Argomento complesso anche se piuttosto comune è rappresentato dall'utilizzo da parte delle società di ricorrere al finanziamento dei soci.
Se l'operazione del finanziamento a mezzo corrispendenza esclude ogni problematica al fine della registrazione dell'operazione sorgono problemi quando i soci per ragioni finanziarie decidono di rinunciare a tale finanziamento.
Il caso che affronto è ispirato alla realtà e riguarda la tassazione da parte dell'Agenzia di un verbale assembleare, redatto in scrittura privata non autenticata, contenente l’enunciazione del finanziamento infruttifero operato dai soci con contestuale destinazione della somma finanziata a riserva patrimoniale per un futuro aumento di capitale.
A parere dell’Ufficio, detto verbale va registrato in termine fisso, entro 20 gg dalla sua redazione, ai sensi dell’art. 10 del DPR 131/86.
In particolare l’Agenzia ha cosi proceduto, ai sensi dell’art. 15 del citato DPR, calcolando l’imposta per la registrazione del verbale sia a tassa fissa ex art. 4, parte prima, punto 5, della Tariffa DPR 131/86, e sia in misura proporzionale del 3% ex art. 9, parte prima della Tariffa DPR 131/86, con riferimento all’importo del finanziamento citato nel predetto verbale, maggiorata di interessi di mora e sanzione prevista dall’art. 69 del DPR 131/86.
L’Ufficio ha considerato l’atto tassabile sul presupposto che lo stesso abbia ad oggetto l’aumento di capitale sociale ed un contenuto di natura patrimoniale, corrispondente all’importo del finanziamento ivi citato.
Sta di fatto, che, a parere della sottoscritta, la delibera non ha comportato variazioni del capitale sociale, in quanto, come si legge nel verbale, la somma finanziata risulta destinata a riserva patrimoniale per un futuro aumento di capitale.
Difatti, dal punto di vista contabile, detta operazione non comporta operazioni patrimoniali ma solo una nota integrativa nel bilancio. Ciò significa che l’operazione dell’aumento di capitale non si è avverata con la citata delibera ma necessita di una nuova deliberazione assembleare “straordinaria” redatta da notaio ex art. 2365 cc.
Del resto, come è noto, gli aumenti di capitale, rappresentando delle modifiche statutarie, devono redigersi a mezzo di scrittura privata autenticata o di atto pubblico.
Pertanto, è evidente che, sia in considerazione della forma della delibera in questione (scrittura privata) che dei suoi effetti giuridici voluti dai soci (imputazione del finanziamento a riserva patrimoniale) la medesima non può considerarsi un atto di costituzione e aumento del capitale, come previsto dall’art. 4, punto 5, della Tariffa, né in generale, un atto di natura patrimoniale, espressione di capacità contributiva della società, autonomamente tassabile.
Ebbene, detta conclusione esclude l’applicazione dell’art. 22 del DPR 131/86.
Infatti tale norma riguarda la registrazione degli atti enunciati in un atto soggetto a registrazione.
Va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha valutato tale norma proprio con riferimento a verbali assembleari sottoposti a registrazione nei quali viene fatta rinuncia da parte dei soci finanziatori di un precedente finanziamento al fine di una trasformazione dello stesso in capitale sociale.
Invero, proprio dalla lettura dei casi affrontati dalla Suprema Corte, si rileva che trattasi di verbali di per sé soggetti a registrazione in quanto redatti per scrittura privata autenticata o per atto pubblico poiché costituenti variazioni del capitale sociale o verbali citati in atti giudiziari.
Ad ogni buon conto, pur volendo ritenere il citato verbale soggetto a registrazione, va evidenziato che l’enunciazione del finanziamento ivi effettuata non è tassabile ex se.
Ebbene, la delibera assembleare contiene la rinuncia dei soci al precedente finanziamento infruttifero, concesso alla società per corrispondenza, e contestuale imputazione del medesimo a riserva patrimoniale, destinata ad un futuro aumento di capitale.
Pertanto, a parere dello scrivente, pure nell’ipotesi in cui l’atto enunciato possa ritenersi autonomamente tassabile, l’enunciazione del finanziamento ricadrebbe nel caso previsto dal secondo comma del citato articolo 22 secondo cui: “L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione.”
Infatti, il finanziamento concluso per corrispondenza, quindi non soggetto a registrazione in termine fisso, risulta enunciato nella delibera solo al fine di farne cessare gli effetti, imputandone il valore a riserva patrimoniale per un futuro aumento di capitale.
Del resto è pur vero che le note sentenze della Cassazione, sez. tributaria, nn. 24555 del 2007 e 15585/2010, hanno ritenuto potersi procedere alla tassazione del finanziamento, enunciato nella delibera assembleare (soggetta a registrazione) solo ai fini della sua rinuncia, ma solo quando, contestualmente alla rinuncia stessa, l’importo finanziato dai soci risulti, in maniera irrevocabile, destinato dalla società ad aumento di capitale.
Nel caso in esame, ciò non è avvenuto poiché la somma finanziata risulta destinata a riserva patrimoniale per un futuro aumento di capitale. Ciò significa che l’operazione dell’aumento di capitale non si è avverata e necessita di una nuova delibera assembleare “straordinaria” con verbale redatto da notaio ex art. 2365 cc.
Ne consegue che l’enunciazione del finanziamento soci eseguita nel verbale oggetto di controversia non appare autonomamente tassabile.
Infatti, anche volendo accedere alla tesi dell’Ufficio in base alla quale la delibera è tassabile per il suo contenuto esplicito e per il suo contenuto patrimoniale consistito nell’enunciazione del finanziamento, l’avviso di liquidazione è erroneo perché tassa lo stesso verbale sia in misura fissa che proporzionale.
Invero la circolare n. 44/E del 2011 della stessa Agenzia si è così espressa: “In caso di verbale che contenga una disposizione di contenuto patrimoniale e una disposizione priva di tale requisito, l’imposta deve essere corrisposta solo con riferimento alla disposizione che esprime una manifestazione di capacità contributiva. In ogni caso, l’imposta da assolvere in sede di registrazione non può essere inferiore alla misura fissa, pari ad euro 168,00”.
In altri termini, in virtù del chiarimento reso dall’A.f. l’imposta di registro per i verbali assembleari deve essere corrisposta una sola volta. Nel caso in esame, invece, per la delibera è erroneamente richiesta l’imposta di registro secondo due criteri, fisso e proporzionale.