Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 22 febbraio 2000 n.28 recante: "Disposizioni sulla parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" modificata dalla legge 6 novembre 2003 n.313: "Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali", si ribadisce quantodisposto dall’art. 9[1]:

"1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.

2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini sulle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali".

Tale disposizione si applica altresì alle pubblicazioni edite dalla Pubblica Amministrazione.

Si veda: DPR 6 febbraio 2008, n.20 "Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" (G.U. n.31 del 6.2.2008 – Suppl. Ordinario n. 31).