Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura.
(Componenti e sede del Consiglio)
Il Consiglio superiore della magistratura e' presieduto dal
Presidente della Repubblica ed e' composto dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da ((sedici)) componenti eletti dai magistrati ordinari e da ((otto)) componenti eletti dal Parlamento, in seduta comune delle due Camere.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti eletti dal
Parlamento.
Il Consiglio ha sede in Roma.
Art. 2.
(Comitato di presidenza)
Presso il Consiglio superiore e' costituito un Comitato di
presidenza composto: dal Vice Presidente, che lo presiede, dal Primo Presidente della Corte suprema di cassazione e dal procuratore generale presso la Corte medesima.
Il Comitato promuove l'attivita' e l'attuazione delle deliberazioni
del Consiglio, e provvede alla gestione dei fondi stanziati in bilancio ai sensi dell'art. 9.
Art. 3.
(Commissioni)
Su proposta, del Comitato di presidenza, il Presidente del
Consiglio superiore nomina all'inizio di ogni anno le Commissioni aventi il compito di riferire al Consiglio, nonche' la Commissione speciale di cui all'art. 11, terzo comma.
Art. 4.
(Composizione della sezione disciplinare).
La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati
e' attribuita ad una sezione disciplinare, composta di sei componenti effettivi e di quattro supplenti.
I componenti effettivi sono:
il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la
sezione;
un componente eletto dal Parlamento, che presiede la sezione in
sostituzione del Vicepresidente del Consiglio superiore;
un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo
delle funzioni di legittimita';
due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23,
comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b).
I componenti supplenti sono:
un magistrato di Corte di cassazione, con esercizio effettivo
delle funzioni di legittimita';
un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23,
comma 2, lettera b); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c);
un componente eletto dal Parlamento.
Il vicepresidente del Consiglio superiore e' componente di diritto;
gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore tra i propri membri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parita' di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, e' eletto il piu' anziano per eta'.
COMMA ABROGATO DALLA L. 28 MARZO 2002, N. 44.
Nell'ipotesi in cui il Presidente del Consiglio superiore si
avvalga della facolta' di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.
Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare
sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione. ((18))
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AGGIORNAMENTO (18)
La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 22 luglio 2003, n. 262
(in G.U. 1a s.s. 30/07/2003 n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo modificato dall'art. 2 della legge 28 marzo 2002, n. 44 (Modifica alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nella parte in cui non prevede l'elezione da parte del Consiglio superiore della magistratura di ulteriori membri supplenti
della Sezione disciplinare."
Art. 5.
(Validita' delle deliberazioni del Consiglio superiore)
Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della
magistratura e' necessaria la presenza di almeno ((dieci)) magistrati e di almeno ((cinque)) componenti eletti dal Parlamento.
Le deliberazioni sono prese ai maggioranza di voti e, in caso di
parita', prevale quello del Presidente.
Art. 6.
(Deliberazioni della sezione disciplinare).
In caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione il
vicepresidente e' sostituito, sempre che il Presidente del Consiglio superiore non intenda avvalersi della facolta' di presiedere la sezione dal componente effettivo eletto dal Parlamento((...)). Il componente che sostituisce il vicepresidente e gli altri componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.
((Il componente effettivo eletto dal Parlamento e' sostituito dal
supplente della stessa categoria)).
La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in
cui il componente effettivo sostituisce il vicepresidente del Consiglio superiore.
I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti
della medesima categoria.
Sulla ricusazione di un componente della sezione disciplinare,
decide la stessa sezione, previa sostituzione del componente ricusato con il supplente corrispondente.
Dinanzi alla sezione disciplinare il dibattito si svolge in
pubblica udienza; se i fatti oggetto dell'incolpazione non riguardano l'esercizio della funzione giudiziaria ovvero se ricorrono esigenze di tutela del diritto dei terzi o esigenze di tutela della credibilita' della funzione giudiziaria con riferimento ai fatti contestati e all'ufficio che l'incolpato occupa, la sezione disciplinare puo' disporre, su richiesta di una delle parti, che il dibattito si svolga a porte chiuse.
((Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di
parita' prevale la soluzione piu' favorevole all'incolpato)).
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AGGIORNAMENTO (4)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 29 gennaio-2
febbraio 1971, n. 12 (in G.U. 1a s.s. 10/02/1971 n. 35) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi primo, secondo e quinto dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198 (che ha modificato il presente articolo) (contenente "modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura"), nonche' del comma quarto dello stesso articolo limitatamente alla parte "ed e' composta, oltre che dal vice presidente, da uno dei componenti eletti dal Parlamento, da tre magistrati di Corte di cassazione, di cui due con ufficio direttivo, due magistrati di Corte d'appello e un magistrato di tribunale.
Art. 7.
(Composizione della segreteria).
1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura e'
costituita da un magistrato con funzioni di legittimita' che la dirige, da un magistrato con funzioni di merito che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento, da quattordici dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale e dai funzionari addetti ed ausiliari di cui al comma 4. (14) ((20))
2. I magistrati della segreteria sono nominati con delibera del
Consiglio superiore della magistratura. A seguito della nomina, sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione dell'incarico sono ricollocati in ruolo con deliberazione del Consiglio. L'incarico cessa alla meta' della consiliatura successiva a quella del suo conferimento; esso si protrae comunque fino al momento dell'effettiva sostituzione, ma non puo' essere rinnovato. L'assegnazione alla segreteria nonche' la successiva ricollocazione nel ruolo sono considerate a tutti gli effetti trasferimenti di ufficio.
3. I dirigenti di segreteria sono nominati a seguito di concorso
pubblico, le cui modalita' sono determinate con apposito regolamento.
Titolo di base per la partecipazione al concorso e' la laurea in giurisprudenza. (14) ((20))
4. All'ufficio di segreteria sono addetti, inoltre, ventotto
funzionari della carriera dirigenziale ed equiparati e della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nonche' quaranta collaboratori di cancelleria ed equiparati, sessanta operatori amministrativi, trenta addetti ai servizi ausiliari e di anticamera, quattro agenti tecnici e quaranta conducenti di automezzi speciali.
5. Detto personale e' inserito in un proprio ruolo organico
autonomo del Consiglio superiore della magistratura, istituito con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura.
6. Sino all'istituzione del ruolo organico autonomo del Consiglio,
alle necessita' di questo ed altro personale provvede il Ministro di grazia e giustizia mediante comando o distacco su richiesta motivata del Consiglio superiore della magistratura.
7. La segreteria dipende funzionalmente dal comitato di presidenza.
Le funzioni del segretario generale, del magistrato che lo coadiuva e dei dirigenti di segreteria sono definite dal regolamento interno.
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AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni dalla
L. 27 ottobre 1995, n. 437, ha disposto (con l'art. 1, comma 6) che "L'applicazione degli articoli 7, commi 1 e 3, e 7-bis, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificata dagli articoli 2 e 3 della legge 12 aprile 1990, n. 74, nella parte in cui rispettivamente prevedono che la segreteria e l'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura sono costituiti da funzionari da selezionare mediante concorsi pubblici, e' differita alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario. Fino a tale data, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'articolo 1 della legge 9
dicembre 1977, n. 908."
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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni dalla
L. 27 ottobre 1995, n. 437, come modificato dalla L. 24 ottobre 2006, n. 269, ha disposto (con l'art. 1, comma 6) che " L'applicazione degli articoli 7, commi 1 e 3, e 7-bis, della legge 24 marzo 1958, n.
195, come modificata dagli articoli 2 e 3 della legge 12 aprile 1990, n. 74, nella parte in cui rispettivamente prevedono che la segreteria e l'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura sono costituiti da funzionari da selezionare mediante concorsi pubblici, e' differita alla data di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150. Fino a tale data, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908."
Art. 7-bis.
(Ufficio studi e documentazione).
1. L'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della
magistratura e' composto di dodici funzionari direttivi, sei funzionari, otto dattilografi e otto commessi. All'ufficio studi si accede mediante concorso pubblico le cui modalita' e i cui titoli di ammissione sono determinati con apposito regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura. Titolo per la partecipazione al concorso per funzionari direttivi e' in ogni caso la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze statistiche o economico-statistiche.
2. Il Consiglio nomina un direttore dell'ufficio studi. Le
modalita' della nomina e le funzioni del direttore e dell'ufficio studi nel suo complesso sono definite dal regolamento interno del Consiglio. L'ufficio studi dipende direttamente dal comitato di presidenza.
3. All'interno dell'ufficio studi, e nell'ambito dell'organico
complessivo, puo' essere costituito un gruppo di lavoro per diretta assistenza ai componenti del Consiglio, sulla base di apposita determinazione del comitato di presidenza. (14) ((20))
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AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni dalla
L. 27 ottobre 1995, n. 437, ha disposto (con l'art. 1, comma 6) che "L'applicazione degli articoli 7, commi 1 e 3, e 7-bis, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificata dagli articoli 2 e 3 della legge 12 aprile 1990, n. 74, nella parte in cui rispettivamente prevedono che la segreteria e l'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura sono costituiti da funzionari da selezionare mediante concorsi pubblici, e' differita alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario. Fino a tale data, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'articolo 1 della legge 9
dicembre 1977, n. 908."
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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni dalla
L. 27 ottobre 1995, n. 437, come modificato dalla L. 24 ottobre 2006, n. 269, ha disposto (con l'art. 1, comma 6) che " L'applicazione degli articoli 7, commi 1 e 3, e 7-bis, della legge 24 marzo 1958, n.
195, come modificata dagli articoli 2 e 3 della legge 12 aprile 1990, n. 74, nella parte in cui rispettivamente prevedono che la segreteria e l'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura sono costituiti da funzionari da selezionare mediante concorsi pubblici, e' differita alla data di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150. Fino a tale data, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908."
Art. 8.
(Ispettorato)
Il Consiglio superiore, per esigenze relative all'esercizio delle
funzioni ad esso attribuite, si avvale dello Ispettorato generale istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.
Art. 9.
(Fondi per il funzionamento del Consiglio superiore)
((Il Consiglio superiore della magistratura provvede all'autonoma
gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato.
Il predetto stanziamento viene collocato, con unico capitolo, nello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Il Consiglio superiore della magistratura, con proprio regolamento
interno, stabilisce le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese.
Il rendiconto della gestione viene presentato alla Corte dei conti
alla chiusura dell'anno finanziario.
Restano a carico del Ministero di grazia e giustizia gli stipendi
sia per i magistrati componenti del Consiglio sia per i magistrati e per il personale addetto alla segreteria del Consiglio medesimo)).
CAPO II
ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE
Art. 10.
(Attribuzioni del Consiglio superiore)
Spetta al Consiglio superiore di deliberare:
1) sulle assunzioni in Magistratura, assegnazioni di sedi e di
funzioni, trasferimenti e promozioni e su ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati;
2) sulla nomina e revoca dei vice pretori onorari, dei
conciliatori, dei vice conciliatori, nonche' dei componenti estranei alla Magistratura delle sezioni specializzate; per i conciliatori, i vice conciliatori nonche' dei componenti estranei e' ammessa la delega ai presidenti delle Corti di appello;
3) sulle sanzioni disciplinari a carico di magistrati, in esito
ai procedimenti disciplinari iniziati su richiesta del Ministro o del procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione;
4) sulla designazione per la nomina a magistrato di Corte di
cassazione, per meriti insigni, di professori e di avvocati;
5) sulla concessione, nei limiti delle somme all'uopo stanziate
in bilancio, dei compensi speciali previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, e dei sussidi ai magistrati che esercitano funzioni giudiziarie o alle loro famiglie.
Puo' fare proposte al Ministro per la grazia e giustizia sulle
modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Da' pareri al Ministro, sui disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie.
Delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.
Art. 10-bis.
(((Formazione delle tabelle degli uffici giudiziari).))
((La ripartizione degli uffici giudiziari in sezioni, la
designazione dei magistrati componenti gli uffici, comprese le corti di assise, e la individuazione delle sezioni alle quali sono devoluti gli affari civili, gli affari penali, le controversie in materia di lavoro e i giudizi in grado di appello, sono effettuate ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica, in conformita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, assunte sulle proposte formulate dai presidenti delle corti di appello sentiti i consigli giudiziari; decorso il biennio, l'efficacia del decreto e' prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto.
A ciascuna sezione debbono essere destinati i magistrati nel numero
richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti e della urgenza della definizione delle controversie.
Le deliberazioni di cui ai commi precedenti sono adottate dal
Consiglio superiore valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'articolo 11 e possono essere variate nel corso del biennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari.
Per la costituzione o la soppressione delle sezioni delle corti di
assise e delle corti di assise di appello continuano ad osservarsi le disposizioni di cui all'articolo 2-bis della legge 10 aprile 1951, n.
287, aggiunto dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 1984, n. 14)).
Art. 11.
(Funzionamento del Consiglio)
Nelle materie indicate al n. 1 dell'articolo 10 il Ministro per la
grazia e giustizia puo' formulare richieste.
Nelle materie indicate ai numeri 1), 2) e 4) dello stesso articolo,
il Consiglio delibera su relazione della Commissione competente, tenute presenti le eventuali osservazioni del Ministro di grazia e giustizia.
Sul conferimento degli uffici direttivi ((...)) il Consiglio
delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, di cui quattro eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento.
((Il Ministro della giustizia, ai fini del concerto di cui al terzo
comma del presente articolo e al comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, esprime le sue motivate valutazioni solo in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacita' organizzative dei servizi)).
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 23 dicembre 1963, n. 168
(in G.U. 1a s.s. 28/12/1963 n. 336) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, istitutiva del Consiglio superiore della Magistratura, in riferimento agli artt. 104, primo comma, 105 e 110 della Costituzione, in quanto, per le materie indicate nel n. 1 dell'art. 10 della legge stessa, esclude l'iniziativa del Consiglio superiore
della Magistratura."
Art. 12.
(Assunzione dei magistrati per concorso).
1. La commissione esaminatrice del concorso per uditore
giudiziario, terminati i lavori, forma la graduatoria che e' immediatamente trasmessa per la approvazione al Consiglio superiore della magistratura, con le eventuali osservazioni del Ministro di grazia e giustizia. Il Consiglio superiore della magistratura approva la graduatoria e delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla ricezione. I relativi decreti di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro di grazia e giustizia entro dieci giorni dalla ricezione della delibera. La graduatoria e' pubblicata senza ritardo nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati entro il successivo termine di trenta giorni, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura. ((16))
2. ((...)) la graduatoria formata dalla commissione esaminatrice e'
pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia prima della trasmissione al Consiglio superiore della magistratura per la approvazione. Dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Entro lo stesso termine il Ministro di grazia e giustizia puo' formulare le proprie osservazioni. Nei successivi trenta giorni il Consiglio superiore della magistratura provvede su reclami e sulle osservazioni ed approva la graduatoria, anche modificandola.
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AGGIORNAMENTO (16)
La L. 13 febbraio 2001, n. 48 ha disposto (con l'art. 12) che le
disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 13 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 si interpretano nel senso che si procede alle nomine nei limiti delle effettive vacanze dei posti del ruolo organico e nell'ordine in cui queste si verificano, seguendo la graduatoria finale di merito dei vincitori.
Art. 13.
(Promozioni dei magistrati per scrutinio)
((Il Consiglio superiore nomina, per l'intero periodo della sua
durata, la commissione di scrutinio per le promozioni in Corte di cassazione, che deve essere presieduta dal presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione o, in sua sostituzione, da un presidente di sezione titolare della Corte medesima che il Consiglio superiore designa come supplente.
La commissione procede allo scrutinio secondo le norme che lo
regolano.
La deliberazione della commissione di scrutinio e' comunicata agli
interessati e al Ministro per la grazia e giustizia, i quali hanno facolta' di proporre ricorso al Consiglio superiore nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
Il Consiglio superiore giudica definitivamente anche nel merito)).
Art. 14.
(Attribuzioni del Ministro per la grazia e giustizia)
Il Ministro per la grazia e giustizia, fermo quanto stabilito
dall'art. 11:
1) ((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2006, N. 109));
2) ha facolta' di chiedere ai capi delle Corti informazioni circa
il funzionamento della giustizia e puo' al riguardo fare le comunicazioni che ritiene opportune;
3) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla legge
sull'ordinamento giudiziario e in genere riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Art. 15.
(Destinazione di magistrati al Ministero
Incarichi speciali ai magistrati)
Per la destinazione dei magistrati al Ministero di grazia e
giustizia, il Ministro, previo assenso degli interessati, fa le necessarie richieste nominative, nei limiti dei posti assegnati al Ministero, al Consiglio superiore della Magistratura, il quale, ove non sussistano gravi esigenze di servizio, delibera il collocamento fuori ruolo dei magistrati richiesti.
Quando il magistrato cessa dalla destinazione al Ministero, il
Ministro ne da' comunicazione al Consiglio superiore per i provvedimenti di sua competenza, facendo le proposte, che riterra' opportune, per la destinazione agli uffici giudiziari.
Le disposizioni del comma primo si applicano anche per il
conferimento a magistrati, giusta le norme vigenti, di incarichi estranei alle loro funzioni. Quando cessa l'incarico o quando il magistrato possa esercitare le funzioni giudiziarie compatibilmente con l'incarico stesso, il Ministro provvede ai sensi del comma precedente.
Art. 16.
(Intervento del Ministro alle adunanze del Consiglio superiore)
Il Ministro puo' intervenire alle adunanze del Consiglio superiore
quando ne e' richiesto dal Presidente o quando lo ritiene opportuno per fare comunicazioni o per, dare chiarimenti. Egli tuttavia non puo' essere presente alla deliberazione.
Art. 17.
(Forma dei provvedimenti)
Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati, in
conformita' delle deliberazioni del Consiglio superiore, con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro; ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Per quanto concerne i compensi speciali previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, i provvedimenti sono adottati di concerto con il Ministro per il tesoro.
((La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.))
Contro i provvedimenti in materia disciplinare, e' ammesso ricorso
alle sezioni unite della Corte suprema di cassazione. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.
Art. 18.
(Attribuzioni del Presidente del Consiglio superiore)
Il Presidente del Consiglio superiore:
1) indice le elezioni dei componenti magistrati;
2) richiede ai Presidenti delle due Camere di provvedere alla
elezione dei componenti di designazione parlamentare;
3) convoca e presiede il Consiglio superiore;
((4) convoca e presiede la sezione disciplinare in tutti i casi
in cui lo ritiene opportuno));
5) esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge.
Art. 19.
(Attribuzioni del Vice Presidente)
Il Vice Presidente del Consiglio superiore sostituisce il
Presidente in caso di assenza o impedimento, esercita le attribuzioni indicate dalla presente legge e quella che gli sono delegate dal Presidente.
Art. 20.
(Attribuzioni speciali del Consiglio superiore)
Il Consiglio superiore:
1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai
magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
2) verifica i requisiti di eleggibilita' dei componenti designati
dal Parlamento e, se ne ravvisa la mancanza, ne da' comunicazione ai Presidenti delle due Camere;
3) elegge il Vice Presidente;
4) decide sui ricorsi proposti dagli interessati o dal Ministro;
5) esprime parere nei casi previsti dall'art. 10 penultimo comma;
6) delibera sulla nomina dei magistrati addetti alla segreteria;
7) puo' disciplinare con regolamento interno il funzionamento del
Consiglio.
CAPO III
COSTITUZIONE, CESSAZIONE E SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE
Art. 21.
(Convocazione dei corpi elettorali)
Le elezioni per il Consiglio superiore hanno luogo entro tre mesi
dallo scadere del precedente Consiglio. (3) (7) (9) ((10))
Esse si svolgono nei giorni stabiliti dal Presidente del Consiglio
superiore e dai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della convocazione dei
rispettivi corpi elettorali avviene almeno 40 giorni prima delle elezioni.
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 18 dicembre 1967, n. 1198 ha disposto (con l'art. 13) che "
Nella prima attuazione della presente legge il termine previsto dall'articolo 21, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e'
prorogato di sessanta giorni."
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 3 gennaio 1981, n. 1 ha disposto (con l'art. 22) che "Nella
prima attuazione della presente legge il termine previsto dall'articolo 21, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e'
prorogato di novanta giorni."
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 2 agosto 1985, n. 394, convertito senza modificazioni dalla
L. 1 ottobre 1985, n. 485, ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine previsto dall'articolo 21, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n.
195, e' prorogato di novanta giorni."
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AGGIORNAMENTO (10)
La L. 22 novembre 1985, n. 655 ha disposto (con l'art. 4, comma 2)
che il termine previsto dall'articolo 21, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195 e' prorogato di altri trenta giorni.
Art. 22.
(Componenti eletti dal Parlamento)
La elezione dei componenti del Consiglio superiore da parte del
Parlamento in seduta comune delle due Camere avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea.
Per ogni scrutinio saranno gradualmente proclamati eletti coloro
che avranno riportato la maggioranza preveduta nel comma precedente.
Per gli scrutini successivi al secondo e' sufficiente la
maggioranza dei tre quinti dei votanti.
I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti tra i
professori ordinari di universita' in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale.
Art. 23.
(((Componenti eletti dai magistrati).))
((1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari di sedici
componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto.
2. L'elezione si effettua:
a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che
esercitano le funzioni di legittimita' presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;
b) in un collegio unico nazionale, per quattro magistrati che
esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;
c) in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che
esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001)).
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 22 dicembre 1975, n. 695 ha disposto (con l'art. 7) che "Il
divieto di cui agli ultimi due commi dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sostituito dalla presente legge, non si applica alla prima elezione del Consiglio superiore della magistratura successiva all'entrata in vigore della presente legge, purche' i magistrati che si presentano candidati cessino dai loro incarichi non giudiziari almeno tre mesi prima della data fissata per le
votazioni."
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AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 10 maggio 1982, n. 87 (in
G.U. 1a s.s. 20/05/1982 n. 137) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, nella parte in cui prevede che i posti riservati ai magistrati di cassazione possano essere assegnati a "magistrati che abbiano conseguito la rispettiva nomina, ancorche' non esercitino le
rispettive funzioni."
Art. 23-bis.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 MARZO 2002, N. 44))
Art. 24.
(((Elettorato attivo e passivo).))
((1. All'elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore
della magistratura partecipano tutti i magistrati con la sola esclusione degli uditori giudiziari ai quali, al momento della convocazione delle elezioni, non siano state conferite le funzioni giudiziarie, e dei magistrati che, alla stessa data, siano sospesi dall'esercizio delle funzioni ai sensi degli articoli 30 e 31 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni.
2. Non sono eleggibili:
a) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni
non esercitino funzioni giudiziarie o siano sospesi dalle medesime ai sensi degli articoli 30 e 31 del citato regio decreto legislativo n. 511 del 1946, e successive modificazioni;
b) gli uditori giudiziari e i magistrati di tribunale che al
momento della convocazione delle elezioni non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianita' nella qualifica;
c) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni
abbiano subito sanzione disciplinare piu' grave dell'ammonimento, salvo che si tratti della sanzione della censura e che dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno dieci anni senza che sia seguita alcun'altra sanzione disciplinare;
d) i magistrati che abbiano prestato servizio presso l'Ufficio
studi o presso la Segreteria del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni;
e) i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore
della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni)).
Art. 24-bis.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 MARZO 2002, N. 44))
Art. 24-ter.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 MARZO 2002, N. 44))
Art. 25.
(((Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spoglio delle schede).))
((1. La convocazione delle elezioni e' fatta dal Consiglio
superiore della magistratura almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.
2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione
delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione costituito da tre magistrati effettivi e da tre supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subito sanzioni disciplinari piu' gravi dell'ammonimento, e presieduto dal piu' elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianita' di servizio o dal piu' anziano.
3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle
elezioni devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale le candidature, mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal Presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta.
I magistrati presentatori non possono presentare piu' di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23, ne' possono candidarsi a loro volta. Dalla predetta dichiarazione deve risultare anche, sotto la responsabilita' del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilita' di cui all'articolo 24.
4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni
successivi, l'ufficio centrale elettorale accerta che il candidato eserciti le funzioni indicate nell'articolo 23, comma 2, lettere a), b) o c), che non sussista in capo allo stesso alcuna delle cause di ineleggibilita' indicate al comma 2 dell'articolo 24 e che risulti rispettato quanto previsto al comma 3 del presente articolo; trasmette quindi immediatamente le candidature ammesse alla Segreteria del Consiglio superiore della magistratura. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, e' ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei tre giorni successivi alla comunicazione all'interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso.
5. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo
23, comma 2, e' immediatamente pubblicato sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura, e' inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione, ed e' affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della Corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.
6. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il
Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e due supplenti in servizio presso la Corte suprema di cassazione che non abbiano subito sanzioni disciplinari piu' gravi dell'ammonimento, presieduta dal piu' elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianita' di servizio o dal piu' anziano.
7. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso
ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto di cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subito sanzioni disciplinari piu' gravi dell'ammonimento, presieduto dal piu' elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianita' di servizio o dal piu' anziano. Sono nominati altresi' tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.
8. I magistrati in servizio presso i tribunali, le Procure della
Repubblica presso i tribunali, le Corti di appello, le Procure generali presso le Corti di appello, i tribunali per i minorenni e le relative Procure della Repubblica, nonche' i tribunali di sorveglianza, votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.
9. I magistrati fuori ruolo, i magistrati della Direzione nazionale
antimafia e i magistrati di merito destinati alla Corte suprema di cassazione ed alla Procura generale presso la stessa Corte, ai sensi degli articoli 115 e 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, votano nel seggio del tribunale di Roma.
10. I magistrati che esercitano le funzioni di legittimita' presso
la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte votano presso l'ufficio centrale elettorale ivi costituito)).
Art. 26.
(((Votazioni).))
((1. Alle operazioni di voto e' dedicato un tempo complessivo
effettivo non inferiore alle diciotto ore.
2. Ogni elettore riceve tre schede, una per ciascuno dei tre
collegi unici nazionali di cui all'articolo 23, comma 2.
3. Ogni elettore esprime il proprio voto per un solo magistrato su
ciascuna scheda elettorale.
4. Sono bianche le schede prive di voto valido.
5. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il
voto riconoscibile.
6. E' nullo il voto espresso per magistrati non eleggibili, ovvero
eleggibili in collegi diversi da quello cui si riferisce la scheda, ovvero espresso in modo da non consentire l'individuazione della preferenza.
7. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito
presso la Corte suprema di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali dividono le schede per collegio e le trasmettono alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 6, che provvede allo scrutinio.
8. Ciascun candidato puo' assistere alle operazioni di voto nel
collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale)).
Art. 26-bis.
((La L. 22 dicembre 1975, n. 695 ha disposto (con l'art. 5) che gli articoli 25, 26, 26-bis, 27, 27-bis, 27-ter e 27-quater sono sostituiti dagli articoli 25, 26 e 27.))
Art. 27.
(((Scrutinio e assegnazione dei seggi).))
((1. La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio,
separatamente per ciascun collegio, aprendo le schede elettorali e dividendo quelle valide in gruppi secondo la preferenza espressa; determina il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato.
2. Vengono dichiarati eletti i candidati che abbiano ottenuto il
maggior numero di voti, in numero pari a quello dei seggi da assegnare in ciascun collegio. In caso di parita' di voti, prevale il candidato piu' anziano nel ruolo. In caso di ulteriore parita', prevale il candidato piu' anziano.
3. Nel caso in cui il numero dei candidati dichiarati eletti sia
inferiore a quello dei seggi, entro un mese vengono indette elezioni suppletive per l'assegnazione dei seggi ancora vacanti. Fino all'assegnazione di tutti i seggi, lo svolgimento dei compiti e funzioni istituzionali del Consiglio superiore della magistratura e' assicurato dalla presenza di componenti eletti in numero non inferiore a dodici, dei quali otto togati e quattro eletti dal Parlamento in seduta comune; degli otto membri togati almeno due devono rispettivamente appartenere alle categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 23. In caso diverso si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 30)).
Art. 27-bis.
((La L. 22 dicembre 1975, n. 695 ha disposto (con l'art. 5) che gli articoli 25, 26, 26-bis, 27, 27-bis, 27-ter e 27-quater sono sostituiti dagli articoli 25, 26 e 27.))
Art. 27-ter.
((La L. 22 dicembre 1975, n. 695 ha disposto (con l'art. 5) che gli articoli 25, 26, 26-bis, 27, 27-bis, 27-ter e 27-quater sono sostituiti dagli articoli 25, 26 e 27.))
Art. 27-quater.
((La L. 22 dicembre 1975, n. 695 ha disposto (con l'art. 5) che gli articoli 25, 26, 26-bis, 27, 27-bis, 27-ter e 27-quater sono sostituiti dagli articoli 25, 26 e 27.))
Art. 28.
(((Contestazioni).))
((1. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito
presso la Corte suprema di cassazione provvedono a maggioranza circa le contestazioni sorte durante le operazioni di voto.
2. La commissione centrale elettorale provvede a maggioranza circa
le contestazioni sulla validita' delle schede.
3. Delle contestazioni e delle decisioni relative e' dato atto nel
verbale delle operazioni elettorali)).
Art. 29.
(Reclami)
I reclami relativi alla eleggibilita' e alle operazioni elettorali
vanno presentati al Consiglio superiore, e devono pervenire nella segreteria di questo entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.
Il Consiglio superiore decide sui reclami entro 15 giorni dal
termine di cui al primo comma.
Art. 30.
(Cessazione del Consiglio al termine del quadriennio)
Il Consiglio superiore scade al termine del quadriennio.
Tuttavia finche' non e' insediato il nuovo Consiglio continua a
funzionare quello precedente.
Art. 31
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 13 LUGLIO 1965, N. 838))
CAPO IV
POSIZIONE GIURIDICA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE
Art. 32.
(Durata della carica)
I componenti elettivi del Consiglio superiore durano in carica
quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Art. 32-bis.
(((Opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni).))
((I componenti del Consiglio superiore non sono punibili per le
opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni, e concernenti l'oggetto della discussione)).
Art. 33.
(Incompatibilita)
((I componenti del Consiglio superiore non possono far parte del
Parlamento, dei consigli regionali, provinciali e comunali, della Corte costituzionale e del Governo)).
I componenti eletti dal Parlamento, finche' sono in carica, non
possono essere iscritti negli albi professionali. Non possono neanche essere titolari di imprese commerciali, ne' far parte di consigli di amministrazione di societa' commerciali. ((Non possono altresi' far parte di organi di gestione di unita' sanitarie locali, di comunita' montane o di consorzi, nonche' di consigli di amministrazione o di collegi sindacali di enti pubblici, di societa' commerciali e di banche)).
Del Consiglio superiore non possono far parte parenti o affini
entro il quarto grado. Se l'incompatibilita' si verifica tra due componenti magistrati, resta in carica colui che appartiene alla categoria piu' elevata, o, nella stessa categoria, il piu' anziano; se si verifica tra un magistrato e un componente designato dal Parlamento, resta in carica il componente designato dal Parlamento; se si verifica tra due componenti designati dal Parlamento, resta in carica colui che ha ottenuto maggior numero dei voti e in caso di parita' il piu' anziano di eta'.
Del Consiglio superiore non possono far parte magistrati addetti al
Ministero di grazia e giustizia.
((I componenti del Consiglio superiore non possono svolgere
attivita' proprie degli iscritti ad un partito politico)).
Art. 34.
(Divieto di partecipazione ai concorsi e agli scrutini)
I magistrati componenti del Consiglio superiore non possono
partecipare ai concorsi o agli scrutini per la promozione, salvo che non ne facciano piu' parte da almeno un anno prima della scadenza del termine stabilito per presentare la domanda di partecipazione al concorso o allo scrutinio, ovvero che il Consiglio sia venuto a cessare prima della scadenza anzidetta.
Art. 35.
(Divieto di incarico di uffici direttivi)
Ai magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore non
possono essere conferiti gli uffici direttivi di cui all'art. 6, n. 3, della legge 21 maggio 1951, n. 392, salvo che, da almeno un anno, non facciano piu' parte del Consiglio, o che questo sia venuto a cessare.
Art. 36.
(Divieto di assunzioni in magistratura per meriti insigni)
I componenti del Consiglio superiore eletti dal Parlamento non
possono essere assunti in magistratura per meriti insigni, fin quando sia in carica, il Consiglio al quale appartengono o hanno appartenuto.
Art. 37.
(((Sospensione e decadenza).))
((I componenti del Consiglio superiore possono essere sospesi dalla
carica se sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo.
I componenti del Consiglio superiore sono sospesi di diritto dalla
carica quando contro di essi sia emesso ordine o mandato di cattura ovvero quando ne sia convalidato l'arresto per qualsiasi reato.
I magistrati componenti il Consiglio superiore sono sospesi di
diritto dalla carica se, sottoposti a procedimento disciplinare, sono stati sospesi a norma dell'articolo 30 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.
I componenti del Consiglio superiore decadono di diritto dalla
carica se sono condannati con sentenza irrevocabile per delitto non colposo.
I magistrati componenti il Consiglio superiore incorrono di diritto
nella decadenza dalla carica se riportano una sanzione disciplinare piu' grave dell'ammonimento.
La sospensione e la decadenza sono deliberate dal Consiglio
superiore. La sospensione facoltativa e' deliberata a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
Nei casi di proscioglimento per una causa estintiva del reato,
ovvero per impromovibilita' o improseguibilita' dell'azione penale, relativi a componenti eletti dal Parlamento, il Presidente del Consiglio superiore ne da' comunicazione ai Presidenti delle due Camere, le quali decidono se debba farsi luogo a sostituzione)).
Art. 38.
((La L. 3 gennaio 1981, n. 1 ha disposto (con l'art. 6) che il presente articolo e' sostituito dall'attuale art. 37 della L. 24 marzo 1958, n. 195)).
Art. 39.
(((Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati).))
((1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per
qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura e' sostituito dal magistrato che lo segue per numero di preferenze nell'ambito dello stesso collegio. In mancanza, entro un mese vengono indette elezioni suppletive, con le modalita' previste dall'articolo 27, comma 3, per l'assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti)).
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 22 dicembre 1975, n. 695 ha disposto (con l'art. 6, ultimo
comma) che "Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano al Consiglio in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, per il quale le sostituzioni avvengono con la
normativa precedente."
Art. 40.
(Assegni e indennitia' ai componenti del consiglio)
Al Vice Presidente del Consiglio superiore e' corrisposto un
assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio e indennita' di rappresentanza, al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione.
Agli altri componenti eletti dal Parlamento e' corrisposto un
assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio ed indennita' di rappresentanza, ai magistrati indicati nell'art. 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392.
Qualora i componenti eletti dal Parlamento fruiscano di stipendio o
di assegni a carico del bilancio dello Stato, spetta il trattamento piu' favorevole, restando a carico dell'Amministrazione di appartenenza l'onere inerente al trattamento di cui risultino gia' provvisti, ed a carico del Ministero di grazia e giustizia quello relativo all'eventuale eccedenza del trattamento loro spettante quali componenti del Consiglio superiore.
((Ai componenti e' attribuita una indennita' per ogni seduta, e
inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennita' di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennita' per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennita', sono determinati dal Consiglio, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilita')).
Art. 41.
(Posizione giuridica dei segretari)
I magistrati addetti alla segreteria del Consiglio superiore non
possono partecipare ai concorsi o agli scrutini, salvo che abbiano cessato di far parte della segreteria almeno un anno prima della scadenza del termine stabilito per presentare la domanda di partecipazione al concorso o allo scrutinio, ovvero che il Consiglio, della cui segreteria facevano parte, sia cessato prima della scadenza anzidetta.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 42.
(Abrogazioni di norme incompatibili)
Le norme dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, e le altre leggi sulla medesima materia continuano ad osservarsi in quanto siano compatibili con le norme della presente legge.
Con l'inizio del funzionamento del Consiglio superiore della
Magistratura, cessano di funzionare i tribunali disciplinari, la Corte disciplinare ed il Consiglio superiore attualmente esistenti.
Art. 43.
(Delega al Governo. Entrata in vigore della presente legge)
La presente legge entrera' in vigore entro sei mesi dalla sua
pubblicazione.
Il Governo e' autorizzato ad emanare entro lo stesso termine, le
disposizioni aventi carattere transitorio e di attuazione, e quelle di coordinamento con le altre leggi in materia di ordinamento giudiziario.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - MEDICI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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