- la creazione di un piano di prevenzione dei rischi corruzione ed infrazioni connesse (PPR);
- un codice di condotta
- un programma di formazione
- un canale di denuncia dedicato (whistleblowing)
In particolare, per quanto riguarda i canali di segnalazione, è stata creata una legislazione autonoma al fine di proteggere la figura del denunciante da possibili conseguenze o ritorsioni:
Le aziende sono quindi obbligate a implementare un canale interno di whistleblowing allo scopo di facilitare segnalazioni di reati che possono rientrare nel concetto di corruzione e reati correlati.
I canali interni di whistleblowing devono garantire sicurezza (riservatezza e/o anonimato, integrità e conservazione della denuncia, dell’identità del denunciante e dei terzi denunciati) e sono gestiti internamente da persone o servizi designati, allo scopo di:
- ricevere le denuncia
- dare seguito alle denuncia ricevute
CARATTERISTICHE DEL CANALE DENUNCIA
Il canale per presentazione delle denunicie (whistleblowing) deve:
- Consentire l'invio sicuro e il follow-up delle denunce;
- Assicurare la completezza, l'integrità e la conservazione della denuncia;
- garantire la riservatezza dell'identità o l'anonimato degli informatori;
- garantire la riservatezza dell'identità di qualsiasi terza parte citata nella denuncia
- prevenire l'accesso ai dati a persone non autorizzate.
FORMA E AMMISSIBILITÀ DELLA DENUNCIA INTERNA TRAMITE WHISTLEBLOWING
- è possibile presentare denunce per iscritto e/o verbalmente;
- Le denunce possono essere presentate dai lavoratori, in modo anonimo o identificandosi
Se la denuncia verbale è ammessa dal piano di prevenzione rischi corruzione ed infrazioni connesse, deve rispettare determinati procedimenti e garanzie previste dalla legge.
SEGUITO DELLA DENUNCIA INTERNA
Una volta ricevuta la denuncia inizia a decorrere per l’Azienda un termine per notificare il denunciante, al fine di prestare alcune informazioni obbligatorie.
Parallelamente l'azienda deve intraprende azioni appropriate al fine di verificare internamente i fatti oggetto della denuncia.
Entro il termine di 3 mesi dal ricevimento della denuncia, l’azienda deve effettuare le comunicazioni volte a rendere note le misure previste o già adottate a seguito della denuncia ricevuto.
RISERVATEZZA
La legislazione prevede che siano adottati da parte dell’Azienda determinati procedimenti al fine di salvaguardare l'identità del denunciante, così come qualsiasi informazione che direttamente o indirettamente riconduca alla sua identità, garantendo quindi la confidenzialità e l’accesso limitato e riservato ai dati unicamente alle persone incaricate.
- l'identità del whistleblower può essere rivelata solo nei casi previsti dalla legge
- l’eventuale divulgazione delle informazioni contenute nella denuncia è sempre preceduta da una comunicazione al whistleblower indicando i motivi di tale divulgazione (salvo che tale divulgazione non metta in pericolo eventuali indagini di autorità esterne)
OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE DENUNCE
- Le aziende devono adottare un registro delle denunce ricevute e conservarlo per almeno 5 anni e comunque, a prescindere da questo periodo, le denunce devono essere mantenute sempre che siano in corso procedimenti giudiziari o amministrativi sorti a seguito della denuncia.
- Nel caso di denunce verbali devono essere adottate determine misure per la raccolta e registrazione (scritta o su supporti informatici o magnetici) delle denunce, dovendo essere adottati determinati procedimenti volti a garantire la loro veridicità e fedeltà.
MISURE DI PROTEZIONE DEL DENUNCIANTE
La legge di protezione del denunciate prevede l’applicazione automatica ed imperativa di determine misure volte a proteggere la figura del denunciante da qualsiasi tipo di conseguenza o ritorsione.
Considerandosi, nei termini di legge, quale atto di ritorsione qualsiasi atto o omissione (così come le minacce e i tentativi) che, direttamente o indirettamente, in un contesto professionale e motivato da una denuncia interna o esterna o da una divulgazione pubblica, sia causa o possa causare al denunciante, in modo ingiustificato, un danno materiale o non materiale.
I seguenti atti, se compiuti sino a due anni dopo la denuncia o divulgazione pubblica, si presumono adottati a seguito della denuncia o divulgazione pubblica interna o esterna, salvo prova contraria:
a) Cambiamenti nelle condizioni di lavoro, come funzioni, orari, luogo di lavoro o retribuzione, mancata promozione del dipendente o violazione dei doveri lavorativi;
b) Sospensione di un contratto di lavoro;
c) Valutazione negativa delle prestazioni o referenze negative ai fini dell'impiego;
d) Mancata conversione di un contratto di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, quando il lavoratore aveva legittime aspettative di tale conversione;
e) Non rinnovo di un contratto di lavoro a tempo determinato;
f) Licenziamento;
g) Inclusione in una lista, basata su un accordo di settore, che può portare all'impossibilità per il denunciante di trovare lavoro nel settore o nell'industria in questione in futuro;
h) Risoluzione di un contratto di fornitura o di prestazione di servizi;
Qualsiasi sanzione disciplinare applicata al dipendente nei 2 anni seguenti alla denuncia si presume come abusiva e conseguenza della denuncia o divulgazione pubblica.
Paolo Pozzan
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