Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale...
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 2.
Spetta al Ministero dell'interno provvedere:
a) all'organizzazione centrale e periferica dei servizi di cui al
precedente articolo;
b) agli studi ed agli esami sperimentali e tecnici nelle materie
relative ai servizi stessi;
c) alla determinazione degli stabilimenti industriali, depositi e
simili tenuti ad istituire un proprio servizio di prevenzione e di estinzione incendi, specificando la dotazione minima di personale e di materiale per detto servizio, nonche' le relative caratteristiche tecniche.((8))
------------------ AGGIORNAMENTO (8) Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 ha disposto (con l'art. 35) che la legge 13 maggio 1961, n. 469, e' abrogata ad eccezione degli articoli 2 primo comma, lettera c), limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; 6; 11; 12; 17; 19 e 20, primo comma, fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 6, comma 1; 21, secondo comma; 25, secondo comma; 78; 80; 84; 85; 106; 107.
Art. 3
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 4
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 5
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 6.
In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, l'Amministrazione dell'interno puo' autorizzare aperture di credito a favore di comandanti provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il pagamento;
a) delle spese per il vitto, la vestizione, il materiale
sanitario e quello per l'attrezzatura degli immobili destinati ai servizi dei vigili del fuoco e degli uffici e di ogni altra spesa occorrente per il mantenimento dei sottufficiali, vigili scelti e vigili, fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, commi primo e secondo, della legge 28 settembre 1942, n. 1140, per l'acquisto di mobili, soprammobili, tappezzerie, oggetti di cancelleria, macchine;
b) delle spese per il servizio, la manutenzione e la riparazione
degli automezzi;
c) delle spese generali degli Ispettorati di zona e dei Comandi
provinciali;
d) delle spese inerenti alle esercitazioni e manovre, ai servizi
dei Comandi provinciali, all'istruzione ed all'assistenza religiosa e morale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'assistenza sanitaria dei vigili ausiliari di leva e del personale permanente o volontario colpito da infermita' dipendente da causa di servizio, ed ai trasporti;
e) delle spese per l'educazione fisica e per le attivita'
sportive degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili dei fuoco;
f) dei canoni per provviste d'acqua agli immobili destinati ai
servizi dei vigili del fuoco.
((Per il pagamento delle spese occorrenti al funzionamento delle
scuole centrali antincendi, del centro studi ed esperienze, degli ispettorati interregionali e regionali dei vigili del fuoco e della colonna mobile centrale sara' provveduto con apertura di credito a favore, rispettivamente, del comandante delle scuole, del direttore del centro studi ed esperienze e degli ispettori interregionali e regionali dei vigili del fuoco e del comandante della colonna mobile centrale)).
Art. 7
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 8
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
TITOLO II
Ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Art. 9
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 10
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 11.
I Comandi provinciali hanno sede nei capoluoghi di provincia e
comprendono i reparti dei vigili del fuoco del capoluogo e quelli dei distaccamenti e posti di vigilanza della provincia.
Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali degli
Ispettorati di zona sono determinati con decreto del Ministro per l'interno.
Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali dei
distaccamenti e dei posti di vigilanza sono determinati con decreto del Ministro per l'interno, in relazione alle esigenze delle zone interessate, tenuto conto dello sviluppo industriale, della distanza da altre sedi dei servizi antincendi, della natura dei luoghi e degli interventi effettuati nell'ultimo quinquennio.
Ai Comandi provinciali possono essere affidati dai prefetti, in via
eccezionale, particolari servizi di carattere tecnico, per i quali il personale abbia attitudini in dipendenza dei compiti di istituto.
Art. 12.
I comandanti provinciali:
a) hanno la diretta responsabilita' della organizzazione dei
servizi antincendi e dei soccorsi tecnici in genere della rispettiva provincia;
b) rispondono del funzionamento del Comando provinciale cui sono
preposti e della disciplina del dipendente personale;
c) adottano i provvedimenti disciplinari loro deferiti dal
regolamento di disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
d) provvedono, in qualita' di funzionari delegati, alla gestione
del Comando provinciale in conformita' delle norme stabilite dall'apposito regolamento amministrativo-contabile;
e) dispongono le visite ed i controlli ai locali adibiti a
depositi ed industrie pericolosi prima della concessione della licenza di esercizio da parte delle autorita' competenti, nonche' le visite ed i controlli ai locali adibiti a pubblici spettacoli;
f) provvedono al controllo periodico sullo stato di manutenzione
delle bocche da incendio e degli impianti aventi, comunque, attinenza con la prevenzione incendi, nonche' al controllo della osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi;
g) fanno parte, come membri di diritto delle Commissioni edilizie
comunali;
h) formulano, al Ministero dell'interno proposte per la
istituzione di distaccamenti e posti di vigilanza:
i) propongono al Ministero dell'interno quali stabilimenti
industriali, depositi e simili debbano avere servizi propri di prevenzione e di estinzione degli incendi, ed esercitano la vigilanza ed il controllo su detti servizi al fine di assicurarne l'efficienza ed il normale funzionamento;
l) curano la preparazione tecnica delle squadre antincendi delle
ditte comunque tenute all'istituzione di un proprio servizio di prevenzione ed estinzione degli incendi.
Art. 13
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
TITOLO III
Personale
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 14
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 15
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 16
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 17.
Su richiesta del Ministro per l'interno, il personale permanente
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' esonerato dal richiamo alle armi per istruzione o mobilitazione.
Il personale volontario, in servizio da almeno tre mesi, su
richiesta del Ministro per l'interno e' esonerato dal richiamo alle armi per istruzioni ed e' dispensato dal richiamo in caso di mobilitazione, qualora abbia compiuto il 30° anno di eta'.
Art. 18
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 19.
Al personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si
applicano le norme sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, salvo le particolari disposizioni di cui alla presente legge.
CAPO II
PERSONALE PERMANENTE STATO GIURIDICO
SEZIONE I - Reclutamento
Art. 20.
L'ammissione ai corsi allievi vigili permanenti delle scuole
centrali antincendi viene effettuata mediante pubblico concorso per esame.((8))
Il concorso e' bandito con decreto del Ministro per l'interno;
nello stesso decreto i posti messi a concorso vengono ripartiti nelle diverse specialita' di mestiere occorrenti alle necessita' del Corpo.
------------------ AGGIORNAMENTO (8) Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 ha disposto (con l'art. 35) che la legge 13 maggio 1961, n. 469, e' abrogata ad eccezione degli articoli 2 primo comma, lettera c), limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; 6; 11; 12; 17; 19 e 20, primo comma, fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 6, comma 1; 21, secondo comma; 25, secondo comma; 78; 80; 84; 85; 106; 107.
Art. 21.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
L'esclusione dal concorso di coloro che non risultino in possesso
dei prescritti requisiti e' disposta dal Ministro per l'interno, con proprio motivato decreto.
Art. 22.
((La commissione giudicatrice per i concorsi a vigile del fuoco in
prova e' nominata dal Ministro dell'interno ed e' composta:
1) dal comandante delle scuole centrali antincendi o da altro
funzionario della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;
2) da un funzionario della carriera direttiva amministrativa
dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso la Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi con qualifica non inferiore a direttore di sezione; 3) da due funzionari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui almeno uno in servizio presso le scuole centrali antincendi, con qualifica non inferiore a ispettore superiore;
4) da un funzionario del servizio ginnico-sportivo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della
carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non superiore a direttore di sezione)).
Art. 23.
Le prove del concorso consistono:
a) in una prova scritta, concernente lo svolgimento di un tema
narrativo;
b) in una prova pratica, concernente lo svolgimento di un saggio
di mestiere o esperimento pratico a seconda della specialita' di mestiere per la quale il candidato concorre;
c) in una prova orale, sulle seguenti materie:
1) aritmetica e geometria: le quattro operazioni. Nozioni sulle
figure piane e sui solidi geometrici;
2) tecnologia: nozioni tecniche sui materiali e le lavorazioni
attinenti al mestiere sul quale e' stata eseguita la prova pratica;
d) in una prova ginnico-sportiva concernente la esecuzione di
esercizi dai quali possa desumersi l'attitudine ginnica dei candidati.
E' in facolta' del Ministero di fare svolgere contemporaneamente la
prova scritta in piu' sedi, che saranno di volta in volta determinate. In questo caso per ogni sede di esame un funzionario dello carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dell'interno o un funzionario della carriera direttiva del personale tecnico dei servizi antincendi, con qualifica rispettivamente non inferiore a consigliere di 1ª classe o primo ispettore, presiede la Commissione di vigilanza, i cui membri sono designati dal prefetto della provincia in cui si svolge la prova.
Le prove pratiche, orali e ginniche si effettuano presso le scuole
centrali antincendi.
Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. Le
votazioni delle singole prove sono ridotte in decimi. I concorrenti per essere ammessi alla prova pratica orale e ginnica devono aver riportato nella prova scritta almeno sei decimi, e per essere inclusi in graduatoria devono riportarie in ciascuna prova di esame non meno di sei decimi.
La votazione complessiva e' stabilita dalla somma dei punti (dopo
la riduzione in decimi) riportati in tutte le prescritte prove di esame.
La graduatoria per ciascuna delle specialita' di mestiere tra le
quali sono stati ripartiti i posti messi a concorso e' formata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.
A parita' di voti hanno la precedenza gli orfani dei vigili del
fuoco provenienti dall'Istituto nazionale orfani vigili del fuoco, coloro che hanno prestato servizio militare di leva nel Corpo nazionale vigili del fuoco, ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, e i vigili volontari, salvi i diritti preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.
Art. 24.
Con decreto del Ministro per l'interno e' approvata la graduatoria
dei vincitori e degli idonei per ciascuna delle specialita' di mestiere fra le quali sono stati ripartiti i posti messi a concorso.
Art. 25.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
L'allievo vigile del fuoco ed il vigile permanente che abbia
prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco servizio per la durata complessiva non inferiore a 18 mesi, puo' essere esentato dal compiere il servizio di leva, qualora il Ministero della difesa accordi apposito nulla osta.
Art. 26
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 27
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
SEZIONE II. - Avanzamento.
Art. 28
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 29
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 30
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 31
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 32
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 33
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 34
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 35
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 36
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 37
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 38
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 39
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 40
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 41
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 42
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 43
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 44
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 45
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
SEZIONE III - Licenze - Malattie - Cessazioni dal servizio per
inabilita' fisica
Art. 46
((IL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 47
((IL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 48
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 49
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 50
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 51
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 52
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 53
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 54
((IL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 55
((IL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 56
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
SEZIONE IV - Matrimonio
Art. 57
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 58
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 59
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
SEZIONE V. - Cessazione dal servizio.
Art. 60
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 61
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 62
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 63
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 64
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 65
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 66
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 67
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 68
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
CAPO III
PERSONALE VOLONTARIO
Art. 69
((IL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 70
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 71
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 72
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 73
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 74
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
CAPO IV
PERSONALE PERMANENTE
Trattamento economico
Art. 75
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 76
((IL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 77
((IL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 78
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 79
((IL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 80
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 81
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 82
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 83
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 84.
Ai sottufficiali, che cessano dal servizio permanente per limiti di
eta' o per infermita' proveniente da causa di servizio spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la seguente indennita' speciale annua lorda, non reversibile:
maresciallo di 1ª classe . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 120.000 maresciallo di 2ª classe . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000 maresciallo di 3ª classe. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 85.000 brigadiere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 60.000 vice brigadiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000 vigile scelto e vigile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000
L'indennita' e' corrisposta in relazione al grado rivestito dal
sottufficiale, dal vigile scelto e dal vigile all'atto della cessazione dal servizio e compete fino al compimento del 65° anno di eta'.
TITOLO IV
Disposizioni transitorie
Art. 85.
Gli oneri derivanti dall'espletamento dei servizi di cui
all'articolo 1 fanno carico allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. Peraltro, gli oneri connessi con la preparazione delle unita' antincendi per le Forze armata sono rimborsati dal Ministero della difesa e versati all'entrata, dello Stato.
Rimangono a carico delle amministrazioni provinciali le, incombenze
e gli oneri di cui all'articolo 32 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ed a carico delle amministrazioni comunali le incombenze e gli oneri di cui all'articolo 27 della legge medesima. Nelle norme contenute in detti articoli, ai soppressi Corpi dei vigili del fuoco si intendono sostituiti i Comandi provinciali ed i distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 86
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 87
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 88
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 89
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 90
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 91
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 92
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 93
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 94
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 95
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 96
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 97
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 98
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 99
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 100
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 101
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 102
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 103
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 104
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 105
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
TITOLO V
Disposizioni finali
Art. 106.
Il Ministero dell'interno e' autorizzato alla concessione di
contributi fino all'importo annuo di lire 25 milioni a favore di istituzioni, giuridicamente riconosciute, cime si prefiggano l'assistenza ai figli del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 107.
Ai progetti relativi alla costruzione od all'adattamento di
immobili da destinare ai servizi dei vigili del fuoco, approvati dal Ministro per l'interno ai sensi dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e' riconosciuto, ai fini della loro esecuzione, carattere di urgenza e di indifferibilita'.
Art. 108
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 109
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 110
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 maggio 1961
GRONCHI
FANFANI - SCELBA -
TAVIANI - ANDREOTTI
- COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Allegato
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
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