Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi
La ricerca e la coltivazione di idrocarburi nelle zone diverse da
quelle delimitate nella tabella A, allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, sono soggette alle disposizioni della presente legge ed a quelle con essa non contrastanti, contenute nelle leggi e nei regolamenti minerari attualmente in vigore.
((Sono sottratte alle disposizioni della presente legge e regolate
esclusivamente dal regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443, le attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi ubicate nei territori delle province di Ferrara e Rovigo, limitatamente agli strati del quaternario situati a profondita' non superiore a 1200 metri, nonche' quelle previste dall'art. 28 della legge 10 febbraio 1953, n. 136)).
CAPO II
Della ricerca
Art. 2.
((COMMA ABROGATO DALLA L.9 GENNAIO 1991, N. 9)).
((COMMA ABROGATO DALLA L.9 GENNAIO 1991, N. 9)).
In caso di concorso di domanda per la stessa zona si tiene conto
della presentazione di un programma di lavoro che preveda la piu' razionale e completa ricerca ed assicuri la piu' sollecita messa in valore dei giacimenti eventualmente rinvenuti, delle garanzie offerte per l'esecuzione di detto programma, con particolare riguardo alle esperienze acquisite nel settore dell'industria estrattiva, e dell'apporto che il richiedente ha gia' fornito o fornisce alle risorse energetiche del Paese.
A parita' di condizioni vale il criterio della priorita' di
presentazione delle domande.
Sono considerate domande concorrenti, ai fini del quarto comma,
quelle presentate nelle more dell'istruttoria e, in ogni caso, non oltre tre mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi.
Art. 3.
((COMMA ABROGATO DALLA L.9 GENNAIO 1991, N. 9)).
((COMMA ABROGATO DALLA L.9 GENNAIO 1991, N. 9)).
Ai fini dei limiti indicati nel comma precedente si computano
anche:
1) i permessi di ricerca concessi a persone o societa', le quali
posseggano la maggioranza delle azioni della societa' richiedente o comunque un numero di azioni tale da assicurare loro la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie della societa' richiedente;
2) i permessi di ricerca concessi a societa', di cui il
richiedente possegga la, maggioranza delle azioni o comunque un numero di azioni tale da assicurargli la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie;
3) i permessi di ricerca concessi a persone o societa', le quali,
in virtu' di particolari vincoli contrattuali, esercitano influenza
dominante sul richiedente o sono sotto l'influenza dominante di
esso;
4) i permessi di ricerca concessi a societa' soggette allo stesso
controllo al quale e' soggetto il richiedente ai sensi dei precedenti numeri 1), 2) e 3);
5) i permessi di ricerca concessi ai soci della societa'
richiedente entro i limiti della loro partecipazione al capitale di essa e purche' tale partecipazione sia in misura superiore all'8 per cento;
6) i permessi di ricerca concessi a quelle societa' al cui
capitale il richiedente partecipi in misura superiore all'8 per cento, ed entro i limiti della sua partecipazione.
Agli effetti dei limiti indicati nel presente articolo si computano
anche le aree concesse per la coltivazione e si fa detrazione delle aree che non siano piu' oggetto di permesso.
Art. 4.
Il richiedente deve dichiarare nella domanda di permesso di non
trovarsi nelle condizioni previste dal precedente art. 3, ovvero deve indicare i permessi di ricerca concessi alle persone o societa' che, nei suoi confronti, si trovino nelle condizioni previste dal predetto articolo.
Nel caso di omessa o inesatta dichiarazione il permesso di ricerca
e' revocato senza diritto ad alcun indennizzo.
La revoca e' disposta con decreto del Ministro per l'industria e
per il commercio sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e gli interessati.
Qualora il titolare del permesso provi che l'omissione o
l'inesattezza fu determinata da ignoranza non colpevole dei fatti che dovevano essere oggetto di dichiarazione, il Ministro per l'industria e per il commercio provvede, sentiti l'interessato ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, a ridurre l'area dei permessi nei limiti indicati nel precedente art. 3.
Art. 5.
I titolari dei permessi, qualora vengano a trovarsi nelle
condizioni previste dal precedente art. 3, debbono darne comunicazione al Ministero dell'industria e del commercio entro sessanta giorni. Entro i successivi novanta giorni il Ministro per l'industria e per il commercio provvede, sentiti i titolari ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, a ridurre l'area dei permessi nei limiti di cui al precedente art. 3.
Nel caso di omessa comunicazione nel termine di cui al precedente
comma il Ministro per l'industria e per il commercio, sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi ed i titolari dei permessi, dichiara detti titolari decaduti senza diritto ad indennizzo qualora non pro Vino che l'omessa comunicazione fu determinata da ignoranza non colpevole dei fatti che dovevano essere oggetto della comunicazione.
Art. 6.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9))
Art. 7.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9))
Art. 8.
Il titolare del permesso e' tenuto ad iniziare i lavori di
prospezione geologica e geofisica e di perforazione nei termini stabiliti nel permesso.
Il termine non puo' essere superiore a sei mesi dalla comunicazione
del permesso per i lavori di prospezione e a trenta mesi dall'inizio della prospezione per i lavori di perforazione.
Art. 9.
Il titolare del permesso deve:
1) svolgere il programma di lavoro entro i termini stabiliti nel
permesso;
2) riferire all'autorita' mineraria, nei termini e con le
modalita' indicate nel permesso, sui rilievi geologici e di prospezione geofisica effettuati, sottoporre preventivamente il programma relativo alla tecnica di perforazione di ciascun pozzo all'approvazione dell'autorita' mineraria, dando notizie sull'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti;
3) entro quindici giorni dal rinvenimento di idrocarburi, darne
notizie all'autorita' mineraria;
4) comunicare all'autorita' mineraria le notizie di carattere
economico e tecnico e gli altri dati che essa richiede;
5) conservare, con le modalita' indicate nel permesso, i campioni
dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori ed i campioni dei minerali rinvenuti;
6) consegnare all'autorita' mineraria i campioni che essa
richiede;
7) osservare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti
minerari nonche' quelle previste nel permesso e le prescrizioni che gli venissero impartite dall'autorita' mineraria, ai fini della regolare esecuzione del programma. ((7))
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 9 gennaio 1991, n. 9 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che
"Agli obblighi dei titolari di permessi di ricerca, di cui all'articolo 9 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e all'articolo 22 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e con riferimento anche ai permessi gia' in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiunti i seguenti: a) comunicare all'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi o alla sezione competente, entro quindici giorni, il rinvenimento di fluidi geotermici, di falde idriche non salate, di sostanze minerali diverse dagli idrocarburi; b) porre in atto le misure eventualmente richieste dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa, ove occorra, con altri organi dello Stato interessati, ai fini della conservazione delle risorse naturali di cui alla lettera a), che per la loro natura o per l'entita' del giacimento presentino un evidente interesse economico".
Art. 10.
((Il titolare del permesso deve corrispondere allo Stato un canone
annuo di lire dieci per ogni ettaro di superficie compresa nell'area del permesso.
Il canone annuo e' aumentato a lire venti per il primo biennio di
proroga e a lire trenta per il secondo biennio.
Il canone predetto e' pagato anticipatamente per ogni anno di
durata del permesso concesso o prorogato.
In caso di decadenza o rinunzia totale o parziale e' comunque
dovuto il canone per l'anno in corso)).
Art. 11.
Il titolare del permesso puo' rinunciare anche a parte dell'area di
ricerca, ma ciascuna rinuncia puo' comprendere solo superfici continue non inferiori ai cento ettari, adiacenti almeno ad uno dei lati del permesso che intende mantenere. L'area residua del permesso deve avere le caratteristiche di cui all'art. 6.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1967, N. 613)).
Art. 12.
Alla scadenza del primo periodo del permesso l'area della ricerca
e' ridotta del 25 per cento e, alla scadenza della prima proroga, di un altro 25 per cento dell'area inizialmente concessa.
La riduzione e' fatta sulle aree continue ed adiacenti almeno ad
uno dei lati dell'area oggetto del permesso indicate dal titolare, computando quelle che hanno formato oggetto di sua rinuncia ma non quelle ottenute in concessione.
L'area residua del permesso deve avere le caratteristiche di cui
all'art. 6.
Non si fa luogo a riduzione quando l'area da rilasciare sia
inferiore a 3000 ettari.
CAPO III
Della coltivazione
Art. 13.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9))
Art. 14.
((L'area della concessione deve essere continua, delimitata da
archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari a un minuto primo o a un multiplo di esso, salvo per il lato che eventualmente coincida con la frontiera dello Stato o con la linea costiera o con il perimetro delle zone delimitate nella Tabella A e annessa cartina allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, o con il perimetro dei permessi di ricerca o delle concessioni di coltivazione gia' accordati.
I vertici dell'area di concessione sono espressi in gradi e minuti
primi.
Nell'ambito dello stesso permesso possono essere accordate piu'
concessioni di coltivazione)).
Art. 15.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1967, N. 613))
Art. 16.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1967, N. 613))
Art. 17.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1967, N. 613))
Art. 18.
((La durata della concessione e' di trenta anni.
Decorsi due terzi del suddetto periodo, il concessionario ha
diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito interamente il programma di coltivazione e se ha adempiuto a tutti gli altri obblighi derivanti dalla concessione.
La proroga e' disposta alle stesse condizioni della concessione
originaria con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi)).
Art. 19.
Con l'atto di concessione possono essere imposti obblighi
particolari per la coltivazione di idrocarburi gassosi al line di non pregiudicare la coltivazione, anche futura, di idrocarburi liquidi.
Art. 20.
Il concessionario deve:
1) effettuare in ogni tempo la coltivazione secondo le regole
della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento, attuando uno sviluppo organico dei lavori, senza ingiustificate soste;
2) riferire all'autorita' mineraria, nei termini e con le
modalita' indicate nella concessione, sull'andamento dei lavori in corso, sui risultati ottenuti e sulle ulteriori ricerche svolte entro il perimetro della concessione;
3) comunicare all'autorita' mineraria le notizie di carattere
economico e tecnico e gli altri dati che essa richiede;
4) conservare, con le modalita' indicate nella concessione, i
campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori di ulteriori ricerche e i campioni dei minerali rinvenuti;
5) consegnare all'autorita' mineraria i campioni che essa
richiede;
6) osservare oltre che le disposizioni delle leggi e dei
regolamenti minerari quelle previste nel decreto di concessione e le prescrizioni che gli venissero impartite dall'autorita' mineraria al fine di quanto prescritto al precedente n. 1).
Art. 21.
((Il concessionario deve corrispondere anticipatamente allo Stato,
per ciascun anno di durata della concessione, un canone di lire quaranta per ogni ettaro di superficie compresa nell'area della concessione medesima.
In caso di decadenza o rinuncia totale o parziale e' comunque
dovuto il canone per l'anno in corso)).
Art. 22.
((Il titolare di ciascuna concessione e' tenuto a corrispondere
allo Stato un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 9 per cento della quantita' di idrocarburi liquidi e gassosi estratti.
L'aliquota non e' dovuta per le produzioni che siano andate
disperse, bruciate, impiegate negli usi di cantiere o in operazioni di campo oppure reimmesse nel giacimento.
Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato, di concerto con quello per le finanze, puo' essere stabilito, con preavviso di sei mesi, che il concessionario corrisponda, per periodi determinati, invece del prodotto in natura, il valore di esso calcolato a bocca di pozzo e determinato con le modalita' di cui al disciplinare tipo)).
Art. 23.
Per le imprese che svolgono attivita' di ricerca e coltivazione di
idrocarburi, sono abrogate le agevolazioni fiscali consentite ai fini dell'imposta di ricchezza mobile dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive aggiunte e modificazioni.
Art. 24.
L'aliquota in natura stabilita dall'art. 22, quando e' corrisposta
per la concessione di coltivazione relative a giacimenti siti nei territori indicati nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e', per una terza parte, devoluta alla regione in cui si effettuano le coltivazioni, per essere destinata allo sviluppo delle sue attivita' economiche ed al suo incremento industriale.
A tale scopo lo Stato versa annualmente l'importo corrispondente al
valore della terza parte di detta, aliquota alla Cassa per il Mezzogiorno, che ne cura l'utilizzazione a favore della regione interessata, mediante interventi aggiuntivi a quelli ordinari di sua competenza nel settore dell'industrializzazione.
Le somme eventualmente non utilizzate a tale scopo sono dalla Cassa
destinate, sempre in favore della regione interessata, alla esecuzione delle opere straordinarie indicate nell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato dall'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 949, mediante interventi aggiuntivi a quelli ordinari di sua competenza in detto settore.
Art. 25.
((Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sara' imposta ai concessionari l'adozione di un bilancio tipo, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 35.
Con disciplinare tipo, da approvare con decreto del Ministro per
l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sono fissate le particolari condizioni e le modalita' di esecuzione dei permessi di prospezione e di ricerca e delle concessioni in applicazione della presente legge.
Il disciplinare tipo sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Fino a quando non sara' stato approvato il disciplinare tipo
previsto nei commi precedenti continuera' a essere applicato il disciplinare tipo approvato con decreto ministeriale 19 gennaio 1959, il quale, in ogni caso, regolera', fino alle rispettive scadenze, le attivita' di coltivazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge)).
Art. 26.
Qualora dall'esercizio della concessione, nonostante l'osservanza
di tutti gli obblighi imposti dal decreto, derivi pregiudizio al giacimento, il Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, puo' imporre particolari prescrizioni per la tutela di esso.
Art. 27.
((Il concessionario puo' chiedere l'ampliamento della concessione
nell'ambito del permesso ancora vigente, oppure rinunciare a parte della superficie compresa nel perimetro della concessione stessa.
L'area ampliata ovvero ridotta ai sensi del comma precedente deve
avere i requisiti di cui all'articolo 14)).
Art. 28.
La gestione degli idrocarburi liquidi e gassosi, corrisposti allo
Stato ai sensi del precedente art. 22, e' affidata all'Ente nazionale idrocarburi ed e' regolata da apposita convenzione stipulata fra i Ministri per il tesoro e per l'industria, e commercio e l'Ente stesso.
CAPO IV
Delle aree riservate allo Stato e delle
aggiudicazioni mediante pubblici incanti
Art. 29.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1967, N. 613))
Art. 30.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1967, N. 613))
Art. 31.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1967, N. 613))
Art. 32.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1967, N. 613))
Art. 33.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1967, N. 613))
CAPO V
Disposizioni per l'E.N.I.
Art. 34.
((L'Ente nazionale idrocarburi svolge l'attivita' di prospezione
non esclusiva nonche' le attivita' di ricerca e di coltivazione nelle zone diverse da quelle delimitate nella Tabella A) allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, attraverso societa' controllate o collegate le quali possono agire anche in contitolarita' con terzi.
Le societa' di cui al comma precedente hanno facolta' di avvalersi
del contributo tecnico di imprese specializzate e possono costituire, ai fini della esecuzione della ricerca e della coltivazione, associazioni in partecipazione con altre imprese.
I permessi di prospezione, quelli di ricerca e le concessioni di
coltivazione sono accordati alle societa' di cui al primo comma del presente articolo, d'intesa con il Ministro per le partecipazioni statali.
Ai permessi di ricerca accordati all'Ente nazionale idrocarburi non
si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 3 della presente legge)).
Art. 35.
((La L. 21 luglio 1967, n. 613 ha disposto (con l'art. 69) che il presente articolo e' sostituito dall'attuale art. 34 della L. 11 gennaio 1957, n. 6.))
CAPO VI
Disposizioni comuni
Art. 36.
Nel permesso di ricerca e nel decreto di concessione puo' essere
stabilito, ove il richiedente ne abbia, fatta espressa istanza, che tutte le controversie per la interpretazione e la esecuzione del permesso o della concessione siano deferite ad un Collegio arbitrale ai sensi degli articoli 866 e seguenti del Codice di procedura civile.
Art. 37.
Le opere destinate ad evitare i danni derivanti dai lavori di
ricerca e di coltivazione e dalle acque reflue dai pozzi metaniferi e petroliferi, sono disposte dal Ministro per l'industria e per il commercio di di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito l'Ispettorato agrario provinciale competente al quale debbono essere dirette le denunce di danno da parte degli interessati.
Art. 38.
Il Ministro per l'industria e per il commercio, sentiti i titolari
del permesso ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare del permesso quando:
1) non inizia i lavori nei termini prescritti;
2) non svolge i programmi alla esecuzione dei quali il permesso
e' stato subordinato e non si attiene alle disposizioni impartite dall'autorita' mineraria;
3) non chiede la concessione di coltivazione nel termine previsto
dal precedente art. 13;
4) sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione o persiste
nella sospensione nonostante diffida:
5) non corrisponde nei termini il canone;
6) cede il permesso senza averne avuta autorizzazione;
7) procede alla estrazione ed alla utilizzazione delle sostanze
minerali senza averne avuto autorizzazione;
8) non adempie agli altri obblighi derivanti dalla presente legge
od imposti dal permesso a pena di decadenza.
Art. 39.
Il Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il
concessionario della coltivazione ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare della concessione quando:
1) non inizia i lavori nel termine prescritto;
2) non svolge i programmi, all'esecuzione dei quali la
concessione e' stata subordinata e non si attiene alle disposizioni impartite dalla autorita' mineraria;
3) riduce, senza apposita autorizzazione o senza provata
giustificazione tecnica, la produzione media della concessione;
4) sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione e persiste
nella sospensione nonostante diffida;
5) non corrisponde nei termini il canone, i tributi, l'aliquota
di prodotto e quanto altro dovuto ai sensi del decreto di concessione;
6) trasferisce la concessione senza averne avuta autorizzazione;
7) non adempie agli obblighi derivanti dai numeri 1), 2) e 3)
dell'art. 20 della presente legge;
8) non osserva gli altri obblighi, per la inadempienza dei quali
la concessione prevede espressamente la sanzione della decadenza.
Art. 40.
E' istituito, alle dipendenze del Ministero dell'industria e del
commercio, Direzione generale delle miniere, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi avente la competenza specifica per la materia degli idrocarburi liquidi e gassosi, con sezioni a Bologna, Roma e Napoli.
All'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e' preposto un
direttore nominato dal Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Consiglio dei Ministri.
All'Ufficio stesso sono addetti funzionari tecnici del Corpo delle
miniere e funzionari amministrativi del Ministero dell'industria e del commercio nonche' esperti estranei alla Amministrazione da assumersi nei limiti e con le modalita' che saranno stabiliti con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro. ((9))
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22 ha disposto (con l'art. 1, comma
7) che alla denominazione di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi di cui all'articolo 40 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modifiche, sono aggiunte le parole "e le georisorse", in seguito denominato UNMIG, nel caso di risorse geotermiche rinvenute nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana.
Art. 41.
((IL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 78 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 42.
Il Comitato tecnico per gli idrocarburi di cui al precedente
articolo deve essere sentito:
1) in tutti i casi in cui per la vigente legislazione mineraria
e' richiesto il parere del Consiglio superiore delle miniere;
2) sui programmi tecnici e finanziari presentati da coloro che
richiedono permessi di ricerca, concessioni o proroghe di permessi o di concessioni;
3) sull'adempimento degli obblighi di lavoro derivanti dai
permessi o dalle concessioni all'atto delle richieste di proroga;
4) sulla razionale coltivazione dei giacimenti;
5) sulla sicurezza delle lavorazioni;
6) sulla configurazione e dimensioni dell'area di ricerca e di
coltivazione;
7) sulla riduzione d'area delle concessioni e dei permessi;
8) sulle prescrizioni per ridurre o evitare danni alle
coltivazioni e ricerche minerarie;
9) sulle prescrizioni relative al regolamento dei rapporti di
vicinanza e nei casi di diversi coltivatori operanti in un unico giacimento;
10) sulla determinazione delle opere destinate ad evitare o
ridurre danni all'agricoltura;
11) sulla determinazione dei limiti di profondita' dei permessi e
delle concessioni;
12) sui casi di decadenza;
13) su ogni altra questione tecnica relativa al settore
estrattivo degli idrocarburi;
14) in ogni caso previsto dalla legge.
Art. 43.
A cura del Ministero dell'industria e del commercio e pubblicato il
bollettino ufficiale degli idrocarburi.
Nel bollettino suddetto saranno pubblicate mensilmente le domande
di permessi di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi, i decreti accordanti i permessi stessi, i decreti di concessione, gli avvisi d'asta ed i verbali di aggiudicazione delle aree assegnate in base ad aste nonche' tutti gli altri provvedimenti relativi alla materia dei permessi e delle concessioni in tema di idrocarburi liquidi e gassosi.
Il Ministero dell'industria e del commercio provvede altresi' alla
tenuta ed alla pubblicazione degli elenchi dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione per idrocarburi liquidi e gassosi. Copia integrale dei predetti elenchi e' depositata presso le Sezioni dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e presso ciascun Distretto minerario a disposizione di chiunque vi abbia interesse. (5) ((9))
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 9 dicembre 1986, n. 896 ha disposto (con l'art. 3, comma 4)
che "Sono considerate concorrenti le domande pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nelle more dell'istruttoria e comunque non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi di cui all'articolo 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, alla cui denominazione sono aggiunte le parole "e della geotermia"".
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22 ha disposto (con l'art. 3, comma
7) che "nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi, di cui all'articolo 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modifiche, alla cui denominazione sono aggiunte le parole "e delle georisorse", di seguito denominato BUIG".
CAPO VII
Disposizioni transitorie
Art. 44.
Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche
ai permessi di ricerca in corso alla data della sua entrata in vigore. Se il titolare del permesso ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal permesso questo e' confermato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, su istanza dei singoli titolari del permesso, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi.
Il decreto indica quale parte del tempo trascorso dalla data in cui
i permessi sono stati accordati debba essere considerata agli eletti dell'art. 7, approva il programma che il titolare del permesso deve svolgere per la prosecuzione della ricerca e stabilisce ogni altro obbligo dello stesso in conformita' delle disposizioni della presente legge.
L'area del permesso deve essere ridotta nei limiti indicati nel
precedente art. 3 con le modalita' indicate nei commi precedenti.
I titolari dei permessi decadono dal permesso se non presentano
l'istanza di conferma entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 45.
Le concessioni in corso alla data dell'entrata in vigore della
presente legge sono confermate se il concessionario ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione lino alla loro originaria scadenza e per la loro originaria estensione.
La conferma e' disposta con decreto del Ministro per l'industria e
per il commercio su istanza dei singoli concessionari, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi.
Il concessionario decade dalla concessione se non presenta la
istanza di conferma entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Per le concessioni di cui al primo comma, il canone previsto dal
precedente art. 21 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'obbligo di corrispondere l'aliquota di prodotto, previsto dal precedente art. 22, decorre, invece, dal 1 gennaio successivo alla data di entrata, in vigore della presente legge Le altre disposizioni della presente legge si applicano alle concessioni in atto alla data della sua entrata in vigore in quanto compatibili con le norme contenute nel presente articolo. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 3 dicembre 1958, n. 1072 ha disposto (con l'articolo unico)
che "Qualora il concessionario di cui all'art. 45 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, senza avere presentato l'istanza ivi prevista, abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, la concessione stessa e' confermata, a domanda di parte, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi. L'istanza di conferma deve essere presentata nel termine perentorio di trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge".
Art. 46.
Il Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato
tecnico per gli idrocarburi, puo' derogare, nei limiti indispensabili, nel concedere rinnovi proroghe, riduzioni di permessi e rilascio di concessioni, alla applicazione delle norme relative alla forma geometrica dei permessi e delle concessioni che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, non risultassero di forma geometricamente regolare.
Art. 47.
Per i permessi di ricerca o per le concessioni anteriori
all'entrata in vigore della presente legge, quando non sia stabilito un limite di profondita' ed il titolare del permesso od il concessionario non voglia compiere lavori di maggiore profondita' ovvero non abbia la capacita' tecnica e finanziaria per compierli, il Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, puo' accordare un permesso di ricerca per profondita' maggiore e, in caso di esito favorevole della ricerca, successivamente la concessione di coltivazione.
Con lo stesso decreto sono stabilite le cautele imposte al nuovo
titolare del permesso o al nuovo concessionario per evitare danni alla precedente ricerca o alla precedente concessione e puo' essere disposto che il nuovo titolare del permesso o della concessione depositi una cauzione per il risarcimento degli eventuali danni.
Art. 48.
Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, il Governo
della Repubblica e' delegato a procedere al riordinamento dei ruoli organici del Corpo delle miniere al fine di adeguarli alle attribuzioni conferite alla Direzione generale delle miniere e agli uffici dipendenti.
Le norme, di cui al precedente comma, saranno emanate con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio e con il Ministro per il tesoro.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre con propri
decreti nello stato di previsione della entrata ed in quello della spesa le variazioni occorrenti per l'applicazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 gennaio 1957
GRONCHI
SEGNI - CORTESE - MORO
Visto, il
Guardasigilli: MORO
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Michele Spadaro
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