Com’è noto, solo pochi mesi fa,  le  SS. UU. della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza  n. 6070 del 12 marzo 2013 hanno dettato fondamentali principi in ordine agli effetti sostanziali e processuali della cancellazione della società dal registro delle imprese.
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Tra l’altro, nel loro excursus sulla portata applicativa del novellato disposto dell’art. 2495 c.c., rimembravano che  cancellazione  di una società di capitali dal registro delle imprese  determina l’estinzione della medesima anche in presenza di rapporti giuridici non ancora definiti , richiamando espressamente in proposito  le  sentenze gemelle SS.UU. n. 4060. 4061 e 4062 del 2010.                       
Osservavano, altresì,  che  tale  disciplina è stata considerata applicabile anche alla cancellazione volontaria delle società di persone, sebbene per  tali società la fattispecie non soggiaccia  alla previsione dell’art. 2495 c.c., ma  continui ad essere disciplinata dall’art. 2312 c.c. (integrato per la s.a.s.  dall’art. 2324 c.c.). Purtuttavia, a differenza delle società di capitali, per le quali l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto che le cancella ha valore costitutivo, per le società di persone la cancellazione ha valore di pubblicità meramente dichiarativa, superabile con la prova contraria.
  
"Ma è bene precisare - proseguivano le SS.UU - che tale prova contraria non potrebbe vertere sul solo dato statico della pendenza di rapporti non ancora definiti facenti capo alla società, perché ciò condurrebbe in sostanza ad un risultato corrispondente alla situazione  preesistente alla riforma societaria. Per superare la presunzione di estinzione occorre, invece,  la prova di un fatto dinamico: cioè che la società abbia continuato in realtà ad operare - e dunque ad esistere, pur dopo l’avvenuta cancellazione dal registro. Ed è questa soltanto la situazione alla quale la successiva sentenza n. 4826 del 2010 (trattasi invero della sentenza  SS.UU. n. 8426 del 2010,  indicata con numero errato) ha poi ricollegato anche la possibilità che, tanto  per le società di persone quanto  per le società di capitali, si addivenga d’ufficio alla “cancellazione della pregressa cancellazione”(cioè alla rimozione della cancellazione dal registro precedentemente intervenuta) in virtù del disposto di cui all’art. 2191 c.c., con la presunzione che la società non abbia mai cessato medio tempore  di operare  e di esistere". (Cassazione  Sezioni Unite  n.  6070  del 12 marzo del 2013)                                                                                                                                                                                                           E’ proprio a quest’ultimo principio  che  si riporta il Giudice del Registro del Tribunale di Vicenza nel pronunciare il decreto in esame  con il quale rigetta la richiesta formulata dall’unico socio della società X, tesa ad ottenere la cancellazione dell’iscrizione della cancellazione della società stessa (in liquidazione) sul presupposto  che  non si era ancora esaurita l’attività liquidatoria di tutti gli assetti patrimoniali:
                                                                                                                                                                         Il giudice del Registro delle Imprese (….), ritenuto che sia possibile soltanto disporre la cancellazione della cancellazione nel caso essa sia avvenuta in assenza dei presupposti di legge, cioè quando l’attività della società non sia realmente cessata, ma non certo quando, come in questo caso, vi siano soltanto rapporti attivi o passivi da liquidare (cfr. Cass. 12 marzo 2013 n. 6072 “….”);
rilevato che nel caso di specie il ricorrente ha chiesto di far rivivere la società al solo fine di poter stipulare un contratto definitivo, di cui già esiste il preliminare, dunque per sole finalità liquidatorie;
ritenuto dunque che non ricorrano i presupposti per la cancellazione;
P.Q.M.
Visti gli artt. 2188,2190,2195,2196 c.c.; rigetta il ricorso.”
 
Pertanto, in assenza della prova della concreta continuità dell’operatività della società dopo la cancellazione dal registro (prova che non può vertere sul solo dato della pendenza di rapporti non ancora definiti), viene giocoforza negata la cancellazione della pregressa cancellazione.