Ordinamento del Corpo della guardia di finanza
forza pubblica ed ha il compito di:
prevenire, ricercare e denunziare le evasioni e le violazioni
finanziarie;
eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e
concorrere ai servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione;
vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi,
sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;
concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in
caso di guerra, alle operazioni militari;
concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza
pubblica;
eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia
dalla legge richiesto il suo intervento. ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D. Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 1, comma 2)
che "All'atto della istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la dipendenza del Corpo della Guardia di finanza di cui all'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, si intende riferita al Ministro dell'economia e delle finanze".
Art. 2.
Il Corpo della guardia di finanza e' costituito dal seguente
personale militare:
a) ufficiali;
b) sottufficiali;
c) truppa.
Il personale ufficiali e' ordinato nei seguenti gradi gerarchici:
Ufficiali generali:
generale di divisione;
generale di brigata.
Ufficiali superiori:
colonnello;
tenente colonnello;
maggiore.
Ufficiali inferiori:
capitano.
Ufficiali subalterni:
tenente;
sottotenente.
3. Il personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali e' ordinato
nei seguenti gradi gerarchici:
a) ruolo 'ispettori':
1) maresciallo aiutante;
2) maresciallo capo;
3) maresciallo ordinario;
4) maresciallo;
b) ruolo 'sovrintendenti':
1) brigadiere capo;
2) brigadiere;
3) vice brigadiere.
4. Il personale appartenente al ruolo 'appuntati e finanzieri' e'
ordinato secondo i seguenti gradi gerarchici:
1) appuntato scelto;
2) appuntato;
3) finanziere scelto;
4) finanziere.
A tale personale e' sottoposto gerarchicamente, pur non appartenendo
al ruolo 'appuntati e finanzieri', l'allievo finanziere.' ((4))
---------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 29 gennaio 1999, n. 34 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla data di emanazione delle determinazioni di cui al comma 1, si intendono abrogati gli articoli 2, 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189".
Art. 3.
Il Corpo della guardia di finanza e' cosi' ordinato:
Comando generale;
Comandi e reparti territoriali:
zone;
legioni;
nuclei di polizia tributaria.
Scuole:
comando scuole;
accademia;
scuola sottufficiali;
legione allievi;
centri di addestramento.
Enti vani:
centri studio;
centri tecnici;
centri logistici;
reparto autonomo centrale;
officine;
magazzini. ((4))
---------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 29 gennaio 1999, n. 34 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla data di emanazione delle determinazioni di cui al comma 1, si intendono abrogati gli articoli 2, 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189".
Art. 4.
((Il Comandante generale della Guardia di finanza e' scelto fra i
generali di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo del medesimo Corpo o dell'Esercito ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa)).
Il Comandante generale presiede a tutte le attivita' concernenti
l'organizzazione, il personale, l'impiego, i servizi tecnici, logistici e amministrativi, i mezzi e gli impianti della Guardia di finanza. Prende accordi con gli stati maggiori delle Forze armate per quanto e' necessario in relazione all'addestramento militare e al concorso dei reparti del Corpo alle operazioni militari in caso di emergenza. Ha rapporti col Comandante generale dei carabinieri col Capo della polizia e con tutti gli altri organi centrali dell'Amministrazione dello Stato per assicurare il coordinamento con essi dell'attivita' della Guardia di finanza.
Il Comandante generale e' coadiuvato nell'esercizio delle sue
funzioni ed e' sostituito, in caso di assenza o d'impedimento, dal Comandante in seconda, che attende anche in particolare, alla trattazione degli affari che gli vengono delegati dal Comandante generale. Assume la carica di Comandante in seconda il generale di divisione piu' anziano della Guardia di finanza.
((Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a due anni
ed e' rinnovabile, con provvedimento da emanare secondo la procedura di cui al primo comma, per un periodo di due anni e comunque non oltre il raggiungimento del limite di eta'. Il Comandante generale, qualora nel corso del primo biennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di eta', e' richiamato d'autorita' fino al termine del medesimo biennio e il mandato non e' rinnovabile. Al termine del mandato e' disposto il collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di eta', con applicazione delle disposizioni dell'articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, o successive modificazioni)). ((6))
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 3 giugno 2010, n. 79 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che
la presente modifica acquista efficacia dalla data di assunzione della carica del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, nominato secondo le procedure stabilite dal primo comma dell' articolo 4 della legge n. 189 del 1959, come sostituito dalla legge 3 giugno 2010, n. 79.
Art. 5.
Il Comando generale e' costituito da reparti, uffici e organi
direttivi dei servizi, ai quali sono assegnati ufficiali della Guardia di finanza; possono esservi assegnati ufficiali di altre Forze armate, ai sensi del successivo art. 7.
((Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il
collegamento con il Ministero della difesa e' assegnato al Comando generale, dal Capo di stato maggiore della difesa, un generale di divisione in servizio permanente dell'Esercito. Per finalita' di collegamento con il Comando generale e' assegnato al Ministero della difesa un generale di divisione in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza)).
Per le esigenze dei servizi amministrativi sono assegnati al
Comando generale funzionari ed impiegati del Ministero delle
finanze.
L'ordinamento interno del Comando generale e' stabilito dal
Comandante generale.
Art. 6.
Ciascuna zona e' costituita dal comando, da un numero vario di
legioni, da un centro di addestramento e, di massima, da un nucleo regionale di polizia tributaria. Ciascuna legione e' costituita dal comando e da un numero vario di gruppi, nuclei di polizia tributaria, stazioni navali, sezioni aeree e unita' minori. A decorrere dal corrente anno accademico 1965-1966 l'Accademia e il comando scuole sono equiparate ai comandi di zona. Il comando scuole ha alla dipendenza la scuola sottufficiali e la legione allievi, che sono costituite dal comando e da un numero vario di battaglioni e di unita' minori, e la scuola di polizia tributaria. La scuola alpina, la scuola nautica e la banda musicale del Corpo dipendono dal comando della legione allievi.
I nuclei di polizia tributaria sono reparti specializzati per le
investigazioni ed hanno rango variabile a seconda dell'importanza economica della circoscrizione in cui operano.
Il nucleo centrale e i nuclei regionali di polizia tributaria sono
costituiti dal comando e da un numero vario di gruppi, di sezioni ed unita' minori. Il nucleo centrale dipende direttamente dal comando generale.
Per l'attribuzione del rango di comando di corpo e per
l'individuazione degli incarichi che comunque comportano l'esercizio delle funzioni di comandante di corpo si provvede con decreto del Ministro delle finanze.
Il numero delle zone, delle legioni e dei nuclei regionali di
polizia tributaria e' determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie del bilancio del Ministero delle finanze - Guardia di finanza - e dei contingenti di personale previsti dagli organici. ((4))
---------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 29 gennaio 1999, n. 34 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla data di emanazione delle determinazioni di cui al comma 1, si intendono abrogati gli articoli 2, 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189".
Art. 7.
Possono essere destinati a prestare servizio presso il Corpo della
guardia di finanza ufficiali di grado non superiore a colonnello o corrispondente e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica quando occorra adibirli a particolari incarichi di natura tecnica.
Al personale militare anzidetto spetta la indennita' di alloggio
dovuta ai pari grado del Corpo.
Art. 8.
All'insegnamento nelle scuole e nei corsi di addestramento si
provvede con ufficiali della Guardia di finanza o di altre Forze armate.
All'insegnamento delle materie non militari si puo' provvedere con
professori e assistenti di ruolo del Ministero della pubblica istruzione, magistrati, funzionari dell'Amministrazione finanziaria delle carriere direttive in attivita' di servizio, funzionari degli altri rami dell'Amministrazione dello Stato e, ove occorra, con personale civile estraneo all'Amministrazione dello Stato, incaricato mediante convenzioni annuali.
Con decreto del Ministro per le finanze, da emanare di concerto col
Ministro, per il tesoro, sono stabiliti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, i compensi per gli incarichi di insegnamento.
Art. 9.
Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro
per il tesoro, e' stabilita l'aliquota dei personale sottufficiali e truppa destinata al contingente di mare e alle varie categorie di specializzazione.
Art. 10.
Ai militari del Corpo della guardia di finanza si applicano il
regolamento di disciplina militare per l'Esercito e la legge penale militare.
Ad essi si applicano altresi' le disposizioni sulle licenze, sui
documenti caratteristici e matricolari e quelle concernenti gli accertamenti medico-legali valevoli per l'Esercito - Arma dei carabinieri - con le varianti eventualmente necessarie.
Art. 11.
I ruoli organici del personale del Corpo della- guardia di finanza
sono stabiliti in conformita' della tabella allegata alla presente legge.
Il numero degli ufficiali di complemento che e' consentito
mantenere in servizio di prima nomina e' fissato annualmente con la legge di approvazione del bilancio.
Disposizioni finali
Art. 12.
L'avanzamento al grado di maresciallo capo e' conferito ad
anzianita', nei limiti dei posti di organico vacanti, ai marescialli ordinari giudicati idonei, che abbiano compiuto almeno due anni di permanenza nel grado.
L'avanzamento al grado di brigadiere e' conferito ad anzianita' ai
vicebrigadieri giudicati idonei, che abbiano compiuto due anni di permanenza nel grado.
Art. 13.
L'onere di lire 750 milioni derivante dalla applicazione della
presente legge per l'esercizio finanziario 1959-60 fara' carico al fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio finanziario.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con proprio
decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della- Repubblica, salve le diverse decorrenze stabilite nell'annessa tabella per l'attuazione dei ruoli organici.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 aprile 1959
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI - TAMBRONI
- ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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