Statuto speciale per la Sardegna
LEGGE COSTITUZIONALE 26 febbraio 1948, n. 3
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Art. 1.
La Sardegna con le sue isole e' costituita in Regione autonoma
fornita di personalita' giuridica entro l'unita' politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto.
Art. 2.
La Regione autonoma della Sardegna ha per capoluogo Cagliari.
TITOLO II
FUNZIONI DELLA REGIONE
Art. 3.
In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento
giuridico ((della Repubblica)) e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie:
a) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della
Regione e stato giuridico ed economico del personale;
b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
c) polizia locale urbana e rurale;
d) agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di
miglioramento agrario e fondiario;
e) lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione;
f) edilizia ed urbanistica;
g) trasporti su linee automobilistiche e tranviarie;
h) acque minerali e termali;
i) caccia e pesca;
l) esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque
pubbliche;
m) esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione
relativi alle miniere, cave e saline;
n) usi civici;
o) artigianato;
p) turismo, industria alberghiera;
q) biblioteche e musei di enti locali.
Art. 4.
Nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle
leggi dello Stato, la Regione emana norme legislative sulle seguenti materie:
a) industria, commercio ed esercizio industriale delle miniere,
cave e saline;
b) istituzione ed ordinamento degli enti di credito fondiario ed
agrario, delle casse di risparmio, delle casse rurali, dei monti frumentari e di pegno e delle altre aziende di credito di carattere regionale; relative autorizzazioni;
c) opere di grande e media bonifica e di trasformazione
fondiaria;
d) espropriazione per pubblica utilita' non riguardante opere a
carico dello Stato;
e) produzione e distribuzione dell'energia elettrica;
f) linee marittime ed aeree di cabotaggio fra i porti e gli scali
della Regione;
g) assunzione di pubblici servizi;
h) assistenza e beneficenza pubblica;
i) igiene e sanita' pubblica;
l) disciplina annonaria;
m) pubblici spettacoli.
Art. 5.
Salva la competenza, prevista nei due precedenti articoli, la
Regione ha facolta' di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione, sulle seguenti materie:
a) istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi
b) lavoro; previdenza ed assistenza sociale;
c) antichita' e belle arti;
d) nelle altre materie previste da leggi dello Stato.
Art. 6.
Le Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle
quali ha potesta' legislativa a norma degli articoli 3 e 4, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica. Essa esercita altresi' le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato.
TITOLO III
FINANZE - DEMANIO E PATRIMONIO
Art. 7.
La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello
Stato, in armonia con i principi della solidarieta' nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.
Art. 8.
((Le entrate della regione sono costituite:
a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle
persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione;
b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di
registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della regione;
c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni
riscosse nel territorio della regione;
d) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i
prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione;
e) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di
consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione;
f) dai nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto
generata sul territorio regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT;
g) dai canoni per le concessioni idroelettriche;
h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che
la regione ha facolta' di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato;
i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio
demanio;
l) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani
di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria;
m) dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o
indirette, comunque denominate,. ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici.
Nelle entrate spettanti alla regione sono comprese anche quelle
che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione)).
------------------- AGGIORNAMENTO (1a) La L. 5 gennaio 1953, n. 21, ha disposto (con l'art.2) che la modifica ha effetto dal 1 luglio 1952. ------------------ AGGIORNAMENTO (2a) La L. 13 aprile 1983, n. 122, ha disposto (con l'art.5) che la modifica decorre dal 1 gennaio 1983.
Art. 9.
La Regione puo' affidare agli organi dello Stato l'accertamento e
la, riscossione dei propri tributi.
((La regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui
redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio.
A tal fine la giunta regionale ha facolta' di segnalare, entro il
31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.
Gli uffici finanziari dello Stato nella regione sono tenuti a
riferire alla giunta regionale sui provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute)).((2a))
------------------ AGGIORNAMENTO (2a) La L. 13 aprile 1983, n. 122, ha disposto (con l'art.5) che la modifica decorre dal 1 gennaio 1983.
Art. 10.
La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola,
puo' disporre, nei limiti della propria competenza tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali per nuove imprese.
Art. 11.
La Regione ha facolta' di emettere prestiti interni da essa
esclusivamente garantiti, per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente, per una cifra annuale non superiore alle entrate ordinarie.
Art. 12.
Il regime doganale della Regione e' di esclusiva competenza dello
Stato.
Saranno istituiti nella Regione punti franchi.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 13 APRILE 1983, N. 122))
((COMMA ABROGATO DALLA L. 13 APRILE 1983, N. 122))
Art. 13.
Lo Stato col concorso della Regione dispone un piano organico per
favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola.
Art. 14.
La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e
diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo.
I beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a
monopoli fiscali restano allo Stato, finche' duri tale condizione.
I beni immobili situati nella Regione, che non sono di proprieta'
di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.
TITOLO IV
ORGANI DELLA REGIONE
Art. 15.
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione.
In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalita' di elezione, sulla base dei principi di rappresentativita' e di stabilita', del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' con le predette cariche, nonche' l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa del popolo sardo e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. COST. 7 FEBBRAIO 2013, N. 3)). Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio e' sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilita' di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.
La legge regionale di cui al secondo comma non e' comunicata al Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 33. Su di essa il Governo della Repubblica puo' promuovere la questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.
La legge regionale di cui al secondo comma e' sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina e' prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non e' promulgata se non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Se la legge e' stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta e' sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale.
Art. 16.
((1. Il Consiglio regionale e' eletto a suffragio universale con voto personale, uguale, libero e segreto, ed e' composto da sessanta consiglieri. La composizione del Consiglio non puo' variare, neppure in relazione alla forma di governo e al sistema elettorale prescelto, se non mediante il procedimento di revisione del presente Statuto.
2. La legge elettorale per l'elezione del Consiglio regionale puo' disporre al fine di assicurare la rappresentanza di determinate aree territoriali dell'Isola, geograficamente continue e omogenee, interessate da fenomeni rilevanti di riduzione della popolazione residente. Al fine di conseguire l'equilibrio tra uomini e donne nella rappresentanza, la medesima legge promuove condizioni di parita' nell'accesso alla carica di consigliere regionale)).
Art. 17.
E' elettore ed eleggibile ai Consiglio regionale chi e' iscritto
nelle liste elettorali della Regione.
L'ufficio di consigliere regionale e' incompatibile con quello di
membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale o di un sindaco di un Comune con popolazione superiore a diecimila abitanti ((, ovvero di membro del Parlamento europeo)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N. 2))
Art. 18.
Il consiglio regionale e' eletto per cinque anni. Il quinquennio
decorre dalla data delle elezioni.
Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal ((Presidente della
Regione)) e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.
Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non
oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
Il nuovo consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla
proclamazione degli eletti su convocazione del ((Presidente della Regione)) in carica.
Art. 19.
Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti: il
Presidente, l'Ufficio di presidenza e Commissioni, in Conformita' al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art. 20.
Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di
febbraio e di ottobre.
Esso si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo
Presidente o sui richiesta del ((Presidente della Regione)) o di un quarto dei suoi componenti.
Art. 21.
Le deliberazioni del Consiglio regionale non sono valide se non e'
presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.
Art. 22.
Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche.
Il Consiglio tuttavia puo' deliberare di riunirsi in seduta
segreta.
Art. 23.
I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio
delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro uffici al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione autonomia della Sardegna.
Art. 24.
I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione.
Art. 25.
I consiglieri regionali non possono essere perseguiti Per le
opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 26.
I consiglieri regionali ricevono una indennita' fissata con legge
regionale.
Art. 27.
Il Consiglio regionale esercita le funzioni legislative e
regolamentari attribuite alla Regione.
Art. 28.
L'iniziativa delle leggi spetta alla Giunta regionale ai membri del
Consiglio ed al popolo sardo.
Art. 29.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N. 2))
Art. 30.
Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminate da una
Commissione, ed approvato dal Consiglio, articolo per articolo, con votazione finale.
Art. 31.
Il Consiglio regionale approva ogni anno il bilancio e il
rendimento consuntivo presentati dalla Giunta.
L'esercizio finanziario della Regione ha la decorrenza dell'anno
solare.
Art. 32.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N. 2))
Art. 33.
Ogni legge approvata dal Consiglio regionale e' comunicata al
Governo della Repubblica e promulgata trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvii al Consiglio regionale col rilievo che eccede la competenza della Regione o contrasta con gli interessi nazionali.
Ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, e', promulgata se, entro quindici giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della. Repubblica non promuove la questione di legittimita' davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere.
Qualora una legge sia dichiarata urgente dal Consiglio regionale a
maggioranza a assoluta dei suoi componenti, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il GOverno della Repubblica consente, non sono subordinati ai termini sopraindicati Ove il Governo non consenta, si applica il secondo comma dei presente articolo Le leggi sono promulgate dal ((Presidente della Regione)) ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che esse stabiliscano un termine diverso.
Art. 34.
Il ((Presidente della Regione)), la Giunta ed i suoi componenti
sono organi esecutivi della Regione.
Art. 35.
Il ((Presidente della Regione)) e' il rappresentante della Regione
autonoma della Sardegna.
((Un componente della Giunta regionale assume le funzioni di
Vicepresidente della Regione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del
Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonche' la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.))
Art. 36.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N. 2))
Art. 37.
((COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N. 2))
La Giunta regionale e' responsabile di fronte al Consiglio. Il voto
di sfiducia del Consiglio determina le dimissioni della Giunta.
Art. 38.
I membri della Giunta regionale hanno diritto di assistere alle
sedute del Consiglio, anche se non ne facciano parte.
Art. 39.
L'ufficio di ((Presidente della Regione)) e di membro della Giunta
e' incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.
Art. 40.
I dipendenti di una pubblica amministrazione che siano nominati
membri della Giunta regionale sono messi a disposizione della Regione senza assegni, ma conservano gli altri diritti di carriera e di anzianita'.
Art. 41.
Contro i provvedimenti dei membri della Giunta regionale preposti
ai singoli rami dell'amministrazione e dato ricorso alla Giunta, che decide ((con decreto del Presidente della Regione)).
Tale decreto costituisce provvedimento definitivo.
Art. 42.
Il Consiglio regionale ha facolta' di istituire organi di
consulenza tecnica.
TITOLO V
ENTI LOCALI
Art. 43.
Le province di Cagliari, Nuoro e Sassari conservano l'attuale
struttura di enti territoriali.
Con legge regionale possono essere modificate circoscrizioni e le
funzioni delle province, in conformita' alla volonta' delle popolazioni di ciascuna delle province interessate espressa con referendum.
Art. 44.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative
delegandole agli enti locali o valendosi dei loro uffici.
Art. 45.
La, Regione, sentite le popolazioni interessate, puo' con legge
istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
Art. 46.
Il controllo sugli atti degli enti locali e' esercitato da organi
della Regione nei nodi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia coi principi delle leggi dello Stato.
TITOLO VI
RAPPORTI FRA LO STATO E REGIONE
Art. 47.
Il ((Presidente della Regione)) dirige le funzioni amministrative
delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione.
Art. 48.
Un Rappresentante del Governo sovraintende alle funzioni
amministrative dello Stato non delegate e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.
Art. 49.
Il Governo della Repubblica puo' delegare alla Regione le funzioni
di tutela dell'ordine pubblico. Queste saranno esercitate, nell'ambito delle direttive fissate dal Governo, dal ((Presidente della Regione)), che a a tale scopo, potra' richiedere l'impiego delle forze armate.
Art. 50.
Il Consiglio regionale puo' essere sciolto quando compia atti
contrari alla Costituzione o al presente Statuto o gravi violazioni di legge o quando nonostante la segnalazione fatta dal Governo della Repubblica, non proceda alla sostituzione della Giunta regionale o del Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Puo' altresi' essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale
((...)).
Lo scioglimento e' disposto con decreto motivato dei Presidente
della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Col decreto di scioglimento e' nominata una. Commissione di tre
cittadini eleggibili al Consiglio regionale che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. Essa indice le elezioni, che debbono aver luogo entro tre mesi dallo scioglimento.
Il nuovo Consiglio e' convocato dalla Commissione entro venti
giorni dalle elezioni.
((Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con
l'osservanza delle forme di cui al terzo comma e' disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione puo' altresi' essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.))
Art. 51.
Il Consiglio regionale puo' presentare alle Camere voti e proposte
di legge su materie che interessano la Regione.
La Giunta regionale, quando constati che l'applicazione di una
legge o di un provvedimento dello Stato in materia economica o finanziaria risulti manifestamente dannosa all'Isola, puo' chiederne la sospensione al Governo della Repubblica il quale, constatata la necessita' e' l'urgenza, puo' provvedere, ove occorra, a norma dell'art. 77 della Costituzione.
Art. 52.
La Regione e' rappresentata nella elaborazione dei progetti dei
trattati di commercio che il Governo intenda stipulare con stati esteri in quanto riguardino scambi di specifico interesse della. Sardegna.
La Regione e' sentita in materia di legislazione doganale per
quanto concerne i prodotti tipici di suo specifico interesse,
Art. 53.
La Regione e' rappresentata nella elaborazione delle tariffe
ferroviarie e della regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano direttamente interessata.
TITOLO VII
REVISIONE DELLO STATUTO
Art. 54.
((Per le modificazioni del presente Statuto si applica il
procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa di modificazione puo' essere esercitata anche dal Consiglio regionale o da almeno ventimila elettori.))
I progetti di modificazione del presente Statuito di iniziativa
governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della. Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro ((due mesi)).
Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima a
deliberazione una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale sia contrario, il ((Presidente della Regione)) puo' indire un referendum, consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione.
((Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque
sottoposte a referendum nazionale.))
Le disposizioni del Titolo III del presente Statuto possono essere
modificate con leggi ordinarie della Repubblica proposta del Governo o della Regione, in ogni caso sentita la Regione.
((COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N. 2))
TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 55.
Le funzioni dell'Alto Commissariato della Consulta regionale sarda
durano fino alla prima elezione del Consiglio regionale, che sara' indetta dal Governo della Repubblica entro dieci mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.
La prima elezione del Consiglio regionale avra' luogo in
conformita' all'art. 16 dello statuto ed alla legge per l'elezione della Camera dei deputati secondo le norme che saranno stabilite con decreto legislativo, sentiti l'Alto Commissario e la Consulta regionale.
Le circoscrizioni elettorali sono determinate in corrispondenza
delle attuali province.
Art. 56.
Una Commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo
della Repubblica, e dall'Alto Commissario per la Sardegna sentita la Consulta regionale, proporra' le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Strato alla Regione, nonche' le norme di attuazione del presente statuto.
Tali norme saranno sottoposte al parere della Consulta o del
Consiglio regionale e saranno emanate con decreto legislativo.
Art. 57.
Nelle materie attribuite alla competenza della Regione fino a
quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato.
Art. 58.
La presente legge costituzionale entra, in vigore il giorno
successivo a quello della sua, pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque e spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 febbraio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI
Visto, il
Guardasigilli: GRASSI
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