L’Anagrafe Scolastica è stata istituita dalla legge n. 23 del 1996, e dovrebbe vedere la costituzione di un database che descrive nel dettaglio le condizioni delle scuole italiane: dalla vicinanza di fermate di autobus al numero di piani, fino ai certificati di agibilità e all’indice di vulnerabilità sismica degli edifici.
Si legge a chiare lettere all’art. 7 della legge 23/1996: «Il Ministero della Pubblica Istruzione realizza e cura l’aggiornamento, nell’ambito del proprio sistema informativo e con la collaborazione degli enti locali interessati, di un’anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico. Detta anagrafe è articolata per regioni e costituisce lo strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel settore».
Lo strumento, così come concepito, risulta di straordinaria importanza.
Essendo in condizione di interagire con le banche dati regionali, a regime, consente il monitoraggio, in continuo aggiornamento, segnalando in tempo reale le condizioni strutturali degli immobili ed ha, inoltre, la funzione di descrivere nel dettaglio le condizioni delle scuole italiane: dalla vicinanza di fermate di autobus al numero di piani, fino ai certificati di agibilità e all’indice di vulnerabilità sismica degli edifici.
La norma è, tuttavia, rimasta nel dimenticatorio sino al 2009, quando sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio, veniva  pubblicata l’Intesa Istituzionale, raggiunta nella Conferenza Unificata del 28 gennaio 2009, relativamente agli indirizzi per prevenire e fronteggiare le eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi anche non strutturali negli edifici scolastici mediante la costituzione presso ciascuna Regione e Provincia Autonoma, che ne hanno il coordinamento, di appositi Gruppi di lavoro, composti da rappresentanze degli Uffici Scolastici Regionali, dei Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche, dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNCEM, con il compito di costituire apposite squadre tecniche incaricate dell’effettuazione di sopralluoghi sugli edifici scolastici del rispettivo territorio e della compilazione di apposite schede, il cui contenuto è destinato a confluire successivamente nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica.
Tuttavia solo con comunicato del 13 Agosto 2015 (disponibile on line nel sito del Governo italiano -Presidenza del Consiglio dei Ministri) il Ministro Giannini ed il Sottosegretario Davide Faraone presentavano con orgoglio l’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica annunciando che erano stati censiti oltre 42.000 edifici scolastici (esattamente 42.292), di cui 33.825 risultati attivi, cioè adibiti ad ospitare attività connesse con la vita scolastica. Il 55% è stato costruito prima del 1976, il 70% appositamente per uso scolastico.
Il quadro che ne è emerso è, comunque, veramente sconfortante!
Il 72% delle scuole è in possesso del documento di valutazione del rischio e il 73% di un Piano di emergenza. Il 39% è in possesso del certificato di agibilità/abitabilità; poiché, poi, il 50% degli edifici scolastici è stato costruito prima del 1971, (anno di entrata in vigore della normativa che rende obbligatorio il certificato di collaudo statico), gli edifici ante 1971, mancanti del certificato di collaudo, pur risultando formalmente a norma, di fatto potrebbero non avere garanzie di staticità.
Come sopra detto l’Anagrafe fornisce anche dati relativi alla mobilità, alla sostenibilità ambientale e alla qualità delle infrastrutture degli istituti: è emerso che solo nel 63% dei casi gli edifici scolastici dispongono del servizio di scuolabus e nel 40% del trasporto per alunni disabili. Solo il 71% degli edifici scolastici ha preso degli accorgimenti per superare le barriere architettoniche (accesso con rampe, porte di larghezza minima di 0,90 m o servizi igienici per disabili); mentre il  58% degli istituti hanno individuato soluzioni per ridurre i consumi energetici, attraverso zonizzazione dell’impianto termico (64%), vetri doppi (62%), pannelli solari (46%).
A fronte di un ritardo così imponente, la semplice ricognizione degli immobili (peraltro incompleta), veniva presentata con un entusiasmo ingiustificabile.
 “Oggi è una giornata in cui non solo la scuola italiana ma tutto il Paese fa un passo avanti enorme nella conoscenza reale dello stato dei nostri istituti – ha sottolineato il Ministro Stefania Giannini - Con questa Anagrafe, ora, conosciamo le condizioni dettagliate di ciascun edificio. Una fotografia – ha aggiunto il Ministro - che ci consente anche di poter programmare e investire al meglio i 3 miliardi e mezzo già disponibili per realizzare gli interventi laddove sono necessari, per abbellire, riqualificare e costruire scuole innovative. Per le famiglie, per gli studenti e per il Paese è un risultato davvero importante. Per la prima volta  abbiamo in una azione coordinata e congiunta il Governo, le Regioni, gli Enti locali”.
Oggi è stata una giornata storica per l'edilizia scolastica del nostro Paese – ha detto il Sottosegretario Faraone - Dopo più di vent'anni finalmente è stata presentata l'Anagrafe. Un fatto per nulla scontato. Per avere i dati e renderli trasparenti abbiamo dovuto vincere diverse resistenze. Adesso con un click tutte le famiglie potranno vedere le condizioni della scuola dove mandano il figlio. Abbiamo un quadro chiaro dello stato degli istituti che i ragazzi frequentano. E grazie a questo quadro e a strumenti come l’Osservatorio e la programmazione unica, potremo finalmente intervenire strategicamente sulle criticità, senza disperdere le tante risorse che questo Governo sta stanziando”. 
Alla presentazione partecipava anche Laura Galimberti, coordinatrice della Struttura di missione per l’Edilizia Scolastica di Palazzo Chigi: “Oggi siamo riusciti a produrre questo risultato grazie al grande patto tra Governo, Regioni ed Enti locali – ha spiegato Laura Galimberti - Un risultato significativo, frutto di un lavoro importante. Contiamo in questo buon inizio e su questa sinergia perché quando si parla di edilizia scolastica non si intende solo migliorare le condizioni degli edifici, ma anche la qualità stessa della didattica”.
Certo il percorso per raggiungere la sicurezza nelle scuole è veramente lungo e impegnativo ed i ritmi sinora sostenuti non sono coerenti con l’urgente e non più procrastinabile messa in atto di interventi di verifica dell’esistenza di eventuali situazioni di pericolo all’interno degli edifici scolastici, a tutela della pubblica incolumità già palesata nell’intesa del 2009.
Nel corso della conferenza stampa del venerdì 7 agosto 2015 (di presentazione  dell’Anagrafe) il ministro Giannini sottolineava che ancora a quella data mancavano circa l’8% dei dati che gli enti locali avrebbero dovuto comunicare.
Le regioni hanno, infatti, istituito proprie piattaforme informatiche per il censimento degli istituti scolastici ma, di fatto, il Sistema Nazionale delle Anagrafi dell’Edilizia Scolastica (Snaes) ha iniziato a raccogliere le informazioni solo a novembre 2014, e di quel lavoro a oggi non si è visto ancora niente dal Miur.
I dati raccolti frattanto sono dispersi tra le amministrazioni locali e la Protezione Civile. L’unico database fruibile dai cittadini sarebbe  “Scuola in chiaro”, istituita dall’ex ministro del governo Monti, Francesco Profumo.
La consultazione di tale sito immediatamente informa che: “I dati contenuti nella presente sezione contengono tutte le informazioni di carattere tecnico relative agli edifici scolastici attivi censiti così come comunicati dagli enti locali proprietari degli stessi per il tramite dei nodi regionali dell'Anagrafe. Si precisa che, a seguito di accordo in conferenza unificata di intesa con Comuni e Province, è stato stabilito di aggiornare al 31 gennaio 2016 la pubblicazione dei dati relativi alle certificazioni degli edifici al fine di consentire l'adeguamento delle informazioni contenute nella sezione agli interventi recentemente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Sarà comunque a breve disponibile nella pagina web denominata Anagrafe del Piano di edilizia scolastica l'informazione aggregata a livello provinciale delle certificazioni degli edifici scolastici. NOTA: I dati sono riferiti all'anno scolastico 2014/15”.
Proseguendo la visita del sito per istituto si riscontra, quindi, che ad oggi non risulta inserita la voce certificazioni di agibilità statica, igienico-sanitaria, prevenzione incendi ed in  conseguenza i dati relativi a tali certificazioni. Inoltre i dati presenti non sono di immediata comprensione per l’utente non in possesso di particolari conoscenze tecniche: le informazioni, quando ci sono, risultano quindi o estremamente generiche o estremamente tecniche o incomplete.
Peraltro, per correttezza di esposizione, non può non rilevarsi che di fatto, così com’è, l’Anagrafe dell’edilizia scolastica per un verso non è fruibile dai cittadini che non hanno accesso alla stessa al fine di conoscere lo stato dell’immobili destinati ad edilizia scolastica; per altro verso, come riferisce Legambiente e Cittadinanza Attiva che da anni seguono questa problematica,  non è attendibile, perché contiene dati parziali e non aggiornati, indicatori mancanti ed incomprensibili per i cittadini.
Con vero sgomento si segnala, infine, che il  Decreto Milleproroghe, approdato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2015 ha fatto slittare ancora di un anno l’adeguamento delle scuole alla normativa antincendio.
In termini di reale chiarezza e trasparenza un dato positivo in materia  proviene dalla sentenza n. 03014/2014 del 19.3.2014 con la quale il Tribunale Amministrativo del Lazio, Sez. Int. III bis, ha chiarito che sussiste in capo al Ministero dell’Istruzione la responsabilità della costituzione e dell’aggiornamento periodico della banca dati anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico e che in conseguenza: “Nessun dubbio può pertanto esserci in ordine alla esclusiva legittimazione passiva in capo al Ministero esistente a fronte di una istanza di accesso civico a dati ed informazioni della citata Anagrafe…”.
Ciò in conformità a quanto previsto:
“…dall’art. 5 del d. lgs. n. 33 del 2013, secondo cui “L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione” (comma 1). Trattasi di una nuova forma di accesso, ontologicamente diversa da quella disciplinata agli artt. 22 e segg. della legge n. 241 del 1990, la cui funzione è di permettere a “chiunque”, pertanto a prescindere da specifici requisiti soggettivi di legittimazione attiva, la conoscenza di documenti, informazioni o dati, qualora l’amministrazione abbia violato obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. In sintesi, con l’accesso civico si è introdotto il potere di cittadini ed enti di controllare democraticamente se una amministrazione pubblica abbia adempiuto agli obblighi di trasparenza previsti dalla legge, segnatamente se abbia provveduto alla pubblicazione di documenti, informazioni o dati. Ove tale adempimento non vi sia stato, il predetto potere si estrinseca nella facoltà di esercizio dell’accesso civico, ovvero di richiedere all’amministrazione inadempiente i medesimi documenti, informazioni o dati, con l’ulteriore possibilità di accedere alla speciale tutela giudiziale di cui all’art. 116 del c.p.a. Tale facoltà, come chiaramente enunciato dall’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33 del 2013, “non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata ai responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa”. A fronte di una istanza di accesso civico, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013, l’amministrazione destinataria dell’istanza, entro trenta giorni, deve pubblicare il documento, informazione o dato richiesto sul sito istituzionale, trasmettendolo contestualmente all’istante ovvero comunicando a quest’ultimo il collegamento ipertestuale per l’accesso. In tale ultimo modo l’amministrazione deve procedere allorché il documento, informazione o dato risulti già pubblicato nel rispetto della normativa vigente".
Insomma, i cittadini hanno senz’altro il diritto di conoscere le condizioni e lo stato di salute degli immobili destinati ad edifici scolastici al fine di effettuare tutte le valutazioni successive e sollecitare gli interventi necessari!