscritto al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente con preventivo scritto, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita in modo onnicomprensivo. L’inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista. 4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe dì cui al comma 1. 5. La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potrà essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell’Istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente. 6. All’articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi; b) la lettera d) è soppressa. Art. 10 (Estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi) 1. All’articolo 39, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «le piccole e medie imprese socie» inserire le parole: «e i liberi professionisti soci». Art. 11 (Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e disciplina della somministrazione dei farmaci generici) 1. Il secondo e il terzo comma dell’articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni sono sostituiti dai seguenti: «Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.000 abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l’apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore a 500 abitanti; nei Comuni fino a 9.000 abitanti, l’ulteriore farmacia può essere autorizzata soltanto qualora la popolazione eccedente rispetto al parametro sia superiore a 1.500 abitanti». 2. Le Regioni e le Province autonome di Trento, e di Bolzano provvedono ad assicurare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’approvazione straordinaria delle piante organiche delle farmacie, in attuazione della previsione dì cui al comma 1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del Comune. Entro i successivi 30 giorni le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, fatte salve quelle per le quali sia stata già espletata la procedura concorsuale, nel rispetto delle previsioni del comma 5 e riservando la partecipazione allo stesso ai farmacisti non titolari di farmacia e ai titolari di farmacia rurale sussidiata. L’adozione dei provvedimenti previsti dai precedenti periodi del presente comma costituisce adempimento soggetto alla verifica annuale da parte del comitato e del tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell’intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale. 3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l’unità sanitaria locale e l’ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, possono istituire ulteriori farmacie: a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio; b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con superficie superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri. 4. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 3 sono offerte in prelazione ai Comuni in cui le stesse hanno sede. 5. Ai concorsi per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche i laureati in farmacia in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso la titolarità della sede farmaceutica assegnata è condizionata nel tempo alla sua gestione associata da parte degli stessi vincitori su basi paritarie, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità. L’attività svolta dai laureati in farmacia negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è un titolo che non può essere valutato in misura non inferiore al settanta per cento rispetto all’attività lavorativa svolta nelle farmacie. 6. Le farmacie possono svolgere la propria attività e i servizi medici aggiuntivi anche oltre gli orari e i turni di apertura, e praticare sconti sui prezzi pagati direttamente da tutti i clienti per i farmaci e prodotti venduti, dandone adeguata comunicazione alla clientela. 7. Decorsi inutilmente i termini per gli adempimenti previsti dal comma 2, il Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all’articolo 120 della Costituzione della Repubblica italiana, con la nomina di un apposito commissario che approva le piante organiche delle farmacie ed espleta le procedure concorsuali in attuazione della previsioni di cui al presente articolo e in deroga a ogni altra disposizione normativa. 8. Al comma 9 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni, dopo le parole: «vengano meno» aggiungere le seguenti: «per sei mesi» e dopo la parola: «cede» aggiungere la parola: «comunque». 9. Il medico, salvo che non sussistano ragioni terapeutiche contrarie nel caso specifico, inserisce in ogni prescrizione medica anche le seguenti parole: «o farmaco equivalente se di minor prezzo». Art. 12 (Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti) 1. La tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come revisionata da ultimo con i decreti del ministro della Giustizia in data 23 dicembre 2009, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 28 dicembre 2009, n. 300, e in data 10 novembre 2011, pubblicato, sulla «Gazzetta Ufficiale» del 16 dicembre 2011, n. 292, è aumentata di cinquecento posti. 2. Con successivo decreto del ministro della Giustizia, da adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, i posti di cui al comma 1 sono distribuiti nei distretti e nei singoli Comuni in essi compresi, secondo i parametri di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 6 febbraio 1913, n. 89. 3. Entro il 31 dicembre 2012 sono espletate le procedure del concorso per la nomina a 200 posti di notaio bandito con decreto direttoriale del 28 dicembre 2009, nonché dei concorsi per la nomina a 200 e 150 posti di notaio banditi, rispettivamente, con decreti del 27 dicembre 2010 e del 27 dicembre 2011, per complessivi 550 nuovi posti da notaio. Entro il 31 dicembre 2013 è bandito un ulteriore concorso pubblico per la nomina a 500 posti di notaio. Entro il 31 dicembre 2014 è bandito un ulteriore concorso pubblico per la nomina a 470 posti dì notaio. Per gli anni successivi, è comunque bandito un concorso per la copertura di tutti i posti che si rendono disponibili. 4. I commi 1 e 2 dell’articolo 26 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono sostituiti dai seguenti: «Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell’ufficio, il notaro deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni quindici giorni per ciascun Comune o frazione di Comune aggregati. Il notaro può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto della Corte d’Appello in cui trovasi la sua sede notarile, e aprire un ufficio secondario nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede stessa». 5. Il comma 2 dell’articolo 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: «Egli non può esercitarlo fuori del territorio della Corte d’Appello nel cui distretto è ubicata la sua sede.». 6. All’articolo 82 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: «stesso distretto» aggiungere: «di Corte d’Appello». 7. Le lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 153 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall’articolo 39 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, sono sostituite dalle seguenti: «a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per il quale si procede è stato commesso; b) al presidente del Consiglio notarile del distretto nel cui ruolo è iscrìtto il notaio ovvero del distretto nel quale il fatto per il quale si procede è stato commesso. Se l’infrazione è addebitata allo stesso presidente, al consigliere che ne fa le veci, previa delibera dello stesso consiglio. La stessa delibera è necessaria in caso di intervento ai sensi dell’articolo 156-bis, comma 5». 8. Al comma 1 dell’articolo 155 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall’articolo 41 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, le parole «di cui all’articolo 153, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «in cui il notaio ha sede». CAPO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA Art. 13 (Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale per i clienti vulnerabili) 1. A decorrere dal primo trimestre successivo all’entrata in vigore del presente decreto, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, al fine di adeguare i prezzi di riferimento del gas naturale per i clienti vulnerabili di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, ai valori europei, nella determinazione dei corrispettivi variabili a copertura dei costi di approvvigionamento di gas naturale, introduce progressivamente tra i parametri in base ai quali è disposto l’aggiornamento anche il riferimento per una quota gradualmente crescente ai prezzi del gas rilevati sul mercato. In attesa dell’avvio del mercato del gas naturale di cui all’articolo 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, i mercati di riferimento da considerare sono i mercati europei individuati ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130. Art. 14 (Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese) 1. Le capacità di stoccaggio di gas naturale che si rendono disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio strategico di cui all’articolo 12, comma 11- ter, del decreto legislativo 23 maggio 2o00, n. 164, nonché delle nuove modalità di calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in base ai criteri determinati dal ministero dello Sviluppo economico ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con decreto del ministero dello Sviluppo economico, per l’offerta alle imprese di servizi integrati di trasporto a mezzo gasdotti esteri e di rigassificazione, comprensivi dello stoccaggio di gas naturale, finalizzati a consentire il loro approvvigionamento diretto di gas naturale dall’estero, secondo criteri di sicurezza degli approvvigionamenti stabiliti nello stesso decreto. 2. I servizi di cui al comma 1 sono offerti da parte delle imprese di rigassificazione e di trasporto in regime regolato in base a modalità definite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. 3. Le eventuali ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili non assegnate ai sensi del comma 1, sono assegnate secondo le modalità di cui all’articolo 12, comma 7, lettera a), ultimo periodo, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n.93. 4. Il volume di gas naturale attualmente contenuto nel volume di stoccaggio strategico che si rende disponibile a seguito delle rideterminazioni di cui al comma 1, è ceduto dalle imprese di stoccaggio, anche per l’avvio transitorio dei servizi di cui al comma 1, secondo criteri stabiliti con decreto del ministero dello Sviluppo economico. Art. 15 (Disposizioni in materia di separazione proprietaria) 1. Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 1, comma 905, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alla partecipazione azionaria attualmente detenuta in Snam Spa, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Art. 16 (Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche) 1. Al fine di favorire nuovi investimenti di ricerca e sviluppo delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi, garantendo maggiori entrate erariali per lo Stato, con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze di concerto con il ministro dello Sviluppo economico, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per individuare le effettive maggiori entrate e le modalità di destinazione di una quota di tali maggiori entrate per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi. 2. Le attività di cui all’articolo 53 del decreto del presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, sono svolte secondo le norme vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma Uni 11366. Art. 17 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 1. L’articolo 6, comma 17, primo periodo, dei decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «Ai fini della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, da svolgersi all’interno delle, acque delimitate dal perimetro delle aree protette individuate con decreto del ministero del l’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L’elenco vieno aggiornato con cadenza annuale; nel caso di istituzione di nuova area protetta restano efficaci i titoli abilitativi già rilasciati.». 2. All’articolo 6, comma 17, sesto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo le parole «stessa data» sono aggiunte le seguenti parole «in base ai quali possono essere rilasciati i provvedimenti conseguenti o comunque connessi ai titoli stessi, comprese le proroghe e il rilascio delle concessioni conseguenti a un rinvenimento in un permesso di ricerca già rilasciato». Art. 18 (Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti) 1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva nell’approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita. Nei casi previsti dal presente comma le parti possono rinegoziare le condizioni economiche e l’uso del marchio. Nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, le aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione di carburante al fine di sviluppare la capacità di acquisto all’ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi sono consentite anche in deroga a eventuali clausole negoziali che ne vietino la realizzazione. 2. Al fine di incrementare la concorrenzialità e l’efficienza del mercato anche attraverso una diversificazione nelle relazioni contrattuali tra i titolari di autorizzazioni o concessioni e gestori degli impianti di distribuzione carburanti, i commi da 12 a 14 dell’articolo 28 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti: «12. Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, in aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti, differenti tipologie contrattuali per l’affidamento e l’approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, e previa definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e dei gestori, depositati presso il ministero dello Sviluppo economico. 13. In ogni momento i titolari degli impianti e i gestori degli stessi, da soli o in società o cooperative, possono accordarsi per l’effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali canoni già pagati, dell’avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo criteri stabiliti con decreto del ministero dello Sviluppo economico. 14. I nuovi contratti di cui al comma 12 devono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento.». 3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite dal presente articolo al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192. 4. All’articolo 28 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l’efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti: a)l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; b)l’esercizio dell’attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell’impianto e l’esercizio della rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 1.500 mq; c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita.» b) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Le attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell’impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall’ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza dell’esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività. In ogni caso sono fatti salvi i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate al 30 giugno 2012»; c) alla fine del comma 4 sono inserite le parole: «I Comuni non rilasciano ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili.»; d) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. L’adeguamento di cui al comma 5 è consentito a condizione che l’impianto sia compatibile sulla base dei criteri di cui al comma 3. Per gli impianti esistenti, l’adeguamento ha luogo entro il 31 dicembre 2012. Il mancato adeguamento entro tale termine comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all’erogato dell’anno precedente, da un minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell’adeguamento e, per gli impianti incompatibili, costituisce causa di decadenza dell’autorizzazione amministrativa di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, dichiarata dal Comune competente. 5. All’articolo 83-bis, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte in fondo le seguenti parole: «o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell’obbligo». 6. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, coerentemente con gli indirizzi del ministro dello Sviluppo economico stabiliti per la diffusione del metano per autotrazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto adotta misure affinché, nei Codici di rete e di distribuzione di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, siano previste modalità per accelerare i tempi di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione di metano per uso autotrazione alla rete di trasporto o di distribuzione di gas, per ridurre gli stessi oneri di allacciamento, in particolare per le aree dove tali impianti siano presenti in misura limitata, nonché per la riduzione delle penali per i superi di capacità impegnata previste per gli stessi impianti. Art. 19 (Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati) 1. Al comma 7 dell’articolo 28 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011/n. 111, dopo la parola «dipendenti» sono aggiunte le parole «o collaboratori» e sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: «Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del Codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti vincoli o limitazioni all’utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.». Art. 20 (Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti) 1. Con decreto del ministero dello Sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definita la nuova metodologia di calcolo del prezzo medio del lunedì da comunicare al ministero dello Sviluppo economico per il relativo invio alla Commissione europea ai sensi della decisione del Consiglio 1999/280/Ce del 22 aprile 1999 e della successiva decisione della Commissione 1999/566/Ce del 26 luglio 1999, basata sul prezzo offerto al pubblico con la modalità di rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia di carburante per autotrazione. 2. Entro sei mesi dalla stessa data, con uno o più decreti del ministero dello Sviluppo economico sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al secondo periodo dell’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in ordine alla cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, in modo da assicurare che le indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi in modalità non servito, ove presente, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo il seguente ordine dall’alto verso il basso: gasolio, benzina, Gpl, metano. In tale decreto si prevede che i prezzi delle altre tipologie di carburanti speciali e il prezzo della modalità di rifornimento con servizio debbano essere riportati su cartelloni separati, indicando quest’ultimo prezzo come differenza in aumento rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente. 3. Con il decreto di cui al comma 2 si prevedono, altresì, le modalità di evidenziazione, nella cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, delle prime due cifre decimali rispetto alla terza, dopo il numero intero del prezzo in euro praticato nel punto vendita. 4. Modifiche a quanto disposto dai decreti di cui ai commi 2 e 3 sono adottate con decreto del ministero dello Sviluppo economico, sentiti il garante per la sorveglianza dei prezzi istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 198 della legge 24 dicembre, nel rispetto dei medesimi obiettivi di trasparenza. Art. 21 (Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti) 1. Al primo comma dell’articolo 28 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, n. 98 le parole «in misura non eccedente il venticinque per cento, dell’ammontare complessivo del fondo annualmente consolidato» sono abrogate, le parole «due esercizi annuali» sono sostituite dalle parole «tre esercizi annuali» e il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Con decreto del ministro dello Sviluppo economico, da emanare entro il 30 giugno 2012, è determinata l’entità sia dei contributi di cui al comma 1, sia della nuova contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, per un periodo non superiore a tre anni, articolandola in una componente fissa per ciascuna tipologia di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, tenendo altresì conto della densità territoriale degli impianti all’interno del medesimo bacino di utenza.». Art. 22 (Disposizioni per accrescere la sicurezza, l’efficienza e la concorrenza nel mercato dell’energia elettrica) 1. In relazione al processo di integrazione del mercato europeo e ai cambiamenti in corso nel sistema elettrico, con particolare riferimento alla crescente produzione da fonte rinnovabile, il ministro dello Sviluppo economico, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, emana indirizzi e modifica la disciplina attuativa delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, allo scopo di contenere i costi e garantire sicurezza e qualità delle forniture di energia elettrica, nel rispetto dei criteri e dei principi di mercato. 2. All’inizio del comma 2 dell’articolo 19 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono anteposte le seguenti parole: «Per la prima volta entro il 28 febbraio 2012 e successivamente» e nel medesimo comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «In esito alla predetta analisi, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas adotta con propria delibera, entro i successivi 60 giorni, le misure sui sistemi di protezione e di difesa delle reti elettriche necessarie per garantire la sicurezza del sistema, nonché definisce le modalità per la rapida installazione di ulteriori dispositivi di sicurezza sugli impianti di produzione, almeno nelle aree a elevata concentrazione di potenza non programmabile.». 3. Con i decreti di definizione dei nuovi regimi di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui all’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, allo scopo di conferire maggiore flessibilità e sicurezza al sistema elettrico, può essere rideterminata la data per la prestazione di specifici servizi di rete da parte delle attrezzature utilizzate in impianti fotovoltaici, in attuazione del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 4. A far data dall’entrata in vigore del presente provvedimento, sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 105, recante «Normalizzazione delle reti di distribuzione di energia elettrica a corrente alternata, in derivazione, a tensione compresa fra 100 e 1.000 volt». 5. Dalla medesima data di cui al comma 4, si intende quale normativa tecnica di riferimento per i livelli nominali di tensione dei sistemi elettrici di distribuzione in bassa tensione la norma Cei 8-6, emanata dal Comitato elettrotecnico italiano (Cei) in forza della legge 1° marzo 1968, n. 186. Al fine di facilitare e accelerare la realizzazione delle infrastrutture di rete di interesse nazionale, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, entro 90 giorni dalla richiesta dei Concessionari, definisce la remunerazione relativa a specifici asset regolati esistenti alla data della richiesta, senza alcun aumento della remunerazione complessiva del capitale e della tariffa rispetto alla regolazione in corso. Art. 23 (Disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati dell’energia elettrica e del gas) 1. Al fine di promuovere la concorrenza nei mercati dell’energia elettrica e del gas, il Sistema informatico integrato, istituito presso l’Acquirente unico ai sensi del l’articolo 1-bis del decreto legge 8 luglio 2010, n, 105, convertito dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, è finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas dei clienti finali e la banca dati di cui al comma 1 del medesimo articolo 1-bis raccoglie, oltre alle informazioni sui punti di prelievo e ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas adegua i propri provvedimenti in materia entro due mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione, in modo da favorire la trasparenza informativa e l’accesso delle società di vendita ai dati gestiti dal Sistema informatico integrato. 2. Il mancato o incompleto rispetto degli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 da parte degli operatori è sanzionato da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas secondo le disposizioni di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93. 3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 24 (Semplificazione delle procedure per l’approvazione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale) 1. Fermi restando l’obbligo di predisposizione annuale di un Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e le procedure di valutazione, consultazione pubblica e approvazione previste dall’articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, il medesimo Piano è sottoposto annualmente alla verifica di assoggettabilità a procedura Vas di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed è comunque sottoposto a procedura Vas ogni tre anni. Art. 25 (Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari) 1. I pareri riguardanti i progetti di disattivazione di impianti nucleari, per i quali sia stata richiesta l’autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 da almeno dodici mesi, sono rilasciati dalle amministrazioni competenti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Su motivata richiesta dell’amministrazione interessata, il termine di cui al periodo precedente può essere prorogato dall’amministrazione procedente di ulteriori sessanta giorni. 2. Qualora le amministrazioni competenti non rilascino i pareri entro il termine previsto al comma 1, il ministero dello Sviluppo economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni. 3. Al fine di ridurre i tempi e i costi nella realizzazione delle operazioni di smantellamento degli impianti nucleari e di garantire nel modo più efficace la radioprotezione nei siti interessati, fermo restando le specifiche procedure previste per la realizzazione del Deposito nazionale e del Parco tecnologico di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive modifiche e integrazioni, la Sogin Spa, segnala entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al ministero dello Sviluppo economico e alle autorità competenti, nell’ambito delle attività richieste ai sensi dell’articolo 6 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860 e dell’articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le operazioni e gli interventi per i quali risulta prioritaria l’acquisizione delle relative autorizzazioni, in attesa dell’ottenimento dell’autorizzazione alla disattivazione. Il ministero dello Sviluppo economico convoca la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni. 4. Fatte salve le specifiche procedure previste per la realizzazione del Deposito nazionale e del Parco tecnologico richiamate al comma 3, l’autorizzazione alla realizzazione dei progetti di disattivazione rilasciata ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230 nonché le autorizzazioni di cui all’articolo 6 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, e all’articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, valgono anche quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscono varianti agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti costituendo titolo alla esecuzione delle opere. Per il rilascio dell’autorizzazione è fatto obbligo di richiedere il parere motivato del Comune e della Regione nel cui territorio ricadono le opere di cui al presente comma, fatta salva l’esecuzione della Valutazione d’impatto ambientale ove prevista. La Regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al presente comma, per individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. La componente tariffaria di cui all’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive modifiche e integrazione è quella di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Detta componente tariffaria è impiegata, a titolo definitivo, esclusivamente per il finanziamento della realizzazione e gestione del Deposito nazionale e delle strutture tecnologiche di supporto, limitatamente alle attività funzionali allo smantellamento delle centrali elettronucleari e degli impianti nucleari dismessi, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti. Per le altre attività, il finanziamento è erogato a titolo di acconto e sarà successivamente recuperato attraverso il corrispettivo per l’utilizzo delle strutture del Parco tecnologico e del Deposito nazionale, secondo modalità stabilite dal ministro dello Sviluppo economico, su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. 6. Il comma 104 della legge 23 agosto 2004, n. 239 è sostituito dal seguente comma: «I soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle indicazioni dell’Unione europea, tali rifiuti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio al Deposito nazionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31. I tempi e le modalità tecniche del conferimento sono definiti con decreto del ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell’Agenzia per la sicurezza nucleare.». CAPO V SERVIZI PUBBLICI LOCALI Art. 26 (Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali) 1. Al decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni: A) dopo l’articolo 3 è inserito il seguente: «3-bis. (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali) - 1. L’organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati in riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale e tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale cui le Regioni si conformano ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettere e) e s) della Costituzione entro il termine del 30 giugno 2012. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 2. A decorrere dal 2013, l’applicazione di procedure di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di Regioni, Province e Comuni o degli enti di governo locali dell’ambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine, la presidenza del Consiglio dei ministri, nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 5 , comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al ministero dell’Economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all’applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità. 3. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti cofinanziati con fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell’articolo 119, quinto comma, della Costituzione sono prioritariamente attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura a evidenza pubblica o di cui comunque l’Autorità di regolazione competente abbia verificato l’efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall’Autorità stessa. 4. Le società affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall’articolo 18, comma 2-bis del decreto legge 25 luglio 2008 n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. L’ente locale o l’ente di governo locale dell’ambito o del bacino vigila sull’osservanza da parte delle società dì cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno. Nelle more dell’adozione del medesimo decreto e fatti salvi gli impegni assunti in convenzioni, contratti di servizio o di programma già sottoscritti entro la data di entrata in vigore del presente decreto con riferimento all’attuazione dei piani d’ambito, le società affidatarie in house possono contrarre mutui per la realizzazione di investimenti nel limite in cui l’importo degli interessi di ciascuna rata annuale d’ammortamento, gravante sul bilancio dell’azienda, sommato all’ammontare degli interessi dei mutui precedentemente contratti, non superi il 25 per cento delle entrate effettive dell’azienda accertate in base al bilancio dell’esercizio precedente. 5. Le società affidatarie in house sono tenute all’acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Le medesime società adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori. 6. All’articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite, con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con i ministri dell’Interno e degli Affari regionali, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 giugno 2012. Alle aziende speciali e alle istituzioni si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieti o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali; nonché tutte le norme che costituiscono, comunque, principi di coordinamento della finanza pubblica. Gli enti locali vigilano sull’osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti.”; b) al comma 8 dopo le parole: “seguenti atti” sono inserite le seguenti: “da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale.”. B) All’articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni: 1. Al comma 1 dopo le parole: “libera prestazione dei servizi,” e prima delle parole: “verificano la realizzabilità” inserire le parole: “dopo aver individuato i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale”. 2. Il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. La delibera dì cui al comma precedente è adottata previo parere obbligatorio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla base del l’istruttoria svolta dall’ ente di governo locale dell’ambito o del bacino o in sua assenza dall’ente locale, in merito all’esistenza di ragioni idonee e sufficienti all’attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di procedere all’affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali. La delibera e il parere sono resi pubblici sul sito internet, ove presente, e con ulteriori modalità idonee”. 3. Il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. L’invio all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma 1 e del relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2, è effettuato entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. La delibera quadro di cui al comma 2 è comunque adottata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, entro trenta giorni dal parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. In assenza della delibera, l’ente locale non può procedere all’attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo.”. 4. Al comma 11, dopo la lettera b), è inserita la seguente: “b-bis) prevede l’impegno del soggetto gestore a conseguire economie di gestione con riferimento all’intera durata programmata dell’affidamento, e prevede altresì, tra gli elementi di valutazione dell’offerta, la misura delle anzidette economie e la loro destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti e al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi di efficientamento relativi al personale;”. 5. Al comma 13 le parole: “somma complessiva di 900.000 euro annui” sono sostituite dalle seguenti: “somma complessiva di 200.000 euro annui”. 6. Al comma 32 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) in fine le parole: “alla data del 31 marzo 2012” sono sostituite dalle seguenti: “alla data del 31 dicembre 2012. In deroga, l’affidamento per la gestione “in house” può avvenire a favore di azienda risultante dalla integrazione operativa, perfezionata entro il termine del 31 dicembre 2012, di preesistenti gestioni dirette o in house tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi del l’articolo 3-bis.”. In tal caso il contratto di servizio dovrà prevedere indicazioni puntuali riguardanti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di investimenti programmati ed effettuati e obiettivi di performance (redditività, qualità, efficienza). La valutazione dell’efficacia e dell’efficienza della gestione e il rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio sono sottoposti a verifica annuale da parte dell’Autorità di regolazione di settore. La durata dell’affidamento in house al l’azienda risultante dall’integrazione non può essere in ogni caso superiore a tre anni”; b) alla lettera b) in fine le parole: “alla data del 30 giugno 2012” sono sostituite con le seguenti: “alla data del 31 marzo 2013”. 7. Dopo il comma 32-bis è inserito il seguente: “32-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 32 e al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell’erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l’integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime anche oltre le scadenze ivi previste, e in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale di cui all’articolo 2, comma 3, lettera e), del presente decreto, alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio e dagli altri atti che regolano il rapporto, fino al.subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all’apertura del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo.”. 8. Al comma 33-ter, le parole: “ministro per i Rapporti con le regioni e la coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio 2012” sono sostituite dalle seguenti: “ministro per gli Affari regionali, il turismo e lo sport, adottato entro il 31 marzo 2012”. 9. Al comma 34 sono apportate le seguenti modificazioni: a) sono soppresse le parole: “il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422”; b) in fine è inserito il seguente periodo: “Con riguardo al trasporto pubblico regionale ferroviario sono fatti salvi, fino alla scadenza naturale dei primi sei anni dì validità, gli affidamenti e i contratti di servizio già deliberati o sottoscritti in conformità all’articolo 5 del regolamento Ce n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 e in conformità all’articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99.”». 2. All’articolo 201, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n, 152 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, lettera a) sono soppresse le parole: «la realizzazione», sono sostituite le parole: «dell’intero» con la seguente: «del» e dopo le parole «servizio,» sono inserite le seguenti: «che può essere»; b) al comma 4, lettera b) le parole «e smaltimento» sono sostituite con le seguenti: «avvio a smaltimento e recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla precedente lettera a), smaltimento»; c) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all’affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l’accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel Piano d’ambito.». 3. Al comma 1 dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole «svolto in regime di privativa dai comuni» sono sostituite dalle seguenti: «svolto mediante l’attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell’articolo 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148». Art. 27 (Obblighi informativi dei concessionari e affidatari nei servizi pubblici locali) 1. I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per l’affidamento del relativo servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile iniziale, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi. 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e 102 del Trattato sul funzionamento del l’Unione europea, il ritardo nella comunicazione oltre il termine di giorni sessanta dall’apposita richiesta e la comunicazione di informazioni false integrano illecito che il prefetto, su richiesta del l’ente locale, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000. CAPO VI SERVIZI BANCARI E ASSICURATIVI Art. 28 (Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto di pagamento di base) 1. All’articolo 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 7 è soppresso; b) il comma 9 è sostituito dal seguente: «L’Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane Spa, il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 1º giugno 2012, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l’efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza»; c) il comma 10 è sostituito dal seguente: «Entro i sei mesi successivi all’applicazione delle misure di cui al comma 9, il ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il ministero dello Sviluppo economico, sentite la Banca d’Italia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l’efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9. In caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al comma 9, le stesse sono fissate con decreto del ministero del l’Economia e delle finanze, di concerto con il ministero dello Sviluppo economico, sentita la Banca d’Italia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato»; d) è inserito il comma 10.bis: «Fino all’esito della valutazione di efficacia dì cui al comma 10, l’applicazione del comma 7 dell’articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sospesa. In caso di valutazione positiva, il comma 7 dell’articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è abrogato. Nel caso di valutazione non positiva, la disciplina delle ipotesi di cui al comma 7 dell’articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è dettata dal decreto del ministero dell’Economia e delle finanze di cui al comma 10». 2. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso sono adeguati entro novanta giorni alle disposizioni di cui all’articolo 117-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, introdotto dalla legge di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. 3. I commi 1 e 3 dell’articolo 2-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogati. Art. 29 (Assicurazioni connesse all’erogazione di mutui immobiliari) 1. Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l’erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi. Art. 30 (Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica) 1. Nell’ambito del sistema di risarcimento diretto disciplinato dall’articolo 150 del Dlgs 7 settembre 2005, n.209, i valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie sono calcolati annualmente secondo un criterio che incentivi l’efficienza produttiva delle compagnie e in particolare il controllo dei costi dei rimborsi e l’individuazione delle frodi. 2. In alternativa ai risarcimenti per equivalente, è facoltà delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica. In questo caso, se il risarcimento è accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il risarcimento per equivalente è ridotto del 30 per cento. Art. 31 (Repressione delle frodi) 1. Ciascuna impresa di assicurazione autorizzata a esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all’articolo 2, comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è tenuta a trasmettere all’Isvap, con cadenza annuale, una relazione, predisposta secondo un modello stabilito dall’Isvap stesso con provvedimento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La relazione contiene informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per il quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate all’autorità giudiziaria, l’esito dei conseguenti procedimenti penali, nonché in ordine alle misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi. Anche sulla base dei predetti elementi informativi, l’Isvap esercita i poteri di vigilanza dì cui al titolo XIV, capo I, del codice delle assicurazioni private, di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, al fine di assicurare l’adeguatezza dell’organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri rispetto all’obiettivo di contrastare le frodi nel settore. 2. Le imprese di assicurazione autorizzate a esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all’articolo 2, comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, sono tenute a indicare nella relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio annuale e a pubblicare sui propri siti internet o con altra idonea forma di diffusione, una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri derivante dall’accertamento delle frodi, conseguente all’attività di controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta. Art. 32 (Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada) 1. Al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, il ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, sentito l’Isvap, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della, legge di conversione del presente decreto legge, definisce le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione o integrazione con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo l’utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il regolamento di cui al primo periodo definisce le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data della sua entrata in vigore, per la conclusione del relativo processo di dematerializzazione. 2. Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione, forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti comunica ai rispettivi proprietari l’inserimento dei veicoli nell’elenco di cui al primo periodo, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui i veicoli stessi siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Il predetto elenco è messo a disposizione delle forze dì polizia e delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo. Agli adempimenti di cui al comma 1 e di cui al primo periodo del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. La violazione dell’obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli può essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati, anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, approvati od omologati ai sensi del l’articolo 45, comma 6, del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell’accesso nelle zone a traffico limitato, nonché attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di.immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Qualora siano utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui al presente comma, non vi è l’obbligo di contestazione immediata. Con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, da emanare di concerto con il ministro dello Sviluppo economico, sentiti l’Isvap e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell’ambito di quelli di cui al primo periodo, e sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo a tal fine anche protocolli d’intesa con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 33 (Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato dì rischio, liquidazione dei danni) 1. Al comma 1 dell’articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo a ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda a ispezione ai. sensi del periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Nel caso in cui l’assicurato acconsenta all’istallazione di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, i costi sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. 2. All’articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le indicazioni contenute nell’attestazione sullo stato del rischio devono comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidato»; b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1.-ter. La consegna dell’attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, nonché ai sensi del regolamento del l’Isvap di cui al comma 1, è effettuata anche per via telematica, attraverso l’utilizzo delle banche dati elettroniche. di cui al .comma 2 del presente articolo o di cui all’articolo 135»; c) al comma 2, le parole: «può prevedere» sono sostituite dalla seguente: «prevede»; d) il comma 4 è sostituito dal seguente; «4. L’attestazione sullo stato del rischio, all’atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l’attestato, è acquisita direttamente dall’impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all’articolo 135». 3. All’articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell’articolo 145, deve essere corredata della denuncia secondo il modulo di cui all’articolo 143 e recare l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione dì tale documentazione, l’impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Alfine di consentire l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno, le cose danneggiate devono essere messe a disposizione per l’accertamento per cinque giorni consecutivi non festivi, a far tempo dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte del l’assicuratore. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell’assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l’ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell’ispezione stessa, l’impresa, ai fini dell’offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull’entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell’assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione»; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti qualora l’impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della banca dati sinistri di cui all’articolo 135 e dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività, come definiti dall’articolo 4 del provvedimento dell’Isvap n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, l’impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall’impresa al danneggiato e all’Isvap, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l’impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All’esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l’impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l’assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all’articolo 124, primo comma, del Codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l’impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive. Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell’azione di risarcimento nei termini previsti dall’ articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti nei termini previsti dall’articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia»; a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell’impresa. Qualora ciò accada, i termini per l’offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l’impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi». Art. 34 (Sanzioni per frodi nell’attestazione delle invalidità derivanti da incidenti) 1. All’articolo 10-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) la parola: «micro-invalidità» è sostituita dalla seguente: «invalidità»; 2) le parole: «di cui al comma 1 sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»; b) dopo il comma 2 e inserito il seguente: «2-bis. Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi il risarcimento a carico della società assicuratrice si applica la disciplina di cui al comma 1, in quanto applicabile»; c) nella rubrica, le parole: «micro-invalidità» sono sostituite dalla, seguente: «invalidità». Art. 35 (Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto) 1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet. 2. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell’assicurato. 3. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 1 comporta Pirrogazione da parte dell’Isvap a carico della compagnia che ha conferito il mandato all’agente, che risponde in solido con questo, in una misura non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 100.000. CAPO VII TRASPORTI Art. 36 (Regolazione indipendente in materia di trasporti) 1. In attesa dell’istituzione di una specifica autorità indipendente di regolazione dei trasporti, per la quale il Governo presenta entro tre mesi dalla conversione del presente decreto un apposito disegno di legge, all’articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Oltre alle funzioni trasferite ai sensi dell’articolo 21, comma 19, a decorrere dal 30 giugno 2012 all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, di cui all’articolo 2, comma 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono attribuite, sino all’istituzione della Autorità di regolazione dei trasporti, le funzioni previste dal presente articolo, ferme restando le competenze previste dalla vigente normativa. 2. L’Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede: 1) a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, aeroportuali; portuali, alle reti autostradali, fatte salve le competenze dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all’articolo 36 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, e alla mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti; 2) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi e, dopo aver individuato la specifica estensione degli obblighi di servizio pubblico, delle modalità di finanziamento dei relativi oneri, tenendo conto dell’esigenza di assicurare l’equilibrio economico delle imprese regolate, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, anche alla luce delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse; 3) a stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati; 4) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi; 5) a definire gli schemi dei bandi delle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare; con riferimento al trasporto ferroviario regionale, l’Autorità verifica che nei relativi bandi di gara la disponibilità del materiale rotabile già al momento della gara non costituisce un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi casi, all’impresa aggiudicataria è concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti dall’aggiudicazione definitiva, per l’acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio; 6) con particolare riferimento al settore autostradale, a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell’indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto; 7) con particolare riferimento all’accesso all’infrastruttura ferroviaria, definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell’infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacità; vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell’infrastruttura; svolgere le funzioni di cui al successivo articolo 39; 8) con particolare riferimento al servizio taxi, ad adeguare i livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti nel rispetto dei seguenti principi: a) l’incremento del numero delle licenze, ove ritenuto necessario anche in base a un’analisi per confronto nell’ambito di realtà comunitarie comparabili, a seguito di istruttoria sui costi-benefici anche ambientali e sentiti i sindaci, è accompagnato da adeguate compensazioni da corrispondere una tantum a favore di coloro che già sono titolari di licenza o utilizzando gli introiti derivanti dalla messa all’asta delle nuove licenze, oppure attribuendole a chi già le detiene, con facoltà di vendita o affitto, in un termine congruo oppure attraverso altre adeguate modalità; b) consentire a un medesimo soggetto di avere la titolarità di più licenze, con la possibilità di essere sostituiti alla guida da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente; c) prevedere la possibilità di rilasciare licenze part-time e di consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilità nella determinazione degli orari di lavoro, salvo l’obbligo di garanzia di un servizio minimo per ciascuna ora del giorno; d) consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria attività anche al di fuori dell’area per la quale sono state originariamente rilasciate previo assenso dei sindaci interessati e a seguito dell’istruttoria di cui alla lettera a); e) consentire una maggiore libertà nell’organizzazione del servizio così da poter sviluppare nuovi servizi integrativi come, a esempio, il taxi a uso collettivo o altre forme; f) consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione, fermo restando la determinazione autoritativa di quelle massime a tutela dei consumatori; b) al comma 3, dopo la virgola, sono soppresse le parole: «individuata ai sensi del medesimo comma»; c) al comma 5, sono soppresse le parole: «individuata ai sensi del comma 2»; d) al comma 6, lettera a), sono soppresse le parole: «individuata dal comma 2»; e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: «7) L’Autorità può avvalersi di un contingente aggiuntivo di personale, complessivamente non superiore alle ottanta unità comandate da altre pubbliche amministrazioni». 2. All’articolo 36, comma 2, lettera e) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte le seguenti parole: «secondo i criteri e le metodologie stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione». Art. 37 (Misure per il trasporto ferroviario) 1. L’Autorità di cui al precedente articolo nel settore del trasporto ferroviario definisce, sentiti il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le Regioni e gli enti locali interessati, gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento. L’Autorità dopo un congruo periodo di osservazione delle dinamiche dei processi di liberalizzazione, analizza l’efficienza dei diversi gradi di separazione tra l’impresa che gestisce l’infrastruttura e l’impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri Stati membri dell’Unione europea. In esito all’analisi, l’Autorità predispone una relazione al Governo e al Parlamento. 2. All’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come modificato dall’articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: «ed i contratti collettivi nazionali di settore» sono soppresse; . b) la lettera b-bis) è soppressa. CAPO VIII ALTRE LIBERALIZZAZIONI Art. 38 (Liberalizzazione delle pertinenze delle strade) 1. All’articolo 24 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al comma 5-bis dopo le parole: «sono previste» inserire le parole: «, secondo le modalità fissate dall’Autorità di regolazione dei trasporti». Art. 39 (Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d’autore) 1. All’articolo 5, comma 1, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: e) gli edicolanti possono rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori e possono altresì vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa; f) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore; g) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni in materia. f) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il contratto cui accedono. 3. Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione nonché l’effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, l’attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n.633, in qualunque forma attuata, è libera; 4. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge e previo parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono individuati, nell’interesse dei titolari aventi diritto, i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi; 5. Restano fatte salve le funzioni assegnate in materia alla Società italiana autori ed editori (Siae). Tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo sono abrogate. Art. 40 (Misure in favore della concorrenza nella gestione degli Imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e per mantenere un elevato livello di tutela dell’ambiente e dei consumatori) 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 221, 1) nel comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei rifiuti di imballaggio di analoga tipologia impiego e materiale di quelli generati dagli imballaggi nuovi da loro immessi sul mercato»; 2) nel comma 5, 2.1) al sesto periodo, le parole: «sulla base dei», sono sostituite dalle seguenti: «acquisiti i»; 2.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alle domande disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20, escluso il comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le attività di cui al comma 3, lettere a) e c), conformi alle condizioni, alle norme tecniche e alle prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo, possono essere intraprese decorsi trenta giorni dallo scadere del termine per l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare come indicato nella presente norma»; 3) al comma 9, 3.1) nel secondo periodo, dopo le parole: «comma 3, lettera h)», sono, inserite le seguenti: «in proporzione alla quota percentuale di imballaggi non recuperati o avviati a riciclo, quota che non può essere inferiore ai 3 punti percentuali rispetto agli obiettivi di cui all’articolo 220»; 3.2) alla fine del comma, dopo le parole: «dall’articolo 261», è inserita la seguente: «comma 2»; b) all’articolo 261, il comma 1, è soppresso; c) all’articolo 265, il comma 5, è soppresso. 2. Le attività di raccolta, vendita, trasporto e stoccaggio fino a 100 tonnellate o 1000 metri cubi, nonché il recupero degli imballaggi usati sono svolte secondo principi di concorrenzialità e pluralità secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 4. Gli imballaggi usati di cui al presente articolo sono: le bottiglie e i contenitori in plastica per uso alimentare, precedentemente contenenti acqua o altre bevande di qualunque genere, di volume compreso fra 0,1 e 3,0 litri; le bottiglie e i contenitori in vetro di volume compreso fra 0,1 e 3,0 litri precedentemente utilizzati per bevande o alimenti di ogni tipo; le lattine e i contenitori in alluminio utilizzati per bevande o alimenti di ogni tipo. 3. Ai fini di cui al comma 2, i produttori degli imballaggi di cui allo stesso comma, così come definiti all’articolo 218, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono organizzare autonomamente, anche in forma associata, secondo quanto previsto dall’articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 della presente disposizione e con le ulteriori eventuali modalità operative disciplinate dal Regolamento ministeriale di cui al successivo comma 4. 4. Con decreto di natura regolamentare del ministro del l’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto cori il ministero dello Sviluppo economico e delle infrastrutture, da adottarsi entro il 1° luglio 2012, sono disciplinate le attività di cui al comma precedente nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) le attività di raccolta, acquisto, vendita, trasporto e stoccaggio fino a 100 tonnellate o 1000 metri cubi, nonché il recupero degli imballaggi usati sono autorizzate secondo un meccanismo di silenzio-assenso, nella misura consentita dalla disciplina comunitaria di settore; b) i produttori degli imballaggi di cui al comma 1, versano al Conai o a uno dei soggetti riconosciuti ai sensi del comma 3, entro 60 giorni dall’emissione della relativa fatturazione, per ciascuna unità immessa sul mercato italiano un deposito cauzionale nella misura di 0,20 euro; c) ciascuno degli operatori della filiera commerciale relativa ai prodotti di cui al comma 1, a partire dal primo utilizzatore di imballaggi fino ai venditori al dettaglio, versa i depositi cauzionali al soggetto cedente, contestualmente al pagamento dei prodotti o con tempistiche concordate tra le parti, in ogni caso non oltre 60 giorni dall’emissione della relativa fattura; d) i venditori al dettaglio devono ritirare dai consumatori finali, contestualmente alla cessione del singolo prodotto, il deposito cauzionale, garantendo la restituzione dello stesso o la corresponsione di un titolo all’acquisto di valore almeno equivalente, a fronte della restituzione degli imballaggi usati che presentino la marcatura di cui alla lettera f); e) il deposito cauzionale non concorre alla formazione di alcun titolo imponibile ai fini fiscali; f) i prodotti di cui al comma 1 immessi sul mercato italiano devono recare, nel rispetto dei principi di economicità, semplicità, innovazione tecnologica, e compatibilità con le tecnologie di riciclo, una o più marcature idonee a consentire il loro immediato e inequivocabile riconoscimento da parte dei consumatori come prodotti soggetti a deposito cauzionale; g) l’attività di corresponsione del deposito cauzionale o di un titolo all’acquisto di valore almeno equivalente, nel rispetto della disciplina comunitaria vigente, è autorizzata secondo meccanismi di silenzio-assenso; h) gli esercenti degli esercizi commerciali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ad eccezione di quelli che nell’anno precedente hanno venduto un numero complessivo di prodotti di cui al comma 1 inferiore a 10000 sono tenuti a svolgere l’attività di cui alla lettera d), anche mediante apparecchi automatici; i) il Conai, o uno dei soggetti riconosciuti ai sensi del comma 2, devono esigere dai produttori degli imballaggi di cui al comma 2 il versamento, entro 60 giorni dal l’emissione della relativa fatturazione, del deposito cauzionale. Agli operatori che svolgono l’attività di cui alla lettera d) i soggetti di cui al precedente periodo riconoscono importi pari ai depositi cauzionali restituiti ai consumatori aumentati del 10%; l’accreditamento è effettuato previa verifica dell’attestazione di conferimento degli stessi, le cui modalità e procedure devono prevedere la verifica di standard qualitativi minimi dei materiali conferiti e di parametri di corrispondenza in peso del numero di imballaggi conferito; j) nel caso l’ammontare dei versamenti depositi cauzionali versati, comprensivi degli eventuali proventi finanziari, risulti superiore agli accrediti effettuati e da effettuare sulla base delle richieste pervenute, il Conai, o uno dei soggetti riconosciuti ai sensi del comma 3, provvede ad accantonare l’importo residuo per far fronte a successive richieste di accredito. Con riferimento a ciascun anno solare e con riferimento a imballaggi immessi nel mercato nello stesso anno, decorsi tre anni, tali 55 soggetti verseranno l’eventuale ammontare dell’importo residuo in giacenza al bilancio dello Stato. Nel caso il bilancio di un anno solare evidenzi, a causa di un elevato tasso di recupero degli imballaggi oggetto di deposito cauzionale, un ammontare dei versamenti, comprensivi degli eventuali proventi finanziari, inferiore agli accrediti, il Conai o uno dei soggetti riconosciuti ai sensi del comma 3, provvedono ad incrementare il contributo ambientale di cui all’articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o gli analoghi contributi dei propri associati; k) ai soggetti che svolgono l’attività di riutilizzo delle, bottiglie e dei contenitori in vetro, per il primo riutilizzo il Conai o uno dei soggetti riconosciuti ai sensi del comma 3, accreditano un importo pari al 15% del deposito cauzionale di cui alla lettera b) per ciascun imballaggio riutilizzato; l) il Conai 0 uno dei soggetti riconosciuti ai sensi del comma 3, devono assicurare la massima trasparenza alle attività di cui al presente articolo anche attraverso attività di consultazione e informazione alle associazioni ambientaliste e alle associazioni dei consumatori, nonché fornire, su base annua, i relativi dati in proprio possesso al ministero del l’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’Enea - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile per le necessarie attività di monitoraggio e valutazione. 5. I produttori degli imballaggi di cui al comma 2, così come definiti all’articolo 218, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono chiedere, con apposita istanza al ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si esprime con proprio decreto, di concerto con il ministero dello Sviluppo economico e delle infrastrutture, entro i successivi 60 giorni, l’esenzione agli obblighi del presente articolo per motivazioni tecniche o commerciali. In tal caso i produttori esentati versano al Conai, entro 60 giorni dall’emissione della relativa fatturazione, per ciascuna unità immessa sul mercato italiano un importo nella misura di 0,50 euro. Con il decreto di cui al comma 4 è disciplinato l’utilizzo di tali importi per le finalità della presente disposizione. 6. L’Enea - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione propone al ministero dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare soluzioni tecniche idonee a soddisfare i requisiti di cui alla lettera f) del comma 4. 7. II ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto di natura regolamentare, di concerto con il ministero dello Sviluppo economico e delle infrastrutture, può sottoporre altre tipologie di imballaggi alle disposizioni del presente articolo, disciplinando le eventuali ulteriori necessarie procedure e modalità. 8. In ogni caso dall’applicazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della spesa pubblica. Art. 41 (Disposizioni in materia di carta di identità e in materia di anagrafe della popolazione residente all’estero e l’attribuzione del Codice fiscale ai cittadini iscritti) 1. All’articolo 10, comma 2, primo periodo del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, e definito un piano per il graduale rilascio, a partire dai comuni identificati con il medesimo decreto, della carta d’identità elettronica sul territorio nazionale». 2. All’articolo 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dall’articolo 10, comma 5, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge del 12 luglio 2011, n. 106 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, terzo periodo, le parole: «rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011 devono essere munite della fotografia e» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 7-vicies-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 4 e successive modifiche e integrazioni, devono essere munite anche»; b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «La carta di identità valida per l’espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o dì chi ne fa le veci. L’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio dei minori di anni quattordici è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione è convalidata dalla questura o dalle autorità consolari in caso di rilascio all’estero». 3. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall’articolo 50 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. L’Indice nazionale delle anagrafi (Ina) promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica, all’indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia e dei cittadini italiani residenti al l’estero iscritti nell’Anagrafe della popolazione italiana residente all’estero (Aire), certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dal l’agenzia delle Entrate». 4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le necessarie modifiche finalizzate ad armonizzare il decreto del ministro dell’Interno, di concerto con il ministro della Funzione pubblica ed il ministro per l’Innovazione e le tecnologie, del 13 ottobre 2005, n. 240, recante il «Regolamento di gestione dell’indice nazionale delle anagrafi (Ina)», pubblicato nella «Gazzetta ufficiale» della Repubblica 16 maggio 2005, n. 112, S.O., con la disposizione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. 5. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di soddisfare eventuali prestazioni di elaborazioni aggiuntive riguardanti i dati contenuti nell’Indice nazionale delle anagrafi (Ina), di cui all’articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ovvero nei casi in cui venga richiesta per pubbliche finalità ed ove possibile la certificazione dei dati contenuti nell’Ina, il Dipartimento per gli affari interni e territoriali può stipulare convenzioni anche a titolo oneroso con enti, istituzioni ed altri soggetti che svolgono pubbliche funzioni. I relativi proventi, che sono utilizzati allo scopo di implementare la banca dati e di potenziare le infrastrutture informatiche, nonché per la reingegnerizzazione dei sistemi utilizzati, sono versati in un capitolo di entrata del bilancio dello Stato appositamente istituito, per essere successivamente riassegnati con decreto del ministero dell’Economia e delle finanze al capitolo di spesa 1284 pg. 1, dell’unità previsionale di base 2.2.1. funzionamento - denominato “spese per attività di gestione e manutenzione e messa in esercizio degli applicativi in uso per la gestione del centro nazionale servizi demografici, dell’Indice nazionale delle anagrafi del sistema di accesso interscambio anagrafico e rilascio della carta di identità elettronica”, dello stato di previsione del ministero del l’Interno. 6. Ai fini dell’individuazione di un codice unico identificativo da utilizzare nell’ambito dei processi di interoperabilità e di cooperazione applicativa che definiscono il sistema pubblico di connettività, ai sensi dell’articolo 72 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, l’amministrazione finanziaria attribuisce d’ufficio il codice fiscale ai cittadini iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) ai quali non risulta attribuito, previo allineamento dei dati anagrafici in possesso degli uffici consolari e delle Aire comunali. 7. All’atto dell’iscrizione nell’Aire e ai fini dell’attribuzione del codice fiscale, i Comuni competenti trasmettono all’anagrafe tributaria, per il tramite del ministero dell’Interno, i dati di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) del Dpr 29 settembre 1973, n. 605, con l’aggiunta della residenza all’estero e con l’eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale è indicato il Comune di iscrizione nell’Aire. Con le stesse modalità i Comuni trasmettono all’anagrafe tributaria ogni variazione che si verifica nelle proprie anagrafi riguardanti i cittadini iscritti nell’Aire. 8. La rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio comunica ai cittadini residenti all’estero l’avvenuta attribuzione d’ufficio del codice fiscale. TITOLO II INFRASTRUTTURE CAPO I MISURE PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE Art. 42 (Emissioni di obbligazioni da parte delle società di progetto - project bond) 1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l’articolo 157 è sostituito dal seguente: «Articolo 157 - Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto - (articolo 37-sexies, legge n. 109/1994) - 1. Le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 2412 del Codice civile, purché destinate alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati come definiti ai sensi del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; dette obbligazioni sono nominative e non possono essere trasferite a soggetti che non siano investitori qualificati come sopra definiti. 2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l’elevato profilo di rischio associato all’operazione. 3. Le obbligazioni, sino all’avvio della gestione dell’infrastruttura da parte del concessionario, possono essere garantite dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le modalità definite con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti». Art. 43 (Alleggerimento e integrazione della disciplina del promotore per le infrastrutture strategiche) 1. All’articolo 175, il comma 14, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «14. I soggetti di cui all’articolo 153, comma 20, possono presentare al soggetto aggiudicatore proposte relative alla realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui all’articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1 del presente articolo. Il soggetto aggiudicatore può riservarsi di non accogliere la proposta ovvero di interrompere il procedimento, senza oneri a proprio carico, prima che siano avviate le procedure di cui al settimo periodo del presente comma. La proposta contiene il progetto preliminare redatto ai sensi del comma 5, lettera a), lo studio di impatto ambientale, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui all’articolo 153, comma 9, primo periodo, nonché l’indicazione del contributo pubblico eventualmente necessario alla realizzazione del progetto e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l’importo dì cui all’articolo 153, comma 9, secondo periodo; tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell’investimento. La proposta è corredata delle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all’articolo 153, comma 20, della cauzione di cui all’articolo 75, e dell’impegno a prestare una cauzione nella misura dell’importo di cui all’articolo 153, comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell’articolo 165, comma 3, invitando eventualmente il proponente ad integrare la proposta con la documentazione necessaria alle predette procedure. La proposta viene rimessa dal soggetto aggiudicatore al Ministero, che ne cura l’istruttoria ai sensi dell’articolo 165, comma 4. Il progetto preliminare è approvato dal Cipe ai sensi dell’articolo 169-bis, unitamente allo schema di convenzione e al piano economico-finanziario. Il soggetto aggiudicatore ha facoltà di richiedere al proponente di apportare alla proposta le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del Cipe. Se il proponente apporta le modifiche richieste assume la denominazione di promotore e la proposta è inserita nella lista di cui al comma 1 ed è posta a base di gara per l’affidamento di una concessione ai sensi dell’articolo 177, cui partecipa il promotore con diritto di prelazione, di cui è data evidenza nel bando di gara. Se il promotore non partecipa alla gara, il soggetto aggiudicatore incamera la cauzione di cui all’articolo 75. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 153, comma 8. Si applica l’articolo 153, comma 4 e comma 19, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo periodo. Il soggetto aggiudicatario è tenuto agli adempimenti previsti dall’articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo.». Art. 44 (Project fìnancing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie) 1. Al fine di realizzare,gli interventi necessari a fronteggiare la grave situazione di emergenza conseguente all’eccessivo affollamento delle carceri, si ricorre in via prioritaria, previa analisi di convenienza economica e verifica di assenza di effetti negativi sulla finanza pubblica con riferimento alla copertura finanziaria dei corrispettivo di cui al comma 2, alle procedure in materia di finanza di progetto, previste dall’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Con decreto del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e dell’Economia e delle finanze, sono disciplinati condizioni, modalità e limiti di attuazione di quanto previsto dal periodo precedente, in coerenza con le specificità, anche ordinamentali, del settore carcerario. 2. Al fine di assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico - finanziario dell’investimento, al concessionario è riconosciuta, a titolo di prezzo, una tariffa per la gestione dell’infrastruttura e per i servizi connessi, a esclusione della custodia, determinata in misura non modificabile al momento dell’affidamento della concessione, e da corrispondersi successivamente alla messa in esercizio dell’infrastruttura realizzata ai sensi del comma 1. È a esclusivo rischio del concessionario l’alea economico-finanziaria della costruzione e della gestione dell’opera. La concessione ha durata non superiore a venti anni. 3. Il concessionario nella propria offerta deve prevedere che le fondazioni di origine bancaria contribuiscano alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, con il finanziamento di almeno il venti per cento del costo di investimento. Art. 45 (Contratto di disponibilità) 1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 3, dopo il comma 15-bis, è inserito il seguente; «15-bis.1. Il “contratto di disponibilità” è il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa dell’affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell’amministrazione aggiudicatrice di un’opera di proprietà privata destinata all’esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l’onere assunto a proprio rischio dall’affidatario di assicurare all’amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità del l’opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti.»; b) all’articolo 3, comma 15-ter, secondo periodo, dopo le parole: «la locazione finanziaria,» sono inserite le seguenti: «il contratto di disponibilità,»; e) alla rubrica del capo III, della parte II, del titolo III, dopo le parole: «della locazione finanziaria per i lavori» sono aggiunte le seguenti: «e del contratto di disponibilità»; d) dopo l’articolo 160-bis, è inserito il seguente: «Articolo 160-ter - Contratto di disponibilità -. 1. L’affidatario del contratto di disponibilità è retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto: a) un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell’opera; il canone è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell’amministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 3; b) l’eventuale riconoscimento di un contributo in corso d’opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione dell’opera, in caso di trasferimento della proprietà dell’opera all’amministrazione aggiudicatrice; c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni già versati e all’eventuale contributo in corso d’opera di cui alla precedente lettera b), al valore di mercato residuo dell’opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della proprietà dell’opera all’ amministrazione aggiudicatrice. 2. L’affidatario assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell’opera per il periodo di messa a disposizione dell’amministrazione aggiudicatrice. Il contratto è redatto in conformità alle eventuali prescrizioni, anche di carattere finanziario, del Comitato interministeriale di programmazione economica. 3. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all’articolo 66 ovvero di cui all’articolo 122, secondo l’importo del contratto, ponendo a base di gara un capitolato prestazionale, predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l’opera costruita e le modalità per determinare la riduzione del canone di disponibilità, nei limiti di cui al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto preliminare rispondente alle caratteristiche indicate nel capitolato prestazionale e sono corredate dalla garanzia di cui all’articolo 75; il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all’articolo 113. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell’affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell’opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all’artìcolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. L’amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 83. Il bando indica i criteri, secondo l’ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. 4. Al contratto di disponibilità si applicano le disposizioni previste dal presente codice in materia di requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione degli operatori economici. 5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d’opera sono redatti a cura dell’affidatario; l’affidatario ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso d’opera sono ad ogni effetto approvati dall’affidatario, previa comunicazione all’amministrazione aggiudicatrice e, ove prescritto, alle terze autorità competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti è a carico dell’affidatario. 6. L’attività di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica la realizzazione dell’opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti e può prescrivere, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempreché siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilità. Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori, il limite di riduzione del canone di disponibilità superato il quale il contratto è risolto. L’adempimento degli impegni dell’amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell’opera ed alla messa a disposizione della stessa secondo le modalità previste dal contratto di disponibilità. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Infrastrutture di cui alla parte II, titolo III, capo IV. In tal caso l’approvazione dei progetti avviene secondo le procedure previste agli articoli 165 e seguenti». Art. 46 (Documentazione a corredo del Pef per le opere di interesse strategico) 1. Al fine di consentire di pervenire con la massima celerità all’assegnazione, da parte del Cipe, delle risorse finanziarie per i progetti delle infrastrutture di interesse strategico di cui all’articolo 4, comma 134, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il piano economico e finanziario che accompagna la richiesta di assegnazione delle risorse, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 140, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, è integrato dai seguenti elementi; a) per la parte generale, oltre al bacino di utenza, sono indicate le stime di domanda servite dalla realizzazione delle infrastrutture realizzate con il finanziamento autorizzato; b) il costo complessivo dell’investimento deve comprendere non solo il contributo pubblico a fondo perduto richiesto al Cipe, ma anche, ove esista, la quota parte di finanziamento diverso dal pubblico; c) l’erogazione prevista deve dare conto del consumo di tutti i finanziamenti assegnati al progetto in maniera coerente con il cronoprogramma di attività; le erogazioni annuali devono dare distinta indicazione delle quote di finanziamento pubbliche e private individuate nel cronoprogramma; d) le indicazioni relative ai ricavi; sono integrate con le indicazioni dei costi, articolati in costi di costruzione, costi dovuti ad adeguamenti normativi riferiti alla sicurezza, costi dovuti ad adempimenti o adeguamenti riferibili alla legislazione ambientale, costi relativi alla manutenzione ordinaria dell’infrastruttura articolati per il periodo utile dell’infrastruttura, costi fideiussori; in ogni caso, il calcolo dell’adeguamento monetario, si intende con l’applicazione delle variazioni del tasso di inflazione al solo anno di inizio delle attività e non può essere cumulato; e) per i soggetti aggiudicatori dei finanziamenti che siano organizzati in forma di società per azioni, è indicato anche l’impatto sui bilanci aziendali dell’incremento di patrimonio derivante dalla realizzazione dell’infrastruttura e, per le infrastrutture a rete, l’impatto delle esternalità positive, come la cattura del valore immobiliare, su altri investimenti; tale impatto è rendicontato annualmente nelle relazioni che la società vigilata comunica all’ente vigilante. 2. Con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, sono introdotte eventuali modifiche ed integrazioni all’elencazione di cui al comma 1. Art. 47 (Disposizioni attuative del dialogo competitivo) 1. All’articolo 58 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il comma 18 è aggiunto il seguente: «18-bis. Il regolamento definisce le ulteriori modalità attuative della disciplina prevista dal presente articolo». Art. 48 (Riduzione importo «opere d’arte» per i grandi edifici - modifiche alla legge n. 717/1949) 1. All’articolo 1, della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri enti pubblici, che provvedano all’esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici devono destinare all’abbellimento di essi, mediante opere d’arte, Una quota della spesa totale prevista nel progetto non inferiore alle seguenti percentuali: - due per cento per gli importi pari o superiori ad un milione di euro ed inferiore a cinque milioni di euro; - un per cento per gli importi pari o superiori a cinque milioni di euro ed inferiore a venti milioni; - 0,5 per cento per gli importi pari o superiori a venti milioni di euro.» b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che militare, nonché gli edifìci a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a un milione di euro.». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli edifici pubblici per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato pubblicato il bando per la realizzazione dell’opera d’arte relativa all’edificio. Art. 49 (Norme in materia di dragaggi) 1. I progetti di dragaggio di acque interne, di transizione, portuali e marino costiere sono predisposti in modo da minimizzare i rischi per l’ambiente e da evitare che le attività in essi previste possano pregiudicare la bonifica del sito. Tali progetti, ad esclusione di quelli finalizzati a mantenere ovvero ripristinare la profondità normale e stabilita del canale di accesso al porto, sono redatti in conformità all’apposito modello approvato con decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono approvati dalla competente autorità entro il termine di 30 giorni dal ricevimento degli stessi. 2. Nel caso di progetti presentati da Autorità portuali, l’approvazione avviene d’intesa con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale per i quali sia stato redatto il progetto preliminare di bonifica, le aree i cui sedimenti siano risultati caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di intervento definiti ed approvati dal ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare per ciascun sito di interesse nazionale sono da intendersi restituite agli usi legittimi. 3. I provvedimenti di approvazione dei progetti di cui al comma 1 producono gli effetti previsti dall’articolo 242, comma 7, e dall’articolo 252, commi 6 e 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 4. I sedimenti da dragare sono sottoposti agli accertamenti analitici effettuati nel sito in base alle disposizioni fissate con decreti in vigore del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nel caso in cui i risultati di tali accertamenti superino i valori di qualità fissati sulla base dei piani di gestione dei singoli corpi idrici, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto di bonifica nell’ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In tal caso il progetto di dragaggio è approvato dalla Regione territorialmente competente. Nel caso in cui i dragaggi interessino in tutto o in parte aree comprese nel perimetro di siti di bonifica di interesse nazionale il progetto è approvato dal ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. 5. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio ovvero di bonifica di acque interne, di transizione, portuali e marino-costiere ovvero ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici: a) qualora presentino all’origine ovvero a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della rimozione degli inquinanti, ad esclusione dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, e non presentino positività a test ecotossicologici, possono essere immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono, possono essere utilizzati per il ripascimento degli arenili o per formare terreni costieri ovvero per migliorare lo stato dei fondali attraverso attività di capping; b) qualora presentino all’origine o a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della desalinizzazione ovvero della rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, livelli di contaminazione non superiori a quelli stabiliti nelle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d’uso e qualora risultino conformi ai test di cessione da compiersi con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del ministero dell’Ambiente del 5 febbraio 1998, possono essere destinati a recupero a terra. Nel caso siano destinati al recupero in aree con falda naturalmente salinizzata, i materiali da collocare possono avere un livello di concentrazione di solfati e di cloruri nell’eluato superiore a quello fissato dalla tabella di cui all’allegato 3 del decreto del ministero dell’Ambiente del 5 febbraio 1998 a condizione che sia prevenuta qualsiasi modificazione delle caratteristiche. Tale destinazione deve essere indicata nei progetti di cui al comma 1. Il provvedimento di approvazione del progetto di dragaggio costituisce altresì autorizzazione al recupero dei materiali fissandone l’opera pubblica, il luogo, le condizioni di rimpiego, i quantitativi e le percentuali di sostituzione dei corrispondenti materiali naturali; c) qualora risultino non pericolosi all’origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi quali solidificazione e stabilizzazione, possono essere destinati a refluimento all’interno di cassa di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento, aventi caratteristiche definite con il decreto di cui al comma 1. Nel caso in cui al termine delle attività di refluimento i materiali presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 della parte IV del decretò legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere attivata la procedura di bonifica dell’area. Tale procedura può essere attuata con l’impiego di tecnologie che possano consentire, contestualmente alla loro applicazione, l’utilizzo delle aree medesime. 6. I progetti di cui al comma 1 possono prevedere: a) la realizzazione di cassa di colmata, di vasche di raccolta, o di strutture di contenimento dei materiali di cui al comma 5. In questo caso il progetto è presentato dall’Autorità portuale ovvero dall’ente competente per l’approvazione al ministero delle Infrastrutture e trasporti e, ai soli effetti della valutazione dell’eventuale approvazione della procedura di Via, da effettuarsi in 30 giorni, al ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La procedura di Via è comunque obbligatoria nel caso di realizzazione di strutture destinate all’utilizzo immediato con finalità portuale in variante al piano regolatore portuale. Si applicano per le suddette procedure le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, della Direttiva 85/337/Cee. La Regione territorialmente competente autorizza il refluimento dei materiali dragati. Nel caso in cui la realizzazione dell’opera avvenga in tutto o in parte in aree comprese nel perimetro di siti di bonifica di interesse nazionale, il progetto ad essa relativo è approvato dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa con il ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare; b) la realizzazione di strutture adibite al deposito temporaneo dei materiali di cui al comma 5 prima e dopo il trattamento per il loro recupero ovvero per la loro messa a dimora definitiva nelle casse di colmata, in vasche di raccolta, o in strutture di contenimento. Il termine massimo di deposito non può essere superiore a trenta mesi. La modalità di deposito deve assicurare il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. 7. Qualora i materiali di cui al comma 5, siano destinati ad essere refluiti all’interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o, comunque, di strutture di contenimento nell’ambito di porti nazionali diversi da quello di provenienza, devono essere accompagnati da un documento redatto in conformità all’apposito modello approvato con il decreto di cui al comma 1, senza necessità di ulteriori verifiche ed autorizzazioni. Le Autorità marittime competenti per provenienza e destinazione dei materiali concordano un sistema di controllo idoneo a garantire una costante vigilanza durante il trasporto dei materiali. 8. In caso di destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio e di bonifica diversa da quella contemplata nei precedenti commi, si applicano le disposizioni della vigente normativa ambientale. Al termine delle operazioni di dragaggio si procede alla verifica superficiale del fondale dragato, limitatamente agli analiti che superavano i valori di intervento rilevati all’atto della caratterizzazione effettuata ai sensi della pertinente normativa. La verifica del fondale dragato è effettuata prelevando campioni di sedimenti limitatamente ai primi 50 cm e limitatamente ai punti di posizionamento delle stazioni di campionamento utilizzate all’atto della caratterizzazione, nelle quali gli analiti superavano i valori di intervento. Qualora nei sedimenti vengano riscontrati analiti al di sopra dei valori di intervento deve essere avviata la procedura di bonifica secondo la normativa vigente. In caso, contrario le aree interessate sono restituite agli usi legittimi. 9. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia. 10. Fino all’entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 11-bis a 11-sexies, dell’articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Art. 50 (Regime utilizzo delle terre e rocce da scavo) 1. Sono da considerare sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nelle more dell’emanazione del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 2 dello stesso articolo, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, prodotte nell’esecuzione di opere, anche se contaminate o mischiate, durante il ciclo produttivo, da acqua ovvero da materiali, sostanze o residui di varia natura, quali calcestruzzo, bentonite, PVC o vetroresina derivanti dalle tecniche e dai materiali utilizzati per poter effettuare le attività di evacuazione escavazione con tecniche tradizionali o meccanizzate, perforazione, prerivestimento, rivestimento, consolidamento dello scavo e costruzione ed impiegate, senza alcuna trasformazione diversa dalla normale pratica industriale, intendendosi per tale anche selezione granulometrica, riduzione volumetrica, stabilizzazione a calce o a cemento, essiccamento, biodegradazione naturale degli additivi condizionanti, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione che preveda la loro ricollocazione secondo le modalità stabilite nel progetto di utilizzo approvato dalle Autorità competenti anche ai fini ambientali ed urbanistici e nel rispetto delle caratteristiche ambientali del sito di destinazione, con riferimento alle concentrazioni di Tabella 1, Allegato 5, Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni. Fatta salva la possibilità in caso di fenomeni naturali che determinano superamenti delle stesse, di adottare i valori di fondo come concentrazioni soglia di contaminazione, si considera idoneo ai fini di cui al presente comma il materiale che, tenuto conto delle contaminazioni o frammistioni derivanti dalle attività di scavo e rivestimento, non supera i limiti di cui alla Tabella 1, colonna B, dell’Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006; per gli interventi in siti con destinazione diversa da quella industriale o commerciale, lo strato superficiale, non inferiore a 50 cm, deve assicurare il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 1 colonna A del medesimo allegato; per i siti destinati alla produzione agricola o all’allevamento, si adottano i limiti di cui al precedente periodo sino alla adozione del provvedimento di cui all’articolo 241 del medesimo, decreto legislativo n. 152 del 2006, l’accertamento delle caratteristiche del materiale, ai fini dell’impiego progettuale previsto, avviene con le modalità di cui al Titolo V della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. Art. 51 (Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche) 1. AI decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 144, dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità dell’opera.’’ b) all’articolo 159, comma 1, lettera a), le parole: “equivalenti a quelle possedute dal concessionario all’epoca dell’affidamento della concessione” sono sostituite dalle seguenti: “corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del progetto ed allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro”. Art. 52 (Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni) 1. All’articolo 253, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: “quaranta per cento” sono sostituite dalle seguenti: “cinquanta per cento”. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015. Art. 53 (Semplificazione nella redazione e accelerazione dell’approvazione dei progetti) 1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 93, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “È consentita altresì l’omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c)”; b) all’articolo 97, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio rispetto a quanto previsto dalla normativa di cui al comma 1, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse. La dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive modificazioni, può essere disposta anche quando l’autorità espropriale approva a tal fine il progetto esecutivo dell’opera pubblica o di pubblica utilità”; c) all’articolo 128, comma 6, dopo le parole: “inferiore a un milione di euro, previa approvazione” è inserita la seguente: “almeno”, e, dopo le parole: “superiore a un milione di euro, previa approvazione” è inserita la seguente: “almeno della”. 2. All’articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo le parole: “Il progetto è redatto,” sono inserite le seguenti: “salvo quanto previsto dall’articolo 93, comma 2, ultimo periodo, del codice e”. Art. 54 (Riduzione dell’overdesign delle infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia di gallerie stradali) 1. La progettazione delle nuove infrastrutture ferroviarie ad alta velocità avviene secondo le relative specifiche tecniche; le specifiche tecniche previste per l’alta capacità sono utilizzate esclusivamente laddove ciò risulti necessario sulla base delle stime delle caratteristiche della domanda. 2. Non possono essere applicati alla progettazione e costruzione delle nuove infrastrutture ferroviarie nazionali nonché agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell’Unione Europea. 3. All’articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: “4-bis. Le modifiche di cui al comma 4 devono essere accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari per garantire i livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dai CST e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore della infrastruttura e le imprese ferroviarie, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione. La loro efficacia è subordinata all’individuazione delle risorse pubbliche necessarie per coprire tali sovraccosti.”. 4. Non possono essere applicati alla progettazione e costruzione delle nuove gallerie stradali e autostradali nonché agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell’Unione Europea. 5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 4, comma 5, le parole: “ed i collaudi” sono sostituite dalle seguenti: “e le verifiche funzionali”; b) all’articolo 11, comma 1, del le parole: “dei collaudi” sono sostituite dalle seguenti: “delle verifiche funzionali”. Art. 55 (Emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti territoriali garantite da beni immobili patrimoniali ai fini della realizzazione di opere pubbliche) 1. All’articolo 35, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1.bis. I comuni, le province, le città metropolitane e, previa autorizzazione di ciascun partecipante, le unioni di comuni, le comunità montane e i consorzi tra enti locali territoriali,, per il finanziamento di singole opere pubbliche, possono attivare prestiti obbligazionari di scopo legati alla realizzazione delle opere stesse e garantiti da un apposito patrimonio destinato. Tale patrimonio è formato da beni immobili disponibili di proprietà degli enti locali territoriali territoriali di cui al primo periodo, per un valore almeno pari all’emissione obbligazionaria, ed è destinato esclusivamente alla soddisfazione degli obbligazionisti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dall’ente territoriale. Con apposito regolamento, da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e delle infrastrutture e dei trasporti, determina le modalità di costituzione e di gestione del predetto patrimonio destinato a garantire le obbligazioni per il finanziamento delle opere pubbliche.”. Art. 56 (Affidamento concessioni relative a infrastrutture strategiche sulla base anche del progetto definitivo) 1. All’articolo 177, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: “Per l’affidamento delle concessioni si pone a base di gara il progetto preliminare” sono inserite le seguenti “ovvero il progetto definitivo”. CAPO II MISURE PER L’EDILIZIA Art. 57 (Norma nel settore edilizio) 1. All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: “9-bis. I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori. Si applica in ogni caso la riserva allo Stato della quota di imposta di cui al comma 11”. Art. 58 (Ripristino IVA per cessione e locazione di abitazioni di nuova costruzione nonché per housing sociale) 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 10, comma 1, il numero 8 è sostituito dal seguente: “8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione, nonché le locazioni di fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, e, in ogni caso, le locazioni relative a fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008. Sono altresì imponibili le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;” b) all’articolo 10, comma 1, il numero 8-bis è sostituito dal seguente: “8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8- ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento. Sono altresì escluse le cessioni di fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata ovvero nel caso in cui il cedente, nel relativo atto, abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione nonché le cessioni relative a fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;” c) all’articolo 36, al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole “che effettuano sia locazioni,” sono inserite le seguenti: “o cessioni,” e dopo le parole “dell’articolo 19-bis, sia locazioni” sono inserite le seguenti: “o cessioni”. d) alla tabella A, parte terza, il n. 127-duodecies è sostituito dal seguente: “127-duodecies) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata; locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;” Art. 59 (Semplificazione procedure Piano nazionale di edilizia abitativa) 1. All’articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale sono approvati gli accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli accordi di programma sono approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli accordi di programma, da sottoscrivere per l’utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.”. 2. All’articolo 4, comma 2, del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri 16 luglio 2009, sono aggiunti i seguenti periodi: “Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale sono approvati gli accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli accordi di programma sono approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli accordi di programma, da sottoscrivere per l’utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.”. 3. Agli accordi di programma di cui all’articolo 4, comma 2, del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri 16 luglio 2009 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 41, commi 4 e 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito; con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214. CAPO III MISURE PER LA PORTUALITA’ E L’AUTOTRASPORTO Art. 60 (Extragettito IVA per le società di progetto per le opere portuali) 1. All’articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: “Unione Europea,” sono inserite le seguenti parole: “nonché, limitatamente alle grandi infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni, il 25% dell’incremento del gettito di imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di importazione riconducibili all’infrastruttura oggetto dell’intervento”; b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: “2-bis. L’incremento del gettito IVA, di cui al comma 2, lettera b) su cui calcolale la quota del 25 per cento, è determinato per ciascun anno di esercizio dell’infrastruttura: a) in relazione a progetti di nuove infrastrutture, in misura pari all’ammontare delle riscossioni dell’IVA registrato nel medesimo anno; b) in relazione a progetti di ammodernamento, ampliamento ovvero potenziamento di infrastrutture esistenti, in misura pari alla differenza tra l’ammontare delle riscossioni dell’IVA registrato nel medesimo anno e la media delle riscossioni conseguite nel triennio immediatamente precedente l’entrata in esercizio dell’infrastruttura oggetto dell’intervento. 2-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità di accertamento, calcolo e determinazione dell’incremento di gettito di cui al comma 2-bis, di corresponsione della quota di incremento del predetto gettito alla società di progetto, nonché ogni altra disposizione attuativa della disposizione di cui al predetto comma 2-bis.”. Art. 61 (Regime doganale delle unità da diporto) 1. All’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, il quarto comma è sostituito dal seguente: “Le navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili costruiti all’estero o provenienti da bandiera estera si intendono destinati al consumo nel territorio doganale quando vengono iscritti nelle matricole o nei registri di cui rispettivamente agli articoli 146 e 753 del codice della navigazione; le navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili nazionali e nazionalizzati, iscritti nelle matricole o nei registri predetti, si intendono destinati al consumo fuori del territorio doganale quando vengono cancellati dalle matricole o dai registri stessi per uno dei motivi indicati nel primo comma, lettere c) e d), rispettivamente degli articoli 163 e 762 del codice medesimo.” 2. All’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: “Unione europea” sono inserite le seguenti: “o extraeuropei”. Art. 62 (Anticipo recupero accise per autotrasportatori) 1. 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 3: 1) al comma 1, le parole “entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare” sono sostituite dalle seguenti: “a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare”; 2) al comma 6, le parole “dell’anno” sono sostituite dalle seguenti: “del periodo”; b) all’articolo 4, comma 3, le parole “entro l’anno solare in cui è sorto” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto”. 2. A partire dall’anno 2012 al credito di imposta riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 non si applica il limite previsto dall’articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 3. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 1 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 33, comma 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) è ridotta di 26,4 milioni di euro. 4. In tutti i casi nei quali disposizioni di legge determinano aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante il maggior onere conseguente all’aumento dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante è sempre rimborsato, con le modalità previste dall’articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Coerentemente, all’articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)” sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 30 le parole “sulla benzina senza piombo” sono sostituite dalle seguenti: “sulla benzina con piombo” b) dopo il comma 30 sono inseriti i seguenti commi: “30 bis) All’aumento di accisa sulle benzine disposto con il provvedimento di cui al comma precedente, non si applica l’articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 30 ter) Il maggior onere conseguente all’aumento, disposto con il provvedimento di cui al comma 30, dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante è rimborsato, con le modalità previste dall’articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.” TITOLO III EUROPA Art 63 (Attuazione della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e misure per la tempestività dei pagamenti per l’estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali nonché disposizioni in materia di tesoreria unica) 1. AI decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, la lettera b) del comma 2 è soppressa; b) all’articolo 2: 1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) «pubblica amministrazione», le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti”; 2) dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti: “d-bis) «interessi convenzionali di mora»: interessi ad un tasso concordato tra imprese, soggetti all’articolo 7; d-ter) «interessi legali di mora»: interessi semplici di mora ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali”; 3) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «tasso di riferimento»: il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali o il tasso di interesse marginale risultante dalle procedure di appalto a tasso variabile per le più recenti operazioni di rifinanziamento principali della Banca centrale europea”; 4) la lettera f) è soppressa; c) all’articolo 4: 1) il comma 3 è soppresso; 2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. I termini di cui al comma 2 sono prorogati a sessanta giorni per: a) qualsiasi amministrazione pubblica che svolga attività economiche di natura industriale o commerciale offrendo merci o servizi sul mercato e che siano tenuti, come imprese pubbliche, al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333; b) gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tal fine.”; 3) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Le parti, nell’esercizio della propria autonomia contrattuale, possono stabilire un termine superiore a sessanta giorni, a condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e non siano gravemente inique per il creditore ai sensi dell’articolo 7.”; 4) dopo il comma 4, è inserito il seguente: “4-bis. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, il termine di pagamento è di trenta giorni, salve diverse pattuizioni stabilite per iscritto, purché oggettivamente giustificate dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche; in ogni caso, il termine non può superare sessanta giorni”; d) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: “Art. 5 (Interessi di mora) 1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, salva, nei rapporti tra imprese, la fissazione di un interesse convenzionale di mora, nei limiti consentiti dall’articolo 7. 2. Il tasso di riferimento applicabile agli interessi legali di mora è cosi determinato: a) per il primo semestre dell’anno, è quello in vigore il 1° gennaio; b) per il secondo semestre dell’anno, è quello in vigore il 1° luglio. 3. Il Ministero dell’economia e delle finanze dà notizia del tasso di interesse legale di mora di cui all’articolo 2, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare”; e) all’articolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “3. Salva la prova dei maggiori costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, il creditore ha diritto ad un rimborso forfetario di 40 euro.”; f) all’articolo 7, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: “2-bis. Si considera, in ogni caso, gravemente iniqua una clausola contrattuale che escluda l’applicazione di interessi di mora. 2-ter. Si presume che sia gravemente iniqua una clausola contrattuale che escluda il risarcimento per i costi di recupero di cui all’articolo 6.”. 2. All’articolo 3, comma 3, della legge 18 giugno 1998, n. 192, le parole “di sette punti percentuali” sono sostituite dalle seguenti: “di otto punti percentuali”. 3. AI fine di garantire la tempestività dei pagamenti in attuazione della direttiva 2011/7/UE, nelle more del riordino della disciplina della gestione del bilancio dello Stato, in via sperimentale per il triennio 2012 - 2014, è stabilito quanto segue: a) il dirigente responsabile della gestione, in relazione alle risorse allo stesso assegnate ai sensi dell’articolo 21, comma 17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha l’obbligo di predisporre un apposito piano finanziario sulla base del quale ordina e paga le spese, da aggiornare con cadenza mensile, tenuto conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni; la violazione dell’obbligo di cui alla presente lettera comporta, a carico del dirigente, responsabilità disciplinare, amministrativa nonché il risarcimento del danno patrimoniale commisurato all’entità degli interessi moratori dovuti all’esecutore della prestazione; b) al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti previsti dal piano finanziario di cui alla lettera a), con decreto del Ministro competente, da comunicare alla Corte dei conti, in ciascun stato di previsione della spesa, possono essere disposte, tra capitoli, variazioni compensative di sola cassa, previa verifica da parte del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilità delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica; c) le somme stanziate nel bilancio dello Stato, relative ad autorizzazioni di spese pluriennali, totalmente non impegnate alla chiusura dell’esercizio, costituiscono economie di bilancio. Le stesse, con l’esclusione di quelle riferite ad autorizzazioni di spese permanenti ed a fondi da ripartire, sono reiscritte, con la legge di bilancio, nella competenza dell’esercizio successivo a quello terminale dell’autorizzazione medesima. Qualora dette somme non risultino impegnate nei tre anni successivi a quello di prima iscrizione in bilancio della spesa, la relativa autorizzazione è definanziata per i corrispondenti importi; e) relativamente alle autorizzazioni di spesa pluriennale, con legge di bilancio gli stanziamenti di competenza possono essere rimodulati negli anni ricompresi nel bilancio pluriennale, nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, per adeguarli alle corrispondenti autorizzazioni di cassa determinate in relazione ai pagamenti programmati. 4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti: a) non si applicano ai debiti che formano oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese quelle finalizzate alla ristrutturazione del debito; b) si applicano alle transazioni commerciali concluse dopo l’entrata in vigore del presente decreto. 5. AI fine di accelerare il pagamento dei crediti commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto connessi a transazioni commerciali per l’acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondente a residui passivi del bilancio dello Stato, sono adottate le seguenti misure: a) i fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte corrente e di conto capitale, di cui all’articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono integrati rispettivamente degli importi di euro 2.000 milioni e 1.000 milioni l’anno 2012, mediante riassegnazione, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato per i medesimi anni, di una corrispondente quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 “Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio”. Le assegnazioni disposte con utilizzo delle somme di cui al periodo precedente non devono comportare, secondo i criteri di contabilità nazionale, peggioramento dell’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni; b) i crediti di cui al presente comma maturati alla data del 31 dicembre 2011, su richiesta dei soggetti creditori, possono essere estinti, in luogo del pagamento disposto con le risorse finanziarie di cui alla lettera a), anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono definite le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente e sono stabilite le caratteristiche dei titoli e le relative modalità di assegnazione. Le assegnazioni dei titoli di cui alla presente lettera non sono computate nei limiti delle emissioni nette dei titoli di Stato indicate nella Legge di bilancio. 6. Per provvedere all’estinzione dei crediti per spese relative a consumi intermedi, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2011, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare è accertato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, secondo le medesime modalità di cui alla circolare n. 38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2011, il fondo di cui all’articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato, per l’anno 2012, di un importo di euro 1.000 milioni di euro mediante riassegnazione previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 “Agenzia delle entrate — Fondi di bilancio”. La lettera b) del comma 17 dell’art. 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è soppressa. 7. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio. 8. Al fine di assicurare alle pubbliche amministrazioni la massima flessibilità organizzativa, le stesse possono derogare a quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a condizione che sia comunque assicurata la neutralità finanziaria, prevedendo, ove necessario, la relativa compensazione, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi; resta comunque ferma la riduzione prevista dall’articolo 9, comma 2, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010. Per assicurare la flessibilità organizzativa e la continuità delle funzioni delle pubbliche amministrazioni, nel caso di vacanza dell’organo di vertice di cui all’articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e successive modifiche, le funzioni di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento possono essere attribuite con decreto dell’organo di vertice politico, per periodi non superiori a centoventi giorni, al titolare di uno dei predetti uffici. 9. II comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è soppresso. 10. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, il regime di tesoreria unica previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 è sospeso. Nello stesso periodo agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica ai sensi del citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. 11. Entro il 29 febbraio 2012 i tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici di cui al comma 10 provvedono a versare il 50 per cento delle disponibilità liquide esigibili depositate presso il sistema bancario alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve essere effettuato entro il 16 aprile 2012. Gli eventuali investimenti finanziari che verranno dettagliati con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro da emanare entro il 30 aprile 2012, debbono essere smobilizzati, ad eccezione di quelli in titoli di Stato italiani, entro il 30 giugno 2012 e le relative risorse versate sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale. 12. Fino al completo riversamento delle risorse sulle contabilità speciali di cui al comma 11, per far fronte ai pagamenti disposti dagli enti ed organismi pubblici di cui al comma 10, i tesorieri o cassieri degli stessi utilizzano prioritariamente le risorse esigibili depositate a qualsiasi titolo presso gli stessi trasferendo gli eventuali vincoli di destinazione sulle somme depositate preso la tesoreria statale. 13. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l’articolo 29, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e fino all’adozione del bilancio unico d’Ateneo ai dipartimenti e ai centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale e amministrativa si applicano le disposizioni di cui ai commi 10, 11 e 12 del presente articolo. 14. A decorrere dall’adozione del bilancio unico d’Ateneo, le risorse liquide esigibili delle università, comprese quelle dei dipartimenti e degli altri centri dotati di autonomia gestionale e amministrativa, sono gestite in maniera accentrata. Art. 64 (Repertorio nazionale dei dispositivi medici) 1. All’articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera d), le parole: «contributo pari al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «contributo pari al 5,5 per cento»; b) alla lettera e), le parole da: «Per l’inserimento delle informazioni» fino a: «manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a)» sono soppresse. Art. 65 (Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore di servizi) 1. All’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 le parole: «30 giorni prima, salvo i casi di urgenza», sono sostituite dalle seguenti: «in anticipo». CAPO II DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/12/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DELL’11 MARZO 2009 CONCERNENTE I DIRITTI AEROPORTUALI Art. 66 (Oggetto e ambito di applicazione) 1. II presente Capo stabilisce i principi comuni per la determinazione e la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale. 2. Fatte salve le funzioni di vigilanza che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti continua ad esercitare ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, nonché fatto salvo quanto previsto dall’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è istituita l’Autorità nazionale di vigilanza, di cui all’articolo 3, che svolge compiti di regolazione economica nonché di vigilanza, di cui all’articolo 10, con l’approvazione dei sistemi di tariffazione e dell’ammontare dei diritti, inclusi metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente gli adeguamenti inflattivi. 3. I modelli di tariffazione, approvati dall’Autorità previo parere del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonché, nell’ambito di una crescita bilanciata della capacità aeroportuale, all’incentivazione degli investimenti correlati anche all’innovazione tecnologica, alla sicurezza dello scalo ed alla qualità dei servizi. 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa istruttoria dell’Autorità di vigilanza di cui all’articolo 3, trasmette annualmente alla Commissione europea una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo e della normativa comunitaria. 5. Le disposizioni di cui al presente Capo non si applicano ai diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea di rotta e di terminale, di cui al regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, né ai diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra di cui all’allegato al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, di attuazione della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2006, relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, né ai diritti riscossi per finanziare l’assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di cui al regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006. 6. Resta ferma la disciplina di cui all’articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Art. 67 (Definizioni) 1. Ai fini del presente Capo si intende per: a) aeroporto: qualsiasi terreno appositamente predisposto per l’atterraggio, il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi che esso può comportare per le esigenze del traffico e per il servizio, degli aeromobili nonché gli impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali; b) gestore aeroportuale: il soggetto al quale le disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali affidano, insieme con altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali o della rete aeroportuale e di coordinare e di controllare le attività dei vari operatori presenti negli aeroporti e nella rete aeroportuale di interesse; c) utente dell’aeroporto: qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta e merci, da e per l’aeroporto di base; d) diritti aeroportuali: i prelievi riscossi a favore del gestore aeroportuale e pagati dagli utenti dell’aeroporto per l’utilizzo delle infrastrutture e dei servizi che sono forniti esclusivamente dal gestore aeroportuale e che sono connessi all’atterraggio, al decollo, all’illuminazione e al parcheggio degli aeromobili e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci, nonché ai corrispettivi per l’uso delle infrastrutture centralizzate dei beni di uso comune e dei beni di uso esclusivo; e) rete aeroportuale: un gruppo di aeroporti, debitamente designato come tale da uno Stato membro, gestiti dallo stesso gestore aeroportuale. Art. 68 (Autorità nazionale di vigilanza) 1. Nelle more dell’operatività dell’Autorità indipendente individuata ai sensi dell’articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le funzioni dell’Autorità di vigilanza sono svolte dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC). 2. Al fine dello svolgimento delle funzioni, di cui all’articolo 1, comma 3, attribuite all’Autorità di vigilanza, nell’ambito dell’ENAC è istituita la «Direzione diritti aeroportuali», apposita struttura nei limiti della dotazione organica, finanziaria e strumentale disponibile all’entrata in vigore della direttiva 2009/12/CE, che opera con indipendenza di valutazione e di giudizio. 3. AI fine di garantire l’autonomia, l’imparzialità e l’indipendenza dell’Autorità di vigilanza, l’attività della Direzione, di cui al comma 2, è separata dalle altre attività svolte dall’ENAC mediante apposite regole amministrative e contabili e, in ogni caso, da efficaci barriere allo scambio di informazioni sensibili che potrebbero avere significativi effetti tra i responsabili del trattamento di dati privilegiati. 4. La Direzione diritti aeroportuali è costituita da un dirigente e da un massimo di dodici esperti in materia giuridico-economica nonché da cinque unità di personale tecnico amministrativo inquadrati rispettivamente nel ruolo dirigenziale, professionale e tecnico amministrativo del vigente contratto di lavoro ENAC. Il Direttore generale dell’ENAC provvede all’individuazione del personale, che mantiene il trattamento giuridico ed economico vigente all’entrata in vigore del presente decreto, prioritariamente nell’ambito della Direzione centrale sviluppo economico. 5. Al fine di garantire le risorse necessarie alla costituzione ed al funzionamento dell’Autorità di vigilanza, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa istruttoria dell’ENAC, è fissata la misura dei diritti a carico degli utenti degli aeroporti e dei gestori aeroportuali, di cui all’articolo 1, da utilizzarsi a copertura dei costi della struttura. 6. II decreto, di cui al comma 5, dispone in ordine alla corresponsione degli importi all’ENAC, da effettuarsi alle scadenze e con le modalità previste per il versamento del canone di concessione aeroportuale nonché all’eventuale adeguamento della misura. Con lo stesso decreto è ridotto il contributo dello Stato al funzionamento dell’ENAC, per un importo corrispondente alle spese non più sostenute dall’Ente, correlate al funzionamento della Direzione trasformata in Autorità ai sensi del presente Capo. Art. 69 (Reti aeroportuali) 1. Con decreto dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Unificata, sono designate le reti aeroportuali sul territorio italiano. 2. L’Autorità di vigilanza può autorizzare il gestore aeroportuale di una rete aeroportuale ad introdurre un sistema di tariffazione aeroportuale comune e trasparente da applicare all’intera rete, fermi restando i principi di cui al successivo articolo 10, comma 1. 3. L’Autorità di vigilanza, nel rispetto della normativa europea, informandone la Commissione europea, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell’economia e delle finanze, può consentire al gestore aeroportuale di applicare un sistema di tariffazione comune e trasparente presso gli aeroporti che servono la stessa città o agglomerato urbano, purché ciascun aeroporto rispetti gli obblighi in materia di trasparenza di cui all’articolo 7. Art. 70 (Non discriminazione) 1. I diritti aeroportuali sono applicati in modo da non determinare discriminazioni tra gli utenti dell’aeroporto. L’Autorità di vigilanza può, comunque, operare una modulazione degli stessi diritti aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale, compresi i motivi ambientali, con impatto economico neutro per il gestore. A tal fine i criteri utilizzati sono improntati ai principi di pertinenza, obiettività e trasparenza. Art. 71 (Determinazione diritti aeroportuali Consultazione) 1. AI fine dell’applicazione del sistema dei diritti aeroportuali, l’Autorità di vigilanza, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all’articolo 11 -nonies del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, predispone specifici modelli tariffari, calibrati sulla base del traffico annuo di movimenti passeggeri registrato, al fine di assicurare che i diritti applicati agli utenti degli aeroporti rispondano ai principi di cui all’articolo 10, comma 1. 2. Il gestore, individuato il modello tariffario tra quelli predisposti dall’Autorità ai sensi del comma 1, previa consultazione degli utenti degli aeroporti, Io sottopone all’Autorità di vigilanza che verifica la corretta applicazione del modello tariffario in coerenza anche agli obblighi di concessione. 3. È istituita una procedura obbligatoria di consultazione tra il gestore aeroportuale e .gli utenti dell’aeroporto, che possono essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di riferimento. Sulla base della stessa procedura, il gestore garantisce lo svolgimento di una consultazione periodica, almeno una volta all’anno, dell’utenza aeroportuale. 4. L’Autorità di vigilanza può motivatamente richiedere lo svolgimento di consultazioni tra le parti interessate e, in particolare, dispone che il gestore aeroportuale consulti gli utenti dell’aeroporto prima che siano finalizzati piani relativi a nuovi progetti di infrastrutture aeroportuali approvati dall’ENAC - Direzione centrale infrastrutture aeroporti - che incidono sulla determinazione della misura tariffaria. 5. L’Autorità di vigilanza pubblica una relazione annuale sull’attività svolta fornendo, su richiesta dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle finanze, tutte le informazioni, in particolare, sulle procedure di determinazione dei diritti aeroportuali. 6. Per gli aeroporti aventi una soglia di traffico pari o inferiore al milione di movimento passeggeri annuo, l’Autorità individua entro sessanta giorni dall’inizio della sua attività, modelli semplificati di aggiornamento, anche annuale, dei diritti ancorati al criterio dell’effettivo valore dei beni fruiti dall’utenza. Art. 72 (Trasparenza) 1. L’Autorità di vigilanza dispone, ogni qual volta si procede alle consultazioni di cui all’articolo 6, che i gestori aeroportuali forniscano ad ogni utente dell’aeroporto o ai referenti con delega o alle associazioni di riferimento, adeguate informazioni sugli elementi utilizzati per la determinazione del sistema o dell’ammontare di tutti i diritti riscossi in ciascun aeroporto. 2. Le informazioni, di cui al comma 1, salve le integrazioni richieste dall’Autorità di vigilanza, comprendono: a) l’elenco dei servizi e delle infrastrutture forniti a corrispettivo dei diritti aeroportuali riscossi; b) la metodologia utilizzata per il calcolo dei diritti aeroportuali che include metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente gli incrementi inflattivi; c) i sistemi di tariffazione che devono essere orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonché, nell’ambito di una crescita bilanciata della capacità aeroportuale, all’incentivazione degli investimenti correlati all’innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla qualità dei servizi; d) la struttura dei costi relativamente alle infrastrutture e ai servizi ai quali i diritti aeroportuali sono connessi; e) gli introiti dei diritti e il costo dei servizi forniti in cambio; f) qualsiasi finanziamento erogato da autorità pubbliche per le infrastrutture e per i servizi ai quali i diritti aeroportuali si riferiscono; g) le previsioni riguardanti la situazione dell’aeroporto per quanto attiene ai diritti, all’evoluzione del traffico, nonché agli investimenti previsti; h) l’utilizzazione effettiva delle infrastrutture e delle installazioni aeroportuali nel corso di un periodo determinato; i) i risultati attesi dai grandi investimenti proposti con riguardo ai loro effetti sulla capacità dell’aeroporto. 3. L’Autorità di vigilanza dispone che gli utenti dell’aeroporto comunichino al gestore aeroportuale, prima di ogni consultazione, informazioni, in particolare, riguardanti: a) le previsioni del traffico; b) le previsioni relative alla composizione e all’utilizzo previsto della flotta aerea dell’utente dell’aeroporto; c) le esigenze dell’utente dell’aeroporto; d) i progetti di sviluppo nell’aeroporto. 4. Le informazioni comunicate ai sensi del presente articolo sono, a norma della legislazione di riferimento, da trattare come informazioni riservate ed economicamente sensibili e, nel caso di gestori aeroportuali quotati in borsa, sono applicati gli specifici regolamenti di riferimento. Art. 73 (Norme di qualità) 1. Ai fini del funzionamento degli aeroporti, l’Autorità di vigilanza adotta le misure necessarie per consentire al gestore aeroportuale e agli utenti dell’aeroporto interessati, che possono essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di riferimento, di procedere a negoziati allo scopo di concludere un accordo sul livello di servizio, con specifico riguardo alla qualità dei servizi prestati, nel rispetto degli impegni assunti dal gestore con la stipula della convenzione di concessione. 2. L’accordo, di cui al comma 1, stabilisce il livello del servizio che deve essere fornito dal gestore aeroportuale a fronte dei diritti aeroportuali riscossi. 3. I negoziati di cui al comma 1, possono essere organizzati nel quadro delle consultazioni di cui all’articolo 6. Art. 74 (Differenziazione dei servizi) 1. L’Autorità di vigilanza autorizza il gestore aeroportuale a variare la qualità e l’estensione di particolari servizi, terminali o parti dei terminali degli aeroporti, allo scopo di fornire servizi personalizzati ovvero un terminale o una parte di terminale specializzato. 2. L’ammontare dei diritti aeroportuali può essere differenziato in funzione della qualità e dell’estensione dei servizi, di cui al comma 1, e dei relativi costi o di qualsiasi altra motivazione oggettiva, trasparente e non discriminatoria. 3. Qualora il numero degli utenti dell’aeroporto che desiderano accedere ai servizi personalizzati, di cui al comma 1, o a un terminale o una parte di terminale specializzato ecceda il numero di utenti che è possibile accogliere a causa di vincoli di capacità dell’aeroporto, l’accesso è stabilito in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori, proposti dal gestore ed approvati dall’Autorità di vigilanza. Art. 75 (Vigilanza sulla determinazione dei diritti aeroportuali per l’utilizzo delle infrastrutture e dei servizi in regime di esclusiva) 1. L’Autorità di vigilanza controlla che nella determinazione della misura dei diritti aeroportuali, richiesti agli utenti aeroportuali per l’utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dal gestore in regime di esclusiva negli aeroporti, siano applicati i seguenti principi di: a) correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza; b) consultazione degli utenti aeroportuali; c) non discriminazione; d) orientamento, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), alla media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e standard di servizio reso. 2. L’Autorità di vigilanza, in caso di violazione dei principi di cui al comma 1 e di inosservanza delle linee di politica economica e tariffaria di settore, adotta provvedimenti di sospensione del regime tariffario istituito. 3. Per il periodo di sospensione, di cui al comma 2, l’Autorità di vigilanza dispone l’applicazione dei livelli tariffari preesistenti al nuovo regime. 4. L’Autorità di vigilanza con comunicazione scritta informa il gestore aeroportuale delle violazioni, di cui al comma 2, che gli contesta, assegnandogli il termine di trenta giorni per adottare i provvedimenti dovuti. 5. Il gestore aeroportuale può, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, di cui al comma 4, presentare controdeduzioni scritte all’Autorità di vigilanza, che, qualora valuti siano venute meno le cause di sospensione di cui al comma 2, comunica per scritto al gestore la conclusione della procedura di sospensione. 6. L’Autorità di vigilanza, decorso inutilmente il termine, di cui al comma 4, adotta i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della determinazione dei diritti aeroportuali. Art. 76 (Aeroporti militari aperti al traffico civile) 1. Nella determinazione dei diritti aeroportuali da applicarsi negli aeroporti militari aperti al traffico civile, si tiene conto anche delle infrastrutture e dei servizi forniti dall’Aeronautica, militare, che stipula apposita convenzione con il gestore aeroportuale, per la definizione degli stessi e l’individuazione delle modalità per il ristoro dei costi sostenuti. Art. 77 (Disposizioni finali) 1. La misura dei diritti aeroportuali, stabilita nei contratti di programma stipulati anteriormente all’entrata in vigore, del presente decreto può essere determinata secondo le modalità di cui al presente Capo alla scadenza dei contratti medesimi. 2. Ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi l’articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e l’articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 3. Dall’attuazione delle disposizioni del presente Capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dal presente Capo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Art. 78 (Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All’articolo 68 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1-bis è soppresso. Art. 79 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107) 1. AI decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, comma 2, le parole “provenienti o dirette all’estero” sono sostituite dalle seguenti: “in provenienza o a destinazione di porti situati al di fuori dell’unione europea”. b) all’articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3 bis). I trasporti fra porti nazionali ed i trasporti fra porti nazionali e porti di altri Stati membri dell’Unione europea sono assoggettati al medesimo trattamento per quanto concerne l’applicazione della tassa di ancoraggio e della tassa portuale di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.”; c) All’Allegato, nell’intestazione della terza colonna, le parole “Aliquota per traffico di cabotaggio” sono sostituite dalle seguenti: “Aliquota per traffico di cabotaggio ed intracomunitario”. Art. 80 (Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n, 211) 1. All’articolo 7, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole “comitato etico” è aggiunta la seguente: “coordinatore”; b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole “comitato etico” è aggiunta la seguente: “coordinatore”; c) al comma 3, le parole “Il parere favorevole può essere solo accettato ovvero rifiutato nel suo complesso dai comitati etici degli altri centri italiani partecipanti alla sperimentazione stessa” sono sostituite dalle seguenti: “I comitati etici degli altri centri italiani partecipanti alla sperimentazione sono competenti a valutare la fattibilità locale della sperimentazione e si limitano ad accettare o a rifiutare nel suo complesso il parere favorevole del comitato etico di coordinamento”; d) al comma 3, le parole da “I comitati etici dei centri partecipanti” a “protocollo” sono soppresse; e) al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole “comitato etico” è aggiunta la seguente: “coordinatore”; f) al comma 4, dopo le parole “comitato etico” è aggiunta la seguente: “coordinatore” Art. 81 (Servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione) 1. All’articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il secondo periodo è soppresso. 2. La convenzione per la gestione automatizzata dei pagamenti dei corrispettivi dovuti dall’utenza per le pratiche automobilistiche e dei servizi connessi, stipulata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici e Poste Italiane S.p.A. il 22 marzo 2004 e approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 4 maggio 2004, termina con il decorso del periodo di nove anni previsto dall’articolo 8, primo comma, della convenzione medesima. 3. Alla scadenza del contratto di cui al comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti affida l’espletamento del servizio previsto dall’articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 nel rispetto della normativa dell’Unione europea. Nel caso in cui ritenga di non poter far ricorso ad una procedura di gara pubblica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dà adeguata pubblicità alla scelta, motivandola anche in base ad un’analisi del mercato e contestualmente trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per l’espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole. 4. Ai fini previsti dal comma 3 il Ministero delle infrastrutture dei trasporti effettua, entro il 30 settembre 2012, un’indagine di mercato volta a verificare l’interesse degli operatori economici all’esecuzione del servizio, tenuto conto delle esigenze tecniche e organizzative richieste per l’espletamento dello stesso. 5. Le attività di cui al comma 4 sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Art. 82 (Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in materia di brevetti) 1. All’articolo 201, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: “5. I cittadini dell’Unione europea abilitati all’esercizio della medesima professione in un altro Stato membro possono essere iscritti all’albo secondo le procedure di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206.”. 2. All’articolo 203, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. I soggetti di cui all’articolo 201, comma 5, che intendono esercitare l’attività di rappresentanza in Italia a titolo occasionale e temporaneo si considerano automaticamente iscritti all’albo dei consulenti in proprietà industriale, previa trasmissione da parte dell’autorità competente della dichiarazione preventiva di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206. L’iscrizione rileva ai soli fini dell’applicazione delle norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alla qualifica professionale. Art. 83 (Applicazione del regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi per le società, a prevalente capitale pubblico, fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché servizi di smaltimento e depurazione) 1. Al comma 5, ultimo periodo, dell’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da “, nonché alle società il cui capitale sociale” fino alla fine del periodo sono soppresse. 2. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. 3. Le maggiori entrate derivanti dall’attuazione del presente articolo sono destinate al Fondo ammortamento dei titoli di Stato. Art. 84 (Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 17 novembre 2011, causa C-496/09) 1. Entro il 21 gennaio 2012 l’INPS provvede ad effettuare il pagamento dell’importo di 30 milioni di euro a favore della Commissione UE sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», in esecuzione della sentenza n. C-496/09 del 17 novembre 2011, della Corte Europea di Giustizia. 2. Il predetto pagamento di 30 milioni di euro e le eventuali altre penalità inflitte dalle Istituzioni comunitarie per il mancato recupero degli sgravi contributivi illegittimi, di cui alla citata sentenza della Corte di giustizia n.C-496/09, fanno carico sulle risorse recuperate dall’INPS a fronte dei medesimi sgravi contributivi in esecuzione delle decisioni comunitarie. Art. 85 (Interventi per favorire l’afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese) 1. All’articolo 31 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole “armonizzati UE” sono soppresse; b) al comma 3: 1) la lettera b) è sostituita dalla seguente “b) avere sede operativa in Italia;”; 2) la lettera c) è sostituita dalla seguente “c) le relative quote od azioni devono essere direttamente detenute, in via prevalente, da persone fisiche;”; c) al comma 5: 1) dopo la parola “modalità” sono inserite le parole “attuative e”; 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo “Le quote di investimento oggetto delle misure di cui al presente articolo devono essere inferiori a 2,5 milioni di euro per piccola e media impresa destinataria su un periodo di dodici mesi”. Art. 86 (Modifiche alla disciplina del trasferimento all’estero della residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali. Procedura d’infrazione n. 2010/4141) 1. All’articolo 166 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti: “2-quater. I soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati appartenenti all’Unione europea ovvero in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, in alternativa a quanto stabilito al comma 1, possono richiedere la sospensione degli effetti del realizzo ivi previsto in conformità ai principi sanciti dalla Sentenza 29 novembre 2011, causa C-371-10, National Grid Indus BV. 2-quinquies. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 2-quater, al fine di individuare, tra l’altro, le fattispecie che determinano la decadenza della sospensione, i criteri di determinazione dell’imposta dovuta e le modalità di versamento.”. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai trasferimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. 3. Il decreto da adottare ai sensi del comma 2-quinquies dell’articolo 166 del citato testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal comma 1 dei presente articolo, è emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Art. 87 (Tutela procedimentale dell’operatore in caso di controlli eseguiti successivamente all’effettuazione dell’operazione doganale) 1. All’articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: “4-bis. Nel rispetto del principio di cooperazione stabilito dall’articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo la notifica all’operatore interessato, qualora si tratti di revisione eseguita in ufficio, o nel caso di accessi - ispezioni - verifiche, dopo il rilascio al medesimo della copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base delle irregolarità, delle inesattezze, o degli errori relativi agli elementi dell’accertamento riscontrati nel corso del controllo, l’operatore interessato può comunicare osservazioni e richieste, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta ricezione del verbale, che sono valutate dall’Ufficio doganale prima della notifica dell’avviso di cui al successivo comma 5.”. 2. All’articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, comma 7, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all’articolo 34 del testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano le disposizioni dell’articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.”. 3. Dall’attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate e, in particolare, gli uffici incaricati degli accertamenti doganali e della revisione dei medesimi, provvederanno agli adempimenti derivanti dall’attuazione delle predette disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Art. 88 (Preclusione all’esercizio della rivalsa al cessionario o committente dell’imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica) 1. All’articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il settimo comma è sostituito dal seguente: “Il contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.”. Art. 89 (Domanda di sgravio dei diritti doganali) 1. Avverso i provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o di non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali adottati dall’autorità doganale nelle ipotesi di cui agli articoli 871 e 905 dei Regolamento (CEE) della Commissione del 2 luglio 1993, n. 2454 resta sempre ammesso ricorso giurisdizionale alla Commissione Tributaria competente. Art. 90 (Modifiche alla unificazione dell’aliquota sulle rendite finanziarie) 1. All’articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, so no apportate le seguenti modifiche: a) al comma 7, le parole: “, ovvero sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria” sono soppresse; b) al comma 8, dopo le parole: “di cui all’articolo 27,” inserire le seguenti: “comma 3, terzo periodo e”; c) al comma 13, alla lettera a), numero 3), dopo le parole “operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento” sono inserite le seguenti: “ovvero con la minore aliquota prevista per i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell’articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.”; d) dopo il comma 18 è aggiunto il seguente: “18-bis. Nel decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il comma 9 dell’articolo 7 è abrogato. Art. 91 (Residenza OICR) 1. L’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è cosi modificato: a) al comma 1 la lettera c) è così sostituita. “ c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato”; b) al comma 3, nel secondo periodo, dopo le parole “Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato” sono aggiunte le seguenti parole “gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e”; c) il comma 5-quinquies è così sostituito: “5-quinquies. I redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia sono esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell’articolo 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall’articolo 26-quinquies del predetto decreto nonché dall’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni. Art. 92 (Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286) 1. Al fine di dare attuazione al Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio del 18 Dicembre 2008, recante modifica al Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione, alla Decisione 2010/14 della Banca Centrale Europea del 16 settembre 2010 relativa ai controlli di autenticità ed idoneità delle banconote denominate in euro ed al loro ricircolo, nonché al Regolamento (UE) n. 1210/23010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010, relativo alla autenticazione delle monete metalliche in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione ed al fine di adeguare l’ordinamento nazionale a quello dell’Unione Europea, al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 8 è sostituito dal seguente: “Art. 8 - (Gestione e distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche in euro). 1. I gestori del contante si assicurano dell’autenticità e dell’idoneità a circolare delle banconote e delle monete metalliche in euro che intendono rimettere in circolazione e provvedono affinché siano individuate quelle false e quelle inidonee alla circolazione. 2. Agli effetti della presente sezione, per gestori del contante si intendono le banche e, nei limiti della loro attività di pagamento, le Poste Italiane S.p.A., gli altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento nonché gli operatori economici che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche, compresi: - i soggetti la cui attività consiste nel cambiare banconote o monete metalliche di altre valute; - i soggetti che svolgono attività di custodia e/o trasporto di denaro contante di cui all’art. 14, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 21 novembre. 2007, n. 231, limitatamente all’esercizio dell’attività di trattamento del denaro contante; - gli operatori economici, quali i commercianti e i casinò, che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante distributori automatici di banconote nei limiti di dette attività accessorie. 3. Le verifiche sulle banconote in euro, previste al comma 1, sono svolte conformemente alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni relativa ai controlli di autenticità ed idoneità delle banconote denominate in euro ed al loro ricircolo. Le verifiche sulle monete metalliche in euro, previste al comma 1, sono svolte conformemente alla normativa europea e, in particolare, al Regolamento (CE) n. 1338/2001, come modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009 e dal Regolamento (UE) n. 1210/2010.. 4. I gestori del contante ritirano dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro da essi ricevute riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano false e le trasmettono senza indugio, rispettivamente, alla Banca d’Italia e all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 5. I gestori del contante, nei limiti delle attività indicate al comma 2, ritirano dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro da essi ricevute che risultano inidonee alla circolazione ma che non risultano sospette di falsità e ne corrispondono il controvalore al portatore. Le banconote e le monete metalliche sono trasmesse, rispettivamente, alla Banca d’Italia e al Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC, presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La corresponsione del controvalore delle banconote che risultano inidonee alla circolazione in quanto danneggiate o mutilate è subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla Decisione della Banca Centrale Europea 2003/4 del 20 marzo 2003. La corresponsione del controvalore delle monete metalliche che risultano inidonee alla circolazione in quanto danneggiate è subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa europea e, in particolare, al Regolamento (UE), n. 1210/2010. In relazione a quanto previsto dell’articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1210/2010, le monete metalliche in euro non adatte alla circolazione che siano state deliberatamente alterate o sottoposte a procedimenti aventi il prevedibile effetto di alterarle non possono essere rimborsate. 6. Al “Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC” presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all’elenco pubblicato dalla Banca Centrale Europea nella GUCE del 19 luglio 2002 C 173/02, sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui al Regolamento (UE) n. 1210/2010 e specificatamente: - ricezione delle monete metalliche in euro sospette di essere contraffatte e di quelle non adatte alla circolazione; - effettuazione dei test di cui all’articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1210/2010, sulle apparecchiature per il trattamento delle monete metalliche in euro; - effettuazione dei controlli annuali di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 6 del Regolamento (UE) n. 1210/2010; formazione del personale in conformità alle modalità definite dagli Stati membri. 7. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso i gestori del contante al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, dal presente articolo e dalle disposizioni attuative del medesimo, con riferimento alle banconote in euro. Per l’espletamento dei controlli nei confronti dei gestori del contante sottoposti a vigilanza ispettiva del Corpo della Guardia di Finanza ai sensi dell’art. 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, la Banca d’Italia può avvalersi, anche sulla base di appositi protocolli d’intesa all’uopo stipulati, della collaborazione del predetto Corpo, che esegue gli accertamenti richiesti con i poteri ad esso attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Gli ispettori possono chiedere l’esibizione di documenti e gli atti che ritengono necessari, nonché prelevare esemplari di banconote processate al fine di sottoporle a verifica presso la Banca d’Italia; in tal caso il soggetto ispezionato ha diritto di far presenziare un proprio rappresentante alla verifica. 8. Il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia, il “Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC” e le altre autorità nazionali competenti, di cui al decreto 26 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n, 271 del 19 novembre 2002, stipuleranno appositi protocolli d’intesa al fine di coordinare le attività di cui agli articoli 8 ed 8-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.409, come modificati e integrati dal presente articolo. 9. La Banca d’Italia e il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro, emanano disposizioni attuative del presente articolo, anche con riguardo alle procedure, all’organizzazione occorrente per il trattamento del contante, ai dati e alle informazioni che i gestori del contante sono tenuti a trasmettere, nonché, relativamente alle monete metalliche in euro, alle misure necessarie a garantire la corretta attuazione del Regolamento (UE) n. 1210/2010 Le disposizioni emanate ai sensi del presente comma sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 10. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, recante modifiche al Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, al Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento e del Consiglio del 15 dicembre 2010, al presente articolo, nonché delle disposizione attuative di cui al comma 9, la Banca d’Italia e il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro, applicano, nei confronti dei gestori del contante, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000. Per le sanzioni erogate dalla Banca d’Italia si applica, in quanto compatibile, l’articolo 145 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, così come modificato dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 11. Qualora, nel corso di un’ispezione, la Banca d’Italia individui casi di inosservanza delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al presente articolo, nonché delle disposizioni attuative di cui al comma 9, richiede al gestore del contante di adottare misure correttive entro un arco di tempo specificato. Finché non sia stato posto rimedio all’inosservanza contestata, la Banca d’Italia può vietare al soggetto in questione di rimettere in circolazione il taglio o i tagli di banconote interessati. In ogni caso, il comportamento non collaborativo del gestore del contante nei confronti della Banca d’Italia in relazione a un’ispezione costituisce di per sé inosservanza ai sensi del presente articolo e delle relative disposizioni attuative. Nel caso in cui la violazione sia dovuta a un difetto del tipo di apparecchiatura per il trattamento delle banconote, ciò può comportare la sua cancellazione dall’elenco delle apparecchiature conformi alla normativa pubblicato sul sito della Banca Centrale Europea. 12. Le violazioni delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al presente articolo, nonché delle disposizione attuative di cui al comma 9, da parte di banche o di altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento sono valutate dalla Banca d’Italia per i profili di rilievo che esse possono avere per l’attività di vigilanza. 13. In caso di violazioni delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al presente articolo, nonché delle disposizioni attuative di cui al comma 9a , da parte di gestori del contante diversi da quelli previsti al comma 12, la Banca d’Italia e il Ministero dell’Economia e delle finanze, nell’ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro, informano l’autorità di controllo competente perché valuti l’adozione delle misure e delle sanzioni previste dalla normativa vigente. 14. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, la Banca d’Italia pubblica sul proprio sito internet i provvedimenti di rigore adottati nei confronti dei gestori del contante per l’inosservanza del presente articolo o delle disposizioni attuative del medesimo.” b) dopo l’articolo 8 sono aggiunti i seguenti: “Art. 8-bis. - (Disposizioni concernenti la custodia delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità). 1. La Banca d’Italia mantiene in custodia le banconote in euro sospette di falsità ritirate dalla circolazione ovvero oggetto di sequestro ai sensi delle norme di procedura penale fino alla loro trasmissione all’Autorità competente. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la Banca d’Italia trasmette, nei casi previsti dal Regolamento (CE) n. 1338/2001 come modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009, le banconote di cui al comma 1 alle altre Banche Centrali Nazionali, alla Banca Centrale Europea e ad altre istituzioni ed organi competenti dell’Unione europea. 3. La Banca d’Italia informa preventivamente l’Autorità Giudiziaria della trasmissione delle banconote ai sensi del comma 2 quando la trasmissione concerne tutte le banconote in euro in custodia nonché quando le verifiche cui la trasmissione è finalizzata possono determinare la distruzione di tutte le banconote custodite che presentano le medesime caratteristiche di falsificazione. 4. Dal momento della trasmissione eseguita in conformità ai commi 2 e 3, con riferimento alle banconote trasmesse, non si applicano alla Banca d’Italia le disposizioni nazionali che obbligano il custode a conservare presso di sé le cose e a presentarle a ogni richiesta dell’autorità giudiziaria. Se è disposta la restituzione agli aventi diritto di banconote già trasmesse ai sensi dei commi 2 e 3, delle quali non è stata riconosciuta la falsità in giudizio, la Banca d’Italia mette a disposizione degli aventi diritto l’importo equivalente. 5. Alla Banca d’Italia non è dovuto alcun compenso per la custodia delle banconote in euro sospette di falsità e la medesima non è tenuta a versare cauzione per la custodia di banconote oggetto di sequestro penale. 6. Le competenze e le funzioni svolte dalla Banca d’Italia in relazione alle banconote sospette di falsità, di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo, sono esercitate dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato quando si tratta di monete metalliche, fermo quanto già previsto dall’articolo 1 della legge 20 aprile 1978 n. 154 e dall’articolo 8 della presente legge. 7. Con decreto del Ministro della Giustizia possono essere emanate disposizioni per l’applicazione dei commi precedenti e per il loro coordinamento con le vigenti norme in materia penale e processuale penale, sentita la Banca d’Italia e il Ministero dell’Economia e delle finanze con riguardo, rispettivamente, alle banconote e alle monete metalliche in euro. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Art. 8-ter. - (Segreto d’ufficio). 1. Le notizie, le informazioni e i dati in possesso delle autorità pubbliche in ragione dell’esercizio dei poteri previsti nella presente sezione sono coperti dal segreto d’ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione e possono essere utilizzati dalle predette autorità soltanto per le finalità istituzionali ad esse assegnate dalla legge. Il segreto non può essere opposto all’autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o per i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.”. 2. All’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 152 è sostituito dal seguente: “152. I gestori del contante trasmettono, per via telematica, al Ministero dell’Economia e delle finanze i dati e le informazioni relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e di monete metalliche in euro sospette di falsità, secondo le disposizioni applicative stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.”. b) il comma 153 è sostituito dal seguente: “153. In caso di violazione del comma 152 del presente articolo o delle disposizioni applicative del medesimo comma, al gestore del contante responsabile è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad euro 5.000. La competenza ad applicare la sanzione spetta al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro.”. c) dopo il comma 153 aggiungere il seguente: “153-bis. Fino all’entrata in vigore delle disposizioni applicative di cui al comma 152, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di inoltro al Ministero dell’economia e delle finanze di dati e informazioni.”. 3. All’attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.