La migliore definizione del matrimonio secondo il diritto canonico è offerta da un giurista italiano: “Il matrimonio è l’unione dell’uomo e della donna per formare una famiglia legittima. E’ un’unione stabile e duratura per tutta la vita dei coniugi, sorta nelle forme e secondo le norme stabilite della legge, per il soddisfacimento dei loro bisogni sessuali, per la procreazione, l’allevamento e l’educazione della prole, nonchè per la loro reciproca assistenza. E’ una unione stabile e duratura, e come tale si distingue da qualsiasi altra unione transitoria, ed è una unione che ha per fine la costituzione di una famiglia legittima, e perciò si distingue dal concubinato”.
Questa definizione contiene tutti gli elementi essenziali del matrimonio secondo il diritto canonico.

Secondo la dottrina della Chiesa, il matrimonio è un sacramento che trasforma una situazione naturale in situazione di grazia (grazia santificante e grazia sacramentale).
In conseguenza della grazia sacramentale, il matrimonio canonico ha due caratteristiche intrinseche ed essenziali: l’unità e l’indissolubilità (che hanno il loro principio teologico nella Bibbia: "saranno una sola carne” ;“Quello che Dio ha unito, non separi l'uomo").
Come esplicitamente evidenziato dal can. 1055 &1 (Gesù Cristo ha elevato il matrimonio alla dignità del sacramento), il matrimonio (e quindi il consenso delle parti) è un’istituzione naturale preesistente alla stessa venuta del Cristo.
La conseguenza è che il matrimonio tra battezzati è sacramento, purchè provenga da un valido consenso.

A causa del carattere sacramentale del matrimonio e dell'
unità e l’indissolubilità che ne costituiscono le sue carattteristiche essenziali, il matrimonio canonico non può sciogliersi validamente se non a causa della morte di uno dei coniugi.
Fanno eccezione le seguenti ipotesi:
a) il matrimonio rato e non consumato;,
b) il favor fidei concesso rispetto al matrimonio tra due non battezzati per favorire la fede di chi si sia successivamente battezzato;
c) l’ingresso di uno dei coniugi nella vita religiosa, a condizione che l’altro non contragga nuove nozze.

Va evidenziato che la nuova formulazione del can. 1055 &1, ha posto l’amore coniugale sullo stesso piano della generazione e dell’educazione della prole.
L’amore coniugale, ordinato per sua natura alla procreazione e considerata la sua natura perpetua, esige la piena fedeltà della coppia e l’indissolubilità del matrimonio.
Il matrimonio peraltro come comunione di vita conserva il suo valore anche in mancanza di prole.
La nullità matrimoniale
La pronuncia di nullità evidenzia che il matrimonio, anche se formalmente celebrato, non è mai stato valido, per mancanza di uno dei requisiti necessari o in presenza di impedimenti che hanno reso nulla la manifestazione del consenso.
Il matrimonio canonico può essere dichiarato nullo dai tribunali ecclesiastici, quando sussistono i motivi di particolare gravità previsti dal codice di diritto canonico.
Dalla dichiarazione di nullità discende l'inefficacia del matrimonio dalla sua origine, come se non fosse mai stato celebrato.

Gli impedimenti dirimenti
Attengono a circostanze che rendono la persona inabile a contrarre un matrimonio. Se nonostante ciò, la persona si sposa, contrae matrimonio invalido, salvo che nei casi in cui, quando sia possibile, abbia ottenuto la prescritta dispensa.
Tali impedimenti sono

a) L’ETA’
Secondo il can. 1083,1, per contrarre matrimonio, l’uomo deve aver raggiunto l’età minima di 16 anni, la donna di 14. Si tratta di una nullità insanabile.

b) L’IMPOTENZA
Deve trattarsi di una incapacità a realizzare il coito (can. 1084.1). Per determinare la nullità del matrimonio, l'impotenza deve essere certa, antecedente, perpetua, assoluta o relativa .

c) IL VINCOLO DI UN PRECEDENTE MATRIMONIO (can. 1085)

d)LA DISPARITA’ DI CULTO (can. 1086)
è il matrimonio tra un battezzato e un non battezzato ( ma è dispensabile)

e) L’ORDINE SACERDOTALE (can. 1087)
Ovvero lo stato clericale. Ha il suo fondamento nel celibato ecclesiastico. E’ dispensabile dal Pontefice.

f) IL VOTO O LA PROFESSIONE RELIGIOSA (can. 1088)
l'avere fatto voto pubblico perpetuo di castità in un istituto religioso. E’ dispensabile dal Pontefice.

g) IL RATTO
L’impedimento tutela la libertà di consenso della donna.
Sussiste quando si rapisce o si trattiene una donna presso di sè, con l’intenzione di contrarre matrimonio. L’impedimento è dispensabile, e quindi il matrimonio tra il rapitore e la rapita può aver luogo, a condizione che la rapita, separata dal rapitore e posta in luogo sicuro e libero, scelga spontaneamente il matrimonio.

h) CRIMEN
L'impedimentum criminis, previsto dal can. 1090, contempla due diverse fattispecie: riguarda chi, allo scopo di contrarre matrimonio con una persona, uccide (anche a mezzo di sicario) il coniuge proprio o dell’altro; oppure coloro che cooperano fisicamente o moralmente all'uccisione. La Santa Sede può concedere la dispensa, rarissima in caso di omicidio pubblico.

i) PARENTELA
La consanguineità (can. 1091): riguarda la linea retta e collaterale entro il quarto grado.
L’affinità (can. 1092), il vincolo di un coniuge con i consanguinei in linea retta dell’altro.
La pubblica onestà (impedimentum publicae honestatis) (can. 1093) sorge tra una persona e i consanguinei in linea retta dell'altra, a seguito di un matrimonio invalido o di un concubinato pubblico o notorio;
La parentela legale (can. 1094) sorge a seguito di adozione, in linea retta, oppure in secondo grado della linea collaterale.