L'AUTORITA'

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 settembre 2008;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", e in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 5;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità: Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

Vista la direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/36/CE del 30 giugno 1997;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato" e successive modificazioni;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989;

Visto il protocollo di emendamento della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera concluso a Strasburgo il 1° ottobre 1998 ed entrato in vigore per tutti gli Stati parti della Convenzione stessa il 1° marzo 2002, le cui disposizioni, così modificate, sono conformi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/36/CE del 30 giugno 1997;

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante "Disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva" convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, recante "Regolamento in materia di sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico";

Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante "Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva" convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante "Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive";

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo";

Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale";

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni";

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000";

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del Testo unico della radiotelevisione";

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione";

Vista la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante adozione del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite e le sue successive modificazioni e integrazioni;

Vista la "Comunicazione interpretativa della Commissione europea (2004/C 102/02) del 28 aprile 2004 relativa a taluni aspetti delle disposizioni della direttiva "Televisione senza Frontiere" riguardanti la pubblicità televisiva";

Vista la lettera della Commissione europea n. D(2007) 809549 del 16 marzo 2007, avente ad oggetto "Dossier 2007/2110: monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni della direttiva 89/552/CEE così come modificata dalla direttiva 97/36/CE (direttiva "Televisione senza Frontiere") relativa alla pubblicità televisiva e alle televendite" e la lettera di costituzione in mora della Commissione europea del 12 dicembre 2007 relativa ad alcune infrazioni concernenti la direttiva 89/552/CEE così come modificata dalla direttiva 97/36/CE;

Vista la proposta di documento di autodisciplina relativo alle modalità di collocazione della pubblicità nei palinsesti televisivi elaborato dalle società Mediaset S.p.A. e Telecom Italia Media S.p.A., e trasmesso, nella sua ultima versione, con nota pervenuta in data 11 luglio 2007, acquisita al n. prot. 45127;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), n. 5, della legge 31 luglio 1997 l'Autorità, in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge;

Ritenuto che la predetta potestà regolamentare include altresì la facoltà di adottare criteri interpretativi intesi a una più corretta applicazione delle disposizioni normative primarie e secondarie disciplinanti la materia della pubblicità;

Ritenuta l'opportunità di chiarire i criteri concreti utilizzati dall'Autorità nell'applicazione di alcune disposizioni nazionali vigenti in materia di pubblicità televisiva nell'esercizio delle funzioni di monitoraggio della programmazione televisiva e di vigilanza sull'osservanza delle predette disposizioni, allo specifico fine di rafforzare la certezza giuridica a vantaggio degli operatori esercenti l'attività di diffusione televisiva e dei consumatori;

Ritenuta, in particolare, l'esigenza di fornire chiarimenti interpretativi relativamente all'ambito di applicazione della nozione di autopromozione, alla individuazione dei programmi composti di parti autonome (articolo 37, comma 2, Testo unico della radiotelevisione), al regime delle interruzioni delle opere audiovisive e dei lungometraggi cinematografici (art. 37, comma 4, Testo unico della radiotelevisione), alla disciplina applicativa delle inserzioni pubblicitarie nel corso di trasmissioni sportive (c.d. minispot), avuto specifico riguardo alla trasmissione delle partite di calcio (art. 4, comma 5, Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite), e alla qualificazione di nuove forme di messaggi promozionali costituite da sovraimpressioni animate;

Rilevato che l'art. 2 del testo unico della radiotelevisione, alla lettera bb) definisce come autopromozione gli "annunci dell'emittente relativi ai propri programmi e ai ''prodotti" collaterali da questi direttamente derivati", alla lettera q) definisce come emittente la persona giuridica "titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilità editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi e li trasmette" e alla lettera d) definisce come fornitore di contenuti il soggetto "che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati";

Ritenuto, sulla base della lettura combinata delle definizioni richiamate, che rientrino nella menzionata nozione di autopromozione tutti gli annunci relativi ai programmi diffusi sulle varie piattaforme, e ai prodotti collaterali da essi direttamente derivati, riconducibili alla responsabilità editoriale di un'emittente o di un fornitore di contenuti, indipendentemente dal canale su cui sono mandati in onda;

Rilevato, in particolare, che l'applicazione della disposizione contenuta all'art. 37, comma 2, del testo unico della radiotelevisione ("Nei programmi composti di parti autonome o nei programmi sportivi, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome o negli intervalli") richiede una opportuna specificazione intesa alla individuazione nei casi concreti delle parti autonome di cui si compongono i programmi soggetti alla applicazione della citata disposizione;

Ritenuto che la previsione contenuta a tale riguardo nella proposta di documento di autodisciplina relativo alle modalità di collocazione della pubblicità nei palinsesti televisivi, in particolare nell'ultima versione adeguata ai rilievi e alle indicazioni espresse dall'Autorità, là dove individua fra i requisiti dei programmi composti di parti autonome la durata rilevante del programma, la distinzione, la completezza, la congrua durata e la identificabilità da parte del telespettatore dei singoli sottoinsiemi costituenti parti autonome, sia sostanzialmente aderente al dettato normativo, in quanto la precisa definizione di "parte autonoma" vale a individuare preventivamente l'ambito di applicazione della disposizione di cui all'art. 37, comma 2, citato, nella sua portata derogatoria rispetto alla norma "residuale" contenuta al comma 5 del medesimo art. 37 (c.d. regola dei venti minuti);

Considerato, quanto alle opere audiovisive come i lungometraggi cinematografici e i film prodotti per la televisione, che, a seguito dei chiarimenti forniti dalla Commissione europea nella lettera di costituzione in mora del 12 dicembre 2007 relativa ad alcune infrazioni concernenti la direttiva 89/552/CEE così come modificata dalla direttiva 97/36/CE, l'inserimento di programmi accompagnati da inserzioni pubblicitarie nell'intervallo tra i tempi delle opere audiovisive costituisce una prassi allo stato non vietata dall'attuale disciplina delle trasmissioni televisive, ma che l'esclusione delle inserzioni pubblicitarie collocate in tale intervallo dal computo delle interruzioni complessivamente consentite nella trasmissione dell'opera audiovisiva può avvenire soltanto ove le parti o i tempi tra i quali si colloca la trasmissione pubblicitaria siano considerate come indipendenti sotto il profilo della durata programmata e del numero di interruzioni che conseguentemente sono consentite;

Ritenuto, pertanto, aderente alla lettera delle disposizioni europee e nazionali, oltre che ragionevole alla luce della prassi commerciale ormai invalsa in materia, l'adozione di un criterio applicativo della disposizione recante disciplina delle interruzioni pubblicitarie delle opere audiovisive che presupponga il calcolo della durata programmata per singola parte o tempo secondo le modalità praticate, di norma, nel circuito cinematografico per la visione dei lungometraggi, e che tale durata programmata delle parti indipendentemente considerate costituisca conseguentemente la base per il calcolo delle interruzioni pubblicitarie ammesse secondo il disposto dell'art. 37, comma 4, del Testo unico della radiotelevisione;

Rilevato che in tema di inserimento dei "minispot" nel corso delle partite di calcio, relativamente alla valutazione della suscettibilità di recupero degli arresti di gioco in cui la pubblicità è collocata, persiste un margine di incertezza nella individuazione degli "arresti di gioco suscettibili di essere aggiunti alla durata regolamentare del tempo" legato alla difficoltà di apprezzamento delle interruzioni delle azioni di gioco suscettibili di recupero anche in base alle regolamentazioni vigenti della competizione sportiva, tenuto conto che il concreto recupero del tempo di gioco è suscettibile di applicazione differenziata e anche con riferimento a eventi non esplicitamente ricompresi nella elencazione della normativa sportiva italiana e internazionale, avuto riguardo alla inclusione di "ogni altra causa" fra gli eventi interruttivi suscettibili di determinare l'arbitro a concedere il recupero;

Ritenuto che la previsione contenuta a tale riguardo nella proposta di documento di autodisciplina relativo alle modalità di collocazione della pubblicità nei palinsesti televisivi, là dove stabilisce che la pubblicità possa essere inserita solo nel caso di situazioni che, secondo i regolamenti ufficiali delle varie competizioni calcistiche, determinano per l'arbitro l'obbligo di disporre il recupero del tempo, appaia sostanzialmente rispettosa della normativa comunitaria e nazionale, in quanto da un lato tiene espressamente conto delle situazioni "tipizzate" di recupero del tempo di gioco, quali sostituzioni, accertamento degli infortuni dei calciatori e trasporto dei calciatori infortunati fuori del terreno di gioco, e d'altro lato, nell'identificare i casi di recupero del tempo rimessi alla discrezionalità arbitrale, quali "manovre tendenti a perdere deliberatamente tempo" e "ogni altra causa", fa esplicito e diretto riferimento alle indicazioni recate dalla "guida pratica" della Associazione Italiana Arbitri;

Rilevato, infine, relativamente all'evento pubblicitario costituito da una "sovrimpressione animata", caratterizzata dalla contemporaneità di trasmissione, e di sovrapposizione, al programma televisivo, in alcuni casi denominata commercialmente INLOGO, che pur se tale evento pubblicitario non interrompe il programma sul quale insiste, ma è contemporaneo allo stesso, allo stato difettano previsioni normative di sicura applicazione, e l'unico riferimento è costituito dalla Comunicazione interpretativa della Commissione europea con riguardo alla tecnica dello "schermo diviso", secondo la quale essa "41... consiste nella diffusione simultanea o parallela del contenuto redazionale e del contenuto pubblicitario.", e " 3.1.1. - 44... nella misura in cui la tecnica dello schermo diviso serve a diffondere messaggi pubblicitari, deve essere trattata, ai fini della direttiva, nello stesso modo di qualunque altro messaggio pubblicitario";

Ritenuto, pertanto, che l'evento pubblicitario costituito dalla sovraimpressione animata possa legittimamente essere trasmesso a condizione della sua assimilazione alla disciplina del c.d. schermo diviso, la cui applicabilità, valutata caso per caso, comporta una totale assimilazione della nuova forma pubblicitaria alla disciplina degli spot, per quanto concerne l'identificabilità, l'assoggettamento ai limiti di affollamento orario e giornaliero, il posizionamento e la distanza rispetto agli altri eventi pubblicitari, fatta salva a tale proposito l'esigenza di una valutazione caso per caso legata alla preminente esigenza di tutela dell'integrità dell'opera in cui tale pubblicità è inserita;

Ravvisata l'opportunità di assegnare un termine congruo affinché le emittenti televisive e i fornitori di contenuti adeguino i propri comportamenti ai chiarimenti interpretativi forniti;

Ritenuto, per l'effetto, ragionevole, stabilire nel 1° gennaio 2009 la data di entrata in vigore della presente comunicazione interpretativa;

Udita la relazione dei commissari Gianluigi Magri e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:
Art. 1.

Autopromozione

1. Sono ricondotti nella nozione di "autopromozione", e nella relativa disciplina, gli annunci relativi ai programmi diffusi sulle varie piattaforme, o ai prodotti collaterali da essi direttamente derivati, riconducibili alla responsabilità editoriale di un'emittente o di un fornitore di contenuti, indipendentemente dal canale in cui i messaggi pubblicitari sono mandati in onda.

Art. 2.

Programmi composti di parti autonome di cui all'art. 37, comma 2, del testo unico della radiotelevisione

1. Si considerano "composti di parti autonome" i programmi strutturalmente composti da parti che il telespettatore può identificare come sottoinsiemi distinti e completi rispetto all'insieme del programma.

2. Sono considerate "autonome" esclusivamente le parti del programma che il telespettatore può identificare come sottoinsiemi distinti e completi rispetto all'insieme del programma, e il cui contenuto comunicativo può essere apprezzato in modo compiuto, a prescindere dalla visione delle parti che le hanno precedute e di quelle che le seguiranno, purché di durata congrua rispetto alla complessiva durata e alla natura del programma.

3. Per agevolare la percezione, da parte del telespettatore, della discontinuità tra una parte e l'altra del programma, le emittenti adotteranno elementi identificativi sonori, visivi o grafici quali sigle, "stacchetti", avvisi da parte del conduttore o altri mezzi idonei allo scopo.

Art. 3.

Interruzione di opere audiovisive e lungometraggi cinematografici di cui all'art. 37, comma 4, del Testo unico della radiotelevisione

1. Ai fini della disciplina delle interruzioni pubblicitarie di cui all'art. 37, comma 4, del Testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le opere audiovisive, ivi compresi i lungometraggi cinematografici e i film prodotti per la televisione, secondo le modalità praticate, di norma, nel circuito cinematografico, possono essere trasmesse in parti programmate in modo indipendente.

2. In tal caso, gli inserti pubblicitari nell'intervallo tra le parti non verranno considerati ai fini del calcolo del numero di interruzioni consentite dal citato art. 37, comma 4.

3. In caso di programmazione per parti separate e indipendenti, la durata programmata utile alla determinazione del numero di interruzioni consentite ai sensi della citata disposizione deve essere calcolata separatamente per ciascuna parte programmata in modo indipendente, escludendosi da tale computo la durata dell'intervallo e di quanto - pubblicità, eventuali programmi - in esso contenuto, e conseguentemente il numero delle interruzioni consentite sarà calcolato separatamente per ciascuna parte programmata in modo indipendente.

Art. 4.

Inserzioni pubblicitarie nei programmi sportivi di cui all'art. 4, comma 5, del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite

1. Ai fini della identificazione degli arresti di gioco suscettibili di essere aggiunti alla durata regolamentare del tempo complessivo di una competizione sportiva, in occasione dei quali è consentito ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 come successivamente modificato e integrato, si ha riferimento a quanto disposto dai regolamenti ufficiali, nazionali e internazionali, della singola disciplina sportiva.

2. Fermo il divieto di interruzione della visione dell'azione sportiva, di cui al citato art. 4, comma 5, la pubblicità potrà essere inserita soltanto nelle situazioni di arresto di gioco che, in base ai regolamenti ufficiali delle specifiche discipline sportive, alternativamente o determinino l'obbligo, per l'arbitro, di disporre il recupero del tempo, ovvero, in presenza di discrezionalità arbitrale, siano caratterizzate da elementi che, in base alle concrete modalità di accadimento dell'evento interruttivo e al contesto di ciascuna singola competizione sportiva, inducano l'emittente a ritenere secondo un criterio di ragionevole prevedibilità che al termine del tempo di durata della competizione l'arbitro disponga il recupero del tempo di arresto di gioco.

3. Con specifico riguardo alle partite di calcio, in attuazione dei criteri di cui ai punti precedenti, la pubblicità potrà essere inserita in presenza degli eventi interruttivi che, a norma dell'art. 7 del Regolamento ufficiale del gioco del calcio, obbligano l'arbitro al recupero del tempo di arresto di gioco, ossia:

a) le sostituzioni;

b) l'accertamento degli infortuni dei calciatori, anche senza l'ingresso in campo del personale sanitario;

c) il trasporto dei calciatori infortunati fuori del terreno di gioco.

4. Ai fini della identificazione dei casi di recupero del tempo di arresto di gioco rimessi dal citato Regolamento alla discrezionalità arbitrale, quali "manovre tendenti a perdere deliberatamente tempo", "ogni altra causa", dovrà essere fatto riferimento alle indicazioni fornite al proposito dalla "guida pratica" della Associazione Italiana Arbitri.

Art. 5.

Sovrimpressioni animate

1. La sovrimpressione animata, caratterizzata da contemporaneità di trasmissione e sovrapposizione rispetto al programma televisivo in cui è inserita, consistendo nella diffusione simultanea o parallela del contenuto redazionale e del contenuto pubblicitario, in analogia alla tecnica del c.d. schermo diviso o ripartito, considerato dalla Comunicazione interpretativa della Commissione europea (2004/C 102/02) del 28 aprile 2004 relativa a taluni aspetti delle disposizioni della direttiva "Televisione senza Frontiere" riguardanti la pubblicità televisiva al punto 3.1. (par. 44-56), può essere legittimamente trasmessa alle condizioni poste dalla citata Comunicazione per lo schermo diviso, in quanto anche tale sovrimpressione, nella misura in cui risulta finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari, è soggetta al medesimo trattamento degli altri messaggi pubblicitari (par. 44).

2. La sovrimpressione animata, in quanto caratterizzata dalla breve durata che la accomuna agli spot, è soggetta alla relativa disciplina con riferimento alla identificabilità del messaggio, all'assoggettamento ai limiti di affollamento orario e giornaliero, al posizionamento e al distanziamento temporale rispetto agli altri eventi pubblicitari, che ai sensi dell'art. 37, comma 5, del Testo unico della radiotelevisione in genere deve avere durata minima di venti minuti.

3. Con riferimento all'art. 37, comma 5, del Testo unico della radiotelevisione, l'espressione "in genere", in combinazione con le specificità delle sovrimpressioni animate, consente una ragionevole flessibilità della durata di tale distanziamento, richiedendosi una valutazione caso per caso e in relazione alla preminente esigenza di rispetto dell'integrità dell'opera in cui la sovraimpressione è inserita. 

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la comunicazione interpretativa relativa a taluni aspetti della disciplina della pubblicità televisiva riportata nell'allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante ed essenziale.

2. L'Autorità conforma l'esercizio delle funzioni di monitoraggio della programmazione televisiva e di vigilanza sull'osservanza delle relative disposizioni in materia di pubblicità televisiva espressamente indicate ai criteri specificati nella comunicazione interpretativa.

3. La comunicazione interpretativa di cui al comma 1 entra in vigore il 1° gennaio 2009.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorità www.agcom.it.