Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di opere pubbliche
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1950, n. 878
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 109 volte dal 05/08/2013
Art. 1.
((La regione siciliana esercita, nell'ambito del proprio
territorio, ai sensi dell'art. 20 dello statuto, in relazione all'art. 14, lettere t), g), i), s) dello statuto medesimo, tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle seguenti materie: urbanistica, lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale; acque pubbliche in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale.
Restano salve le competenze del Ministero della difesa per quanto
riguarda le infrastrutture militari.
Per le grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale, di
cui al successivo art. 3, l'amministrazione regionale svolge una attivita' amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.
Per l'esercizio dell'attivita' di cui al comma precedente, lo Stato
versera' agli organi regionali la quota parte degli stanziamenti del bilancio statale, necessaria per la realizzazione delle attivita' stesse, il cui ammontare sara' determinato sentita la regione siciliana)).
Art. 2.
((Per l'esercizio delle attribuzioni spettanti alla regione in
forza dell'art. 1 del presente decreto passato alle dipendenze della regione siciliana ed entrano a far parte integrante della sua organizzazione amministrativa:
1) gli uffici e le sezioni del provveditorato alle opere
pubbliche, che esercitano funzioni nelle materie attribuite alla regione in forza del presente decreto;
2) gli uffici del genio civile a competenza generale, con
esclusione delle sezioni, anche se autonome, che esercitano le funzioni rimaste di competenza statale;
3) la sezione autonoma del genio civile di Palermo per il
servizio idrografico. Tale servizio deve essere disimpegnato anche per conto dello Stato e secondo le direttive dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.
Il trasferimento alla regione dei predetti uffici comporta la
successione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili sede degli uffici stessi e del relativo arredamento.
La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature
nonche' dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sara' fatta constare con verbali redatti in contraddittorio da funzionari a cio' delegati, rispettivamente del Ministero dei lavori pubblici e dell'amministrazione regionale.
L'amministrazione regionale ha la facolta' di avvalersi degli
uffici e degli organi consultivi operanti nel settore e non trasferiti all'amministrazione regionale; uguale facolta' ha l'amministrazione dello Stato nei confronti degli uffici e degli organi della regione.
La regione, nell'esercizio delle funzioni alla stessa spettanti a
norma del presente decreto, si avvale del personale dello Stato in servizio presso gli uffici trasferiti con il precedente primo comma, in posizione di comando, sino all'emanazione delle norme integrative del presente decreto relative al passaggio del personale suddetto dallo Stato alla regione.
Nell'ipotesi che dette norme non sino state ancora emanate, il
personale stesso, salvo che non abbia chiesto di rimanere nei ruoli statali, e' trasferito alla regione all'atto dell'entrata in vigore delle norme che regoleranno i rapporti finanziari definitivi tra lo Stato e la regione, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Al personale trasferito alla regione a norma del comma precedente e' fatta salva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del passaggio. In corrispondenza del trasferimento alla regione del personale di cui al comma precedente, il ruolo organico del Ministero dei lavori pubblici viene contestualmente ridotto con decorrenza dalla data del trasferimento medesimo.
La regione continua ad avvalersi del personale di cui alle leggi
regionali 24 marzo 1975, n. 10, 6 giugno 1975, n. 43, 16 agosto 1975, n. 54, 21 febbraio 1976, n. 2.
Resta impregiudicata ogni definitiva determinazione relativa allo
stato giuridico, al trattamento economico e di quiescenza del personale di cui al comma precedente da adottarsi con legge regionale nel rispetto di quanto disposto dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036. L'inquadramento definitivo di detto personale avverra' in ogni caso coevamente a quello conseguente al trasferimento del personale statale nei ruoli della regione.
E' fatta salva, altresi', ogni determinazione relativa ai rapporti
finanziari tra lo Stato e la regione, ai sensi dell'art. 18, terzultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036)).
Art. 3.
Sono considerate grandi opere pubbliche di prevalente interesse
nazionale ai sensi dell'art. 14, lettere g) ed i), dello statuto:
a) la costruzione, manutenzione e riparazione di strade statali;
b) le nuove costruzioni ferroviarie ad eccezione delle linee
metropolitane;
c) le opere concernenti i porti di prima categoria e quelli di
seconda categoria, la classe;
d) le opere concernenti gli aeroporti ad eccezione degli
eliporti, aerodromi e approdi turistici;
e) le opere di ricostruzione e riparazione di danni bellici;
f) le opere dipendenti da calamita' naturali di estensione ed
entita' particolarmente gravi;
g) le linee elettriche di trasporto con tensione superiore ai
150.000 volts, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;
h) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 2 AGOSTO 2010, N. 153));
i) le costruzioni di edifici per servizi statali, nonche' gli
edifici destinati a sedi giudiziarie la cui costruzione sia assunta, dallo Stato a proprio carico;
l) gli interventi relativi ad opere idrauliche ad eccezione di
quelle di 4ª e 5ª categoria;
m) tutte le altre opere che lo Stato, d'intesa con la regione,
riconoscera' di prevalente interesse nazionale.
Alla classificazione e declassificazione delle strade statali in
Sicilia provvedono i competenti organi statali d'intesa con la regione siciliana; competono agli organi regionali le funzioni amministrative relative alla classificazione delle strade non statali.
Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico nazionale,
fermo restando quanto previsto al primo comma, lettera g), le linee elettriche con tensione pari o inferiore a 150.000 volts facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale sono autorizzate dalla Regione, d'intesa con le competenti amministrazioni statali.
Art. 4.
Per le opere dichiarate di prevalente interesse nazionale, si
osserva la legislazione dello Stato circa l'onere finanziario, anche per quanto riguarda l'eventuale sua ripartizione fra lo Stato stesso ed altri enti pubblici, compresi gli enti locali e i privati.
Art. 5.
((La regione esercita le attribuzioni dell'amministrazione dello
Stato nelle materie attinenti all'edilizia economica e popolare o comunque sovvenzionata.
Restano salve le competenze del Ministero della difesa in materia
di costruzione ed assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti dell'amministrazione militare per esigenze di servizio.
Nulla e' innovato per quanto concerne la erogazione di mutui da
parte di istituti pubblici non aventi carattere regionale per il finanziamento di opere pubbliche)).
Art. 6.
((Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative, ivi
comprese quelle di vigilanza e di tutela, svolte dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti ed organizzazioni operanti esclusivamente in Sicilia nelle materie di cui al presente decreto.
L'amministrazione regionale svolge nei confronti degli uffici e
degli enti ed organismi a carattere nazionale o interregionale operanti in Sicilia le funzioni amministrative di cui all'art. 20 dello statuto della regione siciliana secondo le direttive del Governo dello Stato)).
Art. 7.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 LUGLIO 1977, N. 683))
Art. 8.
Il riscontro degli atti relativi agli impegni e dei titoli di spesa
di competenza statale resta affidato, con l'osservanza delle vigenti norme sulla contabilita', di Stato e delle leggi speciali, all'Ufficio di ragioneria presso il Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia.
Art. 9.
Un rappresentante della Regione fara' parte del Comitato centrale
dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, nei casi in cui si trattino affari che interessino la Regione.
Art. 10.
Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale
dell'Amministrazione statale dei lavori pubblici in servizio presso gli enti e gli uffici previsti nel presente decreto continuano ad essere regolati dalle norme in vigore.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 1 LUGLIO 1977, N. 683)).
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 1 LUGLIO 1977, N. 683)).
Art. 11.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 LUGLIO 1977, N. 683))
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 luglio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 novembre 1950
Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 38. - CARLOMAGNO
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