Requisiti per costituire una srls.

La società semplificata a responsabilità limitata è stata introdotta dal decreto legge sulle "liberalizzazioni" del gennaio 2012, convertito in legge ed entrato in vigore il 24 marzo 2012, che ha inserito nel codice civile l'art. 2463 bis:

"La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzatocon decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:

1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;

2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;

4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463;

5) luogo e data di sottoscrizione;

6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci.

La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

È fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma e l'eventuale atto è conseguentemente nullo.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili.

E' evidente la differenza negli adempimenti richiesti in sede di costituzione o di reintegro del capitale sociale (ad esempio in caso di perdite d'esercizio) tra la s.r.l. ordinaria ( o la società a responsabilità limitata con unico socio), i cui soci sono obbligati a versare presso un Istituto Bancario almeno il 25% (o l'intero capitale sociale in quelle con unico socio), mentre nella società semplificata a r.l. viene richiesto il semplice versamento del capitale in mani dell'amministratore.

Quando costituire una srls.

Dal 29 agosto potranno essere costituite le SRLS secondo il seguente modello standard di atto costitutivo pubblicato in gazzetta ufficiale il 14 agosto scorso:

" L'anno .........., il giorno .......... del mese di .......... in .........., innanzi a me .......... notaio in .......... con sede in .......... è/sono presente/i il/i signore/i .......... cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza), della cui identità personale ed età anagrafica io notaio sono certo.

1. Il/I comparente/i costituisce/costituiscono, ai sensi dell'articolo 2463-bis del codice civile, una società a responsabilità limitata semplificata sotto la denominazione ".......... società a responsabilità

limitata semplificata", con sede in .......... (indicazione di eventuali sedi secondarie).

2. La società ha per oggetto le seguenti attività: ..........

3. Il capitale sociale ammonta ad € .......... e viene sottoscritto nel modo seguente: il Signor/la Signora .......... sottoscrive una quota del valore nominale di € .......... pari al ......... percento del capitale.

4. E' vietato il trasferimento delle quote, per atto tra vivi, a persone che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione trasferimento e l'eventuale atto è conseguentemente

nullo.

5. L'amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti con decisione dei soci.

6. Viene/vengono nominato/i amministratore/i il/i signori: .......... (eventuale specificazione del ruolo svolto nell'ambito del consiglio d'amministrazione), il quale/i quali presente/i accetta/no dichiarando non sussistere a proprio/loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della società.

7. All'organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società.

8. L'assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.

9. I soci dichiarano che conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguente: Il signor/la signora ......... ha versato all'organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di € .......... a mezzo di .......... .

L'organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma ed attesta che il capitale sociale è interamente versato.

10. Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e composto di .......... fogli per .......... intere facciate e parte fin qui, da me letto alla/e parte/i che lo ha/hanno approvato e sottoscritto alle ore...........

Firma dei comparenti

Firma del notaio"

Requisiti per costituire una società a responsabilità limitata a capitale ridotto.

La società a responsabilità limitata a capitale ridotto, che al pari della precedente può avere un capitale sociale da 1 a 9.999 euro, è stata prevista dall'art.44 del decreto legge 22.06.2012 n.83, convertito in legge il 07.8.2012.

Sebbene sia stata presentata come una sorta di estensione della società a responsabilità limitata semplificata trattasi di figura del tutto distinta ed autonoma che il legislatore ha scelto di non collocare nel codice civile.

Art.44 DL 83/12 convertito in Legge 134/12: Società a responsabilità limitata a capitale ridotto

1. Fermo quanto previsto dall’articolo 2463 bis del codice civile, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.

2. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare gli elementi di cui al secondo comma dell’articolo 2463-bis del codice civile, ma per disposizione dello stesso atto costitutivo l’amministrazione della società può essere affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci.

3. La denominazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

4. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata a capitale ridotto le disposizioni del libro V, titolo V, capo VII del codice civile,in quanto compatibili.

4 bis. Al fine di favorire l’accesso dei giovani imprenditori al credito, il Ministro dell’economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo con l’Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto.

Quando costituire una società a responsabilità limitata a capitale ridotto.

Al contrario delle SRLS non è stata prevista l'emanazione di modelli standard vincolanti. Pertanto la società a capitale ridotto può da subito essere costituita.

Costi di costituzione.

Solo per la costituzione di SRLS e' prevista l'esenzione da oneri notarili, imposte di bollo e diritti di segreteria.