Secondo quanto disposto dal citato decreto legislativo" gli accordi in materia di somministrazione di GPL devono avere durata non superiore a 2 anni e non possono vincolare gli utenti all'acquisto di quantità di prodotto contrattualmente determinate o all'acquisto di detto prodotto in regime di esclusiva, pena la risoluzione di diritto del contratto non adeguato a tale previsione normativa".