Recentemente mi sono trovata ad affrontare problematiche connesse al trasferimento del ramo di azienda. I clienti sovente si affidano al commercialista, prima ed al notaio dopo, quando decidono di cedere il ramo di azienza (es. un'attività commerciale di produzione di gelato artigianale ed un rinomato caffè - locale per happy hour); sistematicamente, dopo aver venduto anche per parecchie centinaia di migliaia di euro (...parlo di Milano), si accorgono di aver completamente dimenticato di accennare alla cessione (o meno) dei segni che caratterizzano l'azienda e cioé: la denominazione sociale che spesso coincide con la ditta, l'insegna (apposta al di fuori dell'attività), il marchio sempre che di questo si possa parlare in senso tecnico; quest'ultimo viene infatti , contradditingue i prodotti (realizzati o anche solo commercializzati dall'imprenditore). La questione non é di poco conto; una volta, infatti, non era possibile cedere il marchio senza il ramo d'azienza; a partire dalla riforma del 1992, tale orientamento é radicalmente cambiato tant'è che oggi chiunque, e quindi anche chi non si propone di utilzzarlo nell'ambito dell'azienda, può essere titolare di un marchio (da ultimo anche gli enti pubblici territoriali, vedasi la recente riforma del CPI entrata in vogore del settembre 2010).
E' chiaro che le implicazioni concrete siano di rilievo;
se l'atto di cessione del ramo di azienda non menziona in alcun modo i segni distintivi, questi non saranno stati ceduti; conseguentemente, il cedente potrà portarseli via e pretendere che il nuovo soggetto non ne faccia uso. Ovviamente il comportamento del cedente troverà il limite nel divieto di concorrenza stabilito dall'art. 2557 cc.
Un ultimo punto segnalo: occorre rammentare che nell'ambito del principio dell'unitarietà dei segni distintivi (art. 22 CPI), notevole rilevanza ha assunto anche il Nome a dominio, per il quale valgono gli stessi principi; qualora il cedente scoprisse che il ceduto ha registrato a proprio nome un segno coincidente con il proprio marchio, potrà attivare la procedura di riassegnazione nella competente sede. Anche tutta questa materia può essere oggetto di una richiesta di inibitoria cautelare ed urgente se e qualora ve ne siano i presupposti previsti dal codice di procedura (fumus e periculum); la materia sarà devoluta alle sezioni specializzate qualora si azionino dei marchi, più discusso é se tale materia vi rientri comunque qualora tali titoli manchino del tutto.
Avv. Simona Pellegrino 2011