Aprire una società a responsabilità limitata semplificata (srl semplificata) con costi ridotti, capitale sociale di 1 euro, agevolazione per i giovani introdotta dal Decreto sulle liberalizzazioni di Monti, diviene più semplice e meno costoso in quanto sono introdotte alcune novità in merito al capitale minimo da sottoscrivere e versare al momento della costitutizione, oltre ad alcuni adempimenti ed agevolazioni sia nella gestione sia negli adempimenti burocratici.

Il Decreto sulle liberalizzazioni di Monti modifica il Codice Civile nella parte relativa al libro quinto capo settimo dedicato alla società a responsabilità limitata introducendo una nuova forma di SRL semplificata.

Che cosa è la SRL semplificata.
A tutti gli effetti è una soggetto giuridico al pari di una SRL comune solo che per la sua costituzione ci vorrà un capitale minimo da sottoscrivere simbolico e pari ad un euro, al rispetto di alcuni requisiti e con capitale inferiore ai 9.999 euro che dovrà essere interamente sottoscritto e versato. Il capitale sociale dovrà essere formato solo di denaro non potendo prevedere conferimento in natura, d’opera o immobili o altro bene o servizio diverso.

Chi può aprire la SRL semplificata.
Non tutti possono accedere al regime semplificato e agevolato delle SRL semplificata, infatti, viene stabilito che potranno aprire una srl solo le persone fisiche che alla data della costituzione hanno meno di 35 anni di età.

Non sarà possibile ovviamente avere soci all’interno che abbiano oltre 35 anni e sarà possibile associarsi con altre persone sempre che rispettino i requisiti anagrafici per aprire questo nuovo tipo di società. Per coloro che hanno oltre 35 anni di età si parla di società a responsabilità limitata a capitale ridotto o anche SRL.

Come si apre la SRL semplificata.
Come avete avuto modo di leggere nella guida all’apertura della SRL ordinaria in cui dovevate stimare le cosiddette spese di impianto ed ampliamento ossia i costi di costituzione legate alle talvolta salate parcelle del notaio che potevano andare dai 1500 a 3000 euro per una srl con capitale sociale minimo, oggi assistiamo all’abolizione delle previsione dell’atto pubblico per la sua costituzione eliminando così oltre alla richiesta di finanziamento iniziale del capitale anche la fattura del notaio. Questo vale anche per le successive modificazioni dello statuto che non necessiteranno più dell’atto pubblico dal notaio essendo sufficiente la comunicazione per tutte le fattispecie di una semplice (da cui il nome della nuova SRL) comunicazione telematica al registro delle imprese mediante la procedura della SCIA o le altre procedure messe a disposizione dal legislatore fiscale e dall’amministrazione finanziaria.

Per quello che concerne la stesura dell’atto costitutivo e dello Statuto la forma dell’atto pubblico in questo caso è una forma standard emanata con il Decreto 138 del 2012.

Denominazione sociale della SRL.
Essendo attenuato il regime di garanzia nei confronti dei terzi, al pari di quanto visto per le società in liquidazione, la denominaizone sociale e la corrispondenza dovrà contenere la dicitura società a responsabilità limitata semplificata o SRL.

Inoltre, non saranno dovuti neanche bolli o tasse o registro iniziali che nell’atto pubblico erano richieste.
Altri requisiti di minore rilevanza sono che i soci devono prevedere nello statuto societario il diritto di recesso esercitabile in 15 giorni da parte di ciascun socio.

Trasferimento delle quote.
Non è possibile se non nei confronti di soci che all’atto della cessione non abbiano ancora compiuto 35 anni di età.

Finalità della norma del Governo Monti.
Monti continua nel suo disegno di voler agevolare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro incentivandone l’imprenditorialità e cercando di eliminare le barriere di tipo burocratico, al pari di quanto è stato previsto anche per le libere professioni con l’introduzione del nuovo regime dei minimi dal 2012.

Compimento dei 35 anni di età.
Al compimento dei 35 anni di età da parte di uno dei soci si potrà prevedere o la cessione delle quote agli altri soci secondo le modalità e le restrizioni viste sopra, ovvero alla liquidazione della società, ovvero alla trasformazione in una Srl ordinaria con tutte le conseguenze (capitale sociale minimo per esempio) e le opportunità del caso (maggiore autonmia statutaria per esempio).

Aggiornamento Febbraio 2012: nel Decreto di Febbraio è stata inserita la previsione di costo zero per l’apertura; vi sarà un atto costitutivo standard, comprensivo di uno Statuto che potrà essere sottoposto al notaio per l’autentica in tal modo da giustificare il costo zero.
Aggiornamento Giugno 2012:
il Decreto sviluppo 2012 introduce un ulteriore elemento di novità volto a permettere anche agli over 35 l’accesso alla SRL semplificata.

Riferimenti normativi
Decreto sulle liberalizzazioni.