Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia
LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 1963, n. 1
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 96 volte dal 11/01/2014
Art. 1.
Il Friuli-Venezia Giulia e' costituito in Regione autonoma, fornita
di personalita' giuridica, entro l'unita' della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione, secondo il presente Statuto.
Art. 2.
La Regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia
e di Udine e dei comuni di Trieste Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico.
La Regione ha per capoluogo la citta' di Trieste.
Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale,
la Regione ha un proprio gonfaloni ed uno stemma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica.
Art. 3.
Nella Regione e' riconosciuta parita' di diritti e di trattamento
tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali.
TITOLO II
Potesta' della Regione
CAPO I
POTESTA' LEGISLATIVA
Art. 4.
In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'
((ordinamento giuridico della Repubblica)), con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonche' nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie:
1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione
e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;
1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative
circoscrizioni;
2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime
unita' culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
3) caccia e pesca;
4) usi civici;
5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
6) industria, e commercio;
7) artigianato;
8) mercati e fiere;
9) viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e
regionale;
10) turismo e industria alberghiera;
11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e
filoviarie, di interesse regionale;
12) urbanistica;
13) acque minerali e termali;
14) istituzioni culturali, ricreative e sportive: musei e
biblioteche di interesse locale e regionale.
Art. 5.
Con l'osservanza dei limiti generali indicati nello articolo 4 ed
in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la Regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie:
1) ((NUMERO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N.
2));
2) disciplina del referendum previsto negli articoli 7 e 33;
3) istituzione di tributi regionali prevista nell'articolo 51;
4) disciplina dei controlli previsti nell'articolo 60;
5) NUMERO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 23 SETTEMBRE 1993, N.
2;
6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
7) disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed
assunzione di tali servizi;
8) ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse rurali;
degli Enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attivita' economiche nella Regione;
9) istituzione e ordinamento di Enti di carattere locale o
regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico;
10) miniere, cave e torbiere;
11) espropriazione per pubblica utilita' non riguardanti opere a
carico dello Stato;
12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Regione;
13) polizia locale, urbana e rurale;
14) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi
derivazioni: opere idrauliche di 4ª e 5ª categoria;
15) istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola
obbligatoria; assistenza scolastica;
16) igiene e sanita', assistenza sanitaria ed ospedaliera,
nonche' il recupero dei minorati fisici e mentali;
17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;
18) edilizia popolare;
19) toponomastica;
20) servizi antincendi;
21) annona;
22) opere di prevenzione e soccorso per calamita' naturali.
Art. 6.
La Regione ha facolta' di adeguare alle sue particolari esigenze le
disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione nelle seguenti materie:
1) scuole materne; istruzione elementare; media; classica;
scientifica; magistrale; tecnica ed artistica;
2) lavoro, previdenza e assistenza sociale;
3) antichita' e belle arti, tutela del paesaggio, della flora e
della fauna, oltre che nelle altre materie per le quali le leggi dello Stato attribuiscano alla Regione questa facolta'.
Art. 7.
La Regione provvede con legge:
1) all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti
consuntivi;
2) alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei prestiti
indicati nell'articolo 52;
3) all'istituzione di nuovi Comuni ed alla modificazione della
loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate.
CAPO II
POTESTA' AMMINISTRATIVA
Art. 8.
La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui
ha potesta' legislativa a norma degli articoli 4 e 5 salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica.
Art. 9.
La Regione ha facolta' di concorrere con propri contributi allo
sviluppo dell'istruzione universitaria, nell'ambito della Regione stessa.
Art. 10.
Lo Stato puo' con legge, delegare alla Regione, alle Province ed ai
Comuni l'esercizio di proprie funzioni amministrative.
Le Amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nella Regione
di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici della amministrazione regionale, previa, intesa tra i Ministri competenti ed il ((Presidente della Regione)).
Nei casi previsti dai precedenti commi, l'onere delle relative
spese fara' carico allo Stato.
Art. 11.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative
delegandole alle Province ed ai Comuni, ai loro consorzi ed agli altri enti locali, o avvalendosi dei loro uffici.
I provvedimenti adottati nelle materie delegate sono soggetti al
controllo stabilito nell'articolo 58.
Le spese sostenute dalle Province, dai Comuni e da altri enti per
le funzioni delegate sono a carico della, Regione.
TITOLO III
Organi della Regione - Costituzione e attribuzioni
CAPO I
ORGANI DELLA REGIONE
Art. 12.
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta
regionale ((e il Presidente della Regione)).
((In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento
giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalita' di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' con le predette cariche, nonche' l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parita' per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio e' sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilita' di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.
La legge regionale di cui al secondo comma non e' comunicata al
Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 29. Su di essa il Governo della Repubblica puo' promuovere la questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.
La legge regionale di cui al secondo comma e' sottoposta a
referendum regionale, la cui disciplina e' prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non e' promulgata se non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Se la legge e' stata approvata a maggioranza dei due terzi dei
componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta e' sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale.))
CAPO II
IL CONSIGLIO REGIONALE
Art. 13.
((1. Il Consiglio regionale e' eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto.
2. Il numero dei consiglieri regionali e' determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati desunti dall'ultima rilevazione ufficiale dell'ISTAT Movimento e calcolo della popolazione residente annuale antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali.))
((11))
-------------
AGGIORNAMENTO (11)
La legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale".
Art. 14.
Il consiglio regionale e' eletto per cinque anni. Il quinquennio
decorre dalla data delle elezioni.
Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal ((Presidente della
Regione)) e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.
Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non
oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
Il nuovo consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla
proclamazione degli eletti su convocazione del ((Presidente della Regione)) in carica.
La Presidenza provvisoria del nuovo Consiglio regionale e' assunta
dal consigliere piu' anziano di eta' fra i presenti; i due consiglieri piu' giovani fungono da segretari.
Art. 15.
Sono elettori del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste
elettorali dei Comuni della Regione.
Sono eleggibili al Consiglio regionale gli elettori che abbiano
compiuto il 25° anno di eta' il giorno delle elezioni.
L'ufficio di consigliere regionale e' incompatibile con quello di
membro di una delle Camere, di un'altro Consiglio regionale, di un Consiglio provinciale, o di sindaco di un Comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti((, ovvero di membro del Parlamento europeo)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N. 2)).
Art. 16.
I consiglieri regionali rappresentano la intera Regione senza
vincolo di mandato.
Essi non possono essere perseguiti per le opinioni espresse ed i
voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 17.
Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, ciascun
consigliere regionale presta giuramento, secondo la seguente formula:
"Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio
ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione".
Art. 18.
Il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla
costituzione dell'Ufficio di presidenza, con la elezione del Presidente, di due vicepresidenti e di segretari, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento interno del Consiglio.
L'elezione del Presidente ha luogo per scrutinio segreto a
maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio; dopo la seconda votazione e sufficiente la maggioranza relativa, dei voti validi espressi.
Subito dopo la costituzione dell'ufficio di Presidenza, i
consiglieri regionali sono assegnati a Commissioni permanenti istituite, a norma di regolamento, per il preventivo esame dei disegni di legge.
Art. 19.
Al Presidente del Consiglio regionale e' attribuita, con legge
regionale, una indennita' di carica.
Agli altri membri del Consiglio regionale e' attribuita, con legge
regionale, una indennita' di presenza per i giorni di seduta dell'Assemblea e delle Commissioni.
Art. 20.
Il Consiglio regionale e' convocato dal suo Presidente.
Esso si riunisce di diritto il primo giorno, non festivo di
febbraio e di ottobre.
Il Consiglio si riunisce, inoltre, quando il Presidente lo ritenga
opportuno. Il Presidente deve convocarlo entro quindici giorni, quando ne faccia richiesta il ((Presidente della Regione)) o un quarto dei consiglieri.
L'ordine del giorno del Consiglio regionale e' preventivamente
comunicato al Commissario del Governo.
Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti
dal regolamento.
Art. 21.
Il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati alla Regione, il proprio regolamento interno.
Art. 22.
Il Consiglio regionale puo' essere sciolto, quando compia atti
contrari alla Costituzione o al presente Statuto, o gravi violazioni di legge, o quando non corrisponda all'invito del Governo della Repubblica di sostituire la Giunta regionale o il Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Puo' altresi' essere sciolto per ragioni di sicurezza, nazionale
((...)).
Lo scioglimento e' disposto con decreto motivato dal Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Col decreto di scioglimento, e' nominata una Commissione di tre
cittadini, eleggibili al Consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione, di competenza della Giunta, ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.
Con lo stesso decreto e' fissata la data delle elezioni da
effettuarsi entro sei mesi dallo scioglimento.
Il nuovo Consiglio e' convocato entro 20 giorni dalla data delle
elezioni.
((Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con
l'osservanza delle forme di cui al terzo comma e' disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione puo' altresi' essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.))
Art. 23.
L'invito a sostituire la Giunta regionale ((o il Presidente della
Regione)), previsto dal primo comma dell'articolo 22, e' rivolto al Presidente del Consiglio regionale, per il tramite del Commissario del Governo, con provvedimento motivato, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.
CAPO III
FUNZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE
Art. 24.
Il Consiglio regionale esercita le potesta' legislative, attribuite
alla Regione, e le altre funzioni, conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato.
Art. 25.
Il Consiglio regionale, entro il 31 dicembre, approva il bilancio
di previsione della Regione per il successivo esercizio predisposto dalla Giunta regionale.
L'esercizio provvisorio puo' essere deliberato dal Consiglio
regionale con legge e per un periodo non superiore a quattro mesi.
L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Il Consiglio regionale, entro il 31 luglio, esamina ed approva il
conto consuntivo della Regione per l'esercizio trascorso. Il conto consuntivo e' diviso nello stesso modo in cui e' diviso il bilancio di previsione.
Art. 26.
Il Consiglio regionale, in materie estranee alla sua competenza, ma
che presentano particolare interesse per la Regione, puo' formulare progetti di legge da sottoporre al Parlamento.
I progetti sono inviati, dal ((Presidente della Regione)), al
Governo per la presentazione alle Camere.
Il Consiglio regionale puo' anche presentare voti alle Camere e al
Governo della Repubblica.
CAPO IV
LA FORMAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI
Art. 27.
L'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti redatti
in articoli, appartiene alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio ed agli elettori, in numero non inferiore a 15 mila.
Art. 28.
Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una
Commissione, ed approvato dal Consiglio, articolo per articolo e con votazione finale.
Art. 29.
Ogni legge, approvata dal Consiglio regionale, e' comunicata dal
Presidente del Consiglio stesso al Commissario del Governo e promulgata 30 giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvii al Consiglio regionale per motivi di illegittimita' costituzionale o di contrasto con gli interessi nazionali.
Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio regionale
l'approvi di nuovo con maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge stessa e' promulgata, se, entro 15 giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non promuova la questione di legittimita' davanti alla Corte Costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere.
Art. 30.
La promulgazione di una legge dichiarata urgente dal Consiglio
regionale, a maggioranza assoluta di componenti, qualora il Governo della Repubblica espressamente lo consenta, puo' intervenire anche prima dei termini stabiliti dall'articolo precedente.
Art. 31.
La legge regionale e' promulgata dal ((Presidente della Regione))
con la formula: "Il Consiglio regionale ha approvato, il ((Presidente della Regione)) promulga la seguente legge". Al testo della legge, segue la formula: "La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione".
Art. 32.
La legge regionale e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Friuli-Venezia Giulia, ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione, salvo che non sia fissato nella legge stessa un termine diverso.
La legge regionale e' riprodotta nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Art. 33.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N. 2))
CAPO V
IL PRESIDENTE DELLA GIUSTA REGIONALE E LA GIUNTA REGIONALE
Art. 34.
((La Giunta regionale e' composta del Presidente e degli assessori.
Un assessore assume le funzioni di Vicepresidente. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonche' la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.))
Art. 35.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N. 2))
Art. 36.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N. 2))
Art. 37.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N. 2))
Art. 38.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N. 2))
Art. 39.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N. 2))
Art. 40.
L'Ufficio di ((Presidente della Regione)) o d' assessore e'
incompatibile con qualunque altra carica pubblica.
Art. 41.
Al ((Presidente della Regione)) ed agli assessori e' attribuita con
legge regionale una indennita' di carica.
CAPO VI.
FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Art. 42.
Il ((Presidente della Regione)):
a) rappresenta la Regione, convoca e presiede la Giunta regionale
e ne dirige e coordina l'attivita', sopraintende agli uffici e servizi regionali;
b) promulga, le leggi regionali ed emana, con proprio decreto, i
regolamenti deliberati dalla Giunta;
c) esercita, le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle
leggi e, dallo Statuto regionale.
Art. 43.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N. 2))
Art. 44.
Il ((Presidente della Regione)) interviene alle sedute del
Consiglio dei ministri per essere sentito, quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente la Regione.
Art. 45.
Il ((Presidente della Regione)) presiede alle funzioni
amministrative il cui svolgimento e' stato affidato dallo Stato alla Regione a norma del primo e del secondo comma dell'articolo 10, uniformandosi alle istruzioni impartite dalle Amministrazioni centrali statali.
Il ((Presidente della Regione)) risponde della attivita' diretta
all'esercizio delle funzioni indicate nel primo comma verso il Consiglio regionale e verso il Governo della Repubblica.
I provvedimenti emanati dalla Regione in base all'articolo 10 non
sono definitivi.
CAPO VII
FUNZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
Art. 46.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N. 2))
Art. 47.
La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della:
istituzione, regolamentazione e modificazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti che interessano in modo particolare la Regione.
La Giunta regionale deve essere anche consultata in relazione alla
elaborazione di trattati di commercio con Stati esteri che interessino il traffico confinario della Regione o il transito per il porto di Trieste.
Il Governo della Repubblica puo' chiedere il parere della Giunta
regionale su altre questioni che interessano la Regione, o la Regione e lo Stato.
TITOLO IV
Finanze - Demanio e patrimonio della Regione
Art. 48.
La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello
Stato, in armonia con i principi della solidarieta' nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.
Art. 49.
Spettano alla Regione le seguenti quote fisse delle sottoindicate
entrate tributarie erariali riscosse nel territorio della Regione stessa:
1) sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche;
2) quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche;
3) sei decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli
articoli 23, 24, 25 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed all'articolo 25-bis aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica con l'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;
4) 9,1 decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto,
esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
5) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia
elettrica, consumata nella regione;
6) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni
idroelettriche;
7) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta
erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione.
((7-bis) il 29,75 per cento del gettito dell'accisa sulle benzine
ed il 30,34 per cento del gettito dell'accisa sul gasolio consumati nella regione per uso autotrazione;))((3))
La devoluzione alla regione Friuli-Venezia Giulia delle quote dei
proventi erariali indicati nel presente articolo viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti. (1a)(2a)
---------------- AGGIORNAMENTO (1a) La L. 6 agosto 1984, n. 457, ha disposto (con l'art.4) che la modifica ha effetto dal 1 gennaio 1984. ------------------
AGGIORNAMENTO (2a)
La L. 23 dicembre 1996, n. 662, ha disposto (con l'art.1, comma 145) che "Per le finalita' di cui al comma 144 e sino alla data di applicazione di quanto disposto al comma 146, le quote fisse dei tributi devoluti alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 49, primo comma, dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, sono attribuite, rispettivamente, in ragione di cinque decimi con riferimento a quanto previsto ai numeri 1), 3) e 4) del
primo comma del citato articolo 49."
----------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art.1, comma 188) che la modifica ha effetto dal 1 gennaio 2008.
Art. 50.
Per provvedere a scopi determinati, che non rientrano nelle
funzioni normali della Regione, e per la esecuzione di programmi organici di sviluppo, lo Stato assegna alla stessa, con legge, contributi speciali.
Art. 51.
Le entrate della Regione sono anche costituite dai redditi del suo
patrimonio o da tributi propri che essa ha la facolta' di istituire con legge regionale, in armonia col sistema tributario dello Stato, delle Province e dei Comuni.
((Il gettito relativo a tributi propri e a compartecipazioni e
addizionali su tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscano agli enti locali spetta alla Regione con riferimento agli enti locali del proprio territorio, ferma restando la neutralita` finanziaria per il bilancio dello Stato.
Qualora la legge dello Stato attribuisca agli enti locali la
disciplina dei tributi o delle compartecipazioni di cui al secondo comma, spetta alla Regione individuare criteri, modalita` e limiti di applicazione di tale disciplina nel proprio territorio.
Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato,
la Regione puo`:
a) con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne
prevede la possibilita`, modificare le aliquote, in riduzione, oltre i limiti attualmente previsti e, in aumento, entro il livello massimo di imposizione stabilito dalla normativa statale, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile;
b) nelle materie di propria competenza, istituire nuovi tributi
locali e, relativamente agli stessi, consentire agli enti locali di modificarne le aliquote, in riduzione ovvero in aumento, oltre i limiti previsti, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile e prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalita` di riscossione)).
Il regime doganale e' di esclusiva competenza dello Stato.
Art. 52.
La Regione ha facolta' di emettere prestiti interni da essa
garantiti, per provvedere ad investimenti in opere permanenti per un importo annuale non superiore alle sue entrate ordinarie, salve le autorizzazioni di competenza del Ministro per il tesoro e del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio disposte dalle leggi vigenti.
Art. 53.
La regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui
redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio.
A tal fine la giunta regionale ha facolta' di segnalare, entro il
31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.
Gli uffici finanziari dello Stato nella regione sono tenuti a
riferire alla giunta regionale i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.(1a)
La Regione, previe intese col Ministro per le finanze, puo'
affidare ad organi dello Stato l'accertamento e la riscossione e di propri tributi. ((Le predette intese definiscono i necessari indirizzi e obiettivi strategici relativi all'attivita` di accertamento dei tributi nel territorio della Regione, la quale e` svolta attraverso i conseguenti accordi operativi con le Agenzie fiscali)).
---------------- AGGIORNAMENTO (1a) La L. 6 agosto 1984, n. 457, ha disposto (con l'art.4) che la modifica ha effetto dal 1 gennaio 1984.
Art. 54.
Allo scopo di adeguare le finanze delle Province e dei Comuni al
raggiungimento delle finalita' ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, il Consiglio regionale puo' assegnare essi annualmente una quota delle entrate della Regione.
Art. 55.
Sono trasferiti alla Regione e vanno a far parte del patrimonio
indisponibile i seguenti beni dello Stato;
1) le foreste;
2) le miniere e le acque minerali e termali;
3) le cave e torbiere, quando la disponibilita' e' sottratta al
proprietario del fondo.
Art. 56.
Sono trasferiti alla Regione i beni immobili patrimoniali dello
Stato, che si trovano nel territorio della Regione, disponibili alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
Art. 57.
Con norme di attuazione del presente Statuto, saranno determinati i
beni indicati negli articoli 55 e 56 e le modalita' per la loro consegna alla Regione.
TITOLO V
Controlli sull'Amministrazione regionale
Art. 58.
Il controllo di legittimita' sugli atti amministrativi della
Regione e' esercitato, in conformita' delle leggi dello Stato che disciplinano le attribuzioni della Corte dei conti, da una delegazione della Corte stessa, avente sede nel capoluogo della Regione.
TITOLO VI
Enti locali
Art. 59.
Le Province ed i Comuni della Regione sono Enti autonomi ed hanno
ordinamenti e funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e della Regione.
Le Province ed i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento
regionale.
Con legge regionale possono essere istituiti, nell'ambito delle
circoscrizioni provinciali, circondari per il decentramento di funzioni amministrative.
Art. 60.
Il controllo sugli atti degli Enti locali e' esercitato da organi
della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia con i principi delle leggi dello Stato.
TITOLO VII
Rapporti tra Stato e Regione
Art. 61.
E' istituito, nella Regione, un commissario del Governo, residente
nel capoluogo della Regione stessa. Il Commissario e' un funzionario dello Stato avente qualifica non inferiore a direttore generale o equiparata, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri.
Art. 62.
Il Commissario del Governo nella Regione, oltre ad esercitare le
funzioni demandategli dal presente Statuto:
1) coordina, in conformita' alle direttive governative,
l'esercizio delle attribuzioni dello Stato nella Regione;
2) vigila sull'esercizio da parte della Regione, delle Province e
dei Comuni delle funzioni delegate dallo Stato, e comunica eventuali rilievi ai Capi delle rispettive Amministrazioni;
3) costituisce il tramite dei rapporti tra lo Stato e la Regione,
salve le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni alle Amministrazioni periferiche dello Stato, i cui uffici non sono espressamente trasferiti alla Regione.
Al Commissario del Governo devono essere inviate tempestivamente
dalla Presidenza del Consiglio regionale gli ordini del giorno delle sedute consiliari, nonche' copia dei processi verbali delle sedute del Consiglio regionale.
TITOLO VIII
Disposizioni integrative transitorie e finali
Art. 63.
Per le modificazioni del presente Statuto si applica la procedura
prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali.
((L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al Consiglio
regionale.
I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa
governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.
Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a
referendum nazionale.))
Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate
con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione.
Art. 64.
Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a
quando non sia diversamente disposto con legge regionale, si applicano le leggi dello Stato.
Art. 65.
Con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei
membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente Statuto e quelle relative al trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione.
Art. 66.
Con le norme da emanarsi nei modi previsti dallo articolo 65 ed
entro il termine di quattro mesi dalla prima elezione del Consiglio regionale, sara' istituito, nell'ambito della provincia di Udine, un circondario corrispondente al territorio attualmente soggetto alla giurisdizione del tribunale di Pordenone ed al territorio dei comuni di Erto-Casso e Cimolais, per il decentramento di funzioni amministrative.
Con le stesse norme saranno decentrati, con specifica attribuzione
di competenza, in detto circondario, gli uffici statali non trasferibili all'Amministrazione regionale, ivi compresi quelli dell'Amministrazione dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e quelli degli enti parastatali.
La Regione e la Provincia decentreranno in detto circondario i loro
uffici.
I Comuni del detto circondario sono costituiti in consorzio
generale per esercitare funzioni delegate ai sensi dell'articolo 11.
Art. 67.
La Regione provvedera' alla prima costituzione dei propri uffici,
di norma, con personale comandato dai Comuni, dalle Province e dagli uffici dello Stato.
Spetta al Consiglio regionale determinare il numero e le qualifiche
dei dipendenti statali dei quali richiede il comando.
I comandi sono disposti dalle Amministrazioni dalle quali dipendono
gli impiegati, previa intesa con la Giunta regionale.
Art. 68.
Con legge regionale saranno stabilite le modalita' per
l'inquadramento nei ruoli organici della Regione del personale indicato dall'articolo 67.
Le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del
personale del ruolo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale statale.
Per il personale statale inquadrato nei ruoli organici della
Regione si opera una corrispondente riduzione nei ruoli organici dello Stato.
Art. 69.
Con legge della Repubblica saranno emanate, entro quattro mesi
dall'entrata in vigore del presente Statuto, le norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale con i criteri stabiliti nello articolo 13.
Le spese relative alla prima elezione sono a carico dello Stato.
Le spese relative al primo impianto dell'organizzazione regionale
sono anticipate dallo Stato sulle quote dei proventi spettanti alla Regione, in conformita' dello articolo 49.
Art. 70.
Fino a quando non sara' diversamente disposto con legge della
Repubblica, i poteri di amministrazione del Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste - esclusi quelli spettanti al Prefetto e quelli trasferiti alla Regione - saranno esercitati dal Commissario del Governo nella Regione. Al Commissario del Governo nella Regione sono inoltre devolute le attribuzioni indicate nella legge 27 giugno 1955, n. 514, e successive proroghe,- per la gestione dei fondi di bilancio destinati alle esigenze del predetto territorio.
Il fondo destinato per l'esercizio 1962-63 alle esigenze del
territorio di Trieste, dedotto l'ammontare della spesa sostenuta annualmente per il personale assunto dal Governo militare alleato, in relazione alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, e' consolidato per dieci esercizi a decorrere dal 1962-63.
Il Commissario del Governo nella regione ripartisce i fondi di sua
competenza, su parere conforme di una Commissione composta del sindaco di Trieste, del presidente della provincia di Trieste e di cinque consiglieri regionali eletti nella circoscrizione di Trieste e nominati dal Consiglio regionale con voto limitato.
Alla stessa Commissione il Commissario del Governo potra' chiedere
pareri non vincolanti per le sue altre attribuzioni amministrative in ordine al territorio di Trieste.
Con legge della Repubblica, entro un anno dall'entrata in vigore
del presente Statuto, saranno emanate norme per l'istituzione dell'ente del porto di Trieste e per il relativo ordinamento.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Sassari, addi' 31 gennaio 1963
SEGNI
FANFANI - TAVIANI - BOSCO
- TRABUCCHI - TREMELLONI
- LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: Bosco
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