Norme per la elezione dei Consigli provinciali.
Art. 3.
La Giunta provinciale e' composta del presidente, di quattro
assessori effettivi e due supplenti nelle province con popolazione
fino a 300.000 abitanti; del presidente, di sei assessori effettivi
e due supplenti nelle province con popolazione da 300 a 1.400.000
abitanti; del presidente, di otto assessori effettivi e due
supplenti nelle province con popolazione superiore a 1.400.000
abitanti.
Gli assessori supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di
assenza o di impedimento.
Art. 4.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81))
Art. 5.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81))
Art. 6.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81))
Art. 7.
Il Consiglio provinciale dura in carica quattro anni.
Il presidente della Giunta provinciale e la Giunta provinciale
scadono contemporaneamente al Consiglio, ma restano in carica sino
alla nomina dei successori.
((Il Consiglio esercita le sue funzioni fino al 46° giorno
antecedente alla data delle elezioni per la sua rinnovazione, che
potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva
alla scadenza.
La durata in carica si computa dalla data delle elezioni.
Si procede alla rinnovazione integrale del Consiglio provinciale
quando, per dimissioni od altra causa, esso abbia perduto la meta'
dei suoi membri.
Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal verificarsi delle
vacanze suddette.))
Art. 8.
Il Consiglio provinciale e' eletto a suffragio universale,
mediante voto diretto, libero e segreto, secondo le norme degli
articoli seguenti.
Per quanto non e' previsto dalla presente legge si applicano, in
quanto siano con essa compatibili, le norme stabilite per le
elezioni dei Consigli comunali.
Art. 9.
In ogni Provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i
consiglieri provinciali ad essa assegnati.
A nessun Comune possono essere assegnati piu' della ineta' dei
collegi spettanti alla provincia.
Le sezioni elettorali che interessano due o piu' collegi si
intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede
l'ufficio elettorale di sezione.
La tabella delle circoscrizioni dei collegi sara' stabilita, su
proposta del Ministro dell'interno ((, sentita previamente la
provincia interessata,)) con decreto del Presidente della
Repubblica, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale. ((Nel caso in
cui la provincia non esprima il proprio avviso entro trenta giorni
dalla richiesta, il decreto puo' essere comunque adottato)).
Il decreto del Prefetto che fissa la data delle elezioni
provinciali a norma dell'art. 19 del decreto legislativo
luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, non puo' essere emanato se
non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del
decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma
precedente.
Art. 10.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 1981, N. 154))
Art. 11.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 1981, N. 154))
Art. 12.
In ogni tribunale si costituiscono tanti uffici elettorali
circoscrizionali quanti sono i collegi elettorali contenuti nella
sua circoscrizione. Qualora un collegio elettorale comprenda
Comuni, appartenenti alle circoscrizioni di piu' tribunali,
l'ufficio elettorale si costituisce presso il tribunale nella cui
circoscrizione ha sede il capoluogo del collegio;
L'ufficio elettorale circoscrizionale e' composto di un
magistrato del tribunale o delle preture da esso dipendenti che lo
presiede e di due elettori idonei all'ufficio di presidente di
sezione elettorale, nominati dal presidente del tribunale entro
cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei
comizi.
Un cancelliere e' designato ad esercitare le funzioni di
segretario dell'ufficio.
Art. 13.
La Corte d'appello del capoluogo della provincia o il tribunale
del capoluogo o, in mancanza di questo, il tribunale della
provincia piu' vicino al capoluogo, quando nella provincia non ci
sia Corte d'appello, si costituisce in ufficio elettorale centrale,
con l'intervento di cinque magistrati dei quali uno presiede -
nominati dal primo presidente o dal presidente entro cinque giorni
dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. Un
cancelliere e' designato ad esercitare le funzioni di segretario.
Art. 14.
La presentazione delle candidature per i singoli collegi e' fatta
per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno.
Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non
inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei consiglieri
assegnati alla Provincia.
Per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale
viene presentato. Nessun candidato puo' accettare la candidatura
per piu' di tre collegi.
((La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere
sottoscritta:
a) da almeno 200 e da non piu' di 400 elettori iscritti nelle
liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100 mila
abitanti;
b) da almeno 350 e da non piu' di 700 elettori iscritti
nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu'
di 100 mila abitanti e fino a 500 mila abitanti;
c) da almeno 500 e da non piu' di 1.000 elettori iscritti
nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu'
di 500 mila abitanti e fino a un milione di abitanti;
d) da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti
nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu'
di un milione di abitanti.))
Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione di due
delegati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi
autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i
rappresentanti del gruppo presso ogni seggio e presso i singoli
uffici elettorali circoscrizionali e l'ufficio elettorale centrale.
La presentazione deve essere effettuata dalle ore 8 del
trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti
la data delle elezioni alla segreteria dell'Ufficio elettorale
centrale, il quale provvede all'esame delle candidature e si
pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le
elezioni comunali.
Art. 15.
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 10 SETTEMBRE 1960, N. 962))
Art. 16.
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 10 SETTEMBRE 1960, N. 962))
Art. 17.
Compiute le operazioni relative all'esame ed alla ammissione dei
gruppi di candidati presentati, l'Ufficio elettorale centrale:
1) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa, per ogni
collegio, del manifesto coi nomi dei candidati ed i relativi
contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi
mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati dei
gruppi dei candidati, di cui al quarto comma dell'articolo 14,
appositamente convocati, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni
della provincia, i quali ne cureranno l'affissione all'albo
pretorio e in altri luoghi pubblici entro ((l'ottavo giorno))
antecedente quello della votazione;
2) trasmette immediatamente alla prefettura, per la stampa
delle schede di ciascun collegio, le generalita' dei relativi
candidati e i loro contrassegni, con un numero progressivo
assegnato ai gruppi mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza
dei delegati dei gruppi dei candidati e di cui al quarto comma
dell'articolo 14, appositamente convocati.
Le schede, di carta consistente, di tipo unico e di identico
colore, sono fornite a cura del Ministero dello interno, con le
caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle E ed
F allegate alla legge 23 marzo 1956, n. 136. I contrassegni sono
riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni
depositati ai sensi dell'articolo 14.
Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali di sezione
debitamente piegate.
Art. 18.
((La designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati
presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio
elettorale centrale deve essere effettuata alla segreteria degli
anzidetti Uffici entro le ore 12 del giorno stabilito per la
votazione.))
Art. 19.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81))
Art. 20.
I presidenti degli uffici elettorali di sezione curano il
recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati
all'ufficio elettorale circoscrizionale.
Nei Comuni ripartiti in due o piu' sezioni il verbale e gli
allegati sono consegnati al presidente dell'ufficio elettorale
della prima sezione, che ne curera' il successivo inoltro.
Per le sezioni dei Comuni sede dell'ufficio elettorale
circoscrizionale si osservano le disposizioni del primo comma.
Art. 21.
L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini
dell'art. 12, procede, con l'assistenza del segretario, alle
operazioni seguenti:
1) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;
2) somma, i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole
sezioni, come risultano dai verbali.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 10 SETTEMBRE 1960, N. 962)).
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 10 SETTEMBRE 1960, N. 962)).
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 10 SETTEMBRE 1960, N. 962)).
Art. 22.
((Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale
viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: uno degli
esemplari, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un plico
sigillato, viene subito rimesso, insieme con i plichi delle schede
spogliate, alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale
sede dell'Ufficio elettorale centrale; l'altro esemplare e'
depositato nella cancelleria del Tribunale, dove ha sede l'Ufficio
elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno
facolta' di prenderne visione nei successivi quindici giorni.))
Art. 23.
L'Ufficio elettorale centrale, costituito presso la Corte
d'appello od il Tribunale ai termini dell'articolo 13, appena in
possesso dei verbali trasmessi da tutti gli Uffici elettorali
circoscrizionali, procede, con l'assistenza del segretario ed alla
presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti
operazioni:
determina, la cifra elettorale per ogni gruppo di candidati;
determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun
gruppo.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)).
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)).
COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81.
COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81.
COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81.
COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81.
COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81.
Art. 24.
Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale centrale viene
redatto, in triplice esemplare, apposito verbale un esemplare e'
inviato subito alla segreteria dell'Amministrazione provinciale che
ne rilascia ricevuta; un altro, con i verbali ed i plichi ricevuti
dagli uffici elettorali circoscrizionali, e' inviato alla
Prefettura ed il terzo e' depositato nella cancelleria della Corte
d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale centrale,
con facolta' agli elettori della provincia di prenderne visione nei
successivi quindici giorni.
Art. 25.
((I seggi di consigliere provinciale che rimangono vacanti per
cause anteriori o sopravvenienti alla elezione sono attribuiti ai
candidati che, nel medesimo gruppo, hanno ottenuto la maggiore
cifra individuale dopo gli ultimi eletti.)) ((2))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 10 settembre 1960, n. 962 ha disposto (con l'art. 15) che "
Le norme dell'articolo 25 della legge 8 marzo 1951, n. 122, continueranno ad essere applicate per le vacanze che avessero a verificarsi nei Consigli provinciali eletti prima dell'entrata in
vigore della presente legge."
Art. 26.
Nel caso di contemporaneita' della elezione del Consiglio
provinciale con la elezione di Consigli comunali lo svolgimento
delle operazioni elettorali, nei comuni interessati, e' regolato
dalle disposizioni seguenti:
1) l'elettore, dopo che e' stata riconosciuta la sua identita'
personale, ritira dal presidente del seggio le due schede che
devono essere di colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le
riconsegna contemporaneamente al presidente del seggio il quale le
pone nelle rispettive urne;
2) il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio
dando la precedenza a quelle relative alle elezioni provinciali;
3) per quanto non previsto dal presente articolo, valgono, in
quanto applicabili, le disposizioni di cui al comma quinto e
seguenti dell'art. 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.
Art. 27.
Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei Consigli
provinciali, ivi compresa la liquidazione delle competenze
spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle
Amministrazioni provinciali.
((Nel caso di contemporaneita' della elezione del Consiglio
provinciale con la elezione di Consigli comunali, vengono ripartite
in parti uguali, tra l'Amministrazione provinciale ed i singoli
Comuni, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni ad entrambe
le elezioni e che, in caso di sola elezione del Consiglio
provinciale, sarebbero rimaste a carico della stessa
Amministrazione provinciale.))
Art. 28.
Per l'applicazione della presente legge e fino a quando non
saranno pubblicati i risultati ufficiali del prossimo censimento
generale demografico, si fara' riferimento ai dati ufficiali
dell'Istituto centrale di statistica relativi alla popolazione
residente, calcolata al 31 dicembre 1947.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 marzo 1951
EINAUDI
DE GASPERI -
SCELBA
Visto: il
Guardasigilli: PICCIONI
TABELLA A
((MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA
REPUBBLICA E DEI CONSIGLI PROVINCIALI PARTE INTERNA DELLA SCHEDA))
((Parte di provvedimento in formato grafico))
TABELLA B
((MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI
PROVINCIALI))
((Parte di provvedimento in formato grafico))
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