Norme in materia di depositi di gas di petrolio liquefatti in bombole
Le disposizioni dell'articolo 11 del regio decreto-legge 2 novembre
1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, non si applicano nei casi di installazione e di esercizio dei depositi di gas liquefatti del petrolio in bombole, aventi capacita' di accumulo non superiore a chilogrammi 500 di prodotto.
La installazione e l'esercizio dei depositi di cui al comma
precedente sono subordinati al rilascio del certificato di prevenzione incendi del comando dei vigili del fuoco competente per territorio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 1962
GRONCHI
FANFANI - COLOMBO -
TAVIANI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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