AMMINISTRATIVO » Sanzioni per abusi edili 24/07/2013 Sanzioni degli abusi edili e passaggio del tempo

La p.a. ha l'onere, in via eccezionale, di motivare l'adozione di una misura repressiva in materia edilizia quando il decorso di un lasso di tempo notevole fra la realizzazione dell'opera irregolare, ma munita pur sempre di un formale titolo, e l'adozione della misura repressiva abbia ingenerato un solido affidamento in capo al cittadino (specialmente ove si tratti di un terzo acquirente).

Tale onere deve considerare anche la condizione di buona fede dei soggetti da sanzionare e gli eventuali indebiti vantaggi che questi avrebbero ricavato dall'illecito.

Il Consiglio di Stato si pronuncia ancora una volta sullo spinoso problema degli effetti del passaggio del tempo sull'applicabilità delle sanzioni per abusi edilizi

La questione generale, più volte dibattuta, è se il passaggio di un notevole lasso di tempo dalla commissione dell'abuso, con la possibile creazione di un affidamento da parte del privato, renda l'abuso stesso non più sanzionabile o, comunque, comporti un onere di motivazione a carico della p.a. sull'esistenza di un interesse pubblico attuale all'adozione della misura sanziontoria.

Nel caso di specie era stata inflitta una sanzione pecuniaria per opere realizzate in difformità dalla licenza edilizia circa mezzo secolo prima.

Il giudice di appello rileva come la regola di fondo è quella che il potere repressivo in materia edilizia non è sottoposto a termini di decadenza né di prescrizione, ed è quindi esercitabile in ogni tempo (anche in ragione del carattere permanente degli illeciti edilizi o per lo meno dei loro effetti).

Dà quindi atto dell'esistenza di un consistente indirizzo giurisprudenziale che esclude che l'interessato possa dolersi del fatto che l'Amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi. I provvedimenti sanzionatori in materia edilizia sono atti vincolati che non richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico che si intendono tutelare, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, non potendosi ammettere l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può legittimare.

La pronuncia in esame aggiunge però che il criterio di indifferenza dell'epoca di commissione dell'abuso non può essere applicato in modo meccanico e illimitato ma si configurano delle eccezioni in cui l'applicazione della sanzione deve essere motivata sulla base di un interesse pubblico specifico e concreto, idoneo a giustificare l'intervento dell'Amministrazione su un assetto da lungo tempo consolidato

Vengono in rilievo le ipotesi in cui la costruzione sia munita di un titolo edificatorio (trattandosi di semplici difformità dal medesimo), siano passati svariati decenni dalla commissione della violazione e la sanzione si indirizza nei confronti non dei responsabili degli abusi ma di successivi proprietari, i quali fino a prova contraria hanno acquistato gli rispettivi immobili ad un prezzo di mercato ragguagliato alla loro consistenza oggettiva.

In questi casi la motivazione si impone quale contrappeso alla mancanza di termini di prescrizione e decadenza per l'esercizio del potere repressivo.

Un onere di motivazione si configura quindi eccezionalmente ove il decorso di un lasso di tempo notevole fra la realizzazione dell'opera irregolare, ma munita pur sempre di un formale titolo, e l'adozione della misura repressiva, abbia ingenerato un solido affidamento in capo al cittadino (specialmente ove si tratti di un terzo acquirente).

Tale onere deve considerare, tra gli altri elementi, anche la condizione di possibile buona fede dei soggetti che si vorrebbero sanzionare, né può andar disgiunto da una verifica circa gli eventuali indebiti vantaggi che questi avrebbero ritratto dall'illecito.

Esito del ricorso: conferma T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, n. 3426 del 2000.

Precedenti giurisprudenziali: conferma T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, n. 3426 del 2000. Per l'irrilevanza del passaggio del tempo in materia di sanzioni edilizie: Cons. di Stato, Sez. VI, 28 aprile 2013, n. 496; Sez. IV, 4 maggio 2012, n. 2592; Sez. IV, 16 aprile 2012, n. 2185; Sez. VI, 5 aprile 2012, n. 2038; Sez. VI, 27 marzo 2012, n. 1813; Sez. VI, 27 marzo 2012, n. 1793; Sez. IV, 27 ottobre 2011, n. 5758, Sez. VI, 11 maggio 2011, n. 2781; Sez. IV, 31 agosto 2010, n. 3955; Sez. V, 27 aprile 2011, n. 2497; Sez. VI, 11 maggio 2011, n. 2781; Sez. I, 30 giugno 2011, n. 4160.

Per la rilevanza del passaggio del tempo in materia di sanzioni edilizie: Cons. di Stato, Sez. IV, 2 ottobre 2012, n. 5183; Sez. V, 9 febbraio 2010, n. 628, Sez. V, 29 maggio 2006, n. 3270; Sez. V, 25 giugno 2002, n. 3443; C.G.A.R.S. 23 aprile 2001, n. 183; Cons. di Stato, Sez. V, 19 marzo 1999, n. 286; Sez. V, 11 febbraio 1999, n. 143; Sez. V, 14 ottobre 1998, n. 1483; Sez. V, 12 marzo 1996, n. 247; Sez. IV, n. 95 del 1996.

Riferimenti normativi: art. 12, L. n. 47 del 1985.

Cons. di Stato, Sez. V, 15 luglio 2013, n. 3847