Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza
I vicebrigadieri si distinguono in:
vicebrigadieri in servizio continuativo;
vicebrigadieri in ferma volontaria o in rafferma;
vicebrigadieri in congedo;
vicebrigadieri in congedo assoluto.
Occupano posti di organico i vicebrigadieri in servizio
continuativo ed in ferma volontaria o in rafferma.
I vicebrigadieri in congedo sono ripartiti in due categorie:
vicebrigadieri di complemento e vicebrigadieri della riserva.
Il vicebrigadiere in servizio continuativo ovvero in ferma
volontaria o in rafferma non puo' esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, ne' comunque attendere ad occupazioni e assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.
Art. 2.
Il vicebrigadiere in servizio continuativo e' vincolato da rapporto
d'impiego di carattere stabile.
E' ammesso, a domanda, in servizio continuativo il vicebrigadiere
che abbia compiuto la prima rafferma triennale e che ne sia dichiarato meritevole dal comandante di Corpo.
La domanda va presentata almeno sessanta giorni prima della
scadenza della rafferma.
Il comandante di Corpo qualora ritenga che il vicebrigadiere non
sia meritevole di essere ammesso in servizio continuativo ne fa proposta per il tramite gerarchico al comandante generale, che decide.
Il vicebrigadiere che non sia ammesso in servizio continuativo
cessa dalla rafferma ed e' collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento o in congedo assoluto, a seconda della idoneita'. Il periodo di tempo da lui eventualmente trascorso in servizio oltre la scadenza della rafferma e' considerato come servizio prestato in rafferma Il vicebrigadiere che cessa dal servizio continuativo e' collocato nella riserva o nel complemento a seconda che sia o non sia provvisto di pensione vitalizia. Se pero' sia stato riconosciuto permanentemente non idoneo al servizio incondizionato e' collocato in congedo assoluto.
Art. 3.
Al vicebrigadiere in servizio continuativo si applicano oltre alle
disposizioni stabilire dal presente titolo anche quelli contenute nel capo II del titolo II e nel titolo III della presente legge nonche' le disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa alla Guardia di finanza con la legge 17 aprile 1957, n. 260, che non siano particolari alle categorie dei sottufficiali in servizio permanente e in ferma volontaria o rafferma.
Al vicebrigadiere in ferma volontaria o in rafferma si applicano
oltre alle disposizioni stabilite dalla legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa alla Guardia di finanza con la legge 17 aprile 1957, n. 260; e dai precedenti articoli 1 e 2, anche quelle contenute nel capo III del titolo II della presente legge, in quanto compatibili.
Art. 4.
Al vicebrigadiere che cessa dal servizio continuativo per eta' o
per infermita' proveniente da causa di servizio spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, un'indennita' speciale annua lorda, non riversibile, di lire cinquantacinquemila.
Tale indennita' compete fino al compimento degli anni
sessantacinque.
L'indennita' stabilita dal presente articolo compete, fino al
compimento degli anni 65, al vicebrigadiere che si trovi nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 19 in aggiunta, alla pensione o allo assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti. Per il vicebrigadiere che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 19 l'indennita' e' ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni; essa non puo' pero', in alcun caso, superare tale somma.
TITOLO II
Stato giuridico dei militari di truppa
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 5.
Lo stato di militare di truppa della Guardia di finanza -
appuntato, finanziere scelto e finanziere - e' costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.
Lo stato sorge col legittimo conferimento del grado e cessa con la
perdita del grado.
Il grado e' conferito secondo le norme contenute nelle leggi di
reclutamento e di avanzamento. Il provvedimento e' adottato con determinazione del comandante generale.
Art. 6.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 1 FEBBRAIO 1989, N. 53))
((4))
------------------
AGGIORNAMENTO (4)
La L. 1 febbraio 1989, n.53 ha disposto (con l'art. 30, comma 1)
che: "Gli effetti giuridici delle disposizioni contenute nella presente legge decorrono dal 1 gennaio 1989; quelli economici dal 1 luglio 1989".
Art. 7.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35)).
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35)).
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35)).
Nei trasferimenti dal contingente ordinario a quello di mare e viceversa si conserva l'anzianita' posseduta prima del trasferimento.
Capo II
MILITARI DI TRUPPA
IN SERVIZIO CONTINUATIVO
SEZIONE I
Del servizio continuativo in generale
Art. 8.
Il militare di truppa in servizio continuativo e' vincolato da
rapporto d'impiego di carattere stabile.
Egli puo' trovarsi in una delle seguenti posizioni:
servizio effettivo;
aspettativa;
sospensione dal servizio.
Art. 9.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 1 FEBBRAIO 1989, N. 53))
((4))
------------------
AGGIORNAMENTO (4)
La L. 1 febbraio 1989, n.53 ha disposto (con l'art. 30, comma 1)
che: "Gli effetti giuridici delle disposizioni contenute nella presente legge decorrono dal 1 gennaio 1989; quelli economici dal 1 luglio 1989".
SEZIONE II
Servizio effettivo, aspettativa, sospensione dal servizio
Art. 10.
Il militare di truppa in servizio effettivo deve possedere
l'idoneita' fisica al servizio incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, specialita', comandi, uffici ed a bordo per il militare del contingente di mare.
Art. 11.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 1 FEBBRAIO 1989, N. 53))
((4))
------------------
AGGIORNAMENTO (4)
La L. 1 febbraio 1989, n.53 ha disposto (con l'art. 30, comma 1)
che: "Gli effetti giuridici delle disposizioni contenute nella presente legge decorrono dal 1 gennaio 1989; quelli economici dal 1 luglio 1989".
Art. 12.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 1 FEBBRAIO 1989, N. 53))
((4))
------------------
AGGIORNAMENTO (4)
La L. 1 febbraio 1989, n.53 ha (con l'art. 30, comma 1) che: "Gli
effetti giuridici delle disposizioni contenute nella presente legge decorrono dal 1 gennaio 1989; quelli economici dal 1 luglio 1989".
Art. 13.
La sospensione dal servizio puo' avere carattere precauzionale,
disciplinare o penale. Essa e' disposta con determinazione del comandante generale.
Al militare di truppa sospeso dal servizio compete soltanto la
meta' della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.
Agli effetti della pensione, il tempo trascorso nella posizione di
sospeso dal servizio e' computato per meta'.
Art. 14.
Il militare di truppa in servizio continuativo che sia sottoposto a
procedimento penale per imputazione da cui puo' derivare la perdita del grado, puo' essere sospeso precauzionalmente dal servizio.
Tale provvedimento e' sempre adottato nel confronti del militare a
carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva.
Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che
dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione e revocata a tutti gli effetti.
La sospensione e' altresi' revocata in ogni caso di
proscioglimento, se il militare non venga sottoposto ad accertamenti disciplinari, ovvero questi si siano conclusi senza far luogo a provvedimenti di stato.
Se e' stata inflitta la sospensione per motivi disciplinari, nel
periodo di tempo di tale sospensione e' computato il periodo di quella precauzionale sofferta, revocandosi l'eventuale eccedenza.
La sospensione disciplinare dal servizio e' inflitta previa
contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato, per fatti di notevole gravita': la sua durata non puo' essere inferiore ad un mese ne' superiore a sei.
Salvi i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena
accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare la condanna all'arresto per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dal servizio durante l'espiazione della pena.
SEZIONE III
Cessazione dal servizio continuativo
Art. 15.
Il militare di truppa cessa dal servizio continuativo per una delle
seguenti cause:
a) eta';
b) infermita';
c) ((scarso rendimento, nonche' gravi reiterate mancanze
disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore)); ((4))
d) domanda;
e) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari;
f) nomina all'impiego civile;
g) perdita del grado.
Il provvedimento di cessazione dal servizio continuativo e'
adottato con determinazione del comandante generale.
------------------ AGGIORNAMENTO (4) La L. 1 febbraio 1989, n. 53 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "Gli effetti giuridici della presente modifica decorrono dal 1 gennaio 1989; quelli economici dal 1 luglio 1989".
Art. 16.
Il limite di eta' per la cessazione dal servizio continuativo e'
stabilito in anni 52 per gli appuntati, in anni 48 per i finanzieri scelti e per i finanzieri.
I militari di truppa musicanti effettivi che raggiungono i limiti
di eta' di cui al precedente comma, possono ottenere, a domanda, di essere mantenuti anno per anno in servizio continuativo, sino al raggiungimento del 55° anno di eta', quando cio' sia necessario per assicurare l'efficienza artistica della banda musicale.
Art. 17.
Il militare di truppa che cessa dal servizio continuativo ai sensi
dell'articolo 16 e' collocato in congedo e:
a) se ha venti o piu' anni di servizio effettivo consegue la
pensione a norma delle vigenti disposizioni;
b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo ma quindici o
piu' anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;
c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione,
ovvero quindici o piu' anni di servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennita' per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione ((anche se cessi dal servizio per perdita del grado)).((4))
------------------ AGGIORNAMENTO (4) La L. 1 febbraio 1989, n. 53 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "Gli effetti giuridici delle presente modifica decorrono dal 1 gennaio 1989; quelli economici dal 1 luglio 1989."
Art. 18.
Il militare di truppa che sia divenuto permanentemente inabile al
servizio o che non abbia riacquistato la idoneita' fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano concesse le licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio continuativo ed e' collocato in congedo o in congedo assoluto, a seconda della idoneita'.
Se trattisi di infermita' proveniente da causa di servizio o
riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il militare consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni vigenti.
Se trattisi di infermita' non proveniente da causa di servizio, al
militare si applicano le disposizioni dell'articolo 17 a seconda della durata del servizio.
Dalla data di cessazione dal servizio, e per un periodo di tre
mesi, sono corrisposti al militare gli interi assegni spettanti, al pari grado in servizio effettivo. Tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.
Art. 19.
Al militare di truppa che cessi o abbia cessato dal servizio
continuativo per ferite, lesioni o infermita' riportate o aggravate per causa di guerra ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e' concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetti, per i quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, e' computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianita' per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza, sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.
Al militare suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio
continuativo non abbia raggiunto neppure con l'aumento di cui al comma precedente il limite di anzianita' per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, e' corrisposta, dalla data in cui cessi o abbia cessato dal servizio, in misura intera, la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra, nonche' un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultima paga percepita, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di sei anni.
Il beneficio di cui al presente articolo compete anche al militare
che consegua o abbia conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio continuativo: in tale caso, pero', resta escluso l'aumento di sei anni.
Art. 20.
Il militare di truppa che per effetto di ferite, lesioni o
infermita' riportate o aggravate per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra, abbia conseguito una pensione vitalizia o assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie; previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio continuativo, salvo il disposto del comma successivo, ed e' collocato, a seconda dell'idoneita', in congedo o in congedo assoluto dal giorno in cui gli e' concessa la pensione o l'assegno.
Il militare, puo' a domanda, continuare a rimanere in servizio
continuativo qualora conservi la idoneita' al servizio incondizionato. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data di concessione della pensione o assegno rinnovabile. L'idoneita' e' accertata dal Collegio medico legale.
Il militare, che abbia: cessato dal servizio continuativo ai sensi
del primo comma del presente articolo ed al quale sia in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, e' riammesso in servizio continuativo se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi piu' di due anni dalla cessazione dal servizio continuativo o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio continuativo, e sempre che non sia stato raggiunto dal limite di eta'. Per il periodo trascorso fuori dal servizio continuativo il militare e' considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennita', in aspettativa per infermita' proveniente da causa di servizio.
Al militare che, per aver superato i limiti di cui al precedente
comma, non possa ottenere la riammissione, si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni dell'articolo 17 della presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla scadenza dell'assegno rinnovabile.
Art. 21.
Al militare di truppa che cessa dal servizio continuativo per eta'
o per infermita' proveniente da causa, di servizio spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' speciale annua lorda non riversibile di lire cinquantamila.
Tale indennita' compete fino al compimento degli anni 65.
L'indennita' stabilita dal presente articolo compete, fino al
compimento degli anni 65, anche al militare di truppa che si trovi nelle condizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 19 in aggiunta alla pensione o all'assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti. Per il militare che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 19 l'indennita' e' ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal prime comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni; essa non puo', pero', in alcun caso, superare tale somma.
Art. 22.
Il militare di truppa che dia scarso rendimento cessa dal servizio
continuativo ed e' collocato in congedo.
La cessazione dal servizio e' disposta previo parere delle
autorita' competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.
Al militare che cessi dal servizio a norma del presente articolo si
applicano le disposizioni dell'articolo 17, a seconda della durata del servizio.
Dalla data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi,
sono corrisposti al militare gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo: tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.
Art. 23.
Il militare di truppa che abbia compiuto venti anni di servizio
effettivo puo', a domanda, cessare dal servizio continuativo con diritto al normale trattamento di quiescenza.
((Il militare che non abbia raggiunto il periodo di servizio
anzidetto puo' egualmente cessare, a domanda, dal servizio continuativo e consegue l'indennita' per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione)).
Il comandante generale ha facolta' di non accogliere la domanda per
motivi penali o disciplinari o ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.
Il militare che cessa dal servizio continuativo, a domanda, e'
collocato in congedo.
L'applicazione del presente articolo e' sospesa in tempo di guerra.
Art. 24.
Il militare di truppa che non osservi le disposizioni di legge sul
matrimonio dei militari cessa dal servizio continuativo ed e' collocato in congedo.
Al militare che cessa dal servizio ai sensi del comma precedente si
applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni dell'articolo 17.
L'applicazione della norma di cui al primo comma del presente
articolo e' sospesa in tempo di guerra.
Art. 25.
Il militare di truppa che consegna la nomina all'impiego civile
cessa dal servizio continuativo ed e' collocato in congedo.
L'appuntato in servizio continuativo puo' fare domanda di impiego
civile e, se riconosciuto idoneo e meritevole, acquista titolo a conseguirlo ai sensi dell'articolo 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nei limiti di un terzo dei posti di usciere o qualifica equiparata delle carriere del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza.
L'appuntato, il finanziere scelto e il finanziere in servizio
continuativo possono fare domanda di impiego civile e, se riconosciuti idonei e meritevoli, acquistano diritto a conseguirlo ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 94, nei limiti dei posti di commesso nell'Amministrazione delle dogane ad essi riservati dalla legge anzidetta.
L'accertamento se il militare di truppa sia idoneo e meritevole a
conseguire l'impiego civile e' effettuato da una Commissione nominata dal Ministro per le finanze e composta da un ufficiale generale della Guardia di finanza, presidente, e da due impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze con qualifica di direttore di divisione, membri.
L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile e'
determinato dalla data di presentazione delle domande.
Perde titolo a conseguire l'impiego civile il militare di truppa
che abbia raggiunto l'anzianita' di servizio occorrente per il diritto a pensione normale ai sensi della lettera a) dell'articolo 17.
Art. 26.
Il militare di truppa, nel cui riguardi si verifichi una delle
cause di cessazione dal servizio continuativo previste dall'articolo 15, essa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.
Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un
giudizio di Commissione di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del militare dal servizio continuativo si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta.
CAPO III
MILITARI DI TRUPPA
IN FERMA VOLONTARIA O IN RAFFERMA
Art. 27.
Il militare di truppa in ferma volontaria o in rafferma e'
vincolato, per obbligo assunto a prestare servizio per un periodo di tempo determinato.
La durata della ferma volontaria e di ogni rafferma e' stabilita in
anni tre, salvo quanto e' stabilito negli articoli 29 e 30.
Art. 28.
Il militare di truppa contrae la ferma all'atto dell'arruolamento.
Al termine della ferma il militare di truppa che conservi
l'idoneita' fisiopsichica al servizio incondizionato e sia meritevole per qualita' morali, buona condotta, istruzione, attitudine e rendimento, di continuare a prestare servizio nel Corpo, puo' ottenere, a domanda, di contrarre rafferma triennale.
Il militare che conservi i requisiti di cui al secondo comma e'
ammesso, a domanda, a contrarre una seconda rafferma triennale.
Il militare cui sia concessa la rafferma triennale ha diritto ad un
premio nella misura stabilita da apposite disposizioni di legge.
Art. 29.
Il militare di truppa che alla scadenza della ferma o rafferma non
possa essere ammesso a rafferma triennale per temporanea inidoneita' fisica al servizio incondizionato o perche' sottoposto a procedimento penale o disciplinare, anche se sospeso dal servizio, puo' ottenere, a domanda, una o piu' rafferme provvisorie.
La durata complessiva delle rafferme provvisorie del militare
temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato non puo' essere superiore al periodo massimo delle licenze spettanti la durata massima delle rafferme provvisorie del militare sottoposto a procedimento penale non puo' protrarsi oltre la data in cui viene definito il procedimento.
Al termine della rafferma provvisoria, o anche prima, il militare
che abbia riacquistato l'idoneita' fisica incondizionata e quello nei cui confronti il procedimento penale o disciplinare sia stato definito in senso favorevole puo' ottenere, a domanda, la rafferma triennale con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della ferma o rafferma triennale precedente.
Art. 30.
Al militare di truppa in ferma volontaria o in rafferma al quale
sia negata la rafferma triennale per demerito nelle qualita' i morali o intellettuali o nella condotta o nel rendimento puo' essere concessa, a domanda, una rafferma annuale di esperimento.
Al termine della rafferma di esperimento il militare che ne sia
meritevole puo' ottenere, a domanda, la rafferma triennale con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza della rafferma di esperimento.
Il tempo trascorso in rafferma di esperimento non e' computato agli
effetti degli aumenti di paga.
Art. 31.
La domanda di rafferma deve essere presentata almeno 60 giorni
prima della scadenza della ferma o rafferma in corso.
La rafferma e' concessa dal comandante di Corpo.
Qualora il comandante di Corpo ritenga che il militare non sia
meritevole di alcuna rafferma, ne fa proposta per il tramite gerarchico al comandante generale, che decide.
Art. 32.
Il militare di truppa che abbia compiuto la seconda rafferma
triennale e che ne faccia domanda e' ammesso in servizio continuativo qualora ne sia dichiarato meritevole dal comandante di Corpo.
Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma
dell'articolo 2.
In caso di diniego all'ammissione in servizio continuativo il
militare cessa dalla rafferma ed e' collocato in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio dal militare oltre la scadenza della rafferma e' considerato come servizio prestato in rafferma.
Art. 33.
Il militare di truppa in ferma volontaria o in rafferma puo' essere
sospeso dal servizio per motivi precauzionali in conformita' a quanto previsto per i militari in servizio continuativo.
Art. 34.
Il militare di truppa cessa dalla ferma volontaria o dalla
rafferma, anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause:
a) infermita', quando sia riconosciuto non idoneo al servizio
incondizionato. Se trattisi di non idoneita' temporanea, la cessazione dalla ferma o dalla rafferma e' disposta qualora il militare non abbia riacquistato la idoneita' fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantigli;
b) scarso rendimento;
c) motivi disciplinari, sempre che i fatti non siano di tale
gravita' da importare il deferimento alla Commissione di disciplina per la eventuale perdita del grado;
d) condanna penale per la quale il militare deve espiare una pena
restrittiva della liberta' personale;
e) domanda, per gravi comprovati motivi; la domanda puo' non
essere accolta per ragioni di servizio;
f) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 8 MAGGIO 2001, N. 215, COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2003, N. 236));
g) perdita del grado.
Il provvedimento di cessazione dalla ferma volontaria o dalla
rafferma e' adottato dal comandante generale; previo parere delle autorita' competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento, ove si tratti di cessazione per la causa di cui alla lettera b); previa contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato, ove si tratti di cessazione per la causa di cui alla lettera c).
Art. 35.
Il militare di truppa che cessi dal servizio al termine della ferma
volontaria o dalla rafferma o prima di tale termine per una delle cause previste dall'articolo 34, eccettuata la perdita del grado e', collocato in congedo.
Nel caso di cessazione dal servizio per infermita', se trattasi di
non idoneita' permanente al servizio incondizionato, il militare e' collocato in congedo assoluto.
Art. 36.
Il militare di truppa che cessi dal servizio al termine della ferma
volontaria o dalla rafferma ha diritto ad un premio di congedamento nella misura stabilita dalle norme di legge vigenti per i militari di truppa dell'Esercito, salvo che non abbia acquisito titolo a, pensione vitalizia per anzianita' di servizio.
Se il militare cessa dal servizio prima del termine della ferma
volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalle lettere a), e) ed f) dell'articolo 34, il premio di congedamento e' corrisposto in proporzione degli anni di servizio compiuti, calcolandosi per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi. Nessun premio compete al militare che cessi dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalle lettere b), c), d) e g) del predetto articolo 34.
Qualora la cessazione dal servizio sia determinata da infermita'
proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra, il militare consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore. La concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra non fa perdere il diritto al premio di congedamento.
CAPO IV
MILITARI DI TRUPPA IN CONGEDO
ED IN CONGEDO ASSOLUTO
Art. 37.
Il militare di truppa in congedo puo' trovarsi:
a) in servizio temporaneo;
b) in congedo illimitato.
Il militare in servizio temporaneo e' soggetto alle leggi ed ai
regolamenti vigenti per la categoria di militari cui apparteneva all'atto della cessazione dal servizio in quanto gli siano applicabili.
Il militare in congedo illimitato e' soggetto alle disposizioni di
legge e di regolamento riflettenti il grado, la disciplina ed il controllo della forza in congedo.
Art. 38.
Il militare di truppa in congedo e' soggetto ai seguenti obblighi
di servizio:
a) in tempo di pace:
rispondere ai richiami in servizio per eccezionali esigenze,
nonche' alle chiamate di controllo;
b) in tempo di guerra:
rimanere costantemente a disposizione del Governo per essere,
all'occorrenza, richiamato in servizio.
I richiami sono disposti d'autorita' dal Ministro per le finanze,
nei limiti numerici stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro; lo stesso decreto determina la durata massima dei richiami.
Art. 39.
Il militare di truppa cessa dal congedo ed e' collocato in congedo
assoluto al raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di eta' o anche prima di tale limite quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.((3))
Il militare di truppa in congedo assoluto non ha obblighi di
servizio; conserva pero' il grado e l'onore dell'uniforme ed e' soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 19 maggio 1976, n. 266, convertito con modificazioni dalla
L. 22 maggio 1976, n. 392, ha disposto (con l'art. 2) che "Il limite di eta' stabilito dal primo comma dell'art. 31 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 e dal primo comma dell'art. 39 della legge 3 agosto 1961, n. 833, per il collocamento in congedo assoluto, rispettivamente dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e' elevato ad anni cinquantotto."
CAPO V
PERDITA DEL GRADO
Art. 40.
Il militare di truppa incorre nella perdita del grado per una delle
seguenti cause:
1) perdita della cittadinanza;
2) assunzione in servizio, non autorizzata, in forze armate di
Stati esteri;
3) assunzione in servizio con qualsiasi grado in altre forze
armate o corpi di polizia;
4) interdizione giudiziale o inabilitazione;
5) irreperibilita' accertata;
6) rimozione per violazione del giuramento o per altri motivi
disciplinari, ovvero per comportamento comunque contrario alle finalita' del Corpo o alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio di una Commissione di disciplina;
7) condanna:
a) nei casi in cui, ai sensi della, legge penale, importi la
pena accessoria della rimozione;
b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di
cui agli articoli 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste dai numeri 2 e 5 del primo comma dell'articolo 19 di detto Codice penale.
Art. 41.
La perdita del grado e' disposta con determinazione del comandante
generale. Essa decorre dalla data della determinazione nei casi di cui ai numeri 1), 5) e 6) dell'articolo 40, dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui ai numeri 2) e 3) e dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui ai numeri 4) e 7).
Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'articolo 26
la perdita del grado per le cause indicate ai numeri 6) e 7) dell'articolo 40 decorre dalla data in cui il militare ha cessato dal servizio continuativo.
Il militare di truppa incorso nella perdita del grado e' iscritto
nel proprio distretto di leva come semplice soldato.
Art. 42.
Puo' essere reintegrato nel grado:
1) a domanda, il militare che sia incorso nella perdita del grado
per una delle cause indicate nei numeri 1) 4) e 5), dell'articolo 40, quando la cause stesse siano venute a mancare;
2) a domanda, o d'ufficio, il militare in congedo incorso nella
perdita del grado ai sensi del n. 3 dell'articolo 40, quando cessi di appartenere ad altra forza armata o Corpo di polizia;
3) a domanda, il militare rimosso dal grado per motivi
disciplinari ai sensi del n. 6) dell'articolo 40), quando abbia conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Tale periodo e' ridotto alla meta' per il militare che, per atti di valore compiuti dopo la rimozione dal grado, abbia conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valore militare. Colui che abbia conseguito piu' di una di dette promozioni o ricompense puo' ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Ove la rimozione dal grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporti di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non puo' aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;
4) a domanda, il militare che sia incorso nella perdita del grado
per condanna ai sensi del n. 7) dell'articolo 40 quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado ai sensi della lettera a) di detto n. 7), anche a norma, della legge penale militare.
La reintegrazione nel grado e' disposta con determinazione del
comandante generale e decorre dalla data del provvedimento.
La reintegrazione nel grado del militare non importa di diritto la
riammissione in servizio.
CAPO VI
DISCIPLINA
SEZIONE I
Sanzioni disciplinari di stato
Art. 43.
Le sanzioni disciplinari di stato sono:
a) la sospensione disciplinare dal servizio, di cui all'articolo
14;
b) la cessazione dalla ferma volontaria dalla rafferma per motivi
disciplinari di cui all'articolo 34 lettera c);
c) la perdita del grado per rimozione, di cui al n. 6)
dell'articolo 40.
SEZIONE II
Procedimento disciplinare
Art. 44.
L'accertamento di un illecito disciplinare, per il quale il
militare puo' essere passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 43, e' effettuato mediante contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato.
L'accertamento e' disposto dal comandante di zona o dal comandante
delle scuole o dal comandante di Corpo dal quale il militare dipende per ragioni di impiego.
Art. 45.
Il comandante di Corpo o di zona o delle scuole qualora ritenga, in
base alle risultanze di accertamenti disciplinari, che al militare sia da infliggere una delle sanzioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 43, ne fa proposta, per tramite gerarchico, al comandante generale, il quale puo' anche disporre il deferimento a Commissione di disciplina; il comandante di Corpo o di zona o delle scuole qualora ritenga, invece, che il militare sia passibile di perdita del grado, ne ordina il deferimento a Commissione di disciplina. ((5))
Il Ministro e il comandante generale possono disporre direttamente
che siano eseguiti accertamenti disciplinari nei confronti di un militare per l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 43. Ogni decisione, in tal caso, e' rimessa all'autorita' che ha disposto gli accertamenti.
----------------
AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale con sentenza 12- 26 maggio 1994, n. 197 (in
G.U. 1a s.s. 01/06/1994, n. 23) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 45, primo comma, primo periodo, della legge 3 agosto 1961, n. 833 (Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza), nella parte in cui non prevede il diretto deferimento a Commissione di disciplina qualora in base alle risultanze di accertamenti disciplinari il Comandante di Corpo o di zona o delle scuole ritenga che al militare sia da infliggere la sanzione della cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma, indicata alla lettera b) dell'art. 43 della stessa
legge."
Art. 46.
La Commissione di disciplina formata di volta in volta e convocata
dal comandante di Corpo che ha ordinato il deferimento o dal comandante di Corpo indicato dall'autorita' superiore che ha ordinato il deferimento.
Sulla deliberazione della Commissione decide il Ministro quando il
deferimento sia stato da lui ordinato; decide il comandante generale in ogni altro caso.
Il Ministro o il comandante generale puo' discostarsi dal giudizio
della Commissione di disciplina a favore del militare.
In caso di corresponsabilita' fra sottufficiali e militari di
truppa per fatti che configurino un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare e' unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico dei sottufficiali.
Il Ministro o il comandante generale sino a quando non sia
convocata la Commissione di disciplina, puo' ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti.
Si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni di legge
concernenti la formazione e la procedure della Commissione di disciplina per i sottufficiali.
TITOLO III
Disposizioni transitorie e finali
CAPO I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 47.
Nella prima applicazione della presente legge, assumono la
posizione di stato di vicebrigadiere o di militare di truppa in servizio continuativo, rispettivamente, i vicebrigadieri che siano stati ammessi alla seconda rafferma triennale e gli appuntati, finanzieri scelti e finanzieri che siano stati ammessi alla terza rafferma triennale.
Art. 48.
Ai vicebrigadieri, agli appuntati, ai finanzieri scelti e ai
finanzieri che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione per limiti massimi di servizio, per eta' o per infermita' dipendente, da causa di servizio e che alla data predetta non abbiano compiuto gli anni 65, compete la indennita' speciale prevista dagli articoli 4 e 21, a decorrere dal 1 gennaio 1961 o dal collocamento in pensione se avvenuto posteriormente a questa ultima data.
La suddetta indennita' speciale compete anche sino, al compimento
del 65° anno di eta', al personale di cui al precedente comma che si sia trovato nelle condizioni richieste per aver diritto all'indennita' stessa nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1961 e la data di entrata in vigore della presente legge. ((2))
----------------
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 20 dicembre 1967, n. 1264 ha disposto (con l'art. 1) che "Le
norme dell'articolo 45 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, dell'articolo 48 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza, dell'articolo 64 della legge 26 luglio 1961, n. 709, concernente stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e degli articoli 72 e 132 della legge 13 febbraio 1963, n. 173, sullo stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia, per quanto concerne l'attribuzione dell'indennita' speciale al personale cessato dal servizio per infermita' dipendente da causa di servizio, devono intendersi nel senso che l'indennita' speciale stessa compete
indipendentemente dall'anzianita' di servizio maturata."
Art. 49.
Per il militare di truppa nei cui riguardi alla data di entrata in
vigore della presente legge; sia intervenuto un provvedimento di cessazione dalla ferma o rafferma annullato dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o in accoglimento di ricorso straordinario al Capo dello Stato o di ufficio, la riammissione in servizio da disporsi per effetto della abrogazione dell'articolo unico della legge 6 giugno 1935, n. 1097, ai sensi del successivo articolo 54, decorre, agli effetti economici, da data comunque non anteriore a quella di entrata in vigore della, presente legge.
Se pero' non venga adottato alcun nuovo provvedimento in
sostituzione di quello annullato o se al termine della nuova procedura venga adottato un provvedimento che non comporti la cessazione dalla ferma o rafferma, la riammissione in servizio decorrera', anche agli effetti economici, dalla data di decorrenza del provvedimento annullato.
Art. 50.
((Per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge possono fare domanda di impiego civile anche i sottufficiali che abbiano compiuto 12 anni di servizio effettivo)).
Le disposizioni dell'articolo 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260,
integrate ai sensi del precedente comma, continuano ad applicarsi anche oltre la data della loro abrogazione, stabilita dall'articolo 52, nei confronti dei sottufficiali che abbiano precedentemente acquistato titolo a conseguire l'impiego civile.
Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il passaggio all'impiego civile dei militari di truppa in ferma volontaria o in rafferma e in servizio continuativo e' disciplinato dalle disposizioni preesistenti. Tali disposizioni continuano ad applicarsi anche oltre la scadenza dell'anzidetto periodo di due anni nei confronti dei militari che abbiano precedentemente acquistato titolo a conseguire l'impiego civile.
CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 51.
Il primo comma dell'articolo 1 della legge 17 aprile 1957, n. 260,
e' cosi' sostituito, con effetto dal terzo anno successivo a quello in cui entrera' in vigore la presente legge:
"Ai sottufficiali della Guardia di finanza si applicano le
disposizioni sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito (Arma dei carabinieri) contenute nella legge 31 luglio 1954, n. 599, eccettuate quelle contenute nell'articolo 59, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti".
Art. 52.
L'articolo 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260, ad eccezione del
secondo comma, e' abrogato con effetto dal terzo anno successivo a quello in cui entrera' in vigore la presente legge.
Art. 53.
I militari di truppa in ferma volontaria o in rafferma non sono
ammessi a conseguire l'impiego civile.
Art. 54.
Sono abrogati l'articolo unico della legge 6 giugno 1935, n. 1097,
per la parte concernente i militari di truppa della Guardia di finanza, l'articolo 4 della legge 17 aprile 1957, n. 240, nonche' ogni altra disposizione contraria alla presente legge o comunque con essa incompatibile.
Art. 55.
Il personale delle categorie del congedo del Corpo della guardia di
finanza richiamato in servizio temporaneo cui spetti una pensione ordinaria a carico dello Stato ha diritto al trattamento economico di attivita' del grado rivestito, tenuto conto della anzianita' posseduta, restando, sospeso il pagamento del trattamento di quiescenza; ha diritto invece a quest'ultimo trattamento, in luogo di quello di attivita', se piu' favorevole. Il servizio temporaneo di richiamo reso dal personale del Corpo della guardia di finanza, e' utile ai fini di pensione.
Art. 56.
Ai militari di truppa in servizio continuativo e' esteso l'obbligo
dell'iscrizione all'Opera, di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, prevista dall'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della concessione delle prestazioni stabilite dall'articolo 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive disposizioni modificative ed integrative.
I vicebrigadieri ed i militari di truppa in servizio continuativo
possono contrarre mutui quinquennali e decennali con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, verso cessione di quote dello stipendio o della paga non superiori al quinto e con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive disposizioni modificative ed integrative. A tal fine lo stipendio o la paga fruiti da detto personale vengono assoggettati al contributo dello 0,50 per cento di cui all'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni.
L'iscrizione disposta dal primo comma ha effetto dal primo giorno
del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Art. 57.
All'onere di lire 221.725.000 derivante dall'attuazione della
presente legge nell'esercizio finanziario 1960-61, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli numeri 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 100 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 agosto 1961
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI -
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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